Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

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sabato 28 marzo 2015

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Autorizzazione Integrata Ambientale








L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). 

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quattuordecies del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tale autorizzazione é necessaria per poter esercire le attività specificate nell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto. 

L'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'allegato XI alla parte seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT. 

In linea con i principi della convenzione di Aarhus e con quanto previsto dagli artt 29-quater, 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per facilitare e promuovere l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico, questo Ministero cura la pubblicazione on-line della documentazione fornita dai gestori ai fini del rilascio delle AIA di competenza statale, relative alle installazioni di cui all' allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06.


Si rammenta in proposito che eventuali osservazioni sulle istanze potranno essere presentate durante tutto il procedimento dai soggetti interessati in forma scritta o con e-mail certificata al competente ufficio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dopo la pubblicazione sul presente sito dell’indicazione della localizzazione dell’istallazione, il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere osservazioni.

Per aumentare ulteriormente la trasparenza del procedimento amministrativo, questo Ministero cura, altresì, la pubblicazione on-line dei principali atti relativi alla procedura per il rilascio di AIA. Sono inoltre resi disponibili gli esiti dei controlli sulle AIA di competenza statale, i documenti e la normativa di riferimento, informazioni sullo stato di applicazione della disciplina IPPC a livello regionale.



a cura del Comitato Cittadino Isola Pulita di Isola delle Femmine


Autorizzazione Integrata Ambientale

Autorizzazione Integrata Ambientale








L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). 

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quattuordecies del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tale autorizzazione é necessaria per poter esercire le attività specificate nell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto. 

L'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'allegato XI alla parte seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT. 

In linea con i principi della convenzione di Aarhus e con quanto previsto dagli artt 29-quater, 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per facilitare e promuovere l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico, questo Ministero cura la pubblicazione on-line della documentazione fornita dai gestori ai fini del rilascio delle AIA di competenza statale, relative alle installazioni di cui all' allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06.


Si rammenta in proposito che eventuali osservazioni sulle istanze potranno essere presentate durante tutto il procedimento dai soggetti interessati in forma scritta o con e-mail certificata al competente ufficio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dopo la pubblicazione sul presente sito dell’indicazione della localizzazione dell’istallazione, il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere osservazioni.

Per aumentare ulteriormente la trasparenza del procedimento amministrativo, questo Ministero cura, altresì, la pubblicazione on-line dei principali atti relativi alla procedura per il rilascio di AIA. Sono inoltre resi disponibili gli esiti dei controlli sulle AIA di competenza statale, i documenti e la normativa di riferimento, informazioni sullo stato di applicazione della disciplina IPPC a livello regionale.



DECRETO LEGISLATIVO 152/06 ARTICOLO 273 COMMA 4
273. Grandi impianti di combustione
(articolo così modificato dall'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 128 del 2010, poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 46 del 2014)


4. L'autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) il gestore dell'impianto presenta all'autorità competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui è riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016; 
c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda; 
d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta.

2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta. 3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione che hanno ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio 2016, i valori limite di emissione previsti dal comma 2 per gli impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data adeguate alle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamento presentata dal gestore entro il 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto dalla parte seconda del presente decreto, tali autorizzazioni continuano, nelle more del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino al 1° gennaio 2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono stabilire valori limite meno severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette al rinnovo, ferma restando l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli impianti.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46  Art. 22

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE RELATIVA ALLE EMISSIONI INDUSTRIALI (PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO). (14G00058) (GU SERIE GENERALE N.72 DEL 27-3-2014 - SUPPL. ORDINARIO N. 27)
NOTE: ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 11/04/2014


Modifiche all'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.   152, e successive modificazioni

  1. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
  "2.  Ai  grandi  impianti  di  combustione  nuovi  si  applicano  i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte  II,  sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta.
  3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da  1  a  6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si  applicano  a  partire  dal  1° gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione  che  hanno  ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II,  Parte  I,  paragrafo  2,  alla Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio  2016, i valori limite di emissione previsti dal comma 2  per  gli  impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data  adeguate  alle disposizioni  del  presente  articolo  nell'ambito  delle   ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico e' previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamento presentata  dal  gestore  entro  il  1°   gennaio   2015   ai   sensi dell'articolo 29-nonies. Fatto  salvo  quanto  disposto  dalla  parte seconda del presente decreto, tali autorizzazioni  continuano,  nelle more del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino  al 1° gennaio 2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo  non possono stabilire valori limite meno severi di quelli previsti  dalle autorizzazioni soggette  al  rinnovo,  ferma  restando  l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli impianti;
  4. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo  compreso  tra il  1°  gennaio  2016  ed  il  31  dicembre  2023,  gli  impianti  di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori  limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
    a) il gestore dell'impianto  presenta  all'autorita'  competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito  delle  ordinarie  procedure  di rinnovo  periodico  dell'autorizzazione  ovvero,  se  nessun  rinnovo periodico e' previsto entro tale data, nell'ambito di  una  richiesta di aggiornamento presentata ai  sensi  dell'articolo  29-nonies,  una dichiarazione scritta  contenente  l'impegno  a  non  far  funzionare l'impianto per piu' di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il  31  dicembre  2023,  informandone  contestualmente  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    b) entro il 31 maggio di  ogni  anno,  a  partire  dal  2017,  il gestore presenta all'autorita' competente e, comunque,  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  un  documento in cui e' riportata la registrazione delle ore  operative  utilizzate dal 1° gennaio 2016;
    c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31  dicembre 2023 si applicano valori limite  di  emissione  non  meno  severi  di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre  2015 ai sensi  dell'autorizzazione,  del  presente  Titolo  e  del  Titolo III-bis alla Parte Seconda;
    d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione  prevista  all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta.
  4-bis. Se l'esenzione prevista dal comma 4 e' concessa ad  impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW alimentati con combustibili solidi, autorizzati per  la  prima  volta dopo il 1° luglio 1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il  31  dicembre  2023,  i valori limite previsti per gli ossidi azoto  all'Allegato  II,  Parte II, alla Parte Quinta.
  5. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo  compreso  tra il  1°  gennaio  2016  ed  il  31  dicembre  2023,  gli  impianti  di combustione anteriori al 2002 con potenza termica nominale totale non superiore a 200 MW siano  in  esercizio  senza  rispettare  i  valori limite di emissione di cui al comma  3,  ove  ricorrano  le  seguenti condizioni:
    a) almeno il 50  per  cento  della  produzione  di  calore  utile dell'impianto, calcolata come media  mobile  su  ciascun  periodo  di cinque anni a partire dal quinto anno  antecedente  l'autorizzazione, e' fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto  forma  di vapore  o  di  acqua  calda;  il  gestore  e'  tenuto  a   presentare all'autorita' competente e, comunque, al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, entro il 31  maggio  di  ogni anno, a partire  dal  2017,  un  documento  in  cui  e'  indicata  la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto  destinata  a tale fornitura;
    b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31  dicembre 2023 si applicano valori limite  di  emissione  non  meno  severi  di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre  2015 ai sensi  dell'autorizzazione,  del  presente  titolo  e  del  Titolo III-bis della Parte Seconda.
  6. Ai sensi dell'articolo 271, commi 5, 14 e  15,  l'autorizzazione di tutti i grandi  impianti  di  combustione  deve  prevedere  valori limite di emissione non meno severi dei pertinenti valori di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 7, dell'Allegato II  e  dei  valori  di  cui all'Allegato I alla Parte Quinta.
  7. Per i grandi impianti di combustione, ciascun camino, contenente una  o  piu'  canne  di   scarico,   corrisponde,   anche   ai   fini dell'applicazione dell'articolo 270, ad un punto di emissione.";
    b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
  "11. Nel  caso  in  cui  un  grande  impianto  di  combustione  sia  sottoposto a  modifiche   sostanziali,  si  applicano  all'impianto  i  valori limite di emissione stabiliti alla Parte II, sezioni da 1 a 5,  lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla Parte Quinta.";
    c) al comma 15, la lettera i), e' sostituita dalla seguente:
      "i) le turbine a gas  e  motori  a  gas  usati  su  piattaforme  off-shore e  sugli  impianti  di  rigassificazione  di  gas  naturale  liquefatto off-shore;";
      d) al comma 15, dopo la lettera m) e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente:
        "m-bis)  gli  impianti  che  utilizzano   come   combustibile  qualsiasi rifiuto solido o liquido non ricadente nella definizione di  biomassa di cui all'Allegato II alla Parte Quinta.";
      e) il comma 16-bis e' sostituito dal seguente:
  "16-bis. A partire dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto legislativo  14  settembre  2011,  n.  162,  ai  fini  del   rilascio  dell'autorizzazione prevista per la costruzione degli di impianti  di  combustione con una potenza termica nominale pari o superiore  a  300  MW, il gestore presenta una relazione  che  comprova  la  sussistenza  delle seguenti condizioni:
    a) disponibilita'  di  appropriati  siti  di  stoccaggio  di  cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  14 settembre 2011, n. 162;
    b) fattibilita' tecnica ed economica di strutture di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo  14  settembre 2011, n. 162;
    c) possibilita' tecnica ed economica di installare  a  posteriori le strutture per la cattura di CO2.".




Direttiva 2010/75/UE - (LCP BREF) - Richiesta di adesione all'attività di raccolta dati ed informazioni sulle MTD applicate

Nel corso del processo di scambio di informazioni di cui all’articolo 13 della direttiva 2010/75/UE, al fine di procedere alla revisione e all’adeguamento alla nuova direttiva del documento di riferimento “BRef on Large Combustion Plants (BREF LCP)” relativo agli impianti di combustione, è stata riconosciuta l’esigenza  di raccogliere dati ed informazioni tecniche di processo su un campione rappresentativo di impianti destinatari del documento, attraverso la compilazione di un apposito questionario  in corso di finalizzazione. L’elenco degli impianti costituenti tale campione rappresentativo dovrà  essere comunicato in sede comunitaria da ciascuno Stato Membro entro il 15 gennaio 2012. La maggior parte degli impianti cui si riferirà il “BREF LCP” è già dotata di autorizzazione integrata ambientale (AIA), e conseguentemente già adotta migliori tecniche disponibili riconosciute dall’autorità competente, o comunque ne traguarda il raggiungimento. Peraltro, la nuova direttiva limita fortemente (a meno di situazioni locali veramente particolari) la possibilità per l’autorità competente di fissare condizioni autorizzative che si discostano dalle prestazioni che saranno poste a riferimento nelle nuove sezioni dei BRef inerenti le “Conclusioni sulle BAT”, e ciò rende necessario che tutte le migliori tecniche disponibili già individuate siano tenute in conto nel processo di sc


ALL’ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
   SERVIZIO 1 Via Ugo La Malfa, 169    
90146 – Palermo
Tel. 091.7077121, Fax 091.7077139 

E p.c.
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
ON.LE ROSARIO CROCETTA
PALAZZO D’ORLEANS
PIAZZA INDIPENDENZA 21
90129 PALERMO
Fax 091 7075199 tel 091 7075281

ALL’ASSESSORE REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Via Ugo La Malfa, 169    
90146 - Palermo
tel.: 091 7077870 - fax: 091 7077963


AL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO AMBIENTE  DELL’A.R.T.A.
Dott. Gaetano Gullo
Via Ugo La Malfa, 169    
90146 - Palermo
091 7077807 - 091 7077223 Fax: 091 7077294

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE DI PALERMO
PIAZZA V.E. ORLANDO 1
90138 PALERMO

Comado Carabinieri Tutela per l'Ambiente
Nucleo Operativo Ecologico
Piazza Principe di Camporeale 64
90100 PALERMO
tel. 091/6788076, Fax 091 515142  

Al Presidente della IV Commissione
Ambiente e Territorio
c.a. Giampiero Trizzino
fax 0917054564


Oggetto: OSSERVAZIONI  –  Procedimento di rinnovo Autorizzazione Integrata       Ambientale della Italcementi S.p.a. di Isola delle Femmine




Con riferimento, alla pubblicazione del giorno 8 agosto 2014, apparso sul sito dell’A.R.T.A. dipartimento: “Avviso pubblico procedura di rinnovo aia per cementeria Italcementi di Isola delle Femmine (ex comma 3, art 29-quater, d.lgs. 152/06 e s.m.i.) “     (vedi allegati 1 e 2  )  
il Comitato Cittadino  Isola Pulita di Isola delle Femmine, associato a Legambiente, formula le seguenti osservazioni:

1.   Il Comitato rileva innanzitutto la nullità del DRS 683 del 18 luglio 2008 in quanto emanato da soggetto che non ne aveva titolo.
L’ing. Vincenzo Sansone, firmatario del provvedimento, non era di fatto il dirigente responsabile del Servizio  VIA-VAS poichè il decreto del Dirigente Generale pro tempore che ne approvava il contratto di lavoro fino al 16 dicembre 2008 è datato 17 dicembre 2008 (DDG n. 1474), cioè risulta essere stato adottato 5 mesi dopo l’autorizzazione concessa dall’ing. Sansone alla Italcementi.
      Nel citato DDG l’arch. Tolomeo fa riferimento alla nota a sua firma, DTA n. 17818 del 29 febbraio 2008, con la quale avrebbe affidato all’ing. Sansone l’incarico di responsabile del Servizio.
       E’ persino superfluo evidenziare che l’affidamento (o attribuzione) di un incarico dirigenziale non può avvenire con una semplice nota ma esclusivamente con un apposito provvedimento. Altrettanto dicasi nel caso di proroga, in quanto, per la gerarchia degli atti amministrativi, essa può avvenire con un provvedimento di pari livello della precedente attribuzione, giammai con una nota.
      Sarebbe come concedere o prorogare una autorizzazione, p.e. alle emissioni in atmosfera, un AIA, ecc., con una nota e non con un provvedimento specifico.
      A tal proposito, il Comitato rileva che deve presumersi che sia il dirigente generale arch. Pietro Tolomeo che l’ing. Sansone non potessero ignorare, per manifesta evidenza, l’illegittimità di una procedura e di una nomina del tutto irregolare, non valida e, di conseguenza, priva di  ogni efficacia amministrativa.
      Ma c’è anche di più.
      Nella nota n. 17818 l’arch. Tolomeo motiva la procedura adottata richiamando l’art. 36, comma 9, del CCRL dell’area della dirigenza.
      Si tratta di un richiamo del tutto improvvido che contraddice completamente il suo stesso operato, in quanto il comma 9 recita “Nelle ipotesi in cui non vi siano modifiche della struttura né motivi che giustifichino eventuali rotazioni o comunque il mancato rinnovo del contratto, e non vi sia una valutazione negativa dell’operato del dirigente, allo stesso deve essere garantita la stipula di un nuovo contratto individuale senza soluzione di continuità per l’azione amministrativa e gestionale entro e non oltre i successivi trenta giorni”.
      Ne consegue che l’arch. Tolomeo ha operato anche in palese violazione del CCRL dell’area della dirigenza e che il conferimento dell’incarico all’ing. Sansone è avvenuto in modo irregolare, illegittimo e non retrodatabile, tutte ragioni per cui, in ogni caso, l’ing. Sansone alla data di emanazione del DRS n. 693, il 17 luglio 2008, non aveva il titolo né il potere occorrenti a formalizzare il provvedimento dell’AIA.      
   
2.   Stanti i rilievi di nullità sollevati al punto 1) il Comitato potrebbe anche esimersi da ulteriori considerazioni. Cionondimeno, la presunta autorizzazione e l’attuale avvio della procedura del suo preteso “rinnovo” si prestano a far eccepire altri motivi di irregolarità anch’essi di manifesta evidenza.
      a) L’art. 6 del DRS n. 693 prevedeva che “Il provvedimento definitivo sarà subordinato alle risultanze della visita di collaudo. Gli enti preposti al controllo esamineranno in quella sede le risultanze della suddetta visita e potranno, se ritenuto necessario, modificare le condizioni e prescrizioni autorizzative”.
      L’art 7 precisava che “L’Autorizzazione Integrata Ambientale viene subordinata al rispetto delle condizioni e di tutte le prescrizioni impartite dalle competenti attività intervenute in sede di conferenza dei servizi…che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto…”. Nelle pagg. 4-11 venivano specificati le “Prescrizioni relative alle attività di recupero di rifiuti come materie prime”, i “Limiti alle emissioni”, le “Prescrizioni relative all’impianto”, le “Prescrizioni relative ai combustibili utilizzati ed ai consumi energetici “, le “Prescrizioni relative ai rifiuti prodotti “ e le “Prescrizioni relative alle attività di monitoraggio (Piano di monitoraggio e controllo)”. Veniva fatto obbligo all’azienda di procedere “entro 24 mesi dal rilascio dell’autorizzazione alla conversione tecnologica (“revamping”) dell’impianto con il completo allineamento alle Migliori Tecnologie Disponibili previste per il settore del cemento…”, ma nel caso del mancato “revamping” “…comunque adeguare l’impianto esistente alle M.T.D. attraverso i seguenti interventi” [quelli sopra specificati].
      Tuttavia, alla scadenza dei 24 mesi risulta che nessuna delle autorità preposte si è premurata di  adempiere agli obblighi discendenti dalle prescrizioni di propria competenza contenute nel DRS n. 693 al fine di rendere definitiva o meno l’autorizzazione.
      b) Il 9 giugno del 2011, a distanza di 36 mesi e cioè con un anno di ritardo, il Servizio 1, riconoscendo che “il decreto prevedeva condizioni e prescrizioni da attuare con scadenze temporali…da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di rilascio”, teneva la riunione di un tavolo tecnico “al fine di verificare se la società Italcementi ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento”.
      Dalla lettura del verbale risulta che, ad eccezione della Italcementi che dichiara di operare nel rispetto delle prescrizioni previste dall’autorizzazione, inspiegabilmente nessuna delle autorità competenti alle verifiche si pronuncia nel merito, p.e. sugli interventi strutturali, limitandosi la discussione solo ad alcuni aspetti relativi al monitoraggio delle emissioni ed al posizionamento delle centraline di rilevamento degli inquinanti.
      Quindi, il dato che se ne trae e che dopo 36 mesi dal rilascio del provvedimento AIA restavano privi di ogni verifica quei presupposti e quelle prescrizioni che avrebbero dovuto rendere valida e definitiva l’autorizzazione.   

      Da allora ad oggi, cioè a distanza complessiva di 6 anni dal DRS n. 693, la situazione, come è noto e come risulta agli atti, è rimasta del tutto invariata: ai rilievi di nullità del provvedimento si somma anche la mancanza di validità di merito, in quanto nulla è dato a sapere circa il rispetto di tutte le prescrizioni che avrebbero dovuto essere rispettate dall’Italcementi nei termini di 24 mesi dalla data di emanazione dell’autorizzazione.

      Questo Comitato, pertanto, nel sottolineare l’inspiegabile comportamento degli enti deputati al controllo di attuazione del DRS n. 693, fa presente che mancano del tutto i presupposti per procedere al rinnovo di una autorizzazione da considerarsi, in primis, di per sé inesistente e, eventualmente, non più valida almeno dal luglio del 2010.

       Alla luce delle superiori considerazioni, questo Comitato ritiene inattuabile la procedura di  rinnovo essendo, invece, necessaria un’autorizzazione ex novo.
          
        Comitato Cittadino Isola Pulita
           COORDINATORE  GIUSEPPE CIAMPOLILLO
           posta certificata: GIUSEPPECIAMPOLILLO@pec.it
           email: isolapulita@gmail.com
           SITO:            http://isoladellefemmineitalcementieambiente.blogspot.it/

















Isola delle Femmine 2 settembre 2014

a cura del Comitato Cittadino Isola Pulita di Isola delle Femmine


venerdì 25 ottobre 2013

ISOLA PULITA ITALCEMENTI Decadenza, per inosservanza prescrizioni, decreto 693 18 luglio 2008

ITALCEMENTI ISOLA DELLE FEMMINE 
Assessore Territorio Ambiente
Regione Sicilia
DIRIGENTE GENERALE
Dott. Gaetano Gullo
 Via Ugo La Malfa 169
90146 PALERMO

Regione Sicilia
1° Servizio VIA-VAS
dr. Giorgio D’Angelo
Via Ugo La Malfa 169
90146 PALERMO

Assessore Territorio Ambiente
Regione Sicilia
Dott.sa  Mariella Lo Bello
Via Ugo La Malfa 169
90146 PALERMO
FAX 091 7077963

IV Commissione Ambiente e Territorio
Assemblea Regionale Siciliana   
Onle Giampiero Trizzino
Piazza Indipendenza 21
90129 PALERMO
 FAX 091 7054564

Raccomandata R.R.

Anticipata via fax

Oggetto: Decadenza, per inosservanza prescrizioni,  decreto 693 18 luglio 2008

Il Sottoscritto Coordinatore del  Comitato Cittadino Isola Pulita con la presente intende ribadire  quanto dichiarato nel corso della riunione del Tavolo tecnico tenutosi presso il 1° Servizio VIA-VAS  di questo Assessorato, avente ad oggetto “Procedura A.I.A. Impianto IPPC ditta Italcementi S.p.a.”:

Considerato che la procedura di autorizzazione integrata ambientale, in particolare per I cementifici, ha diverse funzioni, quelle di maggior interesse sono le seguenti:

a) verifica puntuale delle autorizzazioni ambientali esistenti per ricondurle ad una unica autorizzazione tenendo conto del principio della applicazione della prevenzione e riduzione  dell’inquinamento, al fine di raggiungere l’obiettivo di un elevato  livello di protezione ambientale e della popolazione.

b) Verifica della applicazione delle migliori tecnologie disponibili (sulla base di linee guida redatte per conto della Commissione della Unione Europea ed a  livello nazionale) atte a ridurre gli impatti ambientali e, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche e la durata di vita tecnica dell’impianto, la previsione di prescrizioni atte a ricondurre l’impianto, ove necessario, a raggiungere prestazioni idonee entro tempi certi.

c) La fissazione di limiti emissivi per le diverse matrici ambientali di interesse (emissioni, scarichi, rumore, ecc) che tengano conto delle tecnologie disponibili e applicabili al caso in  esame ma anche delle caratteristiche ambientali della area limitrofa all’impianto. In tal caso possono essere prescritti limiti inferiori a quelli stabiliti dalle norme nazionali applicabili all’impianto e anche limiti inferiori alle prestazioni ottenibili dall’applicazione delle  migliori tecnologie ove le criticità locali siano tali da renderle necessarie.

d) La individuazione di dettaglio di un programma di monitoraggio a cura del gestore e di un  programma di controllo da parte degli enti preposti che riguardi oltre al rispetto dei limiti  emissivi disposti anche le specifiche modalità gestionali prescritte e il rispetto concreto  delle migliori tecnologie disponibili individuate per l’impianto.
Preso atto dell’istanza presentata, dalla  Italcementi datati 3.11.2006,, contenente un progetto di modifica dell’impianto esistente ed ammodernamento tecnologico dell’impianto.
(rintracciabile sul sito a pag 

Preso atto  che in data 31.01.08 nella seduta della Conferenza dei  Servizi la Italcementi faceva richiesta di concessione dell’A.I.A. esclusivamente per l’utilizzo del pet-coke come combustibile nel vecchio impianto, escludendo così  il progetto di modifica dell’impianto che la Italcementi aveva presentato  il 3.11.2006
Preso atto che il 29 agosto 2008 la G.U.R.S. il decreto 693 del 18 luglio 2008 con cui il “Dirigente”  del 2° Servizio VIA-VAS Ing Vincenzo Sansone rilasciava l’autorizzazione Integrata Ambientale  alla Italcementi S.p.a.

Preso atto che il decreto 693 autorizzativo:
articolo 13 recita: “ Questo Assessorato, nella qualità di Autorità competente per l’AIA, provvederà ad effettuare una visita ispettiva presso l’impianto  congiuntamente con gli enti che hanno rilasciato parere in merito ai lavori oggetto, successivamente alla comunicazione di inizio dell’attività di produzione dell’impianto, al fine di verifica  la attuazione delle prescrizioni in fase di realizzazione dei lavori. La società Italcementi S.p.a. è onerata, i quella sede, a voler consegnare ad ogni ente intervenuto copia di progetto aggiornato con le previsioni delle suddette prescrizioni….”

articolo 7 recita: “subordinato al rispetto delle condizioni e di tutte le prescrizioni impartite dalle competenti autorità intervenute  in sede di conferenze dei servizi ed indicate nei pareri sopra riportati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto. In particolare, dalla data di notifica del presente provvedimento dovranno essere osservate le prescrizioni relative all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, dettate dai rappresentanti degli Enti preposti a rilasciare parere in conferenza di servizi decisoria qui di seguito riportate:……….”
articolo pag 6 5° capoverso recita “ E’ fatto obbligo all’azienda di procedere, entro 24 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, alla conversione tecnologica (revamping) dell’impianto con il completo allineamento alle Migliori Tecniche Disponibili (M.T.D.) previste per il settore  cemento, al fine di ottenere un sostanziale miglioramento delle prestazioni ambientali per quanto riguarda l’abbattimento dei principali inquinanti (polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo). Nell’ambito dell’intervento di conversione tecnologica  l’azienda è in ogni caso tenuta a realizzare un sistema di abbattimento delle  polveri che garantisca, per il forno di cottura (attualmente camino E35), un livello emissivo inferiore a 15 mg/Nm3 (media oraria).……….”
Visto  l’atto d’invito e diffida  a provvedere con istanza in autotutela, inviato con Raccomandata  R.R. 14344889362-1  del 21-03-2011 al 2° Servizio VIA-VAS  Assessorato TT.AA. Atto a tutt’oggi rimasto inevaso.
Considerato che alla data della presente sono ampiamente decorsi i termini (24 mesi) di adeguamento alle prescrizioni imposte alla Italcementi S.p.a., con il decreto n.693 del 18 luglio 2008 emesso dall’Assessorato Regionale Territorio Ambiente senza che risulti  realizzato alcun intervento volto ad uniformarsi alle previsioni della predetta Autorizzazione Integrata Ambientale.
Considerato che tale condotta comporta una grave responsabilità per Italcementi S.p.a. che continua ad utilizzare un impianto altamente inquinante e nocivo per la salute dei Cittadini, ma è foriero di responsabilità anche per l’Amministrazione regionale per i suoi agenti che rimanendo inerti sono solidamente responsabili con l’Italcementi S.p.a., per i danni alla salute dei cittadini;
Considerato che non risulta che l’amministrazione abbia effettuato alcun controllo in ordine all’adempimento delle prescrizioni imposte nei termini previsti dall’A.I.A., nonostante che in data 18.1.2011 è stata comunicata all’amministrazione regionale una situazione di emergenza ambientale relativa a notevoli e pericolose esalazioni di fumo provenienti dalla cementerai e che di tale emergenza è stata informata l’autorità giudiziaria;
Considerato che ogni ulteriore inerzia da parte dell’amministrazione regionale appare foriera di gravi responsabilità per la stessa e , specialmente dei suoi agenti per i gravi pericoli che corre la comunità locale in particolare i cittadini che risiedono a ridosso del cementificio;
Considerato che la tutela della salute e dell’ambiente costituiscono interessi pubblici sensibili,con valore primario e prevalente che obbliga l’amministrazione ad una maggiore sensibilità in ordine alle attività di controllo nel caso di pericolo;
Tutto quanto sopra premesso e considerato
 Questo Comitato Cittadino Isola Pulita sollecita gli  Enti in indirizzo, per le competenze che la legge affida loro, a voler provvedere con urgenza a sospendere e/o revocare l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n 693 del 18 luglio 2008, per il mancato adeguamento alle prescrizioni imposte nel termine previsto dalla stessa  e/o per gli altroi motivi che l’autorità che legge la presente vorrà verificare a seguito di adeguato ed idoneo controllo sulla documentazione e sull’impianto oggetto dell’A.I.A.
 25.10.2013 PROTOCOLLATO ASSESSORATO 
Comitato Cittadino Isola Pulita
Giuseppe Ciampolillo
Via Sciascia 13
90040 Isola delle Femmine

Ilva, prosegue la farsa dell’AIA – Ecco la diffida

24 OTTOBRE 2013 13:26
ILVA
TARANTO – Domanda: i controlli effettuati congiuntamente dai tecnici ISPRA e ARPA Puglia nei giorni 10 e 11 settembre all’interno dell’Ilva e finalizzati alla verifica dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti dal riesame dell’AIA dell’ottobre del 2012, hanno realmente senso? E se sì, quale valenza giuridica hanno le violazioni accertate e le conseguenti future diffide che verranno inoltrate all’Ilva?
Perché se è vero che stando alla legge n.89 del 4 agosto il controllo del rispetto delle prescrizioni AIA è affidato al commissario Ilva Enrico Bondi, è altrettanto vero che quella stessa legge ha previsto la nomina da parte del ministero dell’Ambiente di tre esperti a cui è stato affidato il compito di stilare un piano di lavoro che rimodulasse la tempistica della realizzazione delle prescrizioni stesse (piano presentato lo scorso 11 ottobre con un ritardo di un mese sulla tabella di marcia prevista).
Ciò premesso: perché dunque mandare i tecnici di ISPRA ed ARPA all’interno dell’Ilva per accertare la scontata violazione di prescrizioni che è stato stabilito per legge siano attuate in tempi diversi rispetto a quanto prescritto dal riesame AIA dell’ottobre 2012? Facciamo alcuni esempi. Nella nuova diffida spedita lunedì scorso all’Ilva dal direttore generale per le valutazioni ambientali del ministero dell’Ambiente Mariano Grillo, vi è allegato il rapporto conclusivo stilato dal responsabile delle attività ispettive dell’ISPRA, Alfredo Pini, in cui vengono elencate le prescrizioni non rispettate, tenendo conto anche delle precedenti diffide di giugno e luglio.
SCARICA IL DOCUMENTO: diffida
Viene segnalata, ancora una volta, la mancata adozione di sistemi di scarico automatico o scaricatori continui coperti (“Sistemi di scarico per trasporto via mare”, prescrizione n. 5). Durante la penultima verifica nello scorso giugno, la tecnica di implementazione proposta dall’Ilva era stata giudicata inadeguata perché “non rientra tra quelle espressamente previste dall’autorizzazione”. Nella “Proposta del piano di lavoro” redatta dal comitato dei tre esperti, si legge che nella alternativa di adeguamento dei sistemi oggi installati pressi i 2 sporgenti di scarico tra benne ecologiche chiuse e sistemi di scaricamento automatico, “dal diretto riscontro sembra preferibile, dal punto di vista della emissione di polveri e dell’agibilità del sistema, la soluzione con benne ecologiche chiuse superiormente con chiusura e manovra automatica”.
Gli interventi da eseguire consistono dunque “nella adozione di sistemi di scarico automatici da completare con benne chiuse (ecologiche) da installare negli esistenti scaricatori automatizzati”. L’Ilva ha effettuato l’ordine per uno di tali sistemi, la cui installazione è prevista entro dicembre. Perché è stato inoltrato un solo ordine? Lo si legge nel piano dei tre esperti: “si propone di verificare l’efficacia in termini di performance ambientale e la rispondenza a quanto previsto dalla BAT n. 11, attraverso un confronto con l’ente di controllo”. Dunque, onde “spendere” soldi inutili e sbagliare qualcosina, si ordina un solo dispositivo per vedere se risponde esattamente a quanto prescritto dall’AIA.
Non è un caso allora se nel piano la tempistica di installazione su tutti e 6 gli scaricatori delle benne chiuse (ecologiche) gestite in automatico, nel caso in cui la soluzione venga ritenuta adeguata, è la seguente: scaricatore A aprile 2014; scaricatore B luglio 2014; scaricatore C ottobre 2014; scaricatore D gennaio 2015; scaricatore E aprile 2015; scaricatore F luglio 2015. Ma non finisce qui: perché, si legge sempre nel piano, l’idoneità della previsione impiantistica del sistema di scarico mediante benne ecologiche, deve comunque “trovare supporto nella implementazione delle procedure operative riportate nella BAT n.11 quali abbassamento del punto di scarico, bagnatura del cumulo (non usando acqua di mare), etc”. Secondo il riesame AIA dell’ottobre 2012, la prescrizione andava attuata entro lo scorso gennaio. A fronte di ciò, che senso ha mandare ogni tre mesi i tecnici di ISPRA ed ARPA sugli sporgenti del porto usati dall’Ilva per annotare un qualcosa di scontato?
Altro, “drammatico”, esempio. Viene segnalata per la terza volta di fila, la mancata attuazione della prescrizione n. 6, la chiusura dei nastri trasportatori, che “rimangono non allineati i tempi di ultimazione rispetto al crono programma allegato alla richiesta di modifica non sostanziale”. In pratica l’Ilva, dopo aver chiesto ed ottenuto una corposa proroga sulla tempistica prevista (l’accoglimento dell’istanza di modifica non sostanziale con nota ILVA DIR 257 del 17/12/2012 da parte della Commissione IPPC ha previsto che i 90 km di nastri che andavano coperti entro gennaio scorso fosse posticipata ad ottobre 2015), non sta rispettando lo stesso i tempi previsti. Infatti, nel piano di lavoro dei tre esperti, a tal proposito si legge che “il termine fissato dal Gestore per il completamento dell’intervento era indicato ad ottobre 2015”. Era, appunto.
Allo stato attuale, l’intervento è in corso di esecuzione (avanzamento pari al 20% circa della lunghezza complessiva dei nastri). I tempi per la realizzazione della copertura dei nastri (sulla percentuale della lunghezza totale)? 35% entro marzo 2014; 55% entro dicembre 2014; 75% entro settembre 2015; 100% entro giugno 2016. Se tutto va bene. E pensare che nel “Rapporto Ambiente e Sicurezza” Ilva del 2011, i nastri trasportatori figuravano tra le opere già effettuare dall’azienda il cui costo rientrava nel famoso miliardo investito dal gruppo Riva dal ’95 al 2012 per “l’ambientalizzazione” del siderurgico.
Terzo esempio. Si segnala la mancata trasmissione, nonostante la diffida precedente, del progetto della chiusura edifici dei materiali polverulenti, “mentre Ilva attende che si pronunci il comitato di esperti”, previsto dalla prescrizione n. 4. Il maggio scorso è stata inoltrata l’ennesima istanza, accolta ancora una volta dalla Commissione IPPC, di modifica non sostanziale alla prescrizione. Sono previsti 5 nuovi fabbricati, in diverse aree; sono state effettuate le indagini geotecniche e la progettazione degli interventi di copertura per 2 aree. I lavori dovrebbero partire entro fine anno e terminare entro il 2015 (in origine dovevano essere conclusi già a gennaio).
Allorché, il dubbio sorge legittimo e spontaneo: in che modo è stata riesaminata l’AIA concessa all’Ilva nell’agosto del 2011? Che lavoro è stato effettuato dalla commissione IPPC a cui si affidò l’ex ministro dell’Ambiente Corrado Clini? Nell’Ilva sono mai entrati? Se sì, vuol dire che il tutto è stata soltanto l’ennesima colossale presa in giro per Taranto. Visto che la tempistica per l’attuazione di tantissime prescrizioni era pressoché impossibile nei tempi previsti, anche a fronte dell’azienda più volitiva di questo mondo.
Inoltre, sono state accertate anche violazioni sul piano gestionale. Il “superamento dei 25 grammi per tonnellata di coke nelle emissioni del particolato dalle torri di spegnimento; la procedura RAMS per eliminare lo slopping applicata soltanto al convertitore 3 dell’acciaieria 2 (già a giugno fu segnalato il fatto che il sistema fosse incompleto); assenza di pavimentazione con asfalto o cemento dell’area IRF (recupero ferro) di gestione scorie; mancata adozione di misure per eliminare le emissioni diffuse polverulente durante lo scarico del dumper; mancata adozione di pratiche idonee alla gestione delle acque per il raffreddamento e inumidimento dei cumuli di scorie in area IRF; mancata distinzione delle aree adibite allo stoccaggio dei sottoprodotti da quelle utilizzate per il deposito dei rifiuti; raffreddamento e trattamento delle paiole in aree non destinate a queste operazioni; omesse comunicazioni all’autorità competente della non conformità ai limiti di emissione del particolato”. A fronte di ciò ISPRA ha chiesto (a chi?) l’emissione di nuove diffide. Voi ve li vedete Bondi e Ronchi che si auto diffidano? Siamo davvero alle comiche. A quando quelle finali?
 Gianmario Leone (TarantoOggi, 24.10.2013)
SCARICA IL DOCUMENTO: diffida
N.B. L’ìndividuazione di questo file, nel sito del ministero dell’Ambiente, si è rivelata una vera e propria caccia al tesoro. Ciò che sfugge ai funzionari del ministero è che la ricerca di documenti così importanti dovrebbe essere facile e intuitiva per tutti,  anche per i cittadini comuni, non solo per gli addetti ai lavori e per qualche giornalista che si ostina nella ricerca. E ora c’è solo da sperare che qualcuno recepisca il messaggio. (A. Congedo)
AIA, Anzà, BAT, CROMO ESAVALENTE VI, ILVA, Italcementi decreto 693 luglio 2008, Mercurio benzopirene, Ossidi di Zolfo, PETCOKE, PRESCRIZIONI, Sansone, SORBELLO, Taranto, TOLOMEO, TUMORI, 
  ISOLA PULITA ITALCEMENTI Decadenza, per inosservanza prescrizioni,  decreto 693 18 luglio 2008