Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

lunedì 30 marzo 2015

AIA - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 2014 OSSERVAZIONI DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA

In questa sezione verranno pubblicati gli elaborati relativi ai progetti interessati dalla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale e che, a norma di legge, devono essere resi noti.

AIA - Autorizzazione Integrata  Ambientale In questa sezione verranno pubblicati gli elaborati relativi ai progetti interessati dalla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale e che, a norma di legge, devono essere resi noti.
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AVVISO PUBBLICOPROCEDURA DI RINNOVO AIA PER CEMENTERIA DI ISOLA DELLE FEMMINE
ART.29 OCTIES DEL D. LGS. N.152/2006 E SS.MM.II.
ITALCEMENTI_PA44 IPPC3.pdf
ART.29 OCTIES DEL D.LGS 152/06
Autorizzazione Integrata Ambientale
L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è  il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quattuordecies del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tale autorizzazione é necessaria per poter esercire le attività specificate nell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto.

L'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'allegato XI alla parte seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT.

In linea con i principi della convenzione di Aarhus e con quanto previsto dagli artt 29-quater, 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per facilitare e promuovere l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico, questo Ministero cura la pubblicazione on-line della documentazione fornita dai gestori ai fini del rilascio delle AIA di competenza statale, relative alle installazioni di cui all' allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06.

Si rammenta in proposito che eventuali osservazioni sulle istanze potranno essere presentate durante tutto il procedimento dai soggetti interessati in forma scritta o con e-mail certificata al competente ufficio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dopo la pubblicazione sul presente sito dell’indicazione della localizzazione dell’istallazione, il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere osservazioni.

Per aumentare ulteriormente la trasparenza del procedimento amministrativo, questo Ministero cura, altresì, la pubblicazione on-line dei principali atti relativi alla procedura per il rilascio di AIA. Sono inoltre resi disponibili gli esiti dei controlli sulle AIA di competenza statale, i documenti e la normativa di riferimento, informazioni sullo stato di applicazione della disciplina IPPC a livello regionale.

DECRETO LEGISLATIVO 152/06 ARTICOLO 273 COMMA 4
273. Grandi impianti di combustione
(articolo così modificato dall'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 128 del 2010, poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 46 del 2014)

4. L'autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) il gestore dell'impianto presenta all'autorità competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui è riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016;
c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda;
d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta.
2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta. 3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione che hanno ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio 2016, i valori limite di emissione previsti dal comma 2 per gli impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data adeguate alle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamento presentata dal gestore entro il 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto dalla parte seconda del presente decreto, tali autorizzazioni continuano, nelle more del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino al 1° gennaio 2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono stabilire valori limite meno severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette al rinnovo, ferma restando l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli impianti.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46  Art. 22
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE RELATIVA ALLE EMISSIONI INDUSTRIALI (PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO). (14G00058) (GU SERIE GENERALE N.72 DEL 27-3-2014 - SUPPL. ORDINARIO N. 27)
NOTE: ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 11/04/2014
Modifiche all'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.   152, e successive modificazioni
  1. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
  "2.  Ai  grandi  impianti  di  combustione  nuovi  si  applicano  i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte  II,  sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta.
  3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da  1  a  6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si  applicano  a  partire  dal  1° gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione  che  hanno  ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II,  Parte  I,  paragrafo  2,  alla Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio  2016, i valori limite di emissione previsti dal comma 2  per  gli  impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data  adeguate  alle disposizioni  del  presente  articolo  nell'ambito  delle   ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico e' previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamento presentata  dal  gestore  entro  il  1°   gennaio   2015   ai   sensi dell'articolo 29-nonies. Fatto  salvo  quanto  disposto  dalla  parte seconda del presente decreto, tali autorizzazioni  continuano,  nelle more del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino  al 1° gennaio 2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo  non possono stabilire valori limite meno severi di quelli previsti  dalle autorizzazioni soggette  al  rinnovo,  ferma  restando  l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli impianti;
  4. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo  compreso  tra il  1°  gennaio  2016  ed  il  31  dicembre  2023,  gli  impianti  di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori  limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
    a) il gestore dell'impianto  presenta  all'autorita'  competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito  delle  ordinarie  procedure  di rinnovo  periodico  dell'autorizzazione  ovvero,  se  nessun  rinnovo periodico e' previsto entro tale data, nell'ambito di  una  richiesta di aggiornamento presentata ai  sensi  dell'articolo  29-nonies,  una dichiarazione scritta  contenente  l'impegno  a  non  far  funzionare l'impianto per piu' di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il  31  dicembre  2023,  informandone  contestualmente  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    b) entro il 31 maggio di  ogni  anno,  a  partire  dal  2017,  il gestore presenta all'autorita' competente e, comunque,  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  un  documento in cui e' riportata la registrazione delle ore  operative  utilizzate dal 1° gennaio 2016;
    c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31  dicembre 2023 si applicano valori limite  di  emissione  non  meno  severi  di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre  2015 ai sensi  dell'autorizzazione,  del  presente  Titolo  e  del  Titolo III-bis alla Parte Seconda;
    d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione  prevista  all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta.
  4-bis. Se l'esenzione prevista dal comma 4 e' concessa ad  impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW alimentati con combustibili solidi, autorizzati per  la  prima  volta dopo il 1° luglio 1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il  31  dicembre  2023,  i valori limite previsti per gli ossidi azoto  all'Allegato  II,  Parte II, alla Parte Quinta.
  5. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo  compreso  tra il  1°  gennaio  2016  ed  il  31  dicembre  2023,  gli  impianti  di combustione anteriori al 2002 con potenza termica nominale totale non superiore a 200 MW siano  in  esercizio  senza  rispettare  i  valori limite di emissione di cui al comma  3,  ove  ricorrano  le  seguenti condizioni:
    a) almeno il 50  per  cento  della  produzione  di  calore  utile dell'impianto, calcolata come media  mobile  su  ciascun  periodo  di cinque anni a partire dal quinto anno  antecedente  l'autorizzazione, e' fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto  forma  di vapore  o  di  acqua  calda;  il  gestore  e'  tenuto  a   presentare all'autorita' competente e, comunque, al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, entro il 31  maggio  di  ogni anno, a partire  dal  2017,  un  documento  in  cui  e'  indicata  la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto  destinata  a tale fornitura;
    b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31  dicembre 2023 si applicano valori limite  di  emissione  non  meno  severi  di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre  2015 ai sensi  dell'autorizzazione,  del  presente  titolo  e  del  Titolo III-bis della Parte Seconda.
  6. Ai sensi dell'articolo 271, commi 5, 14 e  15,  l'autorizzazione di tutti i grandi  impianti  di  combustione  deve  prevedere  valori limite di emissione non meno severi dei pertinenti valori di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 7, dell'Allegato II  e  dei  valori  di  cui all'Allegato I alla Parte Quinta.
  7. Per i grandi impianti di combustione, ciascun camino, contenente una  o  piu'  canne  di   scarico,   corrisponde,   anche   ai   fini dell'applicazione dell'articolo 270, ad un punto di emissione.";
    b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
  "11. Nel  caso  in  cui  un  grande  impianto  di  combustione  sia  sottoposto a  modifiche   sostanziali,  si  applicano  all'impianto  i  valori limite di emissione stabiliti alla Parte II, sezioni da 1 a 5,  lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla Parte Quinta.";
    c) al comma 15, la lettera i), e' sostituita dalla seguente:
      "i) le turbine a gas  e  motori  a  gas  usati  su  piattaforme  off-shore e  sugli  impianti  di  rigassificazione  di  gas  naturale  liquefatto off-shore;";
      d) al comma 15, dopo la lettera m) e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente:
        "m-bis)  gli  impianti  che  utilizzano   come   combustibile  qualsiasi rifiuto solido o liquido non ricadente nella definizione di  biomassa di cui all'Allegato II alla Parte Quinta.";
      e) il comma 16-bis e' sostituito dal seguente:
  "16-bis. A partire dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto legislativo  14  settembre  2011,  n.  162,  ai  fini  del   rilascio  dell'autorizzazione prevista per la costruzione degli di impianti  di  combustione con una potenza termica nominale pari o superiore  a  300  MW, il gestore presenta una relazione  che  comprova  la  sussistenza  delle seguenti condizioni:
    a) disponibilita'  di  appropriati  siti  di  stoccaggio  di  cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  14 settembre 2011, n. 162;
    b) fattibilita' tecnica ed economica di strutture di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo  14  settembre 2011, n. 162;
    c) possibilita' tecnica ed economica di installare  a  posteriori le strutture per la cattura di CO2.".


Direttiva 2010/75/UE - (LCP BREF) - Richiesta di adesione all'attività di raccolta dati ed informazioni sulle MTD applicate
Nel corso del processo di scambio di informazioni di cui all’articolo 13 della direttiva 2010/75/UE, al fine di procedere alla revisione e all’adeguamento alla nuova direttiva del documento di riferimento “BRef on Large Combustion Plants (BREF LCP)” relativo agli impianti di combustione, è stata riconosciuta l’esigenza  di raccogliere dati ed informazioni tecniche di processo su un campione rappresentativo di impianti destinatari del documento, attraverso la compilazione di un apposito questionario  in corso di finalizzazione. L’elenco degli impianti costituenti tale campione rappresentativo dovrà  essere comunicato in sede comunitaria da ciascuno Stato Membro entro il 15 gennaio 2012. La maggior parte degli impianti cui si riferirà il “BREF LCP” è già dotata di autorizzazione integrata ambientale (AIA), e conseguentemente già adotta migliori tecniche disponibili riconosciute dall’autorità competente, o comunque ne traguarda il raggiungimento. Peraltro, la nuova direttiva limita fortemente (a meno di situazioni locali veramente particolari) la possibilità per l’autorità competente di fissare condizioni autorizzative che si discostano dalle prestazioni che saranno poste a riferimento nelle nuove sezioni dei BRef inerenti le “Conclusioni sulle BAT”, e ciò rende necessario che tutte le migliori tecniche disponibili già individuate siano tenute in conto nel processo di sc

Assessorato Territorio ed Ambiente - Dip. Ambiente -
Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
Concessioni, revoche e subentri anno 2008



02/07/08
Ragar s.r.l.
Palermo
Partinico
03/07/08
Renda Salvatore
Trapani
Salemi
03/07/08
Isap Packaging S.p.a.
Catania
Aci Sant'Antonio
08/07/08
Cesalpina Food S.p.a.
Siracusa
Noto
10/07/08
Pefabbricati Nord s.r.l.
Palermo
Isola delle femmine
10/07/08
Euro Caffè
Palermo
Carini
11/07/08
Quadrifoglio Mangimi s.r.l.
Caltanissetta
San Cataldo
11/07/08
Cantine Fici s.n.c.
Trapani
Marsala
16/07/08
Enel Produzione S.p.a.
Messina
Lipari
17/07/08
Publiposter & Multimedia
Palermo
Isola delle femmine
18/07/08
Linbraze S.a.s.
Caltanissetta
Sommatino
23/07/08
Sicilrottami s.r.l.
Catania
Catania
23/07/08
Sicilia Rottami s.n.c.
Catania
Catania
23/07/08
Servotech s.n.c.
Trapani
Alcamo
23/07/08
Furnò Agatino & Figli s.n.c.
Catania
Adrano
25/07/08
Granulati Basaltici s.r.l.
Siracusa
Lentini
25/07/08
Progetto Legno s.r.l.
Palermo
Palermo
25/07/08
Costruzioni Edil Ponti Società Cooperativa
Caltanissetta
Gela
25/07/08
Comune di Mascalucia
Catania
Mascalucia
25/07/08
International Paper Italia S.p.a.
Catania
Catania
25/07/08
Alcacircuiti s.n.c. di Stellino Isidoro & C.
Trapani
Alcamo
25/07/08
Denima s.r.l.
Messina
Pace del Mela
29/07/08
Aligrup s.r.l.
Catania
San Giovanni La Punta
31/07/08
SI.CO.BIT. S.r.l.
Messina
Savoca

INSPIEGABILMENTE VISITANDO IL SITO  NON TROVIAMO IL DECRETO  DI CUI SOTTO:
693  18/07/2008      ITALCEMENTI S.p.a.  Isola delle Femmine ????????
FORSE L’ASSESSORATO HA PRESO ATTO CHE IL DECRETO AUTORIZZATIVO E’ DECADUTO,  SIN DAL  17 LUGLIO 2010 ALLE ORE 24, PER LA INOSSERVANZA  DELLE PRESCRIZIONI DA PARTE DELLA  ITALCEMENTI  DI ISOLA DELLE FEMMINE?
Complimenti all’assessorato, ANCHE SE IN RITARDO ?????????


ACCESSO AGLI ATTI 

Assessorato
premesso che

con Decreto del Responsabile del Servizio n. 693 del 18 luglio 2008 è stata rilasciata alla Società Italcementi S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto esistente “Cementeria di Isola delle Femmine” sito nel Comune di Isola delle Femmine;
l’articolo 6 del Decreto 693/2008 ha stabilito che “il provvedimento definitivo sarà subordinato alle risultanze della visita di collaudo” in seno alla quale gli enti preposti al controllo potranno, se ritenuto necessario, modificare le condizioni e le prescrizioni autorizzative, stabilite dall’articolo 7 dello stesso Decreto 693/2008;
l’articolo 13 dello stesso Decreto ha previsto che l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, in qualità di Autorità competente per l’AIA “provvederà ad effettuare una visita ispettiva presso l’impianto congiuntamente con gli enti che hanno rilasciato parere in merito ai lavori in oggetto, successivamente alla comunicazione di inizio dell’attività di produzione dell’impianto, al fine di verificare la attuazione delle prescrizioni in fase di realizzazione dei lavori”;
considerato che
il documento contenente le risultanze della visita di collaudo di cui all’articolo 6 del Decreto 693/2008 e il verbale della visita ispettiva di cui all’articolo 13 dello stesso Decreto - per il rilevante impatto che le prescrizioni autorizzative eventualmente imposte alla Cementeria di Isola delle Femmine a seguito del collaudo, e gli accertamenti fatti durante la visita ispettiva hanno sulla qualità della vita degli abitanti interessati dagli impatti indotti dalla stessa Cementeria – contengono informazioni direttamente connesse all’espletamento del mandato elettivo;
I sottoscritti di deputati eletti all’Assemblea Regionale Siciliana, elettivamente domiciliati presso……………, chiedono, ai sensi dell’ art. 28  della legge regionale n. 10/1991, in relazione  esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di poter visionare ed estrarre copia dei seguenti atti e documenti:
a)      documento contenente le risultanze della visita di collaudo prevista dall’articolo 6 del Decreto del Responsabile del Servizio n. 693 del 18 luglio 2008, e i pareri acquisiti in quella sede da parte degli enti preposti al controllo;
b)      verbale della visita ispettiva, di cui all’articolo 13 del Decreto 693/2008, effettuata congiuntamente con gli enti che hanno rilasciato parere in merito ai lavori propedeutici, in seguito al riavvio dell’attività di produzione della “Cementeria di Isola delle Femmine”. 

ALL’ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
SERVIZIO 1 Via Ugo La Malfa, 169    
90146 – Palermo
Tel. 091.7077121, Fax 091.7077139 

E p.c.
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
ON.LE ROSARIO CROCETTA
PALAZZO D’ORLEANS
PIAZZA INDIPENDENZA 21
90129 PALERMO
Fax 091 7075199 tel 091 7075281

ALL’ASSESSORE REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Via Ugo La Malfa, 169    
90146 - Palermo
tel.: 091 7077870 - fax: 091 7077963


AL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO AMBIENTE  DELL’A.R.T.A.
Dott. Gaetano Gullo
Via Ugo La Malfa, 169    
90146 - Palermo
091 7077807 - 091 7077223 Fax: 091 7077294

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE DI PALERMO
PIAZZA V.E. ORLANDO 1
90138 PALERMO

Comado Carabinieri Tutela per l'Ambiente
Nucleo Operativo Ecologico
Piazza Principe di Camporeale 64
90100 PALERMO
tel. 091/6788076, Fax 091 515142  

Al Presidente della IV Commissione
Ambiente e Territorio
c.a. Giampiero Trizzino
fax 0917054564

Oggetto: OSSERVAZIONI  –  Procedimento di rinnovo Autorizzazione Integrata       Ambientale della Italcementi S.p.a. di Isola delle Femmine

Con riferimento, alla pubblicazione del giorno 8 agosto 2014, apparso sul sito dell’A.R.T.A. dipartimento:“Avviso pubblico procedura di rinnovo aia per cementeria Italcementi di Isola delle Femmine (ex comma 3, art 29-quater, d.lgs. 152/06 e s.m.i.) “     (vedi allegati 1 e 2  ) 
  
il Comitato Cittadino  Isola Pulita di Isola delle Femmine, associato a Legambiente, formula le seguenti osservazioni:
1. Il Comitato rileva innanzitutto la nullità del DRS 683 del 18 luglio 2008 in quanto emanato da soggetto che non ne aveva titolo.
L’ing. Vincenzo Sansone, firmatario del provvedimento, non era di fatto il dirigente responsabile del Servizio  VIA-VAS poichè il decreto del Dirigente Generale pro tempore che ne approvava il contratto di lavoro fino al 16 dicembre 2008 è datato 17 dicembre 2008 (DDG n. 1474), cioè risulta essere stato adottato 5 mesi dopo l’autorizzazione concessa dall’ing. Sansone alla Italcementi.
      Nel citato DDG l’arch. Tolomeo fa riferimento alla nota a sua firma, DTA n. 17818 del 29 febbraio 2008, con la quale avrebbe affidato all’ing. Sansone l’incarico di responsabile del Servizio.
       E’ persino superfluo evidenziare che l’affidamento (o attribuzione) di un incarico dirigenziale non può avvenire con una semplice nota ma esclusivamente con un apposito provvedimento. Altrettanto dicasi nel caso di proroga, in quanto, per la gerarchia degli atti amministrativi, essa può avvenire con un provvedimento di pari livello della precedente attribuzione, giammai con una nota.
      Sarebbe come concedere o prorogare una autorizzazione, p.e. alle emissioni in atmosfera, un AIA, ecc., con una nota e non con un provvedimento specifico.
      A tal proposito, il Comitato rileva che deve presumersi che sia il dirigente generale arch. Pietro Tolomeo che l’ing. Sansone non potessero ignorare, per manifesta evidenza, l’illegittimità di una procedura e di una nomina del tutto irregolare, non valida e, di conseguenza, priva di  ogni efficacia amministrativa.
      Ma c’è anche di più.
      Nella nota n. 17818 l’arch. Tolomeo motiva la procedura adottata richiamando l’art. 36, comma 9, del CCRL dell’area della dirigenza.
      Si tratta di un richiamo del tutto improvvido che contraddice completamente il suo stesso operato, in quanto il comma 9 recita “Nelle ipotesi in cui non vi siano modifiche della struttura né motivi che giustifichino eventuali rotazioni o comunque il mancato rinnovo del contratto, e non vi sia una valutazione negativa dell’operato del dirigente, allo stesso deve essere garantita la stipula di un nuovo contratto individuale senza soluzione di continuità per l’azione amministrativa e gestionale entro e non oltre i successivi trenta giorni”.
      Ne consegue che l’arch. Tolomeo ha operato anche in palese violazione del CCRL dell’area della dirigenza e che il conferimento dell’incarico all’ing. Sansone è avvenuto in modo irregolare, illegittimo e non retrodatabile, tutte ragioni per cui, in ogni caso, l’ing. Sansone alla data di emanazione del DRS n. 693, il 17 luglio 2008, non aveva il titolo né il potere occorrenti a formalizzare il provvedimento dell’AIA.      
2.   Stanti i rilievi di nullità sollevati al punto 1) il Comitato potrebbe anche esimersi da ulteriori considerazioni. Cionondimeno, la presunta autorizzazione e l’attuale avvio della procedura del suo preteso “rinnovo” si prestano a far eccepire altri motivi di irregolarità anch’essi di manifesta evidenza.
      a) L’art. 6 del DRS n. 693 prevedeva che “Il provvedimento definitivo sarà subordinato alle risultanze della visita di collaudo. Gli enti preposti al controllo esamineranno in quella sede le risultanze della suddetta visita e potranno, se ritenuto necessario, modificare le condizioni e prescrizioni autorizzative”.
      L’art 7 precisava che “L’Autorizzazione Integrata Ambientale viene subordinata al rispetto delle condizioni e di tutte le prescrizioni impartite dalle competenti attività intervenute in sede di conferenza dei servizi…che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto…”. Nelle pagg. 4-11 venivano specificati le “Prescrizioni relative alle attività di recupero di rifiuti come materie prime”, i “Limiti alle emissioni”, le “Prescrizioni relative all’impianto”, le “Prescrizioni relative ai combustibili utilizzati ed ai consumi energetici “, le “Prescrizioni relative ai rifiuti prodotti “ e le “Prescrizioni relative alle attività di monitoraggio (Piano di monitoraggio e controllo)”. Veniva fatto obbligo all’azienda di procedere “entro 24 mesi dal rilascio dell’autorizzazione alla conversione tecnologica (“revamping”) dell’impianto con il completo allineamento alle Migliori Tecnologie Disponibili previste per il settore del cemento…”, ma nel caso del mancato “revamping” “…comunque adeguare l’impianto esistente alle M.T.D. attraverso i seguenti interventi” [quelli sopra specificati].
      Tuttavia, alla scadenza dei 24 mesi risulta che nessuna delle autorità preposte si è premurata di  adempiere agli obblighi discendenti dalle prescrizioni di propria competenza contenute nel DRS n. 693 al fine di rendere definitiva o meno l’autorizzazione.
      b) Il 9 giugno del 2011, a distanza di 36 mesi e cioè con un anno di ritardo, il Servizio 1, riconoscendo che “il decreto prevedeva condizioni e prescrizioni da attuare con scadenze temporali…da effettuarsientro 24 mesi dalla data di rilascio…”, teneva la riunione di un tavolo tecnico “al fine di verificare se la società Italcementi ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento”.
      Dalla lettura del verbale risulta che, ad eccezione della Italcementi che dichiara di operare nel rispetto delle prescrizioni previste dall’autorizzazione, inspiegabilmente nessuna delle autorità competenti alle verifiche si pronuncia nel merito, p.e. sugli interventi strutturali, limitandosi la discussione solo ad alcuni aspetti relativi al monitoraggio delle emissioni ed al posizionamento delle centraline di rilevamento degli inquinanti.
      Quindi, il dato che se ne trae e che dopo 36 mesi dal rilascio del provvedimento AIA restavano privi di ogni verifica quei presupposti e quelle prescrizioni che avrebbero dovuto rendere valida e definitiva l’autorizzazione.   
      Da allora ad oggi, cioè a distanza complessiva di 6 anni dal DRS n. 693, la situazione, come è noto e come risulta agli atti, è rimasta del tutto invariata: ai rilievi di nullità del provvedimento si somma anche la mancanza di validità di merito, in quanto nulla è dato a sapere circa il rispetto di tutte le prescrizioni che avrebbero dovuto essere rispettate dall’Italcementi nei termini di 24 mesi dalla data di emanazione dell’autorizzazione.
      Questo Comitato, pertanto, nel sottolineare l’inspiegabile comportamento degli enti deputati al controllo di attuazione del DRS n. 693, fa presente che mancano del tutto i presupposti per procedere al rinnovo di una autorizzazione da considerarsi, in primis, di per sé inesistente e, eventualmente, non più valida almeno dal luglio del 2010.
       Alla luce delle superiori considerazioni, questo Comitato ritiene inattuabile la procedura di  rinnovo essendo, invece, necessaria un’autorizzazione ex novo.
          
         Comitato Cittadino Isola Pulita
           COORDINATORE
           GIUSEPPE CIAMPOLILLO
           posta certificata: GIUSEPPECIAMPOLILLO@pec.it
           email: isolapulita@gmail.com
           SITO:
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Isola delle Femmine 2 settembre 2014

Inviate con posta certificata il giorno 2 settembre 2014


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ITALCEMENTI CEMENTIFICIO DI ISOLA DELLE FEMMINE , IL “GIALLO”  DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE IMPOSSIBILE

L’assessorato regionale al Territorio e Ambiente avrebbe rilasciato il Via-Vas ad Italcementi, con la firma di un dirigente che non aveva titolo per farlo. La denuncia del Comitato cittadino e dell’eurodeputato grillino Corrao, che ha portato la vicenda a Bruxelles
 Patania
Può uno dei più grandi cementifici siciliani operare, per ben sei anni, con un’autorizzazione rilasciata da un dirigente regionale che non aveva titoli per firmare l’atto? Stando a quello che si legge in un documento del “Comitato cittadino Isola pulita”, sembrerebbe di sì. Di più: sembra che Bruxelles, nei giorni scorsi, abbia acceso i riflettori sul cementificio di Isola delle Femmine partendo proprio dai fatti raccontati nel documento dal quale ha preso spunto l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Ignazio Corrao, che su questa storia sta conducendo una battaglia politica. Le carte sono state peraltro inviate a Regione, carabinieri e magistratura.
Nella relazione del “Comitato cittadino Isola pulita” c’è scritto che il decreto del responsabile del Servizio dell’assessorato regionale al Territorio e Ambiente che ha rilasciato l’Autorizzazione integrale ambientale (Aia) alla cementeria di Isola delle Femmine sarebbe nullo. Il riferimento è al “Drs 683 del 18 luglio 2008”. Questo perché Drs – sigla che sta per Dirigente responsabile del servizio – ha emanato un’autorizzazione “da soggetto che non ne aveva titolo”.
Nel mirino finisce l’ingegner Vincenzo Sansone, firmatario del provvedimento, che a quella data “non era di fatto il dirigente responsabile del servizio Via-Vas”. Il riferimento è al servizio dell’assessorato regionale al Territorio e Ambiente che rilascia la Valutazione di impatto ambientale (Via) e la Valutazione ambientale strategica (Vas). E qui c’è il primo passaggio strano di questa vicenda: il decreto del dirigente generale che nomina Sansone dirigente del servizio Via Vas risale al 17 dicembre 2008. Quindi quando lo stesso Sansone ha rilasciato l’autorizzazione all’Italcementi – e cioè  cinque mesi prima – non era dirigente del servizio Via-Vas. La nomina di Sansone, stando alle date, sarebbe addirittura a “sanatoria” del periodo pregresso, e quindi retroattiva. In pratica, stando a quanto si legge in questo documento, l’ingegnere Sansone viene nominato responsabile del Servizio Via-Vas cinque mesi dopo aver rilasciato l’Autorizzazione integrale ambientale alla cementeria di Isola delle Femmine.
Nel documento si legge che il dirigente generale dell’epoca dell’assessorato al Territorio, Pietro Tolomeo, fa riferimento “alla nota a sua firma, Dta n. 17818 del 29 febbraio 2008, con la quale avrebbe affidato all’ingegnere Sansone l’incarico di responsabile del Servizio”. Punto, questo, che viene contestato nel documento del Comitato di Isola delle Femmine: “È persino superfluo evidenziare che l’affidamento (o attribuzione) di un incarico dirigenziale non può avvenire con una semplice nota, ma esclusivamente con un apposito provvedimento. Altrettanto dicasi nel caso di proroga, in quanto, per la gerarchia degli atti amministrativi, può avvenire con un provvedimento di pari livello della precedente attribuzione, giammai con una nota”.
La nomina di Sansone, secondo il documento, sarebbe irregolare “e, di conseguenza, priva di ogni efficacia amministrativa”. E avrebbe anche violato il contratto collettivo di lavoro dell’area della dirigenza regionale. “In ogni caso – si legge sempre nel documento – l’ingegnere Sansone, alla data di emanazione del Drs n. 693, il 17 luglio 2008, non aveva il titolo, né il potere occorrenti a formalizzare il provvedimento dell’Aia”.
Fine dei problemi? Non esattamente. Nel documento si parla anche di collaudi e prescrizioni che riguarderebbero lo stesso cementificio di Isola delle Femmine. E di obblighi. Il cementificio avrebbe dovuto procedere “entro 24 mesi dal rilascio dell’autorizzazione (da parte dell’assessorato al Territorio e Ambiente, ndr), alla conversione tecnologica (revamping) dell’impianto con il completo allineamento alle migliori tecnologie disponibili previste per il settore del cemento…”. “Tuttavia, alla scadenza dei 24 mesi – si legge sempre nel documento – risulta che nessuna delle autorità preposte si è premurata di adempiere agli obblighi discendenti dalle prescrizioni di propria competenza contenute nel Drs n. 693 al fine di rendere definitiva o meno l’autorizzazione”.
Il 9 giugno del 2011, cioè con tre anni di ritardo, l’assessorato al Territorio e Ambiente riconoscendo che “il decreto prevedeva condizioni e prescrizioni da attuare con scadenze temporali…da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di rilascio…”, teneva la riunione di un tavolo tecnico “al fine di verificare se la società Italcementi ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel Decreto di riferimento”.
Dalla lettura del verbale risulta che, ad eccezione della Italcementi che dichiara di operare nel rispetto delle prescrizioni previste dall’autorizzazione, “inspiegabilmente nessuna delle autorità competenti alle verifiche si pronuncia nel merito” degli interventi strutturali. La discussione viene limitata “solo ad alcuni aspetti relativi al monitoraggio delle emissioni ed al posizionamento delle centraline di rilevamento degli inquinanti” “Da allora ad oggi – si legge sempre nel documento – cioè a distanza di sei anni, la situazione, come risulta agli atti, è rimasta del tutto invariata: ai rilievi di nullità del provvedimento si somma anche la mancanza divalidità di merito, in quanto nulla è dato a sapere circa il rispetto di tutte le prescrizioni che avrebbero dovuto essere rispettate dall’Italcementi nei termini di 24 mesi dalla data di emanazione dell’autorizzazione”.

http://www.loraquotidiano.it/2014/12/17/cementificio-di-isola-il-giallo-dellautorizzazione-impossibile_17488/

AIA, ANZA', Autorizzazione Integrata Ambientale, CANNOVA, DECRETO693 2008, ISOLA DELLE FEMMINE, ITALCEMENTI, LEANZA, Pendino, SANSONE, TOLOMEO, Zuccarello,


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