In questa sezione verranno pubblicati gli elaborati relativi ai progetti
interessati dalla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale e che, a
norma di legge, devono essere resi noti.
AIA -
Autorizzazione Integrata Ambientale In
questa sezione verranno pubblicati gli elaborati relativi ai progetti
interessati dalla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale e che, a
norma di legge, devono essere resi noti.
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AVVISO PUBBLICOPROCEDURA DI RINNOVO AIA
PER CEMENTERIA DI ISOLA DELLE FEMMINE
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ART.29 OCTIES DEL D. LGS. N.152/2006 E SS.MM.II.
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ITALCEMENTI_PA44 IPPC3.pdf
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ART.29 OCTIES DEL D.LGS 152/06
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Autorizzazione Integrata Ambientale
L'autorizzazione integrata
ambientale (AIA) è il provvedimento che
autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni, che devono
garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dal decreto
legislativo 4 aprile 2014, n. 46, attuazione della direttiva
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento).
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quattuordecies del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tale autorizzazione é necessaria per poter esercire le attività specificate nell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto.
L'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'allegato XI alla parte seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT.
In linea con i principi della convenzione di Aarhus e con quanto previsto dagli artt 29-quater, 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per facilitare e promuovere l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico, questo Ministero cura la pubblicazione on-line della documentazione fornita dai gestori ai fini del rilascio delle AIA di competenza statale, relative alle installazioni di cui all' allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quattuordecies del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tale autorizzazione é necessaria per poter esercire le attività specificate nell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto.
L'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'allegato XI alla parte seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT.
In linea con i principi della convenzione di Aarhus e con quanto previsto dagli artt 29-quater, 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per facilitare e promuovere l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico, questo Ministero cura la pubblicazione on-line della documentazione fornita dai gestori ai fini del rilascio delle AIA di competenza statale, relative alle installazioni di cui all' allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06.
Si rammenta in proposito
che eventuali osservazioni sulle istanze potranno essere presentate durante
tutto il procedimento dai soggetti interessati in forma scritta o con e-mail
certificata al competente
ufficio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dopo
la pubblicazione sul presente sito dell’indicazione della localizzazione
dell’istallazione, il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ove
è possibile prendere visione degli atti e trasmettere osservazioni.
Per aumentare
ulteriormente la trasparenza del procedimento amministrativo, questo Ministero
cura, altresì, la pubblicazione on-line dei principali atti relativi alla
procedura per il rilascio di AIA. Sono inoltre resi disponibili gli esiti dei
controlli sulle AIA di competenza statale, i documenti e la normativa di
riferimento, informazioni sullo stato di applicazione della disciplina IPPC a
livello regionale.
DECRETO LEGISLATIVO 152/06
ARTICOLO 273 COMMA 4
273.
Grandi impianti di combustione
(articolo così modificato dall'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 128 del 2010, poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 46 del 2014)
(articolo così modificato dall'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 128 del 2010, poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 46 del 2014)
4. L'autorizzazione può
consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre
2023, gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un
numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite
di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) il gestore dell'impianto presenta all'autorità competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui è riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016;
c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda;
d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta.
a) il gestore dell'impianto presenta all'autorità competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui è riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016;
c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda;
d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta.
2. Ai grandi impianti di
combustione nuovi si applicano i pertinenti valori limite di emissione di cui
alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta. 3. Ai
grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di
emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte
Quinta si applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Ai grandi impianti di
combustione che hanno ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, Parte I,
paragrafo 2, alla Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1°
gennaio 2016, i valori limite di emissione previsti dal comma 2 per gli
impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data adeguate alle disposizioni
del presente articolo nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo
periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, a
seguito di una richiesta di aggiornamento presentata dal gestore entro il 1°
gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto
dalla parte seconda del presente decreto, tali autorizzazioni continuano, nelle
more del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino al 1° gennaio
2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono stabilire
valori limite meno severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette al
rinnovo, ferma restando l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli
impianti.
DECRETO LEGISLATIVO 4
marzo 2014, n. 46 Art. 22
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2010/75/UE RELATIVA ALLE EMISSIONI INDUSTRIALI (PREVENZIONE E RIDUZIONE
INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO). (14G00058) (GU SERIE GENERALE N.72 DEL
27-3-2014 - SUPPL. ORDINARIO N. 27)
NOTE: ENTRATA IN
VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 11/04/2014
Modifiche all'articolo 273
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni
1. All'articolo 273
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) i
commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
"2.
Ai grandi impianti di combustione nuovi
si applicano i pertinenti valori limite di emissione di cui alla
Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta.
3. Ai grandi
impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di
emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6,
dell'Allegato II alla Parte Quinta si applicano a
partire dal 1° gennaio 2016. Ai grandi impianti di
combustione che hanno ottenuto l'esenzione prevista
all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte
Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio 2016, i valori
limite di emissione previsti dal comma 2 per gli impianti
nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data adeguate alle
disposizioni del presente articolo nell'ambito
delle ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun
rinnovo periodico e' previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di
aggiornamento presentata dal gestore entro il
1° gennaio 2015 ai sensi
dell'articolo 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto
dalla parte seconda del presente decreto, tali autorizzazioni
continuano, nelle more del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio
fino al 1° gennaio 2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di
rinnovo non possono stabilire valori limite meno severi di quelli
previsti dalle autorizzazioni soggette al rinnovo,
ferma restando l'istruttoria relativa alle domande di modifica
degli impianti;
4. L'autorizzazione
puo' consentire che, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023,
gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio
per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i
valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti
condizioni:
a) il
gestore dell'impianto presenta all'autorita' competente,
entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle ordinarie
procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione
ovvero, se nessun rinnovo periodico e' previsto entro tale
data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata
ai sensi dell'articolo 29-nonies, una dichiarazione
scritta contenente l'impegno a non far
funzionare l'impianto per piu' di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016
ed il 31 dicembre 2023, informandone
contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
b)
entro il 31 maggio di ogni anno, a partire
dal 2017, il gestore presenta all'autorita' competente e,
comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare un documento in cui e' riportata la registrazione delle
ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016;
c) nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si
applicano valori limite di emissione non meno
severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre
2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente
Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda;
d)
l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II,
parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta.
4-bis. Se
l'esenzione prevista dal comma 4 e' concessa ad impianti di combustione
con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW alimentati con
combustibili solidi, autorizzati per la prima volta dopo il
1° luglio 1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, i valori
limite previsti per gli ossidi azoto all'Allegato II, Parte
II, alla Parte Quinta.
5. L'autorizzazione
puo' consentire che, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023,
gli impianti di combustione anteriori al 2002 con potenza termica
nominale totale non superiore a 200 MW siano in esercizio senza
rispettare i valori limite di emissione di cui al comma
3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a)
almeno il 50 per cento della produzione di
calore utile dell'impianto, calcolata come media mobile
su ciascun periodo di cinque anni a partire dal quinto anno
antecedente l'autorizzazione, e' fornito ad una rete pubblica di
teleriscaldamento sotto forma di vapore o di
acqua calda; il gestore e' tenuto
a presentare all'autorita' competente e, comunque, al
Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio e del mare, entro il 31 maggio di ogni anno, a
partire dal 2017, un documento in cui
e' indicata la percentuale di produzione di calore utile
dell'impianto destinata a tale fornitura;
b) nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano
valori limite di emissione non meno severi
di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015
ai sensi dell'autorizzazione, del presente titolo
e del Titolo III-bis della Parte Seconda.
6. Ai sensi
dell'articolo 271, commi 5, 14 e 15, l'autorizzazione di tutti i
grandi impianti di combustione deve
prevedere valori limite di emissione non meno severi dei pertinenti
valori di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 7, dell'Allegato II e
dei valori di cui all'Allegato I alla Parte Quinta.
7. Per i grandi
impianti di combustione, ciascun camino, contenente una o
piu' canne di scarico,
corrisponde, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 270, ad un punto di emissione.";
b) il
comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Nel
caso in cui un grande impianto di
combustione sia sottoposto a modifiche
sostanziali, si applicano all'impianto i
valori limite di emissione stabiliti alla Parte II, sezioni da 1 a 5,
lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla Parte Quinta.";
c) al
comma 15, la lettera i), e' sostituita dalla seguente:
"i) le turbine a gas e motori a gas
usati su piattaforme off-shore e sugli
impianti di rigassificazione di gas
naturale liquefatto off-shore;";
d) al comma 15, dopo la lettera m) e' aggiunta, in
fine, la seguente:
"m-bis) gli impianti che utilizzano
come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido non
ricadente nella definizione di biomassa di cui all'Allegato II alla Parte
Quinta.";
e) il comma 16-bis e' sostituito dal seguente:
"16-bis. A
partire dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n.
162, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione prevista per la costruzione degli di impianti
di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore
a 300 MW, il gestore presenta una relazione che
comprova la sussistenza delle seguenti condizioni:
a)
disponibilita' di appropriati siti di
stoccaggio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
b)
fattibilita' tecnica ed economica di strutture di trasporto di cui all'articolo
3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011,
n. 162;
c)
possibilita' tecnica ed economica di installare a posteriori le
strutture per la cattura di CO2.".
Direttiva 2010/75/UE -
(LCP BREF) - Richiesta di adesione all'attività di raccolta dati ed
informazioni sulle MTD applicate
Nel corso del processo di
scambio di informazioni di cui all’articolo 13 della direttiva 2010/75/UE, al
fine di procedere alla revisione e all’adeguamento alla nuova direttiva del
documento di riferimento “BRef on Large Combustion Plants (BREF LCP)” relativo
agli impianti di combustione, è stata riconosciuta l’esigenza di
raccogliere dati ed informazioni tecniche di processo su un campione
rappresentativo di impianti destinatari del documento, attraverso la
compilazione di un apposito questionario in corso di finalizzazione.
L’elenco degli impianti costituenti tale campione rappresentativo
dovrà essere comunicato in sede comunitaria da ciascuno Stato Membro
entro il 15 gennaio 2012. La maggior parte degli impianti cui si riferirà
il “BREF LCP” è già dotata di autorizzazione integrata ambientale (AIA), e
conseguentemente già adotta migliori tecniche disponibili riconosciute
dall’autorità competente, o comunque ne traguarda il raggiungimento. Peraltro,
la nuova direttiva limita fortemente (a meno di situazioni locali veramente
particolari) la possibilità per l’autorità competente di fissare condizioni
autorizzative che si discostano dalle prestazioni che saranno poste a
riferimento nelle nuove sezioni dei BRef inerenti le “Conclusioni sulle BAT”, e
ciò rende necessario che tutte le migliori tecniche disponibili già individuate
siano tenute in conto nel processo di sc
Assessorato Territorio ed
Ambiente - Dip. Ambiente -
Autorizzazioni alle
emissioni in atmosfera
Concessioni, revoche e
subentri anno 2008
02/07/08
|
Ragar s.r.l.
|
Palermo
|
Partinico
|
|
03/07/08
|
Renda Salvatore
|
Trapani
|
Salemi
|
|
03/07/08
|
Isap Packaging S.p.a.
|
Catania
|
Aci Sant'Antonio
|
|
08/07/08
|
Cesalpina Food S.p.a.
|
Siracusa
|
Noto
|
|
10/07/08
|
Pefabbricati Nord s.r.l.
|
Palermo
|
Isola delle femmine
|
|
10/07/08
|
Euro Caffè
|
Palermo
|
Carini
|
|
11/07/08
|
Quadrifoglio Mangimi s.r.l.
|
Caltanissetta
|
San Cataldo
|
|
11/07/08
|
Cantine Fici s.n.c.
|
Trapani
|
Marsala
|
|
16/07/08
|
Enel Produzione S.p.a.
|
Messina
|
Lipari
|
|
17/07/08
|
Publiposter & Multimedia
|
Palermo
|
Isola delle femmine
|
|
18/07/08
|
Linbraze S.a.s.
|
Caltanissetta
|
Sommatino
|
|
23/07/08
|
Sicilrottami s.r.l.
|
Catania
|
Catania
|
|
23/07/08
|
Sicilia Rottami s.n.c.
|
Catania
|
Catania
|
|
23/07/08
|
Servotech s.n.c.
|
Trapani
|
Alcamo
|
|
23/07/08
|
Furnò Agatino & Figli s.n.c.
|
Catania
|
Adrano
|
|
25/07/08
|
Granulati Basaltici s.r.l.
|
Siracusa
|
Lentini
|
|
25/07/08
|
Progetto Legno s.r.l.
|
Palermo
|
Palermo
|
|
25/07/08
|
Costruzioni Edil Ponti Società Cooperativa
|
Caltanissetta
|
Gela
|
|
25/07/08
|
Comune di Mascalucia
|
Catania
|
Mascalucia
|
|
25/07/08
|
International Paper Italia S.p.a.
|
Catania
|
Catania
|
|
25/07/08
|
Alcacircuiti s.n.c. di Stellino Isidoro & C.
|
Trapani
|
Alcamo
|
|
25/07/08
|
Denima s.r.l.
|
Messina
|
Pace del Mela
|
|
29/07/08
|
Aligrup s.r.l.
|
Catania
|
San Giovanni La Punta
|
|
31/07/08
|
SI.CO.BIT. S.r.l.
|
Messina
|
Savoca
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INSPIEGABILMENTE VISITANDO IL SITO NON TROVIAMO
IL DECRETO DI CUI SOTTO:
693 18/07/2008
ITALCEMENTI S.p.a. Isola delle Femmine ????????
FORSE L’ASSESSORATO HA PRESO ATTO CHE IL DECRETO
AUTORIZZATIVO E’ DECADUTO, SIN DAL 17 LUGLIO 2010 ALLE ORE 24, PER
LA INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DA PARTE DELLA ITALCEMENTI
DI ISOLA DELLE FEMMINE?
Complimenti all’assessorato, ANCHE SE IN RITARDO
?????????
ACCESSO AGLI ATTI
Assessorato
premesso che
con Decreto del Responsabile del Servizio n. 693 del 18
luglio 2008 è stata rilasciata alla Società Italcementi S.p.A. l’Autorizzazione
Integrata Ambientale per l’impianto esistente “Cementeria di Isola delle
Femmine” sito nel Comune di Isola delle Femmine;
l’articolo 6 del Decreto 693/2008 ha stabilito che “il
provvedimento definitivo sarà subordinato alle risultanze della visita di
collaudo” in seno alla quale gli enti preposti al controllo potranno, se
ritenuto necessario, modificare le condizioni e le prescrizioni autorizzative,
stabilite dall’articolo 7 dello stesso Decreto 693/2008;
l’articolo 13 dello stesso Decreto ha previsto che l’Assessorato
Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, in qualità di Autorità
competente per l’AIA “provvederà ad effettuare una visita ispettiva presso
l’impianto congiuntamente con gli enti che hanno rilasciato parere in merito ai
lavori in oggetto, successivamente alla comunicazione di inizio dell’attività
di produzione dell’impianto, al fine di verificare la attuazione delle
prescrizioni in fase di realizzazione dei lavori”;
considerato che
il documento contenente le risultanze della visita di
collaudo di cui all’articolo 6 del Decreto 693/2008 e il verbale della visita
ispettiva di cui all’articolo 13 dello stesso Decreto - per il rilevante
impatto che le prescrizioni autorizzative eventualmente imposte alla Cementeria
di Isola delle Femmine a seguito del collaudo, e gli accertamenti fatti durante
la visita ispettiva hanno sulla qualità della vita degli abitanti interessati
dagli impatti indotti dalla stessa Cementeria – contengono informazioni
direttamente connesse all’espletamento del mandato elettivo;
I sottoscritti di deputati eletti all’Assemblea
Regionale Siciliana, elettivamente domiciliati presso……………, chiedono, ai sensi
dell’ art. 28 della legge regionale n. 10/1991, in relazione
esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di poter
visionare ed estrarre copia dei seguenti atti e documenti:
a) documento
contenente le risultanze della visita di collaudo prevista dall’articolo 6 del
Decreto del Responsabile del Servizio n. 693 del 18 luglio 2008, e i pareri
acquisiti in quella sede da parte degli enti preposti al controllo;
b) verbale della
visita ispettiva, di cui all’articolo 13 del Decreto 693/2008, effettuata
congiuntamente con gli enti che hanno rilasciato parere in merito ai lavori
propedeutici, in seguito al riavvio dell’attività di produzione della
“Cementeria di Isola delle Femmine”.
ALL’ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
SERVIZIO 1 Via Ugo La Malfa,
169
90146 – Palermo
Tel. 091.7077121, Fax 091.7077139
E p.c.
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
ON.LE ROSARIO CROCETTA
PALAZZO D’ORLEANS
PIAZZA INDIPENDENZA 21
90129 PALERMO
Fax 091 7075199 tel 091 7075281
ALL’ASSESSORE REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Via Ugo La Malfa, 169
90146 - Palermo
tel.: 091 7077870 - fax: 091 7077963
AL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO AMBIENTE DELL’A.R.T.A.
Dott. Gaetano Gullo
Via Ugo La Malfa, 169
90146 - Palermo
091 7077807 - 091 7077223 Fax: 091 7077294
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE DI PALERMO
PIAZZA V.E. ORLANDO 1
90138 PALERMO
Comado Carabinieri Tutela per l'Ambiente
Nucleo Operativo Ecologico
Piazza Principe di Camporeale 64
90100 PALERMO
tel. 091/6788076, Fax 091 515142
E-mail: noepacdo@carabinieri.it;
Al Presidente della IV Commissione
Ambiente e Territorio
c.a. Giampiero Trizzino
fax 0917054564
E-mail: commissione.IV@ars.sicilia.it
E-mail: gtrizzino@ars.sicilia.it
Oggetto: OSSERVAZIONI – Procedimento di
rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale
della Italcementi S.p.a. di Isola delle Femmine
Con riferimento, alla pubblicazione del giorno 8 agosto
2014, apparso sul sito dell’A.R.T.A. dipartimento:“Avviso pubblico procedura di
rinnovo aia per cementeria Italcementi di Isola delle Femmine (ex comma 3, art
29-quater, d.lgs. 152/06 e s.m.i.) “ (vedi allegati 1 e
2 )
il Comitato Cittadino Isola Pulita di Isola delle
Femmine, associato a Legambiente, formula le seguenti osservazioni:
1. Il Comitato rileva innanzitutto la nullità del
DRS 683 del 18 luglio 2008 in quanto emanato da soggetto che non ne aveva
titolo.
L’ing. Vincenzo Sansone, firmatario del provvedimento,
non era di fatto il dirigente responsabile del Servizio VIA-VAS poichè il
decreto del Dirigente Generale pro tempore che ne approvava il contratto di
lavoro fino al 16 dicembre 2008 è datato 17 dicembre 2008 (DDG n. 1474), cioè
risulta essere stato adottato 5 mesi dopo l’autorizzazione concessa dall’ing.
Sansone alla Italcementi.
Nel citato DDG l’arch.
Tolomeo fa riferimento alla nota a sua firma, DTA n. 17818 del 29 febbraio
2008, con la quale avrebbe affidato all’ing. Sansone l’incarico di responsabile
del Servizio.
E’ persino
superfluo evidenziare che l’affidamento (o attribuzione) di un incarico
dirigenziale non può avvenire con una semplice nota ma esclusivamente con un
apposito provvedimento. Altrettanto dicasi nel caso di proroga, in quanto, per
la gerarchia degli atti amministrativi, essa può avvenire con un provvedimento
di pari livello della precedente attribuzione, giammai con una nota.
Sarebbe come concedere o
prorogare una autorizzazione, p.e. alle emissioni in atmosfera, un AIA, ecc.,
con una nota e non con un provvedimento specifico.
A tal proposito, il
Comitato rileva che deve presumersi che sia il dirigente generale arch. Pietro
Tolomeo che l’ing. Sansone non potessero ignorare, per manifesta evidenza,
l’illegittimità di una procedura e di una nomina del tutto irregolare, non
valida e, di conseguenza, priva di ogni efficacia amministrativa.
Ma c’è anche di più.
Nella nota n. 17818
l’arch. Tolomeo motiva la procedura adottata richiamando l’art. 36, comma 9,
del CCRL dell’area della dirigenza.
Si tratta di un richiamo
del tutto improvvido che contraddice completamente il suo stesso operato, in
quanto il comma 9 recita “Nelle ipotesi in cui non vi siano modifiche della
struttura né motivi che giustifichino eventuali rotazioni o comunque il mancato
rinnovo del contratto, e non vi sia una valutazione negativa dell’operato del
dirigente, allo stesso deve essere garantita la stipula di un nuovo
contratto individuale senza soluzione di continuità per l’azione
amministrativa e gestionale entro e non oltre i successivi trenta giorni”.
Ne consegue che l’arch.
Tolomeo ha operato anche in palese violazione del CCRL dell’area della
dirigenza e che il conferimento dell’incarico all’ing. Sansone è avvenuto in
modo irregolare, illegittimo e non retrodatabile, tutte ragioni per cui, in
ogni caso, l’ing. Sansone alla data di emanazione del DRS n. 693, il 17 luglio
2008, non aveva il titolo né il potere occorrenti a formalizzare il
provvedimento dell’AIA.
2. Stanti i rilievi di nullità sollevati al
punto 1) il Comitato potrebbe anche esimersi da ulteriori considerazioni.
Cionondimeno, la presunta autorizzazione e l’attuale avvio della procedura del
suo preteso “rinnovo” si prestano a far eccepire altri motivi di irregolarità
anch’essi di manifesta evidenza.
a) L’art. 6 del DRS n.
693 prevedeva che “Il provvedimento definitivo sarà subordinato alle risultanze
della visita di collaudo. Gli enti preposti al controllo esamineranno in quella
sede le risultanze della suddetta visita e potranno, se ritenuto necessario,
modificare le condizioni e prescrizioni autorizzative”.
L’art 7 precisava che “L’Autorizzazione
Integrata Ambientale viene subordinata al rispetto delle condizioni e di tutte
le prescrizioni impartite dalle competenti attività intervenute in sede di
conferenza dei servizi…che fanno parte integrante e sostanziale del presente
decreto…”. Nelle pagg. 4-11 venivano specificati le “Prescrizioni relative alle
attività di recupero di rifiuti come materie prime”, i “Limiti alle emissioni”,
le “Prescrizioni relative all’impianto”, le “Prescrizioni relative ai
combustibili utilizzati ed ai consumi energetici “, le “Prescrizioni
relative ai rifiuti prodotti “ e le “Prescrizioni relative alle attività
di monitoraggio (Piano di monitoraggio e controllo)”. Veniva fatto obbligo
all’azienda di procedere “entro 24 mesi dal rilascio dell’autorizzazione alla
conversione tecnologica (“revamping”) dell’impianto con il completo
allineamento alle Migliori Tecnologie Disponibili previste per il settore del
cemento…”, ma nel caso del mancato “revamping” “…comunque adeguare l’impianto
esistente alle M.T.D. attraverso i seguenti interventi” [quelli sopra
specificati].
Tuttavia, alla
scadenza dei 24 mesi risulta che nessuna delle autorità preposte si è premurata
di adempiere agli obblighi discendenti dalle prescrizioni di propria
competenza contenute nel DRS n. 693 al fine di rendere definitiva o meno
l’autorizzazione.
b) Il 9 giugno del 2011,
a distanza di 36 mesi e cioè con un anno di ritardo, il Servizio 1,
riconoscendo che “il decreto prevedeva condizioni e prescrizioni da attuare con
scadenze temporali…da effettuarsientro 24 mesi dalla data di rilascio…”, teneva
la riunione di un tavolo tecnico “al fine di verificare se la società
Italcementi ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni
contenute nel decreto di riferimento”.
Dalla lettura del
verbale risulta che, ad eccezione della Italcementi che dichiara di operare nel
rispetto delle prescrizioni previste dall’autorizzazione, inspiegabilmente
nessuna delle autorità competenti alle verifiche si pronuncia nel merito, p.e.
sugli interventi strutturali, limitandosi la discussione solo ad alcuni aspetti
relativi al monitoraggio delle emissioni ed al posizionamento delle centraline
di rilevamento degli inquinanti.
Quindi, il dato che
se ne trae e che dopo 36 mesi dal rilascio del provvedimento AIA restavano
privi di ogni verifica quei presupposti e quelle prescrizioni che avrebbero
dovuto rendere valida e definitiva l’autorizzazione.
Da allora ad oggi, cioè
a distanza complessiva di 6 anni dal DRS n. 693, la situazione, come è noto e
come risulta agli atti, è rimasta del tutto invariata: ai rilievi di nullità
del provvedimento si somma anche la mancanza di validità di merito, in quanto
nulla è dato a sapere circa il rispetto di tutte le prescrizioni che avrebbero
dovuto essere rispettate dall’Italcementi nei termini di 24 mesi dalla data di
emanazione dell’autorizzazione.
Questo Comitato,
pertanto, nel sottolineare l’inspiegabile comportamento degli enti deputati al
controllo di attuazione del DRS n. 693, fa presente che mancano del tutto i
presupposti per procedere al rinnovo di una autorizzazione da considerarsi, in
primis, di per sé inesistente e, eventualmente, non più valida almeno dal
luglio del 2010.
Alla luce delle
superiori considerazioni, questo Comitato ritiene inattuabile la procedura
di rinnovo essendo, invece, necessaria un’autorizzazione ex novo.
Comitato Cittadino Isola Pulita
COORDINATORE
GIUSEPPE CIAMPOLILLO
posta certificata: GIUSEPPECIAMPOLILLO@pec.it
email: isolapulita@gmail.com
Isola delle Femmine 2 settembre 2014
Inviate con posta certificata il giorno 2 settembre
2014
Inviate con rettifica con posta certificata il
2014-09-03
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<oggetto>OSSERVAZIONI – Procedimento di rinnovo Autorizzazione Integrata
Ambientale della Italcementi S.p.a. di Isola delle Femmine </oggetto>
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ITALCEMENTI CEMENTIFICIO
DI ISOLA DELLE FEMMINE , IL “GIALLO” DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE IMPOSSIBILE
L’assessorato regionale al
Territorio e Ambiente avrebbe rilasciato il Via-Vas ad Italcementi, con la
firma di un dirigente che non aveva titolo per farlo. La denuncia del
Comitato cittadino e dell’eurodeputato grillino Corrao, che ha portato la
vicenda a Bruxelles
Patania
Può uno dei più
grandi cementifici siciliani operare, per ben sei anni, con
un’autorizzazione rilasciata da un dirigente regionale che non aveva titoli per
firmare l’atto? Stando a quello che si legge in un documento del “Comitato
cittadino Isola pulita”, sembrerebbe di sì. Di più: sembra che Bruxelles, nei
giorni scorsi, abbia acceso i riflettori sul cementificio di Isola delle
Femmine partendo proprio dai fatti raccontati nel documento dal quale ha
preso spunto l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Ignazio Corrao,
che su questa storia sta conducendo una battaglia politica. Le carte sono state
peraltro inviate a Regione, carabinieri e magistratura.
Nella relazione del
“Comitato cittadino Isola pulita” c’è scritto che il decreto del responsabile
del Servizio dell’assessorato regionale al Territorio e Ambiente che ha
rilasciato l’Autorizzazione integrale ambientale (Aia) alla cementeria di
Isola delle Femmine sarebbe nullo. Il riferimento è al “Drs 683 del 18 luglio
2008”. Questo perché Drs – sigla che sta per Dirigente responsabile del
servizio – ha emanato un’autorizzazione “da soggetto che non ne aveva
titolo”.
Nel mirino finisce
l’ingegner Vincenzo Sansone, firmatario del provvedimento, che a quella
data “non era di fatto il dirigente responsabile del servizio Via-Vas”.
Il riferimento è al servizio dell’assessorato regionale al Territorio e
Ambiente che rilascia la Valutazione di impatto ambientale (Via) e la
Valutazione ambientale strategica (Vas). E qui c’è il primo passaggio strano di
questa vicenda: il decreto del dirigente generale che nomina Sansone dirigente
del servizio Via Vas risale al 17 dicembre 2008. Quindi quando lo
stesso Sansone ha rilasciato l’autorizzazione all’Italcementi – e
cioè cinque mesi prima – non era dirigente del servizio Via-Vas. La
nomina di Sansone, stando alle date, sarebbe addirittura a “sanatoria” del
periodo pregresso, e quindi retroattiva. In pratica, stando a quanto si legge
in questo documento, l’ingegnere Sansone viene nominato responsabile del
Servizio Via-Vas cinque mesi dopo aver rilasciato l’Autorizzazione integrale
ambientale alla cementeria di Isola delle Femmine.
Nel documento si legge che
il dirigente generale dell’epoca dell’assessorato al Territorio, Pietro
Tolomeo, fa riferimento “alla nota a sua firma, Dta n. 17818 del 29 febbraio
2008, con la quale avrebbe affidato all’ingegnere Sansone l’incarico di
responsabile del Servizio”. Punto, questo, che viene contestato nel documento
del Comitato di Isola delle Femmine: “È persino superfluo evidenziare che
l’affidamento (o attribuzione) di un incarico dirigenziale non può avvenire con
una semplice nota, ma esclusivamente con un apposito provvedimento. Altrettanto
dicasi nel caso di proroga, in quanto, per la gerarchia degli atti
amministrativi, può avvenire con un provvedimento di pari livello della precedente
attribuzione, giammai con una nota”.
La nomina di Sansone,
secondo il documento, sarebbe irregolare “e, di conseguenza, priva di
ogni efficacia amministrativa”. E avrebbe anche violato il contratto collettivo
di lavoro dell’area della dirigenza regionale. “In ogni caso – si legge sempre
nel documento – l’ingegnere Sansone, alla data di emanazione del Drs n. 693, il
17 luglio 2008, non aveva il titolo, né il potere occorrenti a formalizzare il
provvedimento dell’Aia”.
Fine dei problemi? Non
esattamente. Nel documento si parla anche di collaudi e prescrizioni che
riguarderebbero lo stesso cementificio di Isola delle Femmine. E di obblighi.
Il cementificio avrebbe dovuto procedere “entro 24 mesi dal rilascio
dell’autorizzazione (da parte dell’assessorato al Territorio e
Ambiente, ndr), alla conversione tecnologica (revamping) dell’impianto con
il completo allineamento alle migliori tecnologie disponibili previste per il
settore del cemento…”. “Tuttavia, alla scadenza dei 24 mesi – si legge sempre
nel documento – risulta che nessuna delle autorità preposte si è premurata di
adempiere agli obblighi discendenti dalle prescrizioni di propria competenza
contenute nel Drs n. 693 al fine di rendere definitiva o meno
l’autorizzazione”.
Il 9 giugno del 2011, cioè
con tre anni di ritardo, l’assessorato al Territorio e Ambiente riconoscendo
che “il decreto prevedeva condizioni e prescrizioni da attuare con
scadenze temporali…da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di rilascio…”,
teneva la riunione di un tavolo tecnico “al fine di verificare se la società
Italcementi ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni
contenute nel Decreto di riferimento”.
Dalla lettura del verbale
risulta che, ad eccezione della Italcementi che dichiara di operare nel rispetto
delle prescrizioni previste dall’autorizzazione, “inspiegabilmente nessuna
delle autorità competenti alle verifiche si pronuncia nel merito” degli
interventi strutturali. La discussione viene limitata “solo ad alcuni aspetti
relativi al monitoraggio delle emissioni ed al posizionamento delle
centraline di rilevamento degli inquinanti” “Da allora ad oggi – si legge
sempre nel documento – cioè a distanza di sei anni, la situazione, come risulta
agli atti, è rimasta del tutto invariata: ai rilievi di nullità del
provvedimento si somma anche la mancanza divalidità di merito, in quanto nulla
è dato a sapere circa il rispetto di tutte le prescrizioni che avrebbero dovuto
essere rispettate dall’Italcementi nei termini di 24 mesi dalla data di
emanazione dell’autorizzazione”.
http://www.loraquotidiano.it/2014/12/17/cementificio-di-isola-il-giallo-dellautorizzazione-impossibile_17488/
AIA, ANZA', Autorizzazione Integrata Ambientale, CANNOVA, DECRETO693 2008, ISOLA DELLE FEMMINE, ITALCEMENTI, LEANZA, Pendino, SANSONE, TOLOMEO, Zuccarello,
AIA, ANZA', Autorizzazione Integrata Ambientale, CANNOVA, DECRETO693 2008, ISOLA DELLE FEMMINE, ITALCEMENTI, LEANZA, Pendino, SANSONE, TOLOMEO, Zuccarello,
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