REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul
ricorso in appello n. 958/2007, proposto dalla
ITALCEMENTI S.p.A.,
con
sede in Bergamo, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti e
Giuseppe Mazzarella, presso il cui studio in Palermo, via Caltanissetta n. 1, è
elettivamente domiciliata;
c o n t r o
l’ASSESSORATO
TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA e la REGIONE SICILIA, in persona
dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo,
presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;
e nei confronti
-
della PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in
giudizio;
- del
DIPARTIMENTO ARPA PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in
giudizio;
per l'annullamento
della
sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1156, del 19
aprile 2007.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per
l’Assessorato regionale territorio e ambiente e per la Regione Sicilia;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore
il Consigliere Raffaele Maria De Lipsis;
Uditi
alla pubblica udienza del 22 aprile 2009 l’avv. R. Villata per la società
appellante e l’avv. dello Stato Tutino per le amministrazioni regionali
appellate;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
I) Con
ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia la
società Italcementi S.p.A impugnava la determinazione n. 482383 del 25 luglio
2006, con la quale l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana
aveva diffidato la ricorrente dal: a) continuare ad apportare modifiche
all’impianto ed al ciclo produttivo in assenza della preventiva comunicazione
alle Autorità competenti, b) continuare ad utilizzare il pet-coke come combustibile, ed a svolgere
attività che diano luogo alla produzione di emissioni diffuse di tale composto.
Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava, altresì, la
determinazione assessoriale n. 60837 del 18 settembre 2006, nella parte in cui
dichiarava che “… l’uso del pet.coke dovrebbe essere oggetto di apposita
istanza da prodursi ai sensi dell’art. 269 del d. lgs. 152/2006.
Esponeva l’interessata di gestire da lungo tempo uno stabilimento
industriale adibito alla produzione di cemento in Comune di Isola delle Femmine - per il quale era in possesso sin dal
1994 di autorizzazione alle immissioni in atmosfera ex d.p.r. 203/1988 e di
avere già richiesto il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale ex
DD.Lg.s nn. 372/1999 e 59/2005 - e che i menzionati atti venivano impugnati
all’esito di alcuni controlli effettuati nel suo stabilimento, a seguito dei
quali c’era stata la segnalazione di presunti episodi di inquinamento
atmosferico. Deduceva le seguenti censure:
1)
Violazione dell’art. 15 d.p.r. n. 203/1988.
Secondo la ricorrente, non ci sarebbe stata alcuna modifica nello
stabilimento o innovazione nel processo produttivo suscettibile di
comunicazione e/o nuova autorizzazione.
2)
Violazione degli artt. 15 e 16 d.p.r. n. 203/1988.
Anche l’uso del pet-coke risaliva ad epoca anteriore al rilascio
della autorizzazione ex d.p.r. n. 203/1988, né era necessaria alcuna
comunicazione e/o autorizzazione al suo utilizzo neppure a seguito della
sopravvenienza del D.P.C.M. 2 gennaio 1995.
3)
Violazione del D.Lgs. n. 152/2006.
Il D.Lgs. n. 152/2006 (artt. 267, co. 3, e 269, co. 1) fa salva la
disciplina relativa alla A.I.A., e quindi anche la disciplina transitoria
prevista in attesa del rilascio del nuovo titolo autorizzativo; esso prevede
comunque che l’adeguamento avvenga secondo un calendario ampiamente dilazionato
nel tempo e che la diffida a cessare eventuali irregolarità fissi un adeguato
termine.
Con ricorso per motivi aggiunti la società ha impugnato anche la
nuova determinazione assessoriale con la quale venivano preannunziati
l’adeguamento e la regolarizzazione della autorizzazione per quanto attiene
alle difformità rilevate, ad eccezione del rilievo relativo all’uso del pet-coke, per il quale ne viene
ribadito il divieto di utilizzazione in attesa del conseguimento della
autorizzazione ex art. 269 D.Lgs. n. 152/2006.
Con riferimento a tale specifico, residuo, profilo la società
ricorrente reiterava sostanzialmente le censure di cui ai precedenti punti sub
2) e 3) e formulava domanda di risarcimento danni in relazione al pregiudizio
asseritamente subito per effetto della avvenuta sostituzione del carbone al pet-coke nel processo produttivo.
II) L’adito
TAR - sede di Palermo (sez. I) - con decisione n. 1156, del 19 aprile 2007, in
parte dichiarava improcedibile il ricorso principale e, in parte lo respingeva,
mentre respingeva interamente il ricorso per motivi aggiunti.
Impugna la citata sentenza la soccombente società, evidenziando,
preliminarmente, come - contrariamente a quanto affermato dal TAR nella gravata
decisione - essa abbia tuttora interesse “… nonostante l’avvenuto rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale da parte dell’Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente, che consente l’utilizzo del pet-coke nel ciclo produttivo dello
stabilimento di Isola delle Femmine …”. Ciò in quanto la società: “… pur
non intendendo formulare alcuna richiesta risarcitoria, vuole che sia
ripristinata la sua immagine, pregiudicata ingiustamente dal provvedimento
dell’Amministrazione …”.
Inoltre, la società si dilunga a chiarire la natura del pet-coke, quale combustibile
solido, appartenente alla famiglia del carbone nonché i motivi che hanno
indotto i cementifici a servirsene, insistendo per la legittimità del suo
impiego nello stabilimento quale logica conseguenza della “… indiscussa
riconducibilità di tale sostanza al novero dei combustibili solidi e, pertanto,
all’ambito dei combustibili autorizzati dal D.A. n. 292/17 del 17 marzo 1994
…”.
Conclude la ricorrente affermando che “… nessuna fonte normativa o
regolamentare, ivi incluso il D.M. 2 ottobre 1995, imponeva ai soggetti
titolari di precedenti autorizzazioni di integrare la domanda a suo tempo
presentata …” e, pertanto, corretta è “… la possibilità della società di
avvalersi del regime transitorio discendente dall’avvenuta presentazione
dell’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale,
presentata in data 27 agosto 2004 …”.
Infine, la ricorrente insiste affinchè sia dichiarato illegittimo
l’operato dell’Amministrazione, laddove - in violazione dell’art. 278, comma 1,
lett. a) d. lgs.n. 156/2006 - non ha assegnato alcun termine, imponendo
all’Italcementi l’immediata cessazione dell’utilizzo del pet-coke …”.
Si costituiva l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione
Siciliana, che concludeva per l’inammissibilità e/o il rigetto dell’appello.
Nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il ricorso è stato
posto in decisione.
D I R I T T O
1) La
società odierna appellante, che gestisce da lungo tempo uno stabilimento
industriale adibito alla produzione di cemento in Comune di Isola delle Femmine - per il quale era in possesso sin dal
1994 di autorizzazione alle immissioni in atmosfera ex d.p.r. 203/1988 e in
relazione al quale aveva già richiesto il rilascio della Autorizzazione
Integrata Ambientale ex DD.Lg.s nn. 372/1999 e 59/2005- aveva impugnato in
primo grado il provvedimento, con cui l’Assessorato Territorio ed Ambiente
della Regione Siciliana aveva diffidato la ricorrente dal: a) continuare ad
apportare modifiche all’impianto ed al ciclo produttivo in assenza della
preventiva comunicazione alle Autorità competenti, b) continuare ad utilizzare
il pet-coke come combustibile, ed a svolgere
attività che diano luogo alla produzione di emissioni diffuse di tale composto.
I primi giudici - nel rigettare il gravame - evidenziavano che
l’originaria autorizzazione n. 292/17 rilasciata nel 1994 alla società ex
d.p.r. n. 203/1988 non prevedeva espressamente l’uso del pet-coke, limitandosi alla
generica indicazione dell’uso di olio combustibile o combustibile solido o una
miscela di combustibili solidi, ed indicava, altresì, specifici limiti di
emissioni da rispettare. Pertanto, l’utilizzo del pet-coke nello stabilimento di Isola delle Femmine non poteva essere ritenuto come
autorizzato ex D.P.R. n. 203/1988, con la conseguenza che la società non
avrebbe potuto neppure avvalersi del regime transitorio discendente
dall’avventa presentazione dell’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dei DD.Lgs. nn. 372/1999 e 59/2005.
Tali conclusioni non trovano concorde l’odierna appellante, la
quale, premesso che: “… il presente giudizio riveste tuttora interesse per
Italcementi, nonostante il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale,
che consente l’utilizzo del pet-coke nel ciclo produttivo dello
stabilimento di Isola delle Femmine …” e che “… la società, pur non
intendendo formulare alcuna richiesta risarcitoria, vuole che sia ripristinata
la propria immagine, pregiudicata ingiustamente dal provvedimento
dell’Amministrazione, anche al fine di evitare il radicarsi di convincimenti
erronei relativamente all’utilizzo del pet-coke …”, espone, anche con riferimento
alla letteratura scientifica di settore, le sue considerazioni sulla natura e
sull’utilizzo del pet-coke come combustibile primario e solido,
da privilegiare talora anche su altri combustibili, come il carbone e gli oli
minerali e conclude che essa, contrariamente a quanto affermato dal TAR,
utilizza il pet-coke in forza di regolare provvedimento
autorizzatorio. Ciò in quanto all’epoca della presentazione della domanda da
parte della Italcementi (1993), la normativa di riferimento in materia era
costituita dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, il quale nulla disponeva in
merito alla tipologia di combustibili di cui era consentito l’utilizzo negli
impianti industriali soggetti ad autorizzazione; di conseguenza, alla
richiedente non incombeva alcun onere di specificare il tipo di combustibile
solido impiegato né l’Amministrazione - ancorchè informata dell’utilizzo di
tale tipologia di combustibile - aveva mai richiesto all’interessata di
integrare la domanda a suo tempo presentata.
La tesi dell’appellante non merita condivisione.
2) Non
è in contestazione tra le parti che l’originaria autorizzazione del 1994 non
comprendesse anche l’uso del pet-coke,
di tal ché - intervenuta la nuova classificazione di tale materiale e
sopravvenute le specifiche indicazioni concernenti il suo eventuale utilizzo
come combustibile solido (in particolare il D.P.C.M. 2 ottobre 1995) - era
obbligo della società comunicare con tempestività il dato all’Ammini-strazione
di tutela ambientale.
Tale elemento di conoscenza risulta fornito all’Assessorato
regionale competente soltanto nel 2004, in sede di richiesta di rilascio
dell’A.I.A., ai sensi dei citati DD.Lgs. nn. 372/1999 e 59/2005 e, successivamente,
verificato nel corso di controlli effettuati nello stabilimento della società.
Pertanto, sotto tale profilo, appare corretto il provvedimento
gravato in prime cure, col quale l’odierna appellante è stata diffidata dal
continuare ad utilizzare il pet-coke come combustibile, ed a svolgere
attività che diano luogo alla produzione di emissioni diffuse di tale composto.
2.1) Né
può indurre a diversa conclusione l’osservazione dell’Ital-cementi, secondo cui
la società avrebbe potuto avvalersi del regime transitorio discendente proprio
dall’avvenuta presentazione dell’istan-za per il rilascio della menzionata
A.I.A.
Come correttamente evidenziato dal TAR, l’art. 17 del richiamato
D.Lgs. n. 59/2005, secondo il quale “… le
disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in
materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si applicano fino a
quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione
integrata ambientale …” non
può essere interpretato nel senso di validare indiscriminatamente e
“cristallizzare” le autorizzazioni esistenti ai fini della prosecuzione di
attività anche difformi, o comunque non specificatamente previste, da detti
titoli; esso, invece, prevede la permanente vigenza del regime autorizzatorio
preesistente, ivi compresa la eventuale necessità di adeguamento/aggiornamento
delle autorizzazioni esistenti ai cicli produttivi in atto.
Ne consegue che possono ritenersi “prorogati” soltanto i “regimi
in corso”, in regola con le autorizzazioni normativamente richieste per gli
impianti che producono emissioni (e, nella specie, come dianzi evidenziato, la
società in questione non aveva ancora integrato l’autorizzazione in suo
possesso con l’inclusione dell’utilizzo del pet-coke).
3) Nella
memoria depositata l’8 aprile 2009, l’appellante sostiene di avere - medio tempore - ottenuto il rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale da parte dell’Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente e di utilizzare, ora, legittimamente il pet-coke nel ciclo produttivo dello
stabilimento di Isola delle Femmine;
ciò non di meno assume di avere ancora interesse al presente giudizio, non per
una eventuale richiesta risarcitoria, ma “… per ripristinare la propria
immagine, pregiudicata ingiustamente dal provvedimento dell’Amministrazione …”.
Se cosi fosse, osserva il Collegio che il ricorso si appaleserebbe
improcedibile, essendo l’originario ricorrente ormai soddisfatto e non
configurandosi in capo alla società alcun danno all’immagine da un
provvedimento del tutto legittimo. E però il dato di fatto relativo
all’avvenuto conseguimento dell’AIA appare contestato dall’intimata
Amministrazione, che sostiene che l’autorizzazione de qua è stata richiesta, ma mai rilasciata.
4) Pertanto,
tale essendo la situazione processuale, il Collegio non può che concludere per
la reiezione del gravame, alla stregua delle su esposte considerazioni.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del grado di giudizio.
P. Q. M.
Il
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
repinge.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così
deciso in Palermo, nelle CAMERE di
consiglio del 23 aprile e 4 giugno 2009, dal Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, con
l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Raffaele Maria De
Lipsis, estensore, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Antonino Corsaro, Pietro
Ciani, Componenti.
F.to:
Riccardo Virgilio, Presidente
F.to:
Raffaele Maria De Lipsis, Estensore
F.to:
Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 18 novembre 2009
A
CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it
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