Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

domenica 29 marzo 2015

ITALCEMENTI RICORSO AL TAR 2007 DIFFIDA USO PETCOKE DELL'ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 958/2007, proposto dalla
ITALCEMENTI S.p.A.,
con sede in Bergamo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti e Giuseppe Mazzarella, presso il cui studio in Palermo, via Caltanissetta n. 1, è elettivamente domiciliata;
c o n t r o
l’ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA e la REGIONE SICILIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;
e nei confronti
- della PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
- del DIPARTIMENTO ARPA PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1156, del 19 aprile 2007.
  Visto il ricorso con i relativi allegati;
  Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale territorio e ambiente e per la Regione Sicilia;
  Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
  Visti gli atti tutti della causa;
  Relatore il Consigliere Raffaele Maria De Lipsis;
  Uditi alla pubblica udienza del 22 aprile 2009 l’avv. R. Villata per la società appellante e l’avv. dello Stato Tutino per le amministrazioni regionali appellate;
  Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
I)  Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia la società Italcementi S.p.A impugnava la determinazione n. 482383 del 25 luglio 2006, con la quale l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana aveva diffidato la ricorrente dal: a) continuare ad apportare modifiche all’impianto ed al ciclo produttivo in assenza della preventiva comunicazione alle Autorità competenti, b) continuare ad utilizzare il pet-coke come combustibile, ed a svolgere attività che diano luogo alla produzione di emissioni diffuse di tale composto.
Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava, altresì, la determinazione assessoriale n. 60837 del 18 settembre 2006, nella parte in cui dichiarava che “… l’uso del pet.coke dovrebbe essere oggetto di apposita istanza da prodursi ai sensi dell’art. 269 del d. lgs. 152/2006.
Esponeva l’interessata di gestire da lungo tempo uno stabilimento industriale adibito alla produzione di cemento in Comune di Isola delle Femmine - per il quale era in possesso sin dal 1994 di autorizzazione alle immissioni in atmosfera ex d.p.r. 203/1988 e di avere già richiesto il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale ex DD.Lg.s nn. 372/1999 e 59/2005 - e che i menzionati atti venivano impugnati all’esito di alcuni controlli effettuati nel suo stabilimento, a seguito dei quali c’era stata la segnalazione di presunti episodi di inquinamento atmosferico. Deduceva le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 15 d.p.r. n. 203/1988.
Secondo la ricorrente, non ci sarebbe stata alcuna modifica nello stabilimento o innovazione nel processo produttivo suscettibile di comunicazione e/o nuova autorizzazione.
2) Violazione degli artt. 15 e 16 d.p.r. n. 203/1988.
Anche l’uso del pet-coke risaliva ad epoca anteriore al rilascio della autorizzazione ex d.p.r. n. 203/1988, né era necessaria alcuna comunicazione e/o autorizzazione al suo utilizzo neppure a seguito della sopravvenienza del D.P.C.M. 2 gennaio 1995.
3) Violazione del D.Lgs. n. 152/2006.
Il D.Lgs. n. 152/2006 (artt. 267, co. 3, e 269, co. 1) fa salva la disciplina relativa alla A.I.A., e quindi anche la disciplina transitoria prevista in attesa del rilascio del nuovo titolo autorizzativo; esso prevede comunque che l’adeguamento avvenga secondo un calendario ampiamente dilazionato nel tempo e che la diffida a cessare eventuali irregolarità fissi un adeguato termine.
Con ricorso per motivi aggiunti la società ha impugnato anche la nuova determinazione assessoriale con la quale venivano preannunziati l’adeguamento e la regolarizzazione della autorizzazione per quanto attiene alle difformità rilevate, ad eccezione del rilievo relativo all’uso del pet-coke, per il quale ne viene ribadito il divieto di utilizzazione in attesa del conseguimento della autorizzazione ex art. 269 D.Lgs. n. 152/2006.
Con riferimento a tale specifico, residuo, profilo la società ricorrente reiterava sostanzialmente le censure di cui ai precedenti punti sub 2) e 3) e formulava domanda di risarcimento danni in relazione al pregiudizio asseritamente subito per effetto della avvenuta sostituzione del carbone al pet-coke nel processo produttivo.
II)  L’adito TAR - sede di Palermo (sez. I) - con decisione n. 1156, del 19 aprile 2007, in parte dichiarava improcedibile il ricorso principale e, in parte lo respingeva, mentre respingeva interamente il ricorso per motivi aggiunti.
Impugna la citata sentenza la soccombente società, evidenziando, preliminarmente, come - contrariamente a quanto affermato dal TAR nella gravata decisione - essa abbia tuttora interesse “… nonostante l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale da parte dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, che consente l’utilizzo del pet-coke nel ciclo produttivo dello stabilimento di Isola delle Femmine …”. Ciò in quanto la società: “… pur non intendendo formulare alcuna richiesta risarcitoria, vuole che sia ripristinata la sua immagine, pregiudicata ingiustamente dal provvedimento dell’Amministrazione …”.
Inoltre, la società si dilunga a chiarire la natura del pet-coke, quale combustibile solido, appartenente alla famiglia del carbone nonché i motivi che hanno indotto i cementifici a servirsene, insistendo per la legittimità del suo impiego nello stabilimento quale logica conseguenza della “… indiscussa riconducibilità di tale sostanza al novero dei combustibili solidi e, pertanto, all’ambito dei combustibili autorizzati dal D.A. n. 292/17 del 17 marzo 1994 …”.
Conclude la ricorrente affermando che “… nessuna fonte normativa o regolamentare, ivi incluso il D.M. 2 ottobre 1995, imponeva ai soggetti titolari di precedenti autorizzazioni di integrare la domanda a suo tempo presentata …” e, pertanto, corretta è “… la possibilità della società di avvalersi del regime transitorio discendente dall’avvenuta presentazione dell’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata in data 27 agosto 2004 …”.
Infine, la ricorrente insiste affinchè sia dichiarato illegittimo l’operato dell’Amministrazione, laddove - in violazione dell’art. 278, comma 1, lett. a) d. lgs.n. 156/2006 - non ha assegnato alcun termine, imponendo all’Italcementi l’immediata cessazione dell’utilizzo del pet-coke …”.
Si costituiva l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, che concludeva per l’inammissibilità e/o il rigetto dell’appello.
Nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il ricorso è stato posto in decisione.
D I R I T T O
1)  La società odierna appellante, che gestisce da lungo tempo uno stabilimento industriale adibito alla produzione di cemento in Comune di Isola delle Femmine - per il quale era in possesso sin dal 1994 di autorizzazione alle immissioni in atmosfera ex d.p.r. 203/1988 e in relazione al quale aveva già richiesto il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale ex DD.Lg.s nn. 372/1999 e 59/2005- aveva impugnato in primo grado il provvedimento, con cui l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana aveva diffidato la ricorrente dal: a) continuare ad apportare modifiche all’impianto ed al ciclo produttivo in assenza della preventiva comunicazione alle Autorità competenti, b) continuare ad utilizzare il pet-coke come combustibile, ed a svolgere attività che diano luogo alla produzione di emissioni diffuse di tale composto.
I primi giudici - nel rigettare il gravame - evidenziavano che l’originaria autorizzazione n. 292/17 rilasciata nel 1994 alla società ex d.p.r. n. 203/1988 non prevedeva espressamente l’uso del pet-coke, limitandosi alla generica indicazione dell’uso di olio combustibile o combustibile solido o una miscela di combustibili solidi, ed indicava, altresì, specifici limiti di emissioni da rispettare. Pertanto, l’utilizzo del pet-coke nello stabilimento di Isola delle Femmine non poteva essere ritenuto come autorizzato ex D.P.R. n. 203/1988, con la conseguenza che la società non avrebbe potuto neppure avvalersi del regime transitorio discendente dall’avventa presentazione dell’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dei DD.Lgs. nn. 372/1999 e 59/2005.
Tali conclusioni non trovano concorde l’odierna appellante, la quale, premesso che: “… il presente giudizio riveste tuttora interesse per Italcementi, nonostante il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, che consente l’utilizzo del pet-coke nel ciclo produttivo dello stabilimento di Isola delle Femmine …” e che “… la società, pur non intendendo formulare alcuna richiesta risarcitoria, vuole che sia ripristinata la propria immagine, pregiudicata ingiustamente dal provvedimento dell’Amministrazione, anche al fine di evitare il radicarsi di convincimenti erronei relativamente all’utilizzo del pet-coke …”, espone, anche con riferimento alla letteratura scientifica di settore, le sue considerazioni sulla natura e sull’utilizzo del pet-coke come combustibile primario e solido, da privilegiare talora anche su altri combustibili, come il carbone e gli oli minerali e conclude che essa, contrariamente a quanto affermato dal TAR, utilizza il pet-coke in forza di regolare provvedimento autorizzatorio. Ciò in quanto all’epoca della presentazione della domanda da parte della Italcementi (1993), la normativa di riferimento in materia era costituita dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, il quale nulla disponeva in merito alla tipologia di combustibili di cui era consentito l’utilizzo negli impianti industriali soggetti ad autorizzazione; di conseguenza, alla richiedente non incombeva alcun onere di specificare il tipo di combustibile solido impiegato né l’Amministrazione - ancorchè informata dell’utilizzo di tale tipologia di combustibile - aveva mai richiesto all’interessata di integrare la domanda a suo tempo presentata.
La tesi dell’appellante non merita condivisione.
2)  Non è in contestazione tra le parti che l’originaria autorizzazione del 1994 non comprendesse anche l’uso del pet-coke, di tal ché - intervenuta la nuova classificazione di tale materiale e sopravvenute le specifiche indicazioni concernenti il suo eventuale utilizzo come combustibile solido (in particolare il D.P.C.M. 2 ottobre 1995) - era obbligo della società comunicare con tempestività il dato all’Ammini-strazione di tutela ambientale.
Tale elemento di conoscenza risulta fornito all’Assessorato regionale competente soltanto nel 2004, in sede di richiesta di rilascio dell’A.I.A., ai sensi dei citati DD.Lgs. nn. 372/1999 e 59/2005 e, successivamente, verificato nel corso di controlli effettuati nello stabilimento della società.
Pertanto, sotto tale profilo, appare corretto il provvedimento gravato in prime cure, col quale l’odierna appellante è stata diffidata dal continuare ad utilizzare il pet-coke come combustibile, ed a svolgere attività che diano luogo alla produzione di emissioni diffuse di tale composto.
2.1)  Né può indurre a diversa conclusione l’osservazione dell’Ital-cementi, secondo cui la società avrebbe potuto avvalersi del regime transitorio discendente proprio dall’avvenuta presentazione dell’istan-za per il rilascio della menzionata A.I.A.
Come correttamente evidenziato dal TAR, l’art. 17 del richiamato D.Lgs. n. 59/2005, secondo il quale “… le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale …” non può essere interpretato nel senso di validare indiscriminatamente e “cristallizzare” le autorizzazioni esistenti ai fini della prosecuzione di attività anche difformi, o comunque non specificatamente previste, da detti titoli; esso, invece, prevede la permanente vigenza del regime autorizzatorio preesistente, ivi compresa la eventuale necessità di adeguamento/aggiornamento delle autorizzazioni esistenti ai cicli produttivi in atto.
Ne consegue che possono ritenersi “prorogati” soltanto i “regimi in corso”, in regola con le autorizzazioni normativamente richieste per gli impianti che producono emissioni (e, nella specie, come dianzi evidenziato, la società in questione non aveva ancora integrato l’autorizzazione in suo possesso con l’inclusione dell’utilizzo del pet-coke).
3)  Nella memoria depositata l’8 aprile 2009, l’appellante sostiene di avere - medio tempore - ottenuto il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale da parte dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e di utilizzare, ora, legittimamente il pet-coke nel ciclo produttivo dello stabilimento di Isola delle Femmine; ciò non di meno assume di avere ancora interesse al presente giudizio, non per una eventuale richiesta risarcitoria, ma “… per ripristinare la propria immagine, pregiudicata ingiustamente dal provvedimento dell’Amministrazione …”.
Se cosi fosse, osserva il Collegio che il ricorso si appaleserebbe improcedibile, essendo l’originario ricorrente ormai soddisfatto e non configurandosi in capo alla società alcun danno all’immagine da un provvedimento del tutto legittimo. E però il dato di fatto relativo all’avvenuto conseguimento dell’AIA appare contestato dall’intimata Amministrazione, che sostiene che l’autorizzazione de qua è stata richiesta, ma mai rilasciata.
4)  Pertanto, tale essendo la situazione processuale, il Collegio non può che concludere per la reiezione del gravame, alla stregua delle su esposte considerazioni.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di giudizio.
P. Q. M.
  Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo repinge.
  Spese compensate.
  Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
  Così deciso in Palermo, nelle CAMERE di consiglio del 23 aprile e 4 giugno 2009, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Raffaele Maria De Lipsis, estensore, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Antonino Corsaro, Pietro Ciani, Componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 18 novembre 2009


A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it


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