Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

lunedì 30 marzo 2015

PIANO ARIA INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02066 PIANO ARIA REGIONE SICILIA

PIANO ARIA  INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02066 PIANO ARIA REGIONE SICILIA
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 90 del 03/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/10/2013
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 03/10/2013
Stato iter: 
IN CORSO
Fasi iter:
SOLLECITO IL 31/10/2013
SOLLECITO IL 19/11/2013
SOLLECITO IL 20/12/2013
SOLLECITO IL 27/01/2014
SOLLECITO IL 28/02/2014
SOLLECITO IL 24/03/2014
SOLLECITO IL 23/04/2014
SOLLECITO IL 15/05/2014
SOLLECITO IL 05/06/2014
SOLLECITO IL 04/07/2014
SOLLECITO IL 05/08/2014
SOLLECITO IL 15/09/2014
SOLLECITO IL 20/11/2014
SOLLECITO IL 17/12/2014
SOLLECITO IL 15/01/2015
SOLLECITO IL 12/02/2015
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02066
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Giovedì 3 ottobre 2013, seduta n. 90
MANNINOTERZONIGRILLOPARENTELADE ROSADE LORENZISNUTI e LOREFICE. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 è stata data attuazione alla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che ha abrogato, a partire dall'11 giugno 2010, le direttive 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE e 2002/3/CE;
con il citato decreto legislativo 155 del 2010 sono state abrogate le norme con le quali l'Italia aveva recepito e dato attuazione alle citate direttive europee – in special modo i decreti legislativi n. 351 del 1999, n. 183 del 2004 e n. 152 del 2007 – stabilendo, all'articolo 19, apposite norme transitorie e prevedendo delle regioni e delle province autonome e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di provvedere al riesame e all'aggiornamento degli atti adottati in base alla normativa previgente;
l'articolo 3 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito che per il riesame della zonizzazione del territorio nazionale in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, il progetto di zonizzazione e di classificazione – di competenza delle regioni e delle province autonome – deve essere trasmesso, per l'adozione, al Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare entro i successivi quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, unitamente agli esiti dell'attività di monitoraggio e valutazione, in base ai quali vengono classificati le zone e gli agglomerati;
l'articolo 4 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito che la classificazione, in base alla presenza e ai livelli di inquinanti nell'aria ambiente, delle zone e degli agglomerati – di competenza delle regioni e delle province autonome – deve essere riesaminata almeno ogni cinque anni e, comunque, ogni volta che si registrino eventi che incidono sulle concentrazioni nell'aria ambiente degli stessi inquinanti;
l'articolo 5 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito che le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA e all'ENEA – entro otto mesi dall'entrata in vigore del decreto – un progetto di adeguamento delle reti di misura, in conformità alla zonizzazione e alla classificazione risultanti dal primo riesame previsto dal citato articolo 3, che deve indicare anche la data prevista per l'adeguamento e il programma di valutazione da attuare nelle zone e negli agglomerati individuati;
l'articolo 9 ha stabilito l'obbligo, a carico delle regioni e delle province autonome, di adottare un piano per la qualità dell'aria che assicuri il rispetto dei cosiddetti valori limite, quantificati nell'allegato XI dello stesso Decreto, rispetto alla concentrazione di sostanze inquinanti nell'aria ambiente, nel caso in cui all'interno di una o più aree comprese negli agglomerati o nelle zone classificati gli stessi valori limite vengano superati;
l'articolo 9 ha stabilito l'obbligo a carico delle regioni e delle province autonome di adottare misure che assicurino il raggiungimento – entro il 31 dicembre 2012 – dei cosiddetti valori obiettivo relativi alle diverse sostanze inquinanti, quantificati nell'allegato XIII dello stesso decreto, nel caso in cui si registrino scostamenti rispetto agli stessi valori obiettivo;
l'articolo 9 ha stabilito, altresì, l'obbligo a carico delle regioni e delle province autonome di adottare misure che assicurino il rispetto dei cosiddetti livelli critici relativi alle diverse sostanze inquinanti, quantificati nell'allegato XI dello stesso decreto, nel caso in cui gli stessi livelli critici vengono superati;
in base all'articolo 9 del decreto legislativo 155 del 2010, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, spetta il compito di curare la procedura finalizzata ad ottenere, dalla Commissione europea, le deroghe previste dall'articolo 22 della Direttiva 2008/50/CE relativamente al superamento dei valori limite per il biossido di azoto e per il benzene in determinate zone e agglomerati presenti nel territorio nazionale;
l'articolo 10 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito l'obbligo, a carico delle regioni e delle province autonome, di adottare un piano d'azione che contenga le misure da implementare a breve termine per prevenire il superamento delle cosiddette soglie di allarme, quantificate nell'allegato XII dello stesso Decreto, rispetto alla concentrazione di sostanze inquinanti nell'aria ambiente, nel caso in cui all'interno di una o più aree comprese negli agglomerati o nelle zone classificati si presenti il rischio che le stesse soglie di allarme vengano superate;
l'articolo 10 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito l'obbligo, a carico delle regioni e delle province autonome, di adottare un piano d'azione che contenga le misure da implementare a breve termine per prevenire il superamento dei cosiddetti valori limite o dei valori obiettivo, quantificati negli allegati XI e XII dello stesso Decreto, rispetto alla concentrazione di sostanze inquinanti nell'aria ambiente, nel caso in cui all'interno di una o più aree comprese negli agglomerati o nelle zone classificati si presenti il rischio che gli stessi valori vengano superati, per effetto di specifiche circostanze contingenti che non siano strutturali e ricorrenti;
l'articolo 13 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito l'obbligo, a carico delle regioni e delle province autonome, di adottare un piano – da integrare con i piani di qualità dell'aria di cui all'articolo 9 – che contenga le misure idonee a raggiungere, nei termini previsti, i cosiddetti valori obiettivo, di cui all'allegato XV dello stesso decreto, rispetto alla presenza di ozono nell'aria ambiente, nel caso in cui all'interno di una o più aree comprese negli agglomerati o nelle zone classificati, gli stessi valori obiettivo vengano superati;
lo stesso articolo 13 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito l'obbligo, a carico delle regioni e delle province autonome, di adottare misure idonee a raggiungere gli obiettivi a lungo termine concernenti la presenza di ozono nell'aria ambiente, nel caso in cui all'interno di una o più aree comprese negli agglomerati o nelle zone classificati, i livelli dell'ozono superano gli stessi obiettivi a lungo termine, pur essendo inferiori o uguali ai cosiddetti valori obiettivo;
l'articolo 14 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito che, nel caso in cui i livelli degli inquinanti superino la cosiddetta soglia di informazione o la soglia di allarme, le regioni e le province autonome informano il pubblico e trasmettono informazioni circa i livelli misurati e la durata del superamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne da comunicazione alla Commissione;
l'articolo 15 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito l'obbligo, da parte delle regioni e delle province autonome, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – per l'approvazione e il successivo invio alfa Commissione – l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui, relativamente ad un determinato anno, i livelli degli inquinanti superano i rispettivi valori limite o i livelli critici a causa del contributo di fonti naturali, corredato delle informazioni circa i livelli registrati e delle prove del contributo delle stesse fonti naturali;
lo stesso articolo 15 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito l'obbligo, da parte delle regioni e delle province autonome, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – per l'approvazione e il successivo invio alla Commissione – l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui, i livelli del PM10 superano il rispettivo valore limite per effetto della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o della salatura delle strade nella stagione invernale;
l'articolo 18 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito gli obblighi, a carico di tutti delle amministrazioni e degli enti che applicano lo stesso Decreto, concernenti l'informazione del pubblico prevedendo, tra le altre cose, che i piani per la qualità dell'aria e i piani di azione e un documento riepilogativo delle misure adottate dalle regioni e dalle province autonome in base all'articolo 9 comma 2 e all'articolo 13 comma 2 debbono essere, in tutti i casi, pubblicato su pagina web;
l'articolo 19 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito che le regioni e le province autonome, per le zone nelle quali si registri dei cosiddetti valori limite, trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le seguenti informazioni:
a) i livelli degli inquinanti superiori ai valori limite che sono stati misurati, le date o i periodi in cui è stato rilevato il superamento, e i motivi di ciascun superamento, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno;
b) i piani per la qualità dell'aria, entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il quale è stato rilevato il superamento dei valori limite;
c) le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti dei piani per la qualità dell'aria entro due mesi dalla relativa adozione;
d) gli aggiornamenti dell'elenco delle zone e degli agglomerati nei quali vengono superati i valori limite e per i quali vengono adottati i piani per la qualità dell'aria, e di quelli nei quali i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite e i valori obiettivo, per i quali le regioni adottano misure per la preservazione della qualità dell'aria;
per le zone e gli agglomerati nei quali si registra il superamento dei cosiddetti valori obiettivo di cui all'allegato XIII, l'articolo 19 del decreto legislativo 165 del 2010 ha stabilito che le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le seguenti informazioni:
a) l'elenco di tali zone e agglomerati, con l'individuazione delle aree di superamento, i livelli di concentrazione degli inquinanti oggetto di valutazione, le informazioni sui motivi dei superamenti, con particolare riferimento alle fonti, e le informazioni sulla popolazione esposta ai superamenti, con cadenza annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono;
b) la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo di cui all'allegato XIII e di individuare, tra le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati nei casi in cui l'istruttoria svolta dalla regione o provincia autonoma ha esito positivo, le misure adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
per quel che concerne la presenza dell'ozono, l'articolo 19 del decreto legislativo 155 del 2010 stabilisce che le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare le seguenti informazioni:
a) gli aggiornamenti dell'elenco delle zone e degli agglomerati, per i quali si rende necessario adottare piani per la gestione della, qualità dell'aria rispetto all'ozono, entro 6 mesi dalla fine di ciascun anno;
b) i livelli dell'ozono superiori al valore obiettivo e all'obiettivo a lungo termine che sono stati misurati, le date o i periodi in cui è stato rilevato il Superamento, e i motivi di ciascun superamento, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno;
c) i livelli dell'ozono superiori che hanno superato le soglie di informazioni e di allarme, le date in cui è stato rilevato il superamento, e i motivi di ciascun superamento, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno;
d) le informazioni sulla presenza dell'ozono e dei relativi precursori, relative a tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno;
e) gli atti dell'istruttoria finalizzata ad individuare le misure necessarie ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo a lungo termine, con una cadenza triennale;
lo stesso articolo 19 prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea le informazioni acquisite dalle regioni e dalle province autonome, in merito al superamento dei valori limite, dei valori obiettivo, della soglia di informazione e della soglia di allarme, ed ai piani per la qualità dell'aria, i piani di azione e le misure adottati per assicurare la qualità dell'aria ambiente;
l'articolo 22 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito che i provvedimenti di zonizzazione e di classificazione, la rete di misura, i piani e le misure di qualità dell'aria – approvati in base alla normativa previgente – devono essere adeguati alle disposizioni dello stesso decreto 155 del 2010, in base alle procedure e secondo i termini fissati, e che, in caso di mancato adeguamento trova applicazione i poteri sostitutivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
lo stesso articolo 22 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito che la reiterata violazione – da parte delle regioni e delle province autonome – degli obblighi di predisporre e di trasmettere informazioni e di adeguare i piani e le misure alle richieste del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, determina la mancata erogazione di finanziamenti previsti all'interno di provvedimenti ministeriali, e che lo stesso Ministero deve provvedere all'inserimento di una clausola analoga anche con riferimento a provvedimenti generali vigenti in materia;
all'interno del portale del Ministero dell'ambiente, nella pagina dedicata alla gestione della qualità dell'aria, è pubblicato il link al Piano regionale di coordinamento per a qualità dell'aria ambiente approvato con decreto assessoriale n. 176/GAB del 9 agosto 2007 dalla regione siciliana;
all'interno della banca dati «Misure di risanamento della qualità dell'aria» pubblicata all'interno del sito dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale – che costituisce un archivio delle informazioni trasmesse dalle regioni e dalle province autonome a partire dal 2005 in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea in materia di Piani di risanamento della qualità dell'aria – non sono reperibili informazioni concernenti le situazioni di superamento dei livelli stabiliti e le misure di risanamento dell'aria adottate dalla regione Siciliana;
disattendere gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui in premessa può costituire circostanza idonea e sufficiente perché si realizzi la violazione del diritti comunitario esponendo così l'Italia ad ulteriori e gravose procedure di infrazione;
come denunciato dall'associazione ambientalista Legambiente Sicilia, sin dal 2007, il Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente approvato con decreto assessoriale n. 176/GAB del 9/8/2007 è il frutto di un lavoro di «copiatura» del Piano regionale del Veneto che era stato approvato in precedenza;
l'operazione di plagio è provata dal fatto che nel testo del Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente della Sicilia si faceva riferimento al sistema aerologico padano, alla rigidità del clima, alla realizzazione di piste ciclabili lungo gli argini dei fiumi e dei canali presenti all'interno delle città siciliane;
con decreto n. 43/Gab del 12 marzo 2008, l'assessore pro-tempore Interlandi ha provveduto ad eliminare dal testo le parti che risultavano palesemente «copiate» senza provvedere a una revoca integrale del Piano;
a partire dalla fine del 2012, sono pervenute alla competente Regione Siciliana richieste di revoca del Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente del 2007, da parte di Legambiente, dalla CGIL e dalle associazioni Comitato Cittadino Isola Pulita, AugustAmbiente, Italia Nostra e WWF Palermo;
nel mese di gennaio 2013, il tribunale di Palermo ha depositato le motivazioni della sentenza n.5455 del 2012 con la quale l'allora responsabile del Servizio 3 del dipartimento ambiente, nonché coordinatore del Piano, è stato condannato per diffamazione in relazione alle dichiarazioni rese nei confronti del presidente regionale di legambiente che aveva scoperto e reso pubblica la notizia delle vistose copiature contenute nel pieno regionale del 2007 –:
se risulti che la Regione Siciliana abbia trasmesso al Ministero dell'ambiente del territorio e del mare il progetto di zonizzazione e l'individuazione delle zone e degli se risulta che la Regione Sicilia abbia provveduto avvero stia provvedendo al riesame della classificazione delle zone e degli agglomerati, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 155 del 2010;
se risulti che la Regione Siciliana abbia trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare, il progetto di adeguamento delle reti di misura dei livelli degli inquinanti nell'aria ambiente, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 155 del 2010;
se, e in quali occasioni, risulti che la regione Siciliana abbia trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informazioni in merito al superamento della soglia di informazione o della soglia di allarme, come stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 155 del 2012;
se risulti che la regione Siciliana abbia trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'approvazione e il successivo invio alla Commissione, l'elenco delle zone e degli agglomerati nei quali, relativamente ad un determinato anno, i livelli degli inquinanti superano i rispettivi valori limite o i livelli critici a causa del contributo di fonti naturali, e di quelli nei quali i livelli del PM10 superano il rispettivo valore limite per effetto della nuova sospensione del particolato a seguito della sabbiatura o della salatura delle strade nella stagione invernale;
se e quando risulti che la regione Siciliana abbia trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le comunicazioni e le informazioni richieste, relativamente alle zone e agli agglomerati nei quali si sia registrato il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo degli inquinanti rilevati nell'aria ambiente, e dei valori obiettivo e degli obiettivi di lungo termine relativi all'ozono, come previsto dall'articolo 15 decreto legislativo 155 del 2010;
se e quando abbia provveduto a trasmettere alla Commissione europea le informazioni acquisite dalla regione siciliana in merito al superamento dei valori limite, dei valori obiettivo, della soglia di informazione e della soglia di allarme, ed ai piani per la qualità dell'aria, i piani di azione e le misure adottati per assicurare la qualità dell'aria ambiente;
se qualora tali dati non siano stati trasmessi si sia provveduto a comunicare alla Commissione europea l'impossibilità di trasmissione di detti dati stante la «non collaborazione» della regione Siciliana, o se la Commissione europea abbia sollecitato e/o chiesto informazioni sul mancato invio delle informazioni ambientali relative alla qualità dell'aria siciliana;
quale sia lo stato di avanzamento della procedura finalizzata ad ottenere, dalla Commissione europea, le deroghe previste dall'articolo 22 della Direttiva 2008/50/CE relativamente al superamento dei valori limite per il biossido di azoto e per il benzene in zone e agglomerati presenti in Sicilia;
se il Governo non intenda attivare, con la necessaria urgenza e determinazione, la procedura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e a (l'articolo 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, come previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 155 del 2010, in considerazione del fatto che la Regione Siciliana non ha provveduto ad adeguare i piani e le misure per la qualità dell'aria, ovvero sia venuta meno agli altri obblighi stabiliti dal decreto e richiamati nel citato articolo 22;
se, e in quanti casi, sia stata sospesa l'erogazione di risorse previste da programmi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a beneficio della regione siciliana, in relazione alla mancata ottemperanza agli obblighi stabiliti dal decreto legislativo 155 del 2010, così come previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto. (4-02066)


A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE


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