ITALCEMENTI CROMO ESAVALENTE VI CENTRALINE FANTASMA ARPA SOPRALLUOGO
MARZO 09 GIUGNO 2009
ITALCEMENTI PERIZIA CELA GERARDO CAGGESE 57 ANNI NEOPLASIA
POLMONARE MALIGNA MICROCITOMA TRIB FOGGIA SENTENZA 6 2013
ITALCEMENTI PERIZIA CELA GERARDO CAGGESE 57 ANNI NEOPLASIA
POLMONARE MALIGNA MICROCITOMA TRIB FOGGIA SENTENZA 6 2013
Il dottore Anzà, responsabile del “servizio 3
tutela dell'inquinamento atmosferico" del Dipartimento regionale
Territorio e Ambiente della Regione siciliana, lamenta di subire un danno alla
sua reputazione e all’ immagine ad opera del convenuto Ciampolillo Giuseppe il
quale, a nome del “Comitato Cittadino Isola Pulita” dedito a campagne per la
tutela dell'ambiente e della salute nel comune di Isola delle Femmine, sarebbe
autore di una campagna di diffamazione condotta attraverso alcuni siti
Internet.
Il ricorrente produce perciò cinque allegati a
riprova di tali affermazioni.
Il primo ed il secondo degli allegati riporta la
“richiesta di intervento a tutela della salute pubblica” contenuto all'interno
di un blog ( un sito web, generalmente gestito da una persona o da un ente, in
cui l'autore, detto “blogger”, pubblica più o meno periodicamente, come in una
sorta di diario online, i propri pensieri, opinioni, riflessioni,
considerazioni ed altro, assieme, eventualmente, ad altre tipologie di
materiale elettronico come immagini o video) in cui si denuncia all'opinione
pubblica ed all'assessore regionale al Territorio e Ambiente della regione
Sicilia, Rossana Interlandi, e al dirigente generale del Dipartimento
Territorio Ambiente arch. Pietro Tolomemeo, in particolare, la anomala
richiesta di modifica delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da parte
della società Italcementi che ha un impianto nel comune di Isola delle Femmine.
Nel suo articolo, il convenuto Giuseppe
Ciampolillo prende in esame lo svolgimento della conferenza di servizi
convocata e presieduta dal dottore Anzà il 4 luglio 2007, indetta ai sensi
dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, ed avente ad oggetto la
richiesta di autorizzazione (modificativa di quelle già in atto) alle emissioni
in atmosfera da parte della ditta Italcementi: cosa che destava allarme in
tanti cittadini ed al citato comitato isola pulita per la manifesta intenzione
della Italcementi di fare uso del pet-coke, trasportandolo all'interno del suo
stabilimento dopo averlo fatto transitare lungo il tessuto urbano, pur essendo
noto che il pet-coke è sostanza pericolosa e dannosa alla salute (il pet-coke
e' l'ultimo prodotto delle attivita' di trasformazione del petrolio e viene
considerato lo scarto dello scarto dell'oro nero tanto da guadagnarsi il nome
di "feccia del petrolio". Per la sua composizione, comprendente oltre
ad IPA (in particolare benzopirene) e metalli pesanti come nichel, cromo e
vanadio, va movimentato con cura per evitare di sollevare polveri respirabili.
Il trattamento consistente in carico, scarico e deposito del pet-coke deve
seguire le regole dettate dal decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile
1997 concernente il trasporto di sostanze pericolose).
IN DIRITTO
Il convenuto Giuseppe Ciampolillo con gli
scritti (blog) a lui riferibili non ha prodotto alcuna lesione alla reputazione
ed all’ immagine del ricorrente Anzà Salvatore.
Egli ha esercitato il diritto di critica
riconosciuto dall’ ordinamento giuridico e pertanto non deve alcun risarcimento
per l’ obbligazione extracontrattuale da illecito civile come chiede il
ricorrente le cui domande vanno per ciò rigettate mentre lo stesso Anzà va
condannato al rimborso delle spese giudiziali a favore del Ciampolillo.
La condotta di questi non integra il delitto di
diffamazione (art. 595 cod. pen.), sol perché i suoi scritti contengono dubbi e
perplessità sulla correttezza professionale del dr. Anzà. Sovviene in ogni caso
la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie
di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di
eventuali violazioni delle regole deontologiche. [Cass. pen., Sez. V,
05/07/2010, n. 33994]-
L'esimente, che nell’ elaborazione costante di
dottrina e giurisprudenza, si realizza relativamente all'esercizio di un
diritto (ovvero all'adempimento di un dovere), quando il diritto di cronaca o
quello di critica sia conforme ai seguenti limiti:
- verità del fatto narrato;
- pertinenza (intesa quale obbiettivo interesse
del fatto per la pubblica opinione)
- e continenza, ovvero correttezza del suo
riferimento.
Anche se l'esercizio del diritto di critica
trova un limite preciso nell'inammissibilità degli attacchi puramente
personali, intesi esclusivamente a colpire la sfera privata dell'offeso e che
possono sfociare, quindi, nell'ingiuria, la contumelia e la lesione della
reputazione, dal concetto di critica esula, comunque, il requisito
dell'obbiettività e della serenità (confacenti invece al diritto di cronaca,
come meglio innanzi) in quanto attività essenzialmente valutativa, frutto,
quindi, di una lettura personale degli eventi e molto spesso indirizzata a
manifestare, con passione e coinvolgimento, un dissenso. Nell'esercizio del
diritto di critica, pertanto, è logicamente ammissibile un'intrinseca valenza
aggressiva nei confronti del destinatario che dia luogo anche ad una
compressione del diritto alla reputazione dello stesso.
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