Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

lunedì 30 marzo 2015

ITALCEMENTI CROMO ESAVALENTE VI CENTRALINE FANTASMA ARPA SOPRALLUOGO MARZO 09 GIUGNO 2009

ITALCEMENTI CROMO ESAVALENTE VI CENTRALINE FANTASMA ARPA SOPRALLUOGO MARZO 09  GIUGNO 2009
ITALCEMENTI PERIZIA CELA GERARDO CAGGESE 57 ANNI NEOPLASIA POLMONARE MALIGNA MICROCITOMA TRIB FOGGIA SENTENZA 6 2013


ITALCEMENTI PERIZIA CELA GERARDO CAGGESE 57 ANNI NEOPLASIA POLMONARE MALIGNA MICROCITOMA TRIB FOGGIA SENTENZA 6 2013
Il dottore Anzà, responsabile del “servizio 3 tutela dell'inquinamento atmosferico" del Dipartimento regionale Territorio e Ambiente della Regione siciliana, lamenta di subire un danno alla sua reputazione e all’ immagine ad opera del convenuto Ciampolillo Giuseppe il quale, a nome del “Comitato Cittadino Isola Pulita” dedito a campagne per la tutela dell'ambiente e della salute nel comune di Isola delle Femmine, sarebbe autore di una campagna di diffamazione condotta attraverso alcuni siti Internet. 
Il ricorrente produce perciò cinque allegati a riprova di tali affermazioni.
Il primo ed il secondo degli allegati riporta la “richiesta di intervento a tutela della salute pubblica” contenuto all'interno di un blog ( un sito web, generalmente gestito da una persona o da un ente, in cui l'autore, detto “blogger”, pubblica più o meno periodicamente, come in una sorta di diario online, i propri pensieri, opinioni, riflessioni, considerazioni ed altro, assieme, eventualmente, ad altre tipologie di materiale elettronico come immagini o video) in cui si denuncia all'opinione pubblica ed all'assessore regionale al Territorio e Ambiente della regione Sicilia, Rossana Interlandi, e al dirigente generale del Dipartimento Territorio Ambiente arch. Pietro Tolomemeo, in particolare, la anomala richiesta di modifica delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da parte della società Italcementi che ha un impianto nel comune di Isola delle Femmine.
Nel suo articolo, il convenuto Giuseppe Ciampolillo prende in esame lo svolgimento della conferenza di servizi convocata e presieduta dal dottore Anzà il 4 luglio 2007, indetta ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, ed avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione (modificativa di quelle già in atto) alle emissioni in atmosfera da parte della ditta Italcementi: cosa che destava allarme in tanti cittadini ed al citato comitato isola pulita per la manifesta intenzione della Italcementi di fare uso del pet-coke, trasportandolo all'interno del suo stabilimento dopo averlo fatto transitare lungo il tessuto urbano, pur essendo noto che il pet-coke è sostanza pericolosa e dannosa alla salute (il pet-coke e' l'ultimo prodotto delle attivita' di trasformazione del petrolio e viene considerato lo scarto dello scarto dell'oro nero tanto da guadagnarsi il nome di "feccia del petrolio". Per la sua composizione, comprendente oltre ad IPA (in particolare benzopirene) e metalli pesanti come nichel, cromo e vanadio, va movimentato con cura per evitare di sollevare polveri respirabili. Il trattamento consistente in carico, scarico e deposito del pet-coke deve seguire le regole dettate dal decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile 1997 concernente il trasporto di sostanze pericolose).







IN DIRITTO
Il convenuto Giuseppe Ciampolillo con gli scritti (blog) a lui riferibili non ha prodotto alcuna lesione alla reputazione ed all’ immagine del ricorrente Anzà Salvatore. 
Egli ha esercitato il diritto di critica riconosciuto dall’ ordinamento giuridico e pertanto non deve alcun risarcimento per l’ obbligazione extracontrattuale da illecito civile come chiede il ricorrente le cui domande vanno per ciò rigettate mentre lo stesso Anzà va condannato al rimborso delle spese giudiziali a favore del Ciampolillo.
La condotta di questi non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), sol perché i suoi scritti contengono dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del dr. Anzà. Sovviene in ogni caso la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. [Cass. pen., Sez. V, 05/07/2010, n. 33994]-
L'esimente, che nell’ elaborazione costante di dottrina e giurisprudenza, si realizza relativamente all'esercizio di un diritto (ovvero all'adempimento di un dovere), quando il diritto di cronaca o quello di critica sia conforme ai seguenti limiti: 
- verità del fatto narrato;
- pertinenza (intesa quale obbiettivo interesse del fatto per la pubblica opinione)
- e continenza, ovvero correttezza del suo riferimento.
Anche se l'esercizio del diritto di critica trova un limite preciso nell'inammissibilità degli attacchi puramente personali, intesi esclusivamente a colpire la sfera privata dell'offeso e che possono sfociare, quindi, nell'ingiuria, la contumelia e la lesione della reputazione, dal concetto di critica esula, comunque, il requisito dell'obbiettività e della serenità (confacenti invece al diritto di cronaca, come meglio innanzi) in quanto attività essenzialmente valutativa, frutto, quindi, di una lettura personale degli eventi e molto spesso indirizzata a manifestare, con passione e coinvolgimento, un dissenso. Nell'esercizio del diritto di critica, pertanto, è logicamente ammissibile un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario che dia luogo anche ad una compressione del diritto alla reputazione dello stesso. 


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