Numero
00013/2015 e data 14/01/2015
REPUBBLICA ITALIANA
CONSIGLIO
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Adunanza
delle Sezioni riunite del 8 luglio 2014
NUMERO AFFARE 00872/2013
OGGETTO:
Ricorso straordinario al
Presidente della Regione Siciliana, con istanza sospensiva, proposto da Romeo
Antonino contro il Comune di Isola delleFemmine, avverso l’ordinanza n. 61 del
21.10.2009 di demolizione di opere edilizie realizzate abusivamente;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 15891/94.10.8 del 25/06/2013 con la quale la
Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale ha chiesto il
parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in
oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Silvia La
Guardia;
Premesso e considerato:
Con atto inviato al Comune di Isola delle Femmine il 16.01.2010 Romeo Antonino ha
proposto ricorso straordinario per l’annullamento, previa sospensione
dell’efficacia, dell’ordinanza del suddetto Comune 21 ottobre 2009 n. 61 con la
quale gli è stata ingiunta la demolizione di opere abusivamente realizzate su
un immobile in comproprietà sito in via Falcone n. 108.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
- Nullità dell’ordinanza, non notificata al comproprietario Romeo
Salvatore, per violazione del contraddittorio;
- Eccesso di potere e violazione di legge, in quanto l’opera è
conforme agli strumenti urbanistici vigenti, tanto che il ricorrete ha già
provveduto ad avanzare al Comune istanza di concessione ai sensi dell’art. 13 .
n. 47/85;
- Insufficienza e contraddittorietà della motivazione, illogicità
manifesta, non avendo il provvedimento indicato le norme urbanistiche ed edilizie
violate;
- Falsa applicazione di legge, in quanto la presentazione di
istanza ai sensi dell’art. 13 l. n. 47/85 preclude l’esecuzione dell’atto
sanzionatorio.
Considerato:
Il ricorso, tempestivo, è inammissibile, atteso che in data 5
gennaio 2010, successiva all’emanazione del provvedimento sanzionatorio gravato
ed anteriore alla proposizione della presente impugnativa, il ricorrente ha
presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 13 l. n. 47/85.
Secondo giurisprudenza ripetutamente ribadita da questo Consiglio
(cfr., ad esempio, C.G.A., Sez. riunite, 5 aprile 2011, n. 2/11; 5 aprile 2011,
n. 1482/10; 21 settembre 2010, n. 683/09; 21 aprile 2008, n 875/07) la
presentazione di istanza di sanatoria edilizia determina carenza di interesse
all’impugnazione, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al
fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dall’istanza di
sanatoria comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento,
esplicito o implicito (di rigetto o di accoglimento) che vale comunque a
superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa; sicchè – in
caso di mancato accoglimento dell’istanza di sanatoria – l’interesse del
responsabile dell’abuso edilizio “si sposta” dall’annullamento del provvedimento
sanzionatorio già adottato a quello del nuovo provvedimento, esplicito o
implicito di rigetto.
Rimane assorbita l’istanza di sospensione dell’efficacia dell’atto
gravato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarati
inammissibile.
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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Silvia La Guardia
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Claudio Zucchelli
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IL SEGRETARIO
Giuseppe Chiofalo
Visto il verbale di
sopralluogo protocollo n°15242 del 06/10/09, redatto da
questo U.T.C. congiuntamente alla Polizia Municipale e alla locale stazione dei
Carabinieri, a carico di Romeo Antonino, nato a Palermo il 19/10/75 e
residente a Isola delle Femmine in via Giovanni Falcone n°108, nella qualità di
proprietario del secondo piano e del lastrico solaiodell’immobile a tre
elevazioni fuori terra oltre il piano seminterrato realizzato con Concessione
Edilizia 55/1999 e successiva Concessione Edilizia di Variante 10/2001,
lastrico solaio censito in catasto al foglio di mappa n°1, particella n°2199,
subalterno n°7;
Rilevato che l’abuso
consiste in:
• realizzazione sul
lastrico solaio di un manufatto in elementi prefabbricati con copertura a
spiovente in legno e tegole, manufatto messo in comunicazione con il piano
sottostante mediante una scala interna a doppia rampa; rilevato che
le opere risultano realizzate in:
• area sottoposta a
vicolo paesaggistico di cui alla Legge del 29/06/39 n°1497 e successive
modifiche e integrazioni;
• area sottoposta a
vincolo sismico di cui alla Legge del 02/02/74 n°64 e successive modifiche e
integrazioni; rilevato che, alla luce di quanto su esposto si ravvisa
la violazione della vigente legge urbanistica di cui all’articolo n°7 della
Legge 47/85;
Visto il vigente strumento
urbanistico ed il regolamento edilizio;
Visto il disposto di cui
agli articoli n°2 e n°3 della Legge Regionale 37/85;
Visto il disposto degli
articoli n°7 e n°10 della Legge 47/85;
Vista la Legge Regionale
04/2003;
Vista la Legge 64/74 e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge 1497/39 e
successive modifiche ed integrazioni;
ORDINA
A Romeo Antonino nato a
Palermo il 19/10/75 e residente a Isola delle Femmine in via Giovanni Falcone
n°108 LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI a propria
cura e spese di quanto realizzato in assenza di Concessione Edilizia sul
lastrico solaio così come la chiusura dello spazio creato per la scala interna
a doppia rampa entro il termine perentorio di giorni NOVANTA dalla
notifica del presente provvedimento, con l’avvertenza che, in difetto, si
procederà all’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla
Legge 47/85 e Legge Regionale 37/85 e successive modifiche e integrazioni.
DISPONE
Che copia del presente
provvedimento venga notificata all’interessato e comunicata alla Procura della
Repubblica presso la Pretura circondariale di Palermo, al Servizio di Igiene
Pubblica, all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all’Ufficio del Genio
civile, alla Soprintendenza BB.CC.AA., al Segretario Comunale, al Comando
Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine, al Comando di Polizia Municipale,
al Messo Notificatore del Comune di Isola delle Femmine. Gli Agenti di P.M.
sono incaricati della vigilanza e dell’esecuzione della presente ordinanza. Il
presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della legge 06.12.1971 n°
1034, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale,
entro SESSANTA giorni dalla data di notificazione dello stesso.
Il Responsabile del 3° Servizio
Arch. Giovanni Albert
Responsabile del III Settore UTC
Arch. Sandro D’Arpa
Ordinanza
n.61.pdf (55 kb)
http://lemanisuisoladellefemmine.blogspot.it/2010/07/palmuto-via-palermo-isola-delle-femmine_30.html
A
CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
http://lemanisuisoladellefemmine.blogspot.it/2010/07/palmuto-via-palermo-isola-delle-femmine_30.html
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