N. 01061/2010 REG. RIC.
N. 01635/2012 REG.PROV.COLL.
N.
02001/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione
Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2001 del 2010, integrato
da motivi aggiunti, proposto da:
Mario D'Arpa, Vincenzo D'Arpa, rappresentati e difesi dagli avv. Patrizia Stallone, Marco Sirna, con domicilio eletto presso Patrizia Stallone in Palermo, via Antonio Veneziano 69;
Mario D'Arpa, Vincenzo D'Arpa, rappresentati e difesi dagli avv. Patrizia Stallone, Marco Sirna, con domicilio eletto presso Patrizia Stallone in Palermo, via Antonio Veneziano 69;
contro
Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco P.T.,
rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Lo Monaco, con domicilio eletto presso
Saverio Lo Monaco in Palermo, via dei Biscottari, 17;
per l'annullamento
QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO:
- della nota del 23.8.10 prot. n. 0011495 con la quale e' stata
dichiarata nulla ed inefficace la concessione edilizia in sanatoria n. 11 del
9.5.08;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
E PER LA CONDANNA
dell' Amministrazione resistente al risarcimento dei danni
arrecati ed arrecandi ai ricorrenti;
QUANTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:
-dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n.72 dle
3/11/2010;
-di tutti gli atti presupposti e comunque connessi,
E PER LA CONDANNA
al risarcimento dei danni arrecati ed arrecandi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 luglio 2012 il dott.
Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria conclusiva del Comune di Isola delle Femmine del 22 giugno 2012 da cui si evince
che nelle more del giudizio, ottenuta tutta la documentazione richiesta, il
Comune ha provveduto a rilasciare al ricorrente D’Arpa Vincenzo, in data
22/02/2011, regolare concessione edilizia in sanatoria n.2;
Considerato quanto in aderenza documentato dallo stesso ricorrente
con memoria del 14 giugno 2012 e con la relativa documentazione allegata;
Considerato quindi che occorre pronunciare in conformità a quanto
documentalmente provato dichiarando cessata la materia del contendere ai sensi
del comma 5 dell’art.34 c.p.a., ritenendo che sussistono altresì i presupposti
per compensare tra le parti le spese di lite atteso che l’originaria
documentazione prodotta dai ricorrenti al Comune di Isola ha in parte contribuito ad indurre in
errore la stessa Pubblica Amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione
Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25
luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone,
Presidente
Carlo Modica de Mohac,
Consigliere
Roberto Valenti, Primo
Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione
Seconda) N. 01061/2010 REG.ORD.SOSP. N. 02001/2010
REG.RIC.
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2001 del 2010, integrato
da motivi aggiunti, proposto da:
Mario D'Arpa e Vincenzo D'Arpa, rappresentati e difesi dagli avv.
Patrizia Stallone e Marco Sirna, con domicilio eletto presso lo studio del
primo sito in Palermo, via Antonio Veneziano 69;
contro
Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco P.T.,
rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Lo Monaco, con domicilio eletto presso
lo studio dell’avv.Saverio Lo Monaco sito in Palermo, via dei Biscottari, 17;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO:
- della nota del 23.8.10 prot. n. 0011495 con la quale e' stata
dichiarata nulla ed inefficace la concessione edilizia in sanatoria n. 11 del
9.5.08;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;
E PER LA CONDANNA
dell' Amministrazione resistente al risarcimento dei danni
arrecati ed arrecandi ai ricorrenti;
QUANTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:
-dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n.72 dle
3/11/2010;
-di tutti gli atti presupposti e comunque connessi,
E PER LA CONDANNA
al risarcimento dei danni arrecati ed arrecandi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco P.T.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti
impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con entrambi i
mezzi;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2010 il
dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
RITENUTO che rispetto allo stato giuridico dei luoghi come
certificati dal Comune nei provvedimenti gravati, parte ricorrente documenta
come nelle more è intervenuto il provvedimento di dissequestro da parte
dell’Autorità Giudiziaria ordinaria, versato in atti;
CONSIDERATO quanto dedotto alla presente adunanza camerale dalla
difesa dei ricorrenti, per ciò che concerne il ricorso introduttivo, in relazione
al ritenuto consolidamento in capo all’originario istante (il fù D’Arpa
Vincenzo, classe 1931, deceduto il 10/08/2007) atteso anche l’utilizzo nel 2005
dell’istituto di cui all’art.17 L.R.4/2003 (prot.1626 del 15/3/2005);
Considerato che sul punto la difesa del comune resistente si è
limitata a contestare che comunque dalla data di presentazione di detta istanza
sarebbero occorsi comunque nuovi temrini per il consolidamento tacito della
concessione in sanatoria;
Ritenuto quanto invece differentemente dispone sul punto il co.2
art.17 L.R.4/2003, anche in combinato disposto con il successivo co.6 del
medesimo articolo;
Considerato altresì che risulta non contestato dalla medesima
difesa dal Comune quanto dedotto dai ricorrenti in ordine all’avvenuto deposito
presso l’Ente di copia della dichiarazione di successione;
Considerato altresì la natura del provvedimento impugnato con il
ricorso per motivi aggiunti ed attesa la tipologia degli interventi edilizi
contestati;
Ritenuto che, alla stregua delle considerazioni che precedono e
delle censure dei ricorrenti, sussistono i presupposti per la concessione della
invocata misura cautelare e che alle esigente dei ricorrenti è possibile
ovviare, quale mezzo più idoneo, intimando all’Amministrazione di procedere al
riesame di tutta la res
controversa;
Considerato di poter compensare tra le parti le spese di lite
della presente fase cautelare, stante altresì l’obbligo ri-esercizio del potere
cui è tenuta l’Amministrazione in forza della presente ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione
Seconda) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare
proposta con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti e per
l'effetto:
a) sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati con entrambi i
mezzi ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione competente, per come in
motivazione riportato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza
pubblica del mese di Maggio 2012, ore di rito.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26
novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone,
Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere
Roberto Valenti, Primo
Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE
FEMMINE
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