Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

lunedì 30 marzo 2015

MIRAMARE ORAZIO CATALDO CGA 18 2014 TAR 1 SEZIONE 542 2013

N. 00018/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00900/2013 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 900 del 2013, proposto da:


Orazio Cataldo N.Q., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Immordino, con domicilio eletto presso Giovanni Immordino in Palermo, via Liberta' 171;


contro
Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pellegrino, con domicilio eletto presso Giancarlo Pellegrino in Palermo, via Principe di Granatelli, 37; 
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE I n. 00542/2013, resa tra le parti, concernente autorizzazione edilizia ad installare strutture balneari sul lido - imposizione rimozione integrale di tutte le strutture a fine stagione


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco P.T.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 il Cons. Giuseppe Mineo e uditi per le parti gli avvocati G. Immordino e G. Pellegrino;


Ritenuto che, nei limiti della cognizione propria del giudizio cautelare, si manifestano anche sotto il profilo del danno attuale profili di rilevanza per le ragioni del ricorrente che giustificano la richiesta misura cautelare.
Ritenuto che per la natura della controversia esistono ragioni per giustificare tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
Accoglie l'appello e compensa tra le parti le spese del giudizio
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
Silvia La Guardia, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
Pietro Ciani, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore






L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE












DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


N. 00542/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01358/2013 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2013, proposto da:


Cataldo Orazio, in proprio e nella qualità di titolare e legale rappresentante del lido balneare denominato “lido Miramare”, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Rappa, presso il cui studio in Palermo, via Sferracavallo, n. 146/A, è elettivamente domiciliato;


contro
Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pellegrino, presso il cui studio in Palermo, via Principe Granatelli, n. 37, è elettivamente domiciliato; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della certificazione di agibilità n. 9 dell’11 giugno 2013, nella parte in cui l'Ufficio Tecnico — III Settore — Urbanistica - Edilizia Privata del Comune diIsola delle Femmine ha imposto genericamente e senza distinzione tra le diverse parti che compongono lo stabilimento balneare denominato "Lido Miramare" che "... La presente certificazione di agibilità si intende valida per la sola stagione balneare 2013 e comunque fino alla data del 30.9.2013, così come previsto dalla relativa concessione con obbligo di smontaggio delle strutture entro i gg. 15, fatte salve eventuali altre proroghe che l’A.R.T.A. intenderà rilasciare in forma esplicita e che potrà essere concessa in virtù del relativo provvedimento. ... ;"
- della precedente autorizzazione edilizia n. 12 del 9.5.2013, notificata il 10.5.2013, con riferimento alla parte in cui lo stesso Ufficio ha disposto del tutto genericamente e senza alcuna distinzione tra le diverse parti che compongono lo stabilimento balneare "Lido Miramare" che "... . conclusione della stagione balneare, vengano smontate le strutture ripristinato lo stato dei luoghi entro il termine di gg 15 dalla fine stagione balneare fissata per il 30.09.2013,"
- nonché, di ogni ulteriore atto e, o, provvedimento comunque collegato, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Isola delle Femmine;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2013 la dott.ssa Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso non appare assistito da adeguato fumus boni juris avuto riguardo alle articolate deduzioni difensive di cui alla memoria del Comune resistente e, in particolare, al richiamato disposto dell’art. 15, lettera a, della l.r. n. 78/1976 ed alla prospettabilità della destinazione alla diretta fruizione del mare solo relativamente alla stagione estiva;
Ritenuto, pertanto, di rigettare l’istanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
respinge l’istanza cautelare;
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Primo Referendario



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE

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