Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

lunedì 30 marzo 2015

LUCIDO ANTONINO MICHELE NAZZARENA ERASMO VIA FALCONE EDIL CP RICORSO 579 2002 SENTENZA 3907 2002


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REPUBBLICA ITALIANA
N. 3907-03 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N. 579 Reg. Gen.
ANNO 2002


sul ricorso n. 579/2002 proposto da: LUCIDO Michele, LUCIDO Annoino, LUCIDO Nazarena e LUCIDO Erasmo, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Di Stefano ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, sito in Palermo, alla Via Autonomia Siciliana n. 25;
contro
- il Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Santo Zanghì ed selettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Palermo alla Via Dello Spezio n. 41;
per l'annullamento previa sospensiva
del provvedimento dell’ufficio tecnico del Comune di Isola delle Femmine prot. N. 14142 del 12.11.2001, con il quale è stato disposto il rinvio dell’esame dell’istanza di rilascio della concessione edilizia presentata dai ricorrenti nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
per la declatoria
del diritto dei ricorrenti al rilascio della richiesta concessione edilizia;
e per la condanna
del comune intimato al risarcimento dei danni da ritardo;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 7.10.2003 il Primo Referendario Maria Cristina Quiligotti, ed uditi l'Avv. G. Cusumano per i ricorrenti e l'Avv. Santo Zanghì per l'Amministrazione resistente;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato il 17.1.2002 e depositato l’8.2.2002, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dell’ufficio tecnico del Comune di Isola delle Femmine prot. N. 14142 del 12.11.2001, con il quale è stato disposto il rinvio dell’esame dell’istanza di rilascio della concessione edilizia presentata dagli stessi, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L.R. n. 17/1994 e del principio di buon andamento e per eccesso di potere (primo motivo), per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L.R. n. 17/1994 sotto altro profilo, dell’art. unico della L. n. 1902/1952, dell’art. 1 della L.R. n. 22/1958 e dell’art. 97 della Cost. e per eccesso di potere per sviamento (secondo motivo), per violazione della L. n. 1187/1968 ed eccesso di potere per sviamento (terzo motivo) e per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 (quarto motivo).
Si è costituito in giudizio il comune intimato con memoria del 20.2.2002, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 292 del 21.2.2002 è stata accolta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai fini dell’ulteriore corso del procedimento di cui trattasi.
All’udienza del 7.10.2003 i procuratori delle parti hanno chiesto che il ricorso fosse preso in decisione, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Il Tribunale, rinviata al proseguo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese del ricorso, ritiene necessario acquisire agli atti del giudizio, al fine del decidere, documentati chiarimenti in ordine all’eventuale ulteriore corso del procedimento di cui trattasi, dato da parte dell’amministrazione resistente in seguito all’adozione dell’ordinanza di cui in precedenza.
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, rinviata ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese del ricorso, ordina al Comune di Isola delleFemmine di depositare presso la Segreteria della Sezione i documentati chiarimenti di cui in motivazione nel termine di 60 gg. dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte dell’ordinanza in oggetto.--------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.-----------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo il 2003, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:---------------------------------
- Giorgio Giallombardo, Presidente
- Maria Cristina Quiligotti, Primo Referendario estensore
- Fabio Taormina, Referendario
Angelo Pirrone, Segretario.
Depositata in Segreteria il 12/12/2003
Il Funzionario
            Laura Malerba
I.B.

A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE


N. 00819/2011 REG.PROV.PRES.
N. 00579/2002 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)


Il Presidente ff
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2002, proposto da: 
Lucido Michele, Lucido Antonino, Lucido Nazarena, lucido Erasmo, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Di Stefano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Palermo, via Autonomia Siciliana 25; 
contro
Comune di Isola delle Femmine, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Zanghi', con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Palermo, piazza V.E.Orlando, 41; 
per l'annullamento
rinvio dell'esame dell'istanza di rilascio della concessione edilizia


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 81 cod. proc. amm. e 2 dell'allegato 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 8 febbraio 2002, che è stato trattato alla pubblica udienza del 7 ottobre 2003, a seguito della quale è stata adottata sentenza istruttoria, successivamente ottemperata dall’Amministrazione;
Considerato che nel termine biennale previsto ai sensi degli articolo 23 e 25 della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, decorrenti dalla comunicazione dell’avvenuta ottemperanza alla sentenza interlocutoria (23/02/2004), non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che il ricorso è pertanto da ritenersi perento;


P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Ai sensi dell'art. 85, comma 3 e segg., cod. proc. amm. , nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Palermo il giorno 17 ottobre 2011.






Il Presidente ff

Nicola Maisano






DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 19/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE – I SERVIZIO: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

n° 5 – Allegati del 26.11.2008 – p.llo n. 14416 e del 15/12/2009 – p.llo n. 19744
·         relazione tecnico-illustrativa;
·         stralci planimetrici;
·         rilievo planoaltimetrico;
·         piante, prospetti e sezioni e part./dati metrici e calcoli volumetrici;
·         rilievi fotografici.

CONCESSIONE EDILIZIA N. 01 DEL 22/01/2010

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE U.T.C.

------------(pratiche edilizia n.26/2001)-----------
VISTA la Legge urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 10 del 28/01/1977;
VISTA il D.M. LL.PP. del 10/05/1977;
VISTA la Legge n. 457 del 05/08/1978;
VISTA la Legge Regionale n. 71 del 27/12/1978;
VISTA la Legge Regionale n. 70 del 18/04/1981;
VISTA la L.R. n. 4 del 2003;
VISTA La L.R. n. 7 del 2003;
VISTA la domanda del 30.05.2001 –p.llo n. 6995 di concessione edilizia presentata dai sig.ri Lucido Erasmo, nato a Isola delle Femmine il 25.05.1942, Lucido Antonino, nato a Isola delle Femmine il 24.10.1939 – c.f.: LCD NNN 39R24 E350 H; Lucido Michele, nato a Isola delle Femmine il 09.01.2005; Lucido Nazzarena, nata a Isola delle Femmine il 19/04/1946, c.f.: LCD NZR 46D59 E350 I; con cui trasmettono il progetto per la costruzione di un edificio a tre piani fuori terra oltre piano seminterrato sul lotto censito al catasto terreni al fg. 1 – p.lla n. 159.
VISTA la Denuncia di successione del 27.7.1978 al n. 989/3 – n. 78 d’ordine del volume n. 218;
VISTA la Denuncia di successione n. 30 vol. 234 – del 09.01.2005, a seguito della morte di Lucido Michele, nato a Isola delle Femmine in data 03.04.1937;
VISTA la procura generale del 02.06.1989, sottoscritta presso il notaio Dr. Giulia De Petra, per lo stato di California, a nome di Erasmo Lucido, nato a Isola delle Femmine il 25.05.1942;
VISTI gli elaborati grafici allegati alla domanda di cui sopra, redatti dal geometra Antonino Lucido, iscritto al collegio dei Geometri della Provincia di Palermo al n. 3029.
VISTA la sentenza del T.A.R. n° 46/04 R.G. N°254/01 cron. N° 692 – rep. n° 77 del 15.10.2003/19.03.2004 del Tribunale di Palermo – sezione distaccata di Carini, secondo cui viene disposta la costituzione di una servitù di passaggio, anche carrabile, lungo una striscia di terreno distinto al fg. 1 – p.lla n. 185, dell’ampiezza di mt. 7 e della profondità di mt. 6;
Visto l’articolo n. 1051 e seguenti del C.C.;
VISTO l’elaborato planovolumetrico - p.llo n. 10298 del 10.08.2001, con cui viene effettuato lo studio sull’intero lotto, da cui si evince che l’intervento progettuale costituisce una massa architettonica compiuta e definita;
VISTO l’atto di precetto del 23.01.2007, con cui i germani Lucido hanno notificato in data 24.01.2007 ai proprietari del fondo servente, l’immissione in possesso della servitù di passaggio carrabile di cui alla su citata sentenza;
VISTA la nota a firma dei signori Francesca Ferrante, nata a Isola delle Femmine il 06.03.1936; Cardinale Orazio nato a Isola delle Femmine il 27.06.1946; Coniglio Giuseppe, nato a Isola delle femmine, il 07.09.1954, con la quale autorizzano i signori Lucido ad immettersi nel possesso (…) senza recesso alcuno dall’appello presso la II sezione civile di corte d’appello;
VISTO il deposito di frazionamento redatto dal geometra Sergio Loriano, iscritto al collegio dei Geometri della provincia di Palermo al n. 3796, del 17.12.2007 – p.llo n. 14025, con cui la p.lla n. 159 del fg. n. 1 viene frazionata in tre particelle aaa) di mq. 890; aab) di mq. 133; aac) di mq. 578;
VISTE le Visure catastali. Fg. n. 1 – p.lla n. 2381 mq. 890; fg. 1 – p.lla n.159 mq. 1530;
VISTA la nota p.llo n. 12715 del 21.10.2008 – con la quale gli istanti chiedono che l’intervento edilizio venga riferito alle nuova identificazione delle p.lle nn. 2381 e particella n. 2382, rispettivamente di mq. 890,00 e 133,00 del foglio n. 1.
VISTA la documentazione trasmessa in data 26.11.2008 – p.llo n. 14416, dal sig. Lucido Antonino, costituita dal progetto trasmesso a firma del geometra Francesco Crisci, iscritto al Collegio al n. 3675 adeguato al nuovo regolamento edilizio ed alla L. n.19/89;
CONSIDERATO che il progetto inoltrato in data 26.11.2008 prevede “la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su tre livelli fuori terra, oltre piano cantinato, sul lotto di terreno censito al catasto terreni al foglio di mappa n. 1 – particelle nn. 2381-2382. Il progetto prevede al piano terra quattro magazzini; al piano primo quattro unità abitative; al piano secondo: quattro unità abitative; al piano cantinato otto cantinole ed un locale tecnico. La superficie max coperta (fuori terra) risulta essere mq. 335,70; mentre quella al piano cantinato risulta essere mq. 177,38. Volume di progetto pari a mc. 3.479,26”;
CONSIDERATO che il lotto di terreno oggetto di richiesta di concessione edilizia ricade in zona “B2” secondo il P.R.G. approvato con D.A. n° 83 del 14.05.1983 e secondo il P.R.G. adottato con D.C.C. n° 33 del 01.08.2007 con i relativi emendamenti;
VISTO il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 05.12.2008 – verbale n. 19, espresso all’unanimità favorevolmente a condizione che “la porzione di lotto destinata al transito con la p.lla n. 2382 del foglio n. 1, costituisca accesso carrabile e passaggio dei servizi (luce, acqua, fognatura ecc…) dell’area retrostante ed a condizione che venga rispettata la normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche”.
VISTO il parere favorevole dell’AUSL n° 6 Palermo – Unità Operativa di Prevenzione n° 8 di Carini – p.llo n. 264/IP del 21.01.2009;
VISTA l’autorizzazione, dichiarata conforme dalla ditta, rilasciata dal Genio Civile di Palermo – ai sensi della Legge del 02/02/1974 n. 64 – art. 18 e della Legge regionale del 19/05/2003 n. 7 art. 32, per la “costruzione di un edificio per civile abitazione a tre elevazioni f.t. oltre piano cantinato e torrino scala, con struttura portante in c.a.”
·         p.llo n. 7352 – sez. U.O.C. “C.4” Edilizia Privata”, da cui risulta che il progetto ed i calcoli delle strutture, nonché relazione sulle fondazioni, sono redatti dall’ing. Giovanni Maria La Terra; la relazione geologica è stata redatta dal geologo dott. G. Pollina; la direzione dei lavori è affidata all’ingegnere Giovanni Maria La Terra domiciliato in Palermo, C.so Calatafimi n° 503;
VISTA la nota, (con l’allegata dichiarazione ai sensi del D.P.R. n°455/2000) del 14.08.2009 – p.llo n. 12796, a firma dei signori:
·         Lucido Antonino, nato a Isola delle Femmine il 24/10/1939, c.f.:LCD NNN 39R24 E350 H;
·         Cardinale Rita Bartola, nata a Isola delle Femmine il 06/01/1943, c.f.: CRD RBR 47°6E350 I;
·         Lucido Nazzarena, Isola delle Femmine, il 19/04/1946, c.f.: LCD NZR 46D59 E350 B;
con cui comunicano il parere assentito del Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA, come disposto ai sensi dell’art. 46 della L.r. 28/12/2004 n° 17, su istanza inoltrata in data 25/02/2009 – ricevuta n° 867/P – posizione BBNN 49648;
VISTA la dichiarazione a firma del Geometra Francesco Crisci, nato a Palermo il 12/06/1969 – c.f.: CRS FNC 69H12 G273 D, resa ai sensi del D.P.R. n° 455 del 28/12/2000, con cui dichiara che il progetto allegato alla richiesta di Concessione edilizia per la realizzazione di un edificio a tre elevazioni fuori terra, oltre piano cantinato, ricadente in un lotto di terreno ricadente in Isola delle Femmine in via Falcone, censito al fg. 1 – p.lle nn. 2381 e 2382, presentata presso il Comune di Isola delle Femmine, in data 26/11/2008 – p.llo n° 14416, è uguale a quello trasmesso in allegato alla richiesta di Nuovo Nulla Osta del 25/02/2009 – ricevuta n° 867/P, BBNN n° 49648;
VISTA la nota p.llo n. 12016 del 07.10.2008, con cui gli istanti sollecitano la riesamina del progetto di cui sopra;
VISTA la certificazione di destinazione urbanistica rilasciata da questo UTC in data 21.01.2008 – n° 04, secondo cui la particella n° 2381 – fg. n. 1, ricade in zona “B2”, con indice fondiario pari a mc./mq. 4,00;
VISTO la richiesta del 14.08.2009 – p.llo n° 12797 presentata dal sig. PUGLISI BALDASSARE, nato a Palermo il 07.09.1987, nella qualità di legale rappresentante della società “EDIL C.P. di Pugliesi Baldassare & C. S.a.s.”, con sede in Torretta via Santa Rosalia n° 15/B, nella qualità di nuovo proprietario del lotto identificato al catasto terreni al foglio di mappa n° 1 – particelle nn. 2381-2382, con cui chiede la voltura della pratica edilizia in corso di
istruttoria, con allegato il relativo atto di compravendita dichiarato conforme all’originale (ai sensi del DPR n. 445/2000) stipulato presso il Notaio Letizia Russo del collegio notarile di Palermo in data 07/04/2009 raccolta n. 11016 –repertorio n. 34794 - registrato in Palermo il 24/04/2009 al n. 3835/1t, trascritto il 27/04/2009 ai nn. 36737/26041, da cui risulta che la ditta nuova proprietà del lotto, oggetto di richiesta di edificazione;
VISTO l’atto costitutivo della società “EDIL C.P. di Puglisi Badassare & C. S.A.S” stipulato in data 13.02.2008 – presso il notaio Letizia Russo di Palermo, registrato in Palermo il 15.02.2008 con cui i signori:

1.      PUGLISI BALDASSARE, nato a Palermo il 07.09.1987 ed residente in Torretta (Pa) via Santa Rosalia n. 13 c.f.:PGLBDS87P07G273G;

2.      PUGLISI BALDASSARE, nato a Torretta (Pa) il 16/10/1938 ed ivi residente in via Santa Rosalia n. 13/15, c.f.: PGLBDS38R16L282D;

3.      CONIGLIO EMAMUELE, nato a Isola delle Femmine (Pa) il 04/11/1954 ed ivi residente in via Romeo n. 67, c.f.: CNG MNL 54S04E350B;

 
costituiscono una società in accomandita semplice avente la ragione sociale “EDIL C.P. di Puglisi Baldassare & C. S.A.S.” con sede legale a Torretta, via Santa Rosalia n° 15/b, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Pesca di Palermo al n° 05692950829;
VISTO l’atto di vincolo destinazione a parcheggio sottoscritto presso il segretario del Comune di Isola delle Femmine il dr. Manlio Scafidi, in data 30.10.2009 – identificato con repertorio n. 868/2009 – con cui il sig. Pugliesi Baldassare, nato a Palermo il 07.09.1987, nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società in accomandita semplice “EDIL C.P. di Puglisi Badassare & C. S.A.S” con sede in Torretta, in via Santa Rosalia n. 15/b, costituisce a favore del Comune di Isola delle Femmine, vincolo permanente a Parcheggio, un’area estesa mq. 433,95 ricadente all’interno dell’area identificata al catasto terreni al fg. n. 1 – p.lla n. 2381, registrato in data 10/11/2009 – serie 2 – numero 73 e trascritto il 05/11/2008 presentazione n. 179 – registro generale n. 84805 – registro particolare n. 62416;
VISTA la documentazione trasmessa dal sig. Puglisi Baldassare, nato a Palermo il 07.09.1987, con nota p.llo n. 17613 del 11/11/2009, costituita da:

a)      certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal Ministero della Giustizia, del 05/11/2009, di Puglisi Baldassare, nato a Palermo il 07.09.1987, in cui si attesta che a nome del soggetto, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 14/11/2002 – n. 313, risulta “NULLA”;

b)      certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal Ministero della Giustizia, del 05/11/2009, di Puglisi Baldassare, nato a Torretta il 16/10/1938, in cui si attesta che a nome del soggetto, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 14/11/2002 – n. 313, risulta “NULLA”;

c)      certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal Ministero della Giustizia, DEL 05/11/2009, di Coniglio Emanuele, nato a Isola delle Femmine il 04/11/1954, in cui si attesta che a nome del soggetto, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 14/11/2002 – n. 313, risulta “NULLA”;

d)      Certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica, del 05/11/2009 di Pugliesi Baldassare, nato a Palermo il 07.09.1987, in cui si attesta che a nome del soggetto, ai sensi dell’art. 60 del c.p.p., che “NON RISULTANO CARICHI PENDENTI”;

e)      Certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica, del 05/11/2009 di Pugliesi Baldassare, nato a Torretta il 07.09.1987, in cui si attesta che a nome del soggetto, ai sensi dell’art. 60 del c.p.p., che “NON RISULTANO CARICHI PENDENTI”;

f)       Certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica, del 05/11/2009 di   Coniglio Emanuele, nato a Isola delle Femmine il 04/11/1954, in cui si attesta che a nome del soggetto, ai sensi dell’art. 60 del c.p.p., che “NON RISULTANO CARICHI PENDENTI”;

VISTO il prospetto predisposto dal tecnico incaricato il Geometra Francesco Crisci, sopra generalizzato, e trasmesso dal sig. Puglisi Baldassare con nota p.llo n. 17184 del 04.11.2009, relativo agli oneri concessori dovuto ai sensi della Legge n. 10 del 28/01/1977 – art. 6, così ripartiti: a) oneri di urbanizzazione pari ad 30.652,28; b) costo di costruzione pari ad 12.796,39;
CONSIDERATO che questo U.T.C. ritiene congruo l’importo degli oneri concessori predisposto, giusto nota p.llo n. 17784 del 13/11/2009, salvo conguaglio che questo U.T.C. chiederà prima del rilascio della certificazione di agibilità/abitabilità dovuto per l’aggiornamento attualmente in corso degli oneri concessori dalla data dell’ultima determina del Luglio 2008 sino alla data del rilascio della Concessione Edilizia.
VISTA la polizza fidejussoria n. P093504002973 del 09/12/2009 a garanzia della parte restante degli oneri di urbanizzazione residui pari ad € 24.521,82 stipulata presso la EUROPEA INSURANCE GROUP LIMITED, sottoscritta dalla beneficiario , il Responsabile del III Settore UTC, e la EDIL C.P. di Pugliesi Badassare e C. SAS, con scadenza 08/12/2011;
VISTA la polizza fidejussoria n. P093504032743 del 09/12/2009 a garanzia della parte restante del costo di costruzione residuo pari ad € 24.521,82 stipulata presso la EUROPEA INSURANCE GROUP LIMITED, sottoscritta dalla beneficiario , il Responsabile del III Settore UTC, e la EDIL C.P. di Pugliesi Badassare e C. SAS, con scadenza 28/02/2014;
VISTA la ricevuta del bonifico bancario effettuato il 14/12/2009, presso la UGF BANCA spa - Agenzia di Torretta, via Santa Rosalia n. 15 - C.R.O. N. 58252196411,pari ad 6.130,46 a titolo di 1° rata di oneri di urbanizzazione.
Le restanti quattro rate di uguale importo di dovranno essere versate entro le seguenti entro sei (6) mesi dal pagamento della prima rata;
VISTA la ricevuta del bonifico bancario effettuato il 14/12/2009, presso la UGF BANCA spa - Agenzia di Torretta, via Santa Rosalia n. 15 - C.R.O. N 58254796411, a titolo di 1° rata per costo di costruzione pari ad 3.838,92
Le restanti due rate di 3.838,92 e di 5.118.56, dovranno essere versate entro le seguenti date: 1) entro un anno dall’inizio lavori; 2) entro sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque prima del rilascio dell’abitabilità/agibilità;
VISTA la ricevuta la ricevuta del bonifico bancario effettuato il 14/12/2009, presso la UGF BANCA spa - Agenzia
di Torretta, via Santa Rosalia n. 15 - C.R.O. N 58256696405, per diritti di segreteria pari ad 516,00;
VISTO il P.R.G. approvato con DA n. 83/77 e quello adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33/2007;
VISTO il modello ISTAT n. 00336205/01;
premesso quanto sopra;

RILASCIA

fatti salvi i diritti di terzi, alla società “EDIL C.P. di Puglisi Baldassare & C. S.a.s.”, con sede in Torretta via Santa Rosalia n° 15/B, partita iva 05692950826, nella persona il PUGLISI BALDASSARE, nato a Palermo il 07.09.1987, nella qualità di legale rappresentante della società, la concessione edilizia per “la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su tre livelli fuori terra, oltre piano cantinato, sul lotto di terreno censito al catasto terreni al foglio di mappa n. 1 – particelle nn. 2381-2382. Il progetto prevede al piano terra quattro magazzini; al piano primo quattro unità abitative; al piano secondo: quattro unità abitative; al piano cantinato otto cantinole ed un locale tecnico. La superficie max coperta (fuori terra) risulta essere mq. 335,70; mentre quella al piano cantinato risulta essere mq. 177,38. Volume di progetto pari a mc. 3.479,26”.
La presente concessione viene rilasciata in conformità al progetto allegato, che ne fa parte integrante e sostanziale, e sotto l’osservanza dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene, di tutte le disposizioni vigenti, nonché delle prescrizioni di cui ai citati nulla osta e pareri e delle seguenti prescrizioni:
L’inizio dei lavori è subordinato:
· al deposito del progetto sul contenimento energetico;
· alla trasmissione presso questo U.T.C. della convenzione con la ditta specializzata ed autorizzata per il conferimento in discarica degli inerti, come disposto dalla Circolare della Provincia Regionale di Palermo, protocollo n. 891/Ass.ore del 26/10/2006, ed articolo n. 192, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale);
· alla trasmissione presso questo UTC della D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’impresa edile realizzatrice, come disposto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e politiche sociali, del 22 dicembre 2005, n. 3144;
· agli adempimenti di cui alla legge 2/2/1974 n. 64 per le opere in cemento armato, e a quelli previsti dalle vigenti norme antisismiche, che dovranno essere comunicati al Comune;
· Nessuna modifica può essere apportata al progetto senza autorizzazione comunale, pena le sanzioni di cui alla L.R. 37/85;
· Debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati tutti i diritti di terzi;
· Le opere dovranno avere inizio entro un anno dalla notifica della presente ed essere ultimate e rese abitabili entro tre anni dal loro inizio, pena la decadenza;
· Nel cantiere deve essere esposta una tabella indicante numero, data e oggetto della concessione, le generalità del proprietario, del progettista, del direttore del Lavori, e dell’assuntore dei lavori, come prescritto dalla L.R. 37/85, del coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione e responsabile dei lavori, di cui alla L. 494/94 e successive modifiche ed integrazioni;
· Il cantiere sui lati prospicienti spazi pubblici deve essere chiuso con assiti e delineato con segnalazioni anche notturne. L’eventuale occupazione di suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata;
· E’ vietata la manomissione dei manufatti dei servizi pubblici, la cui presenza dovrà essere segnalata subito all’Ente proprietario;
· La presente concessione dovrà essere custodita sul luogo dei lavori ed esibita al personale di vigilanza e di controllo del Comune, autorizzato ad accedere al cantiere, come prescritto dalla L.R.37/85;
· E’ prescritta l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia anche se non richiamate nel presente provvedimento;
· Le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto con la presente concessione saranno punite come previsto dalle L.R. 71/78, e 37/85 e L.47/85;
· Si autorizza l’apertura del cantiere.
Il Responsabile del I servizio
Arch. Sergio Valguarnera
il Responsabile del III settore
Arch. Sandro D’Arpa

SI CERTIFICA

Su conforme relazione del messo comunale, che la presente concessione è stata pubblicata all’albo pretorio, ai sensi dell’art.37 della L.R. 71/78 per 15 giorni consecutivi, dal _______________al _______________ e che contro la stessa ________ sono stati presentati opposizioni o reclami.
Isola delle Femmine, __________
Il Segretario Comunale
Dr. Manlio Scafidi
Il sottoscritto PUGLISI BALDASSARE, nato a Palermo il 07.09.1987, nella qualità di rappresentante legale della
EDIL C.P. di Puglisi Baldassare & C. S.a.s.”, con sede in Torretta via Santa Rosalia n° 15/B, partita iva 05692950826, dichiara di obbligarsi all’osservanza di tutte le condizioni della presente concessione cui essa è subordinata e pertanto consente e vuole che la presente venga trascritta a favore del Comune di Isola delle Femmine contro esso stesso dichiarante, esonerando all’uopo il Signor Conservatore dei RR.II. di Palermo da ognI e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Isola delle Femmine, _______________
F.TO
C.E n.01 -  Edil  C.P. S.a.s




Concessione edilizia in regime ordinario
01 del 11-02-2011
Licenza edilizia da Mannino Salvatore a Coniglio Emanuele e Billeci Girolama
Per la costruzione di una villa bifamiliare 2 piani fuori terra in Corso Italia Isola Delle Femmine


A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE





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