Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

lunedì 30 marzo 2015

PARCO GIOCHI RICORSO AL TAR ANNO 2000 VIA BOSCO E VIA LIBERTA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione II, ha pronunziato la seguente
N. 2342 R.Sent.
N. 145 R.Gen.
ANNO 2000


SENTENZA
sul ricorso n. 145/2000, proposto dal Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Milana, presso il suo studio in Palermo, via Montuoro n. 5, è elettivamente domiciliato,
contro
*il Co.Re.Co., Sezione provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge,
per l’annullamento
- della decisione prot. n. 678/01 del 10 dicembre 1999, con cui il Co.re.co. - Sez. prov.le di Palermo, ha annullato la deliberazione della Giunta municipale del Comune di Isoladelle Femmine n. 142 del 18 novembre 1999 avente ad oggetto: “Assunzione mutuo con la Cassa DD.PP. per la realizzazione dei lavori del 1° stralcio esecutivo del progetto di n. 2 parchi giochi da realizzare in via Libertà ed in Strada Nuova di P.R.G.”;
- degli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
  Visto il ricorso con i relativi allegati;
  Visto l’atto di costituzione in giudizio del Co.re.co. intimato, e vista la memoria difensiva dallo stesso prodotta;
  Vista l’ordinanza n. 262/2000;
  Visti gli atti tutti della causa;
  Relatore il referendario avv. Michele Corradino;
  Uditi alla pubblica udienza del 26 aprile 2001 l’avv. Tiziana Milana per il Comune ricorrente e l’avvocato dello Stato Gianfranco Pignatone per l’Amministrazione resistente;
  Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
  Con ricorso notificato il 13 gennaio 2000 e depositato il successivo giorno 21 il Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, esponendo:
  - “in data 31 dicembre 1998 la Giunta comunale di Isola delle Femmine con atto deliberativo n. 358, riscontrato legittimo dal Co.re.co. con decisione del 4 febbraio 1999, conferiva all'arch. Angelo Aliquò... l'incarico per la progettazione, direzione lavori, contabilità etc., in ordine al primo stralcio esecutivo del progetto di due parchi gioco da realizzare nel territorio comunale e precisamente in Via Libertà e nella Strada Nuova di P.R.G. in vicinanza della Via San G. Bosco. Contestualmente veniva assunto l'impegno di spesa per la liquidazione delle relative competenze tecniche ed oneri accessori complessivamente ammontanti a £. 103.550.660 con imputazione sul capitolo 3107 e capitolo 3107.01 del bilancio comunale”;
  - “...in data 4 giugno 1999 con deliberazione n. 90 la Giunta comunale approvava il progetto redatto dal professionista incaricato d'importo complessivo di £. 783.937.547”;
  - ...in vista della realizzazione di tale progetto, l'Ente con nota prot. n. 10676 dell'11 settembre 1998 aveva già fatto richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti di un mutuo dell'importo di £. 600.000.000; iniziativa questa già, peraltro, prevista nella relazione previsionale e programmatica approvata unitamente al bilancio dell'esercizio 1999, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 4 maggio 1999 e confermata in sede di discussione del bilancio con successiva approvazione e previsione di apposito capitolo nella parte "Entrate" e nella parte "Spese"“;
  - con la delibera n. 142 del 18 novembre 1999 la G.M. “deliberava, quindi, l'assunzione del predetto mutuo onde assicurare una parte della copertura finanziaria del progetto in questione già approvato”;
  - “il Coreco provinciale di Palermo ha provveduto ad annullare la predetta deliberazione con la seguente motivazione: "rilevato che la modifica dell'art. 32 punto i) della l. 142/90 operato con l'art. 1 comma 89 l. 549/95, non trova applicazione in Sicilia in quanto non recepita …”.
  Di tale decisione il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, e vinte le spese, per i seguenti motivi:
  1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 punto i) della l. 142 del 1990 - Eccesso di potere per illogicità manifesta, apoditticità e contraddittorietà della motivazione.
  La normativa recata dalla legge n. 549 del 1995, che ha modificato l’art. 32, lett. i), della legge n. 142 del 1990, costituirebbe norma di “rilevanza economico-finanziaria ed incidendo, pertanto, sulla finanza pubblica, per espresso indirizzo costituzionale trova piena applicazione anche nelle Regioni a statuto speciale”.
  In ogni caso, il rinvio dell’art. 1 della L.r. 48 del 1991 all’art. 32 della legge 142 del 1990 sarebbe di tipo dinamico con conseguente immediata applicabilità nell’ordinamento regionale siciliano della norma modificata.
  Ciò posto, e tenuto conto che la contrazione del mutuo con la Cassa DD.PP. era stata già prevista in sede di approvazione del bilancio per il 1999, sarebbe stata competente la G.M. in ordine all’adozione della delibera in questione.
  2) Violazione e falsa applicazione della circolare n. 1207 del 1996 della Cassa Depositi e Prestiti.
  Il punto 3 della citata circolare precisa che, a seguito della predetta modifica dell’art. 32 della legge n. 142 del 1990 la competenza in ordine all’assunzione di mutui spetta al Consiglio solo per quelli non previsti in atti fondamentali di tale Organo, sicché “spetta alla Giunta... l‘approvazione delle delibere di assunzione o devoluzione di mutui già previsti in atti fondamentali del Consiglio”.
  Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, per il Co.re.co. intimato, chiedendo con memoria del 5 aprile 2001 il rigetto del ricorso in quanto infondato, vinte le spese.  
  Con ordinanza n. 262 del 2000 è stata rigettata, per la ritenuta insussistenza del danno grave ed irreparabile, la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato (accolta, peraltro, in appello, con ordinanza n. 145 del 23 marzo 2000 del Consiglio di Giustizia Amministrativa).
  Alla pubblica udienza del 26 aprile 2001, uditi i difensori delle parti, che si sono riportati alle suesposte conclusioni, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
  Il ricorso è fondato.
  Con il primo motivo di ricorso lamenta il Comune ricorrente che il Co.re.co., con l’atto impugnato, ha erroneamente ritenuto non applicabile nel territorio della Regione Siciliana la norma di cui all’art. 32, lett. i), della legge n. 142 del 1990, come modificato dall’art. 1, comma 89, della legge n. 549 del 1995.
  L’assunto è fondato.
  L’art. 32, lett. i), della legge n. 142 del 1990 è stato modificato dall’art. 1, comma 89, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, complesso testo legislativo recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, che, per la sua rilevanza economico-finanziaria ed incidendo pertanto sulla finanza pubblica nel suo complesso, trova diretta applicazione anche nel territorio della Regione siciliana, senza che sia necessario un formale atto di recepimento della stessa.
  Non va trascurato, inoltre, che l’art. 1 della legge regionale n. 48 del 1991 (di recepimento, con modifiche, della legge 142/1990, sulle autonomie locali) stabilisce che “le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate dalle norme della legge 8 giugno 1990, n. 142, contenute negli articoli: (…) e) 22; 23; 24; 25; 26; 27, commi 1, 2, e 3; 31, commi 1, 2, 3 e 7; 32; 33; 34, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 35; 36, commi 1, 2, 3 e 7; 37,”.
  Ora, tale rinvio non può non ritenersi, come fondatamente dedotto in ricorso, “dinamico”, riferentesi cioè non al testo delle norme richiamate quale esistente al momento dell’emanazione della legge regionale di recepimento ma a quello via via vigente a seguito di eventuali riforme che non ne mutino il contenuto fondamentale.
  Considerato che la riforma in parola ha solo modificato la competenza degli organi interni all’ente locale, anche sotto questo profilo va quindi ritenuto che l’art. 32, lett. i), della legge n. 142 del 1990, come modificato dall’art. 1, comma 89, della legge n. 549 del 1995, fosse vigente nel territorio della Regione Siciliana alla data di adozione della delibera comunale per cui è causa.
  Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento tutorio impugnato.
  Si ravvisano giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
  Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione seconda, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nella stessa epigrafe indicato.--------
  Compensa le spese di giudizio tra le parti.--------------------
  Ordina che la presenta sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.-------------------------------------------------------------
  Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 26 aprile 2001, con l’intervento dei sigg. magistrati:
- Calogero Adamo, presidente;
- Nicolò Monteleone, consigliere;
- Michele Corradino, referendario, estensore.
Presidente ___________________________
Estensore ___________________________
Segretario ___________________________
Depositata in Segreteria addì 28 dicembre 2001
Il Segretario R. Leanza

A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE


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