Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

lunedì 30 marzo 2015

LUCIDO VINCENZO PIZZIMENTI MARIA RICORSO 2006 AL TAR SENTENZA 2011

N. 00611/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01652/2007 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2007, proposto da: 
Lucido Vincenzo e Pizzimenti Maria, rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. Sergio Agrifoglio Sergio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palermo, Via Brunetto Latini, 34; 
contro
il Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; 
per l'annullamento
“della nota prot. n. 5943 del 24 maggio 2007 del III^ Settore e del I^ servizio di urbanistica ed edilizia privata del Comune di Isola delle Femmine, con la quale il Responsabile del I^ servizio e del III^ settore del Comune di Isola delle Femmine hanno rigettato la domanda di concessione edilizia presentata dai ricorrenti, nonché ove occorra, delle prescrizioni dell’U.T.C. del 20 febbraio 2006 condivise dalla C.E.C. nella seduta dell’8 settembre 2006”;
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1576/2007;
Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 129/2007;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il referendario Maria Cappellano;
Udito alla pubblica udienza del 11 marzo 2011 il difensore di parte ricorrente, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO
A. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato i ricorrenti espongono:
di essere proprietari di un terreno sito nel centro urbano del comune di Isola delle Femmine, delimitato dalle due vie principali, ricadente in zona B del vigente strumento urbanistico, da tempo completamente urbanizzata, in quanto servita, tra l’altro, dalla rete idrica, fognante, elettrica e telefonica, come da perizia giurata allegata;
- di avere presentato un'istanza di concessione edilizia in data 15.11.2006, per la realizzazione sul predetto terreno di un edificio di civile abitazione nel rispetto della densità fondiaria prevista per la zona B1;
- il Comune intimato, con il provvedimento impugnato, ha respinto l’istanza di concessione edilizia, sulla scorta del parere negativo formulato dalla Commissione edilizia comunale, a sua volta formato sulla base di altro parere espresso per un’area limitrofa, nonché in adesione alla relazione dell’Ufficio Tecnico comunale.
All'atto impugnato sono mosse le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione art. 32 l. n. 1150/1942 e s.m.i.
Il provvedimento impugnato è illegittimo, in quanto basato non già sulla difformità del progetto rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie del Comune, bensì per difformità con il parere espresso dall’ufficio tecnico comunale dell’ente, fatto proprio dalla commissione edilizia comunale.
2) Violazione e falsa applicazione art. 32 l. n. 1150/1942 e s.m.i.
Il provvedimento impugnato è illegittimo, in quanto costituisce principio consolidato che, in caso di LOTTO intercluso e/o in zona totalmente urbanizzata, la concessione edilizia non può essere subordinata alla previa adozione dello strumento urbanistico attuativo.
3) Violazione e falsa applicazione art. 32 l. n. 1150/1942 e s.m.i.
Il provvedimento impugnato è illegittimo, in quanto fondato per relationem su un parere della CEC emesso per altra area limitrofa.
B. – Il Comune di Isola delle Femmine, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
C. – Con ordinanza n. 1576 del 05.09.2007 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.
D. – Con ordinanza presidenziale n. 129 del 20.09.2007 è stato ordinato al Comune di Isola delle Femmine di depositare presso la Segreteria di questo Tribunale “la certificazione, a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale, circa lo stato di urbanizzazione in atto della zona in cui ricade l’area dei ricorrenti per cui è causa”.
E. – Alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2011 il difensore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse, depositando apposita istanza dei ricorrenti; quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
A. – Il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente giudizio, formalmente dichiarata dalla difesa di parte ricorrente, e documentata tramite istanza sottoscritta dai ricorrenti medesimi depositata all’udienza di discussione del merito.
Atteso, pertanto, il tenore della dichiarazione prodotta, ritiene doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
B. – Nulla è da statuirsi per le spese, atteso che il Comune di Isola delle Femmine non si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Adamo, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere
Maria Cappellano, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE



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