N. 00611/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01652/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione
Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2007, proposto
da:
Lucido Vincenzo e Pizzimenti Maria, rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. Sergio Agrifoglio Sergio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palermo, Via Brunetto Latini, 34;
Lucido Vincenzo e Pizzimenti Maria, rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. Sergio Agrifoglio Sergio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palermo, Via Brunetto Latini, 34;
contro
il Comune di Isola delle Femmine,
in persona del Sindaco pro
tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
“della nota prot. n. 5943 del 24 maggio 2007 del III^ Settore e
del I^ servizio di urbanistica ed edilizia privata del Comune di Isola delle Femmine,
con la quale il Responsabile del I^ servizio e del III^ settore del Comune di Isola delle Femmine hanno rigettato la domanda di
concessione edilizia presentata dai ricorrenti, nonché ove occorra, delle
prescrizioni dell’U.T.C. del 20 febbraio 2006 condivise dalla C.E.C. nella
seduta dell’8 settembre 2006”;
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1576/2007;
Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 129/2007;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il referendario Maria Cappellano;
Udito alla pubblica udienza del 11 marzo 2011 il difensore di
parte ricorrente, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato i ricorrenti
espongono:
di essere proprietari di un terreno sito nel centro urbano del
comune di Isola delle Femmine,
delimitato dalle due vie principali, ricadente in zona B del vigente strumento
urbanistico, da tempo completamente urbanizzata, in quanto servita, tra
l’altro, dalla rete idrica, fognante, elettrica e telefonica, come da perizia
giurata allegata;
- di avere presentato un'istanza di concessione edilizia in data
15.11.2006, per la realizzazione sul predetto terreno di un edificio di civile
abitazione nel rispetto della densità fondiaria prevista per la zona B1;
- il Comune intimato, con il provvedimento impugnato, ha respinto
l’istanza di concessione edilizia, sulla scorta del parere negativo formulato
dalla Commissione edilizia comunale, a sua volta formato sulla base di altro
parere espresso per un’area limitrofa, nonché in adesione alla relazione
dell’Ufficio Tecnico comunale.
All'atto impugnato sono mosse le seguenti censure:
1) Violazione e
falsa applicazione art. 32 l. n. 1150/1942 e s.m.i.
Il provvedimento impugnato è illegittimo, in quanto basato non già
sulla difformità del progetto rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie
del Comune, bensì per difformità con il parere espresso dall’ufficio tecnico
comunale dell’ente, fatto proprio dalla commissione edilizia comunale.
2) Violazione e
falsa applicazione art. 32 l. n. 1150/1942 e s.m.i.
Il provvedimento impugnato è illegittimo, in quanto costituisce
principio consolidato che, in caso di LOTTO intercluso
e/o in zona totalmente urbanizzata, la concessione edilizia non può essere
subordinata alla previa adozione dello strumento urbanistico attuativo.
3) Violazione e
falsa applicazione art. 32 l. n. 1150/1942 e s.m.i.
Il provvedimento impugnato è illegittimo, in quanto fondato per relationem su un parere della CEC emesso per
altra area limitrofa.
B. – Il Comune di Isola delle Femmine,
pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
C. – Con ordinanza n. 1576 del 05.09.2007 è stata respinta la
domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.
D. – Con ordinanza presidenziale n. 129 del 20.09.2007 è stato
ordinato al Comune di Isola delle Femmine di depositare presso la Segreteria di
questo Tribunale “la certificazione, a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale,
circa lo stato di urbanizzazione in atto della zona in cui ricade l’area dei
ricorrenti per cui è causa”.
E. – Alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2011 il difensore
di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di
interesse, depositando apposita istanza dei ricorrenti; quindi il ricorso è
stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
A. – Il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di
interesse alla decisione del presente giudizio, formalmente dichiarata dalla
difesa di parte ricorrente, e documentata tramite istanza sottoscritta dai
ricorrenti medesimi depositata all’udienza di discussione del merito.
Atteso, pertanto, il tenore della dichiarazione prodotta, ritiene
doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse.
B. – Nulla è da statuirsi per le spese, atteso che il Comune di Isola delle Femmine non si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione
Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11
marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Adamo, Presidente
Federica Cabrini,
Consigliere
Maria Cappellano,
Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)
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