N.
00091/2014 REG.PROV.CAU.
N.
01359/2013
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione
Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2013, proposto da
Cosimo Pagano e Pietro Cutino, in proprio e nella qualità di legali
rappresentanti e, solo il sig. Pagano, anche nella qualità di liquidatore della
ditta Romeo s.n.c., rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Rappa, con
domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Palermo, via Sferracavallo
N.146/A;
contro
il Comune di Isola delle Femmine,
rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Fiasconaro, con domicilio eletto
presso lo studio dello stesso in Palermo, via delle Alpi N.52
l’ Uff. Tecnico III Sett. Urb.Ed Ed. Priv. del Comune di Isola delle F.;
l’ Uff. Tecnico III Sett. Urb.Ed Ed. Priv. del Comune di Isola delle F.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione n. 39 del 9/5/2013, con la quale il Comune
di Isola delle Femmine ha determinato e RICHIESTO alla
ricorrente società il pagamento della somma di euro 30.728,85, asseritamente
dovuta per oneri di urbanizzazione, interessi e sanzioni relativi alla
concessione edilizia n. 9/90 del 28/9/1990;
- nonchè, di ogni altro atto e/o provvedimento comunque allegato,
connesso, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1689 del 18.9.2013;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 il
dott. Filippo Giamportone e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare i
motivi di censura appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni
iuris, per cui va accolta la domanda cautelare;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono
compensarsi in considerazione della particolarità della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione
Seconda) accoglie la domanda cautelare di cui in epigrafe.
Fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica
del 7 novembre 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22
gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone,
Presidente, Estensore
Carlo Modica de Mohac,
Consigliere
Roberto Valenti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)
N. 02978/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01359/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione
Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2013, proposto da
Cosimo Pagano e Pietro Cutino, in proprio e nella qualità di legali
rappresentanti e, solo il sig. Pagano, nella qualità di liquidatore della ditta
Edil Romeo s.n.c., rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Rappa, con
domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, Via Sferracavallo N.146/A;
contro
- il Comune di Isola delle Femmine,
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio
Fiasconaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, Via delle
Alpi N.52;
- l’Uff. Tecnico III Sett. UTC, Servizio Urban. ed Ed. Priv. dello stesso Comune, non costituito in giudizio;
- l’Uff. Tecnico III Sett. UTC, Servizio Urban. ed Ed. Priv. dello stesso Comune, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 39 del 9/5/2013, con la quale il Comune
di Isola delle Femmine ha determinato e richiesto ai
ricorrenti il pagamento della somma di euro 30.728,85, asseritamente dovuta per
oneri di urbanizzazione, interessi e sanzioni relativi alla concessione
edilizia n. 9/90 del 28/9/1990;
- nonchè, di ogni altro atto e/o provvedimento comunque allegato,
connesso, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le ordinanze collegiali nn. 1689/2013 e 91/2014;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2014 il dott.
Filippo Giamportone e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 4.7.2013 e depositato l’8 successivo, i
ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli
effetti, il provvedimento in epigrafe specificato, con il quale il Comune di Isola delle Femmine ha determinato e richiesto loro il
pagamento della somma di euro 30.728,85, dovuta per oneri di urbanizzazione,
interessi e sanzioni relativi alla concessione edilizia n. 9/90 del 28/9/1990.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 2946 c.c.;
2) Eccesso di potere per contraddittorietà;
3) Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione sotto il
profilo della omessa indicazione dell’interesse pubblico e omessa comparazione
del sacrificio imposto all’interesse privato. Conclusivamente, i ricorrenti
hanno chiesto, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato
con vittoria delle spese.
Per resistere all’impugnativa si è costituto in giudizio il Comune
intimato, chiedendone con memoria il rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza collegiale n. 1689 del 18.9.13 sono stati disposti
incombenti istruttori;
Con successiva ordinanza collegiale n. 91 del 24.1.2014 la domanda
cautelare è stata accolta.
Il ricorso è fondato sotto l’assorbente censura, prospettata dai
ricorrenti con il primo mezzo di gravame, di avvenuta prescrizione del credito
vantato dal Comune a titolo di oneri concessori.
Al riguardo, va rilevato che per i crediti di che trattasi la
giurisprudenza consolidata ha infatti riconosciuto che in materia di oneri di
urbanizzazione e dei contributi commisurati al costo di costruzione, in assenza
di diversa disposizione normativa, il termine prescrizionale è quello ordinario
decennale (ex multis cfr. di recente, T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 11
giugno 2014 n.1493, 11 febbraio 2014 n. 412 e 16 ottobre 2014 2013 n. 1888;
T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 14 gennaio 2011 , n. 152). Il "dies a
quo" , come rimarcato dalla parte ricorrente, decorre dal rilascio della
concessione edilizia, e, quindi, da un momento in cui sono esattamente noti
tutti gli elementi utili alla determinazione dell'entità del contributo.
Nel caso in esame risulta che a seguito della nota dell’8.7.2000
(prot. n. 7933), con cui il sig. Pagano rappresentava al Comune di voler
effettuare il pagamento degli oneri di urbanizzazione scomputati, attesa
l’impossibilità della cessione in sui favore delle aree urbanizzate, detto
Comune non ha posto in essere alcun idoneo atto interruttivo della prescrizione
del diritto. Alla data della notifica dell’atto impugnato (13.5.2013) il
diritto di credito vantato dal Comune di Isola delle Femmine si è estinto per decorso del termine
prescrizionale decennale, come correttamente eccepito dalla parte ricorrente.
Né, di contro, rileva, contrariamente all’assunto del Comune
resistente, la circostanza che i ricorrenti con lettera del 6.10.2010 hanno
chiesto al Comune medesimo se fossero rimasti debitori in ordine al pagamento
degli oneri concessori relativamente alla concessione edilizia n. 9/1990,
manifestando con ciò un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 2944 c.c.
In proposito, è sufficiente rilevare che la menzionata lettera,
tenuto conto del carattere interlocutorio ed ipotetico, non può avere il valore
attribuito dal Comune, stante che il riconoscimento del diritto idoneo ad
interrompere il corso della prescrizione può essere anche tacito e non formalizzato,
ma esso deve essere chiaro, inequivoco ed incompatibile con la volontà di
disconoscere la pretesa del creditore (cfr. Cass. 31.10.2014n n. 23288 e
15.12.1982, n. 6909).
Né, infine, può avere rilevanza, ai fini interruttivi, la nota n.
11961 del 13.10.2008, menzionata nel provvedimento impugnato, con cui il Comune
comunicava ai ricorrenti l’importo dovuto per gli oneri di urbanizzazione.
Infatti, di tale nota i ricorrenti assumono di non avere mai avuto
conoscenza; né il Comune è stato in grado di fornire prova contraria.
Sul punto va rilevato che con ordinanza collegiale istruttoria n.
1689/2013 questo Decidente ha chiesto appositi chiarimenti al Comune
resistente, il quale, in esecuzione di detta ordinanza, ha depositato agli atti
causa la nota n. 13695 del 10.10.2013, rappresentando che nel relativo
fascicolo edilizio non è stata rinvenuta la nota n. 11961/2008 e che non si
evince la modalità della sua notifica.
In conclusione, il ricorso, assorbito quant’altro, risulta fondato
e va quindi accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
Considerato, poi, i possibili riflessi sul piano della
responsabilità amministrativa ed erariale, ritiene il Collegio di dover
disporre la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale della
Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Isola delle Femmine al pagamento, in favore dei
ricorrenti, delle spese di lite che liquida in complessivi €.1500,00
(millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa dalla
Segreteria alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di
competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7
novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone,
Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Primo
Referendario
Sebastiano Zafarana,
Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA
DELLE FEMMINE
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