Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

domenica 29 marzo 2015

EDIL ROMEO RICORSO AL TAR 1359 2013 SENTENZA 2014 ONERI URBANIZZAZIONE LICENZA EDILIZIA N 9 28 SETTEMBRE 1990

N. 00091/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01359/2013 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2013, proposto da Cosimo Pagano e Pietro Cutino, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti e, solo il sig. Pagano, anche nella qualità di liquidatore della ditta Romeo s.n.c., rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Rappa, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Palermo, via Sferracavallo N.146/A;


contro
il Comune di Isola delle Femmine, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Fiasconaro, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Palermo, via delle Alpi N.52
l’ Uff. Tecnico III Sett. Urb.Ed Ed. Priv. del Comune di Isola delle F.; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione n. 39 del 9/5/2013, con la quale il Comune di Isola delle Femmine ha determinato e RICHIESTO alla ricorrente società il pagamento della somma di euro 30.728,85, asseritamente dovuta per oneri di urbanizzazione, interessi e sanzioni relativi alla concessione edilizia n. 9/90 del 28/9/1990;
- nonchè, di ogni altro atto e/o provvedimento comunque allegato, connesso, consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1689 del 18.9.2013;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 il dott. Filippo Giamportone e uditi per le parti i difensori come da verbale;


Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare i motivi di censura appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, per cui va accolta la domanda cautelare;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono compensarsi in considerazione della particolarità della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare di cui in epigrafe.
Fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 novembre 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente, Estensore
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Roberto Valenti, Consigliere



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


N. 02978/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01359/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2013, proposto da Cosimo Pagano e Pietro Cutino, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti e, solo il sig. Pagano, nella qualità di liquidatore della ditta Edil Romeo s.n.c., rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Rappa, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, Via Sferracavallo N.146/A; 
contro
- il Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Fiasconaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, Via delle Alpi N.52;
- l’Uff. Tecnico III Sett. UTC, Servizio Urban. ed Ed. Priv. dello stesso Comune, non costituito in giudizio; 
per l'annullamento
- della determinazione n. 39 del 9/5/2013, con la quale il Comune di Isola delle Femmine ha determinato e richiesto ai ricorrenti il pagamento della somma di euro 30.728,85, asseritamente dovuta per oneri di urbanizzazione, interessi e sanzioni relativi alla concessione edilizia n. 9/90 del 28/9/1990;
- nonchè, di ogni altro atto e/o provvedimento comunque allegato, connesso, consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le ordinanze collegiali nn. 1689/2013 e 91/2014;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2014 il dott. Filippo Giamportone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 4.7.2013 e depositato l’8 successivo, i ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento in epigrafe specificato, con il quale il Comune di Isola delle Femmine ha determinato e richiesto loro il pagamento della somma di euro 30.728,85, dovuta per oneri di urbanizzazione, interessi e sanzioni relativi alla concessione edilizia n. 9/90 del 28/9/1990.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 2946 c.c.;
2) Eccesso di potere per contraddittorietà;
3) Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione sotto il profilo della omessa indicazione dell’interesse pubblico e omessa comparazione del sacrificio imposto all’interesse privato. Conclusivamente, i ricorrenti hanno chiesto, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato con vittoria delle spese.
Per resistere all’impugnativa si è costituto in giudizio il Comune intimato, chiedendone con memoria il rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza collegiale n. 1689 del 18.9.13 sono stati disposti incombenti istruttori;
Con successiva ordinanza collegiale n. 91 del 24.1.2014 la domanda cautelare è stata accolta.
Il ricorso è fondato sotto l’assorbente censura, prospettata dai ricorrenti con il primo mezzo di gravame, di avvenuta prescrizione del credito vantato dal Comune a titolo di oneri concessori.
Al riguardo, va rilevato che per i crediti di che trattasi la giurisprudenza consolidata ha infatti riconosciuto che in materia di oneri di urbanizzazione e dei contributi commisurati al costo di costruzione, in assenza di diversa disposizione normativa, il termine prescrizionale è quello ordinario decennale (ex multis cfr. di recente, T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 11 giugno 2014 n.1493, 11 febbraio 2014 n. 412 e 16 ottobre 2014 2013 n. 1888; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 14 gennaio 2011 , n. 152). Il "dies a quo" , come rimarcato dalla parte ricorrente, decorre dal rilascio della concessione edilizia, e, quindi, da un momento in cui sono esattamente noti tutti gli elementi utili alla determinazione dell'entità del contributo.
Nel caso in esame risulta che a seguito della nota dell’8.7.2000 (prot. n. 7933), con cui il sig. Pagano rappresentava al Comune di voler effettuare il pagamento degli oneri di urbanizzazione scomputati, attesa l’impossibilità della cessione in sui favore delle aree urbanizzate, detto Comune non ha posto in essere alcun idoneo atto interruttivo della prescrizione del diritto. Alla data della notifica dell’atto impugnato (13.5.2013) il diritto di credito vantato dal Comune di Isola delle Femmine si è estinto per decorso del termine prescrizionale decennale, come correttamente eccepito dalla parte ricorrente.
Né, di contro, rileva, contrariamente all’assunto del Comune resistente, la circostanza che i ricorrenti con lettera del 6.10.2010 hanno chiesto al Comune medesimo se fossero rimasti debitori in ordine al pagamento degli oneri concessori relativamente alla concessione edilizia n. 9/1990, manifestando con ciò un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 2944 c.c.
In proposito, è sufficiente rilevare che la menzionata lettera, tenuto conto del carattere interlocutorio ed ipotetico, non può avere il valore attribuito dal Comune, stante che il riconoscimento del diritto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione può essere anche tacito e non formalizzato, ma esso deve essere chiaro, inequivoco ed incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (cfr. Cass. 31.10.2014n n. 23288 e 15.12.1982, n. 6909).
Né, infine, può avere rilevanza, ai fini interruttivi, la nota n. 11961 del 13.10.2008, menzionata nel provvedimento impugnato, con cui il Comune comunicava ai ricorrenti l’importo dovuto per gli oneri di urbanizzazione.
Infatti, di tale nota i ricorrenti assumono di non avere mai avuto conoscenza; né il Comune è stato in grado di fornire prova contraria.
Sul punto va rilevato che con ordinanza collegiale istruttoria n. 1689/2013 questo Decidente ha chiesto appositi chiarimenti al Comune resistente, il quale, in esecuzione di detta ordinanza, ha depositato agli atti causa la nota n. 13695 del 10.10.2013, rappresentando che nel relativo fascicolo edilizio non è stata rinvenuta la nota n. 11961/2008 e che non si evince la modalità della sua notifica.
In conclusione, il ricorso, assorbito quant’altro, risulta fondato e va quindi accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Considerato, poi, i possibili riflessi sul piano della responsabilità amministrativa ed erariale, ritiene il Collegio di dover disporre la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Isola delle Femmine al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che liquida in complessivi €.1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa dalla Segreteria alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Primo Referendario
Sebastiano Zafarana, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE

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