Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

lunedì 30 marzo 2015

STASSI STABILIMENTO BALNEARE RICORSO AL TAR

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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, Sezione Prima, adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:
N. 1884 Reg.Ord.
N. 4416 Reg.Ric.
Anno 2004


- SALVATORE VENEZIANO - Presidente f.f.
- COSIMO DI PAOLA - Consigliere,est.
- NICOLA MAISANO - Referendario
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che è stato impugnato - in via giurisdizionale - con ricorso n. 4416/2004 sezione I, proposto da: Stassi Cesare rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Lupo ,elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Amendola n.43 presso lo studio dell’Avv.to T. Raimondo,
C O N T R O
- il Comune di Isola delle Femmine, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.to Santo Zanghì, presso il cui studio in Palermo, Via Dello Spezio n. 41 è elettivamente domiciliato;
- la Capitaneria di Porto di Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
- l’assessorato Regionale Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore,
entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
PER L’ANNULLAMENTO
- del provvedimento emesso dal Comune intimato comunicato al ricorrente con lettera il giorno 17 maggio 2004, con il quale è stata negata l’autorizzazione edilizia al montaggio di uno stabilimento balneare nel lido del comune di Isola delle Femmine.
VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;
  VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
  VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Avv.to S. Zanghì per il Comune di Isola delle Femmine e dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate;
  UDITO il relatore, Consigliere Dott. Cosimo Di Paola;
e udito altresì l’Avv.to F. Lupo per il ricorrente, l’Avv.to S. Zanghì per il Comune intimato e l’Avv.to dello Stato R. Di Maggio per le parti intimate;
  VISTA la documentazione tutta in atti;
  VISTO l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
  ATTESO che la stagione balneare è conclusa;
  RITENUTO che, indipendentemente da ogni sommaria valutazione circa una ragionevole previsione sull’esito del ricorso avuto riguardo ai profili di censura dedotti, non sussiste comunque, allo stato, l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile, per cui va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, respinge la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Palermo, 24 settembre 2004
- SALVATORE VENEZIANO    - Presidente f.f.,
- COSIMO DI PAOLA       - Consigliere, Estensore
- ANGELO PIRRONE       - Segretario
Depositata in Segreteria il 27 settembre 2004
Il Segretario
Angelo Pirrone

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REPUBBLICA ITALIANA
N. 1655-05 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N. 4416 Reg. Gen.
ANNO 2004
sul ricorso n.4416/2004 proposto dal signor STASSI Cesare, rappresentato e difeso dall’avvocato Franco Lupo, presso il cui studio in Palermo, piazza Amendola n. 43, è elettivamente domiciliato;
contro
- il Comune di Isola delle Femmine, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Santi Zanghì, presso il cui studio in Palermo, via dello Spezio n. 41 è selettivamente domiciliato;
e nei confronti di
- la Capitaneria di Porto di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, in persona dell’Assessore pro tempore;
entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;
per l'annullamento, previa sospensione
- del provvedimento prot. n. 5690/CC del 17.05.2004 di diniego di autorizzazione edilizia al montaggio di uno stabilimento balneare;
- di ogni altro provvedimento antecedente e successivo al predetto, comunque connesso o consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avvocato S. Zanghì per il Comune di Isola delle Femmine e dell’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni controinteressate;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 11.07.2005 il Referendario Agnese Anna Barone;
Uditi l’avvocato Zanghì per l’amministrazione comunale e l’Avvocato dello Stato L. La Rocca;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 20.07.2004 e depositato il 11.08.2004, il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare il ricorrente, già titolare della concessione demaniale per l’installazione di uno stabilimento balneare su pedana, lamenta l’illegittimità del diniego di autorizzazione edilizia da parte del comune, in quanto tardivo rispetto alla fase procedimentale di rilascio della concessione demaniale, nella quale il comune - al riguardo interpellato - aveva l’obbligo di far pervenire l’eventuale parere contrario.
Il Comune di Isola delle Femmine si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza delle censure sollevate da parte ricorrente e concludendo per la reiezione del gravame.
L’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e la Capitaneria di Porto di sono costituite in giudizio, depositando atti relativi al procedimento di rilascio della concessione demaniale.
Con ordinanza n. 1884 del 24.09.2004 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 11.07.2005, l’avvocato F. Lupo ha depositato, tramite l’avvocato S. Zanghì, un atto contenente la declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio l’amministrazione comunale ha riformato in maniera satisfattoria per il ricorrente il provvedimento impugnato. Sul punto, nulla ha osservato l’avvocato dello Stato, ed il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
  Il Collegio prende atto dell’avvenuta riforma satisfattoria del provvedimento impugnato e della conseguente cessazione della materia del contendere, espressamente dichiarata dal procuratore del ricorrente.
   Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.-----------------
Spese compensate.------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.------------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo, addì 11 luglio 2005, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:--------------------
- Giorgio Giallombardo, Presidente;
- Fabio Taormina,      Referendario;
- Agnese Anna Barone,    Referendario, estensore;
Angelo Pirrone, Segretario.
Depositata in Segreteria il 28/09/2005
   Il Segretario
I.B.

A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE



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