REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia, Sez. II^, ha pronunziato la seguente |
N. 1364 R.Sent.
N. 4451 R.Gen.
ANNO
1994
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SENTENZA
sul
ricorso n. 4451/1994 R.G., proposto da CONIGLIO Simone, rappresentato e difeso
dall'Avv. Caterina Giunta, presso il cui studio in Palermo, via M.se di
Villabianca, n. 111, è elettivamente domiciliato,
contro
il
Comune di Isola delle Femmine,
in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio,
e nei confronti
- di
Tricoli Antonino, non costituitosi in giudizio,
per l'annullamento, previa sospensione,
-
della deliberazione n. 212 del 25 maggio 1994 della Giunta municipale di Isola delle Femmine,
avente per oggetto: “D.P.R. 03.08.1990 n. 333 - Attribuzione livello economico
-”, nella parte relativa alla graduatoria della 6^ qualifica funzionale;
-
della graduatoria formulata dal Segretario Comunale e dall’Ufficio Personale,
nonché dei prospetti di valutazione dei titoli, non allegati alla delibera,
relativamente alla 6^ q.f.;
- di
ogni e qualsiasi atto comunque connesso e/o conseguenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la sentenza interlocutoria n. 656/2000, e visti i relativi
adempimenti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. Calogero Ferlisi;
Udito, alla pubblica udienza del 27 aprile 2001, l'Avv. C. Giunta
per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
1. Col ricorso in esame, ritualmente
notificato e depositato, il Sig. Coniglio Simone espone:
A) “Con delibera n. 55 del 20/6/1992 il Consiglio Comunale di Isola delle Femmine approvava i criteri, - concordati con
le OO.SS. - per la selezione ai fini dell'assegnazione del livello economico
differenziato (L.E.D.), prevedendo che il servizio prestato dai dipendenti di
VI^ qualifica funzionale sarebbe stato valutato punti 2 per ogni anno e punti
0.16 per ogni mese di servizio prestato nella stessa qualifica funzionale e
punto 1 per ogni anno e p. 0,083 per ogni mese di servizio prestato nella qualifica
inferiore, intendendosi per qualifica inferiore sia la 5^ che la 4^ qualifica
funzionale”;
B) “con la delibera impugnata la Giunta Municipale approvava le
graduatorie proposte dal Segretario Comunale e dall’Ufficio Personale, tra cui
la graduatoria per l'attribuzione del L.E.D. alla 6^ qualifica funzionale
(All.4 alla delibera)”.
“In tale graduatoria al ricorrente venivano attribuiti per la
valutazione dei TITOLI DI servizio
p. 33,110 per l'anno 1990; p.33,590 per l'anno 1991; p. 35,590 per l'anno 1992
e p.37,590 per l'anno 1993 e, pertanto, veniva collocato al 6° posto della
graduatoria, rimanendo così escluso del beneficio del L.E.D., in quanto il
livello economico differenziato per tale qualifica funzionale veniva attribuito
soltanto a 5 dipendenti, nel rispetto del limite massimo del contingente annuo
determinato secondo le disposizioni vigenti”;
C) “il ricorrente non aveva notificata la suddetta delibera, ma ne
aveva notizia casualmente in data 10.06.1994, per cui si affrettava - ritenendo
errato il conteggio del servizio a lui attribuito - ad inviare un esposto al
CO.RE.CO.; tale atto però arrivava all'organo di controllo tardivamente, cioè
dopo la pronuncia di approvazione dell'atto. Si ha notizia, però, che il
Presidente del CO.RE.CO. abbia richiesto al Sindaco l’eventuale riesame dei
conteggi”.
2. In punto di diritto il ricorso è affidato
ai seguenti motivi:
I°) Eccesso di potere per carenza di motivazione e per mancanza
delle singole schede in allegato alla delibera.
Nella delibera impugnata mancano, non solo i criteri applicati
dall'Ufficio Personale, ma anche le schede contenenti i singoli conteggi;
pertanto, il ricorrente non é stato posto assolutamente nella possibilità di
sconoscere l’iter logico seguito dall'Amministrazione Comunale per determinare
il punteggio relativo al servizio prestato da lui e dagli altri dipendenti. La
mancanza di qualsiasi motivazione in ordine al punteggio attribuito rende, pertanto,
illegittimo sotto tale profilo i provvedimenti impugnati.
II°) Eccesso di potere per errore nei presupposti.
Il ricorrente è stato assunto in data 14 luglio 1967 con la
qualifica di II applicato (IV qualifica funzionale), successivamente è stato
inquadrato nella VI^ qualifica funzionale con il profilo professionale di
“Addetto ai lavori Demografici ed Elettorali” con decorrenza 1 ottobre 1978;
sicché, in base ai punteggi stabiliti nell'accordo, allo stesso spettava il
seguente punteggio:
Servizio IV qualifica, 14.4.1967/30.09.1978 = anni il + 6 mesi =
p.11.498;
Servizio VI qualifica, 1.10.1978/1.10.1990 = anni 12 = p.24.000;
in totale pp. 35.498, anzicché pp. 33.110 e doveva essere
collocato al 5° posto (precedendo il sig. Tricoli Antonino che aveva il
punteggio di pp. 34.162) venendo in tal modo a godere del livello economico
differenziato.
Tale collocazione per l'anno 1990 avrebbe modificato il punteggio
degli anni successivi.
Rileva infine il ricorrente “... che non è possibile ...
contestare gli eventuali errori nei conteggi dell'Amministrazione Comunale, ma
è di palese evidenza - così come chiaramente evidenziato dall'elementare
conteggio precedente - che l'Ufficio Personale è incorso in errore.
3. L'Amministrazione, ritualmente intimata,
non si è costituita in giudizio.
4. Con ordinanza collegiale n. 1924/1994 è
stata respinta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Acquisizioni istruttorie sono state disposte con sentenza n. 656
del 27.4.2000, eseguita dall’Amministrazione onerata in data 10.7.2000.
Alla pubblica udienza del 27 aprile 2001, presente il difensore
del ricorrente - che si è riportato agli scritti difensivi insistendo nelle
relative conclusioni - la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Col ricorso in esame il ricorrente assume
di avere diritto alla valutazione, ai fini dell’attribuzione del LED:
- di anni 11 e mesi 6 (pp. 11,498) per il servizio svolto con la
IV qualifica;
- di anni 12 (pp. 24,00) per il servizio svolto con la VI
qualifica nella quale sarebbe stato inquadrato con decorrenza 1.10.1978.
Viceversa, l’Amministrazione gli avrebbe illegittimamente
riconosciuto:
- anni 13 e mesi 10 (pp. 13,830) per servizio svolto con la IV
qualifica;
- anni 9 e mesi 8 (pp. 19,280) per il servizio svolto con la VI
qualifica.
2. L’assunto del ricorrente non può essere
condiviso.
Ed invero, dalla documentazione versata in atti dal Comune a
seguito dell’istruttoria di cui in narrativa (come anche dalla documentazione
versata dallo stesso ricorrente nella Camera di consiglio del 16.9.1994),
risulta che alla data
dell’1.10.1978, indicata dal medesimo ricorrente, questi era inquadrato nel V
livello del D.P.R. 191/1979
(v. certif. del 9.8.1994), sicché il servizio prestato in forza di tale
inquadramento non poteva considerarsi svolto nel VI livello (ossia, nel livello
corrispondente alla qualifica posseduta dall’interessato all’atto del
procedimento di attribuzione del LED).
Il ricorrente, di contro, è stato formalmente inquadrato nel 6°
livello ex D.P.R. n. 810/1980 a decorrere dall’1.2.1981”, onde solo da tale
data il servizio poteva essere valutato col punteggio richiesto col ricorso in
esame.
Né rileva la generica asserzione dell’Ufficio personale (di cui
alla nota 7.4.1994 prot. n. 4205) secondo cui “il 5° livello del D.P.R. 191/79
corrisponde all’attuale 6°”, in quanto la corrispondenza tra i vari livelli, ai
fini di che trattasi, andava accertata in termini formali e non certo secondo
estemporanee comparazioni tra le posizioni di lavoro contemplate nelle varie
fonti succedutesi nel tempo; e come esattamente osservato dal Segretario
comunale nel prospetto redatto il 6.5.1994 (con cui sostanzialmente viene
respinta la proposta dell’Ufficio personale) “il servizio nella qualifica
posseduta va considerato a decorrere dall’1.2.1981”, ossia dalla data di
formale attribuzione, all’odierno ricorrente, del 6° Livello ex D.P.R. n.
810/1980.
3. Il ricorso, pertanto, dev'essere respinto
siccome privo di giuridico fondamento.
Nulla è a statuirsi per le spese stante la mancata costituzione in
giudizio della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione
Seconda, rigetta il ricorso in epigrafe.---------------------------------
Nulla per le
spese.---------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.--------------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 27 aprile
2001, con l'intervento dei sigg. magistrati:-----------------------------
- Calogero Adamo, Presidente,
- Calogero Ferlisi, Consigliere, estensore,
- Michele Corradino, Referendario.
Presidente___________________________________
Estensore____________________________________
Segretario____________________________________
Depositata in Segreteria il 4 ottobre 2001
Il Segretario R.Leanza
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE
FEMMINE
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