Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

domenica 29 marzo 2015

CONIGLIO SIMONE CONTRO TRICOLI AL TAR SENTEZA 1364 2001 RICORSO PRESENTATO 1994 AVANZAMENTO CARRIERA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. II^, ha pronunziato la seguente
N. 1364 R.Sent.
N. 4451 R.Gen.
ANNO 1994


SENTENZA
sul ricorso n. 4451/1994 R.G., proposto da CONIGLIO Simone, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Giunta, presso il cui studio in Palermo, via M.se di Villabianca, n. 111, è elettivamente domiciliato,
contro
il Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio,
e nei confronti
- di Tricoli Antonino, non costituitosi in giudizio,
per l'annullamento, previa sospensione,
- della deliberazione n. 212 del 25 maggio 1994 della Giunta municipale di Isola delle Femmine, avente per oggetto: “D.P.R. 03.08.1990 n. 333 - Attribuzione livello economico -”, nella parte relativa alla graduatoria della 6^ qualifica funzionale;
- della graduatoria formulata dal Segretario Comunale e dall’Ufficio Personale, nonché dei prospetti di valutazione dei titoli, non allegati alla delibera, relativamente alla 6^ q.f.;
- di ogni e qualsiasi atto comunque connesso e/o conseguenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la sentenza interlocutoria n. 656/2000, e visti i relativi adempimenti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. Calogero Ferlisi;
Udito, alla pubblica udienza del 27 aprile 2001, l'Avv. C. Giunta per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
1. Col ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, il Sig. Coniglio Simone espone:
A) “Con delibera n. 55 del 20/6/1992 il Consiglio Comunale di Isola delle Femmine approvava i criteri, - concordati con le OO.SS. - per la selezione ai fini dell'assegnazione del livello economico differenziato (L.E.D.), prevedendo che il servizio prestato dai dipendenti di VI^ qualifica funzionale sarebbe stato valutato punti 2 per ogni anno e punti 0.16 per ogni mese di servizio prestato nella stessa qualifica funzionale e punto 1 per ogni anno e p. 0,083 per ogni mese di servizio prestato nella qualifica inferiore, intendendosi per qualifica inferiore sia la 5^ che la 4^ qualifica funzionale”;
B) “con la delibera impugnata la Giunta Municipale approvava le graduatorie proposte dal Segretario Comunale e dall’Ufficio Personale, tra cui la graduatoria per l'attribuzione del L.E.D. alla 6^ qualifica funzionale (All.4 alla delibera)”.
“In tale graduatoria al ricorrente venivano attribuiti per la valutazione dei TITOLI DI servizio p. 33,110 per l'anno 1990; p.33,590 per l'anno 1991; p. 35,590 per l'anno 1992 e p.37,590 per l'anno 1993 e, pertanto, veniva collocato al 6° posto della graduatoria, rimanendo così escluso del beneficio del L.E.D., in quanto il livello economico differenziato per tale qualifica funzionale veniva attribuito soltanto a 5 dipendenti, nel rispetto del limite massimo del contingente annuo determinato secondo le disposizioni vigenti”;
C) “il ricorrente non aveva notificata la suddetta delibera, ma ne aveva notizia casualmente in data 10.06.1994, per cui si affrettava - ritenendo errato il conteggio del servizio a lui attribuito - ad inviare un esposto al CO.RE.CO.; tale atto però arrivava all'organo di controllo tardivamente, cioè dopo la pronuncia di approvazione dell'atto. Si ha notizia, però, che il Presidente del CO.RE.CO. abbia richiesto al Sindaco l’eventuale riesame dei conteggi”.
2. In punto di diritto il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I°) Eccesso di potere per carenza di motivazione e per mancanza delle singole schede in allegato alla delibera.
Nella delibera impugnata mancano, non solo i criteri applicati dall'Ufficio Personale, ma anche le schede contenenti i singoli conteggi; pertanto, il ricorrente non é stato posto assolutamente nella possibilità di sconoscere l’iter logico seguito dall'Amministrazione Comunale per determinare il punteggio relativo al servizio prestato da lui e dagli altri dipendenti. La mancanza di qualsiasi motivazione in ordine al punteggio attribuito rende, pertanto, illegittimo sotto tale profilo i provvedimenti impugnati.
II°) Eccesso di potere per errore nei presupposti.
Il ricorrente è stato assunto in data 14 luglio 1967 con la qualifica di II applicato (IV qualifica funzionale), successivamente è stato inquadrato nella VI^ qualifica funzionale con il profilo professionale di “Addetto ai lavori Demografici ed Elettorali” con decorrenza 1 ottobre 1978; sicché, in base ai punteggi stabiliti nell'accordo, allo stesso spettava il seguente punteggio:
Servizio IV qualifica, 14.4.1967/30.09.1978 = anni il + 6 mesi = p.11.498;
Servizio VI qualifica, 1.10.1978/1.10.1990 = anni 12 = p.24.000;
in totale pp. 35.498, anzicché pp. 33.110 e doveva essere collocato al 5° posto (precedendo il sig. Tricoli Antonino che aveva il punteggio di pp. 34.162) venendo in tal modo a godere del livello economico differenziato.
Tale collocazione per l'anno 1990 avrebbe modificato il punteggio degli anni successivi.
Rileva infine il ricorrente “... che non è possibile ... contestare gli eventuali errori nei conteggi dell'Amministrazione Comunale, ma è di palese evidenza - così come chiaramente evidenziato dall'elementare conteggio precedente - che l'Ufficio Personale è incorso in errore.
3. L'Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
4. Con ordinanza collegiale n. 1924/1994 è stata respinta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Acquisizioni istruttorie sono state disposte con sentenza n. 656 del 27.4.2000, eseguita dall’Amministrazione onerata in data 10.7.2000.
Alla pubblica udienza del 27 aprile 2001, presente il difensore del ricorrente - che si è riportato agli scritti difensivi insistendo nelle relative conclusioni - la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Col ricorso in esame il ricorrente assume di avere diritto alla valutazione, ai fini dell’attribuzione del LED:
- di anni 11 e mesi 6 (pp. 11,498) per il servizio svolto con la IV qualifica;
- di anni 12 (pp. 24,00) per il servizio svolto con la VI qualifica nella quale sarebbe stato inquadrato con decorrenza 1.10.1978.
Viceversa, l’Amministrazione gli avrebbe illegittimamente riconosciuto:
- anni 13 e mesi 10 (pp. 13,830) per servizio svolto con la IV qualifica;
- anni 9 e mesi 8 (pp. 19,280) per il servizio svolto con la VI qualifica.
2. L’assunto del ricorrente non può essere condiviso.
Ed invero, dalla documentazione versata in atti dal Comune a seguito dell’istruttoria di cui in narrativa (come anche dalla documentazione versata dallo stesso ricorrente nella Camera di consiglio del 16.9.1994), risulta che alla data dell’1.10.1978, indicata dal medesimo ricorrente, questi era inquadrato nel V livello del D.P.R. 191/1979 (v. certif. del 9.8.1994), sicché il servizio prestato in forza di tale inquadramento non poteva considerarsi svolto nel VI livello (ossia, nel livello corrispondente alla qualifica posseduta dall’interessato all’atto del procedimento di attribuzione del LED).
Il ricorrente, di contro, è stato formalmente inquadrato nel 6° livello ex D.P.R. n. 810/1980 a decorrere dall’1.2.1981”, onde solo da tale data il servizio poteva essere valutato col punteggio richiesto col ricorso in esame.
Né rileva la generica asserzione dell’Ufficio personale (di cui alla nota 7.4.1994 prot. n. 4205) secondo cui “il 5° livello del D.P.R. 191/79 corrisponde all’attuale 6°”, in quanto la corrispondenza tra i vari livelli, ai fini di che trattasi, andava accertata in termini formali e non certo secondo estemporanee comparazioni tra le posizioni di lavoro contemplate nelle varie fonti succedutesi nel tempo; e come esattamente osservato dal Segretario comunale nel prospetto redatto il 6.5.1994 (con cui sostanzialmente viene respinta la proposta dell’Ufficio personale) “il servizio nella qualifica posseduta va considerato a decorrere dall’1.2.1981”, ossia dalla data di formale attribuzione, all’odierno ricorrente, del 6° Livello ex D.P.R. n. 810/1980.
3. Il ricorso, pertanto, dev'essere respinto siccome privo di giuridico fondamento.
Nulla è a statuirsi per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, rigetta il ricorso in epigrafe.---------------------------------
Nulla per le spese.---------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.--------------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 27 aprile 2001, con l'intervento dei sigg. magistrati:-----------------------------
- Calogero Adamo, Presidente,
- Calogero Ferlisi, Consigliere, estensore,
- Michele Corradino, Referendario.
Presidente___________________________________
Estensore____________________________________
Segretario____________________________________
Depositata in Segreteria il 4 ottobre 2001
Il Segretario R.Leanza


A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE



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