Numero
01028/2014 e data 01/10/2014
REPUBBLICA ITALIANA
CONSIGLIO
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Adunanza
delle Sezioni riunite del 8 luglio 2014
NUMERO AFFARE 01279/2013
OGGETTO:
Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione
Siciliana.
Ricorso straordinario al
Presidente della Regione Siciliana, con istanza sospensiva, proposto da
Caterina Foresta avverso l’ordinanza del Comune di Isola delle Femmine n. 71 del 9 novembre 2009, concernente
“ripristino dello stato dei luoghi”;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 22036/153.10.8 del 24 settembre 2013 con la
quale la Presidenza della Regione siciliana – Ufficio legislativo e legale
(ULL) - ha chiesto il parere di questo Consiglio sul ricorso straordinario
indicato in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marco
Buricelli;
Premesso e considerato:
1. Con atto notificato in data 2 marzo 2010 al Comune di Isola delle Femmine la signora Caterina Foresta ha
proposto ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Regione Siciliana
per l’annullamento, previa sospensione della esecuzione, dell’ordinanza
dell’Ufficio Sanatoria Edilizia –Abusivismo –Controllo del Territorio, n. 71
del 9 novembre 2009, con la quale, visto il verbale di sopralluogo 21 ottobre
2009 dell’Ufficio Controllo del Territorio, da cui risulta che sul terrazzo di
copertura del lastrico solaio di cui è proprietaria la signora Foresta è stato realizzato
in modo abusivo un manufatto in elementi prefabbricati con copertura a elementi
modulari auto –portanti e chiusura delle pareti laterali in alluminio e vetri,
avente una superficie di circa 50 mq. e un volume di circa 150 mc. , rilevato
che l’opera risulta realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico e a
vincolo sismico, è stata ordinata la rimessione in pristino dello stato dei
luoghi.
Ciò premesso la signora Foresta –che in data 12 gennaio 2010 ha
presentato al Comune richiesta di regolarizzazione per “veranda chiusa con
struttura precaria” ai sensi dell’art. 20, comma 5, della l. reg. n. 4/03- ha
affidato il ricorso a due motivi: 1) violazione dell’art. 20 della l. reg. n.
4/03: ciò in quanto i lavori eseguiti sarebbero conformi agli strumenti
urbanistici vigenti al momento della realizzazione e sarebbero altresì sanabili
ai sensi dell’art. 20 della l. reg. n. 4/03, ragione per la quale la ricorrente
ha presentato al Comune la suindicata istanza di regolarizzazione ex art. 20
cit. , trasmettendo il progetto alla Soprintendenza BB. CC. AA. ; e 2) difetto
di motivazione: ciò in quanto l’atto impugnato si limiterebbe a fare
genericamente richiamo a norme di legge astrattamente applicabili, senza alcun
riferimento alle concrete condizioni in cui versa l’immobile.
L’ULL ha controdedotto in modo succinto, esprimendo l’avviso che
il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’esame della istanza di
sospensiva.
2. Ad avviso di questo Consiglio il ricorso non può trovare
accoglimento.
E infatti:
-il fabbricato su cui sono stati eseguiti i lavori ricade in area
assoggettata, oltre che a vincolo sismico ex l. n. 64/74, a vincolo
paesaggistico, il che comporta che l’esecuzione di opere o di lavori di
qualunque genere, che oggettivamente comportano una stabile e rilevante
trasformazione urbanistico –edilizia del territorio, mediante un insieme di
opere destinate a durare nel tempo, deve essere preceduta da un nulla osta
rilasciato dall’autorità preposta alla tutela del vincolo (CGA –SS. RR. , par.
n. 1933/11);
-è vero che la ricorrente ha presentato, contestualmente alla
istanza di regolarizzazione, in data 12 gennaio 2010, richiesta di parere
favorevole alla Soprintendenza BB. CC. AA. di Palermo, ma è vero anche che
detta richiesta è stata avanzata dopo l’avvenuta notifica dell’ordinanza
impugnata, con la conseguenza che detta domanda non può esplicare nessun
effetto sulla legittimità dell’ordinanza medesima;
-l’istanza di regolarizzazione risulta essere stata presentata
soltanto ai sensi dell’art. 20, comma 5, della l. reg. n. 4/03, mentre non
risulta essere stata presentata istanza di sanatoria ex art. 13 della l. n.
47/85, con conseguente irrilevanza della chiesta regolarizzazione ai fini
dell’esito del proposto ricorso;
-la motivazione che sorregge l’ordinanza impugnata –e che rinvia
tra l’altro al verbale congiunto in data 21 ottobre 2009- appare congrua atteso
che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il
Collegio ritiene di non doversi discostare, per legittimare l’adozione di una
ordinanza di demolizione è sufficiente la semplice constatazione della
esecuzione delle opere edilizie abusive, in assenza o in difformità del titolo
edilizio, essendo “in re ipsa” l’interesse alla rimozione del manufatto
abusivo.
P.Q.M.
assorbita l’istanza cautelare si esprime il parere che il ricorso
debba essere respinto.
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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Marco Buricelli
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Claudio Zucchelli
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IL SEGRETARIO
Giuseppe Chiofalo
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA
DELLE FEMMINE
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