Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

domenica 29 marzo 2015

ITALCEMENTI RICH ANNULLO PROVV PRG 2667 25 2 99 DELI CC N 2 3 36 DEL 1994 N 67 DEL 1995

REPUBBLICA ITALIANA
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Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana
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ADUNANZA DEL 25 settembre 2012
SEZIONI RIUNITE
Parere N. 600/12             Il Consiglio
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OGGETTO:
Ricorso straordinario della ITALCEMENTI S.P.A. avverso provvedimento n. 2667 del 25 febbraio 1999 del comune di Isola delleFemmine ed altri atti concernenti l’adozione del p.r.g. comunale

Vista la relazione n. 11304/664.99.8 dell’11 aprile 2012, con la quale la Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio legislativo e legale - ha chiesto il parere di questo Consiglio sul ricorso straordinario indicato in oggetto.



  Esaminati gli atti e udito il relatore, Presidente Riccardo Virgilio.
  PREMESSO E CONSIDERATO
  Con atto notificato all’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e al comune di isola delle Femmine a mezzo Ufficiale giudiziario, rispettivamente in data 1 luglio 1999 e 29 giugno 1999, la ITALCEMENTI S.p.A. ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per l’annullamento:
- del provvedimento n. 2667 del 25 febbraio 1999 con il quale il sindaco ha reso noto che il Piano Regolatore Generale, il Regolamento Edilizio e le Prescrizioni Esecutive di quel comune sono divenute efficaci a tutti gli effetti;
- delle deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 2 del 25 gennaio 1994, 3 del 29 gennaio 1994, 36 del 30 marzo 1994 e 67 del 17 novembre 1995;
- di ogni altro atto, delibera e/o provvedimento comunque connesso, preordinato e/o conseguente.
  Con parere reso in data 23 settembre 1999 (voto n. 187) il Comitato regionale dell’Urbanistica ha restituito, come già anticipato dall’Assessorato regionale Territorio e Ambiente con nota prot. n. 10131 dell’1 ottobre 1999, al comune di Isola delle Femmine il piano regolatore ai fini della sua rielaborazione totale. Pertanto, il ricorso è improcedibile, poiché l’interesse della ricorrente si è spostato sul conseguente nuovo piano derivante dalla riformulazione del precedente in applicazione delle prescrizioni imposte dal CRU.
P.Q.M.
Esprime l’avviso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.
IL SEGRETARIO
F.to: Giuseppe Chiofalo

IL PRESIDENTE
F.to: Riccardo Virgilio






A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA ISOLA DELLE FEMMINE



ITALCEMENTI PARERE C.G.A.2013  RINNOVO AUTORIZZAZIONE CAVA PIAN DELLAIA NEL 2010


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REPUBBLICA ITALIANA
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Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana
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ADUNANZA DEL 26 marzo 2013
SEZIONI RIUNITE
Parere N. 23/13             Il Consiglio
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OGGETTO:
Ricorso straordinario proposto dalla Italcementi s.p.a. avverso il decreto presidenziale 5 novembre 2010, concernente l’approvazione dei Piani regionali dei materiali di cava e dei materiali lapidei di pregio, di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 25 ottobre 2010, n. 399.

Vista la relazione, prot. n. 28691/253.11.8 del 23 ottobre 2012, con la quale la Presidenza della Regione siciliana – Ufficio legislativo e legale - ha chiesto il parere di questo Consiglio sul ricorso straordinario indicato in oggetto.
  Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gabriele Carlotti.
  PREMESSO
A.- La Italcementi s.p.a. ha impugnato con il ricorso straordinario il decreto del Presidente della Regione siciliana, indicato in oggetto, nella parte in cui esso non ha incluso nei Piani regionali dei materiali di cava e dei materiali lapidei di pregio, la cava di calcare denominata “Pian dell’Aia”, sita nei comuni di Palermo e Torretta e gestita dalla società ricorrente in forza di un’autorizzazione rilasciata dal Distretto minerario di Palermo in data 19 luglio 1997. A tal riguardo la Italcementi ha esposto di aver richiesto all’Assessore regionale dell’energia, con istanza del 26 luglio 2010, prot. n. 3092, il rinnovo, per la durata di 15 anni, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, autorizzazione destinata a scadere il 18 luglio 2012; la ricorrente si duole del fatto che, secondo le norme transitorie introdotte dalla Regione (segnatamente in base all’art. 7, comma 1), il mancato inserimento della suddetta cava comporti l’impossibilità di ottenere il rinnovo dell’autorizzazione in parola per un periodo superiore a tre anni.
B.- Il ricorso è affidato ai seguenti mezzi di gravame:
I)violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, dell’art. 23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Statuto della Regione siciliana) e dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373: secondo la ricorrente, i piani, aventi natura regolamentare, sarebbero illegittimi in quanto approvati in assenza del preventivo parere di questo Consiglio;
II)violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10; eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria; difetto di motivazione; travisamento dei fatti e illogicità manifesta: i piani, ad avviso della società ricorrente, sarebbero frutto di una scelta pianificatoria assolutamente illogica e contraddittoria, in quanto non coerenti con la situazione di fatto e non sorretti da un’adeguata motivazione; in particolare, l’Italcementi sostiene di aver coltivato la cava in discorso da oltre tredici anni e che essa sarebbe indispensabile per l’approvvigionamento di una cementeria, della stessa società ricorrente, ubicata in Isola delle femmine (la cui valenza economica e occupazionale sarebbe stata riconosciuta anche dal Dipartimento per l’ambiente). Ancora osserva che, al momento di approvazione dei Piani impugnati, era pendente una richiesta di rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava in parola (la quale avrebbe anche ottenuto, nel mese di maggio del 2010, un parere favorevole di compatibilità ambientale) e che comunque l’amministrazione, nell’esercitare la potestà pianificatoria, non avrebbe potuto ignorare le preesistenze urbanistiche. Soggiunge, infine, che i Piani sarebbero stati redatti sulla base di dati risalenti nel TEMPO (del 2000 e del 2001) e che, per tale ragione (asseritamente configurante un difetto di istruttoria), in essi non sarebbe stata rappresentata in modo adeguato la situazione esistente.
C.- L’Ufficio legislativo e legale (d’ora in poi: ULL) ritiene che il ricorso debba essere respinto.
  CONSIDERATO
1) Per una migliore intelligenza delle questioni sottoposte all’esame di queste Sezioni Riunite occorre dedicare brevi cenni alla ricostruzione della normativa regionale rilevante. Come accennato in narrativa, con il ricorso emarginato, è STATO impugnato il decreto, indicato nelle premesse, con il quale – previa conforme deliberazione della Giunta regionale n. 399 del 25 ottobre 2010 – sono stati approvati, rispettivamente ai sensi dell’art. 6, comma 4, e dell’art. 42, comma 2, della L.R. 9 dicembre 1980, n. 27 (Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana), due distinti piani e, segnatamente, il piano regionale dei materiali di cava e il piano regionale dei materiali lapidei.
  Il dichiarato (art. 1) scopo della citata legge regionale è disciplinare, in Sicilia, l'attività estrattiva delle sostanze minerali sotto qualsiasi forma o condizione fisica di modo che essa si svolga in maniera ordinata e in coerenza con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale della Regione, nel rispetto e tutela del paesaggio e della difesa del suolo e, onde perseguire le ridette finalità, la medesima legge prescrive che l'attività estrattiva venga regolamentata in adesione al principio della pianificazione, ossia mediante la predisposizione di piani regionale. Più in dettaglio il contenuto e la procedura di approvazione del piano regionale dei materiali di cava trovano la loro disciplina negli artt. 4, 5 e 6 della legge i quali, rispettivamente, dispongono:
-che il piano regionale dei materiali da cava e, nel quadro di più circoscritti limiti di operatività, il relativo programma preliminare definiscano organicamente gli obiettivi e le strategie di settore rispettivamente a medio-lungo e breve termine; indichino i mezzi per il perseguimento di tali obiettivi; circoscrivano le aree in cui, nella prospettiva di interessi generali di prevalente rilevanza socio-economica o ambientale, l'attività estrattiva di cava sia limitata o preclusa;
-che il piano:
a)individui le aree che, in relazione alle caratteristiche di qualità, quantità ed ubicazione dei giacimenti da cava in esso compresi, presentino interesse industriale e siano suscettibili di attività estrattiva, stabilendo per tali aree stabilisce i vincoli specifici ai quali dovranno essere assoggettate le attività di cava;
b)delimiti nell'ambito delle aree di cui alla precedente lett. a), i bacini aventi particolare rilevanza per l'economia regionale, con specifico riguardo ai giacimenti dei materiali lapidei di pregio (di cui all’art. 39 della stessa legge), effettuando di tali bacini la delimitazione su cartografia a scala opportuna, con l'indicazione delle infrastrutture e delle zone di rispetto a servizio degli insediamenti industriali necessari per la loro valorizzazione;
c)individui le aree nelle quali l'attività estrattiva sia limitata o preclusa;
-che il piano regionale dei materiali da cava, corredato dalla necessaria documentazione geologica, giacimentologica e litologica, sia lo strumento della programmazione regionale di settore e riferimento operativo inderogabile per ogni attività estrattiva nel comparto dei materiali da cava, costituendo costituisce specificazione settoriale del piano regionale di sviluppo di cui al titolo I della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16;
-che il piano regionale dei materiali da cava debba essere trasmesso per stralci territoriali ai comuni interessati, i quali dovranno comunicare il proprio parere entro il termine di trenta giorni e sia poi approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale e sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.
  Analogamente il contenuto e la procedura di approvazione del piano regionale dei materiali lapidei di pregio sono disciplinati dagli artt. 40, 41 e 42 della sunnominata legge i quali, rispettivamente, dispongono:
-il piano regionale dei materiali lapidei di pregio e, nel quadro dei più circoscritti limiti di operatività, il relativo programma preliminare definiscano organicamente gli obiettivi e le strategie di settore rispettivamente a medio-lungo e breve termine, con particolare riguardo alla creazione di valore aggiunto e all'incremento dei livelli di potenziamento e trasformazione delle unità produttive e di occupazione; indichino i mezzi per il perseguimento di tali obiettivi; coordinino gli interventi previsti dalla presente legge con le politiche associative e aziendali; definiscano i programmi settoriali di qualificazione professionale, promozione commerciale e documentazione;
-che il piano regionale per la promozione delle attività estrattive, di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei di pregio è strumento della programmazione regionale di settore e riferimento operativo inderogabile per ogni attività estrattiva, di lavorazione e di commercializzazione nel settore del marmo e degli altri materiali lapidei di pregio.
-che il piano dei materiali lapidei di pregio debba essere opportunamente coordinato con quello delle cave e che esso costituisce specificazione settoriale del piano regionale di sviluppo economico di cui al titolo I della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16;
-che il piano regionale per la promozione delle attività estrattive, di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei di pregio è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale e sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.
  Alla luce della riferita normativa di rango primario emerge con evidenza:
a)come i suddetti strumenti abbiano natura propriamente programmatoria e pianificatoria di un’attività industriale;
b)che essi, pur configurandosi come provvedimenti amministrativi di carattere generale, difettino dei requisiti di innovatività, astrattezza e generalità, indispensabili per ascrivere un atto amministrativo generale alla categoria dei regolamenti;
c)la legge non accenna in alcun modo a un possibile coinvolgimento del Consiglio di Giustizia amministrativa in sede consultiva.
  Non trova dunque applicazione al caso di specie l’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di STATO) che espressamente circoscrive l’obbligatorietà del parere di questo Consiglio soltanto per l’adozione degli atti regolamentari del Governo della Regione e negli altri casi comunque determinati da una legge regionale.
  Alla stregua di quanto testé considerato può dunque respingersi il primo motivo di impugnazione.
2) Nemmeno si presenta fondato il secondo mezzo di gravame. Ed invero, anche i due piani al centro del contendere, al pari di ogni altro strumento con finalità di pianificazione urbanistica (anche a vocazione industriale), esprimono scelte latamente discrezionali rispetto alle quali i singoli – in assenza di uno specifico affidamento – non possono far valere alcuna pretesa giuridicamente tutelata, fatta salva la deduzione di una plateale illogicità della pianificazione o di un macroscopico difetto di istruttoria. Nessuna di dette condizioni ricorre nel caso di specie: difatti, non sussisteva in capo alla Italcementi alcun affidamento tutelabile ad ottenere un rinnovo per ulteriori quindici anni né i piani sono frutto di una scelta pianificatoria illogica e contraddittoria.
  Sul primo punto va osservato che la società ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che, ai sensi dell’art. 7 delle norme transitorie dei due piani (l’art. 6 riguarda in modo specifico le aperture di nuove cave), le autorizzazioni relative all’esercizio di cave insistenti in zone esterne alle aree individuate dai due piani in discorso e la cui scadenza intervenga tra la data di entrata in vigore dei suddetti piani e quella, successiva, dell’aggiornamento, non possano essere rinnovate per un periodo superiore a tre anni.
  Tale norma transitoria (comunque non avente natura regolamentare) non si pone in contrasto con la riferita fonte regionale di rango primario che, per l’appunto, ha stabilito che i piani possano circoscrivere le aree in cui, nella prospettiva di interessi generali di prevalente rilevanza socio-economica o ambientale, l'attività estrattiva di cava sia limitata o preclusa. Anzi, la norma transitoria realizza un equo contemperamento tra le esigenze della continuazione della produzione nelle cave già in essere e le necessità della pianificazione regionale sopra poste in rilievo.
  La circostanza poi che la cava gestita dalla ricorrente non sia stata inserita nelle aree dei due piani non denota alcuna carenza di istruttoria, ma semmai è frutto delle scelte discrezionali, alle quali si è sopra accennato, e che si concretano nella individuazione delle zone che, meglio di altre, a giudizio del pianificatore, rispondono allo scopo di limitare l’attività estrattiva alle sole aree che, in relazione alle caratteristiche di qualità, quantità ed ubicazione dei giacimenti da cava in esso compresi, presentino un interesse industriale, rivestendo una particolare rilevanza per l'economia regionale.
  Nell’escludere la cava della società ricorrente dalle aree dei due piani la Regione non ha dunque violato la disciplina sopra richiamata, ma semmai l’ha applicata sulla base di sue valutazioni discrezionali, fondate su uno studio approfondito. Né può ritenersi, come sostiene la Italcementi, che il difetto di istruttoria sarebbe da ascriversi all’utilizzo di dati risalenti nel TEMPO, tali da non riflettere in modo adeguato la situazione esistente, dal momento che la stessa Italcementi riconosce che l’attività estrattiva in questione sarebbe in corso da oltre 13 anni e, dunque, da un periodo comunque anteriore a quello (ossia agli anni 2000 e 2001) al quale sarebbero riferibili i dati in concreto usati per la pianificazione.
  La circostanza, infine, che all’epoca dell’approvazione dei due piani contestati fosse in STATO avanzato la procedura di rinnovo dell’autorizzazione della cava della ricorrente, non è una circostanza idonea a sorreggere la pretesa di ottenere un rinnovo per ulteriori 15 anni, dal momento che – secondo un consolidato principio giurisprudenziale – i provvedimenti devono essere conformi alla normativa vigente al momento del perfezionamento della fase costitutiva del procedimento, ancorché questa sia mutata rispetto alla disciplina in vigore nel tempo dell’avvio dei procedimenti medesimi.
3) In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel merito, con assorbimento delle eccezioni sollevate in via pregiudiziale dall’amministrazione.
P.Q.M.
  Si esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
IL SEGRETARIO
F.to: Giuseppe Chiofalo

IL PRESIDENTE
F.to: Raffaele Maria De Lipsis


A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA ISOLA DELLE FEMMINE



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