Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

domenica 29 marzo 2015

CIMITERO ABUSIVI RICORRONO AL TAR 1994CONTRO DELIBERA ADOZIONE NUOVO PRG 36 1994 E DELIBERE 2 E 3 1994

CIMITERO ABUSIVI RICORRONO AL TAR 1994CONTRO DELIBERA ADOZIONE NUOVO  PRG 36 1994 E DELIBERE 2 E 3 1994

REPUBBLICA ITALIANA
N.1368/08 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N. 4213 Reg. Gen.
ANNO 1994
sul ricorso n.4213/1994 proposto da MISURACA Giuseppe, CUNTRERA Laura, AMATO Giovanni, CUNTRERA Maria Clara, AMORELLO Maria Anna, MOLLLICA Rosario, CUNTRERA Giuseppe, ADRAGNA Rosaria, FILINGERI Vincenzo, MELAZZO Ruggiero, CUNTRERA Natalina, TROIA Angelo, CULOTTA Girolama, TROIA Salvatore, DUPUIS Annick, CULOTTA Francesco, TROIA Rosa, tutti rappresentati e difesi dall’Avv.to Fabrizio Amalfi, presso il cui studio hanno eletto domicilio in Palermo in via Cesareo n.54,
C O N T R O
- il Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco p.t. non costituito in giudizio,
per l'annullamento
- del p.r.g. del comune di Isola delle Femmine adottato dal Consiglio comunale con delibere del 25 e 29 gennaio 1994 nn. 2 e 3, unitamente alle prescrizioni esecutive adottate con la delibera n.36 del 30/03/1994.
Visto il ricorso, notificato il 19.07.1994 e depositato il 02/08/2004, con i relativi allegati;
Visto l’avviso di pendenza ultradecennale del 27/06/2005 e la relativa istanza di fissazione a firma congiunta presentato dai ricorrenti in data 15/12/2005 ai sensi dell’art.9 co.2 L.205/00;
Designato relatore alla pubblica udienza del 18/07/2008 il Referendario Dr. Roberto Valenti;
Presente l’Avv..to P. Pensovecchio, su delega dell’Avv.to F. Amalfi peri i ricorrenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti, con il ricorso notificato e depositato come in narrativa, premettono di essere proprietari di aree e fabbricati in agro comune di Isola delle Femmine. In particolare espongono che nelle relative proprietà sono state realizzate cubature abusive destinate ad abitazione per ognuna delle quali, quantunque non documentata in atti, sarebbe stata presentata istanza di sanatoria ancora non esitata. Insorgono avverso le previsioni del P.R.G. adottato dal comune di Isola delle Femmine con le delibere in epigrafe e le relative prescrizioni esecutive, ritenute lesive in quanto destina l’area su cui insistono le proprietà dei ricorrenti a zona di espansione cimiteriale.
Il ricorso è affidato a tre censure riconducibili all’eccesso di potere e alla violazione di legge, sotto diversi profili.
Ne hanno chiesto l’annullamento con vittoria di spese.
A seguito dell’avviso di perenzione ultradecennale è stata presentata domanda di fissazione di udienza a firma congiunta ex art.9 co2 L.205/00.
Alla pubblica udienza del 18.07.2008, presente il procuratore dei ricorrenti, come da verbale,, la causa è stata posta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
Il ricorso è infondato per le considerazioni di cui appresso.
Si controverte sulla presunta illegittimità delle previsioni del nuovo P.R.G. del Comune di Isola delle Femmine, che prevedono, per i terreni in proprietà dei ricorrenti, la destinazione a zona di espansione cimiteriale.
In disparte il mancato adempimento dell’onere probatorio circa la pendenza di domande di sanatoria edilizia, si osserva comunque che secondo il costante orientamento giurisprudenziale “Le scelte fatte dall'amministrazione nell'adozione di un piano regolatore costituiscono apprezzamento di merito sottratte, quindi, dal sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità (Consiglio Stato, sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6177). Infatti le scelte operate dall’Amministrazione in sede di pianificazione del territorio “riguardo la destinazione delle singole aree, non necessitano di apposita motivazione, oltre a quella che si può evincere dai criteri generali…” (Cons. Stato, Sez. IV, 20/09/2005 n.4818 e 24/02/02 n.737).
Nel caso in esame, non risultano apprezzabili elementi di illogicità o errori di fatto scrutinabili in s.g..
Inconsistenti e prive di pregio risultano infatti le argomentazioni addotte dai ricorrenti a fondamento della prima censura, secondo cui una migliore gestione degli spazi cimiteriali già in uso renderebbe superflua la prevista espansione in una zona a vocazione turistica. Oltre quanto già espresso sul merito amministrativo relativo alle scelte pianificatorie, i ricorrenti obliterano invero la disciplina dell'art. 338 del t.u. delle leggi sanitarie e le prescrizioni urbanistiche locali, che vietano l'edificazione nelle aree ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale.
Né maggior successo può avere la seconda doglianza con cui i ricorrenti paventano esigente di tutela ambientale, considerata l’allocazione attuale del cimitero di Isoladelle Femmine.
Invero, con il ricorso in rassegna i ricorrenti perseguono l’intento di censurare in parte qua l’impianto del nuovo strumento urbanistico: ma, come affermato, gli aspetti di merito delle scelte operate in sede di programmazione sfuggono al sindacato giurisdizionale se non per palese errore di fatto, in specie non rinvenibile. Sotto tale profilo risulta destituito di fondamento anche il profilo della presunta disparità di trattamento operata in sede di stesura del P.R.G.. La giurisprudenza ha chiarito che “la valutazione della idoneità di un immobile a soddisfare determinati interessi pubblici piuttosto che altri … non può essere sindacata sotto il profilo dell’eccesso di potere per disparità di trattamento basata sulla comparazione con la destinazione impressa agli immobili adiacenti (T.A.R. Trento 06/11/2001 n.628).
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere in conclusione respinto in quanto infondato.
Può tuttavia non farsi applicazione della regola delle soccombenza considerato il comportamento processuale dell’Amministrazione intimata che non ha resistito al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima respinge il ricorso in epigrafe.------------------------
Spese compensate.-----------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.------------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo il 18 luglio 2008, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:--------------------
- Giorgio Giallombardo, Presidente;
- Salvatore Veneziano, Consigliere;
- Roberto Valenti, Referendario estensore,
Depositata in Segreteria il 29/10/2008

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NPBSOQVMXGG22PQJY27QD24EOA&q=isola%20or%20delle%20or%20femmine&tipoFile=DOC
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it



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