REPUBBLICA ITALIANA
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N.1368/08
Reg. Sent.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
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N.
4213 Reg. Gen.
ANNO
1994
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sul
ricorso n.4213/1994 proposto
da MISURACA Giuseppe, CUNTRERA Laura, AMATO Giovanni,
CUNTRERA Maria Clara, AMORELLO Maria Anna, MOLLLICA Rosario, CUNTRERA Giuseppe,
ADRAGNA Rosaria, FILINGERI Vincenzo, MELAZZO Ruggiero, CUNTRERA Natalina, TROIA
Angelo, CULOTTA Girolama, TROIA Salvatore, DUPUIS Annick, CULOTTA Francesco,
TROIA Rosa, tutti
rappresentati e difesi dall’Avv.to Fabrizio Amalfi, presso il cui studio hanno
eletto domicilio in Palermo in via Cesareo n.54,
C O N T R O
- il
Comune di Isola delle Femmine,
in persona del Sindaco p.t. non costituito in giudizio,
per l'annullamento
- del
p.r.g. del comune di Isola delle Femmine adottato dal Consiglio comunale con
delibere del 25 e 29 gennaio 1994 nn. 2 e 3, unitamente alle prescrizioni
esecutive adottate con la delibera n.36 del 30/03/1994.
Visto il ricorso, notificato il 19.07.1994 e depositato il
02/08/2004, con i relativi allegati;
Visto l’avviso di pendenza ultradecennale del 27/06/2005 e la
relativa istanza di fissazione a firma congiunta presentato dai ricorrenti in
data 15/12/2005 ai sensi dell’art.9 co.2 L.205/00;
Designato relatore alla pubblica udienza del 18/07/2008 il
Referendario Dr. Roberto Valenti;
Presente l’Avv..to P. Pensovecchio, su delega dell’Avv.to F.
Amalfi peri i ricorrenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti, con il ricorso notificato e depositato come in
narrativa, premettono di essere proprietari di aree e fabbricati in agro comune
di Isola delle Femmine.
In particolare espongono che nelle relative proprietà sono state realizzate
cubature abusive destinate ad abitazione per ognuna delle quali, quantunque non
documentata in atti, sarebbe stata presentata istanza di sanatoria ancora non
esitata. Insorgono avverso le previsioni del P.R.G. adottato dal comune di Isola delle Femmine con le delibere in epigrafe e le
relative prescrizioni esecutive, ritenute lesive in quanto destina l’area su
cui insistono le proprietà dei ricorrenti a zona di espansione cimiteriale.
Il ricorso è affidato a tre censure riconducibili all’eccesso di
potere e alla violazione di legge, sotto diversi profili.
Ne hanno chiesto l’annullamento con vittoria di spese.
A seguito dell’avviso di perenzione ultradecennale è stata
presentata domanda di fissazione di udienza a firma congiunta ex art.9 co2
L.205/00.
Alla pubblica udienza del 18.07.2008, presente il procuratore dei
ricorrenti, come da verbale,, la causa è stata posta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
Il ricorso è infondato per le considerazioni di cui appresso.
Si controverte sulla presunta illegittimità delle previsioni del
nuovo P.R.G. del Comune di Isola delle Femmine,
che prevedono, per i terreni in proprietà dei ricorrenti, la destinazione a
zona di espansione cimiteriale.
In disparte il mancato adempimento dell’onere probatorio circa la
pendenza di domande di sanatoria edilizia, si osserva comunque che secondo il
costante orientamento giurisprudenziale “Le scelte fatte
dall'amministrazione nell'adozione di un piano regolatore costituiscono
apprezzamento di merito sottratte, quindi, dal sindacato di legittimità, salvo
che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità (Consiglio
Stato, sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6177). Infatti le scelte operate dall’Amministrazione
in sede di pianificazione del territorio “riguardo la destinazione delle
singole aree, non necessitano di apposita motivazione, oltre a quella che si
può evincere dai criteri generali…” (Cons.
Stato, Sez. IV, 20/09/2005 n.4818 e 24/02/02 n.737).
Nel caso in esame, non risultano apprezzabili elementi di
illogicità o errori di fatto scrutinabili in s.g..
Inconsistenti e prive di pregio risultano infatti le
argomentazioni addotte dai ricorrenti a fondamento della prima censura, secondo
cui una migliore gestione degli spazi cimiteriali già in uso renderebbe
superflua la prevista espansione in una zona a vocazione turistica. Oltre
quanto già espresso sul merito amministrativo relativo alle scelte
pianificatorie, i ricorrenti obliterano invero la disciplina dell'art. 338 del
t.u. delle leggi sanitarie e le prescrizioni urbanistiche locali, che vietano
l'edificazione nelle aree ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale.
Né maggior successo può avere la seconda doglianza con cui i
ricorrenti paventano esigente di tutela ambientale, considerata l’allocazione
attuale del cimitero di Isoladelle Femmine.
Invero, con il ricorso in rassegna i ricorrenti perseguono
l’intento di censurare in
parte qua l’impianto del
nuovo strumento urbanistico: ma, come affermato, gli aspetti di merito delle
scelte operate in sede di programmazione sfuggono al sindacato giurisdizionale
se non per palese errore di fatto, in specie non rinvenibile. Sotto tale
profilo risulta destituito di fondamento anche il profilo della presunta
disparità di trattamento operata in sede di stesura del P.R.G.. La
giurisprudenza ha chiarito che “la valutazione della idoneità di un immobile
a soddisfare determinati interessi pubblici piuttosto che altri … non può
essere sindacata sotto il profilo dell’eccesso di potere per disparità di
trattamento basata sulla comparazione con la destinazione impressa agli
immobili adiacenti (T.A.R.
Trento 06/11/2001 n.628).
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve
essere in conclusione respinto in quanto infondato.
Può tuttavia non farsi applicazione della regola delle soccombenza
considerato il comportamento processuale dell’Amministrazione intimata che non
ha resistito al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione
prima respinge il ricorso in epigrafe.------------------------
Spese compensate.-----------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.------------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo il 18 luglio 2008, in Camera di Consiglio,
con l'intervento dei signori magistrati:--------------------
- Giorgio Giallombardo, Presidente;
-
Salvatore Veneziano, Consigliere;
-
Roberto Valenti, Referendario estensore,
Depositata in Segreteria il
29/10/2008https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NPBSOQVMXGG22PQJY27QD24EOA&q=isola%20or%20delle%20or%20femmine&tipoFile=DOC
A
CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it
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