ITALCEMENTI
PARERE C.G.A.2013 RINNOVO AUTORIZZAZIONE
CAVA PIAN DELLAIA NEL 2010
REPUBBLICA ITALIANA
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Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana
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ADUNANZA DEL 26
marzo 2013
SEZIONI RIUNITE
Parere
N. 23/13 Il Consiglio_____
OGGETTO:
Ricorso straordinario
proposto dalla Italcementi s.p.a. avverso il decreto presidenziale 5 novembre
2010, concernente l’approvazione dei Piani regionali dei materiali di cava e
dei materiali lapidei di pregio, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale del 25 ottobre 2010, n. 399.
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Vista la relazione, prot. n.
28691/253.11.8 del 23 ottobre 2012, con la quale la Presidenza della Regione
siciliana – Ufficio legislativo e legale - ha chiesto il parere di questo
Consiglio sul ricorso straordinario indicato in oggetto.
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Esaminati
gli atti e udito il relatore, consigliere Gabriele Carlotti.
PREMESSO
A.- La
Italcementi s.p.a. ha impugnato con il ricorso straordinario il decreto del
Presidente della Regione siciliana, indicato in oggetto, nella parte in cui
esso non ha incluso nei Piani regionali dei materiali di cava e dei materiali
lapidei di pregio, la cava di calcare denominata “Pian dell’Aia”, sita nei
comuni di Palermo e Torretta e gestita dalla società ricorrente in forza di
un’autorizzazione rilasciata dal Distretto minerario di Palermo in data 19
luglio 1997. A tal riguardo la Italcementi ha esposto di aver richiesto
all’Assessore regionale dell’energia, con istanza del 26 luglio 2010, prot. n.
3092, il rinnovo, per la durata di 15 anni, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
estrattiva, autorizzazione destinata a scadere il 18 luglio 2012; la ricorrente
si duole del fatto che, secondo le norme transitorie introdotte dalla Regione
(segnatamente in base all’art. 7, comma 1), il mancato inserimento della
suddetta cava comporti l’impossibilità di ottenere il rinnovo
dell’autorizzazione in parola per un periodo superiore a tre anni.
B.- Il
ricorso è affidato ai seguenti mezzi di gravame:
I)violazione e falsa applicazione dell’art.
17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, dell’art. 23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946,
n. 455 (Statuto della Regione siciliana) e dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 24
dicembre 2003, n. 373: secondo la ricorrente, i piani, aventi natura
regolamentare, sarebbero illegittimi in quanto approvati in assenza del
preventivo parere di questo Consiglio;
II)violazione e falsa applicazione degli
artt. 3 e 6 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10; eccesso di potere per carenza di
adeguata istruttoria; difetto di motivazione; travisamento dei fatti e
illogicità manifesta: i piani, ad avviso della società ricorrente, sarebbero
frutto di una scelta pianificatoria assolutamente illogica e contraddittoria,
in quanto non coerenti con la situazione di fatto e non sorretti da un’adeguata
motivazione; in particolare, l’Italcementi sostiene di aver coltivato la cava
in discorso da oltre tredici anni e che essa sarebbe indispensabile per
l’approvvigionamento di una cementeria, della stessa società ricorrente,
ubicata in Isola delle femmine (la cui valenza economica e
occupazionale sarebbe stata riconosciuta anche dal Dipartimento per
l’ambiente). Ancora osserva che, al momento di approvazione dei Piani
impugnati, era pendente una richiesta di rinnovo dell’autorizzazione alla
coltivazione della cava in parola (la quale avrebbe anche ottenuto, nel mese di
maggio del 2010, un parere favorevole di compatibilità ambientale) e che
comunque l’amministrazione, nell’esercitare la potestà pianificatoria, non
avrebbe potuto ignorare le preesistenze urbanistiche. Soggiunge, infine, che i
Piani sarebbero stati redatti sulla base di dati risalenti nel TEMPO (del
2000 e del 2001) e che, per tale ragione (asseritamente configurante un difetto
di istruttoria), in essi non sarebbe stata rappresentata in modo adeguato la
situazione esistente.
C.-
L’Ufficio legislativo e legale (d’ora in poi: ULL) ritiene che il ricorso debba
essere respinto.
CONSIDERATO
1) Per
una migliore intelligenza delle questioni sottoposte all’esame di queste
Sezioni Riunite occorre dedicare brevi cenni alla ricostruzione della normativa
regionale rilevante. Come accennato in narrativa, con il ricorso emarginato, è STATO impugnato
il decreto, indicato nelle premesse, con il quale – previa conforme
deliberazione della Giunta regionale n. 399 del 25 ottobre 2010 – sono stati
approvati, rispettivamente ai sensi dell’art. 6, comma 4, e dell’art. 42, comma
2, della L.R. 9 dicembre 1980, n. 27 (Disposizioni per la coltivazione dei
giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del
comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana), due
distinti piani e, segnatamente, il piano regionale dei materiali di cava e il
piano regionale dei materiali lapidei.
Il
dichiarato (art. 1) scopo della citata legge regionale è disciplinare, in
Sicilia, l'attività estrattiva delle sostanze minerali sotto qualsiasi forma o
condizione fisica di modo che essa si svolga in maniera ordinata e in coerenza
con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale della Regione,
nel rispetto e tutela del paesaggio e della difesa del suolo e, onde perseguire
le ridette finalità, la medesima legge prescrive che l'attività estrattiva
venga regolamentata in adesione al principio della pianificazione, ossia
mediante la predisposizione di piani regionale. Più in dettaglio il contenuto e
la procedura di approvazione del piano regionale dei materiali di cava trovano
la loro disciplina negli artt. 4, 5 e 6 della legge i quali, rispettivamente,
dispongono:
-che il piano regionale dei materiali da
cava e, nel quadro di più circoscritti limiti di operatività, il relativo
programma preliminare definiscano organicamente gli obiettivi e le strategie di
settore rispettivamente a medio-lungo e breve termine; indichino i mezzi per il
perseguimento di tali obiettivi; circoscrivano le aree in cui, nella
prospettiva di interessi generali di prevalente rilevanza socio-economica o
ambientale, l'attività estrattiva di cava sia limitata o preclusa;
-che il piano:
a)individui le aree che, in relazione alle
caratteristiche di qualità, quantità ed ubicazione dei giacimenti da cava in
esso compresi, presentino interesse industriale e siano suscettibili di
attività estrattiva, stabilendo per tali aree stabilisce i vincoli specifici ai
quali dovranno essere assoggettate le attività di cava;
b)delimiti nell'ambito delle aree di cui
alla precedente lett. a), i bacini aventi particolare rilevanza per l'economia
regionale, con specifico riguardo ai giacimenti dei materiali lapidei di pregio
(di cui all’art. 39 della stessa legge), effettuando di tali bacini la
delimitazione su cartografia a scala opportuna, con l'indicazione delle infrastrutture
e delle zone di rispetto a servizio degli insediamenti industriali necessari
per la loro valorizzazione;
c)individui le aree nelle quali l'attività
estrattiva sia limitata o preclusa;
-che il piano regionale dei materiali da
cava, corredato dalla necessaria documentazione geologica, giacimentologica e
litologica, sia lo strumento della programmazione regionale di settore e
riferimento operativo inderogabile per ogni attività estrattiva nel comparto
dei materiali da cava, costituendo costituisce specificazione settoriale del
piano regionale di sviluppo di cui al titolo I della legge regionale 10 luglio
1978, n. 16;
-che il piano regionale dei materiali da
cava debba essere trasmesso per stralci territoriali ai comuni interessati, i
quali dovranno comunicare il proprio parere entro il termine di trenta giorni e
sia poi approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera
della Giunta regionale e sentito il parere della competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale.
Analogamente il contenuto e la procedura di
approvazione del piano regionale dei materiali lapidei di pregio sono
disciplinati dagli artt. 40, 41 e 42 della sunnominata legge i quali,
rispettivamente, dispongono:
-il piano regionale dei materiali lapidei
di pregio e, nel quadro dei più circoscritti limiti di operatività, il relativo
programma preliminare definiscano organicamente gli obiettivi e le strategie di
settore rispettivamente a medio-lungo e breve termine, con particolare riguardo
alla creazione di valore aggiunto e all'incremento dei livelli di potenziamento
e trasformazione delle unità produttive e di occupazione; indichino i mezzi per
il perseguimento di tali obiettivi; coordinino gli interventi previsti dalla
presente legge con le politiche associative e aziendali; definiscano i
programmi settoriali di qualificazione professionale, promozione commerciale e
documentazione;
-che il piano regionale per la promozione
delle attività estrattive, di lavorazione e di commercializzazione dei
materiali lapidei di pregio è strumento della programmazione regionale di
settore e riferimento operativo inderogabile per ogni attività estrattiva, di
lavorazione e di commercializzazione nel settore del marmo e degli altri
materiali lapidei di pregio.
-che il piano dei materiali lapidei di
pregio debba essere opportunamente coordinato con quello delle cave e che esso
costituisce specificazione settoriale del piano regionale di sviluppo economico
di cui al titolo I della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16;
-che il piano regionale per la promozione
delle attività estrattive, di lavorazione e di commercializzazione dei
materiali lapidei di pregio è approvato con decreto del Presidente della
Regione, previa delibera della Giunta regionale e sentito il parere della
competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.
Alla luce della riferita normativa di rango primario
emerge con evidenza:
a)come i suddetti strumenti abbiano natura
propriamente programmatoria e pianificatoria di un’attività industriale;
b)che essi, pur configurandosi come
provvedimenti amministrativi di carattere generale, difettino dei requisiti di
innovatività, astrattezza e generalità, indispensabili per ascrivere un atto
amministrativo generale alla categoria dei regolamenti;
c)la legge non accenna in alcun modo a un
possibile coinvolgimento del Consiglio di Giustizia amministrativa in sede
consultiva.
Non trova dunque applicazione al caso di specie l’art.
9, comma 2, del D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (norme di attuazione dello
Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione
delle funzioni spettanti al Consiglio di STATO) che espressamente circoscrive
l’obbligatorietà del parere di questo Consiglio soltanto per l’adozione degli
atti regolamentari del Governo della Regione e negli altri casi comunque
determinati da una legge regionale.
Alla stregua di quanto testé considerato può dunque
respingersi il primo motivo di impugnazione.
2)
Nemmeno si presenta fondato il secondo mezzo di gravame. Ed invero, anche i due
piani al centro del contendere, al pari di ogni altro strumento con finalità di
pianificazione urbanistica (anche a vocazione industriale), esprimono scelte
latamente discrezionali rispetto alle quali i singoli – in assenza di uno
specifico affidamento – non possono far valere alcuna pretesa giuridicamente
tutelata, fatta salva la deduzione di una plateale illogicità della
pianificazione o di un macroscopico difetto di istruttoria. Nessuna di dette
condizioni ricorre nel caso di specie: difatti, non sussisteva in capo alla
Italcementi alcun affidamento tutelabile ad ottenere un rinnovo per ulteriori
quindici anni né i piani sono frutto di una scelta pianificatoria illogica e
contraddittoria.
Sul
primo punto va osservato che la società ricorrente si duole, in sostanza, del
fatto che, ai sensi dell’art. 7 delle norme transitorie dei due piani (l’art. 6
riguarda in modo specifico le aperture di nuove cave), le autorizzazioni
relative all’esercizio di cave insistenti in zone esterne alle aree individuate
dai due piani in discorso e la cui scadenza intervenga tra la data di entrata
in vigore dei suddetti piani e quella, successiva, dell’aggiornamento, non
possano essere rinnovate per un periodo superiore a tre anni.
Tale
norma transitoria (comunque non avente natura regolamentare) non si pone in
contrasto con la riferita fonte regionale di rango primario che, per l’appunto,
ha stabilito che i piani possano circoscrivere le aree in cui, nella
prospettiva di interessi generali di prevalente rilevanza socio-economica o
ambientale, l'attività estrattiva di cava sia limitata o preclusa. Anzi, la
norma transitoria realizza un equo contemperamento tra le esigenze della
continuazione della produzione nelle cave già in essere e le necessità della
pianificazione regionale sopra poste in rilievo.
La circostanza poi che la cava gestita dalla
ricorrente non sia stata inserita nelle aree dei due piani non denota alcuna
carenza di istruttoria, ma semmai è frutto delle scelte discrezionali, alle
quali si è sopra accennato, e che si concretano nella individuazione delle zone
che, meglio di altre, a giudizio del pianificatore, rispondono allo scopo di
limitare l’attività estrattiva alle sole aree che, in relazione alle
caratteristiche di qualità, quantità ed ubicazione dei giacimenti da cava in
esso compresi, presentino un interesse industriale, rivestendo una particolare
rilevanza per l'economia regionale.
Nell’escludere
la cava della società ricorrente dalle aree dei due piani la Regione non ha
dunque violato la disciplina sopra richiamata, ma semmai l’ha applicata sulla
base di sue valutazioni discrezionali, fondate su uno studio approfondito. Né
può ritenersi, come sostiene la Italcementi, che il difetto di istruttoria
sarebbe da ascriversi all’utilizzo di dati risalenti nel TEMPO, tali da non riflettere in modo
adeguato la situazione esistente, dal momento che la stessa Italcementi
riconosce che l’attività estrattiva in questione sarebbe in corso da oltre 13
anni e, dunque, da un periodo comunque anteriore a quello (ossia agli anni 2000
e 2001) al quale sarebbero riferibili i dati in concreto usati per la
pianificazione.
La
circostanza, infine, che all’epoca dell’approvazione dei due piani contestati
fosse in STATO avanzato
la procedura di rinnovo dell’autorizzazione della cava della ricorrente, non è
una circostanza idonea a sorreggere la pretesa di ottenere un rinnovo per
ulteriori 15 anni, dal momento che – secondo un consolidato principio
giurisprudenziale – i provvedimenti devono essere conformi alla normativa
vigente al momento del perfezionamento della fase costitutiva del procedimento,
ancorché questa sia mutata rispetto alla disciplina in vigore nel tempo
dell’avvio dei procedimenti medesimi.
3) In
conclusione, il ricorso deve essere respinto nel merito, con assorbimento delle
eccezioni sollevate in via pregiudiziale dall’amministrazione.
P.Q.M.
Si
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
IL
SEGRETARIO
F.to:
Giuseppe Chiofalo
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|
IL
PRESIDENTE
F.to:
Raffaele Maria De Lipsis
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A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA ISOLA DELLE
FEMMINE
REPUBBLICA ITALIANA
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Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana
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ADUNANZA DEL 25
settembre 2012
SEZIONI RIUNITE
Parere
N. 600/12 Il Consiglio_____
OGGETTO:
Ricorso straordinario
della ITALCEMENTI S.P.A. avverso provvedimento n. 2667 del 25 febbraio 1999
del comune di Isola delleFemmine ed altri atti concernenti l’adozione
del p.r.g. comunale
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Vista
la relazione n. 11304/664.99.8 dell’11 aprile 2012, con la quale la
Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio legislativo e legale - ha
chiesto il parere di questo Consiglio sul ricorso straordinario indicato in
oggetto.
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Esaminati
gli atti e udito il relatore, Presidente Riccardo Virgilio.
PREMESSO E
CONSIDERATO
Con
atto notificato all’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e
al comune di isola delle Femmine a mezzo Ufficiale giudiziario,
rispettivamente in data 1 luglio 1999 e 29 giugno 1999, la ITALCEMENTI S.p.A.
ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per
l’annullamento:
- del
provvedimento n. 2667 del 25 febbraio 1999 con il quale il sindaco ha reso noto
che il Piano Regolatore Generale, il Regolamento Edilizio e le Prescrizioni
Esecutive di quel comune sono divenute efficaci a tutti gli effetti;
-
delle deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 2 del 25 gennaio 1994, 3 del 29
gennaio 1994, 36 del 30 marzo 1994 e 67 del 17 novembre 1995;
- di
ogni altro atto, delibera e/o provvedimento comunque connesso, preordinato e/o
conseguente.
Con
parere reso in data 23 settembre 1999 (voto n. 187) il Comitato regionale
dell’Urbanistica ha restituito, come già anticipato dall’Assessorato regionale
Territorio e Ambiente con nota prot. n. 10131 dell’1 ottobre 1999, al comune di Isola delle Femmine il piano regolatore ai fini della sua
rielaborazione totale. Pertanto, il ricorso è improcedibile, poiché l’interesse
della ricorrente si è spostato sul conseguente nuovo piano derivante dalla
riformulazione del precedente in applicazione delle prescrizioni imposte dal
CRU.
P.Q.M.
Esprime l’avviso che il ricorso debba essere dichiarato
improcedibile.
IL SEGRETARIO
F.to: Giuseppe Chiofalo
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IL PRESIDENTE
F.to: Riccardo Virgilio
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A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA ISOLA DELLE
FEMMINE
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