Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

domenica 29 marzo 2015

CORTE DEI CONTI COMUNE DI VILLABATE DETTAGLIO DELIBERAZIONE


CORTE DEI CONTI COMUNE DI VILLABATE  DETTAGLIO DELIBERAZIONE


Dati Deliberazione
Identificativo Interno : SRCSIC/64/2015/PRSP
Identificativo Generale : 641-16/02/2015-SRCSIC
Organo Emittente : Sezione Controllo Regione Sicilia
Tipo Deliberazione : Pronuncia specifica ex art. 1, co. 168, l. 266/2005 (enti locali); art. 148 TUEL - art. 148 bis TUEL; art. 243 quater TUEL; art. 6, co. 2, d.lgs. 149/2011.
Esito :
Data Adunanza : 02/12/2014
Data Deposito : 27/01/2015
Presidente : SIRAGUSA STEFANO
Descrizione : Comune di Villabate - Verifica 148 bis tuel rendiconto 2012.
File Principale : SezCont_2015_064_PRSP.doc
Magistrati
ALBO FRANCESCO
EntiComune Villabate (PA)
Materie
Materie
I liv.
II liv.
III liv.

Rendiconto
In generale

Aree Classificazione
Materie
I liv.
II liv.

REGIONI ED ENTI LOCALI
Gestione finanziaria


                                                                                     Deliberazione n.64/2015/PRSP

 

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana
nell’adunanza del 2 dicembre 2014, composta dai seguenti magistrati:

Stefano Siragusa
Licia Centro
Francesco Albo
- Presidente
- Consigliere
- Primo referendario - relatore
******
Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
visto l’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
visto, in particolare, l’art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge “sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”;
visto l’art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
vista deliberazione di questa sezione di controllo n. 196/2013/INPR avente ad oggetto: “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.266 gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto di gestione 2012”;
vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 19 agosto 2013, con la quale è stata inoltrata al Sindaco e al Presidente del Collegio dei revisori la predetta deliberazione di questa Sezione di controllo, nonché i relativi questionari ai fini della loro ritrasmissione entro trenta giorni dalla ricezione del questionario, o dall’approvazione del rendiconto, se successiva;
esaminata la relazione sul rendiconto 2012, compilata dall’Organo di revisione contabile del comune di Villabate (PA), e la successiva documentazione istruttoria;
vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 349/2014/CONTR del 21 novembre 2014 con la quale la Sezione del controllo è stata convocata per gli adempimenti di cui al menzionato art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
viste le controdeduzioni dell’ente;
udito il relatore, Primo referendario dott. Francesco Albo;
uditi, in rappresentanza dell’ente, il segretario generale, d.ssa Divono Giovanna ed il responsabile del settore economico finanziario, dott. Tabone Ignazio;
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L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l’obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.
Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all’esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall’Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare  quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012. 
La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com’era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l’equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. 
Da ultimo, l’art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.
Nei casi più gravi, l’inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l’effetto di precludere all’ente inadempiente l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
Si tratta di “effetti − attribuiti […] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti − chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell’efficacia dei bilanci da essi approvati” (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente “si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)” onde “prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari” (cfr. Corte Costituzionale n. 40/2014).
Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l’adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l’esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall’articolo 7, comma 7 della legge 131/2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l’ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l’insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.
******
Dall’esame della predetta relazione, redatta dall’organo di revisione del Comune  di Villabate (PA), e dalla successiva istruttoria, sono emerse le seguenti criticità:
1. tardiva approvazione del rendiconto 2012 (29.08.2013) rispetto ai termini previsti dall’art. 227 del TUEL;
2. gravi irregolarità nel processo di stabilizzazione di 10 unità di personale precario, come rilevato dal Collegio dei revisori con verbali n. 17 del 06.06.2012-n. 35 del 01.10.2012-n. 40 dell’ 08.11.2012. Alle irregolarità nel processo di stabilizzazione si aggiunge anche il superamento del limite di incidenza percentuale di cui all’art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008, da cui è stata indebitamente sterilizzata la componente del personale di riferimento delle società partecipate (percentuale effettiva 53%);
3. gravi irregolarità nella contrattazione integrativa come rilevato dall’Organo di revisione con verbale n. 19 del 14.05.2013;
4. omissione delle verifiche di cassa ordinarie trimestrali inerenti la gestione del Tesoriere e verifiche presso gli Agenti contabili interni incomplete;
5. il superamento dei valori limite di quattro parametri di deficitarietà strutturale:
•    volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, del 71,52% rispetto agli accertamenti delle entrate medesime (soglia 42%);
•    ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e III, provenienti dalla gestione dei residui attivi, pari al 79,23% rispetto agli accertamenti delle entrate dei medesimi titoli (soglia 65%);
•    volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I pari al 65,58% degli impegni della medesima spesa corrente (soglia 40%);
•    esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate pari al 15,78% (2.141.001,92/13.566.261,26) delle entrate correnti (soglia 5%);
6. bassa capacità di riscossione delle entrate derivanti da sanzioni per violazione codice della strada (26,34% degli accertamenti 2012) e delle entrate relative al recupero evasione tributaria (0,66% degli accertamenti ICI/IMU e 11,35% degli accertamenti TARSU);
7. il perdurare di una situazione di grave carenza di liquidità, che dà luogo ad anticipazioni di tesoreria non rimborsate a fine esercizio per € 2.141.001,92, che rappresentano il 15,78% dei primi tre titoli delle entrate;
8. debiti fuori bilancio formalmente non riconosciuti dal Consiglio comunale per € 220.342,07;
9. mancato allineamento contabile, ex art. 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, delle posizioni di debito/credito con le società partecipate e presenza di passività potenziali, nei termini seguenti:
·           la Società consortile Metropoli est vanta un credito di € 7.268,05 a fronte del quale non esistono impegni di spesa nella contabilità dell’ Ente;
·           il COINRES vanta un maggiore credito rispetto a quanto contabilizzato dall’Ente. Tale differenza pari a € 1.373.037,86, potrebbe, tra l’altro, subire ulteriori scostamenti in esito alla risoluzione di ricorsi intrapresi dal Comune di Villabate nei confronti del COINRES ;
10. errata allocazione contabile delle entrate da contributi per permessi di costruire e da sanatorie per € 389.787,59, con alterazione di tutti gli indicatori riferiti alle entrate correnti e con probabile influenza decisiva sul rispetto del Patto di stabilità interno 2012, formalmente raggiunto con un margine di € 299.000,00;
11.  irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi c/terzi con particolare riferimento all’ imputazione delle seguenti voci:
·           attività estive per minori € 49.248,65;
       liquidazione fattura TECNOFAR per loculi a muro € 39.874,34;
       impegno spesa liquidazione fatture alla ditta Scianna per custodia cautelare veicoli sequestrati € 1.005,00;
12.   mancato aggiornamento dell’inventario al 31.12.2012.
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In rappresentanza dell’Amministrazione, che ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni solo in data 1 dicembre (prot. Cdc n. 9906), erano presenti in adunanza il segretario generale ed il responsabile del servizio economico finanziario, delegati dal Commissario straordinario.
1.         Con riferimento al primo punto, l’ente motiva il ritardo nell’approvazione del rendiconto con la carenza di personale.
La Sezione, nel prendere atto, invita il comune ad adottare tutte le soluzioni organizzative  necessarie per garantire il rispetto dei termini perentori previsti per legge, dalla cui inosservanza può peraltro scaturire un maggiore esborso per oneri commissariali, ove si verifichino i presupposti previsti dall’art. 24 della legge regionale n. 44/91.
2.         Per quanto concerne le procedure di stabilizzazione di personale precario, che interessano complessivamente 22 unità assunte part - time a tempo indeterminato, gli elementi di giudizio forniti dall’ente non sono  stati in grado di superare le perplessità espresse in sede di deferimento, che rinviano ai verbali dell’organo di revisione  n. 17 del 6 giugno 2012, n. 35 dell’1 ottobre 2012 e n. 40 dell’8 novembre 2012.
L’ente, a giustificazione del proprio operato, ha allegato in sede di controdeduzioni le delibere GC n. 93 del 14 settembre 2012, n. 140 del 23 novembre 2012 e n. 38 del 25 marzo 2013, nelle quali dimostra il rispetto del limite massimo d’incidenza percentuale di cui all’art. 76, comma 7, del DL n. 112/2008, attraverso un’artificiosa rettifica extracontabile che riduce la spesa del personale delle società (da aggregare a quella dell’ente in virtù dell’art. 20, comma 9, del DL n. 98/2011, pro tempore vigente), e, al contempo, aumenta le spese correnti per € 733.259,32, in quanto voci di spesa erroneamente contabilizzate ai servizi per conto terzi (che, tuttavia, l’ente, in sede di controdeduzioni, continua a ritenere imputabili alla partite di giro; cfr. punto 11).
Grazie a questa rettifica, la percentuale scende dal 53% al 49,9%, appena al di sotto della soglia limite.
Condivisibili, a riguardo, appaiono le perplessità dell’organo di revisione nel verbale n. 40/2012, ribadite nei successivi verbali, cui si rinvia.   
In ogni caso, a prescindere dall’operatività o meno dell’art. 9 della L.R. n. 24/2010, l’amministrazione, come condivisibilmente osservato dal Collegio dei revisori (verbale n. 40, cit.) non sembra tener conto dei limiti assunzionali previsti dal citato art. 76, comma 7, secondo periodo, in funzione della spesa del personale cessato nell'anno precedente.
Tali limiti, come noto, secondo consolidato orientamento (cfr., a riguardo, Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, delibere n. 8/2012/SSRR/Par del 16 gennaio 2012 e n. 13/2012/SSRR/Par del 26 gennaio 2012) sono applicabili anche alle stabilizzazioni di personale precario.
A riguardo, la Giunta comunale, nella delibera n. 93 del 14 settembre 2012, sembra  consapevole di derogare ai limiti del turn over, invocando, addirittura, una situazione di dissesto funzionale dell’ente, in grado di compromettere lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali.
Nel delineato contesto, la situazione risulta ancora più preoccupante, ove si consideri il rischio di dissesto finanziario espressamente paventato dallo stesso responsabile del servizio finanziario nelle controdeduzioni depositate[1]. Una situazione che, certamente, mal si concilia, già sul piano logico prima ancora che giuridico, con le operazioni poste in essere.
Ulteriori motivi di perplessità derivano dalla stabilizzazione di cinque unità di personale di cat. C “da destinare ai profili professionali demandati alla scelta discrezionale dell’organo di governo” (delibera Giunta comunale n. 93 del 14 settembre 2012),  che sembra evidenziare, nella sostanza, una programmazione dei fabbisogni di personale scarsamente rispondente alle effettive ed impellenti esigenze funzionali dell’amministrazione.
3.         Con riferimento alle contestate irregolarità nella contrattazione decentrata, rilevate dall’Organo di revisione con verbale n. 19 del 14 maggio 2013, l’ente, a chiarimento del proprio operato, ha prodotto una relazione a firma del responsabile per il personale.
Tale documento, tuttavia, non riesce a superare le perplessità espresse in sede di deferimento, con riferimento sia alle tempistiche di programmazione degli obiettivi, sia, soprattutto, alla presenza di trattamenti incentivanti per lo svolgimento di servizi a carattere commerciale e non istituzionale.
E’ il caso, ad esempio, dell’istituzione di un “fondo cinema” per finanziare il trattamento accessorio di dipendenti comunali che svolgono servizio di biglietteria e proiezione cinematografica presso il cinema Ambassador, di cui ha l’ente ha la disponibilità dei locali.
A riguardo, al di là della dubbia applicabilità, nella fattispecie, dell’art. 43 della legge n. 449/97, si demanda all’ente ogni opportuna valutazione sul mantenimento della gestione di un  servizio di natura squisitamente commerciale, e dunque chiaramente estraneo alle funzioni istituzionali, alla luce anche dei più recenti interventi legislativi, volti alla liberalizzazione dei mercati. 
4.         Di preoccupante gravità, inoltre, risulta l’omissione delle verifiche di cassa con il tesoriere, pur alla luce dei nebulosi chiarimenti forniti dall’ente, che ammette, comunque, un ritardo nelle tempistiche.
Il Collegio, a riguardo, sollecita immediate misure correttive, ai fini del pieno rispetto degli art. 223 e ss. del Tuel.
Con riferimento ai punti 5, 6 e 7, l’ente conferma il superamento dei valori limite di quattro parametri di deficitarietà strutturale, la bassa capacità di riscossione delle entrate e la conseguente, progressiva, grave erosione della liquidità disponibile in tesoreria, che motiva con la ridotta capacità di riscossione delle entrate comunali e segnatamente della TARSU.
La gravissima situazione di squilibrio di cassa è testimoniata dall’ammontare dell’anticipazione di tesoreria non rimborsata (cd. “scoperto di tesoreria”), pari ad oltre il triplo della soglia limite prevista dal parametro di deficitarietà strutturale n. 9.
Tale situazione, come già detto in precedenza, in assenza di efficaci misure correttive, è ritenuta dallo stesso ente suscettibile di degenerare in dissesto finanziario.
A prescindere dalle iniziative formali che l’amministrazione intenderà assumere a riguardo, risulta in ogni caso improcrastinabile una contabilizzazione delle poste attive maggiormente ispirata a criteri prudenziali, nonchè un ridimensionamento dei volumi di spesa entro le reali capacità di bilancio.
8. Particolarmente grave risulta la situazione debitoria dell’ente, che ha subito pignoramenti e che ha debiti fuori bilancio formalmente non riconosciuti dal Consiglio comunale per € 220.342,07, come confermato dalla relazione del segretario generale e del responsabile dei servizi finanziari.
Ancora più grave appare l’esposizione debitoria per la gestione del COINRES, per un importo che, secondo le stime della ragioneria dell’ente, potrebbe vincolare il bilancio comunale per i prossimi 10/20 anni con un’esposizione di 1.100.000/ 550.000 euro annui.
Tale situazione, soprattutto in chiave prospettica (allo stato, risulta che gli ultimi bilanci del consorzio, relativi agli anni 2007/2009, sono stati annullati dal Tribunale di Termini Imerese), è destinata a incidere molto negativamente sui futuri equilibri, anche se l’amministrazione confida in un alleggerimento, a decorrere dal 2016, dell’esposizione debitoria per la scadenza di alcuni mutui in ammortamento.
Un contesto così critico, oltre a porre inevitabili interrogativi sui livelli di adeguatezza della governance posta in essere negli anni nei confronti degli organismi di riferimento, anche attraverso i poteri di scelta degli amministratori, di vigilanza e di impulso ai fini del riequilibrio della gestione, tratteggia un quadro conoscitivo fortemente opaco, caratterizzato dalla presenza di ingenti passività, anche se - allo stato - solo potenziali, e non quantificate in modo definitivo.
Tale fattore, impedendo l’allineamento contabile (punto 9) prescritto dall’art. 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, costituisce una rilevante incognita per gli equilibri finanziari, anche futuri, dell’ente ed impone l’urgente adozione di tutte le misure prudenziali utili a mitigarne l’impatto sul bilancio.
10. In relazione ai permessi di costruire ed ai proventi da sanzioni edilizie, l’amministrazione conferma l’erronea contabilizzazione al titolo I, anziché al tit. IV delle entrate.
Evidente risulta il contrasto con le prescrizioni del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.135553 del 2006 che, nel definire la codificazione per l’attuazione del SIOPE per gli enti locali, ha espressamente previsto che i proventi per concessioni edilizie siano da imputare al Titolo IV, categoria 5, come peraltro confermato anche dalla circolare del Ministero dell’interno n. FL 05 dell’8 marzo 2007.
Tale prassi contabile errata ha alterato tutti gli indicatori che fanno riferimento alle entrate correnti.
L’amministrazione, tuttavia, ha escluso qualsiasi influenza ai fini dei saldi del patto di stabilità interno 2012, documentando l’allineamento temporale tra accertamenti e riscossioni.
11. Per quanto concerne l’utilizzo dei servizi per conto terzi, il comune fornisce alcune giustificazioni in ordine alla corretta contabilizzazione delle voci contestate, che, in riferimento alla spesa dell’anno precedente, aveva extra contabilmente imputato alla spesa corrente per rientrare nel limite massimo d’incidenza percentuale di cui all’art. 76, comma 7, del DL n. 112/2008 (cfr. punto n. 2).
A tal proposito, giova ribadire che l’utilizzo di tali capitoli al di fuori dei casi  strettamente previsti dall’ordinamento finanziario e contabile e all’elencazione di cui al principio contabile 2.25, in cui l’ente agisce quale soggetto la cui attività è meramente strumentale per la realizzazione di interessi di altro soggetto, riveste profili di grave criticità in quanto le partite di giro non sono prese in considerazione dal legislatore ai fini del computo dei saldi rilevanti per il patto di stabilità, proprio in ragione della loro neutralità e della propedeuticità rispetto alla realizzazione di interessi istituzionali di terzi.
L’amministrazione, comunque, esclude qualsiasi possibile manovra elusiva ai fini del patto di stabilità interno, dimostrando l’intervenuta regolarizzazione contabile ai pertinenti capitoli di bilancio entro la fine dell’esercizio.
12. Il Collegio constata, infine, il mancato aggiornamento integrale dell’inventario, tuttora perdurante, che, oltre a violare l’obbligo di cui all’art. 230, comma 7, del Tuel, presenta negative ripercussioni sulla veridicità delle rappresentazioni contabili, anche patrimoniali.   
*********
In riferimento alle misure correttive medio tempore adottate, la Sezione osserva che molti dei profili di criticità riscontrati sono stati oggetto di pronuncia di accertamento con la deliberazione n. 342/2013/PRSP, a seguito della quale il Consiglio comunale di Villabate ha adottato la deliberazione n. 11 del 22 gennaio 2014, avente ad oggetto: “Misure correttive  ex art. 148 bis, comma 3 TUEL. –Rendiconto 2011 e bilancio di Previsione 2012- Delibera Sezione di controllo Corte dei Conti n. 342/2013 PRSP”.
Poiché da tale provvedimento, allo stato, non emergono misure sufficienti a superare compiutamente le criticità rilevate, permangono i motivi di preoccupazione per gli equilibri di bilancio già riscontrati nel precedente ciclo di controllo.
Conclusivamente, sulla base delle gravi problematiche riscontrate e del preoccupante quadro conoscitivo tratteggiato, il Collegio ritiene indispensabile un serio percorso di risanamento finanziario da parte dell’ente, volto non tanto al superamento delle immediate contingenze, bensì alla definitiva eliminazione, in maniera organica e strutturale, delle problematiche reiteratamente segnalate, nell’ambito di un più generale disegno  programmatico. E ciò, anche al fine di evitare la compromissione non solo degli equilibri di bilancio, ma anche la stessa resa continuativa dei servizi e delle funzioni fondamentali, come peraltro paventato dallo stesso ente.
P. Q. M.
All’esito della verifica sul rendiconto 2012, accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei profili di criticità con riferimento ai punti da 1 ad 12, elencati in narrativa.

O R D I N A

che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al legale rappresentante, al Consiglio comunale e all’Organo di revisione del comune di Villabate (PA), nonché alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

D I S P O N E

che l’ente trasmetta a questa Sezione di controllo, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente deliberazione, le misure correttive adottate dall’organo consiliare ai sensi dell’art. 148 bis, comma 3, del Tuel, ai fini della relativa verifica.   
Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2014. 

                  L'ESTENSORE

  IL PRESIDENTE
                (Francesco Albo)
(Stefano Siragusa)


Depositata in segreteria il 27 gennaio 2015
     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                 (Boris Rasura)


A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA



[1] In tale documento si afferma, testualmente, che “la gravità della situazione di liquidità è stata più volte evidenziata in diverse sedi ed, in ultimo, nella relazione della giunta al consuntivo 2012 e 2013; ed è tale, in assenza di validi ed efficaci strumenti alternativi di riscossione (invero ad oggi normativamente indisponibili) da poter condurre l’ente al dissesto funzionale e finanziario

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