Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

domenica 29 marzo 2015

DARPA FRANCESCO CGA PARERE 388 2013 VIALE DELLA TORRE ISOLA DELLE FEMMINE SANATORIA PARENTE DIPENDENTE COMUNE

DARPA FRANCESCO CGA PARERE 388 2013 VIALE DELLA TORRE ISOLA DELLE FEMMINE SANATORIA PARENTE DIPENDENTE COMUNE

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REPUBBLICA ITALIANA
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Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana
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ADUNANZA DEL 18 GIUGNO 2013
SEZIONI RIUNITE
Parere N. 388/13             Il Consiglio
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OGGETTO:
Ricorso straordinario proposto dal signor D’ARPA Francesco per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di sanatoria presentata al Comune di Isola delleFemmine il 17 dicembre 2010.

Vista la relazione n. 2913/429.11.8 dell’1 febbraio 2013, con la quale la Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio legislativo e legale - ha chiesto il parere di questo Consiglio sul ricorso straordinario indicato in oggetto.
  Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Simonetta Vaccari.
  PREMESSO E CONSIDERATO
  1. Con atto notificato al Comune di Isola delle Femmine in data 11 giugno 2011 e depositato presso l’Ufficio riferente il 16 giugno successivo, il signor D’Arpa Francesco ha proposto ricorso straordinario per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di concessione edilizia in sanatoria presentata al Comune di Isola delle Femmine in data 17 dicembre 2010, ai sensi degli artt. 12 e 13 L. n. 47/85 (oggi art. 36 D.P.R. n. 380/2001) e dell’art. 10 l.r. n. 26/86 e per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
  In punto di fatto il ricorrente (usufruttuario) premette che comunicava, il 12 ottobre 2005 al Comune di Isola delle Femmine, che avrebbe dato inizio a taluni lavori di manutenzione ordinaria e a talune modifiche interne relative al manufatto sito in Viale della Torre n. 24, primo piano, interni 1 e 2.
  Con ordinanza n. 59 del 15 settembre 2010, il predetto Comune intimava ai signori D’Arpa Francesco (usufruttuario) e D’Arpa Pietro e Maria (nudi proprietari) “la rimessa in pristino dello STATO dei luoghi a propria cura e spese di quanto realizzato in assenza di concessione edilizia (ampliamento delle unità abitative poste al 1° piano)”.
  In data 17 dicembre 2010, i signori D’Arpa presentavano un’istanza (assunta al protocollo del Comune al n. 17658) chiedendo il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi degli artt. 12 e 13 L. n. 47/85 (oggi artt. 34 e 36 D.P.R. n. 380/2001) e dell’art. 10 l.r. n. 26/86, per piccoli ampliamenti su terrazzi esistenti di due appartamenti posti al primo piano dell’immobile in questione, allegando relazione tecnica, con la quale si asseriva, sinteticamente, che rispetto al progetto approvato, il volume computabile era STATO aumentato di mc. 76,38, inferiore al 10% del volume dell’intero fabbricato assentito originariamente, mentre era stata aumentata la superficie utile calpestabile di mq. 19,60, inferiore al 10% di quella assentita originariamente nei sessanta giorni previsti (art. 36 del D.P.R. n. 380/2001) il Comune non ha adottato alcun provvedimento espresso.
  2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
  I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 L. n. 241/90 e 3 l.r. n. 10/91; degli artt. 4 e 7 della l.r. 37/85; degli artt. 12 e 13 L. n. 47/85 e degli artt. 34 e 36 D.P.R. n. 380/2001, nonché dell’art. 10 della l.r. n. 26/86; difetto di motivazione.
  L’immobile non è ubicato in zona di interesse archeologico, né si tratta di edificio di “interesse storico, artistico o architettonico” sussistono tutti i requisiti previsti dall’art. 10 della l.r. n. 26/86 per ottenere il titolo abilitativo in sanatoria, posto che l’ampliamento non supera il 10% di quello preesistente.
  I lavori realizzati soddisfano anche gli articoli 4 e 7 della l.r. 37/85, poiché un aumento di volume inferiore al 20% di quanto assentito non costituisce variazione essenziale al progetto approvato, rientrando invece tra le opere realizzate in parziale difformità ai titoli abilitativi rilasciati.
  Inoltre, non essendo possibile demolire le parti abusive, senza pregiudizio per le parti regolari, il Comune avrebbe dovuto applicare l’art. 12 della L. 47/85, come sostituito dall’art. 34 del D.P.R. 380/2001.
  II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 L. n. 241/90 e 2, 3 e 11 l.r. n. 10/91; degli artt. 4 e 7della l.r. 37/85; degli artt. 12 e 13 L. n. 47/85 e degli artt. 34 e 36 D.P.R. n. 380/2001, nonché dell’art. 10 della l.r. n. 26/86; eccesso di potere per difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, mancata valutazione dell’apporto partecipativo dei privati.
  La norma di cui all’art. 36 del T.U. in materia edilizia, che prevede un caso c.d. di silenzio-significativo, deve essere coordinata con la L. n. 241/90 che ha introdotto il principio che obbliga la P.A. a rispondere in modo espresso e motivato alle richieste formulate dai privati; il privato può sempre pretendere che la P.A. si pronunci in modo espresso sulla sua istanza, esplicitando le ragioni che eventualmente ne determinano il rigetto.
  Il silenzio-rigetto impugnato è dunque illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria, poiché, omettendo di provvedere, l’Amministrazione non ha valutato le osservazioni contenute nella relazione tecnica presentata a corredo della domanda di sanatoria.
  III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 bis L. n. 241/90 e 11 bis l.r. n. 10/1991. Carenza di istruttoria; difetto di motivazione.
  Il Comune, in violazione all’art. 10 bis della L. n. 241/90 che prevede, nei procedimenti ad istanza di parte, la comunicazione di preavviso del provvedimento negativo, ha rigettato per silentium l’istanza di sanatoria, senza preventivamente comunicare al ricorrente i presunti motivi ostativi alla realizzazione ed al mantenimento delle opere.
  3. Con nota prot. n. 15517 del 19 novembre 2012 il Comune di Isola delle Femmine ha trasmesso tutta la documentazione relativa al ricorso, compresa la relazione tecnica e gli elaborati grafici allegati alla richiesta di concessione edilizia in sanatoria presentata il 17 dicembre 2010.
  4. Il ricorso è ricevibile poiché proposto entro 120 giorni dalla formazione del silenzio-diniego, avvenuta il 15 febbraio 2011, cioè sessanta giorni dopo la richiesta di permesso in sanatoria presentata il 17 dicembre 2010.
  Nel merito, tuttavia, il ricorso si ritiene infondato.
  In ordine al primo motivo di gravame con il quale il ricorrente afferma la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 10 della l.r. 26/86 per ottenere il titolo abilitativo in sanatoria si rileva che tale norma consente una deroga alla regola della inedificabilità assoluta nella fascia di 150 m. dalla battigia, introdotta dall’art. 15 lett. a) l.r. n. 78/76, per la sanatoria di opere di ampliamento entro l’ambito del 10% dell’originario corpo di fabbrica.
  Come riferito nella stessa relazione tecnica allegata al ricorso, la licenza edilizia originaria ed i successivi nullaosta hanno autorizzato una superficie coperta al primo piano (nel quale si trovano le due unità immobiliari per le quali è stata presentata la domanda di sanatoria in argomento) di mq. 119,50. Dunque, la superficie utile realizzata a seguito dell’ampliamento di mq. 19,60, ha comportato un aumento della superficie del 16,47% rispetto alla preesistente e quindi superiore a quella consentita da tale norma.
  Parimenti priva di pregio si rivela l’affermazione di parte ricorrente che il volume edificato abusivamente è inferiore al 20% del volume assentito, per cui i lavori soddisfano i requisiti dell’art. 4 della l.r. 37/85 e non costituiscono variante essenziale al progetto approvato.
  Infatti l’unica norma cui fare riferimento per derogare al divieto di inedificabilità assoluta nella suddetta fascia di rispetto è il citato art. 10 l.r. n. 26/86; in ogni caso, anche l’invocato art. 4 della l.r. 37/85 prescrive che “costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, le opere aggiuntive abusivamente eseguite quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni ….
  b) un aumento della cubatura dell’immobile superiore al 20 per cento;
  c) un aumento della superficie utile calpestabile e dell’altezza dell’immobile superiore al 10 per cento; …”.
  Essendosi quindi verificata, come sopra detto, la condizione di cui alla predetta lettera c) (aumento della superficie calpestabile superiore al 10 per cento) tale norma non sarebbe stata comunque applicabile alla fattispecie.
  L’esecuzione dei lavori di ampliamento con variazioni essenziali, precludono poi l’applicazione dell’art. 34 del T.U. n. 380/2001, che reca la più favorevole disciplina sanzionatoria degli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (Cons. di STATO, Sez. IV, sent. n. 2227 del 10 aprile 2009).
  Alla luce di quanto sopra detto, pertanto, il primo motivo di ricorso è infondato.
  Anche il secondo e terzo motivo, che si esaminano congiuntamente, risultano infondati.
  Non può condividersi la tesi prospettata sul punto, secondo cui l’entrata in vigore della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 10 bis (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), introdotto con la L. 11 febbraio 2005, n. 15, art. 6, laddove ha stabilito che “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”, ha implicitamente abrogato tutte quelle disposizioni che collegano alla decorrenza di un termine l’automatico rigetto della istanza di parte, che cioè – in altri termini – stabiliscono fattispecie di silenzio-diniego.
  Infatti, occorre osservare che la disposizione, per la sua formulazione letterale, esclude dal suo ambito di applicabilità proprio i procedimenti amministrativi che prevedono ipotesi di silenzio-assenso o di silenzio-diniego (o rigetto o rifiuto). Invero, l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda è imposto solo per i casi in cui l’Autorità amministrativa intenda adottare un provvedimento “formale” di diniego della domanda, e quindi non è applicabile in tutti quei casi in cui il provvedimento finale si forma solo in modo “tacito” attraverso il silenzio tenuto dalla Pubblica Amministrazione per un determinato periodo di TEMPO (Cassazione Penale, Sent. n. 17954 del 6 maggio 2008).
  Infine, non è condivisibile la tesi sostenuta dal ricorrente, che ritiene applicabile al procedimento per sanatoria urbanistica l’obbligo di concludere il procedimento con un espresso provvedimento formale, stabilito dalla L. n. 241 del 1990, art. 2. Questo principio generale, infatti, deve ritenersi derogato dalla norma speciale che prevede il silenzio-diniego, cioè dalla L. n. 47 del 1985, art. 13, che ha trovato conferma anche dopo la L. n. 241 del 1990, con il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 (cfr., Cassazione Penale, sent. n. 17954 del 6 maggio 2008).
P. Q. M.
  Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
IL SEGRETARIO
F.to: Giuseppe Chiofalo

IL PRESIDENTE
F.to: Claudio Zucchelli




A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE

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