N.
00413/2014 REG.PROV.CAU.
N.
00614/2014
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede
giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2014, proposto da:
Rosa Spatola, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Blandi,
Giovanni Immordino, con domicilio eletto presso Massimo Blandi in Palermo, V.
Emilia N. 23;
contro
Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco P.T.,
rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pellegrino, con domicilio eletto
presso Giancarlo Pellegrino in Palermo, via Principe di Granatelli, 37;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE
III n. 00368/2014, resa tra le parti, concernente ordinanza di immediata
cessazione attivita' e chiusura dell'esercizio pubblico di somministrazione di
alimenti e bevande per certificato di agibilita' scaduto
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco P.T.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale
amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla
parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 il
Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti gli avvocati M. Blandi, G. Immordino
e G. Pellegrino;
Considerato che, ad un primo esame,appaiono fondati i motivi del
ricorso, considerata anche l’inerzia dell’amministrazione a fronte della
richiesta di rilascio del certificato di agibilità della ricorrente, e che
altresì dall’esecuzione del provvedimento impugnato possono derivare alla
ricorrente danni gravi
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
in sede giurisdizionale,
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 614/2014) e, per l'effetto, in
riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia
trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi
dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le
compensa.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24
luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Maria De Lipsis,
Presidente
Ermanno de Francisco,
Consigliere
Vincenzo Neri, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere
Giuseppe Barone,
Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
|
|
IL PRESIDENTE
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.
N. 00373/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01045/2014
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione
Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2014, proposto da
Rosa Spatola e Giovanni D'Angelo, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo
Blandi, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Emilia N.23;
contro
-il Comune di Isola delle Femmine,
in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pellegrino, con
domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Principe Granatelli n.
37;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- l'ORDINANZA n. 17 del 21.3.2014, notificata il 25 marzo
successivo, con cui il Responsabile del Settore 3° - Tecnico - Urbanistica - ha
ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi mediante lo smontaggio delle
strutture che vi insistono, costituite da due chioschi in legno, in Isola delle Femmine,
via lungomare Eufemio (ALL.1);
- ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isola delle Femmine;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 il
Presidente dott. Nicolo' Monteleone e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
CONSIDERATO che il 16.11.2011 e il 22.7.2013 sono state presentate
apposite istanze di concessione di suolo pubblico e che sussiste l’allegato
pregiudizio grave ed irreparabile, per cui va sospesa l’esecuzione
dell’impugnata ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi fino alla
definizione, da parte del Comune di Isola della Femmine,
di tali istanze;
VISTO l’art. 57 del codice del processo amministrativo e ritenuto
che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, avuto
riguardo alla natura della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza,
accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
con il ricorso in epigrafe indicato, nei limiti di cui in motivazione.
Fissa l’udienza pubblica del 18 dicembre 2014 per la discussione
nel merito del ricorso.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 29 aprile
2014, con l'intervento dei signori magistrati
Nicolo' Monteleone,
Presidente, Estensore
Aurora Lento, Consigliere
Lucia Maria
Brancatelli, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/05/2014
IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N.
00368/2014 REG.PROV.CAU.
N.
00833/2014
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione
Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2014,
proposto da Rosa Spatola, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Blandi, con
domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Emilia n. 23;
contro
-il Comune di Isola delle Femmine,
in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo
Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Principe
Granatelli n. 37;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-dell’ordinanza n. 7 del 21.1.2014, notificata in pari data, con
cui il Responsabile del Settore 5° - Tecnico e Lavori Pubblici - ha disposto la
cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio pubblico di
somministrazione di alimenti e bevande, tipologia A, nel locale sito in Isola delle Femmine,
via lungomare Eufemio, condotto dalla Sig.ra Spatola Rosa ;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e
conseguenziale, quali il verbale di accertamento violazione alle norme sul
commercio su aree pubbliche n. 1 del 13.1.2014, ed il Verbale di ispezione di
esercizio pubblico dello stesso giorno, redatti dal Comando Polizia Municipale
dello stesso Comune.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isola delle Femmine;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti
impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 il
Presidente dott. Nicolo' Monteleone e uditi per le parti i difensori, come
specificato nel verbale;
RITENUTO che, ad un sommario esame i motivi di censura dedotti nel
ricorso non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da
indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso (stante
che il certificato di agibilità relativo al locale in questione è scaduto in
data 13 febbraio 2013 e, secondo la non contestata deduzione del resistente
Comune di Isola delle Femmine,
“la autorizzazione di agibilità non è stata richiesta dal ricorrente né con
riguardo al 2011 né al 2012 né, tantomeno, al 2013”, per cui va respinta la
domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati;
VISTO l’art. 57 del codice del processo amministrativo e ritenuto
che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, avuto
riguardo alla particolare natura della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione
terza, respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti
impugnati.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 29 aprile
2014, con l'intervento dei Signori magistrati
Nicolo' Monteleone,
Presidente, Estensore
Aurora Lento, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli,
Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA
DELLE FEMMINE
http://lemanisuisoladellefemmine.blogspot.it/2010/07/palmuto-via-palermo-isola-delle-femmine_30.html
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