N. 00642/2014 REG.PROV.CAU.
N. 02203/2014
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2203 del 2014,
proposto dall’impresa AIELLO COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe
Cusumano, con domicilio eletto in Palermo, via G. Maurigi, 4, presso lo
studio del predetto difensore;
contro
- il Comune di Isola delle Femmine, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Vittorio Fiasconaro, con domicilio eletto in Palermo, via Goethe,
1, presso lo studio del predetto difensore;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato
dei luoghi n. 24 del 15/5/2013, notificata in data 20/5/2014;
- di ogni altro atto precedente, successivo, comunque
connesso.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del
provvedimento impugnato;
VISTA la memoria di costituzione in giudizio, con i
relativi allegati, del Comune intimato;
RELATORE il Primo Referendario Anna Pignataro;
UDITI, alla Camera di Consiglio del 10 settembre 2014, i
difensori delle parti, presenti così come da verbale d’udienza;
RITENUTO che, al sommario esame proprio della fase
cautelare, il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris,
limitatamente all’ingiunto ordine di demolizione dei 22 bungalows
prefabbricati e relativi servizi igienici, docce e spazi coperti, rispetto ai
quali l’assenza di qualsivoglia titolo edilizio non risulta accertata e adeguatamente
motivata nel provvedimento impugnato;
RITENUTO, altresì, che sussiste l'allegato pregiudizio
grave ed irreparabile prospettato da parte ricorrente consistente nella
demolizione dei 22 bungalows prefabbricati e relativi servizi igienici, docce
e spazi coperti:
RITENUTO, pertanto, che va accolta la domanda di
sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato nei predetti limiti;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase che vanno
compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale della domanda
cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,
Sezione seconda, ACCOGLIE la domanda di sospensione dell'esecuzione del
provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato, nei limiti di
cui in motivazione.
Spese della fase cautelare compensate.
Fissa la seconda udienza pubblica di febbraio, come da
emanando calendario, per la discussione nel merito del ricorso.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione
ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del
giorno 10 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore
Sebastiano Zafarana, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA
DELLE FEMMINE
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