Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

sabato 28 marzo 2015

AIELLO COSTRUZIONI SRL RICORSO TAR 2203 2014 ORDINANZA 24 15 MAGGIO 2013 NOTIFICATA 20 MAGGIO 2014

AIELLO COSTRUZIONI SRL RICORSO TAR 2203 2014 ORDINANZA 24 15 MAGGIO 2013  NOTIFICATA 20 MAGGIO 2014


N. 00642/2014 REG.PROV.CAU.
N. 02203/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2203 del 2014, proposto dall’impresa AIELLO COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Cusumano, con domicilio eletto in Palermo, via G. Maurigi, 4, presso lo studio del predetto difensore;



contro
- il Comune di Isola delle Femmine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Fiasconaro, con domicilio eletto in Palermo, via Goethe, 1, presso lo studio del predetto difensore;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 24 del 15/5/2013, notificata in data 20/5/2014;
- di ogni altro atto precedente, successivo, comunque connesso.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
VISTA la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, del Comune intimato;
RELATORE il Primo Referendario Anna Pignataro;
UDITI, alla Camera di Consiglio del 10 settembre 2014, i difensori delle parti, presenti così come da verbale d’udienza;

RITENUTO che, al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, limitatamente all’ingiunto ordine di demolizione dei 22 bungalows prefabbricati e relativi servizi igienici, docce e spazi coperti, rispetto ai quali l’assenza di qualsivoglia titolo edilizio non risulta accertata e adeguatamente motivata nel provvedimento impugnato;
RITENUTO, altresì, che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile prospettato da parte ricorrente consistente nella demolizione dei 22 bungalows prefabbricati e relativi servizi igienici, docce e spazi coperti:
RITENUTO, pertanto, che va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato nei predetti limiti;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase che vanno compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale della domanda cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione seconda, ACCOGLIE la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato, nei limiti di cui in motivazione.
Spese della fase cautelare compensate.
Fissa la seconda udienza pubblica di febbraio, come da emanando calendario, per la discussione nel merito del ricorso.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore
Sebastiano Zafarana, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE

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