Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

sabato 28 marzo 2015

AIELLO COSTRUZIONI E GIAMBONA SICILEAS PORTOBELLO RICORSO AL TAR PER DINIEGO 2011

N. 00124/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04497/2002 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4497 del 2002, proposto da:


Aiello Antonino Vincenzo n.q. di amministratore unico della Aiello Costruzioni s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Cusumano e Giuseppe Di Stefano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Cusumano sito in Palermo, via G. De Spuches 5;


contro
Comune di Isola delle Femmine, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Zanghi', con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, piazza V.E.Orlando, 41; 
per l'annullamento
DINIEGO CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Isola delle Femmine;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2011 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire i seguenti atti:
- copia delle sentenze del Pretore di Carini e del Tribunale di Palermo del 7 gennaio 1983, citate al primo motivo di ricorso;
- copia del rilievo fotogrammetrico citato dalla difesa del Comune (che non si rinviene tra gli atti depositati, benché indicato nel relativo elenco);
Al predetto adempimento dovrà provvedere parte ricorrente, per quanto riguarda il deposito delle sentenze penali, ed il Comune resistente, per quanto riguarda il rilievo fotogrammetrico, entro quaranta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Ritenuto di dover fissare, per il prosieguo del giudizio, l'udienza di merito dell’8 novembre 2011.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
Dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa l'udienza di discussione del merito alla data dell’8 novembre 2011.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2011
IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE



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