Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

sabato 28 marzo 2015

CENTO CANTIERI FERMI, SOLO 12 IMPIANTI IN REGOLA: LA SICILIA RISCHIA MAXIMULTA E STOP AI FONDI

CENTO CANTIERI FERMI, SOLO 12 IMPIANTI IN REGOLA: LA SICILIA RISCHIA MAXIMULTA E STOP AI FONDI


L’Europa presenta un conto da 185 milioni di euro In pericolo anche aree protette


di GIOACCHINO AMATO 

Un miliardo e cento milioni di euro di fondi europei sbloccati da una delibera del Cipe a metà del 2012 ma ancora non spesi, 93 cantieri per la realizzazione di depuratori e impianti fognari fermi al palo, 227 dei 1.300 chilometri di coste siciliane sempre più inquinati, come decine di falde acquifere. La scure di Renzi sull’inerzia di Regione e Comuni dell’Isola arriva su un sistema che fa acqua, in questo caso inquinata, da tutte le parti e nel quale i depuratori mai costruiti appaiono solo come l’ultimo degli scandali.


La decisione del governo Renzi di nominare commissari per far partire i cantieri entro i prossimi mesi scatta dopo la procedura di infrazione avviata dall’Unione europea. Una multa miliardaria che verrà pagata fino a quando gli scarichi a mare non saranno stati ridotti a zero. Solo per la Sicilia, secondo i calcoli di Erasmo De Angelis, a capo della struttura del governo contro il dissesto idrogeologico, si tratta di 185 milioni di euro, 37 euro per ogni abitante. E per pagarla il governo si rifarà sui Comuni inadempienti, che non potranno far altro che dichiarare il default.

Proprio qualche giorno fa i costruttori di Ance Sicilia avevano inviato al premier la loro lista aggiornata delle opere cantierabili ma bloccate, depuratori e fogne comprese. Tra queste una decina di impianti nell’Agrigentino, quasi il doppio nel Palermitano, otto nel Catanese fra i quali intere reti fognarie e le opere per salvaguardare l’area marina protetta dell’isola dei Ciclopi, poi il depuratore di Macchitella a Gela, quelli di Priolo e Augusta. Non a caso il sindaco di Catania, Enzo Bianco, si è già proposto a Renzi come commissario per l’area etnea, che da sola attende opere per mezzo miliardo, depuratori e reti che spetterà al commissario anche affidare in gestione.

Ma quei 93 cantieri potrebbero non salvare la Sicilia né dalle multe né dalla devastazione di mari, coste e falde acquifere. Su oltre cinque milioni di abitanti dell’Isola, poco più di tre milioni sono serviti da impianti di depurazione, 27 comuni sono stati multati dall’Unione europea perché non hanno una rete fognaria, altri 175 sono in infrazione, un quinto delle coste siciliane non sono balneabili. Il paradosso è che la Sicilia e i suoi 390 comuni hanno già la bellezza di 431 impianti di depurazione, anche se 73 sono ufficialmente «inattivi». Ne rimangono 358: «Quelli efficienti però non sono più di 12 — rivela il docente universitario Aurelio Angelini, esperto di politica ambientale — gli altri spesso sono soltanto contenitori di liquami. C’è stata la tendenza a fare un depuratore per ogni comune, ma i costi di gestione sono proibitivi, soprattutto per i piccoli centri, e il risultato in termini di efficienza è minimo». Un grosso spreco di miliardi e di ricchezze ambientali, insomma, in nome del campanilismo delle opere pubbliche: «In Sicilia — ricorda Angelini — basterebbero venti depuratori di grandi dimensioni per essere in regola con le direttive europee, e soprattutto un sistema idrico integrato che consenta di utilizzare l’acqua depurata per l’agricoltura e l’industria, risparmiando le risorse dei bacini».

Un compito che spettava agli Ato idrici usciti dalla riforma di privatizzazione del servizio, che in Sicilia si è rivelata un gigantesco flop. Adesso tutto dipende dalla nuova legge sul servizio idrico che da due anni si attende, finora invano, dal governo Crocetta.

Nel frattempo in Sicilia accade di tutto. Dal depuratore di Acate, in provincia di Ragusa, l’acqua esce più inquinata di prima e non viene usata neanche dagli agricoltori. Nel Catanese molti comuni, Acireale compreso, scaricano a mare. Come a Isola delle Femmine, dove manca ancora il “pennello a mare”. «Nelle aree industriali di Gela, Siracusa e Milazzo va molto peggio — rincara Angelini — con il porto di Augusta che registra una situazione drammatica: idrocarburi e metalli pesanti che stanno causando mutazioni genetiche della fauna. Ma anche tutte le falde acquifere sotto Palermo sono fortemente inquinate». «Abbiamo decine di segnalazioni — racconta il presidente della commissione Ambiente all’Ars, Giampiero Trizzino dei 5Stelle — avevamo chiesto una mappatura all’assessore Marino, poi al successore Calleri che l’aveva quasi pronta, adesso è arrivata Vania Contrafatto che martedì avremo in audizione».

Davanti a tanto inquinamento, chi dovrebbe controllare allarga le braccia. Come il direttore dell’Arpa Sicilia, Francesco Licata di Baucina, che alla trasmissione di Raitre Report ha dichiarato di avere solo il 30 per cento del personale necessario per i controlli, in una Regione zeppa di funzionari ma anche di forestali. E la storia rischia di non finire qui. Se i commissari non riusciranno a sbloccare i cantieri, il miliardo andrà ad altre Regioni attraverso il “fondo revoche” già aperto al ministero dell’Ambiente. A questo punto saranno altri Comuni italiani a salvarsi dalle sanzioni, ma con i soldi destinati alla Sicilia. Mentre i siciliani continueranno a nuotare in un mare di liquami.



DEPURATORI, RENZI COMMISSARIA LA SICILIA. ALL’INSAPUTA DEL GOVERNATORE CROCETTA 

Il governatore della Sicilia aveva parlato di una normale riunione con Delrio, Padoan e Galletti. Oggi la doccia fredda del premier: "Un miliardo bloccato, è inaccettabile"


6 febbraio 2015 A sentire il governatore Rosario Crocetta era stato un incontro normalissimo. Da una parte del tavolo c’era il presidente della Sicilia, accompagnato dall’assessore al bilancio Alessandro Baccei; dall’altra il sottosegretario Graziano Delrio e i ministri dell’Economia e dell’Ambiente Pier Carlo Padoan e Luciano Galletti. “Nel corso dell’incontro si è stabilito di costituire tre tavoli di lavoro congiunti tra Regione siciliana e governo nazionale.Il primo si occuperà di questioni generali al Mef, di finanziaria e del settore salute, il secondo alla Funzione pubblica, si occuperà di partecipate e riorganizzazione del pubblico impiego, il terzo all’Ambiente, si occuperà della questione rifiuti e del sistema idrico” scriveva Crocetta in un comunicato stampa diffuso nella serata di ieri (il governatore, da quando ha licenziato in tronco l’ufficio stampa ha dichiarato di scriversi i comunicati da solo). Passano poche ore ed ecco la doccia fredda: il premier Matteo Renzi ha deciso di commissariare la Sicilia. 

Non un commissariamento tout court, non ancora: al momento il presidente del Consiglio ha intenzione di avocare al governo centrale soltanto la questione dei depuratori.“Ieri ho fatto una riunione sugli impianti di depurazione per la Sicilia: c’è più di un miliardo di euro tecnicamente fermo ed è ingiusto e inaccettabile. Il commissariamento è l’unica strada e ho chiesto di procedere rapidamente senza guardare in faccia nessuno” dice Renzi nella sua enews. Il governatore Crocetta, fermo ancora ai tre tavoli tecnici stabiliti nella riunione di ieri, casca dalle nuvole. “Onestamente non ne so nulla: e neanche capisco per quale motivo ci commissaria ora che ci stiamo muovendo”. Eppure il nodo degli impianti di depurazione non è certo argomento nuovo per il governo regionale. Già nel 2012 la Corte di Giustizia dell’Unione europea condannò 57 comuni siciliani per inadempienza rispetto alla direttiva europea sul trattamento delle acque reflue urbane: tra questi, ben 27 comuni erano completamente sprovvisti di reti fognarie. Oggi la situazione non è migliorata: secondo il ministero delle Infrastrutture ben sei comuni su dieci in Sicilia continuano ad essere sprovvisti di fognature e depuratori a norma. In più i 1.161 milioni di euro previsti dai fondi strutturali europei per la realizzazione di fogne e depuratori è fermo: su 93 opere previste, in appena 14 casi esiste un progetto cantierabile. 

“Allo stato attuale non c’erano garanzie, ci sono diverse delibere Cipe che hanno assegnato 1,6 miliardi di euro per la costruzione delle reti idriche e delle altre opere. Alla Sicilia spettano un miliardo e cento milioni di euro per 93 opere. Su questa materia siamo sotto infrazione europea e solo la Sicilia, nel 2016 costerà 180 milioni di euro: non si poteva rimandare oltre” spiega Erasmo D’Angelis, a capo della cabina di regia sulle infrastrutture.

Il problema dei depuratori dei comuni siciliani era già approdato a Bruxelles con un’interrogazione depositata al parlamento europeo dal Movimento 5 Stelle. “L’Unione europea ha avviato una procedura di infrazione ai danni dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva comunitaria concernente il trattamento delle acque reflue urbane che coinvolge 175 agglomerati urbani siciliani: c’è una palese inadempienza amministrativa della Sicilia ed un totale appiattimento della macchina di governo regionale, incapace al momento di approvare progetti, di fare bandi e supportare i comuni” scriveva il capo delegazione Ignazio Corrao nell’ottobre scorso. E infatti oggi il premier Matteo Renzi ha deciso di esautorare il governo regionale: dal primo marzo in Sicilia arriverà un commissario che dovrà coordinare la realizzazione delle opere. E poco importa che Crocetta non ne sia informato in tempo: il rischio è che le sanzioni europee per i ritardi della Regione Siciliana superino quota 160 milioni di euro. E i comuni rimangano ancora senza impianto fognario.



UE - Panoramica sullo stadio raggiunto dalle procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente. La lettera di addebito circoscrive la materia del contendere, cosicché, nell’ipotesi in cui la Commissione decida di proseguire nell’iniziativa, l’oggetto della procedura non può essere ulteriormente ampliato. Allo Stato interessato è assegnato un termine per presentare delle osservazioni (art. 258.1 TFUE).  Valutate tali osservazioni ovvero decorso vanamente il termine per la loro presentazione, la Commissione può inviare un parere motivato allo Stato in questione, indicando le misure che lo stesso dovrebbe adottare per porre fine all’inadempimento e assegnando un termine entro il quale provvedere (art. 258.1 TFUE). Ove il parere sia emesso, se lo Stato non si conforma ad esso nel termine fissato dalla Commissione, quest’ultima può deferire il caso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, avviando in tal modo la fase «contenziosa» della procedura (art. 258.2 TFUE). Se la Corte di Giustizia riconosce - la natura della sentenza che accerta l’infrazione è, infatti, meramente dichiarativa - che lo Stato membro in questione è venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto UE, a tale Stato è fatto divieto di applicare le disposizioni dichiarate in contrasto con il Trattato, mentre, se del caso, esso dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per adempiere ai propri obblighi derivanti dal diritto UE (art. 260.1 TFUE). Di regola, tali provvedimenti non sono indicati dalla sentenza, ma spetta invece allo Stato membro inadempiente individuare le misure necessarie più appropriate. L’esecuzione deve iniziare immediatamente e deve concludersi nel più breve tempo possibile.

In caso di mancata esecuzione, la Commissione può avviare una seconda procedura di infrazione, secondo quanto previsto dall’art. 260.2 TFUE, che si rifà sostanzialmente alla disciplina della prima procedura di infrazione, ma che ha come oggetto la violazione dell’obbligo di eseguire la sentenza. Dunque, la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le sue osservazioni, può formulare un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza e, se il termine fissato nel parere scade senza che lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure, la Commissione potrà nuovamente adire la Corte di giustizia. Il Trattato di Lisbona ha tuttavia previsto, in questa seconda procedura, la possibilità per la Commissione di adire direttamente la Corte di giustizia dopo aver messo lo Stato membro nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni, senza necessità di emettere previamente il parere motivato. In questa seconda azione, la Commissione precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità[1] da versare (all’Unione) da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguate alle circostanze. Per calcolare l’entità della somma, la Commissione fa riferimento ad una serie di parametri riportati nella comunicazione SEC[2005]1658. 

La proposta della Commissione non vincola tuttavia la Corte di giustizia, che può stabilire una somma sia superiore che inferiore, che peraltro viene calcolata con riferimento a parametri parzialmente diversi, quali la durata dell’infrazione, la sua gravità e la capacità finanziaria dello Stato inadempiente. Un’ulteriore novità prevista dal Trattato di Lisbona consiste nella possibilità di comminare la sanzione pecuniaria già nel caso del ricorso per inadempimento qualora tale inadempimento consista nell’omessa comunicazione, da parte di uno Stato membro, delle «misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa» (art. 260.3 TFUE). In questo caso, la somma proposta dalla Commissione vincola la Corte di giustizia, nel senso che costituisce per quest’ultima un tetto massimo. Sebbene l’ipotesi appena considerata sia molto specifica, essa è tuttavia rilevante nella prassi, poiché un numero significativo di inadempimenti riguarda proprio l’omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.

Ulteriori informazioni e statistiche relative all’attività della Commissione di controllo del rispetto del diritto Ue sono reperibili ai seguenti indirizzi:

-  pagina ufficiale della Commissione dedicata alla procedura di infrazione:http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_it.htm-  

Eur-infra (archivio informatico nazionale delle procedure di infrazione realizzato dal Dipartimento Politiche Europee):


EU Pilot

EU Pilot è un progetto, operativo dall’aprile 2008, che mira a favorire la cooperazione tra Stati membri e Commissione al fine di risolvere problemi (soprattutto quelli sollevati da cittadini e imprese) relativi alla (non) corretta applicazione del diritto UE e alla (non) conformità con quest’ultimo del diritto nazionale,  prima della apertura di una procedura di infrazione ex art. 258 TFUE. Il fine ultimo di EU Pilot è dunque quello di evitare, quando ciò sia possibile, il ricorso ad una formale procedura di infrazione. La comunicazione avviene tramite una piattaforma on-line - EU Pilot, appunto - che consente di sottoporre la richiesta di informazioni al servizio competente della Commissione, che provvederà poi a inoltrarla allo Stato membro interessato, con ogni eventuale indicazione o domanda che lo stesso abbia identificato come rilevante. Le risposte devono venire trasmesse alla persona fisica o giuridica che le ha richieste entro 20 settimane dalla richiesta stessa (si considera un termine di 10 settimane per la trattazione a livello nazionale ed un termine uguale per la trattazione da parte della Commissione).

All’avvio del progetto, gli Stati membri che avevano accettato di parteciparvi erano 15; dal 2012 EU Pilot è operativo in 27 Stati membri.

Sin dall’avvio del progetto, l’Italia figura tra i paesi con il più alto numero di richieste sottoposte.

Ulteriori informazioni e statistiche relative alla performance di EU Pilot sono reperibili ai seguenti indirizzi:


Di seguito, si riporta una sintetica panoramica delle procedure d’infrazione pendenti nei confronti dell’Italia, suddivise per stadio, con aggiornamento alla seduta della Commissione del 18 giugno 2014. Chiudono la panoramica tre sentenze pronunciate nel periodo considerato a chiusura di altrettante procedure di infrazione avviate nei confronti dell’Italia. In tutti e tre i casi, la Corte ha accolto i ricorsi proposti dalla Commissione europea.

Seduta del 28.03.2014

Messe in mora ex art. 258 TFUE
•2014/2059 - Ambiente - Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane - Violazione del diritto UE.
•2014/256 - Salute - Mancato recepimento della direttiva 2013/46/UE che modifica la direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento.
Pareri Motivati ex art. 258 TFUE
•2009/2086 - Ambiente - Non corretto recepimento della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE.
•2013/4202 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento - Regime transitorio per la protezione del diritto d'autore dei disegni e modelli (direttiva 98/71/CE) - Violazione del diritto UE.
Ricorso ex art. 260 TFEU
•2013/2074 - Trasporti - Non corretta applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

Seduta del 16.04.2014

Messe in mora ex art. 258 TFUE
•2012/4128 - Libera circolazione delle persone - Formazione delle squadre di pallacanestro nelle competizioni professionistiche organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro.
•2014/4011 - Appalti - Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno - Violazione del diritto UE.
Messe in mora complementari ex art. 258 TFUE
• 2013/2177 - Ambiente - Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto - Violazione del diritto UE.
Pareri Motivati ex art. 258 TFUE
•2012/4096 - Ambiente - Direttiva Natura - Cascina "Tre Pini". Violazione della direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell’aeroporto di Malpensa.
•2013/405 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento - Mancato recepimento della direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia.
•2013/0401 - Salute - Mancato recepimento della direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.

Seduta del 27.05.2014

Messe in mora ex art. 258 TFUE
•2014/287 - Salute - Mancata trasposizione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE sulle procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti.
•2014/289 - Libera circolazione delle merci - Mancata trasposizione della direttiva 2013/10/UE sull’etichettatura degli aerosol.

Seduta del 18.06.2014

Messe in mora ex art. 258 TFUE
•2014/2143 - Affari economici e finanziari - Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali-

Sentenze emesse dalla Corte di giustizia al termine di procedure di infrazione nei confronti dell’Italia

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 aprile 2014, causa C-85/13, Commissione europea c. Repubblica italiana

Oggetto: Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 – Allegato I, sezioni A e B.

Dispositivo: La Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che:

– gli agglomerati di Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, Trezzano sul Naviglio e Vigevano (Lombardia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva;

– negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado (Friuli-Venezia Giulia), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008;

– negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente all’articolo 5 di detta direttiva, e

– la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.

Testo:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&;docid=150789&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=106800

Sentenza della Corte (nona Sezione) del 22 maggio 2014, Causa C-339/13, Commissione europea c. Repubblica italiana

Oggetto: Direttiva 1999/74/CE – Articoli 3 e 5, paragrafo 2 – Divieto di allevare galline ovaiole in gabbie non modificate – Allevamento di galline ovaiole in gabbie non conformi ai requisiti derivanti da tale direttiva.
Dispositivo: la Corte di giustizia ha accolto il ricorso avviato nei confronti dell’Italia dalla Commissione europea, ritenendo che, la Repubblica italiana, non avendo garantito che, a partire dal 1° gennaio 2012, le galline ovaiole non fossero più tenute in gabbie non modificate, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

Testo:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&;docid=152654&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=106800



Sentenza della Corte (nona Sezione) del 5 giugno 2014, Causa C-547/11, Commissione europea c. Italia

Oggetto: Aiuti di Stato - Decisioni 2006/323/CE e 2007/375/CE - Esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna - Recupero - Decisioni di sospensione dell’esecuzione di un avviso di pagamento adottate da un giudice nazionale.

Dispositivo: La Repubblica italiana, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari a recuperare gli aiuti di Stato giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dalla decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente, e dalla decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l’Irlanda e l’Italia [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)], è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall’articolo 5 della decisione 2006/323, dall’articolo 4 della decisione 2007/375 e dall’articolo 249, quarto comma, CE.

La Repubblica italiana, non avendo trasmesso nei termini impartiti le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2006/323 e all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2007/375, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti da tali due disposizioni e dall’articolo 249, quarto comma, CE.

Testo:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&;docid=153315&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=107263


Procedure per Materia 'Ambiente': 16

Num Proced
Oggetto
Dir. Gen.
Causa
Materia
Norme Comunitari
Inadempienza
Fase
2014 2147
Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia.
ENVI

Ambiente

Violazione diritto dell'Unione
Messa in mora Art. 258 TFUE
2014_2123
Non corretto recepimento della direttiva 94/62/CEE relativa agli imballaggi e rifiuti d'imballaggio
ENVI

Ambiente

Violazione diritto dell'Unione
Messa in mora Art. 258 TFUE
2014_2059
Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane.
ENVI

Ambiente

Violazione diritto dell'Unione
Messa in mora Art. 258 TFUE
2014 2006
Normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi – Violazione della direttiva 2009/147/CE.
ENVI

Ambiente
direttiva 2009/147/CE
Violazione diritto dell'Unione
Parere motivato Art. 258 TFUE
2013 2177
Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto
ENVI

Ambiente

Violazione diritto dell'Unione
Parere motivato Art. 258 TFUE
2013 2022
Non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche.
ENVI

Ambiente
direttiva 2002/49/CE
Violazione diritto dell'Unione
Messa in mora Art. 258 TFUE
2012 4096
Direttiva Natura - Cascina "Tre Pini". Violazione della direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell’aeroporto di Malpensa.
ENVI

Ambiente

Violazione diritto dell'Unione
Parere motivato Art. 258 TFUE
2011_4030
Commercializzazione dei sacchetti di plastica
ENVI

Ambiente
direttiva 1994/62/CE e 1998/34/CE
Violazione diritto dell'Unione
Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2011_4021
Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la direttiva discariche (dir. 1999/31/CE).
ENVI
C-323/13
Ambiente
Direttiva 1999/31/CE
Violazione diritto dell'Unione
Sentenza Art. 258 TFUE
2011_2215
Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia
ENVI

Ambiente
direttiva 1999/31/CE
Violazione diritto dell'Unione
Parere motivato Art. 258 TFUE
2009_4426
Valutazione d'impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industrale nel Comune di Cengio (Savona)
ENVI

Ambiente

Violazione diritto dell'Unione
Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2009_2086
Non corretto recepimento della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE
ENVI

Ambiente
direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE
Violazione diritto dell'Unione
Parere motivato Art. 258 TFUE
2009_2034
Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane
ENVI
C-85/13
Ambiente
Dir. 1991/271
Violazione diritto dell'Unione
Sentenza Art. 258 TFUE
2007_2195
Emergenza rifiuti in Campania.
ENVI
C-297/08
Ambiente
Dir. 2006/12/CE
Violazione diritto dell'Unione
Ricorso Art. 260 TFUE
2004_2034
Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.
ENVI
C-565/10
Ambiente
Dir.1991/271/CE
Violazione diritto dell'Unione
Sentenza Art. 258 TFUE
2003_2077
Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE sui "rifiuti", 91/689/CEE sui "rifiuti pericolosi" e 1999/31/CE sulle "discariche".
ENVI
C-135/05 e C-196/13
Ambiente
Dirr.75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE
Violazione diritto dell'Unione
Sentenza Art. 260 TFUE



SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
10 aprile 2014 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 – Allegato I, sezioni A e B» Nella causa C‑85/13,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 21 febbraio 2013,
Commissione europea, rappresentata da E. Manhaeve e L. Cimaglia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da E. Juhász (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2014,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che:

–        gli agglomerati di Bareggio, Cassano d’Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo e Vigevano (Lombardia), aventi un numero di abitanti equivalenti (in prosieguo: gli «a.e.») superiore a 10 000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva;

–        negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile (Friuli-Venezia Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un numero di a.e. superiore a 10 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271;

–        negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto (Sicilia), aventi un numero di a.e. superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente all’articolo 5 di detta direttiva, e

–        la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva 91/271.

 Contesto normativo

2        L’articolo 1 della direttiva 91/271 prevede quanto segue:
«La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue».

3        L’articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:

«1)      “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.
(...)
4)      “Agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.
5)      “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
6)      “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.
(...)
8)      “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I.
9)      “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.
(...)».
4        L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
–        entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e
–        entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.
Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.




CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10

ACQUE – INQUINAMENTO IDRICO - Trattamento delle acque reflue urbane – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente - Impianti di trattamento - Campioni rappresentativi - Inadempimento di uno Stato (Italia) Artt. 3, 4 e 10 Direttiva 91/271/CEE.

La Repubblica italiana, avendo omesso di adottare le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati , aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, e  di adottare le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008. 

Pres. Malenovský, Silva de Lapuerta, Comm. Europea c. ITALIA

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

19 luglio 2012 

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli 3, 4 e 10 – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente – Impianti di trattamento – Campioni rappresentativi»

Nella causa C-565/10,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 2 dicembre 2010,Commissione europea, rappresentata da S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig. T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. A. Calot Escobar 
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il presente ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, avendo omesso di:

–        prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Melito di Porto Salvo, Mesoraca, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Napoli Nord, Napoli Ovest, Vico Equense, Salerno, Montesarchio (Campania), Cervignano del Friuli, Monfalcone (Friuli-Venezia Giulia), Frascati, Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria, Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Misterbianco e altri, Paternò, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Scoglitti, Favignana, Marsala, Partanna 1 (Villa Ruggero), Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,

–        prendere le disposizioni necessarie per garantire che negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva, e

–        prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti di trattamento tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271.

Contesto normativo

2 A termini dell’articolo 1, primo comma, della direttiva 91/271, quest’ultima concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 1, tale direttiva ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue.
3 L’articolo 3 della direttiva 91/271 dispone quanto segue:
«1.      Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
–        entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000
(...)
Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.
2.      Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A. (...)».
4 L’articolo 4 di tale direttiva prevede quanto segue:
«1.      Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità: 
–        al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e. 
(...) 
3.      Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...) 
4.      Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento nel corso dell’anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti». 
5 Ai sensi dell’articolo 10 della citata direttiva: 
«Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tenere conto delle variazioni stagionali di carico». 
6 L’allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», prevede, alla sezione A, le prescrizioni che devono essere seguite per le reti fognarie e, alla sezione B, quelle applicabili agli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in acque recipienti. Tra queste ultime figura quella in base alla quale la progettazione o la modifica di detti impianti va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento la cui dimensione corrisponde a un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10 000 e 49 999, la sezione D del suddetto allegato I fissa a 12 il numero minimo annuo di campioni da raccogliere ad intervalli regolari nel corso dell’anno.

Procedimento precontenzioso

7 Dopo aver intimato alla Repubblica italiana di presentare le proprie osservazioni circa l’applicazione, in alcuni agglomerati, degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271, il 24 febbraio 2009 la Commissione le ha inviato un parere motivato invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere nel termine di due mesi dalla sua ricezione.

8 Ritenendo che, alla scadenza di tale termine, gli obblighi di cui ai succitati articoli non fossero rispettati in un gran numero di agglomerati, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

9 Nel suo ricorso la Commissione specifica, per ogni singolo agglomerato indicato al punto 1 della presente sentenza, le infrazioni alla direttiva 91/271 addebitate alla Repubblica italiana.

10 Pur non contestando il mancato adeguamento della situazione di taluni agglomerati oggetto del ricorso della Commissione agli obblighi discendenti dalla direttiva 91/271, la Repubblica italiana afferma che essa intende mettere in evidenza quanto è stato effettuato per adeguarsi a detti obblighi e precisa che dall’avvio del procedimento precontenzioso è stato posto rimedio a molte situazioni non conformi.

11 A tale riguardo, nel controricorso la Repubblica italiana sostiene che gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni della direttiva 91/271 sono ormai rispettati nei seguenti agglomerati: Chieti, Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno, Montesarchio (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Borghetto Santo Spirito, Camisano, Finale Ligure, Genova, La Spezia, Quinto, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Vicenza (Veneto), Bronte, Biancavilla, Caltanissetta-San Cataldo, Paternò, Menfi, Avola, Pozzallo, Modica, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Trapani-Erice, Priolo Gargallo, Rosolini e Partanna (Sicilia).

12 Per quanto riguarda gli agglomerati di Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Cosenza-Rende, Rossano, Scalea, Siderno, Bianco, Sellia Marina, Soverato (Calabria), Benevento (Campania), Casamassima (Puglia), Bagheria, Riesi e Consortile Letojanni (Sicilia), la Repubblica italiana afferma che gli interventi necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva 91/271 sono in fase di ultimazione.

13 La Repubblica italiana indica inoltre che, negli agglomerati di Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni (Calabria), Imperia, Santa Margherita Ligure (Liguria), Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Taviano (Puglia), Monreale, Termini Imerese e Carlentini (Sicilia), il completamento degli interventi necessari per conformarsi alle citate disposizioni è previsto entro la fine del 2012.

14 Infine, con riferimento all’adeguamento degli altri agglomerati alle disposizioni della direttiva 91/271, la Repubblica italiana o precisa che essi saranno resi conformi dopo il 2012, o non indica quando ciò avverrà.

15 Dopo aver esaminato le informazioni contenute nel controricorso della Repubblica italiana, la Commissione, nella sua memoria di replica, ha ritenuto che non fosse più necessario chiedere che venisse dichiarato l’inadempimento, da parte di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3 della direttiva 91/271 relativamente agli agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno, Montesarchio, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Paternò, Biancavilla, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Favara, Palma di Montechiaro, Avola, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Favignana, Partanna 1, Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello e Consortile Torregrotta (Sicilia).

16 Del pari, per quanto riguarda gli agglomerati di Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Aversa, Napoli Nord (Campania), Zagarolo (Lazio), Genova, La Spezia (Liguria), Isernia (Molise), Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Bronte, Rosolini, Pozzallo, Modica, Trapani-Erice, Favignana e Partanna 1 (Sicilia), la Commissione ritiene di non dover più perseguire la Repubblica italiana per violazione degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/271.

17 Per contro, riguardo alle rispettive situazioni degli agglomerati di Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Quinto e Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1 (Molise), Casarano (Puglia), Priolo Gargallo, Menfi e Avola (Sicilia), le quali, secondo la Repubblica italiana, sono conformi agli obblighi previsti dalla direttiva 91/271, la Commissione afferma che detti agglomerati non soddisfano ancora tali obblighi.

18 Nella sua controreplica la Repubblica italiana sostiene che, oltre agli agglomerati menzionati al punto precedente, anche quelli di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano, Scalea (Calabria), Battipaglia (Campania), Supersano (Puglia), Palma di Montechiaro, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Piraino, Messina 1 e Messina (Sicilia) sono conformi agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271.

19 Per quanto riguarda gli altri agglomerati oggetto del ricorso della Commissione, così come modificato in seguito alla memoria di replica di quest’ultima, la Repubblica italiana non mette in discussione l’effettivo inadempimento contestato e fornisce indicazioni sulla prevista evoluzione della situazione in tali agglomerati.

Giudizio della Corte

20 In via preliminare, si deve osservare che, nella sua memoria di replica, la Commissione ha deciso di non mantenere i suoi addebiti relativi alla violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271, per quanto riguarda gli agglomerati indicati al punto 15 della presente sentenza, e alla violazione degli articoli 4 e 10 della medesima direttiva con riferimento agli agglomerati citati al punto 16 della presente sentenza.

Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271

21 Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, della direttiva 91/271, gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 avrebbero dovuto essere provvisti di reti fognarie per le loro acque reflue urbane entro il 31 dicembre 2000.

22 Inoltre, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e che non possono essere presi in considerazione dalla Corte cambiamenti intervenuti successivamente (sentenze dell’11 ottobre 2001, Commissione/Austria, C-110/00, Racc. pag. I-7545, punto 13; del 14 luglio 2005, Commissione/Germania, C-433/03, Racc. pag. I-6985, punto 32, e del 25 marzo 2010, Commissione/Spagna, C-392/08, Racc. pag. I-2537, punto 26).

23 Nel caso di specie, il parere motivato, datato 19 febbraio 2009 e inviato il 24 febbraio 2009 alla Repubblica italiana, impartiva a tale Stato membro un termine di due mesi dalla ricezione per conformarsi ad esso.

24 Orbene, come riconosciuto dalla stessa Repubblica italiana, occorre rilevare che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, gli agglomerati di Acri, Siderno, Castrovillari, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Monreale, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Carlentini, Scoglitti, Marsala e Messina 6 (Sicilia) non erano provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane.

25 Relativamente agli agglomerati di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano e Scalea (Calabria), dalle indicazioni fornite dalla Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, i lavori diretti a dotare detti agglomerati di reti fognarie per le loro acque reflue urbane non erano ultimati.

26 Dalle medesime indicazioni risulta altresì che, alla scadenza di tale termine, la raccolta di tutte le acque reflue urbane degli agglomerati di Supersano (Puglia), Messina 1 e Messina (Sicilia) non era garantita.

27 Quanto all’agglomerato di Priolo Gargallo (Sicilia), basti rilevare che la Repubblica italiana, dopo aver essa stessa indicato che il numero di abitanti equivalenti relativo a tale agglomerato era di 100 000, nel corso delle fasi precontenziosa e scritta ha modificato più volte tale numero senza fornire elementi idonei a giustificare tali modifiche.

28 Infatti, il suddetto numero di abitanti equivalenti non corrisponde né alle indicazioni fornite precedentemente dalla Repubblica italiana alla Commissione ai fini dell’elaborazione di un rapporto sull’attuazione della direttiva 91/271 né a quelle fornite da tale medesimo Stato membro successivamente, nella risposta al parere motivato, nel controricorso e nella memoria di controreplica.

29 Inoltre, anche ammettendo che le cifre di 20 000 a.e. e 18 000 a.e., indicate dalla Repubblica italiana nella sua memoria di controreplica, siano giustificate, non si può ritenere che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, l’agglomerato di Priollo Gargallo fosse provvisto di una rete fognaria idonea a raccogliere e convogliare tutte le sue acque reflue urbane, conformemente all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 91/271, poiché, con riguardo a tale agglomerato, tale Stato membro, in risposta al parere motivato, aveva indicato una percentuale di raccolta del 95% per 11 600 a.e., sicché in tale agglomerato non sarebbero raccolte acque reflue urbane corrispondenti almeno a un numero di abitanti equivalenti compreso tra 6 980 e 8 980.

30 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 della citata direttiva.

Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271

31 L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271 prevede che, negli agglomerati con oltre 15 000 a.e., la totalità delle acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono, prima dello scarico, essere sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, al più tardi entro il 31 dicembre 2000.

32 Inoltre, a termini del citato articolo 4, paragrafo 3, tale trattamento secondario o tale trattamento equivalente deve essere garantito mediante impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti dell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271.

33 Si deve osservare che la Repubblica italiana non contesta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, l’obbligo di sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era rispettato negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Castrovillari, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria (Calabria), Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Imperia, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Recco (Liguria), Casamassima, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Pace del Mela, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia).

34 Per quanto attiene agli agglomerati di Bagnara Calabra, Crotone, Rossano (Calabria), Supersano (Puglia), e Messina 1 (Sicilia), è sufficiente constatare che, dal momento che tali agglomerati non erano provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane, l’obbligo di sottoporre tutti gli scarichi ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era dunque a fortiori adempiuto (sentenze del 25 ottobre 2007, Commissione/Grecia, C-440/06, punto 25, e del 7 maggio 2009, Commissione/Portogallo, C-530/07, punto 55).

35 Inoltre, dalle indicazioni fornite dalla Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, gli impianti di trattamento degli agglomerati di Battipaglia (Campania), Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Quinto, Riva Ligure (Liguria), Avola, Palma di Montechiaro, Giardini Naxos, Consortile Letojanni e Piraino (Sicilia), i quali, conformemente all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271, sono diretti ad assicurare il trattamento secondario o il trattamento equivalente della totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie e a garantire che gli scarichi da essi provenienti soddisfino i requisiti di cui alla sezione B dell’allegato I della medesima direttiva, non erano in funzione.

36 Con riguardo all’agglomerato di Campobasso 1 (Molise), occorre ricordare che, se è vero che la Commissione, nella memoria di replica, ha ritenuto che non fosse più necessario chiedere la dichiarazione dell’inadempimento dell’articolo 3 della direttiva 91/271, essa ha tuttavia mantenuto il suo addebito relativo a una violazione dell’articolo 4 della medesima direttiva, asserendo che, stando al controricorso della Repubblica italiana e agli allegati allo stesso, il numero annuo di campioni prelevati non corrispondeva al minimo previsto all’allegato I, sezione D, della citata direttiva.

37 Orbene, poiché la Repubblica italiana ha prodotto, in allegato alla memoria di controreplica, il numero minimo di campioni che devono essere prelevati ad intervelli regolari nel corso dell’anno, conformemente al suddetto allegato I, sezione D, non occorre dichiarare l’inadempimento dell’articolo 4 della direttiva 91/271 con riguardo al suddetto agglomerato.

38 Per contro, gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato di Casarano (Puglia) non possono essere ritenuti conformi al citato articolo 4 a causa dell’insufficiente numero di campioni prelevati. Infatti, la Repubblica italiana non ha fornito alcun campione per il 2009 e il 2010. Inoltre, come precisato da tale Stato membro nel controricorso, l’impianto in parola è entrato in esercizio in una data posteriore a quella della scadenza del termine fissato nel parere motivato.

39 Lo stesso dicasi per gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato di Menfi (Sicilia), poiché la Repubblica italiana non ha prodotto campioni relativi a tali scarichi per il 2009.

40 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della citata direttiva.

Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 10 della direttiva 91/271

41 Si deve ricordare che l’articolo 10 della direttiva 91/271 prevede che la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 debbano essere condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e tenendo conto delle variazioni stagionali di carico.

42 Ne consegue che il rispetto dell’obbligo sancito dal citato articolo 10 presuppone in particolare che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva 91/271.

43 Pertanto, il suddetto obbligo non può considerarsi assolto negli agglomerati in cui il trattamento secondario o il trattamento equivalente della totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie non è garantito mediante impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti di cui all’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271.

44 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 della direttiva 91/271.

Sulle spese

45 Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La Repubblica italiana, avendo omesso:

–        di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,

–        di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, e

–        di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.


SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
10 aprile 2014 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 – Allegato I, sezioni A e B» Nella causa C‑85/13,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 21 febbraio 2013, Commissione europea, rappresentata da E. Manhaeve e L. Cimaglia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da E. Juhász (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2014,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che:
–        gli agglomerati di Bareggio, Cassano d’Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo e Vigevano (Lombardia), aventi un numero di abitanti equivalenti (in prosieguo: gli «a.e.») superiore a 10 000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva;

–        negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile (Friuli-Venezia Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un numero di a.e. superiore a 10 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271;

–        negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto (Sicilia), aventi un numero di a.e. superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente all’articolo 5 di detta direttiva, e 

–        la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto),
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva 91/271.

 Contesto normativo

2        L’articolo 1 della direttiva 91/271 prevede quanto segue:
«La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.
Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue».
3        L’articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:
«1)      “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.
(...)
4)      “Agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.
5)      “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
6)      “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.
(...)
8)      “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I.
9)      “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.
(...)».
4        L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
–        entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e
–        entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.
Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.




CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10

ACQUE – INQUINAMENTO IDRICO - Trattamento delle acque reflue urbane – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente - Impianti di trattamento - Campioni rappresentativi - Inadempimento di uno Stato (Italia) Artt. 3, 4 e 10 Direttiva 91/271/CEE.

La Repubblica italiana, avendo omesso di adottare le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati , aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, e  di adottare le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008. 

Pres. Malenovský, Silva de Lapuerta, Comm. Europea c. ITALIA

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

19 luglio 2012 

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli 3, 4 e 10 – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente – Impianti di trattamento – Campioni rappresentativi»

Nella causa C-565/10,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 2 dicembre 2010,
Commissione europea, rappresentata da S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig. T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. A. Calot Escobar 
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il presente ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, avendo omesso di:

–        prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Melito di Porto Salvo, Mesoraca, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Napoli Nord, Napoli Ovest, Vico Equense, Salerno, Montesarchio (Campania), Cervignano del Friuli, Monfalcone (Friuli-Venezia Giulia), Frascati, Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria, Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Misterbianco e altri, Paternò, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Scoglitti, Favignana, Marsala, Partanna 1 (Villa Ruggero), Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,

–        prendere le disposizioni necessarie per garantire che negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva, e

–        prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti di trattamento tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271.

Contesto normativo

2 A termini dell’articolo 1, primo comma, della direttiva 91/271, quest’ultima concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 1, tale direttiva ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue.
3 L’articolo 3 della direttiva 91/271 dispone quanto segue:
«1.      Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
–        entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000
(...)
Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.
2.      Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A. (...)».
4 L’articolo 4 di tale direttiva prevede quanto segue:
«1.      Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità: 
–        al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e. 
(...) 
3.      Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...) 
4.      Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento nel corso dell’anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti». 
5 Ai sensi dell’articolo 10 della citata direttiva: 
«Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tenere conto delle variazioni stagionali di carico». 
6 L’allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», prevede, alla sezione A, le prescrizioni che devono essere seguite per le reti fognarie e, alla sezione B, quelle applicabili agli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in acque recipienti. Tra queste ultime figura quella in base alla quale la progettazione o la modifica di detti impianti va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento la cui dimensione corrisponde a un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10 000 e 49 999, la sezione D del suddetto allegato I fissa a 12 il numero minimo annuo di campioni da raccogliere ad intervalli regolari nel corso dell’anno.

Procedimento precontenzioso

7 Dopo aver intimato alla Repubblica italiana di presentare le proprie osservazioni circa l’applicazione, in alcuni agglomerati, degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271, il 24 febbraio 2009 la Commissione le ha inviato un parere motivato invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere nel termine di due mesi dalla sua ricezione.

8 Ritenendo che, alla scadenza di tale termine, gli obblighi di cui ai succitati articoli non fossero rispettati in un gran numero di agglomerati, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

9 Nel suo ricorso la Commissione specifica, per ogni singolo agglomerato indicato al punto 1 della presente sentenza, le infrazioni alla direttiva 91/271 addebitate alla Repubblica italiana.

10 Pur non contestando il mancato adeguamento della situazione di taluni agglomerati oggetto del ricorso della Commissione agli obblighi discendenti dalla direttiva 91/271, la Repubblica italiana afferma che essa intende mettere in evidenza quanto è stato effettuato per adeguarsi a detti obblighi e precisa che dall’avvio del procedimento precontenzioso è stato posto rimedio a molte situazioni non conformi.

11 A tale riguardo, nel controricorso la Repubblica italiana sostiene che gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni della direttiva 91/271 sono ormai rispettati nei seguenti agglomerati: Chieti, Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno, Montesarchio (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Borghetto Santo Spirito, Camisano, Finale Ligure, Genova, La Spezia, Quinto, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Vicenza (Veneto), Bronte, Biancavilla, Caltanissetta-San Cataldo, Paternò, Menfi, Avola, Pozzallo, Modica, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Trapani-Erice, Priolo Gargallo, Rosolini e Partanna (Sicilia).

12 Per quanto riguarda gli agglomerati di Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Cosenza-Rende, Rossano, Scalea, Siderno, Bianco, Sellia Marina, Soverato (Calabria), Benevento (Campania), Casamassima (Puglia), Bagheria, Riesi e Consortile Letojanni (Sicilia), la Repubblica italiana afferma che gli interventi necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva 91/271 sono in fase di ultimazione.

13 La Repubblica italiana indica inoltre che, negli agglomerati di Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni (Calabria), Imperia, Santa Margherita Ligure (Liguria), Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Taviano (Puglia), Monreale, Termini Imerese e Carlentini (Sicilia), il completamento degli interventi necessari per conformarsi alle citate disposizioni è previsto entro la fine del 2012.

14 Infine, con riferimento all’adeguamento degli altri agglomerati alle disposizioni della direttiva 91/271, la Repubblica italiana o precisa che essi saranno resi conformi dopo il 2012, o non indica quando ciò avverrà.

15 Dopo aver esaminato le informazioni contenute nel controricorso della Repubblica italiana, la Commissione, nella sua memoria di replica, ha ritenuto che non fosse più necessario chiedere che venisse dichiarato l’inadempimento, da parte di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3 della direttiva 91/271 relativamente agli agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno, Montesarchio, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Paternò, Biancavilla, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Favara, Palma di Montechiaro, Avola, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Favignana, Partanna 1, Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello e Consortile Torregrotta (Sicilia).

16 Del pari, per quanto riguarda gli agglomerati di Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Aversa, Napoli Nord (Campania), Zagarolo (Lazio), Genova, La Spezia (Liguria), Isernia (Molise), Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Bronte, Rosolini, Pozzallo, Modica, Trapani-Erice, Favignana e Partanna 1 (Sicilia), la Commissione ritiene di non dover più perseguire la Repubblica italiana per violazione degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/271.

17 Per contro, riguardo alle rispettive situazioni degli agglomerati di Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Quinto e Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1 (Molise), Casarano (Puglia), Priolo Gargallo, Menfi e Avola (Sicilia), le quali, secondo la Repubblica italiana, sono conformi agli obblighi previsti dalla direttiva 91/271, la Commissione afferma che detti agglomerati non soddisfano ancora tali obblighi.

18 Nella sua controreplica la Repubblica italiana sostiene che, oltre agli agglomerati menzionati al punto precedente, anche quelli di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano, Scalea (Calabria), Battipaglia (Campania), Supersano (Puglia), Palma di Montechiaro, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Piraino, Messina 1 e Messina (Sicilia) sono conformi agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271.

19 Per quanto riguarda gli altri agglomerati oggetto del ricorso della Commissione, così come modificato in seguito alla memoria di replica di quest’ultima, la Repubblica italiana non mette in discussione l’effettivo inadempimento contestato e fornisce indicazioni sulla prevista evoluzione della situazione in tali agglomerati.

Giudizio della Corte

20 In via preliminare, si deve osservare che, nella sua memoria di replica, la Commissione ha deciso di non mantenere i suoi addebiti relativi alla violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271, per quanto riguarda gli agglomerati indicati al punto 15 della presente sentenza, e alla violazione degli articoli 4 e 10 della medesima direttiva con riferimento agli agglomerati citati al punto 16 della presente sentenza.

Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271

21 Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, della direttiva 91/271, gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 avrebbero dovuto essere provvisti di reti fognarie per le loro acque reflue urbane entro il 31 dicembre 2000.

22 Inoltre, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e che non possono essere presi in considerazione dalla Corte cambiamenti intervenuti successivamente (sentenze dell’11 ottobre 2001, Commissione/Austria, C-110/00, Racc. pag. I-7545, punto 13; del 14 luglio 2005, Commissione/Germania, C-433/03, Racc. pag. I-6985, punto 32, e del 25 marzo 2010, Commissione/Spagna, C-392/08, Racc. pag. I-2537, punto 26).

23 Nel caso di specie, il parere motivato, datato 19 febbraio 2009 e inviato il 24 febbraio 2009 alla Repubblica italiana, impartiva a tale Stato membro un termine di due mesi dalla ricezione per conformarsi ad esso.

24 Orbene, come riconosciuto dalla stessa Repubblica italiana, occorre rilevare che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, gli agglomerati di Acri, Siderno, Castrovillari, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Monreale, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Carlentini, Scoglitti, Marsala e Messina 6 (Sicilia) non erano provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane.

25 Relativamente agli agglomerati di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano e Scalea (Calabria), dalle indicazioni fornite dalla Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, i lavori diretti a dotare detti agglomerati di reti fognarie per le loro acque reflue urbane non erano ultimati.

26 Dalle medesime indicazioni risulta altresì che, alla scadenza di tale termine, la raccolta di tutte le acque reflue urbane degli agglomerati di Supersano (Puglia), Messina 1 e Messina (Sicilia) non era garantita.

27 Quanto all’agglomerato di Priolo Gargallo (Sicilia), basti rilevare che la Repubblica italiana, dopo aver essa stessa indicato che il numero di abitanti equivalenti relativo a tale agglomerato era di 100 000, nel corso delle fasi precontenziosa e scritta ha modificato più volte tale numero senza fornire elementi idonei a giustificare tali modifiche.

28 Infatti, il suddetto numero di abitanti equivalenti non corrisponde né alle indicazioni fornite precedentemente dalla Repubblica italiana alla Commissione ai fini dell’elaborazione di un rapporto sull’attuazione della direttiva 91/271 né a quelle fornite da tale medesimo Stato membro successivamente, nella risposta al parere motivato, nel controricorso e nella memoria di controreplica.

29 Inoltre, anche ammettendo che le cifre di 20 000 a.e. e 18 000 a.e., indicate dalla Repubblica italiana nella sua memoria di controreplica, siano giustificate, non si può ritenere che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, l’agglomerato di Priollo Gargallo fosse provvisto di una rete fognaria idonea a raccogliere e convogliare tutte le sue acque reflue urbane, conformemente all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 91/271, poiché, con riguardo a tale agglomerato, tale Stato membro, in risposta al parere motivato, aveva indicato una percentuale di raccolta del 95% per 11 600 a.e., sicché in tale agglomerato non sarebbero raccolte acque reflue urbane corrispondenti almeno a un numero di abitanti equivalenti compreso tra 6 980 e 8 980.

30 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 della citata direttiva.

Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271

31 L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271 prevede che, negli agglomerati con oltre 15 000 a.e., la totalità delle acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono, prima dello scarico, essere sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, al più tardi entro il 31 dicembre 2000.

32 Inoltre, a termini del citato articolo 4, paragrafo 3, tale trattamento secondario o tale trattamento equivalente deve essere garantito mediante impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti dell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271.

33 Si deve osservare che la Repubblica italiana non contesta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, l’obbligo di sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era rispettato negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Castrovillari, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria (Calabria), Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Imperia, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Recco (Liguria), Casamassima, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Pace del Mela, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia).

34 Per quanto attiene agli agglomerati di Bagnara Calabra, Crotone, Rossano (Calabria), Supersano (Puglia), e Messina 1 (Sicilia), è sufficiente constatare che, dal momento che tali agglomerati non erano provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane, l’obbligo di sottoporre tutti gli scarichi ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era dunque a fortiori adempiuto (sentenze del 25 ottobre 2007, Commissione/Grecia, C-440/06, punto 25, e del 7 maggio 2009, Commissione/Portogallo, C-530/07, punto 55).

35 Inoltre, dalle indicazioni fornite dalla Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, gli impianti di trattamento degli agglomerati di Battipaglia (Campania), Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Quinto, Riva Ligure (Liguria), Avola, Palma di Montechiaro, Giardini Naxos, Consortile Letojanni e Piraino (Sicilia), i quali, conformemente all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271, sono diretti ad assicurare il trattamento secondario o il trattamento equivalente della totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie e a garantire che gli scarichi da essi provenienti soddisfino i requisiti di cui alla sezione B dell’allegato I della medesima direttiva, non erano in funzione.

36 Con riguardo all’agglomerato di Campobasso 1 (Molise), occorre ricordare che, se è vero che la Commissione, nella memoria di replica, ha ritenuto che non fosse più necessario chiedere la dichiarazione dell’inadempimento dell’articolo 3 della direttiva 91/271, essa ha tuttavia mantenuto il suo addebito relativo a una violazione dell’articolo 4 della medesima direttiva, asserendo che, stando al controricorso della Repubblica italiana e agli allegati allo stesso, il numero annuo di campioni prelevati non corrispondeva al minimo previsto all’allegato I, sezione D, della citata direttiva.

37 Orbene, poiché la Repubblica italiana ha prodotto, in allegato alla memoria di controreplica, il numero minimo di campioni che devono essere prelevati ad intervelli regolari nel corso dell’anno, conformemente al suddetto allegato I, sezione D, non occorre dichiarare l’inadempimento dell’articolo 4 della direttiva 91/271 con riguardo al suddetto agglomerato.

38 Per contro, gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato di Casarano (Puglia) non possono essere ritenuti conformi al citato articolo 4 a causa dell’insufficiente numero di campioni prelevati. Infatti, la Repubblica italiana non ha fornito alcun campione per il 2009 e il 2010. Inoltre, come precisato da tale Stato membro nel controricorso, l’impianto in parola è entrato in esercizio in una data posteriore a quella della scadenza del termine fissato nel parere motivato.

39 Lo stesso dicasi per gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato di Menfi (Sicilia), poiché la Repubblica italiana non ha prodotto campioni relativi a tali scarichi per il 2009.

40 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della citata direttiva.

Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 10 della direttiva 91/271

41 Si deve ricordare che l’articolo 10 della direttiva 91/271 prevede che la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 debbano essere condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e tenendo conto delle variazioni stagionali di carico.

42 Ne consegue che il rispetto dell’obbligo sancito dal citato articolo 10 presuppone in particolare che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva 91/271.

43 Pertanto, il suddetto obbligo non può considerarsi assolto negli agglomerati in cui il trattamento secondario o il trattamento equivalente della totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie non è garantito mediante impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti di cui all’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271.

44 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 della direttiva 91/271.

Sulle spese

45 Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La Repubblica italiana, avendo omesso:

–        di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,

–        di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, e

–        di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.






SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
10 aprile 2014 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 – Allegato I, sezioni A e B» Nella causa C‑85/13, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 21 febbraio 2013, Commissione europea, rappresentata da E. Manhaeve e L. Cimaglia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da E. Juhász (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e D. Šváby, giudici, avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2014, 
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che:
–        gli agglomerati di Bareggio, Cassano d’Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo e Vigevano (Lombardia), aventi un numero di abitanti equivalenti (in prosieguo: gli «a.e.») superiore a 10 000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva;
–        negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile (Friuli-Venezia Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un numero di a.e. superiore a 10 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271;
–        negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto (Sicilia), aventi un numero di a.e. superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente all’articolo 5 di detta direttiva, e
–        la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto),
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva 91/271.
 Contesto normativo
2        L’articolo 1 della direttiva 91/271 prevede quanto segue:
«La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.
Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue».
3        L’articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:
«1)      “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.
(...)
4)      “Agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.
5)      “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
6)      “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.
(...)
8)      “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I.
9)      “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.
(...)».
4        L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
–        entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e
–        entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.
Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.




CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10

ACQUE – INQUINAMENTO IDRICO - Trattamento delle acque reflue urbane – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente - Impianti di trattamento - Campioni rappresentativi - Inadempimento di uno Stato (Italia) Artt. 3, 4 e 10 Direttiva 91/271/CEE.

La Repubblica italiana, avendo omesso di adottare le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati , aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, e  di adottare le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008. 

Pres. Malenovský, Silva de Lapuerta, Comm. Europea c. ITALIA

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

19 luglio 2012 

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli 3, 4 e 10 – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente – Impianti di trattamento – Campioni rappresentativi»

Nella causa C-565/10,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 2 dicembre 2010,
Commissione europea, rappresentata da S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig. T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. A. Calot Escobar 
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il presente ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, avendo omesso di:

–        prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Melito di Porto Salvo, Mesoraca, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Napoli Nord, Napoli Ovest, Vico Equense, Salerno, Montesarchio (Campania), Cervignano del Friuli, Monfalcone (Friuli-Venezia Giulia), Frascati, Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria, Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Misterbianco e altri, Paternò, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Scoglitti, Favignana, Marsala, Partanna 1 (Villa Ruggero), Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,

–        prendere le disposizioni necessarie per garantire che negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva, e

–        prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti di trattamento tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271.

Contesto normativo

2 A termini dell’articolo 1, primo comma, della direttiva 91/271, quest’ultima concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 1, tale direttiva ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue.
3 L’articolo 3 della direttiva 91/271 dispone quanto segue:
«1.      Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
–        entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000
(...)
Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.
2.      Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A. (...)».
4 L’articolo 4 di tale direttiva prevede quanto segue:
«1.      Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità: 
–        al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e. 
(...) 
3.      Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...) 
4.      Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento nel corso dell’anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti». 
5 Ai sensi dell’articolo 10 della citata direttiva: 
«Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tenere conto delle variazioni stagionali di carico». 
6 L’allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», prevede, alla sezione A, le prescrizioni che devono essere seguite per le reti fognarie e, alla sezione B, quelle applicabili agli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in acque recipienti. Tra queste ultime figura quella in base alla quale la progettazione o la modifica di detti impianti va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento la cui dimensione corrisponde a un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10 000 e 49 999, la sezione D del suddetto allegato I fissa a 12 il numero minimo annuo di campioni da raccogliere ad intervalli regolari nel corso dell’anno.

Procedimento precontenzioso

7 Dopo aver intimato alla Repubblica italiana di presentare le proprie osservazioni circa l’applicazione, in alcuni agglomerati, degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271, il 24 febbraio 2009 la Commissione le ha inviato un parere motivato invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere nel termine di due mesi dalla sua ricezione.

8 Ritenendo che, alla scadenza di tale termine, gli obblighi di cui ai succitati articoli non fossero rispettati in un gran numero di agglomerati, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

9 Nel suo ricorso la Commissione specifica, per ogni singolo agglomerato indicato al punto 1 della presente sentenza, le infrazioni alla direttiva 91/271 addebitate alla Repubblica italiana.

10 Pur non contestando il mancato adeguamento della situazione di taluni agglomerati oggetto del ricorso della Commissione agli obblighi discendenti dalla direttiva 91/271, la Repubblica italiana afferma che essa intende mettere in evidenza quanto è stato effettuato per adeguarsi a detti obblighi e precisa che dall’avvio del procedimento precontenzioso è stato posto rimedio a molte situazioni non conformi.

11 A tale riguardo, nel controricorso la Repubblica italiana sostiene che gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni della direttiva 91/271 sono ormai rispettati nei seguenti agglomerati: Chieti, Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno, Montesarchio (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Borghetto Santo Spirito, Camisano, Finale Ligure, Genova, La Spezia, Quinto, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Vicenza (Veneto), Bronte, Biancavilla, Caltanissetta-San Cataldo, Paternò, Menfi, Avola, Pozzallo, Modica, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Trapani-Erice, Priolo Gargallo, Rosolini e Partanna (Sicilia).

12 Per quanto riguarda gli agglomerati di Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Cosenza-Rende, Rossano, Scalea, Siderno, Bianco, Sellia Marina, Soverato (Calabria), Benevento (Campania), Casamassima (Puglia), Bagheria, Riesi e Consortile Letojanni (Sicilia), la Repubblica italiana afferma che gli interventi necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva 91/271 sono in fase di ultimazione.

13 La Repubblica italiana indica inoltre che, negli agglomerati di Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni (Calabria), Imperia, Santa Margherita Ligure (Liguria), Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Taviano (Puglia), Monreale, Termini Imerese e Carlentini (Sicilia), il completamento degli interventi necessari per conformarsi alle citate disposizioni è previsto entro la fine del 2012.

14 Infine, con riferimento all’adeguamento degli altri agglomerati alle disposizioni della direttiva 91/271, la Repubblica italiana o precisa che essi saranno resi conformi dopo il 2012, o non indica quando ciò avverrà.

15 Dopo aver esaminato le informazioni contenute nel controricorso della Repubblica italiana, la Commissione, nella sua memoria di replica, ha ritenuto che non fosse più necessario chiedere che venisse dichiarato l’inadempimento, da parte di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3 della direttiva 91/271 relativamente agli agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno, Montesarchio, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Paternò, Biancavilla, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Favara, Palma di Montechiaro, Avola, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Favignana, Partanna 1, Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello e Consortile Torregrotta (Sicilia).

16 Del pari, per quanto riguarda gli agglomerati di Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Aversa, Napoli Nord (Campania), Zagarolo (Lazio), Genova, La Spezia (Liguria), Isernia (Molise), Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Bronte, Rosolini, Pozzallo, Modica, Trapani-Erice, Favignana e Partanna 1 (Sicilia), la Commissione ritiene di non dover più perseguire la Repubblica italiana per violazione degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/271.

17 Per contro, riguardo alle rispettive situazioni degli agglomerati di Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Quinto e Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1 (Molise), Casarano (Puglia), Priolo Gargallo, Menfi e Avola (Sicilia), le quali, secondo la Repubblica italiana, sono conformi agli obblighi previsti dalla direttiva 91/271, la Commissione afferma che detti agglomerati non soddisfano ancora tali obblighi.

18 Nella sua controreplica la Repubblica italiana sostiene che, oltre agli agglomerati menzionati al punto precedente, anche quelli di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano, Scalea (Calabria), Battipaglia (Campania), Supersano (Puglia), Palma di Montechiaro, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Piraino, Messina 1 e Messina (Sicilia) sono conformi agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271.

19 Per quanto riguarda gli altri agglomerati oggetto del ricorso della Commissione, così come modificato in seguito alla memoria di replica di quest’ultima, la Repubblica italiana non mette in discussione l’effettivo inadempimento contestato e fornisce indicazioni sulla prevista evoluzione della situazione in tali agglomerati.

Giudizio della Corte

20 In via preliminare, si deve osservare che, nella sua memoria di replica, la Commissione ha deciso di non mantenere i suoi addebiti relativi alla violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271, per quanto riguarda gli agglomerati indicati al punto 15 della presente sentenza, e alla violazione degli articoli 4 e 10 della medesima direttiva con riferimento agli agglomerati citati al punto 16 della presente sentenza.

Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271

21 Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, della direttiva 91/271, gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 avrebbero dovuto essere provvisti di reti fognarie per le loro acque reflue urbane entro il 31 dicembre 2000.

22 Inoltre, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e che non possono essere presi in considerazione dalla Corte cambiamenti intervenuti successivamente (sentenze dell’11 ottobre 2001, Commissione/Austria, C-110/00, Racc. pag. I-7545, punto 13; del 14 luglio 2005, Commissione/Germania, C-433/03, Racc. pag. I-6985, punto 32, e del 25 marzo 2010, Commissione/Spagna, C-392/08, Racc. pag. I-2537, punto 26).

23 Nel caso di specie, il parere motivato, datato 19 febbraio 2009 e inviato il 24 febbraio 2009 alla Repubblica italiana, impartiva a tale Stato membro un termine di due mesi dalla ricezione per conformarsi ad esso.

24 Orbene, come riconosciuto dalla stessa Repubblica italiana, occorre rilevare che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, gli agglomerati di Acri, Siderno, Castrovillari, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Monreale, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Carlentini, Scoglitti, Marsala e Messina 6 (Sicilia) non erano provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane.

25 Relativamente agli agglomerati di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano e Scalea (Calabria), dalle indicazioni fornite dalla Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, i lavori diretti a dotare detti agglomerati di reti fognarie per le loro acque reflue urbane non erano ultimati.

26 Dalle medesime indicazioni risulta altresì che, alla scadenza di tale termine, la raccolta di tutte le acque reflue urbane degli agglomerati di Supersano (Puglia), Messina 1 e Messina (Sicilia) non era garantita.

27 Quanto all’agglomerato di Priolo Gargallo (Sicilia), basti rilevare che la Repubblica italiana, dopo aver essa stessa indicato che il numero di abitanti equivalenti relativo a tale agglomerato era di 100 000, nel corso delle fasi precontenziosa e scritta ha modificato più volte tale numero senza fornire elementi idonei a giustificare tali modifiche.

28 Infatti, il suddetto numero di abitanti equivalenti non corrisponde né alle indicazioni fornite precedentemente dalla Repubblica italiana alla Commissione ai fini dell’elaborazione di un rapporto sull’attuazione della direttiva 91/271 né a quelle fornite da tale medesimo Stato membro successivamente, nella risposta al parere motivato, nel controricorso e nella memoria di controreplica.

29 Inoltre, anche ammettendo che le cifre di 20 000 a.e. e 18 000 a.e., indicate dalla Repubblica italiana nella sua memoria di controreplica, siano giustificate, non si può ritenere che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, l’agglomerato di Priollo Gargallo fosse provvisto di una rete fognaria idonea a raccogliere e convogliare tutte le sue acque reflue urbane, conformemente all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 91/271, poiché, con riguardo a tale agglomerato, tale Stato membro, in risposta al parere motivato, aveva indicato una percentuale di raccolta del 95% per 11 600 a.e., sicché in tale agglomerato non sarebbero raccolte acque reflue urbane corrispondenti almeno a un numero di abitanti equivalenti compreso tra 6 980 e 8 980.

30 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 della citata direttiva.

Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271

31 L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271 prevede che, negli agglomerati con oltre 15 000 a.e., la totalità delle acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono, prima dello scarico, essere sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, al più tardi entro il 31 dicembre 2000.

32 Inoltre, a termini del citato articolo 4, paragrafo 3, tale trattamento secondario o tale trattamento equivalente deve essere garantito mediante impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti dell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271.

33 Si deve osservare che la Repubblica italiana non contesta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, l’obbligo di sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era rispettato negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Castrovillari, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria (Calabria), Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Imperia, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Recco (Liguria), Casamassima, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Pace del Mela, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia).

34 Per quanto attiene agli agglomerati di Bagnara Calabra, Crotone, Rossano (Calabria), Supersano (Puglia), e Messina 1 (Sicilia), è sufficiente constatare che, dal momento che tali agglomerati non erano provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane, l’obbligo di sottoporre tutti gli scarichi ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era dunque a fortiori adempiuto (sentenze del 25 ottobre 2007, Commissione/Grecia, C-440/06, punto 25, e del 7 maggio 2009, Commissione/Portogallo, C-530/07, punto 55).

35 Inoltre, dalle indicazioni fornite dalla Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, gli impianti di trattamento degli agglomerati di Battipaglia (Campania), Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Quinto, Riva Ligure (Liguria), Avola, Palma di Montechiaro, Giardini Naxos, Consortile Letojanni e Piraino (Sicilia), i quali, conformemente all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271, sono diretti ad assicurare il trattamento secondario o il trattamento equivalente della totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie e a garantire che gli scarichi da essi provenienti soddisfino i requisiti di cui alla sezione B dell’allegato I della medesima direttiva, non erano in funzione.

36 Con riguardo all’agglomerato di Campobasso 1 (Molise), occorre ricordare che, se è vero che la Commissione, nella memoria di replica, ha ritenuto che non fosse più necessario chiedere la dichiarazione dell’inadempimento dell’articolo 3 della direttiva 91/271, essa ha tuttavia mantenuto il suo addebito relativo a una violazione dell’articolo 4 della medesima direttiva, asserendo che, stando al controricorso della Repubblica italiana e agli allegati allo stesso, il numero annuo di campioni prelevati non corrispondeva al minimo previsto all’allegato I, sezione D, della citata direttiva.

37 Orbene, poiché la Repubblica italiana ha prodotto, in allegato alla memoria di controreplica, il numero minimo di campioni che devono essere prelevati ad intervelli regolari nel corso dell’anno, conformemente al suddetto allegato I, sezione D, non occorre dichiarare l’inadempimento dell’articolo 4 della direttiva 91/271 con riguardo al suddetto agglomerato.

38 Per contro, gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato di Casarano (Puglia) non possono essere ritenuti conformi al citato articolo 4 a causa dell’insufficiente numero di campioni prelevati. Infatti, la Repubblica italiana non ha fornito alcun campione per il 2009 e il 2010. Inoltre, come precisato da tale Stato membro nel controricorso, l’impianto in parola è entrato in esercizio in una data posteriore a quella della scadenza del termine fissato nel parere motivato.

39 Lo stesso dicasi per gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato di Menfi (Sicilia), poiché la Repubblica italiana non ha prodotto campioni relativi a tali scarichi per il 2009.

40 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della citata direttiva.

Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 10 della direttiva 91/271

41 Si deve ricordare che l’articolo 10 della direttiva 91/271 prevede che la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 debbano essere condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e tenendo conto delle variazioni stagionali di carico.

42 Ne consegue che il rispetto dell’obbligo sancito dal citato articolo 10 presuppone in particolare che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva 91/271.

43 Pertanto, il suddetto obbligo non può considerarsi assolto negli agglomerati in cui il trattamento secondario o il trattamento equivalente della totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie non è garantito mediante impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti di cui all’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271.

44 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 della direttiva 91/271.

Sulle spese

45 Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La Repubblica italiana, avendo omesso:

–        di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,

–        di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, e

–        di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.





SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
10 aprile 2014 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 – Allegato I, sezioni A e B» Nella causa C‑85/13,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 21 febbraio 2013,
Commissione europea, rappresentata da E. Manhaeve e L. Cimaglia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da E. Juhász (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2014,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che:
–        gli agglomerati di Bareggio, Cassano d’Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo e Vigevano (Lombardia), aventi un numero di abitanti equivalenti (in prosieguo: gli «a.e.») superiore a 10 000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva;
–        negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile (Friuli-Venezia Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un numero di a.e. superiore a 10 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271;
–        negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto (Sicilia), aventi un numero di a.e. superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente all’articolo 5 di detta direttiva, e
–        la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto),
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva 91/271.
 Contesto normativo
2        L’articolo 1 della direttiva 91/271 prevede quanto segue:
«La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.
Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue».
3        L’articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:
«1)      “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.
(...)
4)      “Agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.
5)      “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
6)      “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.
(...)
8)      “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I.
9)      “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.
(...)».
4        L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
–        entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e
–        entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.
Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.




CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10

ACQUE – INQUINAMENTO IDRICO - Trattamento delle acque reflue urbane – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente - Impianti di trattamento - Campioni rappresentativi - Inadempimento di uno Stato (Italia) Artt. 3, 4 e 10 Direttiva 91/271/CEE.

La Repubblica italiana, avendo omesso di adottare le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati , aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, e  di adottare le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008. 

Pres. Malenovský, Silva de Lapuerta, Comm. Europea c. ITALIA

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

19 luglio 2012 

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli 3, 4 e 10 – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente – Impianti di trattamento – Campioni rappresentativi»

Nella causa C-565/10,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 2 dicembre 2010,
Commissione europea, rappresentata da S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig. T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. A. Calot Escobar 
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il presente ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, avendo omesso di:

–        prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Melito di Porto Salvo, Mesoraca, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Napoli Nord, Napoli Ovest, Vico Equense, Salerno, Montesarchio (Campania), Cervignano del Friuli, Monfalcone (Friuli-Venezia Giulia), Frascati, Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria, Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Misterbianco e altri, Paternò, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Scoglitti, Favignana, Marsala, Partanna 1 (Villa Ruggero), Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,

–        prendere le disposizioni necessarie per garantire che negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva, e

–        prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti di trattamento tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271.

Contesto normativo

2 A termini dell’articolo 1, primo comma, della direttiva 91/271, quest’ultima concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 1, tale direttiva ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue.
3 L’articolo 3 della direttiva 91/271 dispone quanto segue:
«1.      Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
–        entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000
(...)
Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.
2.      Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A. (...)».
4 L’articolo 4 di tale direttiva prevede quanto segue:
«1.      Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità: 
–        al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e. 
(...) 
3.      Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...) 
4.      Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento nel corso dell’anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti». 
5 Ai sensi dell’articolo 10 della citata direttiva: 
«Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tenere conto delle variazioni stagionali di carico». 
6 L’allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», prevede, alla sezione A, le prescrizioni che devono essere seguite per le reti fognarie e, alla sezione B, quelle applicabili agli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in acque recipienti. Tra queste ultime figura quella in base alla quale la progettazione o la modifica di detti impianti va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento la cui dimensione corrisponde a un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10 000 e 49 999, la sezione D del suddetto allegato I fissa a 12 il numero minimo annuo di campioni da raccogliere ad intervalli regolari nel corso dell’anno.

Procedimento precontenzioso

7 Dopo aver intimato alla Repubblica italiana di presentare le proprie osservazioni circa l’applicazione, in alcuni agglomerati, degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271, il 24 febbraio 2009 la Commissione le ha inviato un parere motivato invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere nel termine di due mesi dalla sua ricezione.

8 Ritenendo che, alla scadenza di tale termine, gli obblighi di cui ai succitati articoli non fossero rispettati in un gran numero di agglomerati, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

9 Nel suo ricorso la Commissione specifica, per ogni singolo agglomerato indicato al punto 1 della presente sentenza, le infrazioni alla direttiva 91/271 addebitate alla Repubblica italiana.

10 Pur non contestando il mancato adeguamento della situazione di taluni agglomerati oggetto del ricorso della Commissione agli obblighi discendenti dalla direttiva 91/271, la Repubblica italiana afferma che essa intende mettere in evidenza quanto è stato effettuato per adeguarsi a detti obblighi e precisa che dall’avvio del procedimento precontenzioso è stato posto rimedio a molte situazioni non conformi.

11 A tale riguardo, nel controricorso la Repubblica italiana sostiene che gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni della direttiva 91/271 sono ormai rispettati nei seguenti agglomerati: Chieti, Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno, Montesarchio (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Borghetto Santo Spirito, Camisano, Finale Ligure, Genova, La Spezia, Quinto, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Vicenza (Veneto), Bronte, Biancavilla, Caltanissetta-San Cataldo, Paternò, Menfi, Avola, Pozzallo, Modica, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Trapani-Erice, Priolo Gargallo, Rosolini e Partanna (Sicilia).

12 Per quanto riguarda gli agglomerati di Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Cosenza-Rende, Rossano, Scalea, Siderno, Bianco, Sellia Marina, Soverato (Calabria), Benevento (Campania), Casamassima (Puglia), Bagheria, Riesi e Consortile Letojanni (Sicilia), la Repubblica italiana afferma che gli interventi necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva 91/271 sono in fase di ultimazione.

13 La Repubblica italiana indica inoltre che, negli agglomerati di Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni (Calabria), Imperia, Santa Margherita Ligure (Liguria), Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Taviano (Puglia), Monreale, Termini Imerese e Carlentini (Sicilia), il completamento degli interventi necessari per conformarsi alle citate disposizioni è previsto entro la fine del 2012.

14 Infine, con riferimento all’adeguamento degli altri agglomerati alle disposizioni della direttiva 91/271, la Repubblica italiana o precisa che essi saranno resi conformi dopo il 2012, o non indica quando ciò avverrà.

15 Dopo aver esaminato le informazioni contenute nel controricorso della Repubblica italiana, la Commissione, nella sua memoria di replica, ha ritenuto che non fosse più necessario chiedere che venisse dichiarato l’inadempimento, da parte di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3 della direttiva 91/271 relativamente agli agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno, Montesarchio, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Paternò, Biancavilla, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Favara, Palma di Montechiaro, Avola, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Favignana, Partanna 1, Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello e Consortile Torregrotta (Sicilia).

16 Del pari, per quanto riguarda gli agglomerati di Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Aversa, Napoli Nord (Campania), Zagarolo (Lazio), Genova, La Spezia (Liguria), Isernia (Molise), Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Bronte, Rosolini, Pozzallo, Modica, Trapani-Erice, Favignana e Partanna 1 (Sicilia), la Commissione ritiene di non dover più perseguire la Repubblica italiana per violazione degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/271.

17 Per contro, riguardo alle rispettive situazioni degli agglomerati di Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Quinto e Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1 (Molise), Casarano (Puglia), Priolo Gargallo, Menfi e Avola (Sicilia), le quali, secondo la Repubblica italiana, sono conformi agli obblighi previsti dalla direttiva 91/271, la Commissione afferma che detti agglomerati non soddisfano ancora tali obblighi.

18 Nella sua controreplica la Repubblica italiana sostiene che, oltre agli agglomerati menzionati al punto precedente, anche quelli di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano, Scalea (Calabria), Battipaglia (Campania), Supersano (Puglia), Palma di Montechiaro, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Piraino, Messina 1 e Messina (Sicilia) sono conformi agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271.

19 Per quanto riguarda gli altri agglomerati oggetto del ricorso della Commissione, così come modificato in seguito alla memoria di replica di quest’ultima, la Repubblica italiana non mette in discussione l’effettivo inadempimento contestato e fornisce indicazioni sulla prevista evoluzione della situazione in tali agglomerati.

Giudizio della Corte

20 In via preliminare, si deve osservare che, nella sua memoria di replica, la Commissione ha deciso di non mantenere i suoi addebiti relativi alla violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271, per quanto riguarda gli agglomerati indicati al punto 15 della presente sentenza, e alla violazione degli articoli 4 e 10 della medesima direttiva con riferimento agli agglomerati citati al punto 16 della presente sentenza.

Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271

21 Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, della direttiva 91/271, gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 avrebbero dovuto essere provvisti di reti fognarie per le loro acque reflue urbane entro il 31 dicembre 2000.

22 Inoltre, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e che non possono essere presi in considerazione dalla Corte cambiamenti intervenuti successivamente (sentenze dell’11 ottobre 2001, Commissione/Austria, C-110/00, Racc. pag. I-7545, punto 13; del 14 luglio 2005, Commissione/Germania, C-433/03, Racc. pag. I-6985, punto 32, e del 25 marzo 2010, Commissione/Spagna, C-392/08, Racc. pag. I-2537, punto 26).

23 Nel caso di specie, il parere motivato, datato 19 febbraio 2009 e inviato il 24 febbraio 2009 alla Repubblica italiana, impartiva a tale Stato membro un termine di due mesi dalla ricezione per conformarsi ad esso.

24 Orbene, come riconosciuto dalla stessa Repubblica italiana, occorre rilevare che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, gli agglomerati di Acri, Siderno, Castrovillari, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Monreale, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Carlentini, Scoglitti, Marsala e Messina 6 (Sicilia) non erano provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane.

25 Relativamente agli agglomerati di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano e Scalea (Calabria), dalle indicazioni fornite dalla Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, i lavori diretti a dotare detti agglomerati di reti fognarie per le loro acque reflue urbane non erano ultimati.

26 Dalle medesime indicazioni risulta altresì che, alla scadenza di tale termine, la raccolta di tutte le acque reflue urbane degli agglomerati di Supersano (Puglia), Messina 1 e Messina (Sicilia) non era garantita.

27 Quanto all’agglomerato di Priolo Gargallo (Sicilia), basti rilevare che la Repubblica italiana, dopo aver essa stessa indicato che il numero di abitanti equivalenti relativo a tale agglomerato era di 100 000, nel corso delle fasi precontenziosa e scritta ha modificato più volte tale numero senza fornire elementi idonei a giustificare tali modifiche.

28 Infatti, il suddetto numero di abitanti equivalenti non corrisponde né alle indicazioni fornite precedentemente dalla Repubblica italiana alla Commissione ai fini dell’elaborazione di un rapporto sull’attuazione della direttiva 91/271 né a quelle fornite da tale medesimo Stato membro successivamente, nella risposta al parere motivato, nel controricorso e nella memoria di controreplica.

29 Inoltre, anche ammettendo che le cifre di 20 000 a.e. e 18 000 a.e., indicate dalla Repubblica italiana nella sua memoria di controreplica, siano giustificate, non si può ritenere che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, l’agglomerato di Priollo Gargallo fosse provvisto di una rete fognaria idonea a raccogliere e convogliare tutte le sue acque reflue urbane, conformemente all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 91/271, poiché, con riguardo a tale agglomerato, tale Stato membro, in risposta al parere motivato, aveva indicato una percentuale di raccolta del 95% per 11 600 a.e., sicché in tale agglomerato non sarebbero raccolte acque reflue urbane corrispondenti almeno a un numero di abitanti equivalenti compreso tra 6 980 e 8 980.

30 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 della citata direttiva.

Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271

31 L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271 prevede che, negli agglomerati con oltre 15 000 a.e., la totalità delle acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono, prima dello scarico, essere sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, al più tardi entro il 31 dicembre 2000.

32 Inoltre, a termini del citato articolo 4, paragrafo 3, tale trattamento secondario o tale trattamento equivalente deve essere garantito mediante impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti dell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271.

33 Si deve osservare che la Repubblica italiana non contesta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, l’obbligo di sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era rispettato negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Castrovillari, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria (Calabria), Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Imperia, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Recco (Liguria), Casamassima, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Pace del Mela, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia).

34 Per quanto attiene agli agglomerati di Bagnara Calabra, Crotone, Rossano (Calabria), Supersano (Puglia), e Messina 1 (Sicilia), è sufficiente constatare che, dal momento che tali agglomerati non erano provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane, l’obbligo di sottoporre tutti gli scarichi ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era dunque a fortiori adempiuto (sentenze del 25 ottobre 2007, Commissione/Grecia, C-440/06, punto 25, e del 7 maggio 2009, Commissione/Portogallo, C-530/07, punto 55).

35 Inoltre, dalle indicazioni fornite dalla Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, gli impianti di trattamento degli agglomerati di Battipaglia (Campania), Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Quinto, Riva Ligure (Liguria), Avola, Palma di Montechiaro, Giardini Naxos, Consortile Letojanni e Piraino (Sicilia), i quali, conformemente all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271, sono diretti ad assicurare il trattamento secondario o il trattamento equivalente della totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie e a garantire che gli scarichi da essi provenienti soddisfino i requisiti di cui alla sezione B dell’allegato I della medesima direttiva, non erano in funzione.

36 Con riguardo all’agglomerato di Campobasso 1 (Molise), occorre ricordare che, se è vero che la Commissione, nella memoria di replica, ha ritenuto che non fosse più necessario chiedere la dichiarazione dell’inadempimento dell’articolo 3 della direttiva 91/271, essa ha tuttavia mantenuto il suo addebito relativo a una violazione dell’articolo 4 della medesima direttiva, asserendo che, stando al controricorso della Repubblica italiana e agli allegati allo stesso, il numero annuo di campioni prelevati non corrispondeva al minimo previsto all’allegato I, sezione D, della citata direttiva.

37 Orbene, poiché la Repubblica italiana ha prodotto, in allegato alla memoria di controreplica, il numero minimo di campioni che devono essere prelevati ad intervelli regolari nel corso dell’anno, conformemente al suddetto allegato I, sezione D, non occorre dichiarare l’inadempimento dell’articolo 4 della direttiva 91/271 con riguardo al suddetto agglomerato.

38 Per contro, gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato di Casarano (Puglia) non possono essere ritenuti conformi al citato articolo 4 a causa dell’insufficiente numero di campioni prelevati. Infatti, la Repubblica italiana non ha fornito alcun campione per il 2009 e il 2010. Inoltre, come precisato da tale Stato membro nel controricorso, l’impianto in parola è entrato in esercizio in una data posteriore a quella della scadenza del termine fissato nel parere motivato.

39 Lo stesso dicasi per gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato di Menfi (Sicilia), poiché la Repubblica italiana non ha prodotto campioni relativi a tali scarichi per il 2009.

40 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della citata direttiva.

Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 10 della direttiva 91/271

41 Si deve ricordare che l’articolo 10 della direttiva 91/271 prevede che la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 debbano essere condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e tenendo conto delle variazioni stagionali di carico.

42 Ne consegue che il rispetto dell’obbligo sancito dal citato articolo 10 presuppone in particolare che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva 91/271.

43 Pertanto, il suddetto obbligo non può considerarsi assolto negli agglomerati in cui il trattamento secondario o il trattamento equivalente della totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie non è garantito mediante impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti di cui all’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271.

44 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 della direttiva 91/271.

Sulle spese

45 Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La Repubblica italiana, avendo omesso:

–        di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,

–        di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, e

–        di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.





a cura del Comitato Cittadino Isola Pulita di Isola delle Femmine



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