CENTO CANTIERI FERMI, SOLO 12
IMPIANTI IN REGOLA: LA SICILIA RISCHIA MAXIMULTA E STOP AI FONDI
L’Europa presenta un conto da 185 milioni di euro In pericolo
anche aree protette
di GIOACCHINO AMATO
Un miliardo e cento milioni di euro di
fondi europei sbloccati da una delibera del Cipe a metà del 2012 ma ancora non
spesi, 93 cantieri per la realizzazione di depuratori e impianti fognari fermi
al palo, 227 dei 1.300 chilometri di coste siciliane sempre più inquinati, come
decine di falde acquifere. La scure di Renzi sull’inerzia di Regione e Comuni
dell’Isola arriva su un sistema che fa acqua, in questo caso inquinata, da
tutte le parti e nel quale i depuratori mai costruiti appaiono solo come
l’ultimo degli scandali.
La decisione del governo Renzi di nominare
commissari per far partire i cantieri entro i prossimi mesi scatta dopo la
procedura di infrazione avviata dall’Unione europea. Una multa miliardaria che
verrà pagata fino a quando gli scarichi a mare non saranno stati ridotti a
zero. Solo per la Sicilia, secondo i calcoli di Erasmo De Angelis, a capo della
struttura del governo contro il dissesto idrogeologico, si tratta di 185
milioni di euro, 37 euro per ogni abitante. E per pagarla il governo si rifarà
sui Comuni inadempienti, che non potranno far altro che dichiarare il default.
Proprio qualche giorno fa i costruttori
di Ance Sicilia avevano inviato al premier la loro lista aggiornata delle opere
cantierabili ma bloccate, depuratori e fogne comprese. Tra queste una decina di
impianti nell’Agrigentino, quasi il doppio nel Palermitano, otto nel Catanese
fra i quali intere reti fognarie e le opere per salvaguardare l’area marina
protetta dell’isola dei Ciclopi, poi il depuratore di Macchitella a Gela,
quelli di Priolo e Augusta. Non a caso il sindaco di Catania, Enzo Bianco, si è
già proposto a Renzi come commissario per l’area etnea, che da sola attende
opere per mezzo miliardo, depuratori e reti che spetterà al commissario anche
affidare in gestione.
Ma quei 93 cantieri potrebbero non
salvare la Sicilia né dalle multe né dalla devastazione di mari, coste e falde
acquifere. Su oltre cinque milioni di abitanti dell’Isola, poco più di tre
milioni sono serviti da impianti di depurazione, 27 comuni sono stati multati
dall’Unione europea perché non hanno una rete fognaria, altri 175 sono in
infrazione, un quinto delle coste siciliane non sono balneabili. Il paradosso è
che la Sicilia e i suoi 390 comuni hanno già la bellezza di 431 impianti di
depurazione, anche se 73 sono ufficialmente «inattivi». Ne rimangono 358:
«Quelli efficienti però non sono più di 12 — rivela il docente universitario
Aurelio Angelini, esperto di politica ambientale — gli altri spesso sono
soltanto contenitori di liquami. C’è stata la tendenza a fare un depuratore per
ogni comune, ma i costi di gestione sono proibitivi, soprattutto per i piccoli
centri, e il risultato in termini di efficienza è minimo». Un grosso spreco di
miliardi e di ricchezze ambientali, insomma, in nome del campanilismo delle
opere pubbliche: «In Sicilia — ricorda Angelini — basterebbero venti depuratori
di grandi dimensioni per essere in regola con le direttive europee, e
soprattutto un sistema idrico integrato che consenta di utilizzare l’acqua
depurata per l’agricoltura e l’industria, risparmiando le risorse dei bacini».
Un compito che spettava agli Ato idrici
usciti dalla riforma di privatizzazione del servizio, che in Sicilia si è
rivelata un gigantesco flop. Adesso tutto dipende dalla nuova legge sul
servizio idrico che da due anni si attende, finora invano, dal governo
Crocetta.
Nel frattempo in Sicilia accade di
tutto. Dal depuratore di Acate, in provincia di Ragusa, l’acqua esce più
inquinata di prima e non viene usata neanche dagli agricoltori. Nel Catanese
molti comuni, Acireale compreso, scaricano a mare. Come a Isola delle Femmine,
dove manca ancora il “pennello a mare”. «Nelle aree industriali di Gela,
Siracusa e Milazzo va molto peggio — rincara Angelini — con il porto di Augusta
che registra una situazione drammatica: idrocarburi e metalli pesanti che
stanno causando mutazioni genetiche della fauna. Ma anche tutte le falde
acquifere sotto Palermo sono fortemente inquinate». «Abbiamo decine di
segnalazioni — racconta il presidente della commissione Ambiente all’Ars,
Giampiero Trizzino dei 5Stelle — avevamo chiesto una mappatura all’assessore
Marino, poi al successore Calleri che l’aveva quasi pronta, adesso è arrivata
Vania Contrafatto che martedì avremo in audizione».
Davanti a tanto inquinamento, chi
dovrebbe controllare allarga le braccia. Come il direttore dell’Arpa Sicilia,
Francesco Licata di Baucina, che alla trasmissione di Raitre Report ha
dichiarato di avere solo il 30 per cento del personale necessario per i
controlli, in una Regione zeppa di funzionari ma anche di forestali. E la
storia rischia di non finire qui. Se i commissari non riusciranno a sbloccare i
cantieri, il miliardo andrà ad altre Regioni attraverso il “fondo revoche” già
aperto al ministero dell’Ambiente. A questo punto saranno altri Comuni italiani
a salvarsi dalle sanzioni, ma con i soldi destinati alla Sicilia. Mentre i
siciliani continueranno a nuotare in un mare di liquami.
DEPURATORI,
RENZI COMMISSARIA LA SICILIA. ALL’INSAPUTA DEL GOVERNATORE CROCETTA
Il
governatore della Sicilia aveva parlato di una normale riunione con Delrio,
Padoan e Galletti. Oggi la doccia fredda del premier: "Un miliardo
bloccato, è inaccettabile"
di Giuseppe
Pipitone |
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febbraio 2015 A sentire il governatore Rosario Crocetta era stato un
incontro normalissimo. Da una parte del tavolo c’era il presidente della
Sicilia, accompagnato dall’assessore al bilancio Alessandro Baccei;
dall’altra il sottosegretario Graziano
Delrio e i ministri dell’Economia e dell’Ambiente Pier Carlo Padoan e Luciano Galletti. “Nel
corso dell’incontro si è stabilito di costituire tre tavoli di lavoro congiunti
tra Regione siciliana e governo nazionale.Il primo si occuperà di questioni
generali al Mef, di finanziaria e
del settore salute,
il secondo alla Funzione
pubblica, si occuperà di partecipate e riorganizzazione del
pubblico impiego, il terzo all’Ambiente, si occuperà della questione rifiuti e
del sistema idrico”
scriveva Crocetta in un comunicato stampa diffuso nella serata di ieri (il
governatore, da quando ha licenziato in tronco l’ufficio stampa ha dichiarato
di scriversi i comunicati da solo). Passano poche ore ed ecco la doccia fredda:
il premier Matteo
Renzi ha deciso di commissariare la Sicilia.
Non un
commissariamento tout court, non ancora: al momento il presidente del Consiglio
ha intenzione di avocare al governo centrale soltanto la questione dei
depuratori.“Ieri ho fatto una riunione sugli impianti di depurazione per
la Sicilia: c’è più di un miliardo di euro tecnicamente fermo ed è ingiusto e
inaccettabile. Il commissariamento è l’unica strada e ho chiesto di procedere
rapidamente senza guardare in faccia nessuno” dice Renzi nella sua enews. Il governatore
Crocetta, fermo ancora ai tre tavoli tecnici stabiliti nella riunione di ieri,
casca dalle nuvole. “Onestamente
non ne so nulla: e neanche capisco per quale motivo ci
commissaria ora che ci stiamo muovendo”. Eppure il nodo degli impianti di depurazione
non è certo argomento nuovo per il governo regionale. Già nel 2012 la Corte di Giustizia dell’Unione europea condannò 57
comuni siciliani per inadempienza rispetto alla direttiva europea sul
trattamento delle acque reflue urbane: tra questi, ben 27 comuni erano completamente
sprovvisti di reti fognarie. Oggi la situazione non è migliorata: secondo il
ministero delle Infrastrutture ben sei comuni su dieci in Sicilia continuano ad
essere sprovvisti di fognature e depuratori a norma. In più i 1.161 milioni di
euro previsti dai fondi
strutturali europei per la realizzazione di fogne e
depuratori è fermo: su 93 opere previste, in appena 14 casi esiste un progetto
cantierabile.
“Allo
stato attuale non c’erano garanzie, ci sono diverse delibere Cipe che hanno
assegnato 1,6 miliardi di euro per la costruzione delle reti idriche e delle
altre opere. Alla Sicilia spettano un miliardo e cento milioni di euro per 93
opere. Su questa materia siamo sotto infrazione europea e solo la
Sicilia, nel 2016 costerà 180 milioni di euro: non si poteva rimandare oltre”
spiega Erasmo D’Angelis, a capo della cabina di regia sulle infrastrutture.
Il problema dei depuratori dei comuni siciliani era già
approdato a Bruxelles con un’interrogazione depositata al parlamento europeo
dal Movimento 5
Stelle. “L’Unione europea ha avviato una procedura di
infrazione ai danni dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva
comunitaria concernente il trattamento delle acque reflue urbane che
coinvolge 175 agglomerati urbani siciliani: c’è una palese inadempienza
amministrativa della Sicilia ed un totale appiattimento della macchina di
governo regionale, incapace al momento di approvare progetti, di fare bandi e
supportare i comuni” scriveva il capo delegazione Ignazio Corrao nell’ottobre
scorso. E infatti oggi il premier Matteo Renzi ha deciso di esautorare il governo regionale: dal
primo marzo in Sicilia arriverà un commissario che dovrà coordinare la
realizzazione delle opere. E poco importa che Crocetta non ne sia informato in
tempo: il rischio è che le sanzioni europee per i ritardi della Regione
Siciliana superino quota 160
milioni di euro. E i comuni rimangano ancora senza impianto
fognario.
UE -
Panoramica sullo stadio raggiunto dalle procedure di infrazione aperte nei
confronti dell’Italia
La
procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte
degli Stati di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua
disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti
dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259
TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi.
Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura,
spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche.
La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione
e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali;
inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un
atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se
intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in
sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di
giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre
con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato
membro ritenuto inadempiente. La lettera di addebito circoscrive la materia del
contendere, cosicché, nell’ipotesi in cui la Commissione decida di proseguire
nell’iniziativa, l’oggetto della procedura non può essere ulteriormente
ampliato. Allo Stato interessato è assegnato un termine per presentare delle osservazioni
(art. 258.1 TFUE). Valutate tali osservazioni ovvero decorso vanamente il
termine per la loro presentazione, la Commissione può inviare un parere
motivato allo Stato in questione, indicando le misure che lo stesso dovrebbe
adottare per porre fine all’inadempimento e assegnando un termine entro il
quale provvedere (art. 258.1 TFUE). Ove il parere sia emesso, se lo Stato non
si conforma ad esso nel termine fissato dalla Commissione, quest’ultima può
deferire il caso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, avviando in tal
modo la fase «contenziosa» della procedura (art. 258.2 TFUE). Se la Corte di
Giustizia riconosce - la natura della sentenza che accerta l’infrazione è,
infatti, meramente dichiarativa - che lo Stato membro in questione è venuto
meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto UE, a tale
Stato è fatto divieto di applicare le disposizioni dichiarate in contrasto con
il Trattato, mentre, se del caso, esso dovrà adottare tutti i provvedimenti
necessari per adempiere ai propri obblighi derivanti dal diritto UE (art. 260.1
TFUE). Di regola, tali provvedimenti non sono indicati dalla sentenza, ma
spetta invece allo Stato membro inadempiente individuare le misure necessarie
più appropriate. L’esecuzione deve iniziare immediatamente e deve concludersi
nel più breve tempo possibile.
In caso di mancata esecuzione, la Commissione può avviare una
seconda procedura di infrazione, secondo quanto previsto dall’art. 260.2 TFUE,
che si rifà sostanzialmente alla disciplina della prima procedura di
infrazione, ma che ha come oggetto la violazione dell’obbligo di eseguire la
sentenza. Dunque, la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la
possibilità di presentare le sue osservazioni, può formulare un parere motivato
che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato
alla sentenza e, se il termine fissato nel parere scade senza che lo Stato
membro abbia adottato le necessarie misure, la Commissione potrà nuovamente
adire la Corte di giustizia. Il Trattato di Lisbona ha tuttavia previsto, in
questa seconda procedura, la possibilità per la Commissione di adire
direttamente la Corte di giustizia dopo aver messo lo Stato membro nelle
condizioni di presentare le proprie osservazioni, senza necessità di emettere
previamente il parere motivato. In questa seconda azione, la Commissione
precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità[1] da versare (all’Unione) da parte dello Stato membro in
questione, che consideri adeguate alle circostanze. Per calcolare l’entità
della somma, la Commissione fa riferimento ad una serie di parametri riportati
nella comunicazione SEC[2005]1658.
La proposta della Commissione non vincola tuttavia la Corte di
giustizia, che può stabilire una somma sia superiore che inferiore, che
peraltro viene calcolata con riferimento a parametri parzialmente diversi,
quali la durata dell’infrazione, la sua gravità e la capacità finanziaria dello
Stato inadempiente. Un’ulteriore novità prevista dal Trattato di Lisbona
consiste nella possibilità di comminare la sanzione pecuniaria già nel caso del
ricorso per inadempimento qualora tale inadempimento consista nell’omessa
comunicazione, da parte di uno Stato membro, delle «misure di attuazione di una
direttiva adottata secondo una procedura legislativa» (art. 260.3 TFUE). In
questo caso, la somma proposta dalla Commissione vincola la Corte di giustizia,
nel senso che costituisce per quest’ultima un tetto massimo. Sebbene l’ipotesi
appena considerata sia molto specifica, essa è tuttavia rilevante nella prassi,
poiché un numero significativo di inadempimenti riguarda proprio l’omessa
comunicazione delle misure nazionali di attuazione.
Ulteriori informazioni e statistiche relative all’attività della
Commissione di controllo del rispetto del diritto Ue sono reperibili ai
seguenti indirizzi:
- pagina ufficiale della Commissione dedicata alla
procedura di infrazione:http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_it.htm-
Eur-infra (archivio informatico nazionale delle procedure di
infrazione realizzato dal Dipartimento Politiche Europee):
EU Pilot
EU Pilot è un progetto, operativo dall’aprile 2008, che mira a
favorire la cooperazione tra Stati membri e Commissione al fine di risolvere
problemi (soprattutto quelli sollevati da cittadini e imprese) relativi alla
(non) corretta applicazione del diritto UE e alla (non) conformità con
quest’ultimo del diritto nazionale, prima della apertura di una procedura
di infrazione ex art. 258 TFUE. Il fine ultimo di EU Pilot è dunque quello di
evitare, quando ciò sia possibile, il ricorso ad una formale procedura di
infrazione. La comunicazione avviene tramite una piattaforma on-line - EU
Pilot, appunto - che consente di sottoporre la richiesta di informazioni al
servizio competente della Commissione, che provvederà poi a inoltrarla allo
Stato membro interessato, con ogni eventuale indicazione o domanda che lo
stesso abbia identificato come rilevante. Le risposte devono venire trasmesse
alla persona fisica o giuridica che le ha richieste entro 20 settimane dalla richiesta
stessa (si considera un termine di 10 settimane per la trattazione a livello
nazionale ed un termine uguale per la trattazione da parte della Commissione).
All’avvio del progetto, gli Stati membri che avevano accettato di
parteciparvi erano 15; dal 2012 EU Pilot è operativo in 27 Stati membri.
Sin dall’avvio del progetto, l’Italia figura tra i paesi con il
più alto numero di richieste sottoposte.
Ulteriori informazioni e statistiche relative alla performance di
EU Pilot sono reperibili ai seguenti indirizzi:
- http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_it.htm- http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eu_pilot/index_en.htm
Di seguito, si riporta una sintetica panoramica delle procedure
d’infrazione pendenti nei confronti dell’Italia, suddivise per stadio, con
aggiornamento alla seduta della Commissione del 18 giugno 2014. Chiudono la
panoramica tre sentenze pronunciate nel periodo considerato a chiusura di
altrettante procedure di infrazione avviate nei confronti dell’Italia. In tutti
e tre i casi, la Corte ha accolto i ricorsi proposti dalla Commissione europea.
Seduta del 28.03.2014
Messe in mora ex art. 258 TFUE
•2014/2059 - Ambiente - Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane - Violazione del diritto UE.
•2014/256 - Salute - Mancato recepimento della direttiva 2013/46/UE che modifica la direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento.
Pareri Motivati ex art. 258 TFUE
•2009/2086 - Ambiente - Non corretto recepimento della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE.
•2013/4202 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento - Regime transitorio per la protezione del diritto d'autore dei disegni e modelli (direttiva 98/71/CE) - Violazione del diritto UE.
Ricorso ex art. 260 TFEU
•2013/2074 - Trasporti - Non corretta applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Seduta del 16.04.2014
Messe in mora ex art. 258 TFUE
•2012/4128 - Libera circolazione delle persone - Formazione delle squadre di pallacanestro nelle competizioni professionistiche organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro.
•2014/4011 - Appalti - Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno - Violazione del diritto UE.
Messe in mora complementari ex art. 258 TFUE
• 2013/2177 - Ambiente - Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto - Violazione del diritto UE.
Pareri Motivati ex art. 258 TFUE
•2012/4096 - Ambiente - Direttiva Natura - Cascina "Tre Pini". Violazione della direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell’aeroporto di Malpensa.
•2013/405 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento - Mancato recepimento della direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia.
•2013/0401 - Salute - Mancato recepimento della direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.
Seduta del 27.05.2014
Messe in mora ex art. 258 TFUE
•2014/287 - Salute - Mancata trasposizione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE sulle procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti.
•2014/289 - Libera circolazione delle merci - Mancata trasposizione della direttiva 2013/10/UE sull’etichettatura degli aerosol.
Seduta del 18.06.2014
Messe in mora ex art. 258 TFUE
•2014/2143 - Affari economici e finanziari - Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali-
Sentenze emesse dalla Corte di giustizia al termine di procedure di infrazione nei confronti dell’Italia
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 aprile 2014, causa C-85/13, Commissione europea c. Repubblica italiana
Oggetto: Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 – Allegato I, sezioni A e B.
Dispositivo: La Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che:
– gli agglomerati di Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona
Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, Trezzano sul Naviglio e
Vigevano (Lombardia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a
10 000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate
«aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva
91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle
acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di
reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale
direttiva;
– negli
agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado
(Friuli-Venezia Giulia), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara,
Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano
(Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro
(Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi,
Terrasini (Sicilia), Courmayeur
(Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000, le
acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima
dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente,
conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271, come modificata dal
regolamento n. 1137/2008;
– negli
agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli,
Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana
Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli-Venezia
Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali,
Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e
Trappeto (Sicilia), aventi un
numero di abitanti equivalenti superiore a
10 000 e
scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva
91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque reflue
urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico,
ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente,
conformemente all’articolo 5 di detta direttiva, e
– la progettazione, la costruzione, la gestione e la
manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati
per ottemperare ai requisiti fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva
91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in
modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche
locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni
stagionali di carico negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano
Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca
d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons,
Sacile, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Broni, Calco, Casteggio,
Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San
Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa
(Piemonte), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR
Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini,
Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), è venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4
e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva 91/271, come
modificata dal regolamento n. 1137/2008.
Testo:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&;docid=150789&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=106800
Sentenza della Corte (nona Sezione) del 22 maggio 2014, Causa
C-339/13, Commissione europea c. Repubblica italiana
Oggetto: Direttiva 1999/74/CE – Articoli 3 e 5,
paragrafo 2 – Divieto di allevare galline ovaiole in gabbie non
modificate – Allevamento di galline ovaiole in gabbie non conformi ai
requisiti derivanti da tale direttiva.
Dispositivo: la Corte di giustizia ha accolto il ricorso
avviato nei confronti dell’Italia dalla Commissione europea, ritenendo che, la
Repubblica italiana, non avendo garantito che, a partire dal 1° gennaio
2012, le galline ovaiole non fossero più tenute in gabbie non modificate, è
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 5,
paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che
stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.
Testo:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&;docid=152654&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=106800
Sentenza della Corte (nona Sezione) del 5 giugno 2014, Causa
C-547/11, Commissione europea c. Italia
Oggetto: Aiuti di Stato - Decisioni 2006/323/CE e 2007/375/CE
- Esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la
produzione di allumina in Sardegna - Recupero - Decisioni di sospensione
dell’esecuzione di un avviso di pagamento adottate da un giudice nazionale.
Dispositivo: La Repubblica italiana, non avendo preso nei
termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari a recuperare gli aiuti di
Stato giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dalla
decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa
all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per
la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e
in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia
rispettivamente, e dalla decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7
febbraio 2007, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati
come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne,
nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione
rispettivamente la Francia, l’Irlanda e l’Italia [C 78/2001 (ex
NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex
NN 26/01)], è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall’articolo 5
della decisione 2006/323, dall’articolo 4 della decisione 2007/375 e
dall’articolo 249, quarto comma, CE.
La Repubblica italiana, non avendo trasmesso nei termini impartiti
le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2006/323 e
all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2007/375, è venuta meno agli
obblighi ad essa imposti da tali due disposizioni e dall’articolo 249, quarto
comma, CE.
Testo:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&;docid=153315&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=107263
http://www.osservatoriosullefonti.it/archivio-rubriche-2014/fonti-dellunione-europea-e-internazionali/988-panoramica-sullo-stadio-raggiunto-dalle-procedure-di-infrazione-aperte-nei-confronti-dellitalia http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2014/09/blog-post_29.html
Procedure per Materia 'Ambiente': 16
Num Proced
|
Oggetto
|
Dir. Gen.
|
Causa
|
Materia
|
Norme Comunitari
|
Inadempienza
|
Fase
|
2014 2147
|
Cattiva applicazione della
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente - Superamento
dei valori limite di PM10 in Italia.
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ENVI
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Ambiente
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Violazione diritto
dell'Unione
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Messa in mora Art. 258 TFUE
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2014_2123
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Non corretto recepimento
della direttiva 94/62/CEE relativa agli imballaggi e rifiuti d'imballaggio
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ENVI
|
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Ambiente
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Violazione diritto
dell'Unione
|
Messa in mora Art. 258 TFUE
|
2014_2059
|
Attuazione della direttiva
1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane.
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ENVI
|
|
Ambiente
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Violazione diritto
dell'Unione
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Messa in mora Art. 258 TFUE
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2014 2006
|
Normativa italiana in materia
di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi – Violazione
della direttiva 2009/147/CE.
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ENVI
|
|
Ambiente
|
direttiva 2009/147/CE
|
Violazione diritto
dell'Unione
|
Parere motivato Art. 258 TFUE
|
2013 2177
|
Stabilimento siderurgico ILVA
di Taranto
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ENVI
|
|
Ambiente
|
|
Violazione diritto
dell'Unione
|
Parere motivato Art. 258 TFUE
|
2013 2022
|
Non corretta attuazione della
direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale. Mappe acustiche strategiche.
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ENVI
|
|
Ambiente
|
direttiva 2002/49/CE
|
Violazione diritto
dell'Unione
|
Messa in mora Art. 258 TFUE
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2012 4096
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Direttiva Natura - Cascina
"Tre Pini". Violazione della direttiva 92/43/CEE. Impatto
ambientale dell’aeroporto di Malpensa.
|
ENVI
|
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Ambiente
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|
Violazione diritto
dell'Unione
|
Parere motivato Art. 258 TFUE
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2011_4030
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Commercializzazione dei
sacchetti di plastica
|
ENVI
|
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Ambiente
|
direttiva 1994/62/CE e
1998/34/CE
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Violazione diritto
dell'Unione
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Messa in mora complementare
Art. 258 TFUE
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2011_4021
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Conformità della discarica di
Malagrotta (Regione Lazio) con la direttiva discariche (dir. 1999/31/CE).
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ENVI
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C-323/13
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Ambiente
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Direttiva 1999/31/CE
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Violazione diritto
dell'Unione
|
Sentenza Art. 258 TFUE
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2011_2215
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Violazione dell'articolo 14
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia
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ENVI
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Ambiente
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direttiva 1999/31/CE
|
Violazione diritto
dell'Unione
|
Parere motivato Art. 258 TFUE
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2009_4426
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Valutazione d'impatto
ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito
industrale nel Comune di Cengio (Savona)
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ENVI
|
|
Ambiente
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Violazione diritto
dell'Unione
|
Messa in mora complementare
Art. 258 TFUE
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2009_2086
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Non corretto recepimento
della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale
di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive
97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE
|
ENVI
|
|
Ambiente
|
direttive 97/11/CE,
2003/35/CE e 2009/31/CE
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Violazione diritto
dell'Unione
|
Parere motivato Art. 258 TFUE
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2009_2034
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Cattiva applicazione della
Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane
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ENVI
|
C-85/13
|
Ambiente
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Dir. 1991/271
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Violazione diritto
dell'Unione
|
Sentenza Art. 258 TFUE
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2007_2195
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Emergenza rifiuti in
Campania.
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ENVI
|
C-297/08
|
Ambiente
|
Dir. 2006/12/CE
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Violazione diritto
dell'Unione
|
Ricorso Art. 260 TFUE
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2004_2034
|
Cattiva applicazione degli
articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue
urbane.
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ENVI
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C-565/10
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Ambiente
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Dir.1991/271/CE
|
Violazione diritto
dell'Unione
|
Sentenza Art. 258 TFUE
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2003_2077
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Non corretta applicazione
delle direttive 75/442/CE sui "rifiuti", 91/689/CEE sui
"rifiuti pericolosi" e 1999/31/CE sulle "discariche".
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ENVI
|
C-135/05 e C-196/13
|
Ambiente
|
Dirr.75/442/CEE, 91/156/CEE,
91/689/CEE e 1999/31/CE
|
Violazione diritto
dell'Unione
|
Sentenza Art. 260 TFUE
|
SENTENZA
DELLA CORTE (Decima Sezione)
10 aprile
2014 (*)
«Inadempimento
di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue
urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 – Allegato I, sezioni A e B» Nella
causa C‑85/13,
avente ad
oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE,
proposto il 21 febbraio 2013,
Commissione
europea, rappresentata da E. Manhaeve e L. Cimaglia, in qualità
di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica
italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente,
assistita da M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE
(Decima Sezione),
composta
da E. Juhász (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e
D. Šváby, giudici,
avvocato
generale: J. Kokott
cancelliere:
A. Impellizzeri, amministratore
vista la
fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2014,
vista la
decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con
il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la
Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per
garantire che:
– gli
agglomerati di Bareggio, Cassano d’Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona
Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese
Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo e Vigevano (Lombardia),
aventi un numero di abitanti equivalenti (in prosieguo: gli «a.e.») superiore a
10 000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate
«aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva
91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle
acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal
regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva
91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
conformemente all’articolo 3 di tale direttiva;
– negli
agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca
d’Isonzo, Grado, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile (Friuli-Venezia
Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara,
Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo,
Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia),
Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna),
Castellammare del Golfo I, Cinisi,
Terrasini (Sicilia), Courmayeur
(Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un numero di a.e. superiore a 10 000, le
acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima
dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente,
conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271;
– negli
agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli,
Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana
Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al
Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla
Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro
(Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto
(Sicilia), aventi un numero di a.e. superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate
«aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che
confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un
trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente,
conformemente all’articolo 5 di detta direttiva, e
– la
progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti
fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo
da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali
e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali
di carico negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo,
Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo,
Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San
Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio),
Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi,
Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul
Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro,
Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Monteiasi,
Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare
del Golfo I, Cinisi,
Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene
(Veneto), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza
dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10
della direttiva 91/271.
Contesto
normativo
2 L’articolo
1 della direttiva 91/271 prevede quanto segue:
«La
presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle
acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue
originate da taluni settori industriali.
Essa ha
lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai
summenzionati scarichi di acque reflue».
3 L’articolo
2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:
«1) “Acque
reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue
domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.
(...)
4) “Agglomerato”:
area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente
concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle
acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o
verso un punto di scarico finale.
5) “Rete
fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle
acque reflue urbane.
6) “1
a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una
richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al
giorno.
(...)
8) “Trattamento
secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in
genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un
altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1
dell’allegato I.
9) “Trattamento
appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o
un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle
acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni
della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.
(...)».
4 L’articolo
3 della direttiva di cui trattasi così dispone:
«1. Gli
Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti
fognarie per le acque reflue urbane,
– entro
il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.)
superiore a 15 000 e
– entro
il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e
15 000.
Per le
acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree
sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri
garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di
reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.
CORTE DI
GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10
ACQUE –
INQUINAMENTO IDRICO - Trattamento delle acque reflue urbane – Rete
fognaria – Trattamento secondario o equivalente - Impianti di trattamento -
Campioni rappresentativi - Inadempimento di uno Stato (Italia) Artt. 3, 4 e 10
Direttiva 91/271/CEE.
La
Repubblica italiana, avendo omesso di adottare le disposizioni necessarie per
garantire che gli agglomerati , aventi un numero di abitanti equivalenti
superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree
sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio,
del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come
modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque
reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, e di adottare
le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la
gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della
direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte
in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni
climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle
variazioni stagionali di carico negli agglomerati è venuta meno agli obblighi
ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della
direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.
Pres.
Malenovský, Silva de Lapuerta, Comm. Europea c. ITALIA
CORTE DI
GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10
SENTENZA
DELLA CORTE (Settima Sezione)
19 luglio
2012
«Inadempimento
di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane –
Articoli 3, 4 e 10 – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente –
Impianti di trattamento – Campioni rappresentativi»
Nella causa
C-565/10,
avente ad
oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto
il 2 dicembre 2010,Commissione europea, rappresentata da S. Pardo Quintillán e
D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica
italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M.
Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE
(Settima Sezione),
composta
dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de
Lapuerta (relatore) e dal sig. T. von Danwitz, giudici,
avvocato
generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere:
sig. A. Calot Escobar
vista la
fase scritta del procedimento,
vista la
decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il
presente ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che,
avendo omesso di:
–
prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli
agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco,
Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Gioia Tauro,
Lamezia Terme, Melito di Porto Salvo, Mesoraca, Montebello Ionico, Montepaone,
Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina,
Soverato, Strongoli (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino,
Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Mercato San Severino, Torre
del Greco, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Napoli Nord,
Napoli Ovest, Vico Equense, Salerno, Montesarchio (Campania), Cervignano del
Friuli, Monfalcone (Friuli-Venezia Giulia), Frascati, Zagarolo (Lazio),
Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria),
Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria, Porto Cesareo,
Supersano, Taviano (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Misterbianco e altri, Paternò, Aci
Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone,
Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania,
Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Caltanissetta-San Cataldo,
Macchitella, Niscemi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro,
Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni
limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Ragusa,
Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Scoglitti, Favignana,
Marsala, Partanna 1 (Villa Ruggero), Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile
Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata
Militello, Consortile Torregrotta, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia),
con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che
non sono considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva
91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle
acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE)
n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L
311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), siano provvisti di reti
fognarie per le acque reflue urbane conformemente all’articolo 3 di tale
direttiva,
–
prendere le disposizioni necessarie per garantire che negli
agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno,
Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto
Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria,
Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio,
Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense,
Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo
(Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito,
Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto,
Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise),
Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice
Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano,
Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco
e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena,
Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e
altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di
Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini
e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia,
Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli,
Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella,
Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1
(Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini
Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile
Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina
6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti
superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree
sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue
urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento
conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva, e
–
prendere le disposizioni necessarie affinché la
progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti
fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da
garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e
affinché la progettazione degli impianti di trattamento tenga conto delle
variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel
Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio,
Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone,
Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano Irpino,
Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia,
Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord, Vico
Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia),
Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia,
La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure
(Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria,
Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San
Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto),
Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena,
Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e
altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di
Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini
e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta,
Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti,
Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa
Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero),
Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile
Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata
Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6,
Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),
la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza
degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271.
Contesto
normativo
2 A
termini dell’articolo 1, primo comma, della direttiva 91/271, quest’ultima
concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane,
nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni
settori industriali. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 1, tale
direttiva ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative
provocate dagli scarichi di acque reflue.
3
L’articolo 3 della direttiva 91/271 dispone quanto segue:
«1.
Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati
siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
–
entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di
abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000
(...)
Laddove
la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non
presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe
costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi
adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.
2.
Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i
requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A. (...)».
4
L’articolo 4 di tale direttiva prevede quanto segue:
«1.
Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane
che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un
trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti
modalità:
–
al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli
scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e.
(...)
3.
Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti
pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...)
4.
Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico
medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento nel corso
dell’anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge
abbondanti».
5 Ai
sensi dell’articolo 10 della citata direttiva:
«Gli
Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione
e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano
condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni
climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tenere conto delle
variazioni stagionali di carico».
6
L’allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque
reflue urbane», prevede, alla sezione A, le prescrizioni che devono essere
seguite per le reti fognarie e, alla sezione B, quelle applicabili agli
scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed
immessi in acque recipienti. Tra queste ultime figura quella in base alla quale
la progettazione o la modifica di detti impianti va effettuata in modo da poter
prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei
liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto
riguarda gli impianti di trattamento la cui dimensione corrisponde a un numero
di abitanti equivalenti compreso tra 10 000 e 49 999, la sezione D del suddetto
allegato I fissa a 12 il numero minimo annuo di campioni da raccogliere ad
intervalli regolari nel corso dell’anno.
Procedimento
precontenzioso
7 Dopo
aver intimato alla Repubblica italiana di presentare le proprie osservazioni
circa l’applicazione, in alcuni agglomerati, degli articoli 3, 4 e 10 della
direttiva 91/271, il 24 febbraio 2009 la Commissione le ha inviato un parere
motivato invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale
parere nel termine di due mesi dalla sua ricezione.
8
Ritenendo che, alla scadenza di tale termine, gli obblighi di cui ai succitati
articoli non fossero rispettati in un gran numero di agglomerati, la
Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul
ricorso
Argomenti
delle parti
9 Nel suo
ricorso la Commissione specifica, per ogni singolo agglomerato indicato al
punto 1 della presente sentenza, le infrazioni alla direttiva 91/271 addebitate
alla Repubblica italiana.
10 Pur
non contestando il mancato adeguamento della situazione di taluni agglomerati
oggetto del ricorso della Commissione agli obblighi discendenti dalla direttiva
91/271, la Repubblica italiana afferma che essa intende mettere in evidenza
quanto è stato effettuato per adeguarsi a detti obblighi e precisa che
dall’avvio del procedimento precontenzioso è stato posto rimedio a molte
situazioni non conformi.
11 A tale
riguardo, nel controricorso la Repubblica italiana sostiene che gli obblighi ad
essa incombenti in forza delle disposizioni della direttiva 91/271 sono ormai
rispettati nei seguenti agglomerati: Chieti, Gissi (Abruzzo), Cassano allo
Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola,
Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco,
Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno, Montesarchio (Campania), Monfalcone
(Friuli- Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Borghetto Santo Spirito, Camisano,
Finale Ligure, Genova, La Spezia, Quinto, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia
(Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casarano,
Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, Squinzano,
Vernole (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Vicenza (Veneto), Bronte, Biancavilla,
Caltanissetta-San Cataldo, Paternò, Menfi, Avola, Pozzallo, Modica, Marina di
Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Trapani-Erice, Priolo Gargallo,
Rosolini e Partanna (Sicilia).
12 Per
quanto riguarda gli agglomerati di Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone,
Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Cosenza-Rende, Rossano, Scalea, Siderno,
Bianco, Sellia Marina, Soverato (Calabria), Benevento (Campania), Casamassima
(Puglia), Bagheria,
Riesi e Consortile Letojanni (Sicilia), la Repubblica italiana afferma che gli
interventi necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva 91/271
sono in fase di ultimazione.
13 La
Repubblica italiana indica inoltre che, negli agglomerati di Mesoraca,
Montebello Ionico, Motta San Giovanni (Calabria), Imperia, Santa Margherita
Ligure (Liguria), Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Taviano (Puglia), Monreale, Termini Imerese e
Carlentini (Sicilia), il completamento degli interventi necessari per
conformarsi alle citate disposizioni è previsto entro la fine del 2012.
14
Infine, con riferimento all’adeguamento degli altri agglomerati alle
disposizioni della direttiva 91/271, la Repubblica italiana o precisa che essi
saranno resi conformi dopo il 2012, o non indica quando ciò avverrà.
15 Dopo
aver esaminato le informazioni contenute nel controricorso della Repubblica
italiana, la Commissione, nella sua memoria di replica, ha ritenuto che non
fosse più necessario chiedere che venisse dichiarato l’inadempimento, da parte
di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo
3 della direttiva 91/271 relativamente agli agglomerati di Chieti, Gissi
(Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone
(Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San
Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno,
Montesarchio, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola
Terme, Forio, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia
Giulia), Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo,
Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise),
Manduria (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Paternò, Biancavilla,
Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Favara, Palma di Montechiaro,
Avola, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Favignana,
Partanna 1, Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del
Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello e Consortile Torregrotta
(Sicilia).
16 Del
pari, per quanto riguarda gli agglomerati di Gissi (Abruzzo), Cassano allo
Ionio, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Ariano Irpino, Avellino,
Caserta, Aversa, Napoli Nord (Campania), Zagarolo (Lazio), Genova, La Spezia
(Liguria), Isernia (Molise), Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San
Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Bronte, Rosolini, Pozzallo, Modica,
Trapani-Erice, Favignana e Partanna 1 (Sicilia), la Commissione ritiene di non
dover più perseguire la Repubblica italiana per violazione degli articoli 4 e
10 della direttiva 91/271.
17 Per
contro, riguardo alle rispettive situazioni degli agglomerati di Borghetto
Santo Spirito, Finale Ligure, Quinto e Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1
(Molise), Casarano (Puglia), Priolo Gargallo, Menfi e Avola (Sicilia), le
quali, secondo la Repubblica italiana, sono conformi agli obblighi previsti
dalla direttiva 91/271, la Commissione afferma che detti agglomerati non
soddisfano ancora tali obblighi.
18 Nella
sua controreplica la Repubblica italiana sostiene che, oltre agli agglomerati
menzionati al punto precedente, anche quelli di Bagnara Calabra, Bianco,
Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano, Scalea (Calabria), Battipaglia (Campania),
Supersano (Puglia), Palma di
Montechiaro, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Piraino, Messina 1 e Messina
(Sicilia) sono conformi agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271.
19 Per
quanto riguarda gli altri agglomerati oggetto del ricorso della Commissione,
così come modificato in seguito alla memoria di replica di quest’ultima, la
Repubblica italiana non mette in discussione l’effettivo inadempimento
contestato e fornisce indicazioni sulla prevista evoluzione della situazione in
tali agglomerati.
Giudizio
della Corte
20 In via
preliminare, si deve osservare che, nella sua memoria di replica, la
Commissione ha deciso di non mantenere i suoi addebiti relativi alla violazione
dell’articolo 3 della direttiva 91/271, per quanto riguarda gli agglomerati
indicati al punto 15 della presente sentenza, e alla violazione degli articoli
4 e 10 della medesima direttiva con riferimento agli agglomerati citati al
punto 16 della presente sentenza.
Sull’addebito
relativo a una violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271
21
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, della
direttiva 91/271, gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti
superiore a 15 000 avrebbero dovuto essere provvisti di reti fognarie per le
loro acque reflue urbane entro il 31 dicembre 2000.
22
Inoltre, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza,
l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in funzione della
situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine
stabilito nel parere motivato, e che non possono essere presi in considerazione
dalla Corte cambiamenti intervenuti successivamente (sentenze dell’11 ottobre
2001, Commissione/Austria, C-110/00, Racc. pag. I-7545, punto 13; del 14 luglio
2005, Commissione/Germania, C-433/03, Racc. pag. I-6985, punto 32, e del 25
marzo 2010, Commissione/Spagna, C-392/08, Racc. pag. I-2537, punto 26).
23 Nel
caso di specie, il parere motivato, datato 19 febbraio 2009 e inviato il 24
febbraio 2009 alla Repubblica italiana, impartiva a tale Stato membro un
termine di due mesi dalla ricezione per conformarsi ad esso.
24
Orbene, come riconosciuto dalla stessa Repubblica italiana, occorre rilevare
che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, gli agglomerati
di Acri, Siderno, Castrovillari, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico,
Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Sellia Marina, Soverato, Strongoli
(Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio),
Porto Cesareo, Taviano (Puglia), Misterbianco
e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri,
Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania,
Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle,
Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Monreale, Palermo e frazioni limitrofe,
Santa Flavia, Augusta, Carlentini, Scoglitti, Marsala e Messina 6 (Sicilia) non
erano provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità
delle loro acque reflue urbane.
25
Relativamente agli agglomerati di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria
del Cedro, Rossano e Scalea (Calabria), dalle indicazioni fornite dalla
Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine fissato nel parere
motivato, i lavori diretti a dotare detti agglomerati di reti fognarie per le
loro acque reflue urbane non erano ultimati.
26 Dalle
medesime indicazioni risulta altresì che, alla scadenza di tale termine, la
raccolta di tutte le acque reflue urbane degli agglomerati di Supersano
(Puglia), Messina 1 e Messina (Sicilia) non era garantita.
27 Quanto
all’agglomerato di Priolo Gargallo (Sicilia), basti rilevare che la Repubblica
italiana, dopo aver essa stessa indicato che il numero di abitanti equivalenti
relativo a tale agglomerato era di 100 000, nel corso delle fasi precontenziosa
e scritta ha modificato più volte tale numero senza fornire elementi idonei a
giustificare tali modifiche.
28
Infatti, il suddetto numero di abitanti equivalenti non corrisponde né alle
indicazioni fornite precedentemente dalla Repubblica italiana alla Commissione
ai fini dell’elaborazione di un rapporto sull’attuazione della direttiva 91/271
né a quelle fornite da tale medesimo Stato membro successivamente, nella
risposta al parere motivato, nel controricorso e nella memoria di
controreplica.
29
Inoltre, anche ammettendo che le cifre di 20 000 a.e. e 18 000 a.e., indicate
dalla Repubblica italiana nella sua memoria di controreplica, siano
giustificate, non si può ritenere che, alla scadenza del termine impartito nel
parere motivato, l’agglomerato di Priollo Gargallo fosse provvisto di una rete
fognaria idonea a raccogliere e convogliare tutte le sue acque reflue urbane,
conformemente all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma,
della direttiva 91/271, poiché, con riguardo a tale agglomerato, tale Stato
membro, in risposta al parere motivato, aveva indicato una percentuale di
raccolta del 95% per 11 600 a.e., sicché in tale agglomerato non sarebbero
raccolte acque reflue urbane corrispondenti almeno a un numero di abitanti
equivalenti compreso tra 6 980 e 8 980.
30 Ciò
considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di
prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri,
Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del
Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio
Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli
(Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio),
Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco
e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri,
Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri
Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca,
Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia,
Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e
Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15
000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai
sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, siano provvisti di reti fognarie
per le acque reflue urbane, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in
forza dell’articolo 3 della citata direttiva.
Sull’addebito
relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva
91/271
31
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271 prevede che, negli
agglomerati con oltre 15 000 a.e., la totalità delle acque reflue urbane che
confluiscono in reti fognarie devono, prima dello scarico, essere sottoposte ad
un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, al più tardi entro
il 31 dicembre 2000.
32
Inoltre, a termini del citato articolo 4, paragrafo 3, tale trattamento
secondario o tale trattamento equivalente deve essere garantito mediante
impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti dell’allegato I,
sezione B, della direttiva 91/271.
33 Si
deve osservare che la Repubblica italiana non contesta che, alla scadenza del
termine fissato nel parere motivato, l’obbligo di sottoporre le acque reflue
urbane che confluiscono in reti fognarie ad un trattamento secondario o ad un
trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
91/271, non era rispettato negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano
(Abruzzo), Acri, Siderno, Castrovillari, Montebello Ionico, Motta San Giovanni,
Reggio Calabria (Calabria), Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola
Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania),
Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Imperia, Santa
Margherita Ligure, Rapallo, Recco (Liguria), Casamassima, Porto Cesareo, San
Vito dei Normanni (Puglia), Misterbianco
e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena,
Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri,
Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Porto Empedocle,
Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale,
Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Carlentini, Ragusa, Scicli,
Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala,
Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Pace del
Mela, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta,
Gioiosa Marea, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia).
34 Per
quanto attiene agli agglomerati di Bagnara Calabra, Crotone, Rossano
(Calabria), Supersano (Puglia), e Messina 1 (Sicilia), è sufficiente constatare
che, dal momento che tali agglomerati non erano provvisti di reti fognarie
idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane,
l’obbligo di sottoporre tutti gli scarichi ad un trattamento secondario o ad un
trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
91/271, non era dunque a fortiori adempiuto (sentenze del 25 ottobre 2007,
Commissione/Grecia, C-440/06, punto 25, e del 7 maggio 2009,
Commissione/Portogallo, C-530/07, punto 55).
35
Inoltre, dalle indicazioni fornite dalla Repubblica italiana risulta che, alla
scadenza del termine impartito nel parere motivato, gli impianti di trattamento
degli agglomerati di Battipaglia (Campania), Borghetto Santo Spirito, Finale
Ligure, Quinto, Riva Ligure (Liguria), Avola,
Palma di Montechiaro, Giardini Naxos, Consortile Letojanni e Piraino (Sicilia),
i quali, conformemente all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271,
sono diretti ad assicurare il trattamento secondario o il trattamento
equivalente della totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti
fognarie e a garantire che gli scarichi da essi provenienti soddisfino i
requisiti di cui alla sezione B dell’allegato I della medesima direttiva, non
erano in funzione.
36 Con
riguardo all’agglomerato di Campobasso 1 (Molise), occorre ricordare che, se è
vero che la Commissione, nella memoria di replica, ha ritenuto che non fosse
più necessario chiedere la dichiarazione dell’inadempimento dell’articolo 3
della direttiva 91/271, essa ha tuttavia mantenuto il suo addebito relativo a
una violazione dell’articolo 4 della medesima direttiva, asserendo che, stando
al controricorso della Repubblica italiana e agli allegati allo stesso, il
numero annuo di campioni prelevati non corrispondeva al minimo previsto
all’allegato I, sezione D, della citata direttiva.
37
Orbene, poiché la Repubblica italiana ha prodotto, in allegato alla memoria di
controreplica, il numero minimo di campioni che devono essere prelevati ad
intervelli regolari nel corso dell’anno, conformemente al suddetto allegato I,
sezione D, non occorre dichiarare l’inadempimento dell’articolo 4 della
direttiva 91/271 con riguardo al suddetto agglomerato.
38 Per
contro, gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato
di Casarano (Puglia) non possono essere ritenuti conformi al citato articolo 4
a causa dell’insufficiente numero di campioni prelevati. Infatti, la Repubblica
italiana non ha fornito alcun campione per il 2009 e il 2010. Inoltre, come
precisato da tale Stato membro nel controricorso, l’impianto in parola è
entrato in esercizio in una data posteriore a quella della scadenza del termine
fissato nel parere motivato.
39 Lo
stesso dicasi per gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento
dell’agglomerato di Menfi (Sicilia), poiché la Repubblica italiana non ha
prodotto campioni relativi a tali scarichi per il 2009.
40 Ciò
considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di
prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di
Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra,
Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria,
Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia,
Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania),
Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo
Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo,
Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito
dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco
e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena,
Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri,
Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di
Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini
e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia,
Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara,
Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona
Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni,
Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello,
Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e
Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000
e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi
dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono
in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento secondario o ad un
trattamento equivalente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in
forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della citata direttiva.
Sull’addebito
relativo a una violazione dell’articolo 10 della direttiva 91/271
41 Si
deve ricordare che l’articolo 10 della direttiva 91/271 prevede che la
progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti
fissati agli articoli 4-7 debbano essere condotte in modo da garantire
prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e tenendo
conto delle variazioni stagionali di carico.
42 Ne
consegue che il rispetto dell’obbligo sancito dal citato articolo 10 presuppone
in particolare che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4 della
direttiva 91/271.
43
Pertanto, il suddetto obbligo non può considerarsi assolto negli agglomerati in
cui il trattamento secondario o il trattamento equivalente della totalità delle
acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie non è garantito mediante
impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti di cui
all’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271.
44 Ciò
considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di
prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione,
la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della
direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti
nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli
impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di
Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra,
Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria,
Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia,
Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania),
Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo
Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco,
Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei
Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco
e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena,
Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri,
Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di
Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini
e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia,
Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara,
Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona
Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni,
Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello,
Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e
Rometta (Sicilia), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza dell’articolo 10 della direttiva 91/271.
Sulle
spese
45 Ai
sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la
Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente,
dev’essere condannata alle spese.
Per
questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La Repubblica italiana, avendo omesso:
–
di
prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra,
Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca,
Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea,
Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli
(Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano
(Puglia), Misterbianco
e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri,
Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania,
Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto
Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe,
Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina
1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti
superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree
sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio,
del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come
modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque
reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,
–
di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli
agglomerati di Lanciano-Castel
Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone,
Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria),
Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio,
Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo
(Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure,
Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure
(Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni,
Supersano (Puglia), Misterbianco
e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena,
Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri,
Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di
Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini
e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia,
Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara,
Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona
Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni,
Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello,
Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e
Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000
e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi
dell’articolo 5 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n.
1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano
sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, di tale
direttiva, e
–
di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la
costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli
articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n.
1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle
normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti
tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri,
Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San
Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento,
Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est,
Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia),
Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita
Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano,
Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri,
Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto
e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di
Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi,
Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle,
Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale,
Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa,
Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella,
Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari,
Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera,
Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina
1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),
è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1
e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
SENTENZA
DELLA CORTE (Decima Sezione)
10 aprile
2014 (*)
«Inadempimento
di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue
urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 – Allegato I, sezioni A e B» Nella
causa C‑85/13,
avente ad
oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE,
proposto il 21 febbraio 2013, Commissione europea, rappresentata da
E. Manhaeve e L. Cimaglia, in qualità di agenti, con domicilio eletto
in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica
italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente,
assistita da M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE
(Decima Sezione),
composta
da E. Juhász (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e D. Šváby,
giudici,
avvocato
generale: J. Kokott
cancelliere:
A. Impellizzeri, amministratore
vista la
fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2014,
vista la
decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con
il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la
Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per
garantire che:
– gli
agglomerati di Bareggio, Cassano d’Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona
Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese
Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo e Vigevano (Lombardia),
aventi un numero di abitanti equivalenti (in prosieguo: gli «a.e.») superiore a
10 000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate
«aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva
91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle
acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal
regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»),
siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente
all’articolo 3 di tale direttiva;
– negli
agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca
d’Isonzo, Grado, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile (Friuli-Venezia
Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara,
Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo,
Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate
(Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro
(Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi,
Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un
numero di a.e. superiore a 10 000, le acque reflue urbane che confluiscono
in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento
secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all’articolo 4 della
direttiva 91/271;
– negli
agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli,
Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana
Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al
Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla
Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro
(Sardegna) e Castellammare
del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto (Sicilia), aventi un
numero di a.e. superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti
considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271, le acque reflue
urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico,
ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente,
conformemente all’articolo 5 di detta direttiva, e
– la
progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti
fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo
da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali
e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali
di carico negli agglomerati di Pescasseroli
(Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano,
Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo,
Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine
(Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Bareggio, Broni, Calco, Cassano
d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano
Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo,
Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche),
Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia),
Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini,
Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto),
è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 e/o
dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva
91/271.
Contesto
normativo
2 L’articolo
1 della direttiva 91/271 prevede quanto segue:
«La
presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle
acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue
originate da taluni settori industriali.
Essa ha
lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai
summenzionati scarichi di acque reflue».
3 L’articolo
2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:
«1) “Acque
reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue
domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.
(...)
4) “Agglomerato”:
area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente
concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle
acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o
verso un punto di scarico finale.
5) “Rete
fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle
acque reflue urbane.
6) “1
a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una
richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al
giorno.
(...)
8) “Trattamento
secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in
genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un
altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1
dell’allegato I.
9) “Trattamento
appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o
un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle
acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni
della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.
(...)».
4 L’articolo
3 della direttiva di cui trattasi così dispone:
«1. Gli
Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti
fognarie per le acque reflue urbane,
– entro
il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.)
superiore a 15 000 e
– entro
il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e
15 000.
Per le
acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree
sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri
garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di
reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.
CORTE DI
GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10
ACQUE –
INQUINAMENTO IDRICO - Trattamento delle acque reflue urbane – Rete
fognaria – Trattamento secondario o equivalente - Impianti di trattamento -
Campioni rappresentativi - Inadempimento di uno Stato (Italia) Artt. 3, 4 e 10
Direttiva 91/271/CEE.
La
Repubblica italiana, avendo omesso di adottare le disposizioni necessarie per
garantire che gli agglomerati , aventi un numero di abitanti equivalenti
superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree
sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio,
del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come
modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque
reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, e di
adottare le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione,
la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della
direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte
in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni
climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle
variazioni stagionali di carico negli agglomerati è venuta meno agli obblighi
ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della
direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.
Pres.
Malenovský, Silva de Lapuerta, Comm. Europea c. ITALIA
CORTE DI
GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10
SENTENZA
DELLA CORTE (Settima Sezione)
19 luglio
2012
«Inadempimento
di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane –
Articoli 3, 4 e 10 – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente –
Impianti di trattamento – Campioni rappresentativi»
Nella causa
C-565/10,
avente ad
oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto
il 2 dicembre 2010,
Commissione
europea, rappresentata da S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di
agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica
italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M.
Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE
(Settima Sezione),
composta
dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de
Lapuerta (relatore) e dal sig. T. von Danwitz, giudici,
avvocato
generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere:
sig. A. Calot Escobar
vista la
fase scritta del procedimento,
vista la
decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il
presente ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che,
avendo omesso di:
–
prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli
agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco,
Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Gioia Tauro,
Lamezia Terme, Melito di Porto Salvo, Mesoraca, Montebello Ionico, Montepaone,
Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina,
Soverato, Strongoli (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino,
Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Mercato San Severino, Torre
del Greco, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Napoli Nord,
Napoli Ovest, Vico Equense, Salerno, Montesarchio (Campania), Cervignano del
Friuli, Monfalcone (Friuli-Venezia Giulia), Frascati, Zagarolo (Lazio),
Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria),
Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria, Porto Cesareo,
Supersano, Taviano (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Misterbianco e altri, Paternò, Aci
Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone,
Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania,
Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Caltanissetta-San Cataldo,
Macchitella, Niscemi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro,
Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni
limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Ragusa,
Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Scoglitti, Favignana,
Marsala, Partanna 1 (Villa Ruggero), Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile
Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata
Militello, Consortile Torregrotta, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia),
con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000, che
scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai
sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40),
come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva
91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane
conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,
–
prendere le disposizioni necessarie per garantire che negli
agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno,
Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto
Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria,
Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio,
Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense,
Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo
(Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito,
Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto,
Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise),
Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice
Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano,
Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco
e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena,
Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e
altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di
Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini
e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia,
Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli,
Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella,
Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1
(Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini
Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile
Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina
6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti
superiore a 15 000, che
scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai
sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che
confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme
all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva, e
–
prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la
costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli
articoli 4-7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire
prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché
la progettazione degli impianti di trattamento tenga conto delle variazioni
stagionali di carico negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo),
Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone,
Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni,
Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia,
Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio,
Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania),
Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga,
Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa
Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1,
Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto
Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni,
Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco e altri,
Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto
e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina
di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi,
Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto
Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri,
Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini,
Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara,
Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana,
Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di
Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del
Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta,
Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),
la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza
degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271.
Contesto
normativo
2 A termini
dell’articolo 1, primo comma, della direttiva 91/271, quest’ultima concerne la
raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il
trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori
industriali. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 1, tale direttiva
ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate
dagli scarichi di acque reflue.
3
L’articolo 3 della direttiva 91/271 dispone quanto segue:
«1.
Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati
siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
–
entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di
abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000
(...)
Laddove
la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non
presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe
costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi
adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.
2.
Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i
requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A. (...)».
4
L’articolo 4 di tale direttiva prevede quanto segue:
«1.
Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane
che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un
trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti
modalità:
–
al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli
scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e.
(...)
3.
Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti
pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...)
4.
Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico
medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento nel corso
dell’anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge
abbondanti».
5 Ai
sensi dell’articolo 10 della citata direttiva:
«Gli
Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione
e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano
condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni
climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tenere conto delle
variazioni stagionali di carico».
6
L’allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue
urbane», prevede, alla sezione A, le prescrizioni che devono essere seguite per
le reti fognarie e, alla sezione B, quelle applicabili agli scarichi
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi
in acque recipienti. Tra queste ultime figura quella in base alla quale la
progettazione o la modifica di detti impianti va effettuata in modo da poter
prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei
liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto
riguarda gli impianti di trattamento la cui dimensione corrisponde a un numero
di abitanti equivalenti compreso tra 10 000 e 49 999, la sezione D del suddetto
allegato I fissa a 12 il numero minimo annuo di campioni da raccogliere ad
intervalli regolari nel corso dell’anno.
Procedimento
precontenzioso
7 Dopo
aver intimato alla Repubblica italiana di presentare le proprie osservazioni
circa l’applicazione, in alcuni agglomerati, degli articoli 3, 4 e 10 della
direttiva 91/271, il 24 febbraio 2009 la Commissione le ha inviato un parere
motivato invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale
parere nel termine di due mesi dalla sua ricezione.
8 Ritenendo
che, alla scadenza di tale termine, gli obblighi di cui ai succitati articoli
non fossero rispettati in un gran numero di agglomerati, la Commissione ha
deciso di proporre il presente ricorso.
Sul
ricorso
Argomenti
delle parti
9 Nel suo
ricorso la Commissione specifica, per ogni singolo agglomerato indicato al
punto 1 della presente sentenza, le infrazioni alla direttiva 91/271 addebitate
alla Repubblica italiana.
10 Pur
non contestando il mancato adeguamento della situazione di taluni agglomerati
oggetto del ricorso della Commissione agli obblighi discendenti dalla direttiva
91/271, la Repubblica italiana afferma che essa intende mettere in evidenza
quanto è stato effettuato per adeguarsi a detti obblighi e precisa che
dall’avvio del procedimento precontenzioso è stato posto rimedio a molte
situazioni non conformi.
11 A tale
riguardo, nel controricorso la Repubblica italiana sostiene che gli obblighi ad
essa incombenti in forza delle disposizioni della direttiva 91/271 sono ormai
rispettati nei seguenti agglomerati: Chieti, Gissi (Abruzzo), Cassano allo
Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola,
Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco,
Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno, Montesarchio (Campania), Monfalcone
(Friuli- Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Borghetto Santo Spirito, Camisano,
Finale Ligure, Genova, La Spezia, Quinto, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia
(Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casarano,
Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, Squinzano,
Vernole (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Vicenza (Veneto), Bronte, Biancavilla,
Caltanissetta-San Cataldo, Paternò, Menfi, Avola, Pozzallo, Modica, Marina di
Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Trapani-Erice, Priolo Gargallo,
Rosolini e Partanna (Sicilia).
12 Per
quanto riguarda gli agglomerati di Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone,
Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Cosenza-Rende, Rossano, Scalea, Siderno,
Bianco, Sellia Marina, Soverato (Calabria), Benevento (Campania), Casamassima
(Puglia), Bagheria,
Riesi e Consortile Letojanni (Sicilia), la Repubblica italiana afferma che gli
interventi necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva 91/271
sono in fase di ultimazione.
13 La
Repubblica italiana indica inoltre che, negli agglomerati di Mesoraca,
Montebello Ionico, Motta San Giovanni (Calabria), Imperia, Santa Margherita
Ligure (Liguria), Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Taviano (Puglia), Monreale, Termini Imerese e
Carlentini (Sicilia), il completamento degli interventi necessari per
conformarsi alle citate disposizioni è previsto entro la fine del 2012.
14
Infine, con riferimento all’adeguamento degli altri agglomerati alle
disposizioni della direttiva 91/271, la Repubblica italiana o precisa che essi
saranno resi conformi dopo il 2012, o non indica quando ciò avverrà.
15 Dopo
aver esaminato le informazioni contenute nel controricorso della Repubblica
italiana, la Commissione, nella sua memoria di replica, ha ritenuto che non
fosse più necessario chiedere che venisse dichiarato l’inadempimento, da parte
di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo
3 della direttiva 91/271 relativamente agli agglomerati di Chieti, Gissi
(Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone
(Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San
Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno,
Montesarchio, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola
Terme, Forio, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia
Giulia), Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo,
Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise),
Manduria (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Paternò, Biancavilla,
Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Favara, Palma di Montechiaro,
Avola, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Favignana,
Partanna 1, Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del
Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello e Consortile
Torregrotta (Sicilia).
16 Del
pari, per quanto riguarda gli agglomerati di Gissi (Abruzzo), Cassano allo
Ionio, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Ariano Irpino, Avellino,
Caserta, Aversa, Napoli Nord (Campania), Zagarolo (Lazio), Genova, La Spezia
(Liguria), Isernia (Molise), Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San
Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Bronte, Rosolini, Pozzallo, Modica,
Trapani-Erice, Favignana e Partanna 1 (Sicilia), la Commissione ritiene di non
dover più perseguire la Repubblica italiana per violazione degli articoli 4 e
10 della direttiva 91/271.
17 Per
contro, riguardo alle rispettive situazioni degli agglomerati di Borghetto
Santo Spirito, Finale Ligure, Quinto e Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1
(Molise), Casarano (Puglia), Priolo
Gargallo, Menfi e Avola (Sicilia), le quali, secondo la Repubblica italiana,
sono conformi agli obblighi previsti dalla direttiva 91/271, la Commissione
afferma che detti agglomerati non soddisfano ancora tali obblighi.
18 Nella
sua controreplica la Repubblica italiana sostiene che, oltre agli agglomerati
menzionati al punto precedente, anche quelli di Bagnara Calabra, Bianco,
Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano, Scalea (Calabria), Battipaglia
(Campania), Supersano (Puglia), Palma di Montechiaro, Giardini Naxos, Consortile
Letojanni, Piraino, Messina 1 e Messina (Sicilia) sono conformi agli obblighi
derivanti dalla direttiva 91/271.
19 Per
quanto riguarda gli altri agglomerati oggetto del ricorso della Commissione,
così come modificato in seguito alla memoria di replica di quest’ultima, la
Repubblica italiana non mette in discussione l’effettivo inadempimento
contestato e fornisce indicazioni sulla prevista evoluzione della situazione in
tali agglomerati.
Giudizio
della Corte
20 In via
preliminare, si deve osservare che, nella sua memoria di replica, la
Commissione ha deciso di non mantenere i suoi addebiti relativi alla violazione
dell’articolo 3 della direttiva 91/271, per quanto riguarda gli agglomerati
indicati al punto 15 della presente sentenza, e alla violazione degli articoli
4 e 10 della medesima direttiva con riferimento agli agglomerati citati al
punto 16 della presente sentenza.
Sull’addebito
relativo a una violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271
21
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, della
direttiva 91/271, gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti
superiore a 15 000 avrebbero dovuto essere provvisti di reti fognarie per le
loro acque reflue urbane entro il 31 dicembre 2000.
22
Inoltre, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza,
l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in funzione della
situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine
stabilito nel parere motivato, e che non possono essere presi in considerazione
dalla Corte cambiamenti intervenuti successivamente (sentenze dell’11 ottobre
2001, Commissione/Austria, C-110/00, Racc. pag. I-7545, punto 13; del 14 luglio
2005, Commissione/Germania, C-433/03, Racc. pag. I-6985, punto 32, e del 25
marzo 2010, Commissione/Spagna, C-392/08, Racc. pag. I-2537, punto 26).
23 Nel
caso di specie, il parere motivato, datato 19 febbraio 2009 e inviato il 24
febbraio 2009 alla Repubblica italiana, impartiva a tale Stato membro un
termine di due mesi dalla ricezione per conformarsi ad esso.
24
Orbene, come
riconosciuto dalla stessa Repubblica italiana, occorre rilevare che, alla
scadenza del termine impartito nel parere motivato, gli agglomerati di Acri, Siderno,
Castrovillari, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni,
Reggio Calabria, Rende, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria),
Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo,
Taviano (Puglia), Misterbianco
e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri,
Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania,
Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto
Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Monreale, Palermo e frazioni
limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Carlentini, Scoglitti, Marsala e Messina 6
(Sicilia) non erano provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e
convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane.
25
Relativamente agli agglomerati di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria
del Cedro, Rossano e Scalea (Calabria), dalle indicazioni fornite dalla
Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine fissato nel parere
motivato, i lavori diretti a dotare detti agglomerati di reti fognarie per le
loro acque reflue urbane non erano ultimati.
26 Dalle medesime indicazioni risulta
altresì che, alla scadenza di tale termine, la raccolta di tutte le acque
reflue urbane degli agglomerati di Supersano (Puglia), Messina 1 e Messina
(Sicilia) non era garantita.
27 Quanto all’agglomerato di Priolo
Gargallo (Sicilia), basti rilevare che la Repubblica italiana, dopo aver essa
stessa indicato che il numero di abitanti equivalenti relativo a tale
agglomerato era di 100 000, nel corso delle fasi precontenziosa e scritta ha
modificato più volte tale numero senza fornire elementi idonei a giustificare
tali modifiche.
28
Infatti, il suddetto numero di abitanti equivalenti non corrisponde né alle
indicazioni fornite precedentemente dalla Repubblica italiana alla Commissione
ai fini dell’elaborazione di un rapporto sull’attuazione della direttiva 91/271
né a quelle fornite da tale medesimo Stato membro successivamente, nella
risposta al parere motivato, nel controricorso e nella memoria di
controreplica.
29
Inoltre, anche ammettendo che le cifre di 20 000 a.e. e 18 000 a.e., indicate
dalla Repubblica italiana nella sua memoria di controreplica, siano
giustificate, non si può ritenere che, alla scadenza del termine impartito nel
parere motivato, l’agglomerato di Priollo Gargallo fosse provvisto di una rete
fognaria idonea a raccogliere e convogliare tutte le sue acque reflue urbane,
conformemente all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma,
della direttiva 91/271, poiché, con riguardo a tale agglomerato, tale Stato
membro, in risposta al parere motivato, aveva indicato una percentuale di
raccolta del 95% per 11 600 a.e., sicché in tale agglomerato non sarebbero
raccolte acque reflue urbane corrispondenti almeno a un numero di abitanti
equivalenti compreso tra 6 980 e 8 980.
30 Ciò considerato, si deve dichiarare
che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni
necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara
Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme,
Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende,
Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del
Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano,
Taviano (Puglia), Misterbianco
e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri,
Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania,
Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto
Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe,
Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina
1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti
superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree
sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, siano provvisti di
reti fognarie per le acque reflue urbane, è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza dell’articolo 3 della citata direttiva.
Sull’addebito
relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva
91/271
31
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271 prevede che, negli
agglomerati con oltre 15 000 a.e., la totalità delle acque reflue urbane che
confluiscono in reti fognarie devono, prima dello scarico, essere sottoposte ad
un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, al più tardi entro
il 31 dicembre 2000.
32
Inoltre, a termini del citato articolo 4, paragrafo 3, tale trattamento
secondario o tale trattamento equivalente deve essere garantito mediante impianti
di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti dell’allegato I, sezione
B, della direttiva 91/271.
33 Si deve osservare che la Repubblica
italiana non contesta che, alla scadenza del termine fissato nel parere
motivato, l’obbligo di sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in
reti fognarie ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente,
previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era
rispettato negli agglomerati di Lanciano-Castel
Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Castrovillari, Montebello Ionico, Motta San
Giovanni, Reggio Calabria (Calabria), Benevento, Capaccio, Capri, Ischia,
Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania),
Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Imperia, Santa
Margherita Ligure, Rapallo, Recco (Liguria), Casamassima, Porto Cesareo, San
Vito dei Normanni (Puglia), Misterbianco
e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena,
Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri,
Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Porto Empedocle,
Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale,
Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Carlentini, Ragusa, Scicli,
Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala,
Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Pace del
Mela, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta,
Gioiosa Marea, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia).
34 Per
quanto attiene agli agglomerati di Bagnara Calabra, Crotone, Rossano
(Calabria), Supersano (Puglia), e Messina 1 (Sicilia), è sufficiente constatare
che, dal momento che tali agglomerati non erano provvisti di reti fognarie
idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane,
l’obbligo di sottoporre tutti gli scarichi ad un trattamento secondario o ad un
trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
91/271, non era dunque a fortiori adempiuto (sentenze del 25 ottobre 2007,
Commissione/Grecia, C-440/06, punto 25, e del 7 maggio 2009,
Commissione/Portogallo, C-530/07, punto 55).
35 Inoltre, dalle indicazioni fornite
dalla Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine impartito nel
parere motivato, gli impianti di trattamento degli agglomerati di Battipaglia (Campania),
Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Quinto, Riva Ligure (Liguria), Avola, Palma di Montechiaro,
Giardini Naxos, Consortile Letojanni e Piraino (Sicilia), i quali,
conformemente all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271, sono
diretti ad assicurare il trattamento secondario o il trattamento equivalente
della totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie e a
garantire che gli scarichi da essi provenienti soddisfino i requisiti di cui
alla sezione B dell’allegato I della medesima direttiva, non erano in funzione.
36 Con
riguardo all’agglomerato di Campobasso 1 (Molise), occorre ricordare che, se è
vero che la Commissione, nella memoria di replica, ha ritenuto che non fosse
più necessario chiedere la dichiarazione dell’inadempimento dell’articolo 3
della direttiva 91/271, essa ha tuttavia mantenuto il suo addebito relativo a
una violazione dell’articolo 4 della medesima direttiva, asserendo che, stando
al controricorso della Repubblica italiana e agli allegati allo stesso, il
numero annuo di campioni prelevati non corrispondeva al minimo previsto
all’allegato I, sezione D, della citata direttiva.
37
Orbene, poiché la Repubblica italiana ha prodotto, in allegato alla memoria di
controreplica, il numero minimo di campioni che devono essere prelevati ad
intervelli regolari nel corso dell’anno, conformemente al suddetto allegato I,
sezione D, non occorre dichiarare l’inadempimento dell’articolo 4 della
direttiva 91/271 con riguardo al suddetto agglomerato.
38 Per
contro, gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato
di Casarano (Puglia) non possono essere ritenuti conformi al citato articolo 4
a causa dell’insufficiente numero di campioni prelevati. Infatti, la Repubblica
italiana non ha fornito alcun campione per il 2009 e il 2010. Inoltre, come
precisato da tale Stato membro nel controricorso, l’impianto in parola è
entrato in esercizio in una data posteriore a quella della scadenza del termine
fissato nel parere motivato.
39 Lo
stesso dicasi per gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento
dell’agglomerato di Menfi (Sicilia), poiché la Repubblica italiana non ha
prodotto campioni relativi a tali scarichi per il 2009.
40 Ciò
considerato, si deve
dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le
disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano
(Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello
Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia,
Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense,
Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia
Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa
Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima,
Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri,
Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto
e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di
Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi,
Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle,
Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale,
Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa,
Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella,
Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari,
Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera,
Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina
1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti
equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non
considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271,
le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un
trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della
citata direttiva.
Sull’addebito
relativo a una violazione dell’articolo 10 della direttiva 91/271
41 Si
deve ricordare che l’articolo 10 della direttiva 91/271 prevede che la
progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti
fissati agli articoli 4-7 debbano essere condotte in modo da garantire
prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e tenendo
conto delle variazioni stagionali di carico.
42 Ne
consegue che il rispetto dell’obbligo sancito dal citato articolo 10 presuppone
in particolare che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4 della
direttiva 91/271.
43
Pertanto, il suddetto obbligo non può considerarsi assolto negli agglomerati in
cui il trattamento secondario o il trattamento equivalente della totalità delle
acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie non è garantito mediante
impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti di cui
all’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271.
44 Ciò considerato, si deve dichiarare
che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni
necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la
manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati
per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271
siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali
condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga
conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano
(Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello
Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia,
Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense,
Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia
Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa
Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima,
Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri,
Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto
e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di
Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi,
Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle,
Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale,
Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa,
Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella,
Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari,
Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera,
Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina
1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), la Repubblica italiana è
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 della
direttiva 91/271.
Sulle
spese
45 Ai
sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la
Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente,
dev’essere condannata alle spese.
Per
questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La Repubblica italiana, avendo omesso:
–
di prendere le disposizioni necessarie per garantire che
gli agglomerati di Acri,
Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del
Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio
Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli
(Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio),
Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco
e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri,
Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania,
Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto
Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe,
Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina
1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti
superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili»
ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21
maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come
modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque
reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,
–
di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli
agglomerati di Lanciano-Castel
Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone,
Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria),
Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio,
Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo
(Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure,
Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure
(Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni,
Supersano (Puglia), Misterbianco
e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena,
Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri,
Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di
Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini
e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia,
Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara,
Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona
Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni,
Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello,
Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e
Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000
e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi
dell’articolo 5 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n.
1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano
sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, di tale
direttiva, e
–
di prendere le disposizioni necessarie affinché la
progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti
fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal
regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni
sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la
progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico
negli agglomerati di Lanciano-Castel
Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone,
Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria),
Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio,
Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo
(Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure,
Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure
(Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni,
Supersano (Puglia), Misterbianco
e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena,
Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri,
Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di
Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini
e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia,
Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara,
Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona
Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni,
Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile
Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta
(Sicilia),
è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1
e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
SENTENZA
DELLA CORTE (Decima Sezione)
10 aprile
2014 (*)
«Inadempimento
di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue
urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 – Allegato I, sezioni A e B» Nella
causa C‑85/13, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi
dell’articolo 258 TFUE, proposto il 21 febbraio 2013, Commissione
europea, rappresentata da E. Manhaeve e L. Cimaglia, in qualità
di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente,
contro
Repubblica
italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente,
assistita da M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE
(Decima Sezione),
composta
da E. Juhász (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e
D. Šváby, giudici, avvocato generale: J. Kokott
cancelliere:
A. Impellizzeri, amministratore
vista la
fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio
2014,
vista la
decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con
il suo ricorso, la
Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana,
avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che:
– gli
agglomerati di Bareggio,
Cassano d’Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul
Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud,
Trezzano sul Naviglio, Turbigo e Vigevano (Lombardia), aventi un numero di
abitanti equivalenti (in prosieguo: gli «a.e.») superiore a 10 000 e
scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili»
ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue
urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE)
n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008
(GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), siano
provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente
all’articolo 3 di tale direttiva;
– negli
agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca
d’Isonzo, Grado, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile (Friuli-Venezia
Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara,
Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo,
Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate
(Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro
(Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi,
Terrasini (Sicilia), Courmayeur
(Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un numero di a.e. superiore a
10 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano
sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un
trattamento equivalente, conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271;
– negli
agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli,
Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana
Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al
Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla
Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro
(Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi,
Partinico, Terrasini e Trappeto (Sicilia), aventi un numero di a.e. superiore a
10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai
sensi della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti
fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di
un trattamento secondario o equivalente, conformemente all’articolo 5 di detta
direttiva, e
– la
progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti
fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo
da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali
e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali
di carico negli agglomerati di Pescasseroli
(Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano,
Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo,
Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine
(Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Bareggio, Broni, Calco, Cassano
d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano
Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo,
Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche),
Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia),
Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini,
Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto),
è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 e/o
dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva
91/271.
Contesto
normativo
2 L’articolo
1 della direttiva 91/271 prevede quanto segue:
«La
presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle
acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue
originate da taluni settori industriali.
Essa ha
lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai
summenzionati scarichi di acque reflue».
3 L’articolo
2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:
«1) “Acque
reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue
domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.
(...)
4) “Agglomerato”:
area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente
concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle
acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o
verso un punto di scarico finale.
5) “Rete
fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle
acque reflue urbane.
6) “1
a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una
richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al
giorno.
(...)
8) “Trattamento
secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in
genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un
altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1
dell’allegato I.
9) “Trattamento
appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o
un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle
acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni
della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.
(...)».
4 L’articolo
3 della direttiva di cui trattasi così dispone:
«1. Gli
Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti
fognarie per le acque reflue urbane,
– entro
il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.)
superiore a 15 000 e
– entro
il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e
15 000.
Per le
acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree
sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono
che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie
al più tardi entro il 31 dicembre 1998.
CORTE DI
GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10
ACQUE –
INQUINAMENTO IDRICO - Trattamento delle acque reflue urbane – Rete
fognaria – Trattamento secondario o equivalente - Impianti di trattamento -
Campioni rappresentativi - Inadempimento di uno Stato (Italia) Artt. 3, 4 e 10
Direttiva 91/271/CEE.
La
Repubblica italiana, avendo omesso di adottare le disposizioni necessarie per
garantire che gli agglomerati , aventi un numero di abitanti equivalenti
superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree
sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio,
del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come
modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque
reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, e di
adottare le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione,
la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della
direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte
in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni
climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle
variazioni stagionali di carico negli agglomerati è venuta meno agli obblighi
ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della
direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.
Pres.
Malenovský, Silva de Lapuerta, Comm. Europea c. ITALIA
CORTE DI
GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10
SENTENZA
DELLA CORTE (Settima Sezione)
19 luglio
2012
«Inadempimento
di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane –
Articoli 3, 4 e 10 – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente –
Impianti di trattamento – Campioni rappresentativi»
Nella causa
C-565/10,
avente ad
oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto
il 2 dicembre 2010,
Commissione
europea, rappresentata da S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di
agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica
italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M.
Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE
(Settima Sezione),
composta
dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de
Lapuerta (relatore) e dal sig. T. von Danwitz, giudici,
avvocato
generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere:
sig. A. Calot Escobar
vista la
fase scritta del procedimento,
vista la
decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il
presente ricorso, la
Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, avendo omesso di:
–
prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli
agglomerati di Chieti,
Gissi (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Cassano allo Ionio,
Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Gioia Tauro, Lamezia Terme,
Melito di Porto Salvo, Mesoraca, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San
Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato,
Strongoli (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia,
Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa,
Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Napoli Nord, Napoli Ovest, Vico
Equense, Salerno, Montesarchio (Campania), Cervignano del Friuli, Monfalcone
(Friuli-Venezia Giulia), Frascati, Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La
Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche),
Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria, Porto Cesareo, Supersano, Taviano
(Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Misterbianco
e altri, Paternò, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e
altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Biancavilla,
Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Caltanissetta-San
Cataldo, Macchitella, Niscemi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di
Montechiaro, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e
frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini,
Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Scoglitti, Favignana,
Marsala, Partanna 1 (Villa Ruggero), Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile
Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata
Militello, Consortile Torregrotta, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia),
con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000, che scaricano
in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi
dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come
modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva
91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane
conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,
–
prendere le disposizioni necessarie per garantire che negli
agglomerati di Gissi,
Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano
allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico,
Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano
Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa,
Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord,
Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia),
Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova,
Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva
Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria,
Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San
Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco e altri,
Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto
e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina
di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi,
Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto
Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri,
Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini,
Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara,
Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana,
Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di
Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del
Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile
Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta
(Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000, che
scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai
sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che
confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme
all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva, e
–
prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione,
la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della
direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti
nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli
impianti di trattamento tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli
agglomerati di Gissi,
Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano
allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico,
Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano
Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa,
Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord,
Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia),
Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova,
Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva
Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima, Casarano,
Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni
Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza
(Veneto), Misterbianco
e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena,
Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e
altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di
Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini
e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia,
Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli,
Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella,
Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1
(Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini
Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile
Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina
6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),
la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli
articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271.
Contesto normativo
2 A termini dell’articolo 1, primo comma, della
direttiva 91/271, quest’ultima concerne la raccolta, il trattamento e lo
scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle
acque reflue originate da taluni settori industriali. Ai sensi del secondo
comma del citato articolo 1, tale direttiva ha lo scopo di proteggere
l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque
reflue.
3
L’articolo 3 della direttiva 91/271 dispone quanto segue:
«1.
Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati
siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
–
entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti
equivalenti (a.e.) superiore a 15 000
(...)
Laddove
la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non
presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe
costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi
adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.
2.
Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i
requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A. (...)».
4
L’articolo 4 di tale direttiva prevede quanto segue:
«1.
Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane
che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un
trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti
modalità:
–
al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli
scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e.
(...)
3.
Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti
pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...)
4.
Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico
medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento nel corso
dell’anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge
abbondanti».
5 Ai
sensi dell’articolo 10 della citata direttiva:
«Gli
Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione
e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano
condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni
climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tenere conto delle
variazioni stagionali di carico».
6
L’allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque
reflue urbane», prevede, alla sezione A, le prescrizioni che devono essere
seguite per le reti fognarie e, alla sezione B, quelle applicabili agli
scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed
immessi in acque recipienti. Tra queste ultime figura quella in base alla quale
la progettazione o la modifica di detti impianti va effettuata in modo da poter
prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei
liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto
riguarda gli impianti di trattamento la cui dimensione corrisponde a un numero
di abitanti equivalenti compreso tra 10 000 e 49 999, la sezione D del suddetto
allegato I fissa a 12 il numero minimo annuo di campioni da raccogliere ad
intervalli regolari nel corso dell’anno.
Procedimento
precontenzioso
7 Dopo
aver intimato alla Repubblica italiana di presentare le proprie osservazioni circa
l’applicazione, in alcuni agglomerati, degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva
91/271, il 24 febbraio 2009 la Commissione le ha inviato un parere motivato
invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere nel
termine di due mesi dalla sua ricezione.
8
Ritenendo che, alla scadenza di tale termine, gli obblighi di cui ai succitati
articoli non fossero rispettati in un gran numero di agglomerati, la
Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
9 Nel suo ricorso la Commissione specifica, per
ogni singolo agglomerato indicato al punto 1 della presente sentenza, le
infrazioni alla direttiva 91/271 addebitate alla Repubblica italiana.
10 Pur
non contestando il mancato adeguamento della situazione di taluni agglomerati
oggetto del ricorso della Commissione agli obblighi discendenti dalla direttiva
91/271, la Repubblica italiana afferma che essa intende mettere in evidenza
quanto è stato effettuato per adeguarsi a detti obblighi e precisa che
dall’avvio del procedimento precontenzioso è stato posto rimedio a molte
situazioni non conformi.
11 A tale riguardo, nel controricorso la
Repubblica italiana sostiene che gli obblighi ad essa incombenti in forza delle
disposizioni della direttiva 91/271 sono ormai rispettati nei seguenti
agglomerati: Chieti, Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito
di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino,
Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli
Ovest, Salerno, Montesarchio (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia Giulia),
Zagarolo (Lazio), Borghetto Santo Spirito, Camisano, Finale Ligure, Genova, La
Spezia, Quinto, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche),
Campobasso 1, Isernia (Molise), Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice
Salentino, San Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Follonica,
Piombino (Toscana), Vicenza (Veneto), Bronte, Biancavilla, Caltanissetta-San Cataldo, Paternò, Menfi, Avola,
Pozzallo, Modica, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria,
Trapani-Erice, Priolo Gargallo, Rosolini e Partanna (Sicilia).
12 Per
quanto riguarda gli agglomerati di Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone,
Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Cosenza-Rende, Rossano, Scalea, Siderno,
Bianco, Sellia Marina, Soverato (Calabria), Benevento (Campania), Casamassima
(Puglia), Bagheria, Riesi e
Consortile Letojanni (Sicilia), la Repubblica italiana afferma che gli
interventi necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva 91/271
sono in fase di ultimazione.
13 La
Repubblica italiana indica inoltre che, negli agglomerati di Mesoraca,
Montebello Ionico, Motta San Giovanni (Calabria), Imperia, Santa Margherita
Ligure (Liguria), Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Taviano (Puglia),
Monreale, Termini Imerese e Carlentini (Sicilia), il completamento degli
interventi necessari per conformarsi alle citate disposizioni è previsto entro
la fine del 2012.
14
Infine, con riferimento all’adeguamento degli altri agglomerati alle
disposizioni della direttiva 91/271, la Repubblica italiana o precisa che essi
saranno resi conformi dopo il 2012, o non indica quando ciò avverrà.
15 Dopo
aver esaminato le informazioni contenute nel controricorso della Repubblica
italiana, la Commissione, nella sua memoria di replica, ha ritenuto che non
fosse più necessario chiedere che venisse dichiarato l’inadempimento, da parte
di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo
3 della direttiva 91/271 relativamente agli agglomerati di Chieti, Gissi
(Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone
(Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San
Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno,
Montesarchio, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola
Terme, Forio, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia
Giulia), Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo,
Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise),
Manduria (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Paternò,
Biancavilla, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Favara, Palma di
Montechiaro, Avola, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria,
Favignana, Partanna 1, Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni,
Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello e
Consortile Torregrotta (Sicilia).
16 Del
pari, per quanto riguarda gli agglomerati di Gissi (Abruzzo), Cassano allo
Ionio, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Ariano Irpino, Avellino,
Caserta, Aversa, Napoli Nord (Campania), Zagarolo (Lazio), Genova, La Spezia
(Liguria), Isernia (Molise), Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San
Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Bronte, Rosolini, Pozzallo, Modica,
Trapani-Erice, Favignana e Partanna 1 (Sicilia), la Commissione ritiene di non
dover più perseguire la Repubblica italiana per violazione degli articoli 4 e
10 della direttiva 91/271.
17 Per
contro, riguardo alle rispettive situazioni degli agglomerati di Borghetto
Santo Spirito, Finale Ligure, Quinto e Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1
(Molise), Casarano (Puglia), Priolo
Gargallo, Menfi e Avola (Sicilia), le quali, secondo la Repubblica italiana,
sono conformi agli obblighi previsti dalla direttiva 91/271, la Commissione
afferma che detti agglomerati non soddisfano ancora tali obblighi.
18 Nella
sua controreplica la Repubblica italiana sostiene che, oltre agli agglomerati
menzionati al punto precedente, anche quelli di Bagnara Calabra, Bianco,
Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano, Scalea (Calabria), Battipaglia
(Campania), Supersano (Puglia), Palma di
Montechiaro, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Piraino, Messina 1 e Messina
(Sicilia) sono conformi agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271.
19 Per
quanto riguarda gli altri agglomerati oggetto del ricorso della Commissione,
così come modificato in seguito alla memoria di replica di quest’ultima, la
Repubblica italiana non mette in discussione l’effettivo inadempimento
contestato e fornisce indicazioni sulla prevista evoluzione della situazione in
tali agglomerati.
Giudizio della Corte
20 In via preliminare, si deve osservare che,
nella sua memoria di replica, la Commissione ha deciso di non mantenere i suoi
addebiti relativi alla violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271, per
quanto riguarda gli agglomerati indicati al punto 15 della presente sentenza, e
alla violazione degli articoli 4 e 10 della medesima direttiva con riferimento
agli agglomerati citati al punto 16 della presente sentenza.
Sull’addebito
relativo a una violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271
21
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, della
direttiva 91/271, gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti
superiore a 15 000 avrebbero dovuto essere provvisti di reti fognarie per le
loro acque reflue urbane entro il 31 dicembre 2000.
22
Inoltre, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza,
l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in funzione della
situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine
stabilito nel parere motivato, e che non possono essere presi in considerazione
dalla Corte cambiamenti intervenuti successivamente (sentenze dell’11 ottobre
2001, Commissione/Austria, C-110/00, Racc. pag. I-7545, punto 13; del 14 luglio
2005, Commissione/Germania, C-433/03, Racc. pag. I-6985, punto 32, e del 25
marzo 2010, Commissione/Spagna, C-392/08, Racc. pag. I-2537, punto 26).
23 Nel
caso di specie, il parere motivato, datato 19 febbraio 2009 e inviato il 24
febbraio 2009 alla Repubblica italiana, impartiva a tale Stato membro un
termine di due mesi dalla ricezione per conformarsi ad esso.
24 Orbene, come riconosciuto dalla stessa
Repubblica italiana, occorre rilevare che, alla scadenza del termine impartito
nel parere motivato, gli agglomerati di Acri, Siderno, Castrovillari,
Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio
Calabria, Rende, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del
Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Taviano
(Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri,
Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri,
Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo,
Monreale, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Carlentini,
Scoglitti, Marsala e Messina 6 (Sicilia) non erano provvisti di reti fognarie
idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane.
25
Relativamente agli agglomerati di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria
del Cedro, Rossano e Scalea (Calabria), dalle indicazioni fornite dalla
Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine fissato nel parere
motivato, i lavori diretti a dotare detti agglomerati di reti fognarie per le
loro acque reflue urbane non erano ultimati.
26 Dalle medesime indicazioni risulta altresì
che, alla scadenza di tale termine, la raccolta di tutte le acque reflue urbane
degli agglomerati di Supersano (Puglia), Messina 1 e Messina (Sicilia) non era
garantita.
27 Quanto all’agglomerato di Priolo Gargallo
(Sicilia), basti rilevare che la Repubblica italiana, dopo aver essa stessa
indicato che il numero di abitanti equivalenti relativo a tale agglomerato era
di 100 000, nel corso delle fasi precontenziosa e scritta ha modificato più
volte tale numero senza fornire elementi idonei a giustificare tali modifiche.
28 Infatti, il suddetto numero di abitanti
equivalenti non corrisponde né alle indicazioni fornite precedentemente dalla
Repubblica italiana alla Commissione ai fini dell’elaborazione di un rapporto
sull’attuazione della direttiva 91/271 né a quelle fornite da tale medesimo
Stato membro successivamente, nella risposta al parere motivato, nel
controricorso e nella memoria di controreplica.
29 Inoltre, anche ammettendo che le cifre di 20
000 a.e. e 18 000 a.e., indicate dalla Repubblica italiana nella sua memoria di
controreplica, siano giustificate, non si può ritenere che, alla scadenza del
termine impartito nel parere motivato, l’agglomerato di Priollo Gargallo fosse
provvisto di una rete fognaria idonea a raccogliere e convogliare tutte le sue
acque reflue urbane, conformemente all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo
1, primo comma, della direttiva 91/271, poiché, con riguardo a tale
agglomerato, tale Stato membro, in risposta al parere motivato, aveva indicato
una percentuale di raccolta del 95% per 11 600 a.e., sicché in tale agglomerato
non sarebbero raccolte acque reflue urbane corrispondenti almeno a un numero di
abitanti equivalenti compreso tra 6 980 e 8 980.
30 Ciò considerato, si deve dichiarare che la
Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per
garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra,
Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca,
Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea,
Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli
(Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano
(Puglia), Misterbianco e altri, Aci
Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone,
Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri
Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca,
Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia,
Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e
Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15
000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai
sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, siano provvisti di reti fognarie
per le acque reflue urbane, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in
forza dell’articolo 3 della citata direttiva.
Sull’addebito
relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva
91/271
31
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271 prevede che, negli
agglomerati con oltre 15 000 a.e., la totalità delle acque reflue urbane che
confluiscono in reti fognarie devono, prima dello scarico, essere sottoposte ad
un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, al più tardi entro
il 31 dicembre 2000.
32
Inoltre, a termini del citato articolo 4, paragrafo 3, tale trattamento
secondario o tale trattamento equivalente deve essere garantito mediante
impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti dell’allegato I,
sezione B, della direttiva 91/271.
33 Si deve osservare che la Repubblica italiana
non contesta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato,
l’obbligo di sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in reti
fognarie ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto
all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era rispettato negli
agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Castrovillari,
Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria (Calabria), Benevento,
Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est,
Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia),
Albenga, Imperia, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Recco (Liguria),
Casamassima, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di
Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone,
Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri
Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia,
Favara, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI
Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta,
Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1,
Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo
d’Orlando, Furnari, Pace del Mela, Roccalumera, Consortile Sant’Agata
Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 6, Milazzo, Patti e
Rometta (Sicilia).
34 Per
quanto attiene agli agglomerati di Bagnara Calabra, Crotone, Rossano
(Calabria), Supersano (Puglia), e Messina 1 (Sicilia), è sufficiente constatare
che, dal momento che tali agglomerati non erano provvisti di reti fognarie
idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane,
l’obbligo di sottoporre tutti gli scarichi ad un trattamento secondario o ad un
trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
91/271, non era dunque a fortiori adempiuto (sentenze del 25 ottobre 2007, Commissione/Grecia,
C-440/06, punto 25, e del 7 maggio 2009, Commissione/Portogallo, C-530/07,
punto 55).
35 Inoltre,
dalle indicazioni fornite dalla Repubblica italiana risulta che, alla scadenza
del termine impartito nel parere motivato, gli impianti di trattamento degli
agglomerati di Battipaglia (Campania), Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure,
Quinto, Riva Ligure (Liguria), Avola,
Palma di Montechiaro, Giardini Naxos, Consortile Letojanni e Piraino (Sicilia),
i quali, conformemente all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271,
sono diretti ad assicurare il trattamento secondario o il trattamento
equivalente della totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti
fognarie e a garantire che gli scarichi da essi provenienti soddisfino i requisiti
di cui alla sezione B dell’allegato I della medesima direttiva, non erano in
funzione.
36 Con
riguardo all’agglomerato di Campobasso 1 (Molise), occorre ricordare che, se è
vero che la Commissione, nella memoria di replica, ha ritenuto che non fosse
più necessario chiedere la dichiarazione dell’inadempimento dell’articolo 3
della direttiva 91/271, essa ha tuttavia mantenuto il suo addebito relativo a
una violazione dell’articolo 4 della medesima direttiva, asserendo che, stando
al controricorso della Repubblica italiana e agli allegati allo stesso, il
numero annuo di campioni prelevati non corrispondeva al minimo previsto
all’allegato I, sezione D, della citata direttiva.
37
Orbene, poiché la Repubblica italiana ha prodotto, in allegato alla memoria di
controreplica, il numero minimo di campioni che devono essere prelevati ad
intervelli regolari nel corso dell’anno, conformemente al suddetto allegato I,
sezione D, non occorre dichiarare l’inadempimento dell’articolo 4 della
direttiva 91/271 con riguardo al suddetto agglomerato.
38 Per
contro, gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato
di Casarano (Puglia) non possono essere ritenuti conformi al citato articolo 4
a causa dell’insufficiente numero di campioni prelevati. Infatti, la Repubblica
italiana non ha fornito alcun campione per il 2009 e il 2010. Inoltre, come
precisato da tale Stato membro nel controricorso, l’impianto in parola è
entrato in esercizio in una data posteriore a quella della scadenza del termine
fissato nel parere motivato.
39 Lo
stesso dicasi per gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento
dell’agglomerato di Menfi (Sicilia), poiché la Repubblica italiana non ha
prodotto campioni relativi a tali scarichi per il 2009.
40 Ciò
considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di
prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di
Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra,
Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria,
Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia,
Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania),
Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito,
Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva
Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni,
Supersano (Puglia), Misterbianco
e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena,
Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri,
Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di
Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini
e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia,
Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara,
Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona
Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni,
Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello,
Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e
Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000
e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi
dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono
in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento secondario o ad un
trattamento equivalente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in
forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della citata direttiva.
Sull’addebito relativo a una violazione
dell’articolo 10 della direttiva 91/271
41 Si
deve ricordare che l’articolo 10 della direttiva 91/271 prevede che la
progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti
fissati agli articoli 4-7 debbano essere condotte in modo da garantire
prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e tenendo
conto delle variazioni stagionali di carico.
42 Ne
consegue che il rispetto dell’obbligo sancito dal citato articolo 10 presuppone
in particolare che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4 della
direttiva 91/271.
43
Pertanto, il suddetto obbligo non può considerarsi assolto negli agglomerati in
cui il trattamento secondario o il trattamento equivalente della totalità delle
acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie non è garantito mediante
impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti di cui
all’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271.
44 Ciò
considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di
prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione,
la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della
direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti
nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli
impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di
Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra,
Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria,
Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia,
Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania),
Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo
Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo,
Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito
dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco
e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena,
Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri,
Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di
Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini
e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia,
Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara,
Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona
Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni,
Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello,
Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e
Rometta (Sicilia), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza dell’articolo 10 della direttiva 91/271.
Sulle spese
45 Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del
regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è
stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica
italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per
questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana,
avendo omesso:
–
di prendere le disposizioni necessarie per garantire che
gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari,
Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico,
Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina,
Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia),
Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano,
Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello,
Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni
La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI
Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo,
Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia),
aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in
acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5
della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il
trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n.
1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano
provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente
all’articolo 3 di tale direttiva,
–
di prendere le disposizioni necessarie per garantire che,
negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara
Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio
Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia,
Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania),
Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo
Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo,
Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito
dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val
di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri,
Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di
Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini
e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia,
Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara,
Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona
Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni,
Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello,
Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e
Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000
e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi
dell’articolo 5 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n.
1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano
sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, di tale
direttiva, e
– di prendere le
disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione
e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della
direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte
in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni
climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle
variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano
(Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello
Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia,
Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense,
Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia
Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa
Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima,
Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di
Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone,
Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri
Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e
periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera,
Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa
Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli,
Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala,
Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini
Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile
Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina
6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),
è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1
e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
SENTENZA
DELLA CORTE (Decima Sezione)
10 aprile
2014 (*)
«Inadempimento
di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue
urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 – Allegato I, sezioni A e B» Nella
causa C‑85/13,
avente ad
oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE,
proposto il 21 febbraio 2013,
Commissione
europea, rappresentata da E. Manhaeve e L. Cimaglia, in qualità
di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica
italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente,
assistita da M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE
(Decima Sezione),
composta
da E. Juhász (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e
D. Šváby, giudici,
avvocato
generale: J. Kokott
cancelliere:
A. Impellizzeri, amministratore
vista la
fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2014,
vista la
decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con
il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la
Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per
garantire che:
– gli
agglomerati di Bareggio, Cassano d’Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona
Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese
Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo e Vigevano (Lombardia),
aventi un numero di abitanti equivalenti (in prosieguo: gli «a.e.») superiore a
10 000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate
«aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva
91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle
acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal
regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva
91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
conformemente all’articolo 3 di tale direttiva;
– negli
agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca
d’Isonzo, Grado, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile (Friuli-Venezia
Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara,
Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo,
Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate
(Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro
(Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur
(Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un numero di a.e. superiore a
10 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano
sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un
trattamento equivalente, conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271;
– negli
agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli,
Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana
Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al
Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla
Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro
(Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto
(Sicilia), aventi un numero di a.e. superiore a 10 000 e scaricanti in
acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271,
le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte,
prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario
o equivalente, conformemente all’articolo 5 di detta direttiva, e
– la
progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti
fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo
da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali
e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali
di carico negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo,
Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo,
Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San
Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio),
Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara,
Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo,
Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate
(Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla
Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro
(Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto
(Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto),
è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 e/o
dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva
91/271.
Contesto
normativo
2 L’articolo
1 della direttiva 91/271 prevede quanto segue:
«La
presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle
acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue
originate da taluni settori industriali.
Essa ha
lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai
summenzionati scarichi di acque reflue».
3 L’articolo
2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:
«1) “Acque
reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue
domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.
(...)
4) “Agglomerato”:
area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente
concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle
acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o
verso un punto di scarico finale.
5) “Rete
fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle
acque reflue urbane.
6) “1
a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una
richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al
giorno.
(...)
8) “Trattamento
secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in
genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un
altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1
dell’allegato I.
9) “Trattamento
appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o
un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle
acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni
della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.
(...)».
4 L’articolo
3 della direttiva di cui trattasi così dispone:
«1. Gli
Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti
fognarie per le acque reflue urbane,
– entro
il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.)
superiore a 15 000 e
– entro
il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e
15 000.
Per le
acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree
sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri
garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di
reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.
CORTE DI
GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10
ACQUE – INQUINAMENTO IDRICO
- Trattamento delle acque reflue urbane – Rete fognaria – Trattamento
secondario o equivalente - Impianti di trattamento - Campioni rappresentativi -
Inadempimento di uno Stato (Italia) Artt. 3, 4 e 10 Direttiva 91/271/CEE.
La
Repubblica italiana, avendo omesso di adottare le disposizioni necessarie per
garantire che gli agglomerati , aventi un numero di abitanti equivalenti
superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree
sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio,
del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come
modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque
reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, e di
adottare le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione,
la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della
direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte
in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni
climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle
variazioni stagionali di carico negli agglomerati è venuta meno agli obblighi
ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della
direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.
Pres.
Malenovský, Silva de Lapuerta, Comm. Europea c. ITALIA
CORTE DI
GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10
SENTENZA
DELLA CORTE (Settima Sezione)
19 luglio
2012
«Inadempimento
di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane –
Articoli 3, 4 e 10 – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente –
Impianti di trattamento – Campioni rappresentativi»
Nella causa
C-565/10,
avente ad
oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto
il 2 dicembre 2010,
Commissione
europea, rappresentata da S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di
agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica
italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M.
Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE
(Settima Sezione),
composta
dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de
Lapuerta (relatore) e dal sig. T. von Danwitz, giudici,
avvocato
generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere:
sig. A. Calot Escobar
vista la
fase scritta del procedimento,
vista la
decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il
presente ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che,
avendo omesso di:
–
prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli
agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco,
Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Gioia Tauro,
Lamezia Terme, Melito di Porto Salvo, Mesoraca, Montebello Ionico, Montepaone,
Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina,
Soverato, Strongoli (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia,
Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco,
Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Napoli Nord, Napoli
Ovest, Vico Equense, Salerno, Montesarchio (Campania), Cervignano del Friuli,
Monfalcone (Friuli-Venezia Giulia), Frascati, Zagarolo (Lazio), Camisano,
Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino
(Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria, Porto Cesareo, Supersano,
Taviano (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Misterbianco e altri, Paternò, Aci Catena, Adrano, Catania e altri,
Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri,
Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La
Punta, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Agrigento e periferia,
Favara, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI
Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Avola, Priolo
Gargallo, Carlentini, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria,
Scoglitti, Favignana, Marsala, Partanna 1 (Villa Ruggero), Capo d’Orlando,
Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera,
Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Messina 1, Messina e Messina
6 (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000,
che scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai
sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40),
come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva
91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane
conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,
–
prendere le disposizioni necessarie per garantire che negli
agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno,
Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto
Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria,
Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio,
Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense,
Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo
(Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito,
Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo,
Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima,
Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San
Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole
(Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco
e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena,
Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e
altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di
Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini
e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia,
Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli,
Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella,
Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1
(Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini
Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile
Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina
6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti
superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate
«aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque
reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un
trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva,
e
– prendere le
disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione
e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della
direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti
nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli
impianti di trattamento tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli
agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara
Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo,
Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano
(Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri,
Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est,
Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo
(Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito,
Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto,
Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise),
Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice
Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano,
Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val
di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone,
Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania,
Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi,
Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle,
Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale,
Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini,
Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara,
Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana,
Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di
Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del
Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile
Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta
(Sicilia),
la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza
degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271.
Contesto
normativo
2 A
termini dell’articolo 1, primo comma, della direttiva 91/271, quest’ultima
concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane,
nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni
settori industriali. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 1, tale
direttiva ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative
provocate dagli scarichi di acque reflue.
3
L’articolo 3 della direttiva 91/271 dispone quanto segue:
«1.
Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati
siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
–
entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di
abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000
(...)
Laddove
la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non
presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe
costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi
adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.
2.
Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i
requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A. (...)».
4
L’articolo 4 di tale direttiva prevede quanto segue:
«1.
Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane
che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un
trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti
modalità:
–
al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli
scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e.
(...)
3.
Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti
pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...)
4.
Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico
medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento nel corso
dell’anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge
abbondanti».
5 Ai
sensi dell’articolo 10 della citata direttiva:
«Gli
Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione
e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano
condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni
climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tenere conto delle
variazioni stagionali di carico».
6
L’allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque
reflue urbane», prevede, alla sezione A, le prescrizioni che devono essere
seguite per le reti fognarie e, alla sezione B, quelle applicabili agli
scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed
immessi in acque recipienti. Tra queste ultime figura quella in base alla quale
la progettazione o la modifica di detti impianti va effettuata in modo da poter
prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei
liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto
riguarda gli impianti di trattamento la cui dimensione corrisponde a un numero
di abitanti equivalenti compreso tra 10 000 e 49 999, la sezione D del suddetto
allegato I fissa a 12 il numero minimo annuo di campioni da raccogliere ad
intervalli regolari nel corso dell’anno.
Procedimento
precontenzioso
7 Dopo
aver intimato alla Repubblica italiana di presentare le proprie osservazioni
circa l’applicazione, in alcuni agglomerati, degli articoli 3, 4 e 10 della
direttiva 91/271, il 24 febbraio 2009 la Commissione le ha inviato un parere
motivato invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale
parere nel termine di due mesi dalla sua ricezione.
8
Ritenendo che, alla scadenza di tale termine, gli obblighi di cui ai succitati
articoli non fossero rispettati in un gran numero di agglomerati, la
Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul
ricorso
Argomenti
delle parti
9 Nel suo
ricorso la Commissione specifica, per ogni singolo agglomerato indicato al
punto 1 della presente sentenza, le infrazioni alla direttiva 91/271 addebitate
alla Repubblica italiana.
10 Pur
non contestando il mancato adeguamento della situazione di taluni agglomerati
oggetto del ricorso della Commissione agli obblighi discendenti dalla direttiva
91/271, la Repubblica italiana afferma che essa intende mettere in evidenza
quanto è stato effettuato per adeguarsi a detti obblighi e precisa che
dall’avvio del procedimento precontenzioso è stato posto rimedio a molte
situazioni non conformi.
11 A tale
riguardo, nel controricorso la Repubblica italiana sostiene che gli obblighi ad
essa incombenti in forza delle disposizioni della direttiva 91/271 sono ormai
rispettati nei seguenti agglomerati: Chieti, Gissi (Abruzzo), Cassano allo
Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola,
Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco,
Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno, Montesarchio (Campania), Monfalcone
(Friuli- Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Borghetto Santo Spirito, Camisano,
Finale Ligure, Genova, La Spezia, Quinto, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia
(Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casarano,
Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, Squinzano,
Vernole (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Vicenza (Veneto), Bronte,
Biancavilla, Caltanissetta-San Cataldo, Paternò, Menfi, Avola, Pozzallo,
Modica, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Trapani-Erice, Priolo
Gargallo, Rosolini e Partanna (Sicilia).
12 Per
quanto riguarda gli agglomerati di Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone,
Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Cosenza-Rende, Rossano, Scalea, Siderno,
Bianco, Sellia Marina, Soverato (Calabria), Benevento (Campania), Casamassima
(Puglia), Bagheria, Riesi e Consortile Letojanni (Sicilia), la Repubblica
italiana afferma che gli interventi necessari per conformarsi alle disposizioni
della direttiva 91/271 sono in fase di ultimazione.
13 La
Repubblica italiana indica inoltre che, negli agglomerati di Mesoraca,
Montebello Ionico, Motta San Giovanni (Calabria), Imperia, Santa Margherita
Ligure (Liguria), Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Taviano (Puglia),
Monreale, Termini Imerese e Carlentini (Sicilia), il completamento degli
interventi necessari per conformarsi alle citate disposizioni è previsto entro
la fine del 2012.
14
Infine, con riferimento all’adeguamento degli altri agglomerati alle
disposizioni della direttiva 91/271, la Repubblica italiana o precisa che essi
saranno resi conformi dopo il 2012, o non indica quando ciò avverrà.
15 Dopo
aver esaminato le informazioni contenute nel controricorso della Repubblica
italiana, la Commissione, nella sua memoria di replica, ha ritenuto che non
fosse più necessario chiedere che venisse dichiarato l’inadempimento, da parte
di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo
3 della direttiva 91/271 relativamente agli agglomerati di Chieti, Gissi
(Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone
(Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San
Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno,
Montesarchio, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola
Terme, Forio, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia
Giulia), Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo,
Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise),
Manduria (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Paternò, Biancavilla,
Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Favara, Palma di Montechiaro,
Avola, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Favignana,
Partanna 1, Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del
Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello e Consortile
Torregrotta (Sicilia).
16 Del
pari, per quanto riguarda gli agglomerati di Gissi (Abruzzo), Cassano allo
Ionio, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Ariano Irpino, Avellino,
Caserta, Aversa, Napoli Nord (Campania), Zagarolo (Lazio), Genova, La Spezia
(Liguria), Isernia (Molise), Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San
Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Bronte,
Rosolini, Pozzallo, Modica, Trapani-Erice, Favignana e Partanna 1 (Sicilia), la
Commissione ritiene di non dover più perseguire la Repubblica italiana per
violazione degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/271.
17 Per
contro, riguardo alle rispettive situazioni degli agglomerati di Borghetto
Santo Spirito, Finale Ligure, Quinto e Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1
(Molise), Casarano (Puglia), Priolo Gargallo, Menfi e Avola (Sicilia), le
quali, secondo la Repubblica italiana, sono conformi agli obblighi previsti
dalla direttiva 91/271, la Commissione afferma che detti agglomerati non
soddisfano ancora tali obblighi.
18 Nella
sua controreplica la Repubblica italiana sostiene che, oltre agli agglomerati
menzionati al punto precedente, anche quelli di Bagnara Calabra, Bianco,
Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano, Scalea (Calabria), Battipaglia
(Campania), Supersano (Puglia), Palma di Montechiaro, Giardini Naxos,
Consortile Letojanni, Piraino, Messina 1 e Messina (Sicilia) sono conformi agli
obblighi derivanti dalla direttiva 91/271.
19 Per
quanto riguarda gli altri agglomerati oggetto del ricorso della Commissione,
così come modificato in seguito alla memoria di replica di quest’ultima, la
Repubblica italiana non mette in discussione l’effettivo inadempimento
contestato e fornisce indicazioni sulla prevista evoluzione della situazione in
tali agglomerati.
Giudizio
della Corte
20 In via
preliminare, si deve osservare che, nella sua memoria di replica, la
Commissione ha deciso di non mantenere i suoi addebiti relativi alla violazione
dell’articolo 3 della direttiva 91/271, per quanto riguarda gli agglomerati
indicati al punto 15 della presente sentenza, e alla violazione degli articoli
4 e 10 della medesima direttiva con riferimento agli agglomerati citati al
punto 16 della presente sentenza.
Sull’addebito
relativo a una violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271
21
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, della
direttiva 91/271, gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti
superiore a 15 000 avrebbero dovuto essere provvisti di reti fognarie per le
loro acque reflue urbane entro il 31 dicembre 2000.
22
Inoltre, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza,
l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in funzione della
situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine
stabilito nel parere motivato, e che non possono essere presi in considerazione
dalla Corte cambiamenti intervenuti successivamente (sentenze dell’11 ottobre
2001, Commissione/Austria, C-110/00, Racc. pag. I-7545, punto 13; del 14 luglio
2005, Commissione/Germania, C-433/03, Racc. pag. I-6985, punto 32, e del 25
marzo 2010, Commissione/Spagna, C-392/08, Racc. pag. I-2537, punto 26).
23 Nel
caso di specie, il parere motivato, datato 19 febbraio 2009 e inviato il 24 febbraio
2009 alla Repubblica italiana, impartiva a tale Stato membro un termine di due
mesi dalla ricezione per conformarsi ad esso.
24
Orbene, come riconosciuto dalla stessa Repubblica italiana, occorre rilevare
che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, gli agglomerati
di Acri, Siderno, Castrovillari, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico,
Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Sellia Marina, Soverato, Strongoli
(Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio),
Porto Cesareo, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano,
Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello,
Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni
La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI
Palermo, Monreale, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta,
Carlentini, Scoglitti, Marsala e Messina 6 (Sicilia) non erano provvisti di
reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque
reflue urbane.
25
Relativamente agli agglomerati di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria
del Cedro, Rossano e Scalea (Calabria), dalle indicazioni fornite dalla
Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine fissato nel parere
motivato, i lavori diretti a dotare detti agglomerati di reti fognarie per le
loro acque reflue urbane non erano ultimati.
26 Dalle
medesime indicazioni risulta altresì che, alla scadenza di tale termine, la
raccolta di tutte le acque reflue urbane degli agglomerati di Supersano
(Puglia), Messina 1 e Messina (Sicilia) non era garantita.
27 Quanto
all’agglomerato di Priolo Gargallo (Sicilia), basti rilevare che la Repubblica
italiana, dopo aver essa stessa indicato che il numero di abitanti equivalenti
relativo a tale agglomerato era di 100 000, nel corso delle fasi precontenziosa
e scritta ha modificato più volte tale numero senza fornire elementi idonei a
giustificare tali modifiche.
28
Infatti, il suddetto numero di abitanti equivalenti non corrisponde né alle
indicazioni fornite precedentemente dalla Repubblica italiana alla Commissione
ai fini dell’elaborazione di un rapporto sull’attuazione della direttiva 91/271
né a quelle fornite da tale medesimo Stato membro successivamente, nella
risposta al parere motivato, nel controricorso e nella memoria di
controreplica.
29
Inoltre, anche ammettendo che le cifre di 20 000 a.e. e 18 000 a.e., indicate
dalla Repubblica italiana nella sua memoria di controreplica, siano giustificate,
non si può ritenere che, alla scadenza del termine impartito nel parere
motivato, l’agglomerato di Priollo Gargallo fosse provvisto di una rete
fognaria idonea a raccogliere e convogliare tutte le sue acque reflue urbane,
conformemente all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma,
della direttiva 91/271, poiché, con riguardo a tale agglomerato, tale Stato
membro, in risposta al parere motivato, aveva indicato una percentuale di
raccolta del 95% per 11 600 a.e., sicché in tale agglomerato non sarebbero
raccolte acque reflue urbane corrispondenti almeno a un numero di abitanti
equivalenti compreso tra 6 980 e 8 980.
30 Ciò
considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di
prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri,
Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del
Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio
Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli
(Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio),
Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri,
Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri,
Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo,
Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo,
Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia),
aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in
acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5
della direttiva 91/271, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue
urbane, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3
della citata direttiva.
Sull’addebito
relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva
91/271
31
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271 prevede che, negli
agglomerati con oltre 15 000 a.e., la totalità delle acque reflue urbane che
confluiscono in reti fognarie devono, prima dello scarico, essere sottoposte ad
un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, al più tardi entro
il 31 dicembre 2000.
32
Inoltre, a termini del citato articolo 4, paragrafo 3, tale trattamento
secondario o tale trattamento equivalente deve essere garantito mediante
impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti dell’allegato I,
sezione B, della direttiva 91/271.
33 Si
deve osservare che la Repubblica italiana non contesta che, alla scadenza del
termine fissato nel parere motivato, l’obbligo di sottoporre le acque reflue
urbane che confluiscono in reti
fognarie ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto
all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era rispettato negli
agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno,
Castrovillari, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria
(Calabria), Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio,
Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo
(Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Imperia, Santa Margherita Ligure, Rapallo,
Recco (Liguria), Casamassima, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia,
Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale
e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La
Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Porto
Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri,
Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Carlentini, Ragusa,
Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella,
Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari,
Pace del Mela, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile
Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia).
34 Per
quanto attiene agli agglomerati di Bagnara Calabra, Crotone, Rossano
(Calabria), Supersano (Puglia), e Messina 1 (Sicilia), è sufficiente constatare
che, dal momento che tali agglomerati non erano provvisti di reti fognarie
idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane,
l’obbligo di sottoporre tutti gli scarichi ad un trattamento secondario o ad un
trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
91/271, non era dunque a fortiori adempiuto (sentenze del 25 ottobre 2007,
Commissione/Grecia, C-440/06, punto 25, e del 7 maggio 2009,
Commissione/Portogallo, C-530/07, punto 55).
35
Inoltre, dalle indicazioni fornite dalla Repubblica italiana risulta che, alla
scadenza del termine impartito nel parere motivato, gli impianti di trattamento
degli agglomerati di Battipaglia (Campania), Borghetto Santo Spirito, Finale
Ligure, Quinto, Riva Ligure (Liguria), Avola, Palma di Montechiaro, Giardini
Naxos, Consortile Letojanni e Piraino (Sicilia), i quali, conformemente
all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271, sono diretti ad
assicurare il trattamento secondario o il trattamento equivalente della
totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie e a garantire
che gli scarichi da essi provenienti soddisfino i requisiti di cui alla sezione
B dell’allegato I della medesima direttiva, non erano in funzione.
36 Con
riguardo all’agglomerato di Campobasso 1 (Molise), occorre ricordare che, se è
vero che la Commissione, nella memoria di replica, ha ritenuto che non fosse
più necessario chiedere la dichiarazione dell’inadempimento dell’articolo 3
della direttiva 91/271, essa ha tuttavia mantenuto il suo addebito relativo a
una violazione dell’articolo 4 della medesima direttiva, asserendo che, stando
al controricorso della Repubblica italiana e agli allegati allo stesso, il
numero annuo di campioni prelevati non corrispondeva al minimo previsto
all’allegato I, sezione D, della citata direttiva.
37
Orbene, poiché la Repubblica italiana ha prodotto, in allegato alla memoria di
controreplica, il numero minimo di campioni che devono essere prelevati ad
intervelli regolari nel corso dell’anno, conformemente al suddetto allegato I,
sezione D, non occorre dichiarare l’inadempimento dell’articolo 4 della
direttiva 91/271 con riguardo al suddetto agglomerato.
38 Per
contro, gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato
di Casarano (Puglia) non possono essere ritenuti conformi al citato articolo 4
a causa dell’insufficiente numero di campioni prelevati. Infatti, la Repubblica
italiana non ha fornito alcun campione per il 2009 e il 2010. Inoltre, come
precisato da tale Stato membro nel controricorso, l’impianto in parola è
entrato in esercizio in una data posteriore a quella della scadenza del termine
fissato nel parere motivato.
39 Lo
stesso dicasi per gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento
dell’agglomerato di Menfi (Sicilia), poiché la Repubblica italiana non ha
prodotto campioni relativi a tali scarichi per il 2009.
40 Ciò
considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di
prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di
Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra,
Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria,
Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia,
Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania),
Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo
Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo,
Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito
dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco
e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena,
Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri,
Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella,
Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi,
Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo,
Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola,
Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1,
Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo
d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela,
Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta,
Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi
un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque
recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della
direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie
siano sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4,
paragrafi 1 e 3, della citata direttiva.
Sull’addebito
relativo a una violazione dell’articolo 10 della direttiva 91/271
41 Si
deve ricordare che l’articolo 10 della direttiva 91/271 prevede che la
progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti
fissati agli articoli 4-7 debbano essere condotte in modo da garantire
prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e tenendo
conto delle variazioni stagionali di carico.
42 Ne
consegue che il rispetto dell’obbligo sancito dal citato articolo 10 presuppone
in particolare che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4 della
direttiva 91/271.
43
Pertanto, il suddetto obbligo non può considerarsi assolto negli agglomerati in
cui il trattamento secondario o il trattamento equivalente della totalità delle
acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie non è garantito mediante
impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti di cui all’allegato
I, sezione B, della direttiva 91/271.
44 Ciò
considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di
prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione,
la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della
direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti
nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli
impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di
Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra,
Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria,
Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia,
Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania),
Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo
Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo,
Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito
dei Normanni, Supersano (Puglia),
Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena,
Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri,
Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di
Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini
e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia,
Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara,
Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona
Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni,
Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello,
Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e
Rometta (Sicilia), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza dell’articolo 10 della direttiva 91/271.
Sulle
spese
45 Ai
sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione
ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere
condannata alle spese.
Per
questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La Repubblica italiana, avendo omesso:
–
di prendere le disposizioni necessarie per garantire che
gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari,
Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico,
Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina,
Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia),
Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano,
Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello,
Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni
La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI
Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo,
Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia),
aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in
acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5
della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il
trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n.
1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano
provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente
all’articolo 3 di tale direttiva,
–
di prendere le disposizioni necessarie per garantire che,
negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara
Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio
Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia,
Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania),
Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito,
Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva
Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni,
Supersano (Puglia), Misterbianco
e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena,
Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri,
Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di
Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini
e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia,
Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara,
Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona
Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni,
Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello,
Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e
Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000
e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi
dell’articolo 5 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n.
1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano
sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, di tale
direttiva, e
– di prendere le
disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione
e la manutenzione degli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli
articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n.
1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali
condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga
conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di
Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra,
Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria,
Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia,
Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania),
Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo
Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo,
Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito
dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco
e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena,
Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri,
Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di
Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini
e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia,
Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara,
Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona
Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni,
Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello,
Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e
Rometta (Sicilia),
è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1
e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
a cura del Comitato Cittadino Isola
Pulita di Isola delle Femmine
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