Deliberazione n.64/2015/PRSP
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione
siciliana
nell’adunanza del 2 dicembre 2014,
composta dai seguenti magistrati:
Stefano
Siragusa
Licia Centro
Francesco Albo
|
- Presidente
- Consigliere
- Primo referendario - relatore
|
******
Visto il R.D. 12 luglio 1934, n.
1214 e successive modificazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n.
20 e successive modificazioni;
visto
l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito
dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
visto il decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
visto l’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
visto, in particolare, l’art. 1, comma 610, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede
che le disposizioni della predetta legge “sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”;
visto l’art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213;
vista deliberazione di questa sezione di controllo n. 196/2013/INPR
avente ad oggetto: “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art.1,
commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.266 gli organi di revisione
economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella
predisposizione della relazione sul rendiconto di gestione 2012”;
vista
la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del
19 agosto 2013, con la quale è stata inoltrata al Sindaco e al Presidente del
Collegio dei revisori la predetta deliberazione di questa Sezione di controllo,
nonché i relativi questionari ai fini della loro ritrasmissione entro trenta
giorni dalla ricezione del questionario, o dall’approvazione del rendiconto, se
successiva;
esaminata la relazione sul
rendiconto 2012, compilata dall’Organo di revisione contabile del comune di Villabate
(PA), e la successiva documentazione istruttoria;
vista l'ordinanza del Presidente
della Sezione di controllo n. 349/2014/CONTR del 21 novembre 2014 con la quale
la Sezione del controllo è stata convocata per gli adempimenti di cui al
menzionato art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
viste le controdeduzioni dell’ente;
udito il relatore, Primo referendario
dott. Francesco Albo;
uditi, in rappresentanza dell’ente,
il segretario generale, d.ssa Divono Giovanna ed il responsabile del settore economico
finanziario, dott. Tabone Ignazio;
******
L’art. 1, commi 166 e 167,
della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) ha previsto, ai
fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento
della finanza pubblica, l’obbligo, a carico degli Organi di revisione degli
enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di
previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio
medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla
Corte.
Al
riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo,
volto a rappresentare agli organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e
della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all’esito del
procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate
dall’Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie
misure correttive. Esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento
della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e
119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia
dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta
gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello
Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge
costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.
La
giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale
peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi
legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le
sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il
controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello
che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti
consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va
ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da
intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti
enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva
non più statica (com’era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma
dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive,
funzionali a garantire l’equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole
contabili e finanziarie.
Da
ultimo, l’art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto
dall’art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174,
convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei
controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di
accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della
mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire
la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi
posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari
di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia
di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a
ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le
verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro,
espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le
Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti
locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle
quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e
di servizi strumentali all'ente.
Nei casi più gravi, l’inosservanza del
citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti
correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l’effetto di precludere
all’ente inadempiente l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata
accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità
finanziaria.
Si tratta di “effetti − attribuiti […] alle pronunce di accertamento della Corte dei
conti − chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi
imposti, inibitori, pro parte,
dell’efficacia dei bilanci da essi approvati” (cfr. Corte costituzionale,
sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e
indipendente “si giustifica in ragione
dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della
Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)” onde “prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili
di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali
disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando
conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al
rispetto degli obblighi comunitari” (cfr. Corte Costituzionale n. 40/2014).
Nel caso in cui, invece, sussistano
squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l’adozione
della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l’esito del controllo
demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni, in
chiave collaborativa, come previsto dall’articolo 7, comma 7 della legge
131/2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse
entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di
salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari
equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle
esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l’ente
interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere
interventi idonei per evitare l’insorgenza di situazioni di deficitarietà e di
squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.
******
Dall’esame della predetta relazione, redatta dall’organo di
revisione del Comune di Villabate (PA),
e dalla successiva istruttoria, sono emerse le seguenti criticità:
1. tardiva
approvazione del rendiconto 2012 (29.08.2013) rispetto ai termini previsti
dall’art. 227 del TUEL;
2. gravi
irregolarità nel processo di stabilizzazione di 10 unità di personale precario,
come rilevato dal Collegio dei revisori con verbali n. 17 del 06.06.2012-n. 35
del 01.10.2012-n. 40 dell’ 08.11.2012. Alle irregolarità nel processo di
stabilizzazione si aggiunge anche il superamento del limite di incidenza
percentuale di cui all’art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008, da cui è stata
indebitamente sterilizzata la componente del personale di riferimento delle
società partecipate (percentuale effettiva 53%);
3. gravi
irregolarità nella contrattazione integrativa come rilevato dall’Organo di
revisione con verbale n. 19 del 14.05.2013;
4. omissione
delle verifiche di cassa ordinarie trimestrali inerenti la gestione del
Tesoriere e verifiche presso gli Agenti contabili interni incomplete;
5. il
superamento dei valori limite di quattro parametri di deficitarietà
strutturale:
• volume
dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza
e relative ai titoli I e III, del 71,52% rispetto agli accertamenti delle
entrate medesime (soglia 42%);
• ammontare
dei residui attivi di cui al titolo I e III, provenienti dalla gestione dei
residui attivi, pari al 79,23% rispetto agli accertamenti delle entrate dei
medesimi titoli (soglia 65%);
• volume
dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I pari al 65,58% degli
impegni della medesima spesa corrente (soglia 40%);
• esistenza
al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate pari al 15,78%
(2.141.001,92/13.566.261,26) delle entrate correnti (soglia 5%);
6. bassa
capacità di riscossione delle entrate derivanti da sanzioni per violazione
codice della strada (26,34% degli accertamenti 2012) e delle entrate relative
al recupero evasione tributaria (0,66% degli accertamenti ICI/IMU e 11,35%
degli accertamenti TARSU);
7. il perdurare di una situazione di grave
carenza di liquidità, che dà luogo ad anticipazioni di tesoreria non rimborsate
a fine esercizio per € 2.141.001,92, che rappresentano il 15,78% dei primi tre
titoli delle entrate;
8. debiti fuori bilancio formalmente non
riconosciuti dal Consiglio comunale per € 220.342,07;
9. mancato
allineamento contabile, ex art. 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito in
legge n. 135/2012, delle posizioni di debito/credito con le società partecipate
e presenza di passività potenziali, nei termini seguenti:
·
la Società consortile Metropoli est vanta
un credito di € 7.268,05 a fronte del quale non esistono impegni di spesa nella
contabilità dell’ Ente;
·
il COINRES vanta un maggiore credito
rispetto a quanto contabilizzato dall’Ente. Tale differenza pari a €
1.373.037,86, potrebbe, tra l’altro, subire ulteriori scostamenti in esito alla
risoluzione di ricorsi intrapresi dal Comune di Villabate nei confronti del
COINRES ;
10. errata allocazione contabile delle entrate
da contributi per permessi di costruire e da sanatorie per € 389.787,59, con
alterazione di tutti gli indicatori riferiti alle entrate correnti e con
probabile influenza decisiva sul rispetto del Patto di stabilità interno 2012,
formalmente raggiunto con un margine di € 299.000,00;
11. irregolare
utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi c/terzi con particolare riferimento
all’ imputazione delle seguenti voci:
·
attività estive per minori € 49.248,65;
•
liquidazione fattura TECNOFAR per loculi a
muro € 39.874,34;
•
impegno spesa liquidazione fatture alla
ditta Scianna per custodia cautelare veicoli sequestrati € 1.005,00;
12. mancato aggiornamento dell’inventario al
31.12.2012.
*******
In rappresentanza dell’Amministrazione, che ha fatto
pervenire le proprie controdeduzioni solo in data 1 dicembre (prot. Cdc n.
9906), erano presenti in adunanza il segretario generale ed il responsabile del
servizio economico finanziario, delegati dal Commissario straordinario.
1.
Con riferimento al primo
punto, l’ente motiva il ritardo nell’approvazione del rendiconto con la carenza
di personale.
La Sezione, nel prendere atto, invita il comune ad adottare
tutte le soluzioni organizzative
necessarie per garantire il rispetto dei termini perentori previsti per
legge, dalla cui inosservanza può peraltro scaturire un maggiore esborso per
oneri commissariali, ove si verifichino i presupposti previsti dall’art. 24
della legge regionale n. 44/91.
2.
Per quanto concerne le
procedure di stabilizzazione di personale precario, che interessano
complessivamente 22 unità assunte part - time a tempo indeterminato, gli elementi di giudizio forniti
dall’ente non sono stati in grado di
superare le perplessità espresse in sede di deferimento, che rinviano ai
verbali dell’organo di revisione n. 17
del 6 giugno 2012, n. 35 dell’1 ottobre 2012 e n. 40 dell’8 novembre 2012.
L’ente, a giustificazione del proprio operato, ha allegato in
sede di controdeduzioni le delibere GC n. 93 del 14 settembre 2012, n. 140 del
23 novembre 2012 e n. 38 del 25 marzo 2013, nelle quali dimostra il rispetto
del limite massimo d’incidenza percentuale di cui all’art. 76, comma 7, del DL
n. 112/2008, attraverso un’artificiosa rettifica extracontabile che riduce la
spesa del personale delle società (da aggregare a quella dell’ente in virtù
dell’art. 20, comma 9, del DL n. 98/2011, pro tempore vigente), e, al contempo, aumenta le spese correnti per € 733.259,32,
in quanto voci di spesa erroneamente
contabilizzate ai servizi per conto terzi (che, tuttavia, l’ente, in sede di controdeduzioni,
continua a ritenere imputabili alla partite di giro; cfr. punto 11).
Grazie a questa rettifica, la percentuale scende dal 53% al
49,9%, appena al di sotto della soglia limite.
Condivisibili, a riguardo, appaiono le perplessità
dell’organo di revisione nel verbale n. 40/2012, ribadite nei successivi
verbali, cui si rinvia.
In ogni caso, a prescindere dall’operatività o meno dell’art.
9 della L.R. n. 24/2010, l’amministrazione, come
condivisibilmente osservato dal Collegio dei revisori (verbale n. 40, cit.) non sembra tener conto dei limiti assunzionali previsti
dal citato art. 76, comma 7, secondo periodo, in funzione della spesa del personale cessato nell'anno precedente.
Tali limiti, come noto, secondo
consolidato orientamento (cfr., a riguardo, Sezioni Riunite per la Regione
Siciliana in sede consultiva, delibere n. 8/2012/SSRR/Par del 16 gennaio 2012 e
n. 13/2012/SSRR/Par del 26 gennaio 2012) sono applicabili anche alle
stabilizzazioni di personale precario.
A riguardo, la Giunta
comunale, nella delibera n. 93 del 14 settembre 2012, sembra consapevole di derogare ai limiti del turn
over, invocando, addirittura, una situazione di “dissesto
funzionale” dell’ente, in grado di compromettere lo svolgimento di servizi
infungibili ed essenziali.
Nel delineato contesto,
la situazione risulta ancora più preoccupante, ove si consideri il rischio di
dissesto finanziario espressamente paventato dallo stesso responsabile del
servizio finanziario nelle controdeduzioni depositate[1]. Una situazione che, certamente, mal
si concilia, già sul piano logico prima ancora che giuridico, con le operazioni
poste in essere.
Ulteriori motivi di perplessità derivano dalla
stabilizzazione di cinque unità di personale di cat. C “da destinare ai profili
professionali demandati
alla scelta discrezionale dell’organo di governo” (delibera Giunta comunale n. 93 del 14 settembre
2012), che sembra evidenziare, nella
sostanza, una programmazione dei fabbisogni di personale scarsamente rispondente
alle effettive ed impellenti esigenze funzionali dell’amministrazione.
3.
Con riferimento alle contestate
irregolarità nella contrattazione decentrata, rilevate dall’Organo di revisione
con verbale n. 19 del 14 maggio 2013, l’ente, a chiarimento del proprio
operato, ha prodotto una relazione a firma del responsabile per il personale.
Tale documento, tuttavia, non riesce a superare le
perplessità espresse in sede di deferimento, con riferimento sia alle
tempistiche di programmazione degli obiettivi, sia, soprattutto, alla presenza
di trattamenti incentivanti per lo svolgimento di servizi a carattere
commerciale e non istituzionale.
E’ il caso, ad esempio, dell’istituzione di un “fondo cinema” per finanziare il
trattamento accessorio di dipendenti comunali che svolgono servizio di
biglietteria e proiezione cinematografica presso il cinema Ambassador, di
cui ha l’ente ha la disponibilità dei locali.
A riguardo, al di là della dubbia applicabilità, nella
fattispecie, dell’art. 43 della legge n. 449/97, si demanda all’ente ogni
opportuna valutazione sul mantenimento della gestione di un servizio di natura squisitamente commerciale,
e dunque chiaramente estraneo alle funzioni istituzionali, alla luce anche dei
più recenti interventi legislativi, volti alla liberalizzazione dei mercati.
4.
Di preoccupante gravità,
inoltre, risulta l’omissione delle verifiche di cassa con il tesoriere, pur
alla luce dei nebulosi chiarimenti forniti dall’ente, che ammette, comunque, un
ritardo nelle tempistiche.
Il Collegio, a riguardo, sollecita immediate misure correttive,
ai fini del pieno rispetto degli art. 223 e ss. del Tuel.
Con riferimento ai punti 5, 6 e 7, l’ente conferma il
superamento dei valori limite di quattro parametri di deficitarietà
strutturale, la bassa capacità di riscossione delle entrate e la conseguente,
progressiva, grave erosione della liquidità disponibile in tesoreria, che
motiva con la ridotta capacità di riscossione delle entrate comunali e
segnatamente della TARSU.
La gravissima situazione di squilibrio di cassa è
testimoniata dall’ammontare dell’anticipazione di tesoreria non rimborsata (cd.
“scoperto di tesoreria”), pari ad oltre il triplo della soglia limite prevista
dal parametro di deficitarietà strutturale n. 9.
Tale situazione, come già detto in precedenza, in assenza di
efficaci misure correttive, è ritenuta dallo stesso ente suscettibile di degenerare
in dissesto finanziario.
A prescindere dalle iniziative formali che l’amministrazione
intenderà assumere a riguardo, risulta in ogni caso improcrastinabile una
contabilizzazione delle poste attive maggiormente ispirata a criteri
prudenziali, nonchè un ridimensionamento dei volumi di spesa entro le reali
capacità di bilancio.
8. Particolarmente grave risulta la situazione debitoria
dell’ente, che ha subito pignoramenti e che ha debiti fuori bilancio
formalmente non riconosciuti dal Consiglio comunale per € 220.342,07, come confermato
dalla relazione del segretario generale e del responsabile dei servizi
finanziari.
Ancora più grave appare l’esposizione debitoria per la
gestione del COINRES, per un importo che, secondo le stime della ragioneria
dell’ente, potrebbe vincolare il bilancio comunale per i prossimi 10/20 anni
con un’esposizione di 1.100.000/ 550.000 euro annui.
Tale situazione, soprattutto in chiave prospettica (allo
stato, risulta che gli ultimi bilanci del consorzio, relativi agli anni
2007/2009, sono stati annullati dal Tribunale di Termini Imerese), è destinata
a incidere molto negativamente sui futuri equilibri, anche se l’amministrazione
confida in un alleggerimento, a decorrere dal 2016, dell’esposizione debitoria
per la scadenza di alcuni mutui in ammortamento.
Un contesto così critico, oltre a porre inevitabili
interrogativi sui livelli di adeguatezza della governance posta in essere negli anni nei confronti degli organismi di
riferimento, anche attraverso i poteri di scelta degli amministratori, di
vigilanza e di impulso ai fini del riequilibrio della gestione, tratteggia un
quadro conoscitivo fortemente opaco, caratterizzato dalla presenza di ingenti
passività, anche se - allo stato - solo potenziali, e non quantificate in modo
definitivo.
Tale fattore, impedendo l’allineamento contabile (punto 9)
prescritto dall’art. 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n.
135/2012, costituisce una rilevante incognita per gli equilibri finanziari,
anche futuri, dell’ente ed impone l’urgente adozione di tutte le misure
prudenziali utili a mitigarne l’impatto sul bilancio.
10.
In relazione ai permessi di costruire ed ai proventi da sanzioni edilizie,
l’amministrazione conferma l’erronea contabilizzazione al titolo I, anziché al
tit. IV delle entrate.
Evidente
risulta il contrasto con le prescrizioni del decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n.135553 del 2006 che, nel definire la
codificazione per l’attuazione del SIOPE per gli enti locali, ha espressamente
previsto che i proventi per concessioni edilizie siano da imputare al Titolo
IV, categoria 5, come peraltro confermato anche dalla circolare del Ministero
dell’interno n. FL 05 dell’8 marzo 2007.
Tale
prassi contabile errata ha alterato tutti gli indicatori che fanno riferimento
alle entrate correnti.
L’amministrazione,
tuttavia, ha escluso qualsiasi influenza ai fini dei saldi del patto di
stabilità interno 2012, documentando l’allineamento temporale tra accertamenti
e riscossioni.
11. Per quanto concerne l’utilizzo dei servizi per conto
terzi, il comune fornisce alcune giustificazioni in ordine alla corretta contabilizzazione
delle voci contestate, che, in riferimento alla spesa dell’anno precedente, aveva
extra contabilmente imputato alla spesa corrente per rientrare nel limite
massimo d’incidenza percentuale di cui all’art. 76, comma 7, del DL n. 112/2008
(cfr. punto n. 2).
A tal proposito, giova ribadire che l’utilizzo di tali
capitoli al di fuori dei casi
strettamente previsti dall’ordinamento finanziario e contabile e
all’elencazione di cui al principio contabile 2.25, in cui l’ente agisce quale
soggetto la cui attività è meramente strumentale per la realizzazione di
interessi di altro soggetto, riveste
profili di grave criticità in quanto le partite di giro non sono prese in
considerazione dal legislatore ai fini del computo dei saldi rilevanti per il
patto di stabilità, proprio in ragione della loro neutralità e della
propedeuticità rispetto alla realizzazione di interessi istituzionali di terzi.
L’amministrazione,
comunque, esclude qualsiasi possibile manovra elusiva ai fini del patto di
stabilità interno, dimostrando l’intervenuta regolarizzazione contabile ai
pertinenti capitoli di bilancio entro la fine dell’esercizio.
12. Il Collegio constata, infine, il mancato aggiornamento
integrale dell’inventario, tuttora perdurante, che, oltre a violare l’obbligo
di cui all’art. 230, comma 7, del Tuel, presenta negative ripercussioni sulla
veridicità delle rappresentazioni contabili, anche patrimoniali.
*********
In
riferimento alle misure correttive medio
tempore adottate, la Sezione osserva che molti dei profili di criticità riscontrati
sono stati oggetto di pronuncia di accertamento con la deliberazione n.
342/2013/PRSP, a seguito della quale il Consiglio comunale di Villabate ha
adottato la deliberazione n. 11 del 22 gennaio 2014, avente ad oggetto: “Misure
correttive ex art. 148 bis, comma 3
TUEL. –Rendiconto 2011 e bilancio di Previsione 2012- Delibera Sezione di
controllo Corte dei Conti n. 342/2013 PRSP”.
Poiché
da tale provvedimento, allo stato, non emergono misure sufficienti a superare
compiutamente le criticità rilevate, permangono i motivi di preoccupazione per
gli equilibri di bilancio già riscontrati nel precedente ciclo di controllo.
Conclusivamente, sulla base delle gravi problematiche
riscontrate e del preoccupante quadro conoscitivo tratteggiato, il Collegio
ritiene indispensabile un serio percorso di risanamento finanziario da parte
dell’ente, volto non tanto al superamento delle immediate contingenze, bensì
alla definitiva eliminazione, in maniera organica e strutturale, delle problematiche
reiteratamente segnalate, nell’ambito di un più generale disegno programmatico. E ciò, anche al fine di
evitare la compromissione non solo degli equilibri di bilancio, ma anche la
stessa resa continuativa dei servizi e delle funzioni fondamentali, come
peraltro paventato dallo stesso ente.
P. Q. M.
All’esito della verifica sul
rendiconto 2012, accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei profili di
criticità con riferimento ai punti da 1 ad 12, elencati in narrativa.
O R D I N A
che, a cura del servizio di
supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia
trasmessa al legale rappresentante, al Consiglio comunale e all’Organo di
revisione del comune di Villabate (PA), nonché alla Procura regionale della
Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
D I S P O N E
che l’ente trasmetta a questa
Sezione di controllo, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente
deliberazione, le misure correttive adottate dall’organo consiliare ai sensi
dell’art. 148 bis, comma 3, del Tuel, ai fini della relativa verifica.
Così deliberato in Palermo, nella
camera di consiglio del 2 dicembre 2014.
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
(Francesco Albo)
|
(Stefano Siragusa)
|
Depositata in segreteria il 27
gennaio 2015 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE (Boris Rasura)
A
CURA DEL COMITATO Cittadino Isola Pulita di Isola delle Femmine
[1] In
tale documento si afferma, testualmente, che “la gravità della situazione di liquidità è stata più volte evidenziata
in diverse sedi ed, in ultimo, nella relazione della giunta al consuntivo 2012
e 2013; ed è tale, in assenza di validi ed efficaci strumenti alternativi di
riscossione (invero ad oggi normativamente indisponibili) da poter condurre
l’ente al dissesto funzionale e finanziario”
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