INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02066
PIANO ARIA REGIONE SICILIA
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 90 del 03/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/10/2013
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 03/10/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
SOLLECITO IL 31/10/2013
SOLLECITO IL 19/11/2013
SOLLECITO IL 20/12/2013
SOLLECITO IL 27/01/2014
SOLLECITO IL 28/02/2014
SOLLECITO IL 24/03/2014
SOLLECITO IL 23/04/2014
SOLLECITO IL 15/05/2014
SOLLECITO IL 05/06/2014
SOLLECITO IL 04/07/2014
SOLLECITO IL 05/08/2014
SOLLECITO IL 15/09/2014
SOLLECITO IL 20/11/2014
SOLLECITO IL 17/12/2014
SOLLECITO IL 15/01/2015
SOLLECITO IL 12/02/2015
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-02066
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Giovedì 3 ottobre 2013, seduta n. 90
MANNINO, TERZONI, GRILLO, PARENTELA, DE ROSA, DE LORENZIS, NUTI e LOREFICE. — Al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 è stata data attuazione alla
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più
pulita in Europa che ha abrogato, a partire dall'11 giugno 2010, le direttive
96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE e 2002/3/CE;
con il citato decreto legislativo 155 del 2010 sono state abrogate le norme con
le quali l'Italia aveva recepito e dato attuazione alle citate direttive
europee – in special modo i decreti legislativi n. 351 del 1999, n. 183 del
2004 e n. 152 del 2007 – stabilendo, all'articolo 19, apposite norme transitorie
e prevedendo delle regioni e delle province autonome e del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di provvedere al
riesame e all'aggiornamento degli atti adottati in base alla normativa
previgente;
l'articolo 3 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito che per il
riesame della zonizzazione del territorio nazionale in atto alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il progetto di zonizzazione e di
classificazione – di competenza delle regioni e delle province autonome – deve
essere trasmesso, per l'adozione, al Ministero dell'Ambiente della tutela del
territorio e del mare entro i successivi quattro mesi dall'entrata in vigore
del decreto stesso, unitamente agli esiti dell'attività di monitoraggio e
valutazione, in base ai quali vengono classificati le zone e gli
agglomerati;
l'articolo 4 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito che la
classificazione, in base alla presenza e ai livelli di inquinanti nell'aria
ambiente, delle zone e degli agglomerati – di competenza delle regioni e delle
province autonome – deve essere riesaminata almeno ogni cinque anni e,
comunque, ogni volta che si registrino eventi che incidono sulle concentrazioni
nell'aria ambiente degli stessi inquinanti;
l'articolo 5 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito che le regioni e
le province autonome trasmettono al Ministero dell'Ambiente della tutela del
territorio e del mare, all'ISPRA e all'ENEA – entro otto mesi dall'entrata in
vigore del decreto – un progetto di adeguamento delle reti di misura, in
conformità alla zonizzazione e alla classificazione risultanti dal primo
riesame previsto dal citato articolo 3, che deve indicare anche la data
prevista per l'adeguamento e il programma di valutazione da attuare nelle zone
e negli agglomerati individuati;
l'articolo 9 ha stabilito l'obbligo, a carico delle regioni e delle province
autonome, di adottare un piano per la qualità dell'aria che assicuri il
rispetto dei cosiddetti valori limite, quantificati nell'allegato XI dello stesso
Decreto, rispetto alla concentrazione di sostanze inquinanti nell'aria
ambiente, nel caso in cui all'interno di una o più aree comprese negli
agglomerati o nelle zone classificati gli stessi valori limite vengano
superati;
l'articolo 9 ha stabilito l'obbligo a carico delle regioni e delle province
autonome di adottare misure che assicurino il raggiungimento – entro il 31
dicembre 2012 – dei cosiddetti valori obiettivo relativi alle diverse sostanze
inquinanti, quantificati nell'allegato XIII dello stesso decreto, nel caso in
cui si registrino scostamenti rispetto agli stessi valori obiettivo;
l'articolo 9 ha stabilito, altresì, l'obbligo a carico delle regioni e delle
province autonome di adottare misure che assicurino il rispetto dei cosiddetti
livelli critici relativi alle diverse sostanze inquinanti, quantificati
nell'allegato XI dello stesso decreto, nel caso in cui gli stessi livelli
critici vengono superati;
in base all'articolo 9 del decreto legislativo 155 del 2010, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, spetta il compito di
curare la procedura finalizzata ad ottenere, dalla Commissione europea, le
deroghe previste dall'articolo 22 della Direttiva 2008/50/CE relativamente al
superamento dei valori limite per il biossido di azoto e per il benzene in
determinate zone e agglomerati presenti nel territorio nazionale;
l'articolo 10 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito l'obbligo, a
carico delle regioni e delle province autonome, di adottare un piano d'azione che
contenga le misure da implementare a breve termine per prevenire il superamento
delle cosiddette soglie di allarme, quantificate nell'allegato XII dello stesso
Decreto, rispetto alla concentrazione di sostanze inquinanti nell'aria
ambiente, nel caso in cui all'interno di una o più aree comprese negli
agglomerati o nelle zone classificati si presenti il rischio che le stesse
soglie di allarme vengano superate;
l'articolo 10 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito l'obbligo, a
carico delle regioni e delle province autonome, di adottare un piano d'azione
che contenga le misure da implementare a breve termine per prevenire il
superamento dei cosiddetti valori limite o dei valori obiettivo, quantificati
negli allegati XI e XII dello stesso Decreto, rispetto alla concentrazione di
sostanze inquinanti nell'aria ambiente, nel caso in cui all'interno di una o
più aree comprese negli agglomerati o nelle zone classificati si presenti il
rischio che gli stessi valori vengano superati, per effetto di specifiche
circostanze contingenti che non siano strutturali e ricorrenti;
l'articolo 13 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito l'obbligo, a
carico delle regioni e delle province autonome, di adottare un piano – da
integrare con i piani di qualità dell'aria di cui all'articolo 9 – che contenga
le misure idonee a raggiungere, nei termini previsti, i cosiddetti valori
obiettivo, di cui all'allegato XV dello stesso decreto, rispetto alla presenza
di ozono nell'aria ambiente, nel caso in cui all'interno di una o più aree
comprese negli agglomerati o nelle zone classificati, gli stessi valori
obiettivo vengano superati;
lo stesso articolo 13 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito
l'obbligo, a carico delle regioni e delle province autonome, di adottare misure
idonee a raggiungere gli obiettivi a lungo termine concernenti la presenza di
ozono nell'aria ambiente, nel caso in cui all'interno di una o più aree
comprese negli agglomerati o nelle zone classificati, i livelli dell'ozono
superano gli stessi obiettivi a lungo termine, pur essendo inferiori o uguali
ai cosiddetti valori obiettivo;
l'articolo 14 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito che, nel caso
in cui i livelli degli inquinanti superino la cosiddetta soglia di informazione
o la soglia di allarme, le regioni e le province autonome informano il pubblico
e trasmettono informazioni circa i livelli misurati e la durata del superamento
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne da
comunicazione alla Commissione;
l'articolo 15 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito l'obbligo, da
parte delle regioni e delle province autonome, di comunicare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – per l'approvazione e
il successivo invio alfa Commissione – l'elenco delle zone e degli agglomerati
in cui, relativamente ad un determinato anno, i livelli degli inquinanti
superano i rispettivi valori limite o i livelli critici a causa del contributo
di fonti naturali, corredato delle informazioni circa i livelli registrati e
delle prove del contributo delle stesse fonti naturali;
lo stesso articolo 15 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito
l'obbligo, da parte delle regioni e delle province autonome, di comunicare al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – per
l'approvazione e il successivo invio alla Commissione – l'elenco delle zone e
degli agglomerati in cui, i livelli del PM10 superano il rispettivo valore
limite per effetto della risospensione del particolato a seguito della
sabbiatura o della salatura delle strade nella stagione invernale;
l'articolo 18 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito gli obblighi, a
carico di tutti delle amministrazioni e degli enti che applicano lo stesso
Decreto, concernenti l'informazione del pubblico prevedendo, tra le altre cose,
che i piani per la qualità dell'aria e i piani di azione e un documento
riepilogativo delle misure adottate dalle regioni e dalle province autonome in
base all'articolo 9 comma 2 e all'articolo 13 comma 2 debbono essere, in tutti
i casi, pubblicato su pagina web;
l'articolo 19 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito che le regioni
e le province autonome, per le zone nelle quali si registri dei cosiddetti
valori limite, trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare le seguenti informazioni:
a) i livelli degli inquinanti superiori ai valori limite che sono stati
misurati, le date o i periodi in cui è stato rilevato il superamento, e i
motivi di ciascun superamento, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno;
b) i piani per la qualità dell'aria, entro diciotto mesi dalla fine
dell'anno durante il quale è stato rilevato il superamento dei valori
limite;
c) le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti dei piani per la
qualità dell'aria entro due mesi dalla relativa adozione;
d) gli aggiornamenti dell'elenco delle zone e degli agglomerati nei quali
vengono superati i valori limite e per i quali vengono adottati i piani per la
qualità dell'aria, e di quelli nei quali i livelli degli inquinanti rispettano
i valori limite e i valori obiettivo, per i quali le regioni adottano misure
per la preservazione della qualità dell'aria;
per le zone e gli agglomerati nei quali si registra il superamento dei
cosiddetti valori obiettivo di cui all'allegato XIII, l'articolo 19 del decreto
legislativo 165 del 2010 ha stabilito che le regioni e le province autonome
trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
le seguenti informazioni:
a) l'elenco di tali zone e agglomerati, con l'individuazione delle aree di
superamento, i livelli di concentrazione degli inquinanti oggetto di
valutazione, le informazioni sui motivi dei superamenti, con particolare
riferimento alle fonti, e le informazioni sulla popolazione esposta ai
superamenti, con cadenza annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello a cui si riferiscono;
b) la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di
individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dei valori
obiettivo di cui all'allegato XIII e di individuare, tra le stesse, quelle che
non comportano costi sproporzionati nei casi in cui l'istruttoria svolta dalla
regione o provincia autonoma ha esito positivo, le misure adottate ai sensi
dell'articolo 9, comma 2;
per quel che concerne la presenza dell'ozono, l'articolo 19 del decreto
legislativo 155 del 2010 stabilisce che le regioni e le province autonome
trasmettono al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare
le seguenti informazioni:
a) gli aggiornamenti dell'elenco delle zone e degli agglomerati, per i
quali si rende necessario adottare piani per la gestione della, qualità
dell'aria rispetto all'ozono, entro 6 mesi dalla fine di ciascun anno;
b) i livelli dell'ozono superiori al valore obiettivo e all'obiettivo a
lungo termine che sono stati misurati, le date o i periodi in cui è stato
rilevato il Superamento, e i motivi di ciascun superamento, entro sei mesi
dalla fine di ciascun anno;
c) i livelli dell'ozono superiori che hanno superato le soglie di
informazioni e di allarme, le date in cui è stato rilevato il superamento, e i
motivi di ciascun superamento, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno;
d) le informazioni sulla presenza dell'ozono e dei relativi precursori,
relative a tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine di
ciascun anno;
e) gli atti dell'istruttoria finalizzata ad individuare le misure
necessarie ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo a lungo termine, con
una cadenza triennale;
lo stesso articolo 19 prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare comunica alla Commissione europea le informazioni
acquisite dalle regioni e dalle province autonome, in merito al superamento dei
valori limite, dei valori obiettivo, della soglia di informazione e della
soglia di allarme, ed ai piani per la qualità dell'aria, i piani di azione e le
misure adottati per assicurare la qualità dell'aria ambiente;
l'articolo 22 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito che i
provvedimenti di zonizzazione e di classificazione, la rete di misura, i piani
e le misure di qualità dell'aria – approvati in base alla normativa previgente
– devono essere adeguati alle disposizioni dello stesso decreto 155 del 2010,
in base alle procedure e secondo i termini fissati, e che, in caso di mancato
adeguamento trova applicazione i poteri sostitutivi di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e all'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131;
lo stesso articolo 22 del decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito che la
reiterata violazione – da parte delle regioni e delle province autonome – degli
obblighi di predisporre e di trasmettere informazioni e di adeguare i piani e
le misure alle richieste del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, determina la mancata erogazione di finanziamenti
previsti all'interno di provvedimenti ministeriali, e che lo stesso Ministero
deve provvedere all'inserimento di una clausola analoga anche con riferimento a
provvedimenti generali vigenti in materia;
all'interno del portale del Ministero dell'ambiente, nella pagina dedicata alla
gestione della qualità dell'aria, è pubblicato il link al Piano
regionale di coordinamento per a qualità dell'aria ambiente approvato con
decreto assessoriale n. 176/GAB del 9 agosto 2007 dalla regione
siciliana;
all'interno della banca dati «Misure di risanamento della qualità dell'aria»
pubblicata all'interno del sito dell'Istituto Superiore per la protezione e la
ricerca ambientale – che costituisce un archivio delle informazioni trasmesse
dalle regioni e dalle province autonome a partire dal 2005 in ottemperanza a
quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea in materia di Piani di
risanamento della qualità dell'aria – non sono reperibili informazioni
concernenti le situazioni di superamento dei livelli stabiliti e le misure di
risanamento dell'aria adottate dalla regione Siciliana;
disattendere gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui in
premessa può costituire circostanza idonea e sufficiente perché si realizzi la
violazione del diritti comunitario esponendo così l'Italia ad ulteriori e
gravose procedure di infrazione;
come denunciato dall'associazione ambientalista Legambiente Sicilia, sin dal
2007, il Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria
ambiente approvato con decreto assessoriale n. 176/GAB del 9/8/2007 è il frutto
di un lavoro di «copiatura» del Piano regionale del Veneto che era stato
approvato in precedenza;
l'operazione di plagio è provata dal fatto che nel testo del Piano regionale di
coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente della Sicilia si
faceva riferimento al sistema aerologico padano, alla rigidità del clima, alla
realizzazione di piste ciclabili lungo gli argini dei fiumi e dei canali
presenti all'interno delle città siciliane;
con decreto n. 43/Gab del 12 marzo 2008,
l'assessore pro-tempore Interlandi ha provveduto ad eliminare dal
testo le parti che risultavano palesemente «copiate» senza provvedere a una
revoca integrale del Piano;
a partire dalla fine del 2012, sono pervenute alla competente Regione Siciliana
richieste di revoca del Piano regionale di coordinamento per la tutela della
qualità dell'aria ambiente del 2007, da parte di Legambiente, dalla CGIL e
dalle associazioni Comitato Cittadino Isola Pulita, AugustAmbiente, Italia
Nostra e WWF Palermo;
nel mese di gennaio 2013, il tribunale di Palermo ha depositato le motivazioni
della sentenza n.5455 del 2012 con la quale l'allora responsabile del Servizio
3 del dipartimento ambiente, nonché coordinatore del Piano, è stato condannato
per diffamazione in relazione alle dichiarazioni rese nei confronti del
presidente regionale di legambiente che aveva scoperto e reso pubblica la
notizia delle vistose copiature contenute nel pieno regionale del 2007 –:
se risulti che la Regione Siciliana abbia trasmesso al Ministero dell'ambiente
del territorio e del mare il progetto di zonizzazione e l'individuazione delle
zone e degli se risulta che la Regione Sicilia abbia provveduto avvero stia
provvedendo al riesame della classificazione delle zone e degli agglomerati,
come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 155 del 2010;
se risulti che la Regione Siciliana abbia trasmesso al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e dei mare, il progetto di adeguamento delle reti
di misura dei livelli degli inquinanti nell'aria ambiente, come previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 155 del 2010;
se, e in quali occasioni, risulti che la regione Siciliana abbia trasmesso al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informazioni
in merito al superamento della soglia di informazione o della soglia di
allarme, come stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 155 del
2012;
se risulti che la regione Siciliana abbia trasmesso al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, per l'approvazione e il successivo
invio alla Commissione, l'elenco delle zone e degli agglomerati nei quali,
relativamente ad un determinato anno, i livelli degli inquinanti superano i
rispettivi valori limite o i livelli critici a causa del contributo di fonti
naturali, e di quelli nei quali i livelli del PM10 superano il rispettivo
valore limite per effetto della nuova sospensione del particolato a seguito
della sabbiatura o della salatura delle strade nella stagione invernale;
se e quando risulti che la regione Siciliana abbia trasmesso al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le comunicazioni e le
informazioni richieste, relativamente alle zone e agli agglomerati nei quali si
sia registrato il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo degli
inquinanti rilevati nell'aria ambiente, e dei valori obiettivo e degli
obiettivi di lungo termine relativi all'ozono, come previsto dall'articolo 15
decreto legislativo 155 del 2010;
se e quando abbia provveduto a trasmettere alla Commissione europea le
informazioni acquisite dalla regione siciliana in merito al superamento dei
valori limite, dei valori obiettivo, della soglia di informazione e della
soglia di allarme, ed ai piani per la qualità dell'aria, i piani di azione e le
misure adottati per assicurare la qualità dell'aria ambiente;
se qualora tali dati non siano stati trasmessi si sia provveduto a comunicare
alla Commissione europea l'impossibilità di trasmissione di detti dati stante
la «non collaborazione» della regione Siciliana, o se la Commissione europea
abbia sollecitato e/o chiesto informazioni sul mancato invio delle informazioni
ambientali relative alla qualità dell'aria siciliana;
quale sia lo stato di avanzamento della procedura finalizzata ad ottenere,
dalla Commissione europea, le deroghe previste dall'articolo 22 della Direttiva
2008/50/CE relativamente al superamento dei valori limite per il biossido di
azoto e per il benzene in zone e agglomerati presenti in Sicilia;
se il Governo non intenda attivare, con la necessaria urgenza e determinazione,
la procedura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e a (l'articolo 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, come previsto
dall'articolo 22 del decreto legislativo 155 del 2010, in considerazione del
fatto che la Regione Siciliana non ha provveduto ad adeguare i piani e le
misure per la qualità dell'aria, ovvero sia venuta meno agli altri obblighi
stabiliti dal decreto e richiamati nel citato articolo 22;
se, e in quanti casi, sia stata sospesa l'erogazione di risorse previste da
programmi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
a beneficio della regione siciliana, in relazione alla mancata ottemperanza
agli obblighi stabiliti dal decreto legislativo 155 del 2010, così come
previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto. (4-02066)
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE
FEMMINE
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