Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

lunedì 30 marzo 2015

LA FATA ANTONINA RICORSO AL TAR 2244 1997 SENTENZA 856 2001 COMPARTO 1 DI CRISTINA

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REPUBBLICA ITALIANA
N. 856-01 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N. 2244 Reg. Gen.
ANNO 1997


sul ricorso n. 2244/97 proposto da LA FATA Maria Antonia, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Immordino, presso il cui studio in Palermo, via Libertà n. 171, è elettivamente domiciliata,
CONTRO
- il Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco pro-tempore, e
- il Consiglio Comunale, in persona del Presidente pro-tempore, entrambi non costituitisi in giudizio,
PER L'ANNULLAMENTO
1) della delibera consiliare n. 10 del 28.2.1997 di annullamento della precedente delibera n. 105/93, concernente l’adozione del piano particolareggiato delle zone “C” –comparto 1- del P.R.G;
2) ove occorra, della delibera di G.M. n. 303 del 6.12.1996 di conferimento dell’incarico ad un tecnico di formulare un parere tecnico-legale sul predetto piano particolareggiato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Filippo Giamportone;
Uditi alla pubblica udienza del 21 marzo 2001 il difensore della ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
Con ricorso notificato il 4 giugno 1997 e depositato il 20 successivo la sig.ra La Fata Maria Antonia ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, concernenti l’annullamento della delibera n. 105/93, con cui era stato adottato il piano particolareggiato delle zone “C” –comparto I- del P.R.G.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di annullamento degli atti amministrativi in relazione agli artt. 3 e 12 della L.r. 27.12.1978 n. 71. Eccesso di potere per contraddittorietà, erroneità nei presupposti ed assoluta carenza di istruttoria.
L’annullamento, che interviene tre anni dopo l’adozione del piano particolareggiato, è basato su un parere che, richiesto per confutare una opposizione allo stesso piano per eccessiva estensione di aree per attrezzature, considera viceversa esigua l’area destinata a tale scopo;
2) Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di annullamento degli atti amministrativi. Illogicità della motivazione.
Si tengono in prevalente considerazione le esigenze urbanistiche di coloro che hanno illegittimamente edificato nella fascia di inedificabilità assoluta, piuttosto quelle dei soggetti che hanno acquistato aree previste come edificabili;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L.r. 15.5.1991 n. 28, nonché del principio del contrarius actus.
Avrebbero dovuto essere osservate le stesse forme e la medesima procedura seguite in occasione dell’adozione dell’atto annullato.
In conclusione, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, col favore delle spese.
Benchè ritualmente intimato, il Comune di Isola delle Femmine non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 21 marzo 2001 il ricorso, su conforme richiesta del difensore della ricorrente, è stato posto in decisione.
DIRITTO
Con i tre motivi di gravame, che stante la stretta omogeneità si esaminano congiuntamente, la ricorrente, deducendo la violazione dei principi generali in materia di annullamento degli atti amministrativi, delle LL.rr. nn. 71/1978 (artt. 3 e 12) e 28/1991 (art. 4), nonché l’eccesso di potere sotto varie figure sintomatiche (contraddittorietà, erroneità nei presupposti, assoluta carenza di istruttoria, illogicità della motivazione) assume, in sintesi, che:
a) l’annullamento è intervenuto tre anni dopo l’adozione del piano particolareggiato e per motivi (insufficienza delle aree destinate ad attrezzature) diametralmente opposti al contenuto di una opposizione (eccessiva estensione di tali aree) presentata avverso il piano stesso;
b) sono tenute in prevalente considerazione le esigenze urbanistiche di coloro che hanno illegittimamente edificato nella fascia di inedificabilità assoluta;
c) non sono state osservate le stesse forme e la medesima procedura seguite in occasione dell’adozione dell’atto annullato.
I delineati assunti non sono condivisibili.
Al riguardo, va rilevato che l’impugnata delibera n. 10/97, con cui il Consiglio Comunale di isola delle Femmine ha fatto proprio il parere tecnico-legale chiesto in ordine al piano particolareggiato del comparto 1 delle zone “C”, dà esplicito atto che l’annullata delibera n. 105/93, approvativa di detto piano particolareggiato, è stata adottata su presupposti erronei, essendosi limitata a vincolare aree per servizi ed attrezzature, riferendosi esclusivamente agli abitanti della zona centrale del promontorio di Piano della Torre con esclusione di quelli insediati nella fascia costiera dello stesso promontorio.
Infatti, posto che con la delibera anzidetta la cubatura presa a base per la determinazione delle aree da destinare ad attrezzature è stata di mc. 13.507, dal nuovo conteggio della cubatura complessiva presente nell’area Piano Torre (zona “C” e fascia costiera) è di mc. 118.480 e non di mc. 33.976, così come calcolata in un primo momento dal progettista del piano particolareggiato (poi ridotta a mc. 13.507, non essendosi tenuto conto della fascia costiera). Inoltre, da tale nuovo conteggio emerge che la cubatura presente nell’area centrale non è di mc. 13.507, bensì di mc. 27.002.
Ed ancora, si dà atto che nella fascia costiera, priva quasi del tutto di attrezzature, è insediata stabilmente una popolazione di circa 1.200 persone, parte della quale in abitazioni legittimamente realizzate.
D’altra parte, viene pure evidenziato che sino a quando non sarà modificata la situazione di fatto (sanatoria o demolizione e acquisizione dei fabbricati illegittimi), dovrà essere assicurata a tutti gli abitanti che risiedono nella predetta fascia costiera attrezzature, servizi e spazi pubblici in misura idonea, come agli altri abitanti della parte più interna del promontorio.
Infine, l’atto censurato evidenzia che le aree per le attrezzature ed i servizi dei cittadini che risiedono nella fascia costiera non possono essere reperite nello stesso sito per i vincoli derivanti dalla L.r. n. 78/1976, tranne che per le attrezzature occorrenti per la fruizione del mare. Occorre, quindi, che le aree necessarie vengano reperite all’interno della zona “C” adiacente, e cioè in quella che circonda la fascia costiera.
Ebbene, da quanto sopra detto appare all’evidenza l’inconsistenza degli assunti della ricorrente, delineati sub a) e b), atteso che l’annullato piano particolareggiato non assicura, nemmeno con riferimento alla cubatura presente nel comparto in argomento, la disponibilità di aree per i servizi, le attrezzature e gli spazi pubblici nella misura minima prevista dagli standars di cui al D.M. n. 1444/68.
Né, poi, ha rilevanza decisiva, ai fini della legittimità dell’atto consiliare impugnato, il tempo trascorso per la sua adozione (circa tre anni dopo dall’avvenuta adozione del piano particolareggiato annullato), tenuto conto che il termine indicato dall’art. 3 della L.r. n. 71/1978 ha mero carattere ordinatorio.
Circa l’ultimo assunto, indicato sub. c), riguardante la violazione del principio del contrarius actus, di cui alla disposizione dettata dall’art. 4 della L.r. n. 28/1991, e cioè che prima dell’annullamento del piano particolareggiato l’organo consiliare avrebbe dovuto acquisire il parere della C.E.C., si osserva che detto parere è richiesto nell’ipotesi in cui trattasi di annullamento di piani attuativi divenuti definitivamente efficaci. Nella fattispecie, viceversa, il piano particolareggiato annullato era stato semplicemente adottato e non ancora approvato dall’organo consiliare.
Per quanto suesposto il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
Nulla si statuisce in ordine alle spese di lite in mancanza di costituzione in giudizio delle parti interessate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione 1^, respinge il ricorso in epigrafe indicato.----------------
Nulla per le spese--------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.------------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo il 21 marzo 2001, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:--------------------
- Giorgio Giallombardo, Presidente; - Filippo Giamportone, Consigliere, est.;
- Cosimo Di Paola, Consigliere. Laura Malerba, Segretario.
Depositata in Segreteria il 07.06.2001
Il Segretario Laura Malerba I.B.


A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE


COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
PROVINCIA DI PALERMO
III SETTORE – I SERVIZIO: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
n. 8 Allegati: p.llo n. 2887 del 04/03/1996
Relazione Tecnica e tav. da nn. 1 a 6
Perizia giurata del 26.06.2008 – cron. 3520
Il redattore del documento: Geom. Bellone Salvatore
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE U.T.C.
ATTESTATO DI CONCESSIONE EDILIZIA ASSENTITA n° 02 DEL 19/01/2009
(pratica edilizia n. 08/1996)
* * * *
VISTA la Legge urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 10 del 28/01/1977;
VISTA il D.M. LL.PP. del 10/05/1977;
VISTA la Legge n. 457 del 05/08/1978;
VISTA la Legge Regionale n. 71 del 27/12/1978;
VISTA la Legge Regionale n. 70 del 18/04/1981;
VISTO l’Art. 2 L. 17/94
VISTA la L.R. n. 4 del 2003;
VISTA La L.R. n. 7 del 2003;
VISTA l’istanza del 04/03/1996 – p.llo n. 2887 - presentata dalla sig.ra La Fata Maria Antonia, omissis ai sensi D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali, con la quale chiede la concessione edilizia per la realizzazione di un villino trifamiliare nel lotto di terreno censito al catasto terreni di Isola delle Femmine, al foglio di mappa n. 1 – particelle nn. 928-934-942-999-1000-1001;
VISTA la richiesta di autorizzazione all’apertura del cantiere, protocollo n. 3019 del 05/03/1996;
ACCERTATO che la signora La Fata Maria Antonia, ha titolo per richiedere la concessione edilizia di cui sopra, insieme al marito in comunione legale dei beni, il sig. Toia Leonardo, omissis ai sensi D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali, giusto atto di compravendita del 07/04/1994 – repertorio n° 1293 – raccolta n° 108 – stipulato presso il notaio Gabriella Lupo e registrato in Palermo il 22/04/1994 al n. 4354-1V;
VISTO il Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. del 25/01/1996 – posizione BB.NN. 50747, rilasciato a condizione che” le pareti dello scivolo siano rivestite in pietra. Inoltre come parere n. 13419/T del 29/08/1995 la copertura dovrà abbassarsi come segnato in rosso nella sezione E-E”;
VISTI gli elaborati grafici del 04/03/1996 allegati alla istanza di concessione edilizia, ed adeguati al Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. sopra citato, a firma del progettista incaricato, l’ingegnere Ulderico Pasqualini, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 2211, composti da:
1) relazione e dati metrici; 2) tav. n. 1: planimetrie – scala 1.25000 – scala 1: 2.000 – scala 1:1.000; 3) tav. n. 2 – planimetria e profilo; 4) tav. n. 3 – piante; 5) tav. n. 4 - prospetti e sezioni; 5) tav. n. 5: calcolo superficie e volume; 6) tav. n. 6: planimetria sistemazione a giardino. Dal progetto allegato risulta che le opere da realizzare consistono nella realizzazione di una villa trifamiliare su due livelli fuori terra oltre piano cantinato, sul lotto di terreno censito al N.C.T. al fg. n. 1 - p.lle nn. 928; 934; 942; 999; 1000; 1001, con i seguenti parametri: superficie del lotto mq. 1320; cubatura mc. 1.239,55; superficie abitabile mq. 363,68; superficie non residenziale mq. 64,59;
VISTO il Nulla Osta del Genio Civile di Palermo del 03/11/2000 – sezione 1° - p.llo n. 39477, ai sensi della Legge n. 64 del 02.02.1974 art. 18, della Legge n. 1086 del 05.11.1971 art. 4 e L.r. n. 11 del 06.07.1990;
VISTA la sentenza del C.G.A. per la Regione Sicilia – anno 2002 – per la riforma della sentenza del T.A.R. Sicilia del 21 marzo -7 giugno 2001, con la quale viene accolto il ricorso, rendendo valida la Delibera di Consiglio Comunale n. 105/1993;
CONSIDERATO sulla scorta della Sentenza del C.G.A. sopracitata che con l’annullamento della Delibera di C.C. n° 10/1997, alla data di presentazione dell’istanza di concessione edilizia del 04/03/96 sarebbero stati vigenti i Piani Particolareggiati;
CONSIDERATO che, secondo i parametri indicati nel Piano Particolareggiato di cui alla Delibera di C.C. n. 105/1993, la pratica edilizia era già fornita di tutti i pareri propedeutici (N.O. Soprintendenza ai BBCCAA e Genio Civile);
CONSIDERATO che in data 25.01.2008 la C.E.C. e l’U.T.C hanno espresso parere favorevole a condizione del rinnovo del Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA.;
CONSIDERATO che sono trascorsi oltre centoventi giorni dalla data di richiesta e che la concessione edilizia debba intendersi assentita ai sensi dell’articolo n. 2 L.R. 17/94;
VISTA la comunicazione di inizio lavori, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L.R. 17/94, a firma della sig.ra La Fata Maria Antonia, del Direttore dei lavori, l’Arch. Giuseppe Campagna, domiciliato in Palermo,iscritto all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo con il n. 1132, codice fiscale CMPGPP54P30G273P, e della ditta esecutrice, Giuseppe Puccio, con sede in Isola delle Femmine, via Garibaldi n. 63, iscritta nel Registro delle Imprese/Albo Artigiani presso la C.C.I.A.A. di Palermo con il n. 61453 codice fiscale PCCGPP47A27G273R.
VISTA la perizia giurata, asseverata presso il Tribunale di Palermo il 26/06/2008 cron. n. 3520, ex art. 2, comma 7, della L.R. 17/94, introitata al protocollo del Comune di Isola delle Femmine al n. 8308 in data 27/06/08, con cui l’Architetto Giuseppe Campagna, sopra generalizzato, ad espletamento dell’incarico conferitogli dalla Sig.ra La Fata Maria Antonia, assevera ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della L.R. 17/94, la conformità degli interventi da realizzare alle vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie. Nella stessa, per quanto attiene la determinazione degli oneri concessori dovuti ai sensi della L. 10/77 e successive modificazioni, assevera che il volume fuori terra (V) dell’erigendo edificio è pari a mc. 1.239,55, la superficie utile abitabile (Su) è pari a mq. 363,68, la superficie per servizi e accessori relativi alla parte residenziale(Snr) è pari a mq. 64,59, la superficie complessiva (Sc) è pari a mq. 402,43. viene inoltre asseverato che gli oneri concessori, calcolati in via provvisoria e salvo conguaglio, ammontano per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione ad 10.350,24; e per quanto riguarda al costo di costruzione 6.554,30;
VISTA la ricevuta del bonifico bancario effettuato presso la BANCA ANTONVENETA-AG. PALERMO N. 2, del 01/07/08 n. 0056600300362 dell’importo totale di 16.904,54;
CONSIDERATO che questo U.T.C. ritiene congruo l’importo degli oneri concessori autodeterminato;
VISTA la perizia giurata redatta dall’Architetto Giuseppe Campagna, iscritto all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo al n. 1132, introitata al protocollo del Comune di Isola delle Femmine al n. 8308 del 27/06/08, con la quale assevera che in data 20/02/2008 è stata ripresentata alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo istanza di rinnovo del Nulla Osta n. 13419/T del 29/10/1995 e che sono trascorsi i termine perentori di 120 giorni previsto dall’art. 46 della L.R. 17/04.
Nella stessa perizia viene asseverato che in data 06.02.2008 – con p.llo n. 363/10 il Responsabile dell’U.O. di Igiene e Sanità Pubblica del Distretto 8 della Ausl 6, ha espresso parere igienico-sanitario favorevole al progetto edilizio;
VISTO l’atto di vincolo di destinazione a parcheggio, redatto ai sensi della Legge n. 765/67 e della legge regionale n. 19/72; Repertorio n. 55212 e Raccolta n. 16343, sottoscritto innanzi il notaio Renato Caruso, in data 23/06/2008, iscritto al Collegio Notarile di Palermo, ed introitato al protocollo del Comune di Isola delle Femmine al n. 8308 in data 27/06/08, registrato in data 24.06.2008 al n. 5963/1T, secondo il quale viene vincolato permanentemente a parcheggio una superficie pari a mq. 140,00 sul lotto censito al foglio n° 1 – p.lle nn. 928-1001-934-942-999-1000;
VISTA la relazione tecnica, redatta dall’ingegnere Mario Lupo, iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo al n. 3154, redatta ai sensi dell’articolo 28 della Legge 9 Gennaio 1991, n. 10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, introitata al protocollo del Comune di Isola delle Femmine al n. 8308 in data 27/06/2008 e redatta dall’Ingegnere Mario Lupo, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 3154;
CONSIDERATO che sulla domanda di concessione edilizia riportata in premessa, non essendo stato notificato all’interessato un provvedimento di diniego entro i 120 giorni dal ricevimento delle stessa, si è formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 2 della l.r. 17/1994;
VISTO il P.R.G. approvato con D.A. n. 121/83;
VISTO il P.R.G. ed i relativi emendamenti adottato con Delibera n. 33 del 01/08/2007;
VISTO il modello ISTAT n° 02152004/41;
per tutto quanto sopra;
ATTESTA
(ai sensi dell’art. 2 della L.r. 17/1994)
che devono intendersi concesse, ai sensi del predetto art. 2 della L.r. 17/94, fatti salvi i diritti dei terzi le opere da eseguire da parte dei signori La Fata Maria Antonia, omissis, e Toia Leonardo, omissis,
entrambi residenti in Isola delle Femmine (PA), omissis, nella qualità di proprietari, le opere relative alla realizzazione di un villino trifamiliare, sul lotto identificato al Catasto Terreni al foglio di mappa n. 1, particelle 928, 1001, 934, 942, 999, e 1000, su due livelli fuori terra oltre piano interrato, con i seguenti parametri: superficie del lotto mq. 1320; cubatura mc. 1.239,55; superficie abitabile mq. 363,68; superficie non residenziale mq. 64,59 e superficie vincolata a parcheggio pari a mq. 140,00; sotto la Direzione dei Lavori dell’architetto Giuseppe Campagna, iscritto all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo al n. 1132, fermo restando eventuali pareri o N.O. richiesti dalla normativa vigente.
Tale concessione viene rilasciata in conformità al progetto allegato, che ne fa parte integrante e sostanziale, e sotto l’osservanza dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene e di tutte le disposizioni
vigenti, nonché delle prescrizioni di cui ai citati nulla osta e pareri e delle seguenti prescrizioni:
- agli adempimenti di cui alla legge 2/2/1974 n. 64 per le opere in cemento armato, e a quelli previsti dalle vigenti norme antisismiche.
Si specifica altresì che:
- Nessuna modifica può essere apportata al progetto senza autorizzazione/concessione comunale, pena le sanzioni di cui alla L.R. 37/85 e L. 47/85 e ssmmii;
- Debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati tutti i diritti di terzi;
- Le opere dovranno essere ultimate e rese abitabili entro tre anni dal 30 giugno 2008, giusto nota comunicazione lavori, pena la decadenza;
- Nel cantiere deve essere esposta una tabella indicante numero, data e oggetto della concessione, le generalità del proprietario, del progettista, del direttore del Lavori, e dell’assuntore dei lavori, come prescritto dalla L.R. 37/85;
- Il cantiere sui lati prospicienti spazi pubblici deve essere chiuso con assiti e delineato con
segnalazioni anche notturne. L’eventuale occupazione di suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata;
- E’ vietata la manomissione dei manufatti dei servizi pubblici, la cui presenza dovrà essere segnalata subito all’Ente proprietario;
-      La presente concessione dovrà essere custodita sul luogo dei lavori ed esibita al personale di vigilanza e di controllo del Comune, autorizzato ad accedere al cantiere, come prescritto dalla L.R.37/85;
E’ prescritta l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento;
- Le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto con la presente concessione saranno punite come previsto dalle L.R. 71/78 e 37/85 e L.47/85;
- Si autorizza l’apertura al cantiere, l’allaccio idrico per uso cantiere, e l’allaccio fognario su viale della Torre.
Il Responsabile del servizio Urbanistica ed Edilizia Privata Architetto Sergio Valguarnera
Il Responsabile del III Settore Architetto Sandro D’Arpa
SI CERTIFICA
Su conforme relazione del messo comunale, che la presente concessione è stata pubblicata all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 71/78 per 15 giorni consecutivi, dal ………………….. al ………………... e che contro la stessa ………..… sono stati presentati opposizioni o reclami.
Isola delle Femmine, ………………….. Il Segretario Comunale
-      Dr. Manlio Scafidi

02
Concessione Edilizia Assentita: La Fata Maria Antonia e Toia Leonardo
 15
 19/01-03/02

A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE


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