REPUBBLICA ITALIANA
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N. 856-01 Reg. Sent.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione
Prima, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
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N. 2244 Reg. Gen.
ANNO 1997
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sul ricorso n. 2244/97 proposto da LA FATA Maria Antonia,
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Immordino, presso il cui studio in
Palermo, via Libertà n. 171, è elettivamente domiciliata,
CONTRO
- il Comune di Isola delle Femmine,
in persona del Sindaco pro-tempore, e
- il Consiglio
Comunale, in persona del Presidente pro-tempore, entrambi non costituitisi in
giudizio,
PER
L'ANNULLAMENTO
1) della delibera
consiliare n. 10 del 28.2.1997 di annullamento della precedente delibera n.
105/93, concernente l’adozione del piano particolareggiato delle zone “C”
–comparto 1- del P.R.G;
2) ove occorra, della
delibera di G.M. n. 303 del 6.12.1996 di conferimento dell’incarico ad un
tecnico di formulare un parere tecnico-legale sul predetto piano
particolareggiato.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti
della causa;
Relatore il Consigliere
Filippo Giamportone;
Uditi
alla pubblica udienza del 21 marzo 2001 il difensore della ricorrente;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
FATTO
Con
ricorso notificato il 4 giugno 1997 e depositato il 20 successivo la sig.ra La
Fata Maria Antonia ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, concernenti
l’annullamento della delibera n. 105/93, con cui era stato adottato il piano
particolareggiato delle zone “C” –comparto I- del P.R.G.
Il
ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Violazione e falsa
applicazione dei principi generali in materia di annullamento degli atti
amministrativi in relazione agli artt. 3 e 12 della L.r. 27.12.1978 n. 71.
Eccesso di potere per contraddittorietà, erroneità nei presupposti ed assoluta
carenza di istruttoria.
L’annullamento,
che interviene tre anni dopo l’adozione del piano particolareggiato, è basato
su un parere che, richiesto per confutare una opposizione allo stesso piano per
eccessiva estensione di aree per attrezzature, considera viceversa esigua
l’area destinata a tale scopo;
2) Violazione e falsa
applicazione dei principi generali in materia di annullamento degli atti
amministrativi. Illogicità della motivazione.
Si
tengono in prevalente considerazione le esigenze urbanistiche di coloro che
hanno illegittimamente edificato nella fascia di inedificabilità assoluta,
piuttosto quelle dei soggetti che hanno acquistato aree previste come
edificabili;
3) Violazione e falsa
applicazione dell’art. 4 della L.r. 15.5.1991 n. 28, nonché del principio del
contrarius actus.
Avrebbero
dovuto essere osservate le stesse forme e la medesima procedura seguite in
occasione dell’adozione dell’atto annullato.
In
conclusione, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti
impugnati, col favore delle spese.
Benchè
ritualmente intimato, il Comune di Isola delle Femmine non si è costituito in giudizio.
Alla
pubblica udienza del 21 marzo 2001 il ricorso, su conforme richiesta del
difensore della ricorrente, è stato posto in decisione.
DIRITTO
Con
i tre motivi di gravame, che stante la stretta omogeneità si esaminano
congiuntamente, la ricorrente, deducendo la violazione dei principi generali in
materia di annullamento degli atti amministrativi, delle LL.rr. nn. 71/1978
(artt. 3 e 12) e 28/1991 (art. 4), nonché l’eccesso di potere sotto varie
figure sintomatiche (contraddittorietà, erroneità nei presupposti, assoluta
carenza di istruttoria, illogicità della motivazione) assume, in sintesi, che:
a) l’annullamento è
intervenuto tre anni dopo l’adozione del piano particolareggiato e per motivi
(insufficienza delle aree destinate ad attrezzature) diametralmente opposti al
contenuto di una opposizione (eccessiva estensione di tali aree) presentata
avverso il piano stesso;
b) sono tenute in
prevalente considerazione le esigenze urbanistiche di coloro che hanno
illegittimamente edificato nella fascia di inedificabilità assoluta;
c) non sono state
osservate le stesse forme e la medesima procedura seguite in occasione
dell’adozione dell’atto annullato.
I
delineati assunti non sono condivisibili.
Al
riguardo, va rilevato che l’impugnata delibera n. 10/97, con cui il Consiglio
Comunale di isola delle Femmine ha fatto proprio il parere
tecnico-legale chiesto in ordine al piano particolareggiato del comparto 1
delle zone “C”, dà esplicito atto che l’annullata delibera n. 105/93,
approvativa di detto piano particolareggiato, è stata adottata su presupposti
erronei, essendosi limitata a vincolare aree per servizi ed attrezzature,
riferendosi esclusivamente agli abitanti della zona centrale del promontorio di
Piano della Torre con esclusione di quelli insediati nella fascia costiera
dello stesso promontorio.
Infatti,
posto che con la delibera anzidetta la cubatura presa a base per la
determinazione delle aree da destinare ad attrezzature è stata di mc. 13.507,
dal nuovo conteggio della cubatura complessiva presente nell’area Piano Torre
(zona “C” e fascia costiera) è di mc. 118.480 e non di mc. 33.976, così come
calcolata in un primo momento dal progettista del piano particolareggiato (poi
ridotta a mc. 13.507, non essendosi tenuto conto della fascia costiera).
Inoltre, da tale nuovo conteggio emerge che la cubatura presente nell’area
centrale non è di mc. 13.507, bensì di mc. 27.002.
Ed
ancora, si dà atto che nella fascia costiera, priva quasi del tutto di
attrezzature, è insediata stabilmente una popolazione di circa 1.200 persone,
parte della quale in abitazioni legittimamente realizzate.
D’altra
parte, viene pure evidenziato che sino a quando non sarà modificata la
situazione di fatto (sanatoria o demolizione e acquisizione dei fabbricati
illegittimi), dovrà essere assicurata a tutti gli abitanti che risiedono nella
predetta fascia costiera attrezzature, servizi e spazi pubblici in misura
idonea, come agli altri abitanti della parte più interna del promontorio.
Infine,
l’atto censurato evidenzia che le aree per le attrezzature ed i servizi dei
cittadini che risiedono nella fascia costiera non possono essere reperite nello
stesso sito per i vincoli derivanti dalla L.r. n. 78/1976, tranne che per le
attrezzature occorrenti per la fruizione del mare. Occorre, quindi, che le aree
necessarie vengano reperite all’interno della zona “C” adiacente, e cioè in
quella che circonda la fascia costiera.
Ebbene,
da quanto sopra detto appare all’evidenza l’inconsistenza degli assunti della
ricorrente, delineati sub a) e b), atteso che l’annullato piano
particolareggiato non assicura, nemmeno con riferimento alla cubatura presente
nel comparto in argomento, la disponibilità di aree per i servizi, le
attrezzature e gli spazi pubblici nella misura minima prevista dagli standars
di cui al D.M. n. 1444/68.
Né,
poi, ha rilevanza decisiva, ai fini della legittimità dell’atto consiliare
impugnato, il tempo trascorso per la sua adozione (circa tre anni dopo
dall’avvenuta adozione del piano particolareggiato annullato), tenuto conto che
il termine indicato dall’art. 3 della L.r. n. 71/1978 ha mero carattere
ordinatorio.
Circa
l’ultimo assunto, indicato sub. c), riguardante la violazione del principio del
contrarius actus, di cui alla disposizione dettata dall’art. 4 della L.r. n.
28/1991, e cioè che prima dell’annullamento del piano particolareggiato
l’organo consiliare avrebbe dovuto acquisire il parere della C.E.C., si osserva
che detto parere è richiesto nell’ipotesi in cui trattasi di annullamento di
piani attuativi divenuti definitivamente efficaci. Nella fattispecie,
viceversa, il piano particolareggiato annullato era stato semplicemente
adottato e non ancora approvato dall’organo consiliare.
Per
quanto suesposto il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
Nulla
si statuisce in ordine alle spese di lite in mancanza di costituzione in
giudizio delle parti interessate.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione 1^, respinge il
ricorso in epigrafe indicato.----------------
Nulla per le
spese--------------------------------------------------
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.------------------------------------------------------------
Così
deciso in Palermo il 21 marzo 2001, in Camera di Consiglio, con l'intervento
dei signori magistrati:--------------------
- Giorgio Giallombardo,
Presidente; - Filippo Giamportone, Consigliere, est.;
- Cosimo Di Paola,
Consigliere. Laura Malerba, Segretario.
Depositata in Segreteria
il 07.06.2001
Il Segretario Laura Malerba I.B.
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE
FEMMINE
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
PROVINCIA DI PALERMO
III SETTORE – I SERVIZIO: URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
n. 8 Allegati: p.llo n. 2887 del
04/03/1996
Relazione Tecnica e tav. da nn. 1 a 6
Perizia giurata del 26.06.2008 –
cron. 3520
Il redattore del documento: Geom.
Bellone Salvatore
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
U.T.C.
ATTESTATO DI CONCESSIONE EDILIZIA
ASSENTITA n° 02 DEL 19/01/2009
(pratica edilizia n. 08/1996)
* * * *
VISTA la Legge
urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n.
10 del 28/01/1977;
VISTA il
D.M. LL.PP. del 10/05/1977;
VISTA la Legge n.
457 del 05/08/1978;
VISTA la Legge Regionale n.
71 del 27/12/1978;
VISTA la Legge Regionale n.
70 del 18/04/1981;
VISTO l’Art.
2 L . 17/94
VISTA la L.R. n. 4
del 2003;
VISTA La L.R. n. 7
del 2003;
VISTA l’istanza
del 04/03/1996 – p.llo n. 2887 - presentata dalla sig.ra La Fata Maria
Antonia, omissis
ai sensi D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali, con
la quale chiede la concessione edilizia per la realizzazione di un villino
trifamiliare nel lotto di terreno censito al catasto terreni di Isola delle
Femmine, al foglio di mappa n. 1 – particelle nn. 928-934-942-999-1000-1001;
VISTA la
richiesta di autorizzazione all’apertura del cantiere, protocollo n. 3019 del
05/03/1996;
ACCERTATO che
la signora La
Fata Maria Antonia, ha
titolo per richiedere la concessione edilizia di cui sopra, insieme al marito
in comunione legale dei beni, il sig. Toia Leonardo, omissis ai sensi D.Lgs n. 196/03 sulla
tutela dei dati personali, giusto atto di compravendita del 07/04/1994
– repertorio n° 1293 – raccolta n° 108 – stipulato presso il notaio Gabriella
Lupo e registrato in Palermo il 22/04/1994 al n. 4354-1V;
VISTO il
Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. del 25/01/1996 – posizione BB.NN.
50747, rilasciato a condizione che” le pareti dello scivolo siano
rivestite in pietra. Inoltre come parere n. 13419/T del 29/08/1995 la copertura
dovrà abbassarsi come segnato in rosso nella sezione E-E”;
VISTI gli
elaborati grafici del 04/03/1996 allegati alla istanza di concessione edilizia,
ed adeguati al Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. sopra citato, a
firma del progettista incaricato, l’ingegnere Ulderico
Pasqualini, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Palermo al n. 2211, composti da:
1) relazione e dati
metrici; 2) tav. n. 1: planimetrie – scala 1.25000 –
scala 1: 2.000 – scala 1:1.000; 3) tav. n. 2 – planimetria
e profilo; 4) tav. n. 3 – piante; 5)
tav. n. 4 - prospetti e sezioni; 5) tav.
n. 5: calcolo superficie e volume; 6) tav. n. 6: planimetria
sistemazione a giardino. Dal progetto allegato risulta che le opere da
realizzare consistono nella realizzazione di una villa trifamiliare su due
livelli fuori terra oltre piano cantinato, sul lotto di terreno censito al
N.C.T. al fg. n. 1 - p.lle nn. 928; 934; 942; 999; 1000; 1001, con i seguenti
parametri: superficie del lotto mq. 1320; cubatura mc. 1.239,55; superficie abitabile
mq. 363,68; superficie non residenziale mq. 64,59;
VISTO il
Nulla Osta del Genio Civile di Palermo del 03/11/2000 – sezione 1° - p.llo n.
39477, ai sensi della Legge n. 64 del 02.02.1974 art. 18, della Legge n. 1086
del 05.11.1971 art. 4 e L.r. n. 11 del 06.07.1990;
VISTA la
sentenza del C.G.A. per la
Regione Sicilia – anno 2002 – per la riforma della sentenza
del T.A.R. Sicilia del 21 marzo -7 giugno 2001, con la quale viene accolto il
ricorso, rendendo valida la
Delibera di Consiglio Comunale n. 105/1993;
CONSIDERATO sulla
scorta della Sentenza del C.G.A. sopracitata che con l’annullamento della
Delibera di C.C. n° 10/1997, alla data di presentazione dell’istanza di
concessione edilizia del 04/03/96 sarebbero stati vigenti i Piani
Particolareggiati;
CONSIDERATO che,
secondo i parametri indicati nel Piano Particolareggiato di cui alla Delibera
di C.C. n. 105/1993, la pratica edilizia era già fornita di tutti i pareri
propedeutici (N.O. Soprintendenza ai BBCCAA e Genio Civile);
CONSIDERATO che
in data 25.01.2008 la C.E .C.
e l’U.T.C hanno espresso parere favorevole a
condizione del rinnovo del Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA.;
CONSIDERATO che
sono trascorsi oltre centoventi giorni dalla data di richiesta e che la
concessione edilizia debba intendersi assentita ai sensi dell’articolo n. 2 L .R. 17/94;
VISTA la
comunicazione di inizio lavori, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L.R.
17/94, a firma della sig.ra La Fata Maria
Antonia, del Direttore dei lavori, l’Arch. Giuseppe
Campagna, domiciliato in Palermo,iscritto all’Albo degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo con il n.
1132, codice fiscale CMPGPP54P30G273P, e della ditta esecutrice, Giuseppe
Puccio, con sede in Isola delle Femmine, via Garibaldi n. 63, iscritta
nel Registro delle Imprese/Albo Artigiani presso la C.C .I.A.A. di Palermo con il
n. 61453 codice fiscale PCCGPP47A27G273R.
VISTA la
perizia giurata, asseverata presso il Tribunale di Palermo il 26/06/2008 cron.
n. 3520, ex art. 2, comma 7, della L.R. 17/94, introitata al protocollo del
Comune di Isola delle Femmine al n. 8308 in data 27/06/08, con cui l’Architetto
Giuseppe Campagna, sopra generalizzato, ad espletamento
dell’incarico conferitogli dalla Sig.ra La Fata Maria Antonia, assevera
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della L.R. 17/94,
la conformità degli interventi da realizzare alle vigenti prescrizioni
urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e
sanitarie. Nella stessa, per quanto attiene la determinazione degli oneri
concessori dovuti ai sensi della L. 10/77 e successive modificazioni, assevera
che il volume fuori terra (V) dell’erigendo edificio è pari a mc. 1.239,55, la
superficie utile abitabile (Su) è pari a mq. 363,68, la superficie per servizi
e accessori relativi alla parte residenziale(Snr) è pari a mq. 64,59, la
superficie complessiva (Sc) è pari a mq. 402,43. viene inoltre asseverato che
gli oneri concessori, calcolati in via provvisoria e salvo conguaglio,
ammontano per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione ad € 10.350,24; e
per quanto riguarda al costo di costruzione € 6.554,30;
VISTA la
ricevuta del bonifico bancario effettuato presso la BANCA ANTONVENETA-AG.
PALERMO N. 2, del 01/07/08 n. 0056600300362 dell’importo totale di € 16.904,54;
CONSIDERATO che
questo U.T.C. ritiene congruo l’importo degli oneri concessori autodeterminato;
VISTA la
perizia giurata redatta dall’Architetto Giuseppe
Campagna, iscritto all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Palermo al n. 1132, introitata al protocollo
del Comune di Isola delle Femmine al n. 8308 del 27/06/08, con la quale
assevera che in data 20/02/2008 è stata ripresentata alla Soprintendenza
BB.CC.AA. di Palermo istanza di rinnovo del Nulla Osta n. 13419/T del
29/10/1995 e che sono trascorsi i termine perentori di 120 giorni previsto
dall’art. 46 della L.R. 17/04.
Nella stessa perizia viene asseverato che in data 06.02.2008 – con
p.llo n. 363/10 il Responsabile dell’U.O. di Igiene e Sanità Pubblica del
Distretto 8 della Ausl 6, ha
espresso parere igienico-sanitario favorevole al
progetto edilizio;
VISTO l’atto
di vincolo di destinazione a parcheggio, redatto ai sensi della
Legge n. 765/67 e della legge regionale n. 19/72; Repertorio n. 55212 e
Raccolta n. 16343, sottoscritto innanzi il notaio Renato Caruso, in data
23/06/2008, iscritto al Collegio Notarile di Palermo, ed introitato al
protocollo del Comune di Isola delle Femmine al n. 8308 in data 27/06/08,
registrato in data 24.06.2008 al n. 5963/1T, secondo il quale viene vincolato
permanentemente a parcheggio una superficie pari a mq. 140,00 sul lotto censito
al foglio n° 1 – p.lle nn. 928-1001-934-942-999-1000;
VISTA la
relazione tecnica, redatta dall’ingegnere Mario Lupo,
iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo al n. 3154,
redatta ai sensi dell’articolo 28 della Legge 9 Gennaio 1991, n. 10, attestante
la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo
energetico degli edifici, introitata al protocollo del Comune di Isola delle
Femmine al n. 8308 in
data 27/06/2008 e redatta dall’Ingegnere Mario Lupo, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 3154;
CONSIDERATO che
sulla domanda di concessione edilizia riportata in premessa, non essendo stato
notificato all’interessato un provvedimento di diniego entro i 120 giorni dal
ricevimento delle stessa, si è formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 2
della l.r. 17/1994;
VISTO il
P.R.G. approvato con D.A. n. 121/83;
VISTO il
P.R.G. ed i relativi emendamenti adottato con Delibera n. 33 del 01/08/2007;
VISTO il
modello ISTAT n° 02152004/41;
per tutto quanto sopra;
ATTESTA
(ai sensi dell’art. 2 della L.r.
17/1994)
che devono intendersi concesse, ai sensi del predetto art. 2 della
L.r. 17/94, fatti salvi i diritti dei terzi le opere da eseguire da parte dei
signori La
Fata Maria Antonia, omissis, e Toia
Leonardo, omissis,
entrambi residenti in Isola delle Femmine (PA), omissis,
nella qualità di proprietari, le opere relative alla realizzazione di un
villino trifamiliare, sul lotto identificato al Catasto Terreni al foglio di
mappa n. 1, particelle 928, 1001, 934,
942, 999, e 1000, su due livelli fuori terra oltre piano
interrato, con i seguenti parametri: superficie del lotto mq. 1320; cubatura
mc. 1.239,55; superficie abitabile mq. 363,68; superficie non residenziale mq.
64,59 e superficie vincolata a parcheggio pari a mq. 140,00; sotto la Direzione dei Lavori
dell’architetto Giuseppe Campagna, iscritto
all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Palermo al n. 1132, fermo restando eventuali pareri o N.O.
richiesti dalla normativa vigente.
Tale concessione viene rilasciata in conformità al progetto
allegato, che ne fa parte integrante e sostanziale, e sotto l’osservanza dei
regolamenti comunali di edilizia e di igiene e di tutte le disposizioni
vigenti, nonché delle prescrizioni di cui ai citati nulla osta e
pareri e delle seguenti prescrizioni:
- agli adempimenti di cui alla legge 2/2/1974 n. 64 per le opere in
cemento armato, e a quelli previsti dalle vigenti norme antisismiche.
Si specifica altresì che:
- Nessuna modifica può essere apportata al progetto senza
autorizzazione/concessione comunale, pena le sanzioni di cui alla L.R. 37/85 e
L. 47/85 e ssmmii;
- Debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati tutti i diritti
di terzi;
- Le opere dovranno essere ultimate e rese abitabili entro tre
anni dal 30 giugno 2008, giusto nota comunicazione lavori, pena la
decadenza;
- Nel cantiere deve essere esposta una tabella indicante numero,
data e oggetto della concessione, le generalità del proprietario, del
progettista, del direttore del Lavori, e dell’assuntore dei lavori, come
prescritto dalla L.R. 37/85;
- Il cantiere sui lati prospicienti spazi pubblici deve essere
chiuso con assiti e delineato con
segnalazioni anche notturne. L’eventuale occupazione di suolo
pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata;
- E’ vietata la manomissione dei manufatti dei servizi pubblici, la
cui presenza dovrà essere segnalata subito all’Ente proprietario;
-
La presente concessione dovrà essere
custodita sul luogo dei lavori ed esibita al personale di vigilanza e di
controllo del Comune, autorizzato ad accedere al cantiere, come prescritto
dalla L.R.37/85;
E’ prescritta l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e
regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente
provvedimento;
- Le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto
prescritto con la presente concessione saranno punite come previsto dalle L.R.
71/78 e 37/85 e L.47/85;
- Si autorizza l’apertura al cantiere, l’allaccio idrico per uso
cantiere, e l’allaccio fognario su viale della Torre.
Il
Responsabile del servizio Urbanistica ed Edilizia Privata Architetto Sergio
Valguarnera
Il
Responsabile del III Settore Architetto Sandro D’Arpa
SI
CERTIFICA
Su conforme
relazione del messo comunale, che la presente concessione è stata pubblicata
all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 71/78 per 15 giorni
consecutivi, dal ………………….. al ………………... e che contro la stessa ………..… sono
stati presentati opposizioni o reclami.
Isola
delle Femmine, ………………….. Il Segretario Comunale
-
Dr. Manlio Scafidi
02
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Concessione Edilizia Assentita:
|
15
|
19/01-03/02
|
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE
FEMMINE
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