Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

domenica 29 marzo 2015

DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

a cura della Redazione Pubblica Amministrazione 24
Informazione ambientale – Particolare e qualificato interesse all’ostensione – Dimostrazione – Necessità – Esclusione.

 Nello specifico settore della tutela dell'ambiente, l’accesso all'informazione ambientale deve essere, consentito a chiunque ne faccia richiesta, senza necessità che questi, in deroga alla disciplina generale sull’accesso ai documenti amministrativi, dimostri un suo particolare e qualificato interesse all’ostensione.

Informazione ambientale – Articolo 3 Dlgs 195/2005 – Obbligo aggravato di trasparenza in capo alle autorità pubbliche.

L’articolo 3 del Dlgs 195/2005 prevede che “l'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”, con la conseguenza che per costituire in capo all'amministrazione un relativo obbligo di comunicazione non si deve essere necessariamente titolari di una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, essendo,  sufficiente la sola indicazione delle informazioni richieste (in tal senso, Tar Roma, sezione III quater,389/2012, secondo cui in materia ambientale l'accesso sarebbe “incrementato anche sotto il profilo qualitativo”, estendendosi anche alla leggibilità e alla comprensione delle stesse imponendo un obbligo aggravato di trasparenza in capo alle autorità pubbliche). (Amb. Dir.)

Informazione ambientale - Articolo 3 Dlgs 195/2005 - Disciplina generale dell'accesso prevista dalla Legge 241/1990 - Differenze.

L'art. 3 DLgs 19 agosto 2005 n. 195, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella Legge 241 del 1990, per l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso e per il contenuto delle cognizioni accessibili. Le informazioni ambientali spettano, infatti, a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse. L'articolo 3 del Dlgs 195/2005 estende, inoltre, il contenuto delle notizie accessibili alle "informazioni ambientali" (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'articolo 22 della Legge 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione. Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale, eliminando di fatto ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente. Ogni indebita limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l'accesso alle informazioni ambientali risulta pertanto preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità. (così anche Tar Roma, sezione III, 28 giugno 2006, n. 5272).

Accesso alle informazioni ambientali - Articolo 2 DLgs 195/2005 - Documentazione riguardante l'accatastamento di un immobile - Sussumibilità nel concetto di informazione ambientale - Esclusione - Finalità ambientali perseguite dall'associazione richiedente l'accesso - Irrilevanza
Alla luce dell'articolo 2 del DLgs 19 agosto 2005 n. 195, la documentazione riguardante l'accatastamento di un fabbricato non è sussumibile nel concetto di informazione ambientale, non rientrando tipologie indicate da detta disposizione. Non formano infatti oggetto dell'informazione ambientale gli atti e i documenti relativi a fatti che non comportano un impatto ambientale (Tar Lecce sezione I, sentenza 8 ottobre 2009 n. 2286). Nè può ritenersi rilevante, ai fini della qualificazione dell'informazione, la finalità ambientale perseguita dall'Associazione per conto della quale l'interessato ha presentato l'istanza: un conto è, infatti, la natura "ambientale" dell'informazione richiesta, altro è che un'informazione per così dire neutra possa essere utilizzata dall'associazione di tutela ambientale per perseguire i propri fini statutari. Al fine di evitare che le richieste appaiano indiscriminate e, soprattutto, quando si tratti di organizzazioni ed associazioni nei cui compiti statutari sono contemplate anche le iniziative di tutela e di promozione dell'ambiente, è almeno necessario che venga delimitato e specificato il contesto di riferimento e le ragioni che costituiscono, ancorché limitatamente al settore ambientale, un interesse almeno all'acquisizione delle informazioni (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 18 ottobre 2011 n. 5571; Tar Salerno sezione I, sentenza 18 maggio 2009 n. 2359). (Amb. dir.)

Inquinamento acqua - Diritto processuale europeo - Accesso del pubblico all'informazione in materia ambientale - Ambito di applicazione - Nozione di "autorità pubblica" - Imprese di gestione delle reti fognarie e di fornitura di acqua - Privatizzazione del settore dei servizi idrici in Inghilterra e nel Galles - Rinvio pregiudiziale - Convenzione di Aarhus - Direttiva 2003/4/CE
Al fine di stabilire se enti quali la United Utilities Water plc, la Yorkshire Water Services Ltd e la Southern Water Services Ltd possano essere qualificati come persone giuridiche svolgenti, ai sensi della legislazione nazionale, "funzioni di pubblica amministrazione" a norma dell'articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, si deve esaminare se tali enti siano investiti, in forza del diritto nazionale loro applicabile, di poteri speciali che eccedono quelli derivanti dalle norme applicabili ai rapporti tra soggetti di diritto privato. Le imprese suddette che forniscono servizi pubblici connessi con l'ambiente, trovandosi sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a) o b), della direttiva 2003/4, dovrebbero essere qualificate come "autorità pubbliche" ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera c), di tale direttiva, se tali imprese non determinano in maniera realmente autonoma le modalità con le quali forniscono detti servizi, poiché un'autorità pubblica rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, punto 2, lettera a) o b), della richiamata direttiva è in grado di influenzare in maniera decisiva l'azione di dette imprese nel settore ambientale. Pertanto, l'articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4 dev'essere interpretato nel senso che una persona che rientra in tale disposizione costituisce un'autorità pubblica per quanto concerne tutte le informazioni ambientali da essa detenute. Società commerciali quali la United Utilities Water plc, la Yorkshire Water Services Ltd e la Southern Water Services Ltd, che possono costituire un'autorità pubblica ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera c), di detta direttiva soltanto nei limiti in cui, quando forniscono servizi pubblici nel settore ambientale, esse si trovino sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a) o b), della medesima direttiva, non sono tenute a fornire informazioni ambientali se è pacifico che queste ultime non riguardano la fornitura di tali servizi. (Amb. dir.)


A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE



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