DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
a cura della Redazione Pubblica Amministrazione 24
Informazione ambientale – Particolare e qualificato
interesse all’ostensione – Dimostrazione – Necessità – Esclusione.
Nello specifico settore della tutela dell'ambiente,
l’accesso all'informazione ambientale deve essere, consentito a chiunque ne
faccia richiesta, senza necessità che questi, in deroga alla disciplina
generale sull’accesso ai documenti amministrativi, dimostri un suo particolare
e qualificato interesse all’ostensione.
Informazione ambientale – Articolo 3 Dlgs 195/2005 – Obbligo
aggravato di trasparenza in capo alle autorità pubbliche.
L’articolo 3 del Dlgs 195/2005 prevede che “l'autorità
pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione
ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi
debba dichiarare il proprio interesse”, con la conseguenza che per
costituire in capo all'amministrazione un relativo obbligo di comunicazione non
si deve essere necessariamente titolari di una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, essendo, sufficiente
la sola indicazione delle informazioni richieste (in tal senso, Tar Roma,
sezione III quater,389/2012, secondo cui in materia ambientale l'accesso
sarebbe “incrementato anche sotto il profilo qualitativo”, estendendosi anche
alla leggibilità e alla comprensione delle stesse imponendo un obbligo
aggravato di trasparenza in capo alle autorità pubbliche). (Amb. Dir.)
Informazione ambientale - Articolo 3 Dlgs 195/2005 -
Disciplina generale dell'accesso prevista dalla Legge 241/1990 - Differenze.
L'art. 3 DLgs 19 agosto 2005 n. 195, con il quale è stata
data attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale, ha introdotto una fattispecie speciale di accesso
in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista
nella Legge 241 del 1990, per l'estensione del novero dei soggetti legittimati
all'accesso e per il contenuto delle cognizioni accessibili. Le informazioni
ambientali spettano, infatti, a chiunque le richieda, senza necessità, in
deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di
dimostrare un suo particolare e qualificato interesse. L'articolo 3 del
Dlgs 195/2005 estende, inoltre, il contenuto delle notizie accessibili alle
"informazioni ambientali" (che implicano anche un'attività
elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni
richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella
garantita dall'articolo 22 della Legge 241 del 1990, oggettivamente
circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità
dell'Amministrazione. Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle
informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità
della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la
massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo
diffuso sulla qualità ambientale, eliminando di fatto ogni ostacolo, soggettivo
od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato
dell'ambiente. Ogni indebita limitazione, per via ermeneutica, della
legittimazione a pretendere l'accesso alle informazioni ambientali risulta
pertanto preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua
finalità. (così anche Tar Roma, sezione III, 28 giugno 2006, n. 5272).
Accesso alle informazioni ambientali - Articolo 2 DLgs
195/2005 - Documentazione riguardante l'accatastamento di un immobile -
Sussumibilità nel concetto di informazione ambientale - Esclusione - Finalità
ambientali perseguite dall'associazione richiedente l'accesso - Irrilevanza
Alla luce dell'articolo 2 del DLgs 19 agosto 2005 n. 195, la
documentazione riguardante l'accatastamento di un fabbricato non è sussumibile
nel concetto di informazione ambientale, non rientrando tipologie indicate da
detta disposizione. Non formano infatti oggetto dell'informazione ambientale
gli atti e i documenti relativi a fatti che non comportano un impatto
ambientale (Tar Lecce sezione I, sentenza 8 ottobre 2009 n. 2286). Nè può
ritenersi rilevante, ai fini della qualificazione dell'informazione, la
finalità ambientale perseguita dall'Associazione per conto della quale
l'interessato ha presentato l'istanza: un conto è, infatti, la natura
"ambientale" dell'informazione richiesta, altro è che un'informazione
per così dire neutra possa essere utilizzata dall'associazione di tutela
ambientale per perseguire i propri fini statutari. Al fine di evitare che le
richieste appaiano indiscriminate e, soprattutto, quando si tratti di
organizzazioni ed associazioni nei cui compiti statutari sono contemplate anche
le iniziative di tutela e di promozione dell'ambiente, è almeno necessario che
venga delimitato e specificato il contesto di riferimento e le ragioni che
costituiscono, ancorché limitatamente al settore ambientale, un interesse almeno
all'acquisizione delle informazioni (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 18
ottobre 2011 n. 5571; Tar Salerno sezione I, sentenza 18 maggio 2009 n. 2359).
(Amb. dir.)
Inquinamento acqua - Diritto processuale europeo - Accesso
del pubblico all'informazione in materia ambientale - Ambito di applicazione -
Nozione di "autorità pubblica" - Imprese di gestione delle reti
fognarie e di fornitura di acqua - Privatizzazione del settore dei servizi
idrici in Inghilterra e nel Galles - Rinvio pregiudiziale - Convenzione di
Aarhus - Direttiva 2003/4/CE
Al fine di stabilire se enti quali la United Utilities Water
plc, la Yorkshire Water Services Ltd e la Southern Water Services Ltd possano
essere qualificati come persone giuridiche svolgenti, ai sensi della
legislazione nazionale, "funzioni di pubblica amministrazione" a
norma dell'articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del
Consiglio, si deve esaminare se tali enti siano investiti, in forza del diritto
nazionale loro applicabile, di poteri speciali che eccedono quelli derivanti
dalle norme applicabili ai rapporti tra soggetti di diritto privato. Le imprese
suddette che forniscono servizi pubblici connessi con l'ambiente, trovandosi sotto
il controllo di un organismo o di una persona di cui all'articolo 2, punto 2,
lettera a) o b), della direttiva 2003/4, dovrebbero essere qualificate come
"autorità pubbliche" ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera c),
di tale direttiva, se tali imprese non determinano in maniera realmente
autonoma le modalità con le quali forniscono detti servizi, poiché un'autorità
pubblica rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, punto 2,
lettera a) o b), della richiamata direttiva è in grado di influenzare in
maniera decisiva l'azione di dette imprese nel settore ambientale. Pertanto,
l'articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4 dev'essere
interpretato nel senso che una persona che rientra in tale disposizione
costituisce un'autorità pubblica per quanto concerne tutte le informazioni
ambientali da essa detenute. Società commerciali quali la United Utilities
Water plc, la Yorkshire Water Services Ltd e la Southern Water Services Ltd,
che possono costituire un'autorità pubblica ai sensi dell'articolo 2, punto 2,
lettera c), di detta direttiva soltanto nei limiti in cui, quando forniscono
servizi pubblici nel settore ambientale, esse si trovino sotto il controllo di
un organismo o di una persona di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a) o b),
della medesima direttiva, non sono tenute a fornire informazioni ambientali se
è pacifico che queste ultime non riguardano la fornitura di tali servizi. (Amb.
dir.)
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE
FEMMINE
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