Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

lunedì 30 marzo 2015

LO BELLO GIOVANNI TAR SENTENZA 1856 2006 ORDINANZA 15 2013 VIA SIRACUSA 6

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REPUBBLICA ITALIANA
N.1856/06 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, ha pronunciato la seguente
N.2124 Reg. Gen.
ANNO 2003
SENTENZA
sul ricorso n. 2124/2003, Sezione III, proposto da Lo Bello Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano presso il cui studio è elett.te dom.to, in Palermo, via Notarbartolo n 38;
contro
1) il Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Zanchì, presso il cui studio è eletgtivamente domiciliato, in Palermo, via dello Spezio, n. 41;
2) il Responsabile del III settore del Comune di Isola delle Femmine, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione del Comune di Isola delle Femmine n.15/R.O. del 27/2/03, notificata il 27/2/03;
- in subordine, del diniego di concessione in sanatoria n.2/98 del 9/2/98 notificato contestualmente all'ordinanza di demolizione sopra indicata
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato e le relative difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. Calogero Ferlisi;
Uditi, alla pubblica udienza del 9 giugno 2006, i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Lo Bello Giovanni impugna i provvedimenti di cui in epigrafe chiedendone l'annullamento, vinte le spese, deducendo in fatto che:
- egli è proprietario di tre costruzioni site nel Comune di Isola delle Femmine, via Siracusa n.6, identificate al N.C.E.U. dello stesso Comune, fg.1, p.lle 1311, 1312, 1313;
- le suddette costruzioni consistono in tre fabbricati ciascuno ad unica elevazione fuori terra;
- i provvedimenti impugnati riguardano le citate opere per le quali il ricorrente ha “… presentato istanza di sanatoria ai sensi della L.47/85, in data 17/4/86 prot. n. 3028 nn. 045343331 1/4-5-6”;
- “Successivamente il Comune di Isola delle Femmine, senza previamente comunicare l'avvio del procedimento di diniego della sanatoria richiesta e senza notificare al ricorrente il definitivo provvedimento di diniego, ingiungeva al sig. Lo Bello l’ordine di demolizione riguardo ai sopradetti fabbricati con ordinanza n. 15/R.O. del 27/2/03, notificata in medesima data”, motivando tale provvedimento sul rilievo che le opere abusive risultano eseguite in violazione dell'art.15 lett. A della L.R. 78/76 e “… sul rilievo del diniego di concessione in sanatoria pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 10/2/98 al 10/3/98, mai notificato al ricorrente”.
2. In punto di diritto deduce:
1) Violazione e falsa applicazione art. 35 L. 47/85, per mancata notifica del diniego di sanatoria.
2) Eccesso di potere per violazione delle norme sulla prescrizione, in quanto l' “… Amministrazione comunale ha avuto conoscenza delle opere realizzate dal ricorrente, se non prima, al momento della presentazione della domanda di sanatoria, 17/4/1986, quindi, diciassette anni prima dell'emanazione del provvedimento impugnato, 27/2/2003”; anche perché “… la prescrizione non pregiudica la demanialità del bene”.
3) Difetto di motivazione.
Premette, altresì, il ricorrente che “nella fattispecie non sembrerebbe opportuno impugnare il provvedimento di diniego della sanatoria, n. 2/98 del 9/2/98, per il fatto che non è mai stato notificato al ricorrente. Tuttavia, in via del tutto subordinata e per completezza di difesa, tenuto conto che l'ordinanza di demolizione fa menzione del rigetto dell'istanza, il deducente propone ricorso avverso il diniego” per i seguenti motivi.
a) il Comune non avrebbe indicato “… le ragioni per le quali ha ritenuto di dover negare la concessione richiesta”;
b) il Comune avrebbe travisato i fatti in quanto “… la costruzione, almeno nelle strutture portanti, è stata eseguita entro il 1976, sicchè la sanatoria deve ritenersi legittima a norma di quanto previsto dall'art.23 L.R. 78/76”. In particolare si fa rilevare che “… il sig. Lo Bello con atto del 3/3/86 dichiarava che la struttura delle opere realizzate veniva completata nel 1976 e che i lavori di perfezionamento delle stesse venivano ultimati nel 1982;
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 35 L.47/85, in quanto la concessione in sanatoria richiesta dal ricorrente è da ritenersi assentita ex art. 35 L. 47/85 (silenzio-assenso).
3. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata che con memoria difensiva contesta la fondatezza del ricorso concludendo per il suo rigetto con ogni conseguente statuizione sulle spese.
4. Il ricorrente ha depositato memoria in data 29 .5.2006 insistendo nelle già rassegnate domande.
5. Alla pubblica udienza del 9 giugno 2006, presenti i difensori delle parti - che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo nelle relative conclusioni - la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 35 L. 47/85, per la mancata previa notifica del diniego di sanatoria edilizia.
Il motivo è privo di pregio, in quanto la notifica del diniego di sanatoria rileva ai fini della valutazione della tempestività o meno dell’impugnazione e non anche ai fini della validità del relativo provvedimento; ciò in quanto la notificazione attiene ad una fase successiva alla formazione dell’atto la cui legittimità non può essere condizionata da eventuali irregolarità attinenti a tale fase (cfr. Cons. St., Sez. I, par. 3 dicembre 2003, n. 3279; Cons. St., Sez. IV, 27 ottobre 2003, n. 6631; Cons. St., Sez. IV, 18 dicembre 2001, n. 6299; Cons. St., Sez. IV, 10 dicembre 1986, n. 831; T.A.R. Puglia, Lecce, 20 novembre 2003, n. 8430).
Peraltro, è da osservare che il diniego di sanatoria edilizia è stato versato in atti dal Comune e contro le ragioni ivi indicate il ricorrente non ha ritenuto di proporre alcun ricorso per motivi aggiunti.
2. Col secondo motivo il ricorrente deduce “eccesso di potere per violazione delle norme sulla prescrizione”, in quanto il Comune avrebbe avuto “… conoscenza delle opere realizzate dal ricorrente, se non prima, al momento della presentazione della domanda di sanatoria, 17/4/1986”.
Anche tale motivo appare privo di pregio, in quanto il potere-dovere del Comune di sanzionare gli immobili abusivi non è soggetto ad alcuna prescrizione, salvi i limiti propri del potere di autotutela in presenza di eventuali affidamenti incolpevoli del privato che risultino obiettivamente fondati su provvedimenti autorizzativi della P.A.; provvedimenti che nella specie non risultano essere mai intervenuti.
3. Col terzo motivo il ricorrente, premesso che “nella fattispecie non sembrerebbe opportuno” impugnare il provvedimento di diniego della sanatoria, n. 2/98 del 9/2/98, per il fatto che non gli “è mai stato notificato”, deduce tuttavia, contro lo stesso, che il Comune non avrebbe indicato “… le ragioni per le quali ha ritenuto di dover negare la concessione richiesta”.
La doglianza non può essere condivisa in quanto il diniego di sanatoria si basa sulla seguente chiara motivazione: “le costruzioni risultano eseguite in violazione dell’art. 15 lett. A, L.R. 78/76, poiché realizzate all’interno della fascia di rispetto costiero dopo il 31.12.1976 (art. 23, comma 10, L.R. 37/85)”.
In sostanza, il Comune ha negato la sanatoria in quanto il ricorrente avrebbe realizzato, dopo l’anno 1976, i manufatti abusivi nella fascia di 150 metri dalla battigia che per effetto dell’art. 15, lett. a) della L.r. n. 78/1976 è assolutamente
In edificabile, e tale motivazione appare del tutto adeguata e chiara.
4. Ad avviso del ricorrente, il diniego di sanatoria sarebbe, altresì, illegittimo in quanto il Comune, travisando i fatti, non avrebbe tenuto conto che “… la costruzione, almeno nelle strutture portanti, è stata eseguita entro il 1976”. In particolare il ricorrente fa rilevare che egli “…con atto del 3/3/86 dichiarava che la struttura delle opere realizzate veniva completata nel 1976 e che i lavori di perfezionamento delle stesse venivano ultimati nel 1982”.
L’assunto non può essere condiviso, posto che il ricorrente con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 3.3.1986 ha dichiarato che entro l’anno 1976 erano state realizzate solamente le “opere di fondazione e di sostegno”, non precisando, quindi, la realizzazione di tutte le “strutture essenziali” (come ad esempio la copertura) dei manufatti entro il 31.12.1976, come, invece, prescritto dall’art. 23, comma 10, L.R. 37/1985, alla cui stregua “… restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976”.
5. Il ricorrente contesta infine la legittimità del diniego di sanatoria per asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 35 L. n. 47/85, nell’assunto che la chiesta concessione sarebbe da ritenersi assentita per silenzio-assenso.
Anche tale profilo di censura appare immeritevole di accoglimento.
Invero, nella Regione siciliana, ai sensi dell' art. 23, commi 10 e 12, L. reg. 10 agosto 1985 n. 37, è escluso il rilascio di concessione e/o autorizzazione edilizia in sanatoria in presenza di un vincolo preesistente alla realizzazione dell' opera e comportante inedificabilità assoluta; di conseguenza non può legittimamente formarsi il silenzio assenso sulle domande di concessione edilizia in sanatoria relativamente ad opere che siano state realizzate in contrasto con vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15, lett. a) della L.r. n. 78/1976 (cfr. C.g.a. 19 marzo 2002, n. 158; Cons. St., Sez. V, 9 dicembre 1996, n. 1493).
In conclusione, il ricorso dev'essere respinto siccome infondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Isola delle Femmine, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento\00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2006, con l’intervento dei signori magistrati:
- Calogero Adamo    Presidente
- Calogero Ferlisi    Consigliere-estensore
- Mara Bertagnolli    Referendario
Depositata in Segreteria il_4 settembre 2006          Il Direttore della Sezione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1471/06 proposto da
LO BELLO GIOVANNI
rappresentato e difeso dall’avv. Pompeo Mangano, elettivamente domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n. 38, presso lo studio dello stesso;
c o n t r o
il COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE, in persona del sindaco pro tempore e il RESPONSABILE pro tempore DEL III SETTORE DEL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE, non costituiti in questo grado di giudizio;
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. III) - n. 1856 del 4 settembre 2006;
  Visto il ricorso con i relativi allegati;
  Visti gli atti tutti della causa;
  Relatore il Consigliere Filippo Salvia;
  Udito alla pubblica udienza del 10 maggio 2007 l’avv. P. Mangano per l’appellante;
  Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con la sentenza in epigrafe il TAR ha rigettato il ricorso del sig. Lo Bello Giovanni contro il Comune di Isola delle Femmine per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 15/R.O. del 27 febbraio 2003 e, in subordine del diniego di concessione della sanatoria edilizia (atto n. 2/98 del 9 febbraio 1998) di tre fabbricati siti nel predetto Comune in via Siracusa n. 6. L’amministrazione aveva negato il beneficio, in quanto l’edificio abusivo insiste nella fascia costiera di inedificabilità assoluta.
La sentenza è stata impugnata innanzi a questo Consiglio.
L’appellante - riproponendo sostanzialmente le censure svolte in primo grado - lamenta
A) quanto all’ordine di demolizione:
1)violazione e falsa applicazione dell’art. 35 l. n. 47/1985, sotto il profilo della mancata notifica del diniego di sanatoria che - a giudizio dell’appellante - avrebbe dovuto avvenire prima della emissione dell’ordine di demolizione. L’appellante conclude nel senso che “la sanzione irrogata discende da un illegittimo iter procedurale” in cui sarebbe incorsa l’amministrazione, in violazione “del rispetto del principio della correttezza amministrativa e del giusto procedimento”;
2)eccesso di potere per violazione delle norme sulla prescrizione, sul rilievo che “sebbene la prescrizione è esclusa in materia di beni demaniali, nel caso di specie deve ritenersi operante poiché il terreno sul quale si è costruito è di proprietà del ricorrente”;
B) quanto al diniego di concessione in sanatoria:
3)  difetto di motivazione, osservandosi che era onere dell’Ammi-nistrazione valutare la sanabilità dell’opera sulla base della non incompatibilità con l’assetto del territorio, tanto più ove si consideri che nell’area in cui si trovano gli edifici esistono altre costruzioni situate in prossimità della costa;
4)  eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendosi che l’opera era stata realizzata nella sua struttura essenziale prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 78/1976 e che, per giurisprudenza pacifica, sono sanabili le opere realizzate prima della entrata in vigore della citata legge regionale;
5)  violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985 per assentita formazione del silenzio assenso sulla istanza di sanatoria.
  L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
  Alla pubblica udienza del 10 maggio 2007, l’appello è passato in decisione.
D I R I T T O
1.  L’appello è infondato.
2.Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, questo Collegio condivide anzitutto la tesi del giudice di primo grado, secondo cui la mancata notifica può incidere sul terreno processuale (non facendo decorrere i termini per il ricorso), ma non su quello sostanziale della validità/invalidità del provvedimento. Non è neppure condivisibile la tesi dell’appellante, secondo cui la sanzione irrogata al Lo Bello discenderebbe unicamente “da un illegittimo iter procedurale”. Al contrario la sanzione applicata al medesimo discende dalla insanabilità della costruzione per essere allocata nella fascia costiera di rispetto dei 150 metri (circostanza non adeguatamente contestata dalla parte privata).
3.Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Si osserva al riguardo che per principio giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, la funzione repressiva, in quanto collegata alla tutela dell’interesse pubblico, così come delineato nella regolamentazione edilizia vigente, non è soggetta a termini di decadenza o di prescrizione e può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso (cfr. C.S., IV, 27 aprile 2004, n. 2529).
4.Il diniego di sanatoria è poi adeguatamente motivato con l’assunto che “le costruzioni risultano eseguite in violazione dell’art. 15 lett. A, L.R. 78/76 poichè realizzate all’interno della fascia di rispetto costiero dopo il 31.12.1976 (art. 23, comma 10, L.R. 37/85)”.
Infondato è quindi il terzo motivo, risultando in questo contesto irrilevante ai fini dell’abusività dell’opera, l’eventuale esistenza in zona di altri manufatti abusivi.
5.Infondato anzitutto in fatto è il quarto motivo diretto ad evidenziare che l’opera nelle sue strutture essenziali era stata edificata entro il 1976.
Per quanto consta agli atti, le costruzioni di cui trattasi nel 1976 erano state solo intraprese con opere di fondazione e sostegno, mentre le strutture essenziali (ad esempio la copertura) risultano eseguite solo successivamente (v. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in atti).
6.  Va disattesa anche l’ulteriore censura, secondo cui la concessione in sanatoria dovrebbe ritenersi assentita per silenzio assenso.
  Non può infatti – come rilevato dal TAR – formarsi silenzio assenso sulle domande di concessione edilizia in sanatoria relativamente ad opere che siano state realizzate in contrasto con il vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15 lett. a) della L.R. n. 78/76.
  Rimane assorbito ogni altro motivo ed eccezione.
  Nulla per le spese di giudizio, non essendosi costituita l’ammi-nistrazione intimata.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e per l’effetto conferma la sentenza di primo grado.
  Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
  Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 10 maggio 2007, con l’intervento dei signori: Pier Giorgio Trovato, Presidente f.f., Pietro Falcone, Ermanno de Francisco, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, estensore, componenti.
F.to: Pier Giorgio Trovato, Presidente
F.to: Filippo Salvia, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 21 novembre 2007


A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE



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