REPUBBLICA ITALIANA
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N.1856/06
Reg. Sent.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, ha
pronunciato la seguente
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N.2124
Reg. Gen.
ANNO
2003
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SENTENZA
sul ricorso n. 2124/2003, Sezione III, proposto da Lo Bello
Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Mangano presso il cui studio
è elett.te dom.to, in Palermo, via Notarbartolo n 38;
contro
1) il Comune di Isola delle Femmine,
in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Santo
Zanchì, presso il cui studio è eletgtivamente domiciliato, in Palermo, via
dello Spezio, n. 41;
2) il Responsabile del III settore del Comune di Isola delle Femmine,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione del Comune di Isola delle Femmine n.15/R.O. del 27/2/03, notificata il
27/2/03;
- in subordine, del diniego di concessione in sanatoria n.2/98 del
9/2/98 notificato contestualmente all'ordinanza di demolizione sopra indicata
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato e le
relative difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. Calogero Ferlisi;
Uditi, alla pubblica udienza del 9 giugno 2006, i difensori delle
parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Lo
Bello Giovanni impugna i provvedimenti di cui in epigrafe chiedendone
l'annullamento, vinte le spese, deducendo in fatto che:
- egli è proprietario di tre costruzioni site nel Comune di Isola delle Femmine,
via Siracusa n.6, identificate al N.C.E.U. dello stesso Comune, fg.1, p.lle
1311, 1312, 1313;
- le suddette costruzioni consistono in tre fabbricati ciascuno ad
unica elevazione fuori terra;
- i provvedimenti impugnati riguardano le citate opere per le
quali il ricorrente ha “… presentato istanza di sanatoria ai sensi della
L.47/85, in data 17/4/86 prot. n. 3028 nn. 045343331 1/4-5-6”;
- “Successivamente il Comune di Isola delle Femmine,
senza previamente comunicare l'avvio del procedimento di diniego della
sanatoria richiesta e senza notificare al ricorrente il definitivo
provvedimento di diniego, ingiungeva al sig. Lo Bello l’ordine di demolizione
riguardo ai sopradetti fabbricati con ordinanza n. 15/R.O. del 27/2/03,
notificata in medesima data”, motivando tale provvedimento sul rilievo che le
opere abusive risultano eseguite in violazione dell'art.15 lett. A della L.R.
78/76 e “… sul rilievo del diniego di concessione in sanatoria pubblicato all'albo
pretorio del Comune dal 10/2/98 al 10/3/98, mai notificato al ricorrente”.
2. In punto di diritto deduce:
1) Violazione e falsa applicazione art. 35 L. 47/85, per mancata
notifica del diniego di sanatoria.
2) Eccesso di potere per violazione delle norme sulla
prescrizione, in quanto l' “… Amministrazione comunale ha avuto conoscenza
delle opere realizzate dal ricorrente, se non prima, al momento della
presentazione della domanda di sanatoria, 17/4/1986, quindi, diciassette anni
prima dell'emanazione del provvedimento impugnato, 27/2/2003”; anche perché “…
la prescrizione non pregiudica la demanialità del bene”.
3) Difetto di motivazione.
Premette, altresì, il ricorrente che “nella fattispecie non
sembrerebbe opportuno impugnare il provvedimento di diniego della sanatoria, n.
2/98 del 9/2/98, per il fatto che non è mai stato notificato al ricorrente.
Tuttavia, in via del tutto subordinata e per completezza di difesa, tenuto
conto che l'ordinanza di demolizione fa menzione del rigetto dell'istanza, il deducente
propone ricorso avverso il diniego” per i seguenti motivi.
a) il Comune non avrebbe indicato “… le ragioni per le quali ha
ritenuto di dover negare la concessione richiesta”;
b) il Comune avrebbe travisato i fatti in quanto “… la
costruzione, almeno nelle strutture portanti, è stata eseguita entro il 1976,
sicchè la sanatoria deve ritenersi legittima a norma di quanto previsto
dall'art.23 L.R. 78/76”. In particolare si fa rilevare che “… il sig. Lo Bello
con atto del 3/3/86 dichiarava che la struttura delle opere realizzate veniva
completata nel 1976 e che i lavori di perfezionamento delle stesse venivano
ultimati nel 1982;
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 35 L.47/85, in quanto
la concessione in sanatoria richiesta dal ricorrente è da ritenersi assentita
ex art. 35 L. 47/85 (silenzio-assenso).
3. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio
l'Amministrazione intimata che con memoria difensiva contesta la fondatezza del
ricorso concludendo per il suo rigetto con ogni conseguente statuizione sulle
spese.
4. Il ricorrente ha depositato memoria in data 29 .5.2006
insistendo nelle già rassegnate domande.
5. Alla pubblica udienza del 9 giugno 2006, presenti i difensori
delle parti - che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo nelle
relative conclusioni - la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 35 L. 47/85, per la mancata previa notifica del diniego
di sanatoria edilizia.
Il motivo è privo di pregio, in quanto la notifica del diniego di
sanatoria rileva ai fini della valutazione della tempestività o meno
dell’impugnazione e non anche ai fini della validità del relativo
provvedimento; ciò in quanto la notificazione attiene ad una fase successiva
alla formazione dell’atto la cui legittimità non può essere condizionata da
eventuali irregolarità attinenti a tale fase (cfr. Cons. St., Sez. I, par. 3 dicembre 2003, n. 3279; Cons. St.,
Sez. IV, 27 ottobre 2003, n. 6631; Cons. St., Sez. IV, 18 dicembre
2001, n. 6299; Cons. St., Sez. IV, 10 dicembre 1986, n. 831; T.A.R. Puglia,
Lecce, 20 novembre 2003, n. 8430).
Peraltro, è da osservare che il diniego di sanatoria edilizia è
stato versato in atti dal Comune e contro le ragioni ivi indicate il ricorrente
non ha ritenuto di proporre alcun ricorso per motivi aggiunti.
2. Col secondo motivo il ricorrente deduce “eccesso di potere per
violazione delle norme sulla prescrizione”, in quanto il Comune avrebbe avuto
“… conoscenza delle opere realizzate dal ricorrente, se non prima, al momento
della presentazione della domanda di sanatoria, 17/4/1986”.
Anche tale motivo appare privo di pregio, in quanto il
potere-dovere del Comune di sanzionare gli immobili abusivi non è soggetto ad
alcuna prescrizione, salvi i limiti propri del potere di autotutela in presenza
di eventuali affidamenti incolpevoli del privato che risultino obiettivamente
fondati su provvedimenti autorizzativi della P.A.; provvedimenti che nella
specie non risultano essere mai intervenuti.
3. Col terzo motivo il ricorrente, premesso che “nella fattispecie
non sembrerebbe opportuno” impugnare il provvedimento di diniego della
sanatoria, n. 2/98 del 9/2/98, per il fatto che non gli “è mai stato
notificato”, deduce tuttavia, contro lo stesso, che il Comune non avrebbe
indicato “… le ragioni per le quali ha ritenuto di dover negare la concessione
richiesta”.
La doglianza non può essere condivisa in quanto il diniego di
sanatoria si basa sulla seguente chiara motivazione: “le costruzioni risultano
eseguite in violazione dell’art. 15 lett. A, L.R. 78/76, poiché realizzate
all’interno della fascia di rispetto costiero dopo il 31.12.1976 (art. 23,
comma 10, L.R. 37/85)”.
In sostanza, il Comune ha negato la sanatoria in quanto il
ricorrente avrebbe realizzato, dopo l’anno 1976, i manufatti abusivi nella
fascia di 150 metri dalla battigia che per effetto dell’art. 15, lett. a) della
L.r. n. 78/1976 è assolutamente
In edificabile, e tale motivazione appare del tutto adeguata e
chiara.
4. Ad avviso del ricorrente, il diniego di sanatoria sarebbe,
altresì, illegittimo in quanto il Comune, travisando i fatti, non avrebbe
tenuto conto che “… la costruzione, almeno nelle strutture portanti, è stata
eseguita entro il 1976”. In particolare il ricorrente fa rilevare che egli
“…con atto del 3/3/86 dichiarava che la struttura delle opere realizzate veniva
completata nel 1976 e che i lavori di perfezionamento delle stesse venivano
ultimati nel 1982”.
L’assunto non può essere condiviso, posto che il ricorrente con la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 3.3.1986 ha dichiarato che
entro l’anno 1976 erano state realizzate solamente le “opere di fondazione e di
sostegno”, non precisando, quindi, la realizzazione di tutte le “strutture
essenziali” (come ad esempio la copertura) dei manufatti entro il 31.12.1976,
come, invece, prescritto dall’art. 23, comma 10, L.R. 37/1985, alla cui stregua
“… restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le
costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a, della legge regionale
12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in
vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a
compimento entro il 31 dicembre 1976”.
5. Il ricorrente contesta infine la legittimità del diniego di
sanatoria per asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 35 L. n.
47/85, nell’assunto che la chiesta concessione sarebbe da ritenersi assentita
per silenzio-assenso.
Anche tale profilo di censura appare immeritevole di accoglimento.
Invero, nella Regione siciliana, ai sensi dell' art. 23, commi 10
e 12, L. reg. 10 agosto 1985 n. 37, è escluso il rilascio di concessione e/o
autorizzazione edilizia in sanatoria in presenza di un vincolo preesistente
alla realizzazione dell' opera e comportante inedificabilità assoluta; di
conseguenza non può legittimamente formarsi il silenzio assenso sulle domande
di concessione edilizia in sanatoria relativamente ad opere che siano state
realizzate in contrasto con vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15,
lett. a) della L.r. n. 78/1976 (cfr. C.g.a. 19 marzo 2002, n. 158; Cons. St.,
Sez. V, 9 dicembre 1996, n. 1493).
In conclusione, il ricorso dev'essere respinto siccome infondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione
Terza, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Isola delle Femmine,
delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.500,00
(millecinquecento\00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 9 giugno
2006, con l’intervento dei signori magistrati:
- Calogero Adamo Presidente
- Calogero Ferlisi Consigliere-estensore
- Mara Bertagnolli Referendario
Depositata in Segreteria il_4 settembre
2006 Il Direttore
della Sezione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1471/06 proposto da
LO BELLO GIOVANNI
rappresentato e difeso dall’avv. Pompeo Mangano, elettivamente
domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n. 38, presso lo studio dello stesso;
c o n t r o
il COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE,
in persona del sindaco pro tempore e il RESPONSABILE pro tempore DEL III
SETTORE DEL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE,
non costituiti in questo grado di giudizio;
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez.
III) - n. 1856 del 4 settembre 2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Filippo Salvia;
Udito alla pubblica udienza del 10 maggio 2007 l’avv.
P. Mangano per l’appellante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con la sentenza in epigrafe il
TAR ha rigettato il ricorso del sig. Lo Bello Giovanni contro il Comune di Isola delle Femmine per l’annullamento dell’ordinanza di
demolizione n. 15/R.O. del 27 febbraio 2003 e, in subordine del diniego di concessione
della sanatoria edilizia (atto n. 2/98 del 9 febbraio 1998) di tre fabbricati
siti nel predetto Comune in via Siracusa n. 6. L’amministrazione aveva negato
il beneficio, in quanto l’edificio abusivo insiste nella fascia costiera di
inedificabilità assoluta.
La sentenza è stata impugnata
innanzi a questo Consiglio.
L’appellante - riproponendo
sostanzialmente le censure svolte in primo grado - lamenta
A) quanto
all’ordine di demolizione:
1)violazione e falsa applicazione
dell’art. 35 l. n. 47/1985, sotto il profilo della mancata notifica del diniego
di sanatoria che - a giudizio dell’appellante - avrebbe dovuto avvenire prima
della emissione dell’ordine di demolizione. L’appellante conclude nel senso che
“la sanzione irrogata discende da un illegittimo iter procedurale” in cui
sarebbe incorsa l’amministrazione, in violazione “del rispetto del principio
della correttezza amministrativa e del giusto procedimento”;
2)eccesso di potere per
violazione delle norme sulla prescrizione, sul rilievo che “sebbene la
prescrizione è esclusa in materia di beni demaniali, nel caso di specie deve
ritenersi operante poiché il terreno sul quale si è costruito è di proprietà
del ricorrente”;
B) quanto al
diniego di concessione in sanatoria:
3) difetto di motivazione, osservandosi che era onere
dell’Ammi-nistrazione valutare la sanabilità dell’opera sulla base della non
incompatibilità con l’assetto del territorio, tanto più ove si consideri che
nell’area in cui si trovano gli edifici esistono altre costruzioni situate in
prossimità della costa;
4) eccesso di potere per travisamento dei fatti,
sostenendosi che l’opera era stata realizzata nella sua struttura essenziale
prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 78/1976 e che, per
giurisprudenza pacifica, sono sanabili le opere realizzate prima della entrata
in vigore della citata legge regionale;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della
legge n. 47/1985 per assentita formazione del silenzio assenso sulla istanza di
sanatoria.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in
giudizio.
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2007, l’appello è
passato in decisione.
D I R I T T O
1. L’appello è infondato.
2.Per quanto riguarda il primo
motivo di ricorso, questo Collegio condivide anzitutto la tesi del giudice di
primo grado, secondo cui la mancata notifica può incidere sul terreno
processuale (non facendo decorrere i termini per il ricorso), ma non su quello
sostanziale della validità/invalidità del provvedimento. Non è neppure
condivisibile la tesi dell’appellante, secondo cui la sanzione irrogata al Lo
Bello discenderebbe unicamente “da un illegittimo iter procedurale”. Al
contrario la sanzione applicata al medesimo discende dalla insanabilità della
costruzione per essere allocata nella fascia costiera di rispetto dei 150 metri
(circostanza non adeguatamente contestata dalla parte privata).
3.Anche il secondo motivo di
appello è infondato.
Si osserva al riguardo che per
principio giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, la funzione repressiva, in
quanto collegata alla tutela dell’interesse pubblico, così come delineato nella
regolamentazione edilizia vigente, non è soggetta a termini di decadenza o di
prescrizione e può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo dalla
commissione dell’abuso (cfr. C.S., IV, 27 aprile 2004, n. 2529).
4.Il diniego di sanatoria è poi
adeguatamente motivato con l’assunto che “le costruzioni risultano eseguite in
violazione dell’art. 15 lett. A, L.R. 78/76 poichè realizzate all’interno della
fascia di rispetto costiero dopo il 31.12.1976 (art. 23, comma 10, L.R.
37/85)”.
Infondato è quindi il terzo
motivo, risultando in questo contesto irrilevante ai fini dell’abusività
dell’opera, l’eventuale esistenza in zona di altri manufatti abusivi.
5.Infondato anzitutto in fatto è
il quarto motivo diretto ad evidenziare che l’opera nelle sue strutture
essenziali era stata edificata entro il 1976.
Per quanto consta agli atti, le
costruzioni di cui trattasi nel 1976 erano state solo intraprese con opere di
fondazione e sostegno, mentre le strutture essenziali (ad esempio la copertura)
risultano eseguite solo successivamente (v. dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà in atti).
6. Va disattesa anche l’ulteriore censura, secondo cui
la concessione in sanatoria dovrebbe ritenersi assentita per silenzio assenso.
Non può infatti – come rilevato dal TAR – formarsi
silenzio assenso sulle domande di concessione edilizia in sanatoria
relativamente ad opere che siano state realizzate in contrasto con il vincolo
di inedificabilità assoluta ex art. 15 lett. a) della L.R. n. 78/76.
Rimane assorbito ogni altro motivo ed eccezione.
Nulla per le spese di giudizio, non essendosi
costituita l’ammi-nistrazione intimata.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e per l’effetto
conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione
sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera
di consiglio del 10 maggio 2007, con l’intervento dei signori: Pier Giorgio
Trovato, Presidente f.f., Pietro Falcone, Ermanno de Francisco, Antonino
Corsaro, Filippo Salvia, estensore, componenti.
F.to:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
F.to:
Filippo Salvia, Estensore
F.to:
Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 21
novembre 2007
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE
FEMMINE
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