Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

domenica 29 marzo 2015

D'ANGELO GIOVANNI Cl Ed De s.as. di D'ANGELO GIOVANNI PONTILE RICORSO TAR 412 2014

N. 00412/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00613/2014 REG.RIC.           
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in SEDE giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro GENERALE 613 del 2014, proposto da:


Cl.Ed.De. Sas di D'Angelo Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv. MASSIMO Blandi, Giovanni Immordino, con domicilio eletto presso Massimo Blandi in PALERMO, V. Emilia N. 23;
contro
Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pellegrino, con domicilio eletto presso Giancarlo Pellegrino in Palermo, via Principe di Granatelli, 37; 
per la riforma
DELL' ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE III n. 00369/2014, resa tra le parti, concernente ordinanza di immediata cessazione attivita' e chiusura dell'esercizio PUBBLICO di somministrazione di alimenti e bevande per certificato di agibilita' scaduto


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i RELATIVI allegati;
Visti TUTTI gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco P.T.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della DOMANDA cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo GRADO;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti gli avvocati M. Blandi, G. Immordino e G. Pellegrino;


Considerato CHE ad una sommaria valutazione, quale quella della fase cautelare,il ricorso sembra assistito dal prescritto fumus boni juris, considerato, tra l’altro, che il Comune ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di rinnovo del certificato di abitabilità, e che dall’esecuzione del provvedimento impugnato possono derivare alla società danni gravi
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 613/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue:le compensa
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata PRESSO la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in PALERMO nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele MARIA De Lipsis, PRESIDENTE
Ermanno de Francisco, Consigliere
Vincenzo Neri, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere
GIUSEPPE Barone, Consigliere, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00369/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00831/2014 REG.RIC.           
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da


Cl.ED.De. di D'Angelo Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Blandi, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Emilia n. 23;


contro
-il Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Principe Granatelli n. 37; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
-dell'ordinanza n. 6 del 21.1.2014, notificata in pari data, con cui il Responsabile del Settore 5° - Tecnico e Lavori Pubblici - ha disposto la cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, tipologia B, nel locale sito in Isola delle Femmine, via lungomare Eufemio, per violazione all'art.3, comma 7, L.n. 287/9 (ALL.1);
- del verbale di accertamento violazione alle norme sul commercio su aree pubbliche n. 2 del 13.1.2014, ed del Verbale di ispezione di esercizio pubblico del precedente 10.1.2014, redatti dal Comando Polizia Municipale dello stesso Comune (ALL.2/3);
- del provvedimento prot. n. 55/Int/UTC del 23.1.2014, notificato il 28 gennaio 2014, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica dello stesso Comune ha comunicato, sulla scorta dei citati provvedimenti del Comando di Polizia Municipale, e considerato che risulta scaduta al 13.2.2012 l'autorizzazione edilizia n. 4 del 14.2.2011, l' avvio del procedimento finalizzato ad imporre il ripristino dello stato dei luoghi;
- del silenzio del Comune di Isola delle Femmine sulle domande di concessione del suolo pubblico avanzat in data 18.5.2011 e in data 4.10.2011 dal Sig. D'Angelo Giovanni per mantenere il chiosco di che trattasi;
- ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.
- quanto al ricorso per motivi aggiunti:
avverso l'ordinanza n. 18 del 21.3.2014, con cui il Responsabile del settore 3^ Tecnico urbanistica ha disposto il ripristino dei luoghi mediante smontaggio del chiosco in legno che vi insiste adibito ad esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, tipologia B, in Isola delle Femmine, via Lungomare Eufemio, per in quanto "intervento abusivo realizzato su ruolo del demanio comunale";
- ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isola delle Femmine;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 il Presidente dott. Nicolo' Monteleone e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;


RITENUTO che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti nel ricorso introduttivo non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso (stante che il certificato di agibilità relativo al locale in questione è scaduto in data 13 febbraio 2013 e, secondo la non contestata deduzione del resistente Comune di Isola delle femmine, “la autotizzazione di agibilità non è stata richiesta dal ricorrente né con riguardo al 2012 né al 2013”, per cui va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti con lo stesso impugnati;
CONSIDERATO che il 18.5.2011 e il 4.10.2011 sono state presenatee apposite istanze di concessione di suolo pubblico e che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile relativamente all’ordinanza di demolizione impugnata con il ricorso per “motivi aggiunti”, per cui ne va sospesa l’esecuzione fino alla definizione, da parte del Comune di Isola della Femmine, di tali istanze;
VISTO l’art. 57 del codice del processo amministrativo e ritenuto che le spese della presente fase possono essere compensate, avuto riguardo all’esito del giudizio cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale; accoglie la domanda cautelare relativamente all’ordinanza di demolizione impugnata con i “motivi aggiunti, nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 29 aprile 2014, con l'intervento dei Signori magistrati
Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore
Aurora Lento, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE


Nessun commento:

Posta un commento