N.
00412/2014 REG.PROV.CAU.
N.
00613/2014
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in SEDE giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro GENERALE 613
del 2014, proposto da:
Cl.Ed.De. Sas di D'Angelo Giovanni, rappresentato e difeso
dagli avv. MASSIMO Blandi,
Giovanni Immordino, con domicilio eletto presso Massimo Blandi in PALERMO, V. Emilia N. 23;
contro
Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco P.T.,
rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pellegrino, con domicilio eletto
presso Giancarlo Pellegrino in Palermo, via Principe di Granatelli, 37;
per la riforma
DELL' ordinanza
cautelare del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE III n. 00369/2014, resa tra le
parti, concernente ordinanza di immediata cessazione attivita' e chiusura
dell'esercizio PUBBLICO di
somministrazione di alimenti e bevande per certificato di agibilita' scaduto
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i RELATIVI allegati;
Visti TUTTI gli
atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco P.T.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale
amministrativo regionale di reiezione della DOMANDA cautelare
presentata dalla parte ricorrente in primo GRADO;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 il
Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti gli avvocati M. Blandi, G. Immordino
e G. Pellegrino;
Considerato CHE ad
una sommaria valutazione, quale quella della fase cautelare,il ricorso sembra
assistito dal prescritto fumus boni juris, considerato, tra l’altro, che il
Comune ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di rinnovo del certificato di
abitabilità, e che dall’esecuzione del provvedimento impugnato possono derivare
alla società danni gravi
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
in sede giurisdizionale,
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 613/2014) e, per l'effetto, in
riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia
trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi
dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue:le
compensa
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata PRESSO la
segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in PALERMO nella
camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele MARIA De
Lipsis, PRESIDENTE
Ermanno de Francisco,
Consigliere
Vincenzo Neri, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere
GIUSEPPE Barone,
Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)
N. 00369/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00831/2014
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione
Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2014, integrato da
motivi aggiunti, proposto da
Cl.ED.De. di D'Angelo Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv.
Massimo Blandi, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via
Emilia n. 23;
contro
-il Comune di Isola delle Femmine,
in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pellegrino, con
domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Principe Granatelli n.
37;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
-dell'ordinanza n. 6 del 21.1.2014, notificata in pari data, con
cui il Responsabile del Settore 5° - Tecnico e Lavori Pubblici - ha disposto la
cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio pubblico di
somministrazione di alimenti e bevande, tipologia B, nel locale sito in Isola delle Femmine,
via lungomare Eufemio, per violazione all'art.3, comma 7, L.n. 287/9 (ALL.1);
- del verbale di accertamento violazione alle norme sul commercio
su aree pubbliche n. 2 del 13.1.2014, ed del Verbale di ispezione di esercizio
pubblico del precedente 10.1.2014, redatti dal Comando Polizia Municipale dello
stesso Comune (ALL.2/3);
- del provvedimento prot. n. 55/Int/UTC del 23.1.2014, notificato
il 28 gennaio 2014, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica dello
stesso Comune ha comunicato, sulla scorta dei citati provvedimenti del Comando
di Polizia Municipale, e considerato che risulta scaduta al 13.2.2012
l'autorizzazione edilizia n. 4 del 14.2.2011, l' avvio del procedimento
finalizzato ad imporre il ripristino dello stato dei luoghi;
- del silenzio del Comune di Isola delle Femmine sulle domande di concessione del suolo
pubblico avanzat in data 18.5.2011 e in data 4.10.2011 dal Sig. D'Angelo
Giovanni per mantenere il chiosco di che trattasi;
- ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.
- quanto al ricorso per motivi aggiunti:
avverso l'ordinanza n. 18 del 21.3.2014, con cui il Responsabile
del settore 3^ Tecnico urbanistica ha disposto il ripristino dei luoghi
mediante smontaggio del chiosco in legno che vi insiste adibito ad esercizio
pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, tipologia B, in Isola delle Femmine,
via Lungomare Eufemio, per in quanto "intervento abusivo realizzato su
ruolo del demanio comunale";
- ogni altro provvedimento presupposto, connesso e
conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isola delle Femmine;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti
impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 il
Presidente dott. Nicolo' Monteleone e uditi per le parti i difensori, come
specificato nel verbale;
RITENUTO che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti
nel ricorso introduttivo non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente
fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito
favorevole del ricorso (stante che il certificato di agibilità relativo al
locale in questione è scaduto in data 13 febbraio 2013 e, secondo la non
contestata deduzione del resistente Comune di Isola delle femmine,
“la autotizzazione di agibilità non è stata richiesta dal ricorrente né con
riguardo al 2012 né al 2013”, per cui va respinta la domanda di sospensione
dell'esecuzione degli atti con lo stesso impugnati;
CONSIDERATO che il 18.5.2011 e il 4.10.2011 sono state presenatee
apposite istanze di concessione di suolo pubblico e che sussiste l’allegato
pregiudizio grave ed irreparabile relativamente all’ordinanza di demolizione
impugnata con il ricorso per “motivi aggiunti”, per cui ne va sospesa
l’esecuzione fino alla definizione, da parte del Comune di Isola della Femmine,
di tali istanze;
VISTO l’art. 57 del codice del processo amministrativo e ritenuto
che le spese della presente fase possono essere compensate, avuto riguardo
all’esito del giudizio cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione
terza, respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti
impugnati con il ricorso principale; accoglie la domanda cautelare
relativamente all’ordinanza di demolizione impugnata con i “motivi aggiunti,
nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 29 aprile
2014, con l'intervento dei Signori magistrati
Nicolo' Monteleone,
Presidente, Estensore
Aurora Lento, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA
DELLE FEMMINE
http://lemanisuisoladellefemmine.blogspot.it/2010/07/palmuto-via-palermo-isola-delle-femmine_30.html
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