Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

lunedì 30 marzo 2015

SICILEAS FARACI ONORATO VILLAGGIO LE PALERMO SARACEN RICORSO AL TAR

REPUBBLICA ITALIANA
N.3394/07 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, ha pronunciato la seguente
N.84 Reg. Gen.
ANNO 2007
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 84/07, proposto dalla Società SICILEAS S.p.A., in persona del legale rappresentate pro- tempore, elettivamente domiciliata in Palermo Via Libertà n.171 presso lo studio degli avv.ti Giovanni e Giuseppe Immordino che li rappresentano e difendono;
C O N T R O
- il Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, via S. Meccio n.25, presso lo studio dell’Avv.to Saverio Lo Monaco che lo rappresentata e difende;
PER L’ANNULLAMENTO
- del provvedimento di revoca n.31 del 21 novembre 2006, con cui il responsabile del III Settore UTC del Comune di Isola delle Femmine ha revocato la concessione edilizia n.2 del 23 febbraio 2000, per la realizzazione di n.153 CAMERE con vocazione turistica-ricettiva, raggruppate a schiera, su tre distinti corpi di fabbrica, nonché la concessione edilizia di variante n.17, rilasciata il 6 giugno 2006, per il cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari, da turistico-ricettivo a residenziale, con la realizzazione di una diversa distribuzione degli interni per la definizione di n.88 unità abitative;
- del parere prot. n.13337, del 6 novembre 2006, dell’UTC;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avv.to Saverio Lo Monaco, per il comune di Isola delle Femmine;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 197/07;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Designato relatore alla pubblica udienza del 23 novembre 2007 il Primo Referendario avv.to Nicola Maisano;
Uditi gli avv.ti Giovanni e Giuseppe Immordino per la ricorrente e l'avv. Fabio Armanno, in sostituzione dell’avv. Saverio Lo Monaco, per l'Amm.ne intimata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato l’11 gennaio 2007, e depositato il successivo 15 gennaio, la ricorrente ha impugnato: - il provvedimento di revoca n.31 del 21 novembre 2006, con cui il responsabile del III Settore UTC del Comune di Isola delle Femmine ha revocato la concessione edilizia n.2 del 23 febbraio 2000, per la realizzazione di n.153 CAMEREcon vocazione turistica-ricettiva, raggruppate a schiera, su tre distinti corpi di fabbrica, nonché la concessione edilizia di variante n.17, rilasciata il 6 giugno 2006, per il cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari, da turistico-ricettivo a residenziale, con la realizzazione di una diversa distribuzione degli interni per la definizione di n.88 unità abitative; - il parere prot. n.13337, del 6 novembre 2006, dell’UTC.
In tale gravame vengono articolate le censure di: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. Assoluta carenza di potere di revoca. Difetto di motivazione. 2) Manifesta erroneità, contraddittorietà ed illogicità. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica. 3) Carenza dei presupposti. Violazione del principio di conservazione degli effetti giuridici. Difetto di motivazione. Erroneità manifesta. Contraddittorietà manifesta. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica.
Sostiene parte ricorrente che l’impugnato provvedimento sarebbe stato adottato in assenza dei necessari presupposti per poter revocare od annullare le concessioni edilizie rilasciate ed il comportamento seguito dall’amministrazione intimata sarebbe comunque contraddittorio ed illogico.
Si è costituito il Comune di Isola delle Femmine, che con memoria ha replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso e chiesto il suo rigetto.
Con ordinanza cautelare n. 197/2007 questa Sezione ha in parte sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza di discussione i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive ed il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’impugnato provvedimento di revoca adottato dal Comune di Isola delle Femmine risulta fondato sulla circostanza che la concessione edilizia n. 2 del 23 febbraio 2000, rilasciata alla società ricorrente, sarebbe illegittima in quanto per la zona in considerazione non era stato adottato alcun piano di lottizzazione, alla cui esistenza gli strumenti urbanistici vigenti subordinavano la possibilità di rilasciare concessioni edilizie.
In via derivata sarebbe illegittima anche la proroga del termine per l’ultimazione dei lavori, concessa nel 2004, e peraltro affetta anche dall’autonomo vizio di derivare da una richiesta inoltrata successivamente alla scadenza del termine originariamente accordato, e la concessione al cambio di destinazione d’uso n. 17 del 6.6.2006.
Assolutamente dirimente, ai fini della definizione della presente controversia, risulta la nota del 6.2.2007 a firma del responsabile del III settore del Comune di Isola delleFemmine.
Con tale nota viene chiarito che, per la zona in questione, esistevano piani particolareggiati efficaci dal maggio 1992 e scaduti nel maggio 2002.
Da tale circostanza si ricava che il 23 febbraio 2000, data in cui è stata rilasciata la concessione edilizia in favore della ricorrente, nella zona era vigente un piano particolareggiato e quindi, contrariamente a quanto posto a fondamento dell’impugnato provvedimento di revoca, la concessione edilizia n. 2 del 2000 è stata rilasciata nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche che subordinavano la possibilità di adottare tali atti alla previa pianificazione particolareggiata.
Risulta quindi fondato il motivo articolato da parte ricorrente con il quale si deduce l’assenza dei necessari presupposti per l’adottato provvedimento di autotutela.
Appare opportuno puntualizzare che risulta illegittimo anche l’annullamento della proroga del termine di ultimazione dei lavori oggetto dell’originaria concessione, anche qualora si ritenga che l’amministrazione abbia inteso annullare tale atto per essere intervenuto sulla base di una richiesta non inoltrata tempestivamente.
E’ infatti evidente che tale proroga ha ormai esaurito i suoi effetti - consentire il completamento dei lavori - e non si capisce, nè viene esplicitato, quale sarebbe l’interesse concreto all’annullamento di un tale atto, separatamente alla caducazione degli effetti della concessione a cui afferisce.
Ovviamente illegittimo è poi l’annullamento della concessione di variante n. 17 del 6 giugno 2006, fondato sull’ipotizzata illegittimità derivata di tale atto, in conseguenza dell’asserita, ma non sussistente, illegittimità della concessione n. 2 del 2000.
In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto,annullati i provvedimenti impugnati.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2007, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:
Calogero Adamo - Presidente
Calogero Ferlisi - Consigliere
Nicola Maisano - Primo Referendario-estensore
Depositata in Segreteria il__14 dicembre 2007
          Il Direttore della Sezione
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE





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