REPUBBLICA ITALIANA
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N.3394/07
Reg. Sent.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, ha
pronunciato la seguente
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N.84
Reg. Gen.
ANNO
2007
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SENTENZA
sul
ricorso R.G. n. 84/07, proposto dalla Società SICILEAS S.p.A., in persona del
legale rappresentate pro- tempore, elettivamente domiciliata in Palermo Via
Libertà n.171 presso lo studio degli avv.ti Giovanni e Giuseppe Immordino che
li rappresentano e difendono;
C O N T R O
- il
Comune di Isola delle Femmine,
in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, via
S. Meccio n.25, presso lo studio dell’Avv.to Saverio Lo Monaco che lo
rappresentata e difende;
PER L’ANNULLAMENTO
- del
provvedimento di revoca n.31 del 21 novembre 2006, con cui il responsabile del
III Settore UTC del Comune di Isola delle Femmine ha revocato la concessione edilizia
n.2 del 23 febbraio 2000, per la realizzazione di n.153 CAMERE con
vocazione turistica-ricettiva, raggruppate a schiera, su tre distinti corpi di
fabbrica, nonché la concessione edilizia di variante n.17, rilasciata il 6
giugno 2006, per il cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari, da
turistico-ricettivo a residenziale, con la realizzazione di una diversa
distribuzione degli interni per la definizione di n.88 unità abitative;
- del
parere prot. n.13337, del 6 novembre 2006, dell’UTC;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio dell'avv.to Saverio Lo Monaco, per il comune
di Isola delle Femmine;
Vista
l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 197/07;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Designato
relatore alla pubblica udienza del 23 novembre 2007 il Primo Referendario
avv.to Nicola Maisano;
Uditi
gli avv.ti Giovanni e Giuseppe Immordino per la ricorrente e l'avv. Fabio
Armanno, in sostituzione dell’avv. Saverio Lo Monaco, per l'Amm.ne intimata;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con
ricorso notificato l’11 gennaio 2007, e depositato il successivo 15 gennaio, la
ricorrente ha impugnato: - il provvedimento di revoca n.31 del 21 novembre
2006, con cui il responsabile del III Settore UTC del Comune di Isola delle Femmine ha revocato la concessione edilizia
n.2 del 23 febbraio 2000, per la realizzazione di n.153 CAMEREcon vocazione turistica-ricettiva,
raggruppate a schiera, su tre distinti corpi di fabbrica, nonché la concessione
edilizia di variante n.17, rilasciata il 6 giugno 2006, per il cambio di
destinazione d’uso delle unità immobiliari, da turistico-ricettivo a
residenziale, con la realizzazione di una diversa distribuzione degli interni
per la definizione di n.88 unità abitative; - il parere prot. n.13337, del 6
novembre 2006, dell’UTC.
In
tale gravame vengono articolate le censure di: 1) Violazione e falsa
applicazione dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. Assoluta
carenza di potere di revoca. Difetto di motivazione. 2) Manifesta erroneità,
contraddittorietà ed illogicità. Eccesso di potere sotto il profilo dello
sviamento dalla causa tipica. 3) Carenza dei presupposti. Violazione del
principio di conservazione degli effetti giuridici. Difetto di motivazione.
Erroneità manifesta. Contraddittorietà manifesta. Eccesso di potere sotto il
profilo dello sviamento dalla causa tipica.
Sostiene
parte ricorrente che l’impugnato provvedimento sarebbe stato adottato in
assenza dei necessari presupposti per poter revocare od annullare le
concessioni edilizie rilasciate ed il comportamento seguito
dall’amministrazione intimata sarebbe comunque contraddittorio ed illogico.
Si è
costituito il Comune di Isola delle Femmine,
che con memoria ha replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso e
chiesto il suo rigetto.
Con
ordinanza cautelare n. 197/2007 questa Sezione ha in parte sospeso l’efficacia
del provvedimento impugnato.
Alla
pubblica udienza di discussione i procuratori delle parti hanno insistito nelle
rispettive tesi difensive ed il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il
ricorso è fondato.
L’impugnato
provvedimento di revoca adottato dal Comune di Isola delle Femmine risulta fondato sulla circostanza che
la concessione edilizia n. 2 del 23 febbraio 2000, rilasciata alla società
ricorrente, sarebbe illegittima in quanto per la zona in considerazione non era
stato adottato alcun piano di lottizzazione, alla cui esistenza gli strumenti
urbanistici vigenti subordinavano la possibilità di rilasciare concessioni
edilizie.
In via
derivata sarebbe illegittima anche la proroga del termine per l’ultimazione dei
lavori, concessa nel 2004, e peraltro affetta anche dall’autonomo vizio di
derivare da una richiesta inoltrata successivamente alla scadenza del termine
originariamente accordato, e la concessione al cambio di destinazione d’uso n.
17 del 6.6.2006.
Assolutamente
dirimente, ai fini della definizione della presente controversia, risulta la
nota del 6.2.2007 a firma del responsabile del III settore del Comune di Isola delleFemmine.
Con
tale nota viene chiarito che, per la zona in questione, esistevano piani
particolareggiati efficaci dal maggio 1992 e scaduti nel maggio 2002.
Da
tale circostanza si ricava che il 23 febbraio 2000, data in cui è stata rilasciata
la concessione edilizia in favore della ricorrente, nella zona era vigente un
piano particolareggiato e quindi, contrariamente a quanto posto a fondamento
dell’impugnato provvedimento di revoca, la concessione edilizia n. 2 del 2000 è
stata rilasciata nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche che subordinavano
la possibilità di adottare tali atti alla previa pianificazione
particolareggiata.
Risulta
quindi fondato il motivo articolato da parte ricorrente con il quale si deduce
l’assenza dei necessari presupposti per l’adottato provvedimento di autotutela.
Appare
opportuno puntualizzare che risulta illegittimo anche l’annullamento della
proroga del termine di ultimazione dei lavori oggetto dell’originaria
concessione, anche qualora si ritenga che l’amministrazione abbia inteso
annullare tale atto per essere intervenuto sulla base di una richiesta non
inoltrata tempestivamente.
E’
infatti evidente che tale proroga ha ormai esaurito i suoi effetti - consentire
il completamento dei lavori - e non si capisce, nè viene esplicitato, quale
sarebbe l’interesse concreto all’annullamento di un tale atto, separatamente
alla caducazione degli effetti della concessione a cui afferisce.
Ovviamente
illegittimo è poi l’annullamento della concessione di variante n. 17 del 6
giugno 2006, fondato sull’ipotizzata illegittimità derivata di tale atto, in
conseguenza dell’asserita, ma non sussistente, illegittimità della concessione
n. 2 del 2000.
In
conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto,annullati i provvedimenti
impugnati.
Sussistono
giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del
giudizio.
P. Q. M.
il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, accoglie il
ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Dispone
la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così
deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2007, con
l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:
Calogero
Adamo - Presidente
Calogero
Ferlisi - Consigliere
Nicola
Maisano - Primo Referendario-estensore
Depositata
in Segreteria il__14 dicembre 2007
Il
Direttore della Sezione
A
CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
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