Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

lunedì 30 marzo 2015

PIANO ARIA REGIONE SICILIA INTERPELLANZA RITIRO PIANO N 40 PRES 15 4 13 CROCETTA DELEGA ASS 4 6 13 ASSOC RITIRO PIANO

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IN DIRITTO
Il convenuto Giuseppe Ciampolillo con gli  scritti (blog) a lui riferibili non ha prodotto alcuna lesione alla reputazione ed all’ immagine del ricorrente Anzà Salvatore.
Egli ha esercitato il diritto di critica riconosciuto dall’ ordinamento giuridico e pertanto non deve alcun risarcimento per l’ obbligazione extracontrattuale  da illecito civile come chiede il ricorrente le cui domande  vanno per ciò rigettate mentre lo stesso Anzà va condannato al rimborso delle spese giudiziali a favore del Ciampolillo.
La condotta di questi non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), sol perché i suoi scritti contengono dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del dr. Anzà. Sovviene in ogni caso la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. [Cass. pen., Sez. V, 05/07/2010, n. 33994]-
L'esimente, che nell’ elaborazione costante di dottrina e giurisprudenza,  si realizza relativamente all'esercizio di un diritto (ovvero all'adempimento di un dovere), quando il diritto di cronaca o quello di critica sia conforme ai seguenti limiti:
- verità del fatto narrato;
- pertinenza (intesa quale obbiettivo interesse del fatto per la pubblica opinione)
- e continenza, ovvero correttezza del suo riferimento.
Anche se l'esercizio del diritto di critica trova un limite preciso nell'inammissibilità degli attacchi puramente personali, intesi esclusivamente a colpire la sfera privata dell'offeso e che possono sfociare, quindi, nell'ingiuria, la contumelia e la lesione della reputazione, dal concetto di critica esula, comunque, il requisito dell'obbiettività e della serenità (confacenti invece al diritto di cronaca, come meglio innanzi) in quanto attività essenzialmente valutativa, frutto, quindi, di una lettura personale degli eventi e molto spesso indirizzata a manifestare, con passione e coinvolgimento, un dissenso. Nell'esercizio del diritto di critica, pertanto, è logicamente ammissibile un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario che dia luogo anche ad una compressione del diritto alla reputazione dello stesso.


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