Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

lunedì 30 marzo 2015

PORTOBELLO CUTINO RISO GIUCASTRO RICORSO SCIOGLIMENTO 470 2013 TAR LAZIO 2989 2013 24 APRILE 2013

N. 00470/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2013 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2013, proposto da:


Portobello Gaspare, Palazzotto Salvatore, Aiello Paolo, Cutino Marcello, Riso Napoleone, Aiello Maria Francesca, Battaglia Rosalia, Guttadauro Giovan Battista, Lucido Salvatore, Peloso Alberto,
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Diego Marcello Fecarotti, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, via Libertà n. 171;

contro
Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Prefettura di Palermo - Ufficio Territoriale del Governo, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81; 
nei confronti di
Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio
per l'annullamento
del Decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2012 (notificato ai ricorrenti a far data dal 6 dicembre 2012), con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Isola delle Femmine per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 143 del d.l.vo 18.08.2000 n. 267, con l'affidamento della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria;
- della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 (richiamata nel succitato d.p.r. e mai comunicata ai ricorrenti);
• della relazione del Ministro dell'Interno in data 5 novembre 2012 allegata al decreto di scioglimento con la quale il citato Ministro ha ritenuto "che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Isola delle Femmine (Palermo) ai sensi dell'ari. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" ;
• della relazione in data 30 agosto 2012 e recante il prot. n. 1302/r-area sic/i^bis, con la quale il Prefetto di Palermo, ad esito di accesso ispettivo ed ai sensi dell'art. 143, comma 3, del t.u.e.l., ha attivato la procedura di scioglimento del Comune di Isola delle Femmine;
• di ogni alto atto, parere o provvedimento preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti, ivi compresi i verbali e la relazione finale redatta dalla commissione di accesso nominata con decreto del Prefetto della provincia di Palermo n. 25280/area o.s.p. ^ bis del 3 aprile 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Interno e di Prefettura di Palermo-Ufficio Territoriale del Governo;
Visto l'art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuta l’incompetenza territoriale di questo T.A.R., ai sensi dell’art. 135, comma, lett. q) del cod. proc. amm., in materia di impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per essere competente il T.A.R. del Lazio, sede di Roma
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
Dichiara la propria incompetenza territoriale, per essere competente il T.A.R. del Lazio, sede di Roma.
Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al PAGAMENTO in favore delle amministrazioni resistenti delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro mille/00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA ISOLA DELLE FEMMINE


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