N. 02204/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04497/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione
Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4497 del 2002, proposto
da:
Aiello Antonino Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Di Stefano e Giuseppe Cusumano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Cusumano sito in Palermo, via G. De Spuches 5;
Aiello Antonino Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Di Stefano e Giuseppe Cusumano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Cusumano sito in Palermo, via G. De Spuches 5;
contro
Comune di Isola delle Femmine,
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Santo
Zanghi', con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, piazza
V.E.Orlando, 41;
per l'annullamento
del provvedimento n. 17/2002 del 25 giugno 2002 con il quale il
responsabile del III Settore del Comune di Isola delle Femmine ha negato la concessione edilizia in
sanatoria richiesta dal ricorrente ai sensi della L.R. n. 7/80 e 70/81 per un
edificio pluriuso a due elevazioni sito nel predetto comune in via Garibaldi
86;
del provvedimento n. 18/2002 del 25 giugno 2002 con il quale il
responsabile del III Settore del Comune di Isola delle Femmine ha negato la concessione edilizia in
sanatoria richiesta dal ricorrente ai sensi della L.R. n. 47/85, per la
realizzazione di alcuni balconi e la diversa tramezzatura interna al primo
piano di un edificio pluriuso a due elevazioni sito nel predetto comune in via
Garibaldi 86;
del parere tecnico del responsabile del III settore del 10 giugno
2002 n. 6493 e del successivo del 24 giugno 2002 non favorevole al rilascio
mdella concessione edilizia;
occorrendo, della disposizione del PRG del comune di Isola delle Femmine a due elevazioni sito nel predetto
comune in via Garibaldi 86; che prevde per la zona L un vincolo di
inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 15 lett. a) della L.R. n. 78/76.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isola delle Femmine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2011 il dott.
Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 31 ottobre 2002 e depositato il
successivo 28 novembre, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in
epigrafe deducendo le censure di: 1) Violazione di legge. Eccesso di potere per
travisamento dei fatti, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta,
incongruenza; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 1° lett.
a) della legge reg. n. 78/76. Eccesso di potere. Contraddittorietà manifesta.
Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione; 3) Violazione e falsa
applicazione della legge reg. n. 78/76. eccesso di potere. Travisamento dei
fatti. Difetto di motivazione; 4) Violazione di legge. Eccesso di potere; 5)
Violazione della legge n. 241/90. eccesso di potere.
Lamenta parte ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe
illegittimo in quanto il diniego di sanatoria sarebbe stato adottato dopo che
sulle relative istanze si era formato il silenzio assenso e comunque dopo che è
intervenuta l’assoluzione in sede penale per l’abusiva realizzazione; che
l’immobile in questione rientra nella deroga di cui allo stesso art. 15 lett.
a) della L.R. n. 78/1976, e che la prescrizione applicata dal provvedimento
impugnato non trova diretta applicazione nei confronti dei privati, in assenza
del suo recepimento negli strumenti urbanistici del comune; che l’immobile in
questione sarebbe comunque destinato alla fruizione del mare; che il comune
avrebbe omesso di inviare la doverosa comunicazione di inizio procedimento.
Si è costituito il comune intimato che con memoria ha replicato
alle argomentazioni contenute in ricorso e chiesto il suo rigetto.
Alla pubblica udienza di discussione il ricorso è stato posto in
decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare sembra opportuno chiarire che come precisato
dalla difesa del comune resistente, l’immobile oggetto della presente
controversia non risulta dalla fotogrammetria aerea del 1977, mentre si
ritrovano sue tracce dal novembre 1981; pertanto la sua realizzazione è
successiva all’entrata in vigore della legge reg. n. 78/1976.
Ciò chiarito in punto di fatto, è noto che, con riferimento al
vincolo previsto dall’art.15 della L.R. n. 78/76, è intervenuto l’art. 2 della
L.R. n. 15/91 secondo il quale: “Le disposizioni di cui all'articolo 15, primo
comma, lett. a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono
intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei
privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici
generali e dei regolamenti edilizi”.
La giurisprudenza che si pronunziata in materia – anche di questo
T.A.R. – è ormai da anni consolidata nel senso di ritenere che è pacifico che
tale norma sia di interpretazione autentica delle previsioni dell’art. 15 della
L.R. n. 78/76, le cui prescrizioni devono pertanto intendersi immediatamente e
direttamente operanti nei confronti dei privati, indipendentemente dal loro
recepimento negli strumenti urbanistici dei comuni, con prevalenza rispetto
agli strumenti urbanistici vigenti all’epoca di entrata in vigore della L.R. n.
78/76 (C.G.A. n. 70/2000 e n. 255/2000; T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 5.6.2006
n. 1406).
Poiché il Collegio non ritiene di doversi discostare da tale
ricostruzione, che appare lineare e condivisibile, risultano prive di
fondamento le articolazioni difensive contenute nel presente gravame, che
tendono a fornire una diversa ricostruzione interpretativa delle norme in
commento, ed a legittimare una costruzione ricadente nei 150 metri dal mare
realizzata dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 78/76.
Inoltre, è bene chiarire, a fronte del carattere insanabile
dell’abuso perpetrato, non è configurabile il silenzio assenso invocato da
parte ricorrente; inoltre l’immobile in questione, destinato a ristorazione,
non può essere ritenuto diretto alla immediata fruizione del mare e, non
ricadendo nelle zone del territorio comunale “A” o “B”, è stato realizzato in
contrasto con i vincoli dettati dalla più volte richiamata legge reg. n.
78/1976.
E’ infine evidente che nessun avviso di inizio procedimento doveva
essere inoltrato nella presente fattispecie, trattandosi di procedimento, di
sanatoria, ad iniziativa di parte.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione
Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio che liquida, in favore del Comune resistente, in €. 2.000,00, oltre
accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8
novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente
FF, Estensore
Giovanni Tulumello,
Consigliere
Aurora Lento, Primo
Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)
N. 02823/2012 REG.PROV.PRES.
N. 06904/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione
Prima)
Il
Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6904 del 2003, proposto
da:
Aiello Vincenzo e C/Ti, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Stefano, con domicilio eletto presso Giuseppe Di Stefano in Palermo, via Autonomia Siciliana 25;
Aiello Vincenzo e C/Ti, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Stefano, con domicilio eletto presso Giuseppe Di Stefano in Palermo, via Autonomia Siciliana 25;
contro
Comune di Isola delle Femmine,
rappresentato e difeso dall'avv. Santo Zanghi', con domicilio eletto presso
Santo Zanghi' in Palermo, piazza V.E.Orlando, 41;
per l'annullamento
DEMOLIZIONE OPERE EDILI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio
2010 n. 104;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 12
dicembre 2003;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1,
co. 1, delle Norme transitorie non è stata presentata nuova istanza di
fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo il giorno 6 giugno 2012.
|
Il Consigliere delegato
|
|
Nicola Maisano
|
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 11/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA
DELLE FEMMINE
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it
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