Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

sabato 28 marzo 2015

AIELLO VINCENZO RICORSO TAR 97 SENTENZA 2011 VIA GARIBALDI BUNGALOW

N. 02204/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04497/2002 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4497 del 2002, proposto da: 
Aiello Antonino Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Di Stefano e Giuseppe Cusumano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Cusumano sito in Palermo, via G. De Spuches 5; 
contro
Comune di Isola delle Femmine, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Zanghi', con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, piazza V.E.Orlando, 41; 
per l'annullamento
del provvedimento n. 17/2002 del 25 giugno 2002 con il quale il responsabile del III Settore del Comune di Isola delle Femmine ha negato la concessione edilizia in sanatoria richiesta dal ricorrente ai sensi della L.R. n. 7/80 e 70/81 per un edificio pluriuso a due elevazioni sito nel predetto comune in via Garibaldi 86;
del provvedimento n. 18/2002 del 25 giugno 2002 con il quale il responsabile del III Settore del Comune di Isola delle Femmine ha negato la concessione edilizia in sanatoria richiesta dal ricorrente ai sensi della L.R. n. 47/85, per la realizzazione di alcuni balconi e la diversa tramezzatura interna al primo piano di un edificio pluriuso a due elevazioni sito nel predetto comune in via Garibaldi 86;
del parere tecnico del responsabile del III settore del 10 giugno 2002 n. 6493 e del successivo del 24 giugno 2002 non favorevole al rilascio mdella concessione edilizia;
occorrendo, della disposizione del PRG del comune di Isola delle Femmine a due elevazioni sito nel predetto comune in via Garibaldi 86; che prevde per la zona L un vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 15 lett. a) della L.R. n. 78/76.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isola delle Femmine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2011 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO
Con ricorso notificato in data 31 ottobre 2002 e depositato il successivo 28 novembre, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe deducendo le censure di: 1) Violazione di legge. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta, incongruenza; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 1° lett. a) della legge reg. n. 78/76. Eccesso di potere. Contraddittorietà manifesta. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione; 3) Violazione e falsa applicazione della legge reg. n. 78/76. eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione; 4) Violazione di legge. Eccesso di potere; 5) Violazione della legge n. 241/90. eccesso di potere.
Lamenta parte ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto il diniego di sanatoria sarebbe stato adottato dopo che sulle relative istanze si era formato il silenzio assenso e comunque dopo che è intervenuta l’assoluzione in sede penale per l’abusiva realizzazione; che l’immobile in questione rientra nella deroga di cui allo stesso art. 15 lett. a) della L.R. n. 78/1976, e che la prescrizione applicata dal provvedimento impugnato non trova diretta applicazione nei confronti dei privati, in assenza del suo recepimento negli strumenti urbanistici del comune; che l’immobile in questione sarebbe comunque destinato alla fruizione del mare; che il comune avrebbe omesso di inviare la doverosa comunicazione di inizio procedimento.
Si è costituito il comune intimato che con memoria ha replicato alle argomentazioni contenute in ricorso e chiesto il suo rigetto.
Alla pubblica udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare sembra opportuno chiarire che come precisato dalla difesa del comune resistente, l’immobile oggetto della presente controversia non risulta dalla fotogrammetria aerea del 1977, mentre si ritrovano sue tracce dal novembre 1981; pertanto la sua realizzazione è successiva all’entrata in vigore della legge reg. n. 78/1976.
Ciò chiarito in punto di fatto, è noto che, con riferimento al vincolo previsto dall’art.15 della L.R. n. 78/76, è intervenuto l’art. 2 della L.R. n. 15/91 secondo il quale: “Le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lett. a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi”.
La giurisprudenza che si pronunziata in materia – anche di questo T.A.R. – è ormai da anni consolidata nel senso di ritenere che è pacifico che tale norma sia di interpretazione autentica delle previsioni dell’art. 15 della L.R. n. 78/76, le cui prescrizioni devono pertanto intendersi immediatamente e direttamente operanti nei confronti dei privati, indipendentemente dal loro recepimento negli strumenti urbanistici dei comuni, con prevalenza rispetto agli strumenti urbanistici vigenti all’epoca di entrata in vigore della L.R. n. 78/76 (C.G.A. n. 70/2000 e n. 255/2000; T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 5.6.2006 n. 1406).
Poiché il Collegio non ritiene di doversi discostare da tale ricostruzione, che appare lineare e condivisibile, risultano prive di fondamento le articolazioni difensive contenute nel presente gravame, che tendono a fornire una diversa ricostruzione interpretativa delle norme in commento, ed a legittimare una costruzione ricadente nei 150 metri dal mare realizzata dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 78/76.
Inoltre, è bene chiarire, a fronte del carattere insanabile dell’abuso perpetrato, non è configurabile il silenzio assenso invocato da parte ricorrente; inoltre l’immobile in questione, destinato a ristorazione, non può essere ritenuto diretto alla immediata fruizione del mare e, non ricadendo nelle zone del territorio comunale “A” o “B”, è stato realizzato in contrasto con i vincoli dettati dalla più volte richiamata legge reg. n. 78/1976.
E’ infine evidente che nessun avviso di inizio procedimento doveva essere inoltrato nella presente fattispecie, trattandosi di procedimento, di sanatoria, ad iniziativa di parte.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore del Comune resistente, in €. 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Aurora Lento, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 02823/2012 REG.PROV.PRES.
N. 06904/2003 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)


Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6904 del 2003, proposto da: 
Aiello Vincenzo e C/Ti, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Stefano, con domicilio eletto presso Giuseppe Di Stefano in Palermo, via Autonomia Siciliana 25; 
contro
Comune di Isola delle Femmine, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Zanghi', con domicilio eletto presso Santo Zanghi' in Palermo, piazza V.E.Orlando, 41; 
per l'annullamento
DEMOLIZIONE OPERE EDILI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 12 dicembre 2003;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.

P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.


Così deciso in Palermo il giorno 6 giugno 2012.






Il Consigliere delegato

Nicola Maisano






DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 11/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it


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