Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

sabato 28 marzo 2015

ALTADONNA GIUSEPPE E CASTELLESE CARINI COSTRUZIONI SRL CGA RESPINTO RICORSO DINIEGO 2013

ALTADONNA GIUSEPPE E CASTELLESE CARINI COSTRUZIONI SRL  CGA RESPINTO RICORSO DINIEGO 2013


N. 00008/2013 REG.PROV.CAU.
N. 02485/2012 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di REGISTRO generale 2485 del 2012, proposto da:


Giuseppe Altadonna, nella qualità di legale rappresentante della Soc. Carini Costruzione s.r.l., e da Castellese Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Armetta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Campo sito in Palermo, via Ariosto N.22;


contro
Comune di Isola delle Femmine, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento n. 20 del 25.9.12, notificato il 23.10.12, con cui il Responsabile del III SETTORE tecnico-urbanistico del Comune di Isola delleFemmine, denegava l'accoglimento dell'istanza prot. n. 8457 del 23.5.11, rinnovata con l'istanza prot. n. 20353 del 20.12.11, con la quale era stata richiesta l'approvazione di un "planivolumetrico" per l'utilizzazione a fini edificatori di un appezzamento di terreno in Isola delle Femmine;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 il dott. Roberto Valenti e udito l'avv. G. Armetta che deposita doc;


RITENUTO che, avendo riguardo alla natura del provvedimento impugnato, non sussistono allo STATO i dedotti profili di danno grave ed irreparabile e che i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad un ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso per cui và respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;
RITENUTO che nulla è da statuire in ordine alle spese della presente fase cautelare stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) respinge la domanda di sospensione proposta con il ricorso in epigrafe indicato.
Nulla per le spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, PRESIDENTE
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Referendario






L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE












DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE


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