ALTADONNA GIUSEPPE E
CASTELLESE CARINI COSTRUZIONI SRL CGA
RESPINTO RICORSO DINIEGO 2013
N. 00008/2013 REG.PROV.CAU.
N.
02485/2012
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione
Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di REGISTRO generale
2485 del 2012, proposto da:
Giuseppe Altadonna, nella qualità di legale rappresentante della
Soc. Carini Costruzione s.r.l., e da Castellese Giuseppe, rappresentati e
difesi dall'avv. Giacomo Armetta, con domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. Alessandro Campo sito in Palermo, via Ariosto N.22;
contro
Comune di Isola delle Femmine,
non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento n. 20 del 25.9.12, notificato il 23.10.12, con
cui il Responsabile del III SETTORE tecnico-urbanistico
del Comune di Isola delleFemmine, denegava l'accoglimento
dell'istanza prot. n. 8457 del 23.5.11, rinnovata con l'istanza prot. n. 20353
del 20.12.11, con la quale era stata richiesta l'approvazione di un
"planivolumetrico" per l'utilizzazione a fini edificatori di un
appezzamento di terreno in Isola delle Femmine;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 il
dott. Roberto Valenti e udito l'avv. G. Armetta che deposita doc;
RITENUTO che, avendo riguardo alla natura del provvedimento
impugnato, non sussistono allo STATO i
dedotti profili di danno grave ed irreparabile e che i motivi di censura
dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad un ragionevole
previsione sull'esito favorevole del ricorso per cui và respinta la domanda di
sospensione dell’esecuzione sopra descritta;
RITENUTO che nulla è da statuire in ordine alle spese della
presente fase cautelare stante la mancata costituzione in giudizio del Comune
intimato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione
Seconda) respinge la domanda di sospensione proposta con il ricorso in epigrafe
indicato.
Nulla per le spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11
gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, PRESIDENTE
Roberto Valenti, Consigliere,
Estensore
Maria Barbara Cavallo,
Referendario
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE
FEMMINE
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