REPUBBLICA ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, Sezione
Prima, ha pronunziato la seguente
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N. 4498-02 Reg.Sent.
N.3653 Reg.R.
Anno
2002
|
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S E N T E N Z A
sul
ricorso n. 3653/02 Sezione Prima, proposto da: Ardizzone Giorgio rap.to e
difeso dall’Avv. Aldo Paci, presso il cui studio in Palermo, via I. La Lumia n.
7, è elettivamente domiciliato,
C O N T R O
- Comune di Isola delle Femmine,
in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
dell’ordinanza
n. 27/R.O. del 22.7.2002 del Responsabile del III Settore U.T.C. del Comune
intimato, con cui viene disposta nei confronti del ricorrente la demolizione di
opere meglio in essa descritte e specificate.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Designato
relatore alla camera di consiglio del 25/10/2002 il Referendario Avv. Nicola
Maisano;
Udito l’Avv. A. Paci, per il ricorrente;
Visti gli artt. 21 e 26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificati
dagli artt. 3 e 9 l. 21.07.2000 n. 205, che consentono – in sede di camera di
consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare - la definizione del
giudizio con sentenza succintamente motivata, anche con riferimento a
precedenti analoghi, in ipotesi di manifesta inammissibilità del ricorso;
Ritenuto
che risulta documentata in data anteriore alla proposizione del ricorso
all’esame (notificato il 27/09/2002 e depositato il 14/10/2002), l’avvenuta
proposizione di istanza ex art. 13 l. n. 47/1985 per l’accertamento di
conformità delle opere abusive di cui all’impugnata ordinanza di demolizione ed
il conseguimento della relativa concessione edile in sanatoria (presentata il
25/09/2002);
Ritenuto il costante orientamento giurisprudenziale di questo
Tribunale (da ultimo, sez. I n. 1399/2000 e n. 1262/2001) secondo il quale:
a) l’esercizio
da parte del privato della facoltà di regolarizzare la propria posizione – per
altro espressamente prevista dalla legge - inibisce l’esercizio del potere
repressivo dell’Amm.ne, almeno sino a quando questa non si sia pronunziata
negativamente sull’istanza stessa;
b) l’applicazione
di tale principio determina – sotto il profilo processuale – la carenza di
interesse all’impugnativa del provvedimento sanzionatorio rispetto al quale
venga proposta istanza ex art. 13 l. n. 47/1985 e la “traslazione”
dell’interesse ad impugnare verso il provvedimento che – eventualmente –
respinga detta istanza e disponga ex novo la demolizione;
Considerato,
pertanto, che il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per
difetto di interesse all’impugnazione dell’atto censurato;
Considerato che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese,
in assenza di costituzione dell’amm.ne comunale intimata;
P. Q. M.
il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, dichiara
inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla
per le spese.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così
deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2002, con
l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:
-
SALVATORE VENEZIANO - Presidente f.f.
-
COSIMO DI PAOLA - Consigliere
-
NICOLA MAISANO - Referendario, est.
Angelo
Pirrone, Segretario.
Depositata
in Segreteria il 9.12.2002
Il Funzionario
Laura Malerba
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE
FEMMINE
CONCESSIONE EDILIZIA DI VARIANTE N. 04 DEL 23/02/2010
(CONCESSIONE EDILIZIA ORIGINARIA N.35/2006 DEL 14/12/2006)
Marzo 2007
(CONCESSIONE EDILIZIA ORIGINARIA N.35/2006 DEL 14/12/2006)
Marzo 2007
COMUNE
DI ISOLA DELLE FEMMINE
PROVINCIA
DI PALERMO
III
SETTORE UTC – I SERVIZIO: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
CONCESSIONE
EDILIZIA DI VARIANTE N. 04 DEL 23/02/2010
(CONCESSIONE
EDILIZIA ORIGINARIA N.35/2006 DEL 14/12/2006)
·
pratica
edilizia n° 03/2008-
IL
RESPONSABILE DEL III SETTORE U.T.C.
VISTA la
Legge
urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la
Legge
n. 10 del 28/01/1977;
VISTA il D.M. LL.PP. del 10/05/1977;
VISTA la
Legge
n. 457 del 05/08/1978;
VISTA la
Legge Regionale
n. 71 del 27/12/1978;
VISTA la
Legge Regionale
n. 70 del 18/04/1981;
VISTA la
L.R. n.
4 del 2003;
VISTA La
L.R. n.
7 del 2003;
VISTA l’istanza presentata in data
05.02.2008 al protocollo n. 1662, con cui il sig. ARDIZZONE
GIORGIO, nato a Misilmeri
il 13/06/1948, codice fiscale: RDZGRG48H13F246V, nella qualità di progettista e
proprietario dell’immobile realizzando in via Vittorio Pozzo n. 19 – sul lotto
di terreno censito al NCT al fg. 1 - p.lla n. 478, per richiesta di Variante in
corso d’opera relativa al fabbricato oggetto di concessione edilizia n.
35/2006;
VISTA la concessione edilizia n. 35/2006
trascritta in data 04.01.07 ai nn. 208-35/6T. - intestata al sig. Ardizzone
Giorgio, sopra generalizzato, per la
realizzazione di una villa bifamiliare da sorgere nel lotto di terreno al fg. 1
– p.lla n. 478;
VISTA la comunicazione di inizio lavori del
26.02.2007 – p.llo n. 2593;
VISTI gli elaborati grafici di variante
redatti dallo stesso geometra Ardizzone Giorgio, iscritto al collegio dei geometri della
provincia di Palermo al n. 1611. La variante richiesta consiste nella diversa
disposizione dei vani interni, modifica della aperture (vani porta-finestra);
nella realizzazione di due piscine; nella diversa disposizione delle aree
esterne da destinare a verde, nella eliminazione di un pergolato, e nella non
realizzazione dei due sottotetti, eliminando l’ultimo solaio, abbassando quindi
l’altezza totale del fabbricato. Non sono previsti del progetto di variante
modifiche della sagoma e dei volumi originariamente consentiti.
VISTI gli ulteriori elaborati di variante
del 10.03.2009 –p.llo n. 4202, per la disposizione esterna, con lo spostamento delle
due piscine sul retro;
VISTO il Nulla Osta della Soprintendenza ai
BB.CC.AA. – p.llo n. 3062 del 29.04.2008 ed introitata presso questo Comune il
13.05.2008 – p.llo n. 6042, con il quale è stato approvato il progetto a
condizione che il progetto è stato rielaborato recependo le
prescrizioni di cui al N.O. p.llo n. 8740/P del 26.10.2006, ferme restando le
limitazioni per la parte dell’area interessata ricadente entro la fascia di
immodificabilità assoluta di cui al combinato disposto dell’art. 15 della L.R.
78/76 e art. 2 della L.R. 15/91 (……);
VISTO l’ulteriore N.O. della Soprintendenza
ai BBCCAA del 06/07/2009 – p.llo n. 5228/P – posizione BBNN 90420, per diversa
distribuzione degli spazi esterni. Con la collocazione della piscina, posta nel
retro-prospetto;
VISTO il Nulla Osta di variante del Genio di
Palermo del 27.02.2008 – p.llo n° 2939 (per l’abbassamento della quota del solaio
di copertura);
VISTA la nota del Deposito dei calcoli
effettuato presso il Genio Civile di Palermo (legge 02/0274 n. 64 e Legge 05/11/71
n. 1086 e DM 14/01/08) p.llo n. 3126 del 17/02/2010 per la variante relative
alle due piscine;
ACCERTATO che la documentazione trasmessa il
progettista delle strutture e direttore dei lavori è: l’ingegnere Salvatore
Cusimano, iscritto all’Albo Professionale della provincia di Palermo al n°
6998, con domicilio in Palermo, via Cruillas n. 70;
VISTO il nuovo atto di vincolo a parcheggio
repertorio n° 58697 – raccolta n° 12533 trascritto presso la CCRRII di Palermo il
27/01/2010 ai nn. 5426/3962, redatto in funzione della nuova disposizione delle
aree vincolate a parcheggio;
VISTA la richiesta del 10/02/10 – p.llo n.
2010 di proroga della concessione edilizia di anni uno (1) giustificata in funzione
dell’attesa necessaria per il rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti
preposti (AUSL, Soprintendenza ai BBCCAA e Genio Civile);
VISTO il parere favorevole dell’ASP (azienda
sanitaria provinciale) p.llo n. 803/IP del 31/12/2009, rilasciato a condizione che” la riserva idrica sia a
norma di legge, atta a contenere l’acqua potabile e che per quanto riguarda le
piscine venga rispettato l’accordo fra il ministero della salute e della
Regione sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, manutenzione e
vigilanza delle piscine ad uso natatorio, “(….)
VISTO il P.R.G. approvato con D.A. n.
121/83;
VISTO il P.R.G. adottato con D.C.C. n.
33/2007 e la successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 09/03/2009 con
la quale è stato eliminato all’unanimità l’emendamento n° 28;
VISTO il parere favorevole della C.E.C. del
15/10/2009 – verbale n. 32;
VISTA la nota di questo U.T.C. del
16/11/2009 – p.llo n° 18001 – con la quale viene richiesta alla ditta l’importo
dovuto a titolo di conguaglio, per oneri di urbanizzazione e costo di
costruzione, per la variante richiesta, pari ad €
14.041,74 oltre diritti
di segreteria pari € 116,00.
VISTI i bollettini di pagamento:
1)
del 02/02/2010 – n. vcy 85 pari ad € 7.908,28 per saldo contributo spese di
urbanizzazione; 2) del 02/02/2010 n. vcy 86 pari ad €
6.133,46 per saldo
costo di costruzione; 3) del 02/02/2010 n. vcy 71 pari ad €
116,00 per diritti di
segreteria. premesso quanto sopra, fatti salvi i diritti di terzi,
RILASCIA
al
signor Ardizzone Giorgio,
nato a Misilmeri (Pa) il 13/06/1948, codice fiscale: RDZGRG48H13F246V, e
residente in Palermo, Via Valdemone n. 57, nella qualità di proprietario
dell’immobile realizzando in via Vittorio Pozzo n. 19 – sul lotto di terreno
censito al N.C.T. al fg. 1 - p.lla n. 478, LA CONCESSIONE EDILIZIA
PER LE OPERE DI VARIANTE in
corso d’opera alla concessione originaria n. 35/2006 del 14.12.2006, il tutto
come rappresentato negli elaborati grafici p.llo n. 4202 del 10/03/2009, che
allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale.
RILASCIA
ALTRESI’
al
signor Ardizzone Giorgio, sopra generalizzato, la proroga di anni uno (1) della
concessione edilizia n. 35/2006, pertanto il termine ultimo per la definizione
dei lavori dovrà essere entro la data del 10 febbraio
2011.
La
presente concessione viene rilasciata in conformità al progetto allegato, che
ne fa parte integrante e sostanziale, e sotto l’osservanza dei regolamenti
comunali di edilizia e di igiene, di tutte le disposizioni vigenti, nonché
delle prescrizioni di cui ai citati nulla osta e pareri e delle seguenti
prescrizioni:
il proseguo dei lavori
concessi in proroga e di variante è subordinato:
· alla
trasmissione presso questo U.T.C. della convenzione con la ditta specializzata
ed autorizzata per il conferimento in discarica degli inerti ottenuti dallo
scavo per la realizzazione delle due piscine, come disposto dalla Circolare
della Provincia Regionale di Palermo, protocollo n. 891/Ass.ore del 26/10/2006,
ed articolo n. 192, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale);
· alla
trasmissione presso questo U.T.C. del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) dell’impresa edile esecutrice i lavori, come disposto dalla
Circolare del Ministero del Lavoro e politiche sociali, del 22 dicembre 2005,
n. 3144;
· agli
adempimenti di cui alla legge 2/2/1974 n. 64 per le opere in cemento armato, e
a quelli previsti dalle vigenti norme antisismiche, che dovranno essere
comunicati al Comune;
· Nessuna
modifica può essere apportata al progetto senza autorizzazione comunale, pena
le sanzioni di cui alla L.R. 37/85 e ss.mm.ii.
· Nel
cantiere deve essere esposta una tabella indicante numero, data e oggetto della
concessione, anche in variante ed eventuali proroghe, le generalità del
proprietario, del progettista, del direttore del Lavori, e dell’assuntore dei
lavori, come prescritto dalla L.R. 37/85, del coordinatore per la
progettazione, coordinatore per l’esecuzione e responsabile dei lavori, di cui
alla L. 494/94 e successive modifiche ed integrazioni;
· Il
cantiere sui lati prospicienti spazi pubblici deve essere chiuso con assiti e
delineato con segnalazioni anche notturne. L’eventuale occupazione di suolo
pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata;
· E’
vietata la manomissione dei manufatti dei servizi pubblici, la cui presenza
dovrà essere segnalata subito all’Ente proprietario;
· La
presente concessione dovrà essere custodita sul luogo dei lavori ed esibita al
personale di vigilanza e di controllo del Comune, autorizzato ad accedere al
cantiere, come prescritto dalla L.R.37/85;
· E’
prescritta l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti
in materia anche se non richiamate nel presente provvedimento;
· Le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di
quanto prescritto con la presente concessione saranno punite come previsto
dalle L.R. 71/78, e 37/85 e L.47/85;
Il
Responsabile del I servizio
Architetto
Sergio Valguarnera
il
Responsabile del III Settore
Architetto
Sandro D’Arpa
SI
CERTIFICA
Su
conforme relazione del messo comunale, che la presente concessione è stata
pubblicata all’albo pretorio, ai sensi dell’art.37 della L.R. 71/78 per 15
giorni consecutivi, dal _______________al _______________ e che contro la
stessa ________ sono stati presentati opposizioni o reclami.
Isola
delle Femmine, __________
Il
Segretario Comunale
Dr.
Manlio Scafidi
Il
sottoscritto Ardizzone Giorgio, nato a Misilmeri (Pa) il 13/06/1948,
codice fiscale: RDZGRG48H13F246V, e residente in Palermo, Via Valdemone n. 57,
nella qualità di proprietario dell’immobile realizzando in via Vittorio Pozzo
n. 19 – sul lotto di terreno censito al N.C.T. al fg. 1 - p.lla n. 478,
dichiara di obbligarsi all’osservanza di tutte le condizioni della presente concessione
cui essa è subordinata e pertanto consente e vuole che la presente venga
trascritta a favore del Comune di Isola delle Femmine contro esso stesso
dichiarante, esonerando all’uopo il Signor Conservatore dei RR.II. di Palermo
da ognI e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Isola
delle Femmine, _______________
F.TO
C.E n.04
- Ardizzone
Giorgio
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE
FEMMINE
Così come discusso e scritto:
Marzo 2007 http://rinascita-di-isola.blogspot.com/2007/03/i-vincoli-di-isola-delle-femmine-in.html
Maggio 2007 http://isolapulita.blogspot.com/2007/04/trasparenza-partecipazione-accesso-agli.html
Marzo 2007 http://rinascita-di-isola.blogspot.com/2007/03/i-vincoli-di-isola-delle-femmine-in.html
Maggio 2007 http://isolapulita.blogspot.com/2007/04/trasparenza-partecipazione-accesso-agli.html
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