Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

sabato 28 marzo 2015

ARDIZZONE GIORNO ORDINANZA 27 02 RICORSO AL TAR 3613 02 SENTENZA 4498 2002

ARDIZZONE GIORNO ORDINANZA 27 02 RICORSO AL TAR 3613 02 SENTENZA 4498 2002

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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, Sezione Prima, ha pronunziato la seguente
N. 4498-02 Reg.Sent.
N.3653 Reg.R.
Anno 2002


S E N T E N Z A
sul ricorso n. 3653/02 Sezione Prima, proposto da: Ardizzone Giorgio rap.to e difeso dall’Avv. Aldo Paci, presso il cui studio in Palermo, via I. La Lumia n. 7, è elettivamente domiciliato,
C O N T R O
- Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
dell’ordinanza n. 27/R.O. del 22.7.2002 del Responsabile del III Settore U.T.C. del Comune intimato, con cui viene disposta nei confronti del ricorrente la demolizione di opere meglio in essa descritte e specificate.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Designato relatore alla camera di consiglio del 25/10/2002 il Referendario Avv. Nicola Maisano;
Udito l’Avv. A. Paci, per il ricorrente;
Visti gli artt. 21 e 26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificati dagli artt. 3 e 9 l. 21.07.2000 n. 205, che consentono – in sede di camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare - la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata, anche con riferimento a precedenti analoghi, in ipotesi di manifesta inammissibilità del ricorso;
Ritenuto che risulta documentata in data anteriore alla proposizione del ricorso all’esame (notificato il 27/09/2002 e depositato il 14/10/2002), l’avvenuta proposizione di istanza ex art. 13 l. n. 47/1985 per l’accertamento di conformità delle opere abusive di cui all’impugnata ordinanza di demolizione ed il conseguimento della relativa concessione edile in sanatoria (presentata il 25/09/2002);
Ritenuto il costante orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale (da ultimo, sez. I n. 1399/2000 e n. 1262/2001) secondo il quale:
a) l’esercizio da parte del privato della facoltà di regolarizzare la propria posizione – per altro espressamente prevista dalla legge - inibisce l’esercizio del potere repressivo dell’Amm.ne, almeno sino a quando questa non si sia pronunziata negativamente sull’istanza stessa;
b) l’applicazione di tale principio determina – sotto il profilo processuale – la carenza di interesse all’impugnativa del provvedimento sanzionatorio rispetto al quale venga proposta istanza ex art. 13 l. n. 47/1985 e la “traslazione” dell’interesse ad impugnare verso il provvedimento che – eventualmente – respinga detta istanza e disponga ex novo la demolizione;
Considerato, pertanto, che il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione dell’atto censurato;
Considerato che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, in assenza di costituzione dell’amm.ne comunale intimata;
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2002, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:
- SALVATORE VENEZIANO   - Presidente f.f.
- COSIMO DI PAOLA - Consigliere
- NICOLA MAISANO - Referendario, est.
Angelo Pirrone, Segretario.
Depositata in Segreteria il 9.12.2002
Il Funzionario
            Laura Malerba


A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE



CONCESSIONE EDILIZIA DI VARIANTE N. 04 DEL 23/02/2010
(CONCESSIONE EDILIZIA ORIGINARIA N.35/2006 DEL 14/12/2006)
Marzo 2007

 

 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE UTC – I SERVIZIO: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

CONCESSIONE EDILIZIA DI VARIANTE N. 04 DEL 23/02/2010

(CONCESSIONE EDILIZIA ORIGINARIA N.35/2006 DEL 14/12/2006)
·         pratica edilizia n° 03/2008-

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE U.T.C.

VISTA la Legge urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 10 del 28/01/1977;
VISTA il D.M. LL.PP. del 10/05/1977;
VISTA la Legge n. 457 del 05/08/1978;
VISTA la Legge Regionale n. 71 del 27/12/1978;
VISTA la Legge Regionale n. 70 del 18/04/1981;
VISTA la L.R. n. 4 del 2003;
VISTA La L.R. n. 7 del 2003;
VISTA l’istanza presentata in data 05.02.2008 al protocollo n. 1662, con cui il sig. ARDIZZONE GIORGIO, nato a Misilmeri il 13/06/1948, codice fiscale: RDZGRG48H13F246V, nella qualità di progettista e proprietario dell’immobile realizzando in via Vittorio Pozzo n. 19 – sul lotto di terreno censito al NCT al fg. 1 - p.lla n. 478, per richiesta di Variante in corso d’opera relativa al fabbricato oggetto di concessione edilizia n. 35/2006;
VISTA la concessione edilizia n. 35/2006 trascritta in data 04.01.07 ai nn. 208-35/6T. - intestata al sig. Ardizzone
Giorgio, sopra generalizzato, per la realizzazione di una villa bifamiliare da sorgere nel lotto di terreno al fg. 1 – p.lla n. 478;
VISTA la comunicazione di inizio lavori del 26.02.2007 – p.llo n. 2593;
VISTI gli elaborati grafici di variante redatti dallo stesso geometra Ardizzone Giorgio, iscritto al collegio dei geometri della provincia di Palermo al n. 1611. La variante richiesta consiste nella diversa disposizione dei vani interni, modifica della aperture (vani porta-finestra); nella realizzazione di due piscine; nella diversa disposizione delle aree esterne da destinare a verde, nella eliminazione di un pergolato, e nella non realizzazione dei due sottotetti, eliminando l’ultimo solaio, abbassando quindi l’altezza totale del fabbricato. Non sono previsti del progetto di variante modifiche della sagoma e dei volumi originariamente consentiti.
VISTI gli ulteriori elaborati di variante del 10.03.2009 –p.llo n. 4202, per la disposizione esterna, con lo spostamento delle due piscine sul retro;
VISTO il Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. – p.llo n. 3062 del 29.04.2008 ed introitata presso questo Comune il 13.05.2008 – p.llo n. 6042, con il quale è stato approvato il progetto a condizione che il progetto è stato rielaborato recependo le prescrizioni di cui al N.O. p.llo n. 8740/P del 26.10.2006, ferme restando le limitazioni per la parte dell’area interessata ricadente entro la fascia di immodificabilità assoluta di cui al combinato disposto dell’art. 15 della L.R. 78/76 e art. 2 della L.R. 15/91 (……);
VISTO l’ulteriore N.O. della Soprintendenza ai BBCCAA del 06/07/2009 – p.llo n. 5228/P – posizione BBNN 90420, per diversa distribuzione degli spazi esterni. Con la collocazione della piscina, posta nel retro-prospetto;
VISTO il Nulla Osta di variante del Genio di Palermo del 27.02.2008 – p.llo n° 2939 (per l’abbassamento della quota del solaio di copertura);
VISTA la nota del Deposito dei calcoli effettuato presso il Genio Civile di Palermo (legge 02/0274 n. 64 e Legge 05/11/71 n. 1086 e DM 14/01/08) p.llo n. 3126 del 17/02/2010 per la variante relative alle due piscine;
ACCERTATO che la documentazione trasmessa il progettista delle strutture e direttore dei lavori è: l’ingegnere Salvatore Cusimano, iscritto all’Albo Professionale della provincia di Palermo al n° 6998, con domicilio in Palermo, via Cruillas n. 70;
VISTO il nuovo atto di vincolo a parcheggio repertorio n° 58697 – raccolta n° 12533 trascritto presso la CCRRII di Palermo il 27/01/2010 ai nn. 5426/3962, redatto in funzione della nuova disposizione delle aree vincolate a parcheggio;
VISTA la richiesta del 10/02/10 – p.llo n. 2010 di proroga della concessione edilizia di anni uno (1) giustificata in funzione dell’attesa necessaria per il rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti preposti (AUSL, Soprintendenza ai BBCCAA e Genio Civile);
VISTO il parere favorevole dell’ASP (azienda sanitaria provinciale) p.llo n. 803/IP del 31/12/2009, rilasciato a condizione che” la riserva idrica sia a norma di legge, atta a contenere l’acqua potabile e che per quanto riguarda le piscine venga rispettato l’accordo fra il ministero della salute e della Regione sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio, “(….)
VISTO il P.R.G. approvato con D.A. n. 121/83;
VISTO il P.R.G. adottato con D.C.C. n. 33/2007 e la successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 09/03/2009 con la quale è stato eliminato all’unanimità l’emendamento n° 28;
VISTO il parere favorevole della C.E.C. del 15/10/2009 – verbale n. 32;
VISTA la nota di questo U.T.C. del 16/11/2009 – p.llo n° 18001 – con la quale viene richiesta alla ditta l’importo dovuto a titolo di conguaglio, per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, per la variante richiesta, pari ad € 14.041,74 oltre diritti di segreteria pari € 116,00.
VISTI i bollettini di pagamento:
1) del 02/02/2010 – n. vcy 85 pari ad € 7.908,28 per saldo contributo spese di urbanizzazione; 2) del 02/02/2010 n. vcy 86 pari ad € 6.133,46 per saldo costo di costruzione; 3) del 02/02/2010 n. vcy 71 pari ad € 116,00 per diritti di segreteria. premesso quanto sopra, fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCIA

al signor Ardizzone Giorgio, nato a Misilmeri (Pa) il 13/06/1948, codice fiscale: RDZGRG48H13F246V, e residente in Palermo, Via Valdemone n. 57, nella qualità di proprietario dell’immobile realizzando in via Vittorio Pozzo n. 19 – sul lotto di terreno censito al N.C.T. al fg. 1 - p.lla n. 478, LA CONCESSIONE EDILIZIA PER LE OPERE DI VARIANTE in corso d’opera alla concessione originaria n. 35/2006 del 14.12.2006, il tutto come rappresentato negli elaborati grafici p.llo n. 4202 del 10/03/2009, che allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale.

RILASCIA ALTRESI’

al signor Ardizzone Giorgio, sopra generalizzato, la proroga di anni uno (1) della concessione edilizia n. 35/2006, pertanto il termine ultimo per la definizione dei lavori dovrà essere entro la data del 10 febbraio 2011.
La presente concessione viene rilasciata in conformità al progetto allegato, che ne fa parte integrante e sostanziale, e sotto l’osservanza dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene, di tutte le disposizioni vigenti, nonché delle prescrizioni di cui ai citati nulla osta e pareri e delle seguenti prescrizioni:
il proseguo dei lavori concessi in proroga e di variante è subordinato:
· alla trasmissione presso questo U.T.C. della convenzione con la ditta specializzata ed autorizzata per il conferimento in discarica degli inerti ottenuti dallo scavo per la realizzazione delle due piscine, come disposto dalla Circolare della Provincia Regionale di Palermo, protocollo n. 891/Ass.ore del 26/10/2006, ed articolo n. 192, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale);
· alla trasmissione presso questo U.T.C. del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’impresa edile esecutrice i lavori, come disposto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e politiche sociali, del 22 dicembre 2005, n. 3144;
· agli adempimenti di cui alla legge 2/2/1974 n. 64 per le opere in cemento armato, e a quelli previsti dalle vigenti norme antisismiche, che dovranno essere comunicati al Comune;
· Nessuna modifica può essere apportata al progetto senza autorizzazione comunale, pena le sanzioni di cui alla L.R. 37/85 e ss.mm.ii.
· Nel cantiere deve essere esposta una tabella indicante numero, data e oggetto della concessione, anche in variante ed eventuali proroghe, le generalità del proprietario, del progettista, del direttore del Lavori, e dell’assuntore dei lavori, come prescritto dalla L.R. 37/85, del coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione e responsabile dei lavori, di cui alla L. 494/94 e successive modifiche ed integrazioni;
· Il cantiere sui lati prospicienti spazi pubblici deve essere chiuso con assiti e delineato con segnalazioni anche notturne. L’eventuale occupazione di suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata;
· E’ vietata la manomissione dei manufatti dei servizi pubblici, la cui presenza dovrà essere segnalata subito all’Ente proprietario;
· La presente concessione dovrà essere custodita sul luogo dei lavori ed esibita al personale di vigilanza e di controllo del Comune, autorizzato ad accedere al cantiere, come prescritto dalla L.R.37/85;
· E’ prescritta l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia anche se non richiamate nel presente provvedimento;
· Le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto con la presente concessione saranno punite come previsto dalle L.R. 71/78, e 37/85 e L.47/85;
Il Responsabile del I servizio
Architetto Sergio Valguarnera
il Responsabile del III Settore
Architetto Sandro D’Arpa

SI CERTIFICA

Su conforme relazione del messo comunale, che la presente concessione è stata pubblicata all’albo pretorio, ai sensi dell’art.37 della L.R. 71/78 per 15 giorni consecutivi, dal _______________al _______________ e che contro la stessa ________ sono stati presentati opposizioni o reclami.
Isola delle Femmine, __________
Il Segretario Comunale
Dr. Manlio Scafidi
Il sottoscritto Ardizzone Giorgio, nato a Misilmeri (Pa) il 13/06/1948, codice fiscale: RDZGRG48H13F246V, e residente in Palermo, Via Valdemone n. 57, nella qualità di proprietario dell’immobile realizzando in via Vittorio Pozzo n. 19 – sul lotto di terreno censito al N.C.T. al fg. 1 - p.lla n. 478, dichiara di obbligarsi all’osservanza di tutte le condizioni della presente concessione cui essa è subordinata e pertanto consente e vuole che la presente venga trascritta a favore del Comune di Isola delle Femmine contro esso stesso dichiarante, esonerando all’uopo il Signor Conservatore dei RR.II. di Palermo da ognI e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Isola delle Femmine, _______________
F.TO
C.E n.04 - Ardizzone Giorgio

A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE


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