Autorizzazione Integrata Ambientale
L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) é il
provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a determinate
condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da
ultimo dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, attuazione della direttiva
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento).
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quattuordecies del citato
D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tale autorizzazione é necessaria per poter esercire le
attività specificate nell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso
decreto.
L'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata tenendo conto di
quanto indicato all'allegato XI alla parte seconda e le relative
condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT.
In linea con i principi della convenzione di Aarhus e con quanto previsto dagli
artt 29-quater, 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per facilitare e
promuovere l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico, questo
Ministero cura la pubblicazione on-line della documentazione fornita dai
gestori ai fini del rilascio delle AIA di competenza statale, relative alle
installazioni di cui all' allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06.
Si rammenta in proposito che eventuali osservazioni sulle
istanze potranno essere presentate durante tutto il procedimento dai soggetti
interessati in forma scritta o con e-mail certificata al competente ufficio del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dopo
la pubblicazione sul presente sito dell’indicazione della localizzazione
dell’istallazione, il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ove
è possibile prendere visione degli atti e trasmettere osservazioni.
Per aumentare ulteriormente la trasparenza del procedimento
amministrativo, questo Ministero cura, altresì, la pubblicazione on-line dei
principali atti relativi alla procedura per il rilascio di AIA. Sono inoltre
resi disponibili gli esiti dei controlli sulle AIA di competenza statale, i
documenti e la normativa di riferimento, informazioni sullo stato di
applicazione della disciplina IPPC a livello regionale.
DECRETO LEGISLATIVO 152/06 ARTICOLO 273 COMMA 4
273. Grandi impianti di combustione
(articolo così modificato dall'art. 3, comma 7,
d.lgs. n. 128 del 2010, poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 46 del 2014)
4.
L'autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione di cui al comma 3
siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500
senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano
le seguenti condizioni:
a)
il gestore dell'impianto presenta all'autorità competente, entro il 30 giugno
2014, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione
ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, nell'ambito di
una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, una
dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per
più di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023,
informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta
all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare un documento in cui è riportata la registrazione
delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016;
c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si
applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto
deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione,
del presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda;
d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, parte I,
paragrafo 2, alla Parte Quinta.
2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i
pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6,
dell'Allegato II alla Parte Quinta. 3. Ai grandi impianti di combustione
anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II,
sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si applicano a partire dal
1° gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione che hanno ottenuto
l'esenzione prevista all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta
si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio 2016, i valori limite di
emissione previsti dal comma 2 per gli impianti nuovi. Le vigenti
autorizzazioni sono entro tale data adeguate alle disposizioni del presente
articolo nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se
nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, a seguito di una richiesta
di aggiornamento presentata dal gestore entro il 1° gennaio 2015 ai sensi
dell'articolo 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto dalla parte seconda del
presente decreto, tali autorizzazioni continuano, nelle more del loro
adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino al 1° gennaio 2016. Le
autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono stabilire valori
limite meno severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette al rinnovo,
ferma restando l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli impianti.
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 Art. 22
ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE RELATIVA ALLE EMISSIONI INDUSTRIALI (PREVENZIONE E
RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO). (14G00058) (GU SERIE GENERALE N.72
DEL 27-3-2014 - SUPPL. ORDINARIO N. 27)
NOTE: ENTRATA
IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 11/04/2014
Modifiche all'articolo 273 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
1. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono
sostituiti dai seguenti:
"2. Ai grandi
impianti di combustione
nuovi si applicano
i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II,
sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta.
3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori
limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1
a 6, dell'Allegato II alla Parte
Quinta si applicano a
partire dal 1° gennaio 2016. Ai grandi impianti di
combustione che hanno
ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, Parte
I, paragrafo 2,
alla Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio 2016, i valori limite di emissione previsti
dal comma 2 per gli
impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data adeguate
alle disposizioni del presente
articolo nell'ambito delle
ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo
periodico e' previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di
aggiornamento presentata dal gestore
entro il 1°
gennaio 2015 ai
sensi dell'articolo 29-nonies. Fatto
salvo quanto disposto
dalla parte seconda del presente
decreto, tali autorizzazioni
continuano, nelle more del loro
adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino al 1° gennaio 2016. Le autorizzazioni
rilasciate in sede di rinnovo non possono
stabilire valori limite meno severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette al
rinnovo, ferma restando
l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli impianti;
4. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo compreso
tra il 1° gennaio
2016 ed il
31 dicembre 2023,
gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in
esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza
rispettare i valori limite di emissione
di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) il gestore dell'impianto presenta
all'autorita' competente, entro
il 30 giugno 2014, nell'ambito
delle ordinarie procedure
di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero,
se nessun rinnovo periodico e' previsto entro tale
data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi
dell'articolo 29-nonies, una dichiarazione scritta contenente
l'impegno a non
far funzionare l'impianto per
piu' di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31
dicembre 2023, informandone
contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
b) entro il 31 maggio di ogni
anno, a partire
dal 2017, il gestore presenta all'autorita' competente
e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare un documento in cui e' riportata la
registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016;
c) nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023
si applicano valori limite di emissione
non meno severi
di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi
dell'autorizzazione, del presente
Titolo e del
Titolo III-bis alla Parte Seconda;
d) l'impianto non ha ottenuto
l'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla
Parte Quinta.
4-bis. Se l'esenzione prevista dal comma 4 e' concessa ad impianti di combustione con potenza termica
nominale totale superiore a 500 MW alimentati con combustibili solidi,
autorizzati per la prima
volta dopo il 1° luglio 1987, devono essere in tutti i casi rispettati,
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31
dicembre 2023, i valori limite previsti per gli ossidi
azoto all'Allegato II,
Parte II, alla Parte Quinta.
5. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo compreso
tra il 1° gennaio
2016 ed il
31 dicembre 2023,
gli impianti di combustione anteriori al 2002 con potenza
termica nominale totale non superiore a 200 MW siano in
esercizio senza rispettare
i valori limite di emissione di
cui al comma 3, ove
ricorrano le seguenti condizioni:
a) almeno il 50 per
cento della produzione
di calore utile dell'impianto, calcolata come
media mobile su
ciascun periodo di cinque anni a partire dal quinto anno antecedente
l'autorizzazione, e' fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento
sotto forma di vapore
o di acqua
calda; il gestore
e' tenuto a
presentare all'autorita' competente e, comunque, al Ministero
dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare, entro il 31 maggio di
ogni anno, a partire dal 2017,
un documento in
cui e' indicata
la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto destinata
a tale fornitura;
b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano
valori limite di emissione
non meno severi
di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi
dell'autorizzazione, del presente
titolo e del
Titolo III-bis della Parte Seconda.
6. Ai sensi dell'articolo 271, commi 5, 14 e 15,
l'autorizzazione di tutti i grandi
impianti di combustione
deve prevedere valori limite di emissione non meno severi
dei pertinenti valori di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 7, dell'Allegato
II e
dei valori di cui
all'Allegato I alla Parte Quinta.
7. Per i grandi impianti di combustione, ciascun camino, contenente una o
piu' canne di
scarico, corrisponde, anche
ai fini dell'applicazione
dell'articolo 270, ad un punto di emissione.";
b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Nel caso in
cui un grande
impianto di combustione
sia sottoposto a modifiche
sostanziali, si
applicano all'impianto i valori
limite di emissione stabiliti alla Parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla
Parte Quinta.";
c) al comma 15, la lettera i), e' sostituita
dalla seguente:
"i) le turbine a gas e
motori a gas
usati su piattaforme
off-shore e sugli impianti
di rigassificazione di
gas naturale liquefatto off-shore;";
d) al comma 15, dopo la lettera m)
e' aggiunta, in fine, la seguente:
"m-bis) gli
impianti che utilizzano
come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido non
ricadente nella definizione di biomassa
di cui all'Allegato II alla Parte Quinta.";
e) il comma 16-bis e'
sostituito dal seguente:
"16-bis. A partire dalla data di
entrata in vigore
del decreto legislativo 14
settembre 2011, n.
162, ai fini
del rilascio dell'autorizzazione prevista per la
costruzione degli di impianti di combustione con una potenza termica nominale
pari o superiore a 300 MW,
il gestore presenta una relazione
che comprova la
sussistenza delle seguenti
condizioni:
a) disponibilita' di
appropriati siti di
stoccaggio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c), del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n.
162;
b) fattibilita' tecnica ed economica di
strutture di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
c) possibilita' tecnica ed economica di
installare a posteriori le strutture per la cattura di
CO2.".
Direttiva
2010/75/UE - (LCP BREF) - Richiesta di adesione all'attività di raccolta dati
ed informazioni sulle MTD applicate
Nel
corso del processo di scambio di informazioni di cui all’articolo 13 della
direttiva 2010/75/UE, al fine di procedere alla revisione e all’adeguamento
alla nuova direttiva del documento di riferimento “BRef on Large Combustion
Plants (BREF LCP)” relativo agli impianti di combustione, è stata riconosciuta
l’esigenza di raccogliere dati ed informazioni tecniche di processo
su un campione rappresentativo di impianti destinatari del documento,
attraverso la compilazione di un apposito questionario in corso di
finalizzazione. L’elenco degli impianti costituenti tale campione
rappresentativo dovrà essere comunicato in sede comunitaria da
ciascuno Stato Membro entro il 15 gennaio 2012. La
maggior parte degli impianti cui si riferirà il “BREF LCP” è già dotata di
autorizzazione integrata ambientale (AIA), e conseguentemente già adotta
migliori tecniche disponibili riconosciute dall’autorità competente, o comunque
ne traguarda il raggiungimento. Peraltro, la nuova direttiva limita
fortemente (a meno di situazioni locali veramente particolari) la possibilità
per l’autorità competente di fissare condizioni autorizzative che si discostano
dalle prestazioni che saranno poste a riferimento nelle nuove sezioni dei BRef
inerenti le “Conclusioni sulle BAT”, e ciò rende necessario che tutte le
migliori tecniche disponibili già individuate siano tenute in conto nel
processo di sc
ALL’ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
SERVIZIO
1 Via Ugo La Malfa, 169
90146 – Palermo
Tel. 091.7077121, Fax 091.7077139
E p.c.
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
ON.LE ROSARIO CROCETTA
PALAZZO D’ORLEANS
PIAZZA INDIPENDENZA 21
90129 PALERMO
Fax 091 7075199 tel 091 7075281
ALL’ASSESSORE REGIONALE DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE
Via Ugo La Malfa, 169
90146 - Palermo
tel.: 091 7077870 - fax: 091 7077963
AL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO AMBIENTE DELL’A.R.T.A.
Dott. Gaetano Gullo
Via Ugo La Malfa, 169
90146 - Palermo
091 7077807 - 091 7077223 Fax: 091 7077294
ALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O
TRIBUNALE DI PALERMO
PIAZZA
V.E. ORLANDO 1
90138
PALERMO
Comado Carabinieri Tutela per l'Ambiente
Nucleo Operativo Ecologico
Piazza Principe di Camporeale 64
90100 PALERMO
tel. 091/6788076, Fax 091 515142
E-mail: noepacdo@carabinieri.it;
Al Presidente della IV Commissione
Ambiente e Territorio
c.a. Giampiero Trizzino
fax 0917054564
E-mail: commissione.IV@ars.sicilia.it
E-mail: gtrizzino@ars.sicilia.it
Oggetto:
OSSERVAZIONI – Procedimento di rinnovo Autorizzazione
Integrata Ambientale della
Italcementi S.p.a. di Isola delle Femmine
Con
riferimento, alla pubblicazione del giorno 8 agosto 2014, apparso sul sito
dell’A.R.T.A. dipartimento: “Avviso pubblico procedura di rinnovo aia
per cementeria Italcementi di Isola delle Femmine (ex comma 3, art 29-quater,
d.lgs. 152/06 e s.m.i.) “
(vedi allegati 1 e 2 )
il
Comitato Cittadino Isola Pulita di Isola
delle Femmine, associato a Legambiente, formula le seguenti osservazioni:
1.
Il Comitato rileva innanzitutto la nullità del DRS 683 del 18 luglio
2008 in quanto emanato da soggetto che non ne aveva titolo.
L’ing.
Vincenzo Sansone, firmatario del provvedimento, non era di fatto il dirigente
responsabile del Servizio VIA-VAS poichè
il decreto del Dirigente Generale pro tempore che ne approvava il contratto di
lavoro fino al 16 dicembre 2008 è datato 17 dicembre 2008 (DDG n. 1474), cioè
risulta essere stato adottato 5 mesi dopo l’autorizzazione concessa dall’ing.
Sansone alla Italcementi.
Nel citato DDG l’arch. Tolomeo fa riferimento alla nota a sua firma, DTA
n. 17818 del 29 febbraio 2008, con la quale avrebbe affidato all’ing. Sansone
l’incarico di responsabile del Servizio.
E’ persino superfluo evidenziare che
l’affidamento (o attribuzione) di un incarico dirigenziale non può avvenire con
una semplice nota ma esclusivamente con un apposito provvedimento. Altrettanto
dicasi nel caso di proroga, in quanto, per la gerarchia degli atti
amministrativi, essa può avvenire con un provvedimento di pari livello della precedente
attribuzione, giammai con una nota.
Sarebbe come concedere o prorogare una autorizzazione, p.e. alle
emissioni in atmosfera, un AIA, ecc., con una nota e non con un provvedimento
specifico.
A tal proposito, il Comitato rileva che deve presumersi che sia il
dirigente generale arch. Pietro Tolomeo che l’ing. Sansone non potessero
ignorare, per manifesta evidenza, l’illegittimità di una procedura e di una
nomina del tutto irregolare, non valida e, di conseguenza, priva di ogni efficacia amministrativa.
Ma c’è anche di più.
Nella nota n. 17818 l’arch. Tolomeo motiva la procedura adottata
richiamando l’art. 36, comma 9, del CCRL dell’area della dirigenza.
Si tratta di un richiamo del tutto improvvido che contraddice completamente
il suo stesso operato, in quanto il comma 9 recita “Nelle ipotesi in cui non vi siano modifiche della struttura né motivi
che giustifichino eventuali rotazioni o comunque il mancato rinnovo del
contratto, e non vi sia una valutazione negativa dell’operato del dirigente,
allo stesso deve essere garantita la
stipula di un nuovo contratto individuale senza soluzione di continuità per
l’azione amministrativa e gestionale entro e non oltre i successivi trenta
giorni”.
Ne consegue che l’arch. Tolomeo ha operato anche in palese violazione
del CCRL dell’area della dirigenza e che il conferimento dell’incarico all’ing.
Sansone è avvenuto in modo irregolare, illegittimo e non retrodatabile, tutte
ragioni per cui, in ogni caso, l’ing. Sansone alla data di emanazione del DRS
n. 693, il 17 luglio 2008, non aveva il titolo né il potere occorrenti a
formalizzare il provvedimento dell’AIA.
2.
Stanti i rilievi di nullità sollevati al punto 1) il Comitato potrebbe
anche esimersi da ulteriori considerazioni. Cionondimeno, la presunta
autorizzazione e l’attuale avvio della procedura del suo preteso “rinnovo” si
prestano a far eccepire altri motivi di irregolarità anch’essi di manifesta
evidenza.
a)
L’art. 6 del DRS n. 693 prevedeva che “Il
provvedimento definitivo sarà subordinato alle risultanze della visita di
collaudo. Gli enti preposti al controllo esamineranno in quella sede le
risultanze della suddetta visita e potranno, se ritenuto necessario, modificare
le condizioni e prescrizioni autorizzative”.
L’art
7 precisava che “L’Autorizzazione
Integrata Ambientale viene subordinata al rispetto delle condizioni e di tutte
le prescrizioni impartite dalle competenti attività intervenute in sede di
conferenza dei servizi…che fanno parte integrante e sostanziale del presente
decreto…”. Nelle pagg. 4-11 venivano specificati le “Prescrizioni relative alle attività di recupero di rifiuti come materie
prime”, i “Limiti alle emissioni”,
le “Prescrizioni relative all’impianto”,
le “Prescrizioni relative ai combustibili
utilizzati ed ai consumi energetici “, le “Prescrizioni relative ai rifiuti prodotti “ e le “Prescrizioni relative alle attività di
monitoraggio (Piano di monitoraggio e controllo)”. Veniva fatto obbligo
all’azienda di procedere “entro 24 mesi dal rilascio
dell’autorizzazione alla
conversione tecnologica (“revamping”) dell’impianto con il completo
allineamento alle Migliori Tecnologie Disponibili previste per il settore del
cemento…”, ma nel caso del mancato “revamping” “…comunque adeguare l’impianto esistente alle M.T.D. attraverso i
seguenti interventi” [quelli sopra specificati].
Tuttavia,
alla scadenza dei 24 mesi risulta che nessuna delle autorità preposte si è
premurata di adempiere agli obblighi
discendenti dalle prescrizioni di propria competenza contenute nel DRS n. 693
al fine di rendere definitiva o meno l’autorizzazione.
b)
Il 9 giugno del 2011, a distanza di 36
mesi e cioè con un anno di ritardo, il Servizio 1, riconoscendo che “il decreto prevedeva condizioni e
prescrizioni da attuare con scadenze temporali…da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di rilascio…”,
teneva la riunione di un tavolo tecnico “al
fine di verificare se la società Italcementi ha provveduto a dare corso alla
attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento”.
Dalla
lettura del verbale risulta che, ad eccezione della Italcementi che dichiara di
operare nel rispetto delle prescrizioni previste dall’autorizzazione,
inspiegabilmente nessuna delle autorità competenti alle verifiche si pronuncia
nel merito, p.e. sugli interventi strutturali, limitandosi la discussione solo
ad alcuni aspetti relativi al monitoraggio delle emissioni ed al posizionamento
delle centraline di rilevamento degli inquinanti.
Quindi,
il dato che se ne trae e che dopo 36 mesi dal rilascio del provvedimento AIA
restavano privi di ogni verifica quei presupposti e quelle prescrizioni che
avrebbero dovuto rendere valida e definitiva l’autorizzazione.
Da allora ad oggi, cioè a distanza
complessiva di 6 anni dal DRS n. 693, la situazione, come è noto e come risulta
agli atti, è rimasta del tutto invariata: ai rilievi di nullità del
provvedimento si somma anche la mancanza di validità di merito, in quanto nulla
è dato a sapere circa il rispetto di tutte le prescrizioni che avrebbero dovuto
essere rispettate dall’Italcementi nei termini di 24 mesi dalla data di
emanazione dell’autorizzazione.
Questo Comitato, pertanto, nel sottolineare l’inspiegabile comportamento
degli enti deputati al controllo di attuazione del DRS n. 693, fa presente che
mancano del tutto i presupposti per procedere al rinnovo di una autorizzazione
da considerarsi, in primis, di per sé
inesistente e, eventualmente, non più valida almeno dal luglio del 2010.
Alla luce delle superiori considerazioni,
questo Comitato ritiene inattuabile la procedura di rinnovo essendo, invece, necessaria
un’autorizzazione ex novo.
Comitato Cittadino Isola Pulita
COORDINATORE GIUSEPPE CIAMPOLILLO
posta certificata: GIUSEPPECIAMPOLILLO@pec.it
email: isolapulita@gmail.com
Isola delle Femmine 2 settembre 2014
a cura del Comitato Cittadino
Isola Pulita di Isola delle Femmine
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