REPUBBLICA
ITALIANA
_______
Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana
__________
ADUNANZA DEL 25 novembre 2008
SEZIONI
RIUNITE
Parere N. 778/08 Il Consiglio_____
OGGETTO:
Ricorso straordinario
di BELLIS Ernesta contro il Comune di Isoladelle Femmine per annullamento, previa sospensiva,
del silenzio rigetto della domanda di sanatoria inoltrata i data 9.6.2006
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Vista la relazione n.
16337/849.06.8 del 16.9.2008, con la quale la Presidenza della Regione
siciliana – Ufficio legislativo e legale - ha chiesto il parere di questo
Consiglio sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
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Esaminati
gli atti e udito il relatore, Consigliere Angelo Pappalardo;
PREMESSO
La
ricorrente espone in punto di fatto che, previa autorizzazione del Comune di Isola delle Femmine,
nel 2003 ha eseguito lavori di costruzione di uno stabilimento balneare,
costituito da strutture precarie, e che nel corso dei lavori ha realizzato
opere in difformità che sono stati sottoposti a sequestro penale ed oggetto di
ordinanza di demolizione.
Tra i corpi
di fabbrica da demolire ne è compreso anche uno per il quale era stata
presentata domanda di sanatoria ex lege .326/2003.
Il ricorso
in argomento viene affidato ai seguenti motivi:
a)eccesso di potere – violazione di legge = le costruzioni sono conformi agli standards urbanistici e
non abbisognavano di concessione edilizia, potendo essere realizzate previa
autorizzazione, in quanto opere precarie destinate a residenza stagionale per
la fruizione del mare. La sanzione applicabile poteva semmai essere solo quella
pecuniaria;
b)insufficienza e contraddittorietà della motivazione –
illogicità manifesta = il provvedimento impugnato, gravemente lesivo della sfera
patrimoniale della ricorrente, non contiene alcuna motivazione specifica circa
le norme urbanistiche ed edilizie per le quali le opere abusive non sarebbero
state compatibili.
c)falsa applicazione di norme di legge =
Il provvedimento demolitorio impugnato è stato emesso in pendenza di domanda di
sanatoria
CONSIDERATO
Il ricorso, in tegola sotto il profilo fiscale, è
ricevibile, ma non merita accoglimento.
Invero il Consiglio ritiene che i motivi dedotti sono
privi di pregio.
Quanto ai motivi sub a) e c) sopra elencati non sono
attinenti al silenzio rigetto impugnato ma alla precedente ordinanza di
demolizione, non impugnata in questa sede.
Privo di pregio è anche il motivo sub b) come sopra
elencato.
La giurisprudenza è pacifica nell’affermare che il
provvedimento tacito di diniego della sanatoria edilizia è di per sé privo di
motivazione e può essere impugnato per il suo contenuto di rigetto (Consiglio
di Stato, Sez. V, 11.2.2003, n. 706), stante che tecnicamente non può contenere
un motivazione perché concretizza una fattispecie conforme alla legge e non può
ritenersi invalido (TAR Palermo, Sez. I, 14.3.2005, n. 350)
P.Q.M.
Si esprime parere per il rigetto del ricorso con
assorbimento della domanda di sospensione cautelare.
IL
SEGRETARIO
F.to:
Giuseppe Chiofalo
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IL
PRESIDENTE
F.to:
Sabino Luce
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COMUNE
DI ISOLA DELLE FEMMINE
PROVINCIA
DI PALERMO
Ufficio
Tecnico - III Settore UTC: II Servizio Sanatoria e Abusivismo
Via
C. Colombo n.3 – 90040 - Isola delle Femmine
Sito
ufficiale: http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it
p.iva
00801000829 - Tel 09186176201 - 209
DINIEGO
DI CONCESSIONE IN SANATORIA N.07 del 24/04/2012
Il
Responsabile del III Settore
· Vista
l’istanza di Sanatoria Edilizia presentata ai sensi del D.L. 30 settembre 2003
n. 269 in
data 07/12/04, prot. n. 14233, dalla Sig.ra Bellis Ernesta, nata a Sacile (PN)
il 04/03/1914, residente a Padova, via A. Ampere n. 82, C .F.: BLLRST14C44H657Z,
comprendente due sub-istanze:
1. Istanza progr. 01 per la realizzazione di un
fabbricato a solo piano terra per civile abitazione avente una superficie utile
di mq. 27,00 in
viale dei Saraceni su terreno censito al N.C.T. al F. 3 part. 1766 sub 2;
2. Istanza progr. 02 per la realizzazione di un
fabbricato a solo piano terra per civile abitazione avente superficie utile di
mq.25,00 in viale dei Saraceni su terreno censito al N.C.T. al F. 3 part. 1766
sub 3;
· Considerato
che la sig.ra Bellis Ernesta, sopra generalizzata, risulta deceduta in Isola
delle Femmine il 19/08/11 e pertanto gli eredi risultano essere i figli CARUSO
DANIELE nato a Palermo il 23/02/1951 ed ivi residente in via Polara n. 97 c.
f.: CRS DNL 51B23 G273M, e CARUSO CLAUDIO nato a Palermo il 13/11/1952 e
residente a Padova in via A. Ampere n.
82, c.f.: CRS CLD 52S13 G273Z;
· Visti
gli atti tecnico progettuali allegati alla domanda;
· Viste
le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R.
445/2000, nelle quali la sig. Bellis Ernesta, sopra generalizzata, dichiara che
le opere oggetto di istanza di sanatoria prot. n. 14233 del 07/12/04, progr. 01
e 02 sono state realizzate alla data del 10/01/03;
· Accertato,
sulla base dei riscontri effettuati da questo ufficio sulla cartografia
acquisita dall’Assessorato Territorio e Ambiente ed in particolare Carta
Numerica Regionale Foglio 5940310 – Ripresa aerea Agosto 2004 e quindi in epoca
successiva al 31/03/2003 indicato dal comma 25 dell’art. 32 D.L. 269/2003 quale
termine per l’ultimazione delle opere abusive suscettibili di sanatoria, che il
terreno sito in viale dei Saraceni del Comune di Isola delle Femmine ed
individuato in catasto al foglio 3 particella 1766 sul quale sono state
realizzate le opere abusive oggetto dell’istanza di sanatoria prot. n° 14233
del 07/12/2004, alla data della ripresa aerea (agosto 2004) era libero da
fabbricati e/o costruzioni;
· Ritenuto,
pertanto, pacificamente acclarato che alla data del 31/03/2003 le opere abusive
in oggetto specificate non erano state né iniziate, né tanto meno ultimate e
che conseguentemente per le stesse non sussistono i presupposti di fatto e di
diritto previsti dalla legge per l’ammissibilità a sanatoria, ed in particolare
quello della ultimazione delle opere entro il termine legislativamente
previsto;
· Vista
la richiesta di notifica provvedimento del 07/03/2012, prot. n. 0003590 a carico di
Caruso Daniele, e l’ulteriore richiesta di notifica provvedimento del
07/03/2012 prot. n. 0003591, a carico di Caruso
Claudio;
· Considerato
che il Preavviso di Diniego di Concessione Edilizia in Sanatoria ai sensi
dell’art. 11 bis, comma 1 della L.R. n. 10/91, del 07/03/2012 prot. n. 0003589,
è stato regolarmente notificato al Sig. Caruso Claudio, sopra generalizzato, in
data 15/03/12 secondo le modalità previste dall’art. 140 c.p.c. dall’ufficio
messi del comune di Padova, ed al sig. Caruso Daniele, sopra generalizzato, in
data 15/03/12 regolarmente notificato all’interessato dall’ufficio messi del
comune di Palermo;
· Rilevato
che entro il termine assegnato per la presentazione di osservazioni, è
pervenuta in data 23/03/12, prot. n. 4432, da parte della ditta Caruso Daniele,
sopra generalizzato, una richiesta di archiviazione del procedimento per
decorrenza dei termini;
· Considerato
che nelle osservazioni fatte pervenire dalla ditta Caruso Daniele non è contenuto
alcun elemento utile a superare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
di condono, limitandosi l’interessato a ritenere che “le
motivazioni ostative addotte da
questo Ufficio Tecnico siano frutto di
errore”;
· Accertato,
tuttavia, che le opere realizzate abusivamente per le quali è stata richiesta
la relativa legittimazione, non risultano suscettibili di sanatoria in
quanto per le stesse non
sussistono i presupposti di fatto e di
diritto previsti dalla legge per l’ammissibilità a sanatoria ed in particolare
i quanto: a) non è verificata la condizione del completamento al rustico delle
opere abusive entro la data del 31/03/2003 termine previsto dal comma 25
dell’art. 32 D.L. 269/2003; b) le opere abusive sono comunque non suscettibili
di sanatoria in quanto rientrano nell’ipotesi di insanabilità di cui all’art.
32 comma 27 lettera d) D.L. 269/2003 trattandosi di opere abusive non conformi
allo strumento urbanistico realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico
imposto prima della esecuzione dell’abuso; c) le opere abusive non sono
comunque sanabili in quanto realizzate in area soggetta a vincolo assoluto di
in edificabilità operante ope legis in forza dell’art. 15 lett. a) L.R. 78/76;
· Visto
l’art. 32, comma 25, del D. L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con
modificazioni dalla L. 24 novembre 2003 n. 326;
· Rilevato
che gli immobili risultano censiti al N.C.E.U. del Comune di Isola delle Femmine
al foglio n. 3 particella 2314, sub 1 (corte), sub. 2 e sub 3;
· Vista
la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 recepita dalla L.R. n. 37/85 e ss.mm.ii.;
· Visto
l’art. 32 della Legge 30 settembre 2003 n. 326;
· Visto
l’art. 15 lett. a) L.R. 78/76;
· Visto
l’art. 24 della L.R. 5 novembre 2004 n. 15;
· Visto
l’art. 107 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267;
· Visti
gli strumenti urbanistici comunali vigenti;
DENEGA
· La
concessione edilizia in sanatoria per le opere abusive oggetto dell’istanza di
condono edilizio presentata ai sensi del D.L. 30 settembre 2003 n. 269
convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326, in data 07/12/04,
prot. n. 14233, progr. 01 e 02, pratica n. 79/04, dalla Sig.ra Bellis Ernesta,
nata a Sacile (PN) il 04/03/1914, residente a Padova, via A. Ampere n. 82, C .F.: BLLRST14C44H657Z,
per la realizzazione di un fabbricato a solo piano terra per civile abitazione
avente una superficie utile di mq. 27,00 in viale dei Saraceni su terreno censito
al N.C.T. al F. 3 part. 1766 oggi N.C.E.U. F. 3 part. 2314 sub 2 (progr.
01) e fabbricato a
solo piano terra per civile abitazione avente superficie utile di mq.25,00 in
viale dei Saraceni su terreno censito al N.C.T. al F. 3 part. 1766 oggi
N.C.E.U. F. 3 part. 2314 sub 3 (progr.
02), oggi di
proprietà di CARUSO DANIELE nato a Palermo il 23/02/1951 ed ivi
residente in via Polara n. 97 c. f.: CRS DNL 51B23 G273M e CARUSO
CLAUDIO nato a
Palermo il 13/11/1952 e residente a Padova in via A. Ampere n. 82, c.f.: CRS
CLD 52S13 G273Z, stante l’improcedibilità della stessa in
quanto per le stesse non sussistono i
presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge per l’ammissibilità a
sanatoria ed in particolare i quanto: a) non è verificata la condizione del
completamento al rustico delle opere abusive entro la data del 31/03/2003
termine previsto dal comma 25 dell’art. 32 D.L. 269/2003; b) le opere abusive
sono comunque non suscettibili di sanatoria in quanto rientrano nell’ipotesi di
insanabilità di cui all’art. 32 comma 27 lettera d) D.L. 269/2003 trattandosi
di opere abusive non conformi allo strumento urbanistico realizzate in area
soggetta a vincolo paesaggistico imposto prima della esecuzione dell’abuso; c)
le opere abusive non sono comunque sanabili in quanto realizzate in area
soggetta a vincolo assoluto di in edificabilità operante ope legis in forza
dell’art. 15 lett. a) L.R. 78/76;
DISPONE
Di
notificare agli interessati a cura del messo comunale, l’originale del presente
atto, nei modi prescritti dalla legge.
Avverso
il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso giurisdizionale al
competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica.
Il
Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore Urbanistica
F.to
Arch. Monica Giambruno F.to Ing. Francesca Usticano
ORDINANZA DELL’UTC – Ripristino dello stato
dei luoghi a carico di CARUSO DANIELE FIGLIO DELLA DECEDUTA BELLIS ERNESTA
VIALE DEI SARACENI 29 2012 albo n.62.12 – Ord 5.12 utc
DINIEGO DI CONCESSIONE IN SANATORIA
N.07 del 24/04/2012
ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO
DELLO STATO DEI LUOGHI a carico di CARUSO DANIELE nato a Palermo il 23/02/1951
ed ivi residente in via Polara n. 97
SENTENZA 226 98 PROC 2585 90
5236 93 CONC 52 88 54 81 53 80 68 89 SAMANTA COSTR CANEPA SALVATORE LIC 27 89
SIALMA COSTR SOCIO MANNINO GIUSEPPE TOMMASO CEC 79 88 PIETRO BRUNO
http://lagendarossadiisoladellefemmine.blogspot.it/2012/07/sentenza-226-98-
proc-2585-90-5236-93.html?spref=bl
http://lagendarossadiisoladellefemmine.files.wordpress.com/2012/07/sentenz
a-226-98-proc-2585-90-5236-93-conc-52-88-54-81-53-80-68-89-samanta-
costr-canepa-salvatore-lic-27-89-sialma-costr-socio-mannino-giuseppe-
tommaso-cec-79-88-pietro-bruno1.pdf
SENTENZA 652 00 PROC 1791 95
6166 95 CONC AGIB ABITAB IN ASSENZA VARIANTE SU LIC 9 1990 PAGANO COSIMO CUTINO
PIETRO EDIL ROMEO ALBERT NOTO ANTONIO BRUNO MARIA LAURA BOLOGNA
http://lagendarossadiisoladellefemmine.blogspot.it/2012/07/sentenza-652-00-
proc-1791-95-6166-95.html
http://lagendarossadiisoladellefemmine.files.wordpress.com/2012/07/sentenz
a-652-00-proc-1791-95-6166-95-conc-agib-abitab-in-assenza-variante-su-lic-
9-1990-pagano-cosimo-cutino-pietro-edil-romeo-albert-noto-antonio-bruno-
maria-laura-bologna3.pdf
20+
elementi – Concessioni Edilizie 2012. N° Ord,
Data di Pubblicazione ...
N° Ord
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Natura dell'Atto
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01
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Estratto di concessione edilizia n.01 del 23.01.2012 da
rilasciare ai sig ...
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07
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Diniego di concessione in sanatoria n.07 del 23.04.2012 ai
sig.ri Bellis ...
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viale dei saraceni isola delle femmine
N.
00259/2014 REG.PROV.CAU.
N.
02254/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione
Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2254 del 2013, proposto
dal Sig. Claudio CARUSO, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Foti, con
domicilio eletto presso Segreteria TAR in Palermo, via Butera, 6;
contro
Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco P.T.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del provvedimento n. 14 del 6/6/2013, con la quale il Comune di Isola delle Femmine dichiarava l'avvenuta decadenza della
concessione assentita di cui alla comunicazione prot. n. 5537 del 30/3/2011 ai
sensi dell'art. 2 L.R. 17/94;
b) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Nominato Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo
2014 il Cons. Avv. C. Modica de Mohac e udito l’Avv. A. Agueci in sostituzione
e per delega dell'avv. P. Foti;
CONSIDERATO che risulta per
tabulas che il ricorrente ha
iniziato i lavori oltre il termine di un anno dalla data di perfezionamento del
titolo edilizio; e che, conseguentemente, l’interessato deve chiedere, ai sensi
dell’art.36 della L. reg. n.71 del 1978, il rilascio di una nuova concessione;
RITENUTO, pertanto, che a seguito del decorso del termine in
questione, correttamente
l’Amministrazione ha dichiarato l’intervenuta decadenza del titoloprecedentemente
formatosi;
RITENUTO, in definitiva, che il ricorso non sia assistito da
sufficiente fumus boni juris e che pertanto non sussistono i
presupposti per l’accoglimento della invocata domanda cautelare,
RITENUTO, infine, che la mancata costituzione in giudizio
dell’Amministrazione intimata esima il Collegio da ogni pronunzia in ordine
alle spese relative alla presente fase processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione
Seconda), respinge la domanda cautelare.
Nulla statuisce i ordine alle spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21
marzo 2014 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Filippo Giamportone,
Presidente
Carlo Modica de Mohac,
Consigliere, Estensore
Anna Pignataro, Primo
Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)
A
CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
N.
00345/2013 REG.PROV.CAU.
N.
01503/2012
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione
Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2012, proposto
dai Sig.ri Daniele Caruso e Claudio Caruso, rappresentati e difesi dall'avv.
Pasquale Foti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Danilo Giracello
in Palermo, via E. Fermi 58;
contro
Comune di Isola delle Femmine in persona del Sindaco p.t., non
costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento n. 97 del 24.4.123, con il quale è stato
negato il rilascio della C.E. in sanatoria richiesta ai sensi del DL 30.9.2003
n. 269;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 il
Cons. Avv. C. Modica de Mohac e uditi per le parti l'Avv. A. Agueci in
sostituzione e per delega dell'Avv. P. Fonti;
Considerato che il pregiudizio paventato dai ricorrenti non appare
immediato (né comunque attuale);
ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare non meriti
accoglimento; e che la mancata costituzione del Comune esima il Collegio da
ogni pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. II^,
respinge la domanda cautelare.
Nulla statuisce in ordine alle spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22
maggio 2013 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Filippo Giamportone,
Presidente
Carlo Modica de Mohac,
Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana,
Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)
A
CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
A
CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
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