Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

sabato 28 marzo 2015

BELLIS ERNESTA CARUSO CLAUDIO CARUSO DANIELE

REPUBBLICA ITALIANA
_______
Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana
__________
ADUNANZA DEL 25 novembre 2008
SEZIONI RIUNITE
Parere N. 778/08             Il Consiglio
_____
OGGETTO:
Ricorso straordinario di BELLIS Ernesta contro il Comune di Isoladelle Femmine per annullamento, previa sospensiva, del silenzio rigetto della domanda di sanatoria inoltrata i data 9.6.2006


Vista la relazione n. 16337/849.06.8 del 16.9.2008, con la quale la Presidenza della Regione siciliana – Ufficio legislativo e legale - ha chiesto il parere di questo Consiglio sul ricorso straordinario indicato in oggetto;



  Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Angelo Pappalardo;
  PREMESSO
  La ricorrente espone in punto di fatto che, previa autorizzazione del Comune di Isola delle Femmine, nel 2003 ha eseguito lavori di costruzione di uno stabilimento balneare, costituito da strutture precarie, e che nel corso dei lavori ha realizzato opere in difformità che sono stati sottoposti a sequestro penale ed oggetto di ordinanza di demolizione.
  Tra i corpi di fabbrica da demolire ne è compreso anche uno per il quale era stata presentata domanda di sanatoria ex lege .326/2003.
  Il ricorso in argomento viene affidato ai seguenti motivi:
a)eccesso di potere – violazione di legge = le costruzioni sono conformi agli standards urbanistici e non abbisognavano di concessione edilizia, potendo essere realizzate previa autorizzazione, in quanto opere precarie destinate a residenza stagionale per la fruizione del mare. La sanzione applicabile poteva semmai essere solo quella pecuniaria;
b)insufficienza e contraddittorietà della motivazione – illogicità manifesta = il provvedimento impugnato, gravemente lesivo della sfera patrimoniale della ricorrente, non contiene alcuna motivazione specifica circa le norme urbanistiche ed edilizie per le quali le opere abusive non sarebbero state compatibili.
c)falsa applicazione di norme di legge = Il provvedimento demolitorio impugnato è stato emesso in pendenza di domanda di sanatoria
  CONSIDERATO
  Il ricorso, in tegola sotto il profilo fiscale, è ricevibile, ma non merita accoglimento.
  Invero il Consiglio ritiene che i motivi dedotti sono privi di pregio.
  Quanto ai motivi sub a) e c) sopra elencati non sono attinenti al silenzio rigetto impugnato ma alla precedente ordinanza di demolizione, non impugnata in questa sede.
  Privo di pregio è anche il motivo sub b) come sopra elencato.
  La giurisprudenza è pacifica nell’affermare che il provvedimento tacito di diniego della sanatoria edilizia è di per sé privo di motivazione e può essere impugnato per il suo contenuto di rigetto (Consiglio di Stato, Sez. V, 11.2.2003, n. 706), stante che tecnicamente non può contenere un motivazione perché concretizza una fattispecie conforme alla legge e non può ritenersi invalido (TAR Palermo, Sez. I, 14.3.2005, n. 350)
P.Q.M.
  Si esprime parere per il rigetto del ricorso con assorbimento della domanda di sospensione cautelare.
IL SEGRETARIO
F.to: Giuseppe Chiofalo

IL PRESIDENTE
F.to: Sabino Luce








COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

PROVINCIA DI PALERMO

Ufficio Tecnico - III Settore UTC: II Servizio Sanatoria e Abusivismo
Via C. Colombo n.3 – 90040 - Isola delle Femmine
p.iva 00801000829 - Tel 09186176201 - 209

DINIEGO DI CONCESSIONE IN SANATORIA N.07 del 24/04/2012

Il Responsabile del III Settore

· Vista l’istanza di Sanatoria Edilizia presentata ai sensi del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 in data 07/12/04, prot. n. 14233, dalla Sig.ra Bellis Ernesta, nata a Sacile (PN) il 04/03/1914, residente a Padova, via A. Ampere n. 82, C.F.: BLLRST14C44H657Z, comprendente due sub-istanze:
1. Istanza progr. 01 per la realizzazione di un fabbricato a solo piano terra per civile abitazione avente una superficie utile di mq. 27,00 in viale dei Saraceni su terreno censito al N.C.T. al F. 3 part. 1766 sub 2;
2. Istanza progr. 02 per la realizzazione di un fabbricato a solo piano terra per civile abitazione avente superficie utile di mq.25,00 in viale dei Saraceni su terreno censito al N.C.T. al F. 3 part. 1766 sub 3;
· Considerato che la sig.ra Bellis Ernesta, sopra generalizzata, risulta deceduta in Isola delle Femmine il 19/08/11 e pertanto gli eredi risultano essere i figli CARUSO DANIELE nato a Palermo il 23/02/1951 ed ivi residente in via Polara n. 97 c. f.: CRS DNL 51B23 G273M, e CARUSO CLAUDIO nato a Palermo il 13/11/1952 e residente a Padova in via A.  Ampere n. 82, c.f.: CRS CLD 52S13 G273Z;
· Visti gli atti tecnico progettuali allegati alla domanda;
· Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, nelle quali la sig. Bellis Ernesta, sopra generalizzata, dichiara che le opere oggetto di istanza di sanatoria prot. n. 14233 del 07/12/04, progr. 01 e 02 sono state realizzate alla data del 10/01/03;
· Accertato, sulla base dei riscontri effettuati da questo ufficio sulla cartografia acquisita dall’Assessorato Territorio e Ambiente ed in particolare Carta Numerica Regionale Foglio 5940310 – Ripresa aerea Agosto 2004 e quindi in epoca successiva al 31/03/2003 indicato dal comma 25 dell’art. 32 D.L. 269/2003 quale termine per l’ultimazione delle opere abusive suscettibili di sanatoria, che il terreno sito in viale dei Saraceni del Comune di Isola delle Femmine ed individuato in catasto al foglio 3 particella 1766 sul quale sono state realizzate le opere abusive oggetto dell’istanza di sanatoria prot. n° 14233 del 07/12/2004, alla data della ripresa aerea (agosto 2004) era libero da fabbricati e/o costruzioni;
· Ritenuto, pertanto, pacificamente acclarato che alla data del 31/03/2003 le opere abusive in oggetto specificate non erano state né iniziate, né tanto meno ultimate e che conseguentemente per le stesse non sussistono i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge per l’ammissibilità a sanatoria, ed in particolare quello della ultimazione delle opere entro il termine legislativamente previsto;
· Vista la richiesta di notifica provvedimento del 07/03/2012, prot. n. 0003590 a carico di Caruso Daniele, e l’ulteriore richiesta di notifica provvedimento del 07/03/2012 prot. n.  0003591, a carico di Caruso Claudio;
· Considerato che il Preavviso di Diniego di Concessione Edilizia in Sanatoria ai sensi dell’art. 11 bis, comma 1 della L.R. n. 10/91, del 07/03/2012 prot. n. 0003589, è stato regolarmente notificato al Sig. Caruso Claudio, sopra generalizzato, in data 15/03/12 secondo le modalità previste dall’art. 140 c.p.c. dall’ufficio messi del comune di Padova, ed al sig. Caruso Daniele, sopra generalizzato, in data 15/03/12 regolarmente notificato all’interessato dall’ufficio messi del comune di Palermo;
· Rilevato che entro il termine assegnato per la presentazione di osservazioni, è pervenuta in data 23/03/12, prot. n. 4432, da parte della ditta Caruso Daniele, sopra generalizzato, una richiesta di archiviazione del procedimento per decorrenza dei termini;
· Considerato che nelle osservazioni fatte pervenire dalla ditta Caruso Daniele non è contenuto alcun elemento utile a superare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di condono, limitandosi l’interessato a ritenere che “le motivazioni ostative addotte da questo Ufficio Tecnico siano frutto di errore”;
· Accertato, tuttavia, che le opere realizzate abusivamente per le quali è stata richiesta la relativa legittimazione, non risultano suscettibili di sanatoria in quanto per le stesse non sussistono i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge per l’ammissibilità a sanatoria ed in particolare i quanto: a) non è verificata la condizione del completamento al rustico delle opere abusive entro la data del 31/03/2003 termine previsto dal comma 25 dell’art. 32 D.L. 269/2003; b) le opere abusive sono comunque non suscettibili di sanatoria in quanto rientrano nell’ipotesi di insanabilità di cui all’art. 32 comma 27 lettera d) D.L. 269/2003 trattandosi di opere abusive non conformi allo strumento urbanistico realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico imposto prima della esecuzione dell’abuso; c) le opere abusive non sono comunque sanabili in quanto realizzate in area soggetta a vincolo assoluto di in edificabilità operante ope legis in forza dell’art. 15 lett. a) L.R. 78/76;
· Visto l’art. 32, comma 25, del D. L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003 n. 326;
· Rilevato che gli immobili risultano censiti al N.C.E.U. del Comune di Isola delle Femmine al foglio n. 3 particella 2314, sub 1 (corte), sub. 2 e sub 3;
· Vista la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 recepita dalla L.R. n. 37/85 e ss.mm.ii.;
· Visto l’art. 32 della Legge 30 settembre 2003 n. 326;
· Visto l’art. 15 lett. a) L.R. 78/76;
· Visto l’art. 24 della L.R. 5 novembre 2004 n. 15;
· Visto l’art. 107 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267;
· Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;
DENEGA
· La concessione edilizia in sanatoria per le opere abusive oggetto dell’istanza di condono edilizio presentata ai sensi del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326, in data 07/12/04, prot. n. 14233, progr. 01 e 02, pratica n. 79/04, dalla Sig.ra Bellis Ernesta, nata a Sacile (PN) il 04/03/1914, residente a Padova, via A. Ampere n. 82, C.F.: BLLRST14C44H657Z, per la realizzazione di un fabbricato a solo piano terra per civile abitazione avente una superficie utile di mq. 27,00 in viale dei Saraceni su terreno censito al N.C.T. al F. 3 part. 1766 oggi N.C.E.U. F. 3 part. 2314 sub 2 (progr. 01) e fabbricato a solo piano terra per civile abitazione avente superficie utile di mq.25,00 in viale dei Saraceni su terreno censito al N.C.T. al F. 3 part. 1766 oggi N.C.E.U.  F. 3 part. 2314 sub 3 (progr. 02), oggi di proprietà di CARUSO DANIELE nato a Palermo il 23/02/1951 ed ivi residente in via Polara n. 97 c. f.: CRS DNL 51B23 G273M e CARUSO CLAUDIO nato a Palermo il 13/11/1952 e residente a Padova in via A. Ampere n. 82, c.f.: CRS CLD 52S13 G273Z, stante l’improcedibilità della stessa in quanto per le stesse non sussistono i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge per l’ammissibilità a sanatoria ed in particolare i quanto: a) non è verificata la condizione del completamento al rustico delle opere abusive entro la data del 31/03/2003 termine previsto dal comma 25 dell’art. 32 D.L. 269/2003; b) le opere abusive sono comunque non suscettibili di sanatoria in quanto rientrano nell’ipotesi di insanabilità di cui all’art. 32 comma 27 lettera d) D.L. 269/2003 trattandosi di opere abusive non conformi allo strumento urbanistico realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico imposto prima della esecuzione dell’abuso; c) le opere abusive non sono comunque sanabili in quanto realizzate in area soggetta a vincolo assoluto di in edificabilità operante ope legis in forza dell’art. 15 lett. a) L.R. 78/76;
DISPONE
Di notificare agli interessati a cura del messo comunale, l’originale del presente atto, nei modi prescritti dalla legge.
Avverso il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica.
Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore Urbanistica
F.to Arch. Monica Giambruno F.to Ing. Francesca Usticano








ORDINANZA DELL’UTC – Ripristino dello stato dei luoghi a carico di CARUSO DANIELE FIGLIO DELLA DECEDUTA BELLIS ERNESTA VIALE DEI SARACENI 29 2012 albo n.62.12 – Ord 5.12 utc




DINIEGO DI CONCESSIONE IN SANATORIA N.07 del 24/04/2012




ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI a carico di CARUSO DANIELE nato a Palermo il 23/02/1951 ed ivi residente in via Polara n. 97











SENTENZA 226 98 PROC 2585 90 5236 93 CONC 52 88 54 81 53 80 68 89 SAMANTA COSTR CANEPA SALVATORE LIC 27 89 SIALMA COSTR SOCIO MANNINO GIUSEPPE TOMMASO CEC 79 88 PIETRO BRUNO

http://lagendarossadiisoladellefemmine.blogspot.it/2012/07/sentenza-226-98-
proc-2585-90-5236-93.html?spref=bl

http://lagendarossadiisoladellefemmine.files.wordpress.com/2012/07/sentenz
a-226-98-proc-2585-90-5236-93-conc-52-88-54-81-53-80-68-89-samanta-
costr-canepa-salvatore-lic-27-89-sialma-costr-socio-mannino-giuseppe-
tommaso-cec-79-88-pietro-bruno1.pdf


SENTENZA 652 00 PROC 1791 95 6166 95 CONC AGIB ABITAB IN ASSENZA VARIANTE SU LIC 9 1990 PAGANO COSIMO CUTINO PIETRO EDIL ROMEO ALBERT NOTO ANTONIO BRUNO MARIA LAURA BOLOGNA

http://lagendarossadiisoladellefemmine.blogspot.it/2012/07/sentenza-652-00-
proc-1791-95-6166-95.html

http://lagendarossadiisoladellefemmine.files.wordpress.com/2012/07/sentenz
a-652-00-proc-1791-95-6166-95-conc-agib-abitab-in-assenza-variante-su-lic-
9-1990-pagano-cosimo-cutino-pietro-edil-romeo-albert-noto-antonio-bruno-
maria-laura-bologna3.pdf


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20+ elementi – Concessioni Edilizie 2012. N° Ord, Data di Pubblicazione ...
N° Ord
Natura dell'Atto
01
Estratto di concessione edilizia n.01 del 23.01.2012 da rilasciare ai sig ...
07
Diniego di concessione in sanatoria n.07 del 23.04.2012 ai sig.ri Bellis ...
N. 00259/2014 REG.PROV.CAU.
N. 02254/2013 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2254 del 2013, proposto dal Sig. Claudio CARUSO, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Foti, con domicilio eletto presso Segreteria TAR in Palermo, via Butera, 6;


contro
Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco P.T.; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del provvedimento n. 14 del 6/6/2013, con la quale il Comune di Isola delle Femmine dichiarava l'avvenuta decadenza della concessione assentita di cui alla comunicazione prot. n. 5537 del 30/3/2011 ai sensi dell'art. 2 L.R. 17/94;
b) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Nominato Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2014 il Cons. Avv. C. Modica de Mohac e udito l’Avv. A. Agueci in sostituzione e per delega dell'avv. P. Foti;


CONSIDERATO che risulta per tabulas che il ricorrente ha iniziato i lavori oltre il termine di un anno dalla data di perfezionamento del titolo edilizio; e che, conseguentemente, l’interessato deve chiedere, ai sensi dell’art.36 della L. reg. n.71 del 1978, il rilascio di una nuova concessione;
RITENUTO, pertanto, che a seguito del decorso del termine in questione, correttamente l’Amministrazione ha dichiarato l’intervenuta decadenza del titoloprecedentemente formatosi;
RITENUTO, in definitiva, che il ricorso non sia assistito da sufficiente fumus boni juris e che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della invocata domanda cautelare,
RITENUTO, infine, che la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata esima il Collegio da ogni pronunzia in ordine alle spese relative alla presente fase processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare.
Nulla statuisce i ordine alle spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2014 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
Anna Pignataro, Primo Referendario



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE

N. 00345/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01503/2012 REG.RIC.           
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2012, proposto dai Sig.ri Daniele Caruso e Claudio Caruso, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Foti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Danilo Giracello in Palermo, via E. Fermi 58;


contro
Comune di Isola delle Femmine in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento n. 97 del 24.4.123, con il quale è stato negato il rilascio della C.E. in sanatoria richiesta ai sensi del DL 30.9.2003 n. 269;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 il Cons. Avv. C. Modica de Mohac e uditi per le parti l'Avv. A. Agueci in sostituzione e per delega dell'Avv. P. Fonti;


Considerato che il pregiudizio paventato dai ricorrenti non appare immediato (né comunque attuale);
ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare non meriti accoglimento; e che la mancata costituzione del Comune esima il Collegio da ogni pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. II^, respinge la domanda cautelare.
Nulla statuisce in ordine alle spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Referendario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE


A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE

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