Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

sabato 28 marzo 2015

BILLECI SALVATORE RICORSO TAR 227 1993 SENTENZA 1466 2003 FANALE SIINO VIA LIBERTA PASSAGGIO MANDORLO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione II, ha pronunziato la seguente
N. 1466 R.Sent.
N. 227 R.Gen.
ANNO 1993


SENTENZA
sul ricorso n. 227/1993 R.G., sezione II, proposto da BILLECI Salvatore, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Tortorici, presso il cui studio in Palermo, Viale Scaduto n. 2/d è elettivamente domiciliato;
CONTRO
il Comune di Isola delle Femmine in persona del sindaco pro - tempore non costituitosi in giudizio;
E NEI CONFRONTI DI
Fanale Antonino e Siino Maria Rita, rappresentati e difesi dagli avv.ti Cesare Montante e Giovanni Bertuglia, presso il cui studio in Palermo, via G. Di Giovanni n. 14, sono elettivamente domiciliati.
PER L’ANNULLAMENTO
della concessione edilizia n. 25 del 20.10.1992 rilasciata ai sig. ri Fanale Antonino e Siino Maria Rita con cui viene autorizzata la costruzione di un edificio a tre piani fuori terra, oltre al piano cantinato, per uso civile abitazione sull’immobile sito in Isola delleFemmine, via Libertà, angolo Passaggio del Mandorlo, in catasto f. 1 pp. Nn. 163 e 263.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei controinteressati con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 253/93 emessa alla camera di consiglio del 9 febbraio 1993 che ha respinto l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato;
Viste la memoria prodotta dal ricorrente per l’udienza di discussione;
Designato relatore il referendario Luca MORBELLI;
Udito alla pubblica udienza del 25 febbraio 2003 l’Avv. F. Calandra in sostituzione dell’avv. T. Tortorici per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Billeci Salvatore impugnava il provvedimento in epigrafe indicato con il quale l’Amministrazione intimata ha assentito la costruzione di un edificio a tre piano fuori terra per uso civile abitazione insistente sull’immobile ubicato in Isola delle Femmine, via Libertà ang. Passaggio del Mandorlo al catasto f.1. pp. Nn.163 e 263.
Il ricorso è affidato a seguente motivo: violazione dell’art. 4 l. n. 10/1977, per avere il Comune rilasciato la concessione edilizia nonostante il terreno sul quale dovrà insistere la futura costruzione appartenga indivisamente anche all’odierno ricorrente, o violazione del diritto demaniale in quanto l’immobile ricade in parte su regia trazzera appartenente al demanio regionale.
Si costituivano in giudizio i controinteressati depositando documenti e memoria con la quale chiedevano il rigetto del ricorso siccome infondato con ogni conseguente statuizione.
Con ordinanza n. 253 del 9.2.1993 è stata respinta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Con memoria depositata per l’udienza di discussione il ricorrente insisteva nel ricorso, producendo altresì sentenza n. 2759/2000 in data 24 maggio 2000 del Tribunale di Palermo con cui gli veniva riconosciuto il diritto di proprietà su 1/18^ dell’immobile sul quale è stata assentita la realizzazione dell’intervento edilizio.
All’udienza del 25 febbraio 2003, presente il difensore di parte ricorrente, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di irricevibilità de ricorso per tardività dello stesso. Invero lo stesso è stato notificato all’amministrazione ed ai controinteressati (il 23 dicembre 1992) nel termine di 60 giorni dal momento in cui è stata rilasciata al ricorrente copia della concessione edilizia (v. copia in atti, recante l’attestazione di conformità in data 29 ottobre 1992).
Neppure ha pregio l’argomento per cui, controvertendosi in materia di diritti demaniali su regie trazzere, il ricorso avrebbe dovuto necessariamente essere notificato a pena di decadenza all’amministrazione regionale. Invero, anche ammessa la sussistenza di un ipotesi di litisconsorzio necessario con l’amministrazione regionale, il ricorrente aveva l’onere al quale ha adempiuto di notificare il ricorso almeno ad un controinteressato fermo restando il potere del giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio ove ne ravvisi la necessità.
La concessione impugnata è illegittima in quanto rilasciata in violazione del disposto dell’art. 4 l. n. 10/1977 che prevede che la stessa sia richiesta da chi è proprietario del terreno. Il ricorrente ha dimostrato di essere proprietario di 1/18° del terreno (sentenza n.2759/2000 del Tribunale di Palermo); lo stesso ha inoltre dimostrato di avere rappresentato tale sua qualità all’amministrazione comunale.
Ciononostante l’amministrazione ha rilasciato egualmente la concessione di cui è causa.
I controinteressati eccepiscono il difetto di giurisdizione, sostenendo che i diritti dominicali lesi dalla concessione formerebbero oggetto di cognizione del giudice ordinario.
L’eccezione non può essere condivisa. Invero facendo difetto il consenso del comproprietario del fondo il rilascio della concessione edilizia si appalesa illegittimo per violazione del citato art. 4 l. 10/1977. La cognizione di tale illegittimità rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Invero il rilascio della concessione in questo caso non si è limitata a ledere il diritto dominicale del Billeci ma ha altresì leso l’interesse legittimo dello stesso fondato sul disposto del più volte citato art. 4 l.1071977.
In definitiva, assorbito il resto, deve essere annullato l’impugnato provvedimento.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato .---------------------------------
Spese compensate.------------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.-------------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2003, con l’intervento dei signori magistrati:----------------
Calogero Adamo, Presidente,
Filippo Giamportone, consigliere,
Luca Morbelli, referendario, estensore.
Presidente_______________________
Estensore________________________
Segretario________________________
Depositata in Segreteria addì 29.9.03
        Il Segretario A. Nalbone


A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE



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