REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia, Sezione II, ha pronunziato la seguente |
N. 1466 R.Sent.
N. 227 R.Gen.
ANNO
1993
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SENTENZA
sul ricorso n.
227/1993 R.G., sezione II,
proposto da BILLECI Salvatore,
rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Tortorici, presso il cui studio in
Palermo, Viale Scaduto n. 2/d è elettivamente domiciliato;
CONTRO
il
Comune di Isola delle Femmine in persona del sindaco pro - tempore non costituitosi in giudizio;
E NEI CONFRONTI DI
Fanale Antonino e Siino Maria Rita, rappresentati e difesi dagli
avv.ti Cesare Montante e Giovanni Bertuglia, presso il cui studio in Palermo,
via G. Di Giovanni n. 14, sono elettivamente domiciliati.
PER L’ANNULLAMENTO
della concessione edilizia n. 25 del 20.10.1992 rilasciata ai sig.
ri Fanale Antonino e Siino Maria Rita con cui viene autorizzata la costruzione
di un edificio a tre piani fuori terra, oltre al piano cantinato, per uso
civile abitazione sull’immobile sito in Isola delleFemmine, via Libertà, angolo Passaggio del
Mandorlo, in catasto f. 1 pp. Nn. 163 e 263.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio dei controinteressati con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 253/93
emessa alla camera di consiglio del 9 febbraio 1993 che ha respinto l’istanza
incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato;
Viste la memoria prodotta dal
ricorrente per l’udienza di discussione;
Designato relatore il referendario Luca MORBELLI;
Udito alla pubblica udienza del 25 febbraio 2003 l’Avv. F.
Calandra in sostituzione dell’avv. T. Tortorici per il ricorrente;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
FATTO
Con ricorso ritualmente
notificato e depositato Billeci Salvatore impugnava il provvedimento in
epigrafe indicato con il quale l’Amministrazione intimata ha assentito la
costruzione di un edificio a tre piano fuori terra per uso civile abitazione
insistente sull’immobile ubicato in Isola delle Femmine,
via Libertà ang. Passaggio del Mandorlo al catasto f.1. pp. Nn.163 e 263.
Il ricorso è affidato a seguente
motivo: violazione dell’art. 4 l. n. 10/1977, per avere il Comune rilasciato la
concessione edilizia nonostante il terreno sul quale dovrà insistere la futura
costruzione appartenga indivisamente anche all’odierno ricorrente, o violazione
del diritto demaniale in quanto l’immobile ricade in parte su regia trazzera
appartenente al demanio regionale.
Si costituivano in giudizio i
controinteressati depositando documenti e memoria con la quale chiedevano il
rigetto del ricorso siccome infondato con ogni conseguente statuizione.
Con ordinanza n. 253 del 9.2.1993
è stata respinta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Con memoria depositata per
l’udienza di discussione il ricorrente insisteva nel ricorso, producendo
altresì sentenza n. 2759/2000 in data 24 maggio 2000 del Tribunale di Palermo
con cui gli veniva riconosciuto il diritto di proprietà su 1/18^ dell’immobile
sul quale è stata assentita la realizzazione dell’intervento edilizio.
All’udienza del 25 febbraio 2003,
presente il difensore di parte ricorrente, il ricorso veniva posto in
decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita
accoglimento.
Deve preliminarmente essere
respinta l’eccezione di irricevibilità de ricorso per tardività dello stesso.
Invero lo stesso è stato notificato all’amministrazione ed ai controinteressati
(il 23 dicembre 1992) nel termine di 60 giorni dal momento in cui è stata
rilasciata al ricorrente copia della concessione edilizia (v. copia in atti,
recante l’attestazione di conformità in data 29 ottobre 1992).
Neppure ha pregio l’argomento per
cui, controvertendosi in materia di diritti demaniali su regie trazzere, il
ricorso avrebbe dovuto necessariamente essere notificato a pena di decadenza all’amministrazione
regionale. Invero, anche ammessa la sussistenza di un ipotesi di litisconsorzio
necessario con l’amministrazione regionale, il ricorrente aveva l’onere al
quale ha adempiuto di notificare il ricorso almeno ad un controinteressato
fermo restando il potere del giudice di ordinare l’integrazione del
contraddittorio ove ne ravvisi la necessità.
La concessione impugnata è
illegittima in quanto rilasciata in violazione del disposto dell’art. 4 l. n.
10/1977 che prevede che la stessa sia richiesta da chi è proprietario del
terreno. Il ricorrente ha dimostrato di essere proprietario di 1/18° del
terreno (sentenza n.2759/2000 del Tribunale di Palermo); lo stesso ha inoltre
dimostrato di avere rappresentato tale sua qualità all’amministrazione comunale.
Ciononostante l’amministrazione
ha rilasciato egualmente la concessione di cui è causa.
I controinteressati eccepiscono
il difetto di giurisdizione, sostenendo che i diritti dominicali lesi dalla
concessione formerebbero oggetto di cognizione del giudice ordinario.
L’eccezione non può essere
condivisa. Invero facendo difetto il consenso del comproprietario del fondo il
rilascio della concessione edilizia si appalesa illegittimo per violazione del
citato art. 4 l. 10/1977. La cognizione di tale illegittimità rientra nella
giurisdizione del giudice amministrativo. Invero il rilascio della concessione
in questo caso non si è limitata a ledere il diritto dominicale del Billeci ma
ha altresì leso l’interesse legittimo dello stesso fondato sul disposto del più
volte citato art. 4 l.1071977.
In definitiva, assorbito il
resto, deve essere annullato l’impugnato provvedimento.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e
gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione Seconda, accoglie il ricorso
in epigrafe indicato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato
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Spese
compensate.------------------------------------------------------
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.-------------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo, nella
Camera di consiglio del 25 febbraio 2003, con l’intervento dei signori
magistrati:----------------
Calogero Adamo, Presidente,
Filippo Giamportone, consigliere,
Luca Morbelli, referendario, estensore.
Presidente_______________________
Estensore________________________
Segretario________________________
Depositata in Segreteria addì
29.9.03
Il Segretario A. Nalbone
A CURA DEL COMITATO CITTADINO
ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
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