N.
00259/2014 REG.PROV.CAU.
N.
02254/2013
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione
Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2254 del 2013, proposto
dal Sig. Claudio CARUSO, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Foti, con
domicilio eletto presso Segreteria TAR in Palermo, via Butera, 6;
contro
Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco P.T.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del provvedimento n. 14 del 6/6/2013, con la quale il Comune di Isola delle Femmine dichiarava l'avvenuta decadenza della
concessione assentita di cui alla comunicazione prot. n. 5537 del 30/3/2011 ai
sensi dell'art. 2 L.R. 17/94;
b) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Nominato Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo
2014 il Cons. Avv. C. Modica de Mohac e udito l’Avv. A. Agueci in sostituzione
e per delega dell'avv. P. Foti;
CONSIDERATO che risulta per
tabulas che il ricorrente ha
iniziato i lavori oltre il termine di un anno dalla data di perfezionamento del
titolo edilizio; e che, conseguentemente, l’interessato deve chiedere, ai sensi
dell’art.36 della L. reg. n.71 del 1978, il rilascio di una nuova concessione;
RITENUTO, pertanto, che a seguito del decorso del termine in
questione, correttamente
l’Amministrazione ha dichiarato l’intervenuta decadenza del titoloprecedentemente
formatosi;
RITENUTO, in definitiva, che il ricorso non sia assistito da
sufficiente fumus boni juris e che pertanto non sussistono i
presupposti per l’accoglimento della invocata domanda cautelare,
RITENUTO, infine, che la mancata costituzione in giudizio
dell’Amministrazione intimata esima il Collegio da ogni pronunzia in ordine
alle spese relative alla presente fase processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda),
respinge la domanda cautelare.
Nulla statuisce i ordine alle spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21
marzo 2014 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Filippo Giamportone,
Presidente
Carlo Modica de Mohac,
Consigliere, Estensore
Anna Pignataro, Primo
Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)
N. 00345/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01503/2012
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione
Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2012, proposto
dai Sig.ri Daniele Caruso e Claudio Caruso, rappresentati e difesi dall'avv.
Pasquale Foti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Danilo Giracello
in Palermo, via E. Fermi 58;
contro
Comune di Isola delle Femmine in persona del Sindaco p.t., non
costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento n. 97 del 24.4.123, con il quale è stato
negato il rilascio della C.E. in sanatoria richiesta ai sensi del DL 30.9.2003
n. 269;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 il
Cons. Avv. C. Modica de Mohac e uditi per le parti l'Avv. A. Agueci in
sostituzione e per delega dell'Avv. P. Fonti;
Considerato che il pregiudizio paventato dai ricorrenti non appare
immediato (né comunque attuale);
ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare non meriti
accoglimento; e che la mancata costituzione del Comune esima il Collegio da
ogni pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. II^,
respinge la domanda cautelare.
Nulla statuisce in ordine alle spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22
maggio 2013 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Filippo Giamportone,
Presidente
Carlo Modica de Mohac,
Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana,
Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)
A
CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
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