Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

domenica 29 marzo 2015

CARDINALE ORAZIO GIUDICA DI PACE SENTENZA TAR 1400 2000 sentenza 361 2006

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REPUBBLICA ITALIANA
N. 361-06 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha  pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N. 1400 Reg. Gen.
ANNO 2000
sul ricorso R.G. n. 1400/2000 proposto da Orazio Cardinale, elettivamente dom.to in Palermo, via Val di Mazara 31, presso lo studio dell'avv.to Giovanna Milocca, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
contro
il Comitato Regionale di Controllo, sez. prov. di Palermo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è domiciliato;
e nei confronti
del Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della decisione n. 238/13 del 23 febbraio 2000 con la quale il Comitato Regionale di Controllo, sez. prov. di Palermo, ha annullato la deliberazione n, 69/99 con cui il Consiglio Comunale di Isola delle Femmine ha “proclamato eletto difensore civico” il ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’avviso pubblico diramato dal presidente del consiglio Comunale di Isola delle Femmine il 27 Settembre 1999, nela parte in cui, in difformità a quanto stabilito dall’art. 19 dello statuto comunale, ha richiesto, quale requisito per la nomina a difensore civico, il diploma di laurea dei candidati anche per i dipendenti statali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;
Designato relatore alla pubblica udienza del 17 gennaio 2006 il Primo Referendario avv.to Nicola Maisano;
Udito l'avv.to dello stato F. Bucalo per l'Amm.ne intimata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 18.4.2000, e depositato il successivo 12.5, il ricorrente ha impugnato la decisione n. 238/13 del 23 febbraio 2000 con la quale il Comitato Regionale di Controllo, sez. prov. di Palermo, ha annullato la deliberazione n, 69/99 con cui il Consiglio Comunale di Isola delle Femmine ha “proclamato eletto difensore civico” il ricorrente ed, ove occorra e per quanto di ragione, l’avviso pubblico diramato dal presidente del consiglio Comunale di Isola delle Femmine il 27 Settembre 1999, nella parte in cui, in difformità a quanto stabilito dall’art. 19 dello statuto comunale, ha richiesto, quale requisito per la nomina a difensore civico, il diploma di laurea dei candidati anche per i dipendenti statali.
In tale gravame vengono articolate le censure di: I) Violazione e falsa applicazione della L.R. n. 23/1997 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 1 della L.R. 19 agosto 1999 n. 17 – Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della circolare – Carenza di potere – Decadenza del comitato Regionale di Controllo a decidere delle deliberazioni degli enti locali. II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della L. n. 142/90 come recepito con L.R. n. 48/91 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 dello statuto del comune – Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti.
Si è costituita l’Amministrazione intimata.
Alla pubblica udienza di discussione, presente l’avvocato dello Stato, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato in ragione del primo motivo con il quale si censura il provvedimento impugnato in considerazione degli effetti dell’art.1 comma 1° della L.R. n. 17/1999, che ha determinato la cessazione dell’attività del Co.Re.Co. a decorrere dal 1° gennaio 2000.
In forza dell’ art.1 comma 1° della L.R. n. 17/1999 il Comitato Regionale di Controllo ha cessato ope legis di esistere ed operare alla data del 31 dicembre 1999, come affermato, con condivisibili argomentazioni, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella decisione n. 6 del 20 gennaio 2003.
E’ conseguentemente illegittimo l’impugnato provvedimento del Co.Re.Co. adottato quando, ope legis, tale organo aveva già cessato di esistere.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento del Co.Re.Co. impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Co.Re.Co. impugnato.----------------
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.--------------------------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2006, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:---------------
- Giorgio Giallombardo - Presidente
- Nicola Maisano - Primo Referendario Estensore
- Fabio Taormina - Referendario
Angelo Pirrone, Segretario.
Depositata in Segreteria il 09/02/2006
     Il Segretario
I.B.

A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE




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