sul ricorso R.G.
n. 1400/2000 proposto da Orazio Cardinale,
elettivamente dom.to in Palermo, via Val di Mazara 31, presso lo studio
dell'avv.to Giovanna Milocca, che lo rappresenta e difende per mandato in
calce al ricorso;
contro
il Comitato
Regionale di Controllo, sez. prov. di Palermo, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è domiciliato;
e
nei confronti
del Comune di Isola delle Femmine,
in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per
l'annullamento
- della decisione
n. 238/13 del 23 febbraio 2000 con la quale il Comitato Regionale di
Controllo, sez. prov. di Palermo, ha annullato la deliberazione n, 69/99 con
cui il Consiglio Comunale di Isola delle Femmine ha “proclamato eletto difensore
civico” il ricorrente;
- ove occorra e
per quanto di ragione, dell’avviso pubblico diramato dal presidente del
consiglio Comunale di Isola delle Femmine il 27 Settembre 1999, nela parte in
cui, in difformità a quanto stabilito dall’art. 19 dello statuto comunale, ha
richiesto, quale requisito per la nomina a difensore civico, il diploma di
laurea dei candidati anche per i dipendenti statali.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;
Designato
relatore alla pubblica udienza del 17 gennaio 2006 il Primo Referendario
avv.to Nicola Maisano;
Udito
l'avv.to dello stato F. Bucalo per l'Amm.ne intimata;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con
ricorso notificato il 18.4.2000, e depositato il successivo 12.5, il
ricorrente ha impugnato la decisione n. 238/13 del 23 febbraio 2000 con la
quale il Comitato Regionale di Controllo, sez. prov. di Palermo, ha annullato
la deliberazione n, 69/99 con cui il Consiglio Comunale di Isola delle Femmine ha “proclamato eletto difensore
civico” il ricorrente ed, ove occorra e per quanto di ragione, l’avviso
pubblico diramato dal presidente del consiglio Comunale di Isola delle Femmine il 27 Settembre 1999, nella parte in
cui, in difformità a quanto stabilito dall’art. 19 dello statuto comunale, ha
richiesto, quale requisito per la nomina a difensore civico, il diploma di
laurea dei candidati anche per i dipendenti statali.
In
tale gravame vengono articolate le censure di: I) Violazione e falsa
applicazione della L.R. n. 23/1997 – Violazione e falsa applicazione
dell’art. 1 comma 1 della L.R. 19 agosto 1999 n. 17 – Eccesso di potere sotto
il profilo della violazione della circolare – Carenza di potere – Decadenza
del comitato Regionale di Controllo a decidere delle deliberazioni degli enti
locali. II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della L. n. 142/90
come recepito con L.R. n. 48/91 – Violazione e falsa applicazione dell’art.
19 dello statuto del comune – Eccesso di potere sotto il profilo della
erroneità dei presupposti.
Si
è costituita l’Amministrazione intimata.
Alla
pubblica udienza di discussione, presente l’avvocato dello Stato, il ricorso
è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il
ricorso è fondato in ragione del primo motivo con il quale si censura il provvedimento
impugnato in considerazione degli effetti dell’art.1 comma 1° della L.R. n.
17/1999, che ha determinato la cessazione dell’attività del Co.Re.Co. a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
In
forza dell’ art.1 comma 1° della L.R. n. 17/1999 il Comitato Regionale di
Controllo ha cessato ope legis di esistere ed operare alla data del 31
dicembre 1999, come affermato, con condivisibili argomentazioni, dal
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella
decisione n. 6 del 20 gennaio 2003.
E’
conseguentemente illegittimo l’impugnato provvedimento del Co.Re.Co. adottato
quando, ope legis, tale organo aveva già cessato di esistere.
Il
ricorso deve pertanto essere accolto e, per l’effetto, annullato il
provvedimento del Co.Re.Co. impugnato.
Sussistono
giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del
giudizio.
P.
Q. M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il
ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Co.Re.Co.
impugnato.----------------
Dispone
la compensazione tra le parti delle spese del
giudizio.--------------------------------------------------------------------
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.-----------------------------------------------------------
Così
deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2006, con
l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:---------------
-
Giorgio Giallombardo - Presidente
-
Nicola Maisano - Primo Referendario Estensore
-
Fabio Taormina - Referendario
Angelo Pirrone, Segretario.Depositata in Segreteria il 09/02/2006
Il Segretario
I.B. |
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE
FEMMINE
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