LA CONCESSIONE PER L'AMPLIAMENTO AL ""OMISSIS"
DI "OMISSIS"
“Omissis”, nato a Palermo “Omissis”,
nipote del capo famiglia “Omissis” (cl. “Omissis”), in quanto figlio del
fratello maggiore di questi “Omissis” (cl. “Omissis”), e’ titolare del bar
pasticceria “Omissis”, ubicato a Isola delle Femmine in “Omissis”, con sede legale
in via “Omissis” (luogo di residenza del titolare); lo stesso e’, inoltre,
fratello della moglie dell’assessore comunale “Omissis”. Il predetto esercizio commerciale risulta
essere stato oggetto di un ampliamento mediante struttura metallica modulare in
forza dell’autorizzazione edilizia n. “Omissis”, rilasciata dal sindaco pro tempore
di Isola delle Femmine “Omissis”. Anche tale autorizzazione risulta viziata e
puo’ essere considerata particolarmente indicativa dello stato di
assoggettamento dell’Amministrazione Comunale alla locale famiglia mafiosa.
In particolare:
·
il 09.06.2004, il Sindaco pro tempore di Isola
delle Femmine “Omissis” rilascia l’autorizzazione edilizia n. omissis”con la
quale si autorizza il richiedente “Omissis” al montaggio di una struttura precaria
facilmente smontabile, senza realizzazione di opere murarie, nell’area
antistante il bar pasticceria denominato”omissis”;
·
il 14.02.2008, il Comando Polizia Municipale di
Isola delle Femmine rilascia la concessione di occupazione permanente di suolo pubblico
n.”Ornissis”, con la quale autorizza il titolare del bar”Omissis”, “Omissis”,
ad utilizzare una corrispondente area di 130mq, sita nel “Omissis” e
prospiciente la citata attivita’ commerciale. L’autorizzazione - che viene
rilasciata a seguito della richiesta presentata da “Omissis” in data”Omissis” -
prevede che l’area in questione venga limitata da fioriere e destinata alla collocazione
di tavoli e sedie per l’esercizio dell’attivita’ commerciale. Viene precisato,
infine, che il provvedimento autorizzatorio decorre dalla data di emissione
sino al 31/12/2008. Nel fascicolo
risulta inserita copia della ricevuta di pagamento della 1^ rata del canone per
l’occupazione permanente di spazi e aree pubbliche;
·
il 28.04.2008, il Sindaco pro tempore “Omissis”
rilascia a “Omissis” l’autorizzazione n. “omissis” ad occupare 130 mq di suolo pubblico
nel “omissis” antistante il locale commerciale denominato “omissis’, con una ‘pergotenda’
da asservire al citato locale commerciale, previa acquisizione dei pareri
previsti per legge;
·
il 04.02.2009, la ditta presenta una nuova
istanza, volta ad ottenere l’autorizzazione edilizia per la chiusura della ‘pergotenda’
con una struttura precaria di alluminio e vetro, gia’ autorizzata con provvedimento
sindacale del 28.04.2008;
·
il 17.022009, il Sindaco “Omissis” rilascia l’autorizzazione
n. “Omissis” per la chiusura - con struttura precaria in alluminio e vetro -
della ‘pergotenda’ di cui alla precedente autorizzazione del 28.04.2008. Anche
questa autorizzazione viene subordinata, con una formula alquanto generica, all’acquisizione
dei pareri previsti per legge;
·
il 19.08.2009, presso la Stazione Carabinieri di
Isola delle Femmine perviene un esposto anonimo, che segnala come la veranda
del bar “Omissis”sia stata realizzata in territorio comunale. L’esposto risulta
contestualrnente inviato alla Procura della Repubblica di Palermo, al 3°
Settore del Comune e alla Polizia Municipale;
·
il 22.09.2009, militari della Stazione
Carabinieri, di Isola delle Femmine, unitamente a personale della Polizia
Municipale e del 3° Settore “Tecnico Urbanistico”, effettuano un sopralluogo
presso il bar “Omissis” riscontrando la realizzazione di due manufatti:
1. struttura composta da una
tettoia in elementi prefabbricati autoportanti e chiusura in alluminio e vetro
posta all’ingresso del bar, su spazio di esclusiva pertinenza del locale
commerciale, realizzato in forza delta autorizzazione sindacale n. “Omissis” datata
“Omissis” a firma del Sindaco pro tempore “Omissis”;
2. struttura in legno
autoportante con copertura composta da una tenda scorrevole plastificata posta
prima dell’ingresso del bar, su porzione di suolo pubblico, realizzato in forza
della autorizzazione sindacale n. “Omissis” del “Omissis” a firma del Sindaco
pro tempore “Omissis”.
Nel corso del sopralluogo, la
Polizia Municipale e il personale tecnico del 3° settore evidenziano che
entrambe le strutture sono da considerare abusive, in quanto insistono su area
sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, ai’ sensi della legge n. 1437
del 29.06.1939, ed a vicolo sismico di cui alla legge n. 64 del 02.02.1974;
·
il 21.10.2009, tenuto conto degli esiti del
sopralluogo, il responsabile del 3° settore UTC arch. “Omissis” con ordinanza n.”Omissis”
ingiunge il ripristino dello stato dei luoghi al titolare del bar “Omissis”,
intimando allo stesso di eliminare le strutture eseguite in assenza delle
concessioni e autorizzazioni nel termine perentorio di 90 giorni. L’ordinanza
viene altresi’ trasmessa alla Procura della Repubblica di Palermo;
·
il 18.12.2009, il titolare del bar “Omissis”, “Omissis”,
presenta istanza ai T.A.R. per la Sicilia per l’annullamento, previa sospensione,
dell’ordinanza n. “Omissis”del “Omissis” del Comune di Isola delle Femmine - 3°
settore. L’istanza viene respinta con ordinanza n. 14/10 del T.A.R. per la
Sicilia - Sezione Seconda datata 11.01.2010;
- il 14.01.2010, la ditta “Omissis” presenta istanza di accertamento di
conformita’ ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 28.02.1985 che viene
iscritto al protocollo n. 546 dell’ente datato14.01.2010. L’istanza e’
finalizzata a ottenere l’autorizzazione edilizia in sanatoria relativamente ai
due manufatti indicati nell’ordinanza di rimozione n. 60;
·
il 24.02.2011, il titolare “Omissis” inoltra al
Comune una nota, protocollata al n. 3315 dell’ente, con cui chiede che venga
integrata la pratica edilizia n. “Omissis”del “Omissis”, allegando 3 copie degli
elaborati grafici progettuali e 3 copie della relazione tecnica;
·
il 24.02.2011, con nota n. 3335 di protocollo,
il responsabile del 3° Settore - I Servizio “Urbanistica e Edilizia Privata” trasmette
gli elaborati all’Azienda A.S.P. n. 6 - distretto Carini per il rilascio dei
pareri di competenza;
·
l’8.03.2011, il titolare “Omissis” inoltra al
Comune:
1. nota, protocollata al n.
3987 dell’ente, con cui dichiara di non pretendere nulla dal Comune in caso di
realizzazione di opere di urbanizzazione o dall’eliminazione del marciapiede
esistente e di essere consapevole che, in caso di mancato pagamento del canone
di occupazione del suolo pubblico, l’eventuale autorizzazione perdera’ di
efficacia;
2. nota, protocollata al a 3988
dell’ente, con cui dichiara di non essere sottoposto a procedimento penale per
i reati di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale, in ottemperanza
di quanto disposto dall’art. 2 lettera b della legge 662/1996;
·
il 10.03.2011, il responsabile del 3° Settore
arch. “Omissis” rilascia autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art.
13 della legge 47/1985 per le opere in questione, previa acquisizione:
1. del parere igienico sanitario
espresso dall’A.S.P. con prot. 460/IP datato 28.02.2011;
2, del parere di compatibilita’
paesaggistica prot. 1097/ VIII datato 14.02.2011 rilasciato dalla
Sovrintendenza BB.CC.AA. di Palermo, favorevole a condizione che sia sostituita
la struttura in alluminio e copertura in elementi prefabbricati con una
struttura in legno coperta da una tenda scorrevole plastificata avente le caratteristiche
di’ quella realizzata in adiacenza;
3. del certificato di idoneita’
sismica redatto dall’ing. “Omissis”, assunto al protocollo n. 4235 datato
11.03.2011. La citata autorizzazione
edilizia in sanatoria e’ stata rilasciata a condizione che:
1. venga sostituita mediante la
dismissione della struttura in alluminio e copertura in elementi prefabbricati
esistente con una struttura in legno nella quale la copertura sia composta da
una tenda scorrevole plastificata avente le caratteristiche di quella gia’ realizzata
in adiacenza;
2. venga dismessa la chiusura
verticale delle pareti laterali in elementi modulari in policarbonato
trasparenti presenti nella struttura in legno, nella quale la copertura e’
composta de una tenda scorrevole.
Infine, nell’autorizzazione e’
fissato il termine di un anno per l’inizio dei lavori e di trentasei mesi per
il termine degli stessi;
·
il 17.10.2011, l’Assessorato Territorio e
Ambiente - Dipartimento Regionale Urbanistica, con la nota n. 65121, trasmette al
Sindaco e a] responsabile dell’U.T.C. del Comune di Isola delle Femmine un
esposto anonimo che segnala abusi edilizi realizzati presso il bar “Omissis”e
contestualmente richiede una dettagliata relazione su quanto indicato in
esposto e sui provvedimenti adottati dall’Amministrazione;
·
l’08.02.2012, il nuovo responsabile del III
Settore U.T.C. ing.
“Omissis”, inoltra all’Assessorato Territorio e
Ambiente -
Dipartimento Regionale
Urbanistica la nota n. 2185 di protocollo con cui fornisce i chiarimenti
richiesti, concludendo che:
1. sino a quella data non era
pervenuta alcuna comunicazione di inizio lavori;
2. ritiene sanati i vizi di
legittimita’ originari (dovuti al rilascio delle prime autorizzazioni da parte
di organo non competente) in quanto “assorbiti” dall’autorizzazione in
sanatoria rilasciata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985;
·
il 21.02.2012, il titolare del Bar “Omissis”
comunica l’inizio dei lavori relativi alla autorizzazione in sanatoria;
Allo stato, si rileva che i
lavori di adeguamento delle strutture non sono stati ancora avviati e,
pertanto, la citata dichiarazione del titolare del bar non e’ stata attuata,
rimanendo un atto meramente formale. Al tempo stesso, non e’ emerso che alcuno
degli organi competenti abbia svolto il benche’ minimo accertamento perche’ venissero
avviati i lavori (come comprovato da una documentazione fotografica risalente
al 13 giugno scorso allegata alla relazione della stessa Commissione).
L’analisi della pratica
edilizia descritta e’ altamente indicativa dello stato di’ assoggettamento dell’ente
amministrativo alla locale criminalita’ organizzata. Infatti, le macroscopiche
violazioni di’ legge, gli sviamenti dal corretto iter tecnico-amministrativo e l’inerzia
degli organi di controllo - questi ultimi attivatisi solo a seguito di esposto
anonimo - non sono giustificabili se non con un concreto stato di
condizionamento dell’ente da parte della locale famiglia mafiosa, alla luce
della stretta parentela del titolare dell’esercizio commerciale in questione
con il tuttora potente “Omissis”.
Riguardo alla condotta degli
amministratori, in particolare, emerge che:
·
entrambi i Sindaci, “Omissis” e “Omissis”, hanno
rilasciato due autorizzazioni in assoluta violazione di legge e senza acquisire
il benche’ minimo parere dall’ufficio tecnico comunale; peraltro, dal cognato
di un assessore ci si sarebbe aspettato che l’intero apparato burocratico si
adoperasse affinche’ la pratica fosse esperita nel modo piu’ corretto
possibile: ma cosi’ non e’ stato!!!;
·
le autorizzazioni concesse da entrambi i’ Sindaci
avevano, evidentemente, come unico fine quello di aggirare la normativa per consentire
l’esecuzione di lavori senza il pagamento di alcun contributo all’ente;
contributi che invece sono dovuti in base alle concessioni e ai nulla osta
ottenuti in seguito secondo sanatoria degli abusi a norma di legge;
·
ne’ la Polizia Municipale, ne’ l’UTC hanno mai
svolto alcuna attivita’ di controllo sull’attivita’ commerciale che pure si
trova a pochi metri dal Comune
DECRETO
DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ISOLA DELLE FEMMINE DA PAG 29 A PAGINA 32
N. 00014/2010
REG.ORD.SOSP.
N. 02285/2009
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda) N. 00014/2010 REG.ORD.SOSP
N. 02285/2009 REG.RIC.
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul
ricorso numero di registro generale 2285 del 2009, proposto da:
Giuseppe Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Oberdan, 5;
Giuseppe Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Oberdan, 5;
contro
Comune
di Isola delle Femmine,
in persona del Sindaco pro tempore;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza
n. 60 del 21/10/09 con la quale il Comune di Isola delle Femmine ha ingiunto al ricorrente la rimessa
in pristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese di quanto realizzato
in assenza di concessione e autorizzazione, entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla notifica del provvedimento.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visti
tutti gli atti della causa;
Vista
la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti
gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2010 il Referendario dott.ssa
Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato
che, anche alla luce dei principi di diritto da ultimo statuiti dal Consiglio
di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana nella decisione n° 923 del
15 ottobre 2009, il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus in ordine
al probabile esito;
ritenuto
che, per tale ragione, non può essere accolta l’istanza di sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe;
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, Sezione seconda,
respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
con il ricorso in epigrafe;
La
presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così
deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Roberto Valenti, Primo Referendario
Francesca Aprile, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2010
IL SEGRETARIO
N. 04275/2012 REG.PROV.PRES.
N. 04204/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione
Prima)
Il Giudice
delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 4204 del 2004, proposto
da:
Bruno Giuseppe e C/Te, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Petrucci, con domicilio eletto presso Salvatore Petrucci in Palermo, via M.Se di Villabianca 209;
Bruno Giuseppe e C/Te, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Petrucci, con domicilio eletto presso Salvatore Petrucci in Palermo, via M.Se di Villabianca 209;
contro
Comune di Isola delle Femmine;
per l'annullamento
verbale di inottemperanza all'ordine di demolizione di opere edili
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio
2010 n. 104;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 13 luglio
2004;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1,
co. 1, delle Norme transitorie non è stata presentata nuova istanza di
fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla spese.
Così deciso in Palermo il giorno 10 ottobre 2012.
|
Il Giudice delegato
|
|
Nicola Maisano
|
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 11/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)
A
CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
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