Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

sabato 28 marzo 2015

BRUNO GIUSEPPE ORDINANZA RISPRISTINO 4169 2004 RICORSO TAR 4202 2004

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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, Sezione Prima, adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:
N. 1732 Reg.Ord.
N. 4204 Reg.Ric.
Anno 2004


- GIORGIO GIALLOMBARDO  - Presidente
- COSIMO DI PAOLA - Consigliere
- MARIA CRISTINA QUILIGOTTI - Primo Referendario, est.
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che è stato impugnato - in via giurisdizionale - con ricorso n. 4204/2004 sezione I, proposto da: Bruno Giuseppe rappresentato e difeso dall’Avv.Salvatore Petrucci, presso il cui studio in Palermo, via Marchese di Villabianca n.209, è elettivamente domiciliato,
C O N T R O
- il Comune di Isola delle Femmine, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
- dell’ordinanza n. 4169 emessa dal Comune intimato il 6 aprile 2004 con la quale è stato ingiunto al ricorrente di demolire le opere edili realizzate e meglio in essa descritte.
Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Udito il relatore 1° Referendario Dott.ssa M. C. Quiligotti;
Uditi l’Avv.to S. Petrucci per i ricorrenti;
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Preso atto della sospensione dei procedimenti amministrativi conseguente al disposto dell’art. 32 del D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito in legge con L. 24/11/2003 n. 326, e successive modifiche, e norme ivi richiamate (in particolare, art. 44 legge 28 febbraio 1985, n. 47).
Ritenuto che, conseguentemente, non sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile, per cui va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia,Sezione Prima, respinge la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso decritto in epigrafe.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Palermo, 29 luglio 2004
- GIORGIO GIALLOMBARDO  - Presidente
- MARIA C. QUILIGOTTI    - 1° Referendario, Estensore
- ANGELO PIRRONE      - Segretario
Depositata in Segreteria il 29 luglio 2004
Il Segretario
Pirrone Angelo

A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE



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