Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

domenica 29 marzo 2015

CATALDO LAURA E GIOROLAMA TAR PRESENTATO RICORSO 200 SENTENZA 1325 2001 ACQUISIZIONE TERRENO VIA FAVAROTTA

CATALDO LAURA E GIOROLAMA TAR PRESENTATO RICORSO 200 SENTENZA 1325 2001 ACQUISIZIONE TERRENO VIA FAVAROTTA

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REPUBBLICA ITALIANA
N. 1325-01 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N. 634 Reg. Gen.
ANNO 2000


sul ricorso n. 634/2000, proposto da CATALDO Laura e CATALDO Girolama, rappresentate e difese dall’avv.to Prof. Sergio Agrifoglio, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Palermo, via Brunetto Latini n. 34;
contro
il Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
per la declaratoria
dell’avvenuta acquisizione da parte del Comune di Isola delle Femmine, per “accessione invertita“ di un terreno di proprietà delle ricorrenti esteso mq 250, mediante la realizzazione su di esso della locale via Favarotta, giusta delibera di G.M. n.62 del 4/02/1989;
e per la condanna
a)del predetto Comune, al risarcimento del danno illecito conseguente alla perdita del suindicato terreno, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di irreversibile trasformazione del fondo fino all’effettivo soddisfo, “oltre gli interessi sugli interessi scaduti, quantomeno a far data dalla presente domanda e fino all’effettivo soddisfo”;
b)dello stesso Comune, in sede cautelare, di una provvisionale pari ad almeno il 50% del danno sofferto;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Designato relatore alla pubblica udienza del 6/7/2001 il Consigliere Cosimo Di Paola:
Udito l’avv.to S. Agrifoglio per le ricorrenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale notificato il 19/2/2000 e depositato il 9/3/2000, Cataldo Laura e Cataldo Girolama hanno chiesto:
1) la declaratoria dell’avvenuta acquisizione da parte del Comune di Isola delle Femmine, per “accessione invertita “ di un terreno di proprietà delle ricorrenti esteso mq. 250, mediante la realizzazione su di esso della locale via Favarotta, giusta delibera di G.M. n. 62 del 4/02/1989;
2) la condanna del predetto Comune, al risarcimento del danno illecito conseguente alla perdita del suindicato terreno, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di irreversibile trasformazione del fondo fino all’effettivo soddisfo, “oltre gli interessi sugli interessi scaduti, quantomeno a far data dalla presente domanda e fino all’effettivo soddisfo”;
3) in sede cautelare, la condanna del medesimo Comune ad una provvisionale pari ad almeno il 50% del danno sofferto;
Si espone in ricorso che:
- con deliberazione di G.M. n.62 del 4/2/1989 il Comune di Isola delle Femmine approvava il progetto di sistemazione ed ampliamento della locale via Favara, per la cui realizzazione era prevista l’utilizzazione, tra gli altri, di mq. 250 di terreno di proprietà delle ricorrenti;
- con successiva deliberazione di G.M. n. 44 del 16/2/1990 veniva integrato il suddetto provvedimento con riguardo alla fissazione dei termini dei lavori e delle espropriazioni;
- con le ordinanze sindacali n. 15 del 20/5/1991 e n. 1 del 9/1/1992 si disponeva, rispettivamente, l’occupazione temporanea e d’urgenza del predetto terreno, e la determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio;
-infine, con ordinanza sindacale n. 31 del 16/5/1986 veniva disposta l’espropriazione definitiva dell’immobile delle ricorrenti.
Tutto ciò premesso si deduce che da apposita C.T.U. esperita in sede di giudizio di opposizione alla stima, risulterebbe che, “quantomeno alla data del 4/11/1995, era in corso di realizzazione il procedimento di irreversibile trasformazione del bene di proprietà delle ricorrenti“.
Il Comune di Isola delle Femmine intimato non si costituiva in giudizio.
Con sentenza della Sezione n. 701 del 28/4/2000 il ricorso veniva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
In riforma di tale sentenza il C.G.A. con decisione n. 296/2000 affermava la sussistenza della giurisdizione di questo Giudice cui pertanto rinviava la controversia.
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2001 i procuratori delle parti chiedevano che il ricorso venisse posto in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio necessario ai fini del decidere acquisire agli atti di causa:
-copia autentica di tutti i provvedimenti facenti parte del procedimento amministrativo relativo all’espropriazione del terreno di proprietà delle ricorrenti;
-documentati chiarimenti, suffragati da eventuale relazione tecnica, in ordine all’epoca in cui, secondo quanto si deduce in ricorso, è avvenuta l’irreversibile trasformazione del predetto fondo.
Del deposito di ciò presso la Segreteria della Sezione viene onerato il Comune di Isola delle Femmine che vi provvederà nel temine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della predetta sentenza.
Resta sospesa ogni pronuncia in rito nel merito e sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, rinviata al definitivo ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, ordina al Comune di Isola delle Femmine di provvedere all’incombenza istruttoria indicata in motivazione, nel termine e con le modalità ivi specificate.-------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.------------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo il 6 luglio 2001, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:--------------------
- Giorgio Giallombardo, Presidente;
- Salvatore Veneziano, Consigliere;
- Cosimo Di Paola, Consigliere estensore;
Laura Malerba, Segretario.
Depositata in Segreteria il 26.09.2001
Il Segretario
Laura Malerba
I.B.



TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. I - Sentenza 28 aprile 2000 n. 701 - Pres. Giallombardo, Est. Di Paola - Cataldo (Avv. Agrifoglio) c. Comune di Isola delle Femmine (n.c.).



E' inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo - ai sensi dell'art. 34, comma 3° del D.Lgs. n. 80/1998 (secondo cui: "Nulla è innovato in ordine: a) ... ...; b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle INDENNITÀ in conseguenza dell'adozione di atti in natura espropriativa o ablativa") - un ricorso con il quale si chiede il risarcimento del danno conseguente alla perdita di un terreno irreversibilmente trasformato dalla P.A. a seguito dell'esecuzione dell'opera pubblica (1).
------------------
(1) V. tuttavia TRIBUNALE DI PALERMO, SEZ. I CIVILE - Sentenza 6 maggio 1999, pubblicata in  questa rivista, che ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa in materia di occupazione acquisitiva. 
Opposta è invece la situazione in Campania, dato che il TAR CAMPANIA-NAPOLI  si è dichiarato competente in materia (v. SEZ. V  Sentenza 22 dicembre 1999*, pubblicata in questa rivista, secondo cui le controversie in materia di occupazione acquisitiva rientrano nella giurisdizione del Giudice amministrativo); ma  in precedenza anche il TRIBUNALE DI NAPOLI si era dichiarato competente (v. in tal senso SEZ. I CIVILE -  Sentenza 21 novembre 1999, sempre pubblicata in questa rivista, che afferma la giurisdizione dell'A.G.O.).
Quindi, mentre in Sicilia sia il Giudice ordinario che quello amministrativo declinano la propria giurisdizione, in Campania entrambi i Giudici si dichiarano competenti; prova inequivocabile della confusione di lingue creata dal D.L.vo n. 80/1998 in materia di giurisdizione.

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1047/2003, proposto dalle signore
LAURA e GIROLAMA CATALDO,
rappresentate e difese dall’avv. Sergio Agrifoglio ed elettivamente domiciliate in Palermo, via Brunetto Latini, 34, presso lo studio dello stesso;
c o n t r o
il COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione seconda, n. 1503/02 del 10 giugno 2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dalla parte a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 14 dicembre 2005 il consigliere Raffaele Maria De Lipsis; Nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
F A T T O
Con decisione n. 1503/02 del 10 giugno 2002, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalle signore Laura e Girolama Cataldo, inteso ad ottenere la declaratoria dell’avvenuta acquisizione da parte del Comune di Isola delle Femmine, per “accessione invertita”, di un terreno di loro proprietà, di mq. 250, per l’ampliamento di una strada comunale, nonché il conseguente risarcimento dei danni per la perdita del terreno.
Tale decisione risultava motivata con il richiamo al costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa, in base al quale è pregiudiziale alla proposizione dell’azione risarcitoria la rimozione degli atti illegittimi della procedura espropriativa.
Nella specie, le ricorrenti avevano richiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno ingiusto, sofferto a causa dell’irreversibile trasformazione del terreno di loro proprietà, fondando la pretesa sul presupposto che gli atti del procedimento di espropriazione (deliberazione giuntale n. 62/1989, di approvazione del progetto dell’opera pubblica ed ordinanza sindacale di esproprio n. 31/86) fossero privi di ogni efficacia giuridica, in quanto la citata deliberazione sarebbe “radicalmente nulla per mancanza di fissazione dei termini ex art. 13 l. n. 2359/1865” e l’ordinanza sindacale sarebbe stata adottata in carenza di potere, in quanto emessa oltre il termine dei cinque anni. Tali atti, però, non erano stati impugnati; di qui, la dichiarata inammissibilità del gravame.
Appellavano la citata decisione le soccombenti, che, pur evidenziando la sussistenza, sul punto, di una giurisprudenza del Consiglio di Stato a loro non favorevole, insistevano sulla particolarità della fattispecie, invocando, altresì, la remissione in termini per errore scusabile, al fine di potere proporre la relativa impugnativa dei provvedimenti della (illegittima) procedura espropriativa.
Non si costituiva l’intimato Comune.
D I R I T T O
Il contenzioso all’esame del Collegio concerne il risarcimento del danno subito per effetto dell’illegittima occupazione di un fondo di proprietà dei ricorrenti e della irreversibile trasformazione del fondo medesimo in vista della realizzazione di un’opera pubblica (ampliamento di una strada comunale).
Non costituisce punto controverso tra le parti il fatto che i provvedimenti amministrativi oggetto della procedura di espropriazione, che si assumono illegittimi (rectius: nulli) e, cioè, la deliberazione giuntale n. 62/1989, di approvazione del progetto dell’opera pubblica e l’ordinanza sindacale di esproprio n. 31/86, non sono stati gravati dagli interessati, i quali hanno, invece, proposto un autonomo giudizio risarcitorio, prescindendo dall’impugnativa dei citati atti.
Al riguardo, in disparte la circostanza se la fattispecie in esame debba essere qualificata come occupazione acquisitiva (conseguente all’esercizio inizialmente legittimo di potestà pubblicistiche, con devoluzione della relativa controversia al giudice amministrativo), ovvero usurpativa per “accessione invertita” (non sorretta, quindi, da alcuna valida dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente rimessione della controversia al giudice ordinario), il Collegio non può che ribadire il giudizio dei primi giudici in ordine alla inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione del principio di pregiudizialità dell’impugnativa degli atti amministrativi ritenuti lesivi rispetto alla domanda risarcitoria nella specie proposta; e ciò in conformità all’ormai costante orientamento del Consiglio di Stato (cfr:, per tutte, Adunanza Plenaria, 26 marzo 2003, n. 4).
Non ritiene il Collegio - anche in carenza di prospettazione di profili nuovi da indurre, come auspicato dagli appellanti, ad una rimeditazione del menzionato consolidato orientamento giurisprudenziale - di dovere ritornare in termini innovativi sulla questione, già ampiamente ragionata.
Devesi, quindi, ribadire che la sussistenza di un iter procedimentale espropriativo completo determini l’effetto ablativo del diritto di proprietà del privato, il quale può trovare piena tutela attraverso i rimedi previsti nell’ambito dell’ordinamento della giurisdizione amministrativa di legittimità; con la conseguenza che, qualora tali rimedi non siano stati tempestivamente ovvero utilmente esperiti (con la rimozione dei provvedimenti lesivi), l’interessato non potrà essere riconosciuto titolare di alcuna posizione risarcibile.
In altri termini, nel vigente sistema di giustizia amministrativa, nel quale, oltre all’impossibilità da parte del giudice di disapplicare atti di natura non regolamentare, sussistono anche termini rigidi per l’impugnativa dei provvedimenti amministrativi, l’azione di risarcimento dei danni, proposta in via autonoma, è ammissibile e resta procedibile soltanto a condizione che si sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento degli atti illegittimi.
Né, in contrario, potrebbe sostenersi che il verificarsi della cd. “accessione invertita” possa determinare la carenza di interesse alla pronuncia sulla legittimità degli atti di espropriazione ad opera del giudice amministrativo, atteso che - come sopra evidenziato - solo dopo la propedeutica definizione in via giudiziale della illegittimità della procedura espropriativa posta in essere dall’Amministrazione, sorge il diritto dell’interessato al risarcimento del danno o al valore venale del bene.
Ulteriori argomenti a sostegno della su esposta tesi possono indirettamente rinvenirsi anche nella recente decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 30 agosto 2005, che ha, in sostanza, ribadito il principio che innanzi al giudice amministrativo possono essere fatte valere pretese patrimoniali conseguenti all’annulla-mento di un provvedimento degradatorio disposto in un separato giudizio pure svoltosi innanzi al giudice amministrativo, ovvero in via di autotutela.
Nel caso di specie, come rilevato in precedenza, le appellanti non avevano esercitato i mezzi di tutela, offerti dall’ordinamento, che avrebbero consentito loro di ottenere la reintegrazione in forma specifica (e, cioè, il ricorso avverso la deliberazione giuntale n. 62/1989, di approvazione del progetto dell’opera pubblica e l’ordinanza sindacale di esproprio n. 31/86); ne consegue che la pretesa risarcitoria avanzata dalle medesime, da conseguire con il meccanismo del mero accertamento di inefficacia dei menzionati provvedimenti della sottostante procedura espropriativa non appariva azionabile.
Pertanto, correttamente il TAR ha dichiarato la inammissibilità del ricorso di primo grado, essendo tale declaratoria di inammissibilità pregiudiziale rispetto al merito della questione.
Conclusivamente, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata l’impugnata decisione.
Sussistono, peraltro, giusti motivi, stante la complessità e novità dei profili di rito esaminati, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale respinge l'appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, addì 14 dicembre 2005 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Raffaele Maria De Lipsis, estensore, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 21 settembre 2006

A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE



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