REPUBBLICA ITALIANA
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N.
1325-01 Reg. Sent.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
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N.
634 Reg. Gen.
ANNO
2000
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sul ricorso n. 634/2000, proposto da CATALDO Laura e CATALDO
Girolama, rappresentate e difese dall’avv.to Prof. Sergio Agrifoglio, presso il
cui studio sono elettivamente domiciliate in Palermo, via Brunetto Latini n.
34;
contro
il
Comune di Isola delle Femmine,
in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
per la declaratoria
dell’avvenuta
acquisizione da parte del Comune di Isola delle Femmine,
per “accessione invertita“ di un terreno di proprietà delle ricorrenti
esteso mq 250, mediante la realizzazione su di esso della locale via Favarotta,
giusta delibera di G.M. n.62 del 4/02/1989;
e per la condanna
a)del predetto Comune, al
risarcimento del danno illecito conseguente alla perdita del suindicato
terreno, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di
irreversibile trasformazione del fondo fino all’effettivo soddisfo, “oltre gli
interessi sugli interessi scaduti, quantomeno a far data dalla presente domanda
e fino all’effettivo soddisfo”;
b)dello stesso Comune, in sede
cautelare, di una provvisionale pari ad almeno il 50% del danno sofferto;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Designato relatore alla pubblica udienza del 6/7/2001 il
Consigliere Cosimo Di Paola:
Udito l’avv.to S. Agrifoglio per le ricorrenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale notificato il 19/2/2000 e
depositato il 9/3/2000, Cataldo Laura e Cataldo Girolama hanno chiesto:
1) la
declaratoria dell’avvenuta
acquisizione da parte del Comune di Isola delle Femmine,
per “accessione invertita “
di un terreno di proprietà delle ricorrenti esteso mq. 250, mediante la
realizzazione su di esso della locale via Favarotta, giusta delibera di G.M. n.
62 del 4/02/1989;
2) la
condanna del predetto
Comune, al risarcimento del danno illecito conseguente alla perdita del
suindicato terreno, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla
data di irreversibile trasformazione del fondo fino all’effettivo soddisfo,
“oltre gli interessi sugli interessi scaduti, quantomeno a far data dalla
presente domanda e fino all’effettivo soddisfo”;
3) in
sede cautelare, la condanna del medesimo Comune ad una provvisionale pari ad
almeno il 50% del danno sofferto;
Si
espone in ricorso che:
- con
deliberazione di G.M. n.62 del 4/2/1989 il Comune di Isola delle Femmine approvava il progetto di sistemazione
ed ampliamento della locale via Favara, per la cui realizzazione era prevista
l’utilizzazione, tra gli altri, di mq. 250 di terreno di proprietà delle
ricorrenti;
- con
successiva deliberazione di G.M. n. 44 del 16/2/1990 veniva integrato il
suddetto provvedimento con riguardo alla fissazione dei termini dei lavori e
delle espropriazioni;
- con
le ordinanze sindacali n. 15 del 20/5/1991 e n. 1 del 9/1/1992 si disponeva,
rispettivamente, l’occupazione temporanea e d’urgenza del predetto terreno, e
la determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio;
-infine, con ordinanza sindacale n. 31 del 16/5/1986 veniva
disposta l’espropriazione definitiva dell’immobile delle ricorrenti.
Tutto ciò premesso si deduce che da apposita C.T.U. esperita in
sede di giudizio di opposizione alla stima, risulterebbe che, “quantomeno alla
data del 4/11/1995, era in corso di realizzazione il procedimento di
irreversibile trasformazione del bene di proprietà delle ricorrenti“.
Il Comune di Isola delle Femmine intimato non si costituiva in
giudizio.
Con sentenza della Sezione n. 701 del 28/4/2000 il ricorso veniva
dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
In riforma di tale sentenza il C.G.A. con decisione n. 296/2000
affermava la sussistenza della giurisdizione di questo Giudice cui pertanto
rinviava la controversia.
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2001 i procuratori delle parti
chiedevano che il ricorso venisse posto in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio necessario ai fini del decidere acquisire agli
atti di causa:
-copia autentica di tutti i provvedimenti facenti parte del
procedimento amministrativo relativo all’espropriazione del terreno di
proprietà delle ricorrenti;
-documentati chiarimenti, suffragati da eventuale relazione
tecnica, in ordine all’epoca in cui, secondo quanto si deduce in ricorso, è
avvenuta l’irreversibile trasformazione del predetto fondo.
Del deposito di ciò presso la Segreteria della Sezione viene
onerato il Comune di Isola delle Femmine che vi provvederà nel temine di giorni
sessanta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a
cura di parte della predetta sentenza.
Resta sospesa ogni pronuncia in rito nel merito e sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione
prima, rinviata al definitivo ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese,
ordina al Comune di Isola delle Femmine di provvedere all’incombenza
istruttoria indicata in motivazione, nel termine e con le modalità ivi
specificate.-------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.------------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo il 6 luglio 2001, in Camera di Consiglio,
con l'intervento dei signori magistrati:--------------------
- Giorgio Giallombardo, Presidente;
-
Salvatore Veneziano, Consigliere;
-
Cosimo Di Paola, Consigliere estensore;
Laura Malerba, Segretario.
Depositata
in Segreteria il 26.09.2001
Il Segretario
Laura Malerba
I.B.
TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. I - Sentenza 28 aprile 2000 n. 701 - Pres. Giallombardo, Est. Di Paola - Cataldo (Avv.
Agrifoglio) c. Comune di Isola delle Femmine (n.c.).
E' inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice
amministrativo - ai sensi dell'art. 34, comma 3° del D.Lgs. n. 80/1998 (secondo
cui: "Nulla è innovato in ordine: a) ... ...; b) alla giurisdizione del
giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la
corresponsione delle INDENNITÀ in
conseguenza dell'adozione di atti in natura espropriativa o ablativa") -
un ricorso con il quale si chiede il risarcimento del danno conseguente alla
perdita di un terreno irreversibilmente trasformato dalla P.A. a seguito
dell'esecuzione dell'opera pubblica (1).
------------------
(1) V. tuttavia TRIBUNALE DI PALERMO, SEZ. I CIVILE - Sentenza 6 maggio
1999, pubblicata in questa rivista, che ha ritenuto sussistente la
giurisdizione amministrativa in materia di occupazione acquisitiva.
Opposta è invece la situazione in Campania, dato che il TAR
CAMPANIA-NAPOLI si è dichiarato competente in materia (v. SEZ. V Sentenza
22 dicembre 1999*, pubblicata in questa rivista, secondo cui le
controversie in materia di occupazione acquisitiva rientrano nella
giurisdizione del Giudice amministrativo); ma in precedenza anche il
TRIBUNALE DI NAPOLI si era dichiarato competente (v. in tal senso SEZ. I CIVILE
- Sentenza 21
novembre 1999, sempre pubblicata in questa rivista, che afferma la
giurisdizione dell'A.G.O.).
Quindi, mentre in Sicilia sia il Giudice ordinario che quello
amministrativo declinano la propria giurisdizione, in Campania entrambi i
Giudici si dichiarano competenti; prova inequivocabile della confusione di
lingue creata dal D.L.vo n. 80/1998 in materia di giurisdizione.
v. sul punto MAURIZIO BORGO Sull’illecito "uso
del territorio". L’occupazione acquisitiva atterra sul giudice
amministrativo? e L'accessione
invertita, fra "condanne a morte" e ricerche del proprio
"giudice naturale"). V. sulla questione anche il
contributo di ROBERTO GURINI, Occupazione
appropriativa e risarcibilità del danno ingiusto: due questioni ancora molto
nebulose (nota a TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. V, 22 dicembre 1999, cit.).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
D E C I S I O N E
sul
ricorso in appello n. 1047/2003, proposto dalle signore
LAURA e GIROLAMA CATALDO,
rappresentate
e difese dall’avv. Sergio Agrifoglio ed elettivamente domiciliate in Palermo,
via Brunetto Latini, 34, presso lo studio dello stesso;
c o n t r o
il
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE,
in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione
seconda, n. 1503/02 del 10 giugno 2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dalla parte a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 14 dicembre 2005 il consigliere
Raffaele Maria De Lipsis; Nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
F A T T O
Con decisione n. 1503/02 del 10 giugno 2002, il Tribunale
Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, dichiarava inammissibile
il ricorso proposto dalle signore Laura e Girolama Cataldo, inteso ad ottenere
la declaratoria dell’avvenuta acquisizione da parte del Comune di Isola delle Femmine,
per “accessione invertita”, di un terreno di loro proprietà, di mq. 250, per
l’ampliamento di una strada comunale, nonché il conseguente risarcimento dei
danni per la perdita del terreno.
Tale decisione risultava motivata con il richiamo al costante
indirizzo della giurisprudenza amministrativa, in base al quale è pregiudiziale
alla proposizione dell’azione risarcitoria la rimozione degli atti illegittimi
della procedura espropriativa.
Nella specie, le ricorrenti avevano richiesto la condanna del
Comune al risarcimento del danno ingiusto, sofferto a causa dell’irreversibile
trasformazione del terreno di loro proprietà, fondando la pretesa sul
presupposto che gli atti del procedimento di espropriazione (deliberazione
giuntale n. 62/1989, di approvazione del progetto dell’opera pubblica ed
ordinanza sindacale di esproprio n. 31/86) fossero privi di ogni efficacia
giuridica, in quanto la citata deliberazione sarebbe “radicalmente nulla per
mancanza di fissazione dei termini ex art. 13 l. n. 2359/1865” e l’ordinanza
sindacale sarebbe stata adottata in carenza di potere, in quanto emessa oltre
il termine dei cinque anni. Tali atti, però, non erano stati impugnati; di qui,
la dichiarata inammissibilità del gravame.
Appellavano la citata decisione le soccombenti, che, pur
evidenziando la sussistenza, sul punto, di una giurisprudenza del Consiglio di
Stato a loro non favorevole, insistevano sulla particolarità della fattispecie,
invocando, altresì, la remissione in termini per errore scusabile, al fine di
potere proporre la relativa impugnativa dei provvedimenti della (illegittima)
procedura espropriativa.
Non si costituiva l’intimato Comune.
D I R I T T O
Il contenzioso all’esame del Collegio concerne il risarcimento del
danno subito per effetto dell’illegittima occupazione di un fondo di proprietà
dei ricorrenti e della irreversibile trasformazione del fondo medesimo in vista
della realizzazione di un’opera pubblica (ampliamento di una strada comunale).
Non costituisce punto controverso tra le parti il fatto che i
provvedimenti amministrativi oggetto della procedura di espropriazione, che si
assumono illegittimi (rectius: nulli) e, cioè, la deliberazione giuntale
n. 62/1989, di approvazione del progetto dell’opera pubblica e l’ordinanza
sindacale di esproprio n. 31/86, non sono stati gravati dagli interessati, i
quali hanno, invece, proposto un autonomo giudizio risarcitorio, prescindendo
dall’impugnativa dei citati atti.
Al riguardo, in disparte la circostanza se la fattispecie in esame
debba essere qualificata come occupazione acquisitiva (conseguente
all’esercizio inizialmente legittimo di potestà pubblicistiche, con devoluzione
della relativa controversia al giudice amministrativo), ovvero usurpativa per
“accessione invertita” (non sorretta, quindi, da alcuna valida dichiarazione di
pubblica utilità, con conseguente rimessione della controversia al giudice
ordinario), il Collegio non può che ribadire il giudizio dei primi giudici in
ordine alla inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione del
principio di pregiudizialità dell’impugnativa degli atti amministrativi
ritenuti lesivi rispetto alla domanda risarcitoria nella specie proposta; e ciò
in conformità all’ormai costante orientamento del Consiglio di Stato (cfr:, per
tutte, Adunanza Plenaria, 26 marzo 2003, n. 4).
Non ritiene il Collegio - anche in carenza di prospettazione di
profili nuovi da indurre, come auspicato dagli appellanti, ad una rimeditazione
del menzionato consolidato orientamento giurisprudenziale - di dovere ritornare
in termini innovativi sulla questione, già ampiamente ragionata.
Devesi, quindi, ribadire che la sussistenza di un iter
procedimentale espropriativo completo determini l’effetto ablativo del diritto
di proprietà del privato, il quale può trovare piena tutela attraverso i rimedi
previsti nell’ambito dell’ordinamento della giurisdizione amministrativa di
legittimità; con la conseguenza che, qualora tali rimedi non siano stati
tempestivamente ovvero utilmente esperiti (con la rimozione dei provvedimenti
lesivi), l’interessato non potrà essere riconosciuto titolare di alcuna
posizione risarcibile.
In altri termini, nel vigente sistema di giustizia amministrativa,
nel quale, oltre all’impossibilità da parte del giudice di disapplicare atti di
natura non regolamentare, sussistono anche termini rigidi per l’impugnativa dei
provvedimenti amministrativi, l’azione di risarcimento dei danni, proposta in
via autonoma, è ammissibile e resta procedibile soltanto a condizione che si
sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento degli atti
illegittimi.
Né, in contrario, potrebbe sostenersi che il verificarsi della cd.
“accessione invertita” possa determinare la carenza di interesse alla pronuncia
sulla legittimità degli atti di espropriazione ad opera del giudice
amministrativo, atteso che - come sopra evidenziato - solo dopo la propedeutica
definizione in via giudiziale della illegittimità della procedura espropriativa
posta in essere dall’Amministrazione, sorge il diritto dell’interessato al
risarcimento del danno o al valore venale del bene.
Ulteriori argomenti a sostegno della su esposta tesi possono
indirettamente rinvenirsi anche nella recente decisione dell’Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato n. 4 del 30 agosto 2005, che ha, in sostanza, ribadito
il principio che innanzi al giudice amministrativo possono essere fatte valere
pretese patrimoniali conseguenti all’annulla-mento di un provvedimento degradatorio
disposto in un separato giudizio pure svoltosi innanzi al giudice
amministrativo, ovvero in via di autotutela.
Nel caso di specie, come rilevato in precedenza, le appellanti non
avevano esercitato i mezzi di tutela, offerti dall’ordinamento, che avrebbero
consentito loro di ottenere la reintegrazione in forma specifica (e, cioè, il
ricorso avverso la deliberazione
giuntale n. 62/1989, di approvazione del progetto dell’opera pubblica e
l’ordinanza sindacale di esproprio n. 31/86); ne consegue che la pretesa
risarcitoria avanzata dalle medesime, da conseguire con il meccanismo del mero
accertamento di inefficacia dei menzionati provvedimenti della sottostante
procedura espropriativa non appariva azionabile.
Pertanto, correttamente il TAR ha dichiarato la inammissibilità
del ricorso di primo grado, essendo tale declaratoria di inammissibilità
pregiudiziale rispetto al merito della questione.
Conclusivamente, l’appello va respinto e, per l’effetto, va
confermata l’impugnata decisione.
Sussistono, peraltro, giusti motivi, stante la complessità e
novità dei profili di rito esaminati, per disporre l’integrale compensazione
tra le parti delle spese del grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale respinge l'appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Palermo, addì 14 dicembre 2005 dal Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in
camera di consiglio con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio,
Presidente, Pier Giorgio Trovato, Raffaele Maria De Lipsis, estensore, Antonino
Corsaro, Francesco Teresi, componenti.
F.to:
Riccardo Virgilio, Presidente
F.to:
Raffaele Maria De Lipsis, Estensore
F.to:
Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 21 settembre 2006
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE
FEMMINE
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