Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

sabato 28 marzo 2015

CANEPA SALVATORE PARE CGA STABILIMENTO BALNEARE FASCIA CIMITERIALE PRG 2012

Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana
__________
ADUNANZA DEL 8 maggio 2012
SEZIONI RIUNITE
Parere N. 260/12             Il Consiglio
_____
OGGETTO:
Ricorso straordinario di CANEPA Salvatore avverso provvedimento Comune Isola delle Femmine 21 aprile 2010, n. 5626, di diniego autorizzazione edilizia.

Vista la relazione n. 4022/822.10.8 del 7 febbraio 2012, con la quale la Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio Legislativo e Legale - ha chiesto il parere di questo Consiglio sul ricorso straordinario indicato in oggetto.
  Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Simonetta Vaccari.
  PREMESSO E CONSIDERATO
1.  Con atto notificato al Comune di Isola delle Femmine mediante raccomandata postale a.r. del 16 luglio 2010, il Signor Canepa Salvatore ha impugnato in via straordinaria:
il provvedimento 21 aprile 2010, n.5626, con cui il Responsabile del III Settore di quel Comune ha espresso parere negativo sulla richiesta di autorizzazione edilizia presentata dal ricorrente il 17 febbraio 2010 per la realizzazione di uno stabilimento balneare in un’area censita in catasto al foglio 1, particella n. 346;
“per quanto possa occorrere”, il parere del Responsabile del I Servizio prot. n. 2969 del 25 febbraio 2010, richiamato nel provvedimento di diniego.
  In fatto, il ricorrente, al quale è stato comunicato l’avvio del procedimento di diniego dell’autorizzazione edilizia richiesta in quanto l’area in oggetto dell’intervento ricade all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, rappresenta di aver rilevato, con memoria del 6 aprile 2010, che l’eventuale provvedimento di diniego sarebbe stato illegittimo “attesa la natura delle opere da realizzare, precarie e non stabilmente installate sul terreno”.
  Il Comune, con il provvedimento 21 aprile 2010, n. 5626, denegava comunque l’autorizzazione richiesta.
2.  Il ricorso è affidato al seguente articolato motivo:
Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 338 T.U. leggi sanitarie e dell’art. 57 del D.P.R. n. 285 del 1990.
Secondo il ricorrente, le norme che vietano l’edificazione nelle aree ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale riguardano i manufatti che, per durata, inamovibilità ed incorporazione al suolo, appaiono incompatibili con la natura insalubre dei luoghi e con l’eventuale futura espansione del cimitero. Pertanto, l’intervento edilizio proposto, non comportando trasformazione irreversibile del suolo, avrebbe dovuto essere autorizzato, come rappresentato dal ricorrente nelle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dell’avvio del procedimento di diniego.
3.  Il ricorso in esame, regolare sotto il profilo fiscale, è ricevibile e nel merito appare infondato.
  La salvaguardia dell’area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall’art. 338 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie), costituente il cd. Vincolo cimiteriale, si pone come vincolo assoluto di inedificabilità tale da non consentire alcuna allocazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tal fascia di rispetto tende a tutelare e che possono riassumersi nelle finalità di assicurare condizioni di igene e di salubrità, di garantire la tranquillità ed il decoro dei luoghi di sepolture, di consentire futuri ampliamenti del cimitero (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1933 e 1934 del 3 maggio 2007 e sent. n. 6671 del 14 settembre 2010).
  Dal vincolo di rispetto cimiteriale derivante dalla legge discende, dunque, automaticamente una situazione di inedificabilità legale, senza possibilità di alcuna valutazione in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo (Cons. di Stato, Sez V, 8 settembre 2008, n. 4256). Oltre a ciò e come indicato nelle premesse del provvedimento impugnato il vincolo assoluto di rispetto cimiteriale è imposto dallo strumento urbanistico comunale (P.R.G. in vigore) e peraltro l’area in questione risulterebbe soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 146 del D. L.vo n. 42 del 22 gennaio 2004.
  Ciò premesso, non appaiono fondate le censure dedotte nel ricorso, stante che dalle premesse del provvedimento impugnato si evince che il Comune ha adeguatamente istruito la pratica, anche tenedo conto delle osservazioni presentate dal ricorrente.
P.Q.M.
  Esprime parere che il ricorso debba essere respinto.
IL SEGRETARIO
F.to: Giuseppe Chiofalo

IL PRESIDENTE
F.to: Riccardo Virgilio




A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE


Nessun commento:

Posta un commento