Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana
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ADUNANZA DEL 8
maggio 2012
SEZIONI RIUNITE
Parere
N. 260/12 Il Consiglio_____
OGGETTO:
Ricorso straordinario
di CANEPA Salvatore avverso provvedimento Comune Isola delle Femmine 21 aprile 2010, n. 5626, di diniego
autorizzazione edilizia.
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Vista la relazione n. 4022/822.10.8
del 7 febbraio 2012, con la quale la Presidenza della Regione Siciliana –
Ufficio Legislativo e Legale - ha chiesto il parere di questo Consiglio sul
ricorso straordinario indicato in oggetto.
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Esaminati
gli atti e udito il relatore, Consigliere Simonetta Vaccari.
PREMESSO E
CONSIDERATO
1. Con
atto notificato al Comune di Isola delle Femmine mediante raccomandata postale a.r. del
16 luglio 2010, il Signor Canepa Salvatore ha impugnato in via straordinaria:
il provvedimento 21 aprile 2010, n.5626,
con cui il Responsabile del III Settore di quel Comune ha espresso parere
negativo sulla richiesta di autorizzazione edilizia presentata dal ricorrente il
17 febbraio 2010 per la realizzazione di uno stabilimento balneare in un’area
censita in catasto al foglio 1, particella n. 346;
“per quanto possa occorrere”, il parere
del Responsabile del I Servizio prot. n. 2969 del 25 febbraio 2010, richiamato
nel provvedimento di diniego.
In
fatto, il ricorrente, al quale è stato comunicato l’avvio del procedimento di
diniego dell’autorizzazione edilizia richiesta in quanto l’area in oggetto
dell’intervento ricade all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, rappresenta
di aver rilevato, con memoria del 6 aprile 2010, che l’eventuale provvedimento
di diniego sarebbe stato illegittimo “attesa la natura delle opere da
realizzare, precarie e non stabilmente installate sul terreno”.
Il
Comune, con il provvedimento 21 aprile 2010, n. 5626, denegava comunque
l’autorizzazione richiesta.
2. Il
ricorso è affidato al seguente articolato motivo:
Eccesso di potere per difetto di
istruttoria e difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art.
338 T.U. leggi sanitarie e dell’art. 57 del D.P.R. n. 285 del 1990.
Secondo il ricorrente, le norme che vietano l’edificazione nelle
aree ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale riguardano i manufatti che,
per durata, inamovibilità ed incorporazione al suolo, appaiono incompatibili
con la natura insalubre dei luoghi e con l’eventuale futura espansione del
cimitero. Pertanto, l’intervento edilizio proposto, non comportando
trasformazione irreversibile del suolo, avrebbe dovuto essere autorizzato, come
rappresentato dal ricorrente nelle osservazioni presentate a seguito della
comunicazione dell’avvio del procedimento di diniego.
3. Il
ricorso in esame, regolare sotto il profilo fiscale, è ricevibile e nel merito
appare infondato.
La
salvaguardia dell’area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall’art.
338 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie),
costituente il cd. Vincolo cimiteriale, si pone come vincolo assoluto di
inedificabilità tale da non consentire alcuna allocazione sia di edifici che di
opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici
interessi pubblici che tal fascia di rispetto tende a tutelare e che possono
riassumersi nelle finalità di assicurare condizioni di igene e di salubrità, di
garantire la tranquillità ed il decoro dei luoghi di sepolture, di consentire
futuri ampliamenti del cimitero (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1933 e 1934 del 3 maggio 2007 e sent. n. 6671 del
14 settembre 2010).
Dal
vincolo di rispetto cimiteriale derivante dalla legge discende, dunque,
automaticamente una situazione di inedificabilità legale, senza possibilità di
alcuna valutazione in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i
valori tutelati dal vincolo (Cons. di Stato, Sez V, 8 settembre 2008, n. 4256).
Oltre a ciò e come indicato nelle premesse del provvedimento impugnato il
vincolo assoluto di rispetto cimiteriale è imposto dallo strumento urbanistico
comunale (P.R.G. in vigore) e peraltro l’area in questione risulterebbe
soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 146 del D. L.vo n. 42 del
22 gennaio 2004.
Ciò
premesso, non appaiono fondate le censure dedotte nel ricorso, stante che dalle
premesse del provvedimento impugnato si evince che il Comune ha adeguatamente
istruito la pratica, anche tenedo conto delle osservazioni presentate dal
ricorrente.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso debba essere respinto.
IL
SEGRETARIO
F.to:
Giuseppe Chiofalo
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IL
PRESIDENTE
F.to:
Riccardo Virgilio
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A
CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
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