PROCESSO
PER ASSASSINIO DALLA CHIESA ERGASTOLO A RIINA TOTO AI KILLER FRANCESCO BRUNO SPADARO
FRANCESCO E SENAPA PIETRO 18 MARZO 1995
PALERMO. Nove condanne
all'ergastolo per Totò Riina e altri esponenti della Cupola: si è concluso
così, ieri sera a Palermo, lo stralcio del primo maxiprocesso a Cosa nostra per
gli omicidi del generale Dalla Chiesa, di Boris Giuliano e di Paolo Giaccone.
La sentenza è stata emessa dalla
terza sezione della corte d'assise d'appello. Per Riina è l'ottavo ergastolo. Le
altre condanne a vita sono state inflitte a Bernardo Provenzano, da molti anni
latitante; a Michele Greco, ‹Il papa›; a Francesco Madonia; a Pippo Calò,
‹cassiere› della mafia; a Bernardo Brusca, boss di San Giuseppe Jato; ad
Antonino Geraci, capo del mandamento di Partinico; e ai killer Francesco Spadaro, Pietro Senapa,
Francesco Bruno.
Il boss catanese Nitto Santapaola
è stato assolto per il delitto Dalla Chiesa ma nell'ambito dello stesso
processo gli era già stato inflitto il decimo ergastolo - ora confermato - per
la strage della circonvallazione del 16 giugno '82. Quel giorno col boss
Ferlito furono uccisi l'autista e tre carabinieri della scorta. La sentenza
riconosce a Riina e alla Cupola la reponsabilità non solo per la strage Dalla
Chiesa, ma anche per altri due clamorosi delitti eccellenti, a Palermo:
l'uccisione, il 21 luglio '79, del vice questore Boris Giuliano, e l'agguato,
l'11 agosto '82, al medico legale Paolo Giaccone, freddato tra i viali del
Policlinico per essersi rifiutato di modificare l'esito di una perizia
dattiloscopica.
Confermava il coinvolgimento di
Antonino Marchese nella strage (5 morti) del Natale '81, a Bagheria.
Complessivamente lo stralcio prendeva in esame 25 omicidi collegati alla feroce
guerra di mafia scatenatasi negli Anni 80. La sentenza ribalta le conclusioni
del verdetto emesso il 10 dicembre '90 da un'altra sezione della corte d'assise
d'appello: Riina e gli altri boss erano stati assolti. Ma questa parte della
sentenza fu annullata il 30 gennaio '92 dalla prima sezione della Cassazione
che in quell'occasione era presieduta da Valente in sostituzione di Carnevale.
Era stato il presidente Brancaccio, oggi ministro dell'Interno, a imporre
l'avvicendamento per ragioni di opportunità.
Ieri gli avvocati della parte civile, Galasso e Avellone, hanno sottolineato che la sentenza ‹ha ridato senso a un delitto, quello Dalla Chiesa, che rischiava di restare senza autori›.[a. r.è
La Stampa - Torino
pag. 11
TRIBUNALEDI
PALERMO UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI
N. 2289/82
R.G.U.I.
ORDINANZA –
SENTENZA emessa nel procedimento penale
CONTRO
ABBATE GIOVANNI
+ 706 VOLUME N. 3
-
PAGO 365 -
GRECO MICHELE, GRECO SALVATORE N.7.7.1927, RIINA
SALVATORE, RICCOBONO ROSARIO, MARCHESE FILIPPO, VERNENGO PIETRO, GRECO GIUSEPPE
DI NICOLO’, PRESTIFILIPPO MARIO GIOVANNI, PROVENZANO BERNARDO, BRUSCA BERNARDO,
SCAGLIONE SALVATORE, CALO’ GIUSEPPE, MADONIA FRANCESCO, GERACI ANTONINO
N.2.1.1917, SCADUTO GIOVANNI, LO JACONO PIETRO, MONTALTO SALVATORE, BONURA FRANCESCO,
BUSCEMI SALVATORE N.28.5.1938, PULLARA’ IGNAZIO, PULLARA’ G. BATTISTA, SAVOCA GIUSEPPE,
CUCUZZA SALVATORE, CORALLO GIOVANNI, BONO GIUSEPPE, BRUNO
FRANCESCO, MOTISI IGNAZIO, GRECO LEONARDO:
131) DEL REATO P. E P. DAGLI ARTT.110, 112 N.1, 575,
577 N.3 C.P., PER AVERE, AGENDO IN CONCORSO TRA LORO E CON IGNOTI, IN PIU’ DI
CINQUE PERSONE RIUNITE, CAGIONATO LA MORTE DI GALLINA STEFANO, CONTRO CUI
ESPLODEVANO NUMEROSI COLPI DI ARMA DA FUOCO, COMMETTENDO IL FATTO CON PREMEDITAZIONE.
IN CARINI, 1’1.10.1981.
VEDI ORDINE DI CATTURA 189/81 DEL 15.12.1981.
VEDI MANDATO DI CATTURA 2/82 DEL 2.1.1982.
VEDI MANDATO DI. CATTURA 323/84 DEL 29.9.1984.
VEDI MANDATO
DI CATTURA 418/84 DEL 4.12.1984.
132) DEL REATO P. E P. DAGLI ARTT.110, 112 N.” C.P.,
56, 575, 577 N.3 C.P., PER AVERE, AGENDO IN CONCORSO TRA DI LORO, IN PIU’ DI
CINQUE PERSONE RIUNITE, COMPIUTO ATTI IDONEI DIRETTI IN MODO NON EQUIVOCO A
CAGIONARE LA MORTE DI SIMONETTA MARIA, CONTRO CUI ESPLODEVANO COLPI DI ARMA DA
FUOCO, SENZA RIUSCIRE NELL’INTENTO PER CAUSA INDIPENDENTE DALLA LORO VOLONTA’.
•
PAGO 367 -
IN CARINI, 1’1.10.1981.
VEDI ORDINE DI CATTURA 189/81 DE1 15.12.1981.
VEDI MANDATO DI CATTURA 2/82 DE1 2.1.1982.
VEDI MANDATO DI CATTURA 323/84 DE1 29.9.1984.
VEDI MANDATO DI CATTURA 418/84 DE1 4.12.1984 .
133) DE1 REATO P. E P. DAG1I ARTT.61 N.2, 81
L.14.10.1974 AGENDO IN CPV. , 110 , 112 N.L N.497, C. P • , PER 10, AVERE, 12 E
14 CONCORSO TRA 1ORO E CON IGNOTI, IN PIU’ DI CINQUE PERSONE RIUNITE ED IN
ESECUZIONE DE1 MEDESIMO DISEGNO CRIMINOSO, DETENUTO E PORTATO I11EGA1MENTE IN
1UOGO PUBB1ICO ARMI COMUNI DA FUOCO A1 FINE DI COMMETTERE I REATI DI CUI AI
CAPI 131) E 132) DE11A RUBRICA.
•
PAGO
368-
IN CARINI, 1’1.10.1981.
VEDI ORDINE DI CATTU:R:A 189/81 DEL 15.12.1981.
VEDI MANDATO DI CATTURA 2,/82 DEL 2.1.1982.
VEDI MANDATO DI CATTURA 323/84 DEL 29.9.1984.
VEDI MANDATO DI CATTURA 418/84 DEL 4.12.1984.
TRIBUNALE
DI PALERMO UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI N. 2289/82 R.G.U.I.
ORDINANZA
– SENTENZA emessa nel procedimento penale
CONTRO
ABBATE
GIOVANNI + 706 VOLUME N. 22
BRUNO
FRANCESCO E’ STATO RAGGIUNTO DAI SEGUENTI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA
LIBERTA’ PERSONALE:
A) ORDINE DI CATTURA N.189/81 PER L’OMICIDIO DI GALLINA STEFANO E PER IL TENTATO OMICIDIO
DI SIMONETTA
MARIA - CONNESSI DELITTI DI DETENZIONE E PORTO DI ARMI;
B) MANDATO DI CATTURA N.2/82
PER GLI CHE, PERTANTO, SONO IN STESSI REATI (VOL. L/V).
C) MANDATO DI CATTURA N.323/84 PER I REATI DI CUI AGLI
ARTT.416 E 416 BIS C.P., PER I REATI DI CUI AGLI ARTT.71 E 75 LEGGE N.G85/75, NONCHE’
PER I REATI CONTESTATIGLI CON I PROVVEDIMENTI DI CUI ALLE LETT.A) E B)
QUESTO ASSORBITI.
BIONDO SALVATORE E VITALE PAOLO DEBBONO RISPONDERE DEL
REATO DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE CONTESTATO LORO CON ORDINE DI CATTURA
N.190/81 E MANDATO DI CATTURA N.1/82.
BRUNO FRANCESCO DEVE RISPONDERE DEI REATI ASSOCIATIVI
(416, 416 BIS C.P.), DEI REATI DI CUI AGLI ARTT.71 E 75 LEGGE N.685/75, NONCHE’
DELL’OMICIDIO DI GALLINA STEFANO E DEL TENTATO OMICIDIO DI SIMONETTA MARIA,
MOGLIE DI QUESTO ULTIMO.
BRUNO
FRANCESCO DEVE RISPONDERE DEI REATI ASSOCIATIVI (416, 416 BIS C.P.), DEI REATI
DI CUI AGLI ARTT.71 E 75 LEGGE N.685/75, NONCHE’ DELL’OMICIDIO DI GALLINA
STEFANO E DEL TENTATO OMICIDIO DI SIMONETTA MARIA, MOGLIE DI QUESTO ULTIMO.
BIONDO SALVATORE E VITALE PAOLO, A LORO VOLTA, DEBBONO
RISPONDERE DEL DELITTO DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE AVENDO, CON LE LORO DICHIARAZIONI,
CERCATO DI FORNIRE AL BRUNO UN ALIBI, RISULTATO DEL TUTTO INCONSISTENTE, PER IL
GIORNO DEL DELITTO (CAPO 134).
NEL TRATTARE DELL’OMICIDIO DI GALLINA STEFANO SI E’
ANALITICAMENTE ESAMINATA LA POSIZIONE DEL BRUNO IN PARTICOLARE, NE’ SI RITIENE
IN QUESTA SEDE NECESSARIO RIPERCORRERE TUTTO L’ITER DELLE INDAGINI DI P.G. ED
ISTRUTTORIE CHE HANNO PERMESSO DI INDIVIDUARE
NELL’IMPUTATO UNO DEI KILLER DEL GALLINA. (VOL.1/V) .
In
detta sede, inoltre, e' stata esaminata la posizione processuale del Biondo e
del Vitale
i
quali - soci del Bruno in una impresa di costruzioni hanno tentato di fornire a
quest'ultimo un alibi, miseramente crollato sotto una schiacciante mole di
prove testimoniali.
Vi
e' solo da esaminare la posizione del Bruno all'interno della organizzazione e,
a tal proposito, vi e' rileva:r:e come lo stesso non possa essere considerato
un killer occasionale, ingaggiato per la eliminazione del Gallina, ma un membro
stabile della organizzazione mafiosa.
Ed,
invero, militano in tal senso due ordini di ragioni, tutti attinenti alle personalita'
e della vittima e dell'imputato.
Stefano
Gallina non era un personaggio di poco conto all'interno del gruppo di Gaetano
Badalamenti
ed, anzi, si e' gia' rilevato, parlando del suo omicidio, come, eliminato Nino
Badalamenti,
Gallina, latitanti o soppressi gli altri rimaneva unico elemento di spicco del
gruppo: non n caso, infatti, la sua eliminazione seguiva di poco quella di Mino
Badalamenti.
Di
contro, il Bruno non poteva considerarsi un "manovale del crimine",
stante la sua solida posizione di costruttore edile: la sua scelta come killer
del Gallina era dovuta proprio al suo inserimento nella organizzazione ed alla
sua personalita' che l'avrebbe reso insospettabile
se non fosse stato notato da un testimone oculare mentre si allontanava precipitosamente
dal luogo del delitto.
Il
Bruno deve, quindi, rispondere del reato di cui all'art.416, nonche' del reato di cui all'art.416 bis C.P .• come pure
deve rispondere dell'omicidio di Gallina
Stefano e
del
tentato omicidio di Simonetta Maria nonche' dei connessi delitti di detenzione
e porto d'armi (Capi 1, 10, 131, 132, 133).
Biondo Salvatore e Vitale Paolo vanno rinviati a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento
loro ascritto con il mandato di cattura n.1/82. nel quale deve ritenersi
assorbito l'ordine di cattura n.190/81.
Il
Bruno. di contro, deve essere prosciolto con formula dubitativa dai reati di cui
agli artt.71 e 75 legge n.685/75, non essendo emersi sufficienti elementi di responsabilita'
a suo carico in ordine a tali reati (Capi 13, 22)
Da pag 165 a pag 169
Disegno di legge "LAZZATI"
Pagina 2
Pagina 3
Nessun commento:
Posta un commento