N. 03195/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05434/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione
Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5434 del 2004, proposto da
Bruno Anna Maria, Bruno Antonino e Bruno Giuseppe, rappresentati e difesi
dall'avv. Christian Conti, con domicilio eletto presso lo studio di costui in
Palermo, via Brunetto Latini n. 34;
contro
Comune di Isola delle Femmine;
per l'annullamento
della nota n. 12216, notificata in data 19.10.2004, avente ad
oggetto “sospensione procedimento e concessione assentita – perizia giurata
redatta ai sensi del comma I dell’art. 17 della l.r. 16.04.2003 n. 4 ditta
Bruno Antonino, immobile sito in Isola delle Femmine,
contrada Pozzillo”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2014 il
dott. Luca Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti espongono: che uno di loro, Antonino Bruno, si vide
rilasciata nel 1975 dal Comune resistente autorizzazione (più precisamente, “nulla
osta per l’esecuzione di lavori edili”) alla costruzione di una casa per
abitazione a solo piano terra di mq 56,40; che nel 1978 veniva, in tesi,
autorizzato (con ulteriore “nulla osta”) altro progetto relativo alla
costruzione di un attiguo corpo di fabbrica della superficie di mq 37,50, posto
ad una distanza di metri 5 dal precedente edificio e, secondo la prospettazione
del ricorrente, destinato a “costruzione per i servizi del camping” che
ivi si intendeva realizzare; che, ultimata tale seconda costruzione, il Bruno
Antonino realizzava abusivamente un piccolo corridoio di mq 32 che univa i due
corpi di fabbrica, in relazione al quale chiedeva, nel 1985, il rilascio di
concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 47/85; che, in data 31
dicembre 2003, stante il perdurante silenzio dell’Amministrazione, veniva
presentata al Comune perizia redatta da un tecnico ai sensi della l. 4/2003,
ove si attestava, altresì, l’avvenuto pagamento dell’oblazione e degli oneri
concessori; che decorrevano inutilmente sia i novanta giorni necessari alla
formazione del titolo tacito ai sensi della l.r. 4/2003, sia i duecentosettanta
giorni previsti dalla stessa legge per l’esame della perizia giurata.
Ciò premesso, il ricorrente aggiunge che, in data 19 ottobre 2004,
con la nota qui impugnata, il Comune inopinatamente comunicava: che la
superficie da considerare per il calcolo dell’oblazione è superiore a quella
dichiarata dal ricorrente (mq 32) ed è, invece, pari a mq 82,64, con
conseguente maggiorazione dell’importo da pagare per l’oblazione, pari ad €
1.536,50 (di cui € 926,27 già versati in uno con la riferita perizia tecnica);
che l’opera, pur in presenza del pagamento dell’oblazione (che, come noto, si
limita ad estinguere il reato), non ha comunque i requisiti per la sanabilità;
che veniva, quindi, contestualmente disposta la sospensione della concessione
tacitamente assentita e comunicato l’avvio del procedimento per il diniego di
concessione in sanatoria.
Nei confronti di tale atto si muovono diverse censure, incentrate:
sul decorso del termine di duecentosettanta giorni previsto dalla normativa
regionale; sulla mancanza di un termine alla disposta sospensione; sul
travisamento dei fatti, perché la superficie abusiva è di soli mq. 32, con
oblazione pari alla minor somma di € 926,27, già integralmente versata, per cui
nulla più è, in tesi, dovuto.
Il Comune, benché ritualmente notificato, non si è costituito.
All’udienza pubblica del 25 giugno 2014 (in vista della quale i
ricorrenti avevano depositato memoria scritta) è stato disposto un ordine
istruttorio a carico del Comune resistente, cui è stato chiesto di “produrre
documentati chiarimenti scritti in ordine alla vicenda per cui è causa, con
particolare riferimento alle modalità di computo delle superfici abusive
dell’immobile dei ricorrenti, specificando se sia stato, a tale fine, preso in
considerazione pure il secondo corpo di fabbrica, a quanto consta destinato in
fatto ad un uso completamente diverso da quello a suo tempo autorizzato”.
Depositati da parte del Comune i chiarimenti richiesti, il ricorso
è stato, quindi, discusso alla pubblica udienza del 24 novembre 2014, in
funzione della quale i ricorrenti hanno depositato un’ulteriore memoria
scritta.
Il ricorso non è fondato.
Anzitutto, rileva il Collegio, il Comune ha precisato, nei
mentovati chiarimenti, che tutto l’immobile de
quo (riveniente dall’unione,
a mezzo del mentovato corridoio, dei due inizialmente separati corpi di
fabbrica) ricade interamente nella fascia di inedificabilità assoluta (150
metri dalla battigia) prevista dalla l.r. 78/1976.
Il primo corpo di fabbrica, edificato prima dell’entrata in vigore
della l.r. 78/1976 previo assenso amministrativo, presenta sicuramente un
profilo di regolarità urbanistica; di contro, il piccolo corridoio, realizzato
nella vigenza della l.r. 78/1976 e, per di più, senza previa autorizzazione
amministrativa, èprima facie abusivo.
Il nucleo problematico della presente vicenda si raggruma, dunque,
sulla conformità urbanistica del secondo corpo di fabbrica, affermata dai ricorrenti
e negata dal Comune.
I ricorrenti fondano le proprie prospettazioni sulla nota prot. n.
568 del 20 febbraio 1978 (da loro versata in atti), che il Comune non menziona
neppure nei chiarimenti qui prodotti.
Il Collegio ritiene che tale nota non costituisca una “licenza
edilizia”, ossia una specifica autorizzazione all’esecuzione di lavori edili,
ma un semplice nulla osta comunale all’utilizzazione come campeggio dell’area
in proprietà dei ricorrenti: come tale, dunque, inidoneo a consentire l’effettuazione
di costruzioni.
Siffatta conclusione deriva da considerazioni testuali e grafiche.
Anzitutto, osserva il Collegio, l’atto in parola si riferisce
testualmente alla “realizzazione di campeggio per n. 20 roulotte”,
laddove il precedente nulla osta menziona espressamente, in epigrafe, la
propria ben diversa finalità (“Nulla osta per esecuzione lavori edili”);
inoltre, si aggiunge, ben diversi fra i due atti risultano i riferimenti
normativi in epigrafe (decisamente più ricco e diffuso quello contenuto nel
nulla osta per lavori edili) e l’annesso articolato prescrittivo (praticamente
assente nell’atto del 1978); infine, si evidenzia, solo il primo atto reca la
menzione del previo parere positivo della Commissione edilizia comunale, cui,
invece, non si fa cenno nell’altro.
Valenza ad
colorandum riveste pure il
rilievo circa il numero di protocollo: laddove la licenza edilizia del 1975,
emanata in giugno, reca numero di protocollo 2, il successivo nulla osta del
1978, benché rilasciato in febbraio, ha numero di protocollo 568: tale
macroscopica differenza è, verosimilmente, specchio della diversa natura dei
due atti, come tali sottoposti a numerazione protocollare non omogenea.
Tale conclusione, del resto, non si presenta illogica: il nulla
osta ad adibire a campeggio un’area è, giuridicamente e concettualmente,
fattispecie più ristretta rispetto all’autorizzazione ad edificare, nell’area a
tal fine destinata, costruzioni volte a servizio dei villeggianti.
Quanto alle altre censure svolte in ricorso, è sufficiente
osservare che il decorso del termine di duecentosettanta giorni non determina
l’evaporazione del potere, in ragione della particolare rilevanza
dell’interesse ambientale qui in considerazione, vigorosamente presidiato dalle
disposizioni dell’art. 15 l.r. 78/1976 e del successivo art. 23 l.r. 37/1985,
che esplicitamente esclude la sanabilità delle costruzioni edificate in spregio
alla l.r. 78/1976 iniziate (come nel caso di specie) dopo l’entrata in vigore
della stessa.
In ordine, poi, alla censurata natura sine die della sospensione disposta con l’atto
qui gravato, il Collegio rileva che, in realtà, un termine è (pur
implicitamente) fissato, in quanto naturaliter connesso al tempo necessario per
istruire il procedimento di diniego della concessione in sanatoria, le cadenze
temporali del cui andamento sono, come noto, rigorosamente prescritte dalla
legge.
Possono compensarsi le spese di lite, in considerazione della
peculiarità della vicenda e della mancata costituzione dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione
Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24
novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
FF
Maria Cappellano, Primo
Referendario
Luca Lamberti, Referendario,
Estensore
L'ESTENSORE
|
|
IL PRESIDENTE
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)
N. 01786/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05434/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione
Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5434 del 2004, proposto da Bruno Anna Maria, Bruno
Antonino, Bruno Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Christian Conti, con
domicilio eletto presso lo studio di costui in Palermo, via Brunetto Latini n.
34;
contro
Comune di Isola delle Femmine;
per l'annullamento
della nota n. 12216, notificata in data 19.10.2004, avente ad
oggetto “sospensione procedimento e concessione assentita – perizia giurata
redatta ai sensi del comma I dell’art. 17 della l.r. 16.04.2003 n. 4 ditta
Bruno Antonino, immobile sito in Isola delle Femmine, contrada Pozzillo”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott.
Luca Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto necessario, ai fini della decisione della presente causa,
ordinare al Comune di Isola delle Femmine di produrre documentati chiarimenti
scritti in ordine alla vicenda per cui è causa, con particolare riferimento
alle modalità di computo delle superfici abusive dell’immobile dei ricorrenti,
specificando se sia stato, a tale fine, preso in considerazione pure il secondo
corpo di fabbrica, a quanto consta destinato in fatto ad un uso completamente
diverso da quello a suo tempo autorizzato.
A tale incombente il Comune provvederà mediante deposito presso la
segreteria di questo T.A.R. di n. 4 copie cartacee e di n. 1 copia in formato
digitale degli atti richiesti entro e non oltre il giorno 30.09.2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione
Prima)
Dispone, a carico del Comune di Isola delle Femmine, gli
incombenti istruttori come precisato in motivazione.
Fissa per la trattazione del ricorso nel merito l’udienza del
giorno 24.11.2014, ore di rito.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25
giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone,
Presidente
Maria Cappellano, Primo
Referendario
Luca Lamberti, Referendario,
Estensore
L'ESTENSORE
|
|
IL PRESIDENTE
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA
DELLE FEMMINE
Nessun commento:
Posta un commento