Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

sabato 28 marzo 2015

BRUNO GIUSEPPE DECRETO DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ISOLA DELLE FEMMINE DA PAG 29 A PAGINA 32

LA CONCESSIONE PER L'AMPLIAMENTO AL ""OMISSIS" DI "OMISSIS"

“Omissis”, nato a Palermo “Omissis”, nipote del capo famiglia “Omissis” (cl. “Omissis”), in quanto figlio del fratello maggiore di questi “Omissis” (cl. “Omissis”), e’ titolare del bar pasticceria “Omissis”, ubicato a Isola delle Femmine in “Omissis”, con sede legale in via “Omissis” (luogo di residenza del titolare); lo stesso e’, inoltre, fratello della moglie dell’assessore comunale “Omissis”.  Il predetto esercizio commerciale risulta essere stato oggetto di un ampliamento mediante struttura metallica modulare in forza dell’autorizzazione edilizia n. “Omissis”, rilasciata dal sindaco pro tempore di Isola delle Femmine “Omissis”. Anche tale autorizzazione risulta viziata e puo’ essere considerata particolarmente indicativa dello stato di assoggettamento dell’Amministrazione Comunale alla locale famiglia mafiosa.
In particolare:
·         il 09.06.2004, il Sindaco pro tempore di Isola delle Femmine “Omissis” rilascia l’autorizzazione edilizia n. omissis”con la quale si autorizza il richiedente “Omissis” al montaggio di una struttura precaria facilmente smontabile, senza realizzazione di opere murarie, nell’area antistante il bar pasticceria denominato”omissis”;
·         il 14.02.2008, il Comando Polizia Municipale di Isola delle Femmine rilascia la concessione di occupazione permanente di suolo pubblico n.”Ornissis”, con la quale autorizza il titolare del bar”Omissis”, “Omissis”, ad utilizzare una corrispondente area di 130mq, sita nel “Omissis” e prospiciente la citata attivita’ commerciale. L’autorizzazione - che viene rilasciata a seguito della richiesta presentata da “Omissis” in data”Omissis” - prevede che l’area in questione venga limitata da fioriere e destinata alla collocazione di tavoli e sedie per l’esercizio dell’attivita’ commerciale. Viene precisato, infine, che il provvedimento autorizzatorio decorre dalla data di emissione sino al 31/12/2008.  Nel fascicolo risulta inserita copia della ricevuta di pagamento della 1^ rata del canone per l’occupazione permanente di spazi e aree pubbliche;
·         il 28.04.2008, il Sindaco pro tempore “Omissis” rilascia a “Omissis” l’autorizzazione n. “omissis” ad occupare 130 mq di suolo pubblico nel “omissis” antistante il locale commerciale denominato “omissis’, con una ‘pergotenda’ da asservire al citato locale commerciale, previa acquisizione dei pareri previsti per legge;
·         il 04.02.2009, la ditta presenta una nuova istanza, volta ad ottenere l’autorizzazione edilizia per la chiusura della ‘pergotenda’ con una struttura precaria di alluminio e vetro, gia’ autorizzata con provvedimento sindacale del 28.04.2008;
·         il 17.022009, il Sindaco “Omissis” rilascia l’autorizzazione n. “Omissis” per la chiusura - con struttura precaria in alluminio e vetro - della ‘pergotenda’ di cui alla precedente autorizzazione del 28.04.2008. Anche questa autorizzazione viene subordinata, con una formula alquanto generica, all’acquisizione dei pareri previsti per legge;
·         il 19.08.2009, presso la Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine perviene un esposto anonimo, che segnala come la veranda del bar “Omissis”sia stata realizzata in territorio comunale. L’esposto risulta contestualrnente inviato alla Procura della Repubblica di Palermo, al 3° Settore del Comune e alla Polizia Municipale;
·         il 22.09.2009, militari della Stazione Carabinieri, di Isola delle Femmine, unitamente a personale della Polizia Municipale e del 3° Settore “Tecnico Urbanistico”, effettuano un sopralluogo presso il bar “Omissis” riscontrando la realizzazione di due manufatti:
1. struttura composta da una tettoia in elementi prefabbricati autoportanti e chiusura in alluminio e vetro posta all’ingresso del bar, su spazio di esclusiva pertinenza del locale commerciale, realizzato in forza delta autorizzazione sindacale n. “Omissis” datata “Omissis” a firma del Sindaco pro tempore “Omissis”;
2. struttura in legno autoportante con copertura composta da una tenda scorrevole plastificata posta prima dell’ingresso del bar, su porzione di suolo pubblico, realizzato in forza della autorizzazione sindacale n. “Omissis” del “Omissis” a firma del Sindaco pro tempore “Omissis”.
Nel corso del sopralluogo, la Polizia Municipale e il personale tecnico del 3° settore evidenziano che entrambe le strutture sono da considerare abusive, in quanto insistono su area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, ai’ sensi della legge n. 1437 del 29.06.1939, ed a vicolo sismico di cui alla legge n. 64 del 02.02.1974;
·         il 21.10.2009, tenuto conto degli esiti del sopralluogo, il responsabile del 3° settore UTC arch. “Omissis” con ordinanza n.”Omissis” ingiunge il ripristino dello stato dei luoghi al titolare del bar “Omissis”, intimando allo stesso di eliminare le strutture eseguite in assenza delle concessioni e autorizzazioni nel termine perentorio di 90 giorni. L’ordinanza viene altresi’ trasmessa alla Procura della Repubblica di Palermo;
·         il 18.12.2009, il titolare del bar “Omissis”, “Omissis”, presenta istanza ai T.A.R. per la Sicilia per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza n. “Omissis”del “Omissis” del Comune di Isola delle Femmine - 3° settore. L’istanza viene respinta con ordinanza n. 14/10 del T.A.R. per la Sicilia - Sezione Seconda datata 11.01.2010;  - il 14.01.2010, la ditta “Omissis” presenta istanza di accertamento di conformita’ ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 28.02.1985 che viene iscritto al protocollo n. 546 dell’ente datato14.01.2010. L’istanza e’ finalizzata a ottenere l’autorizzazione edilizia in sanatoria relativamente ai due manufatti indicati nell’ordinanza di rimozione n. 60;
·         il 24.02.2011, il titolare “Omissis” inoltra al Comune una nota, protocollata al n. 3315 dell’ente, con cui chiede che venga integrata la pratica edilizia n. “Omissis”del “Omissis”, allegando 3 copie degli elaborati grafici progettuali e 3 copie della relazione tecnica;
·         il 24.02.2011, con nota n. 3335 di protocollo, il responsabile del 3° Settore - I Servizio “Urbanistica e Edilizia Privata” trasmette gli elaborati all’Azienda A.S.P. n. 6 - distretto Carini per il rilascio dei pareri di competenza;
·         l’8.03.2011, il titolare “Omissis” inoltra al Comune:
1. nota, protocollata al n. 3987 dell’ente, con cui dichiara di non pretendere nulla dal Comune in caso di realizzazione di opere di urbanizzazione o dall’eliminazione del marciapiede esistente e di essere consapevole che, in caso di mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, l’eventuale autorizzazione perdera’ di efficacia;
2. nota, protocollata al a 3988 dell’ente, con cui dichiara di non essere sottoposto a procedimento penale per i reati di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale, in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 2 lettera b della legge 662/1996;
·         il 10.03.2011, il responsabile del 3° Settore arch. “Omissis” rilascia autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge 47/1985 per le opere in questione, previa acquisizione:
1. del parere igienico sanitario espresso dall’A.S.P. con prot. 460/IP datato 28.02.2011;
2, del parere di compatibilita’ paesaggistica prot. 1097/ VIII datato 14.02.2011 rilasciato dalla Sovrintendenza BB.CC.AA. di Palermo, favorevole a condizione che sia sostituita la struttura in alluminio e copertura in elementi prefabbricati con una struttura in legno coperta da una tenda scorrevole plastificata avente le caratteristiche di’ quella realizzata in adiacenza;
3. del certificato di idoneita’ sismica redatto dall’ing. “Omissis”, assunto al protocollo n. 4235 datato 11.03.2011.  La citata autorizzazione edilizia in sanatoria e’ stata rilasciata a condizione che:
1. venga sostituita mediante la dismissione della struttura in alluminio e copertura in elementi prefabbricati esistente con una struttura in legno nella quale la copertura sia composta da una tenda scorrevole plastificata avente le caratteristiche di quella gia’ realizzata in adiacenza;
2. venga dismessa la chiusura verticale delle pareti laterali in elementi modulari in policarbonato trasparenti presenti nella struttura in legno, nella quale la copertura e’ composta de una tenda scorrevole.
Infine, nell’autorizzazione e’ fissato il termine di un anno per l’inizio dei lavori e di trentasei mesi per il termine degli stessi;
·         il 17.10.2011, l’Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale Urbanistica, con la nota n. 65121, trasmette al Sindaco e a] responsabile dell’U.T.C. del Comune di Isola delle Femmine un esposto anonimo che segnala abusi edilizi realizzati presso il bar “Omissis”e contestualmente richiede una dettagliata relazione su quanto indicato in esposto e sui provvedimenti adottati dall’Amministrazione;
·         l’08.02.2012, il nuovo responsabile del III Settore U.T.C. ing.

“Omissis”, inoltra all’Assessorato Territorio e Ambiente -

Dipartimento Regionale Urbanistica la nota n. 2185 di protocollo con cui fornisce i chiarimenti richiesti, concludendo che:
1. sino a quella data non era pervenuta alcuna comunicazione di inizio lavori;
2. ritiene sanati i vizi di legittimita’ originari (dovuti al rilascio delle prime autorizzazioni da parte di organo non competente) in quanto “assorbiti” dall’autorizzazione in sanatoria rilasciata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985;
·         il 21.02.2012, il titolare del Bar “Omissis” comunica l’inizio dei lavori relativi alla autorizzazione in sanatoria;
Allo stato, si rileva che i lavori di adeguamento delle strutture non sono stati ancora avviati e, pertanto, la citata dichiarazione del titolare del bar non e’ stata attuata, rimanendo un atto meramente formale. Al tempo stesso, non e’ emerso che alcuno degli organi competenti abbia svolto il benche’ minimo accertamento perche’ venissero avviati i lavori (come comprovato da una documentazione fotografica risalente al 13 giugno scorso allegata alla relazione della stessa Commissione).
L’analisi della pratica edilizia descritta e’ altamente indicativa dello stato di’ assoggettamento dell’ente amministrativo alla locale criminalita’ organizzata. Infatti, le macroscopiche violazioni di’ legge, gli sviamenti dal corretto iter tecnico-amministrativo e l’inerzia degli organi di controllo - questi ultimi attivatisi solo a seguito di esposto anonimo - non sono giustificabili se non con un concreto stato di condizionamento dell’ente da parte della locale famiglia mafiosa, alla luce della stretta parentela del titolare dell’esercizio commerciale in questione con il tuttora potente “Omissis”.
Riguardo alla condotta degli amministratori, in particolare, emerge che:
·         entrambi i Sindaci, “Omissis” e “Omissis”, hanno rilasciato due autorizzazioni in assoluta violazione di legge e senza acquisire il benche’ minimo parere dall’ufficio tecnico comunale; peraltro, dal cognato di un assessore ci si sarebbe aspettato che l’intero apparato burocratico si adoperasse affinche’ la pratica fosse esperita nel modo piu’ corretto possibile: ma cosi’ non e’ stato!!!;
·         le autorizzazioni concesse da entrambi i’ Sindaci avevano, evidentemente, come unico fine quello di aggirare la normativa per consentire l’esecuzione di lavori senza il pagamento di alcun contributo all’ente; contributi che invece sono dovuti in base alle concessioni e ai nulla osta ottenuti in seguito secondo sanatoria degli abusi a norma di legge;
·         ne’ la Polizia Municipale, ne’ l’UTC hanno mai svolto alcuna attivita’ di controllo sull’attivita’ commerciale che pure si trova a pochi metri dal Comune

DECRETO DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ISOLA DELLE FEMMINE DA PAG 29  A PAGINA 32



N. 00014/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 02285/2009 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)  N. 00014/2010 REG.ORD.SOSP  N. 02285/2009 REG.RIC.    
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 2285 del 2009, proposto da: 
Giuseppe Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Oberdan, 5; 
contro
Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco pro tempore; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza n. 60 del 21/10/09 con la quale il Comune di Isola delle Femmine ha ingiunto al ricorrente la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese di quanto realizzato in assenza di concessione e autorizzazione, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica del provvedimento.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2010 il Referendario dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che, anche alla luce dei principi di diritto da ultimo statuiti dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana nella decisione n° 923 del 15 ottobre 2009, il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus in ordine al probabile esito;
ritenuto che, per tale ragione, non può essere accolta l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, Sezione seconda, respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe;
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Roberto Valenti, Primo Referendario
Francesca Aprile, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2010
IL SEGRETARIO
N. 04275/2012 REG.PROV.PRES.
N. 04204/2004 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)


Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 4204 del 2004, proposto da: 
Bruno Giuseppe e C/Te, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Petrucci, con domicilio eletto presso Salvatore Petrucci in Palermo, via M.Se di Villabianca 209; 
contro
Comune di Isola delle Femmine; 
per l'annullamento
verbale di inottemperanza all'ordine di demolizione di opere edili


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 13 luglio 2004;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.


P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla spese.
Così deciso in Palermo il giorno 10 ottobre 2012.






Il Giudice delegato

Nicola Maisano






DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 11/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE

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